Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
In sede di conversione del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria, la legge 17 dicembre 2018, n. 136, ha introdotto l’articolo 25-ter, il quale, al comma 1, stabilisce che il trattamento di mobilità in deroga di cui all’articolo 1, comma 142, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è concesso, per dodici mesi, anche in favore dei lavoratori che hanno cessato o cessano la mobilità ordinaria o in deroga dal 22 novembre 2017 al 31 dicembre 2018.
Tale articolo amplia considerevolmente l’ambito di applicazione della mobilità in deroga di cui al citato comma 142, sia perché estende la platea dei lavoratori interessati anche a coloro che hanno cessato o cessano la mobilità ordinaria o in deroga dal 22 novembre 2017 al 31 dicembre 2018, sia perché prevede una durata massima di dodici mesi senza il limite temporale del 31.12.2018, quale termine ultimo entro il quale usufruire della prestazione.
Con la circolare n. 90 del 1 agosto 2018 l’Istituto ha fornito le indicazioni e le istruzioni operative relative all’articolo 1, comma 142, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
Alla luce della norma in commento, le indicazioni fornite con tale circolare risultano pertanto superate nelle parti relative alla data in cui i beneficiari dovevano aver cessato la mobilità ordinaria o in deroga ed al periodo concesso, che prevede sempre una durata massima di dodici mesi, ma senza il limite del 31.12.2018.
Tanto rappresentato, con il presente messaggio, ad integrazione della circolare n. 90/2018, si forniscono le seguenti indicazioni operative.
Gli operatori delle Strutture territoriali, nel liquidare la prestazione, dovranno controllare che il nominativo abbia terminato un trattamento di mobilità ordinaria o in deroga non più nel semestre dal 1° gennaio 2018 al 30 giugno 2018, bensì nel periodo dal 22 novembre 2017 al 31 dicembre 2018. Resta confermato il controllo che la prestazione concessa dalla Regione sia senza soluzione di continuità rispetto alla precedente mobilità ordinaria o in deroga.
Qualora non ricorrano queste due condizioni, non si potrà procedere al pagamento della prestazione. In tali casi la Struttura interessata dovrà darne notizia alla propria Direzione regionale, che informerà la Regione per i successivi adempimenti di competenza.
Il successivo comma 2 dell’articolo di legge in commento statuisce che all’onere derivante dall’applicazione del comma 1 si fa fronte con le risorse di cui all’articolo 1, comma 143, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
A tal proposito, si precisa quanto segue.
La legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha previsto all’articolo 1, comma 143, uno stanziamento di 34 milioni di euro, a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione, per finanziare un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria, nonché il trattamento di mobilità in deroga, alle condizioni previste dalla norma, per le imprese operanti in un’area di crisi industriale complessa riconosciuta, ai sensi dell’articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, nel periodo dall’8 ottobre 2016 al 30 novembre 2017.
Nel periodo indicato sono state riconosciute dal Ministero dello Sviluppo economico due aree di crisi industriale complessa: Venezia-Porto Marghera (D.M. 8 marzo 2017) e Campania, Poli industriali di Acerra-Marcianise-Airola, Battipaglia-Solofra, Castellammare-Torre Annunziata (D.M. 22 novembre 2017).
Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, previa richiesta della quantificazione del fabbisogno ad entrambe le Regioni interessate, tenuto conto delle risposte pervenute dalle Regioni Veneto e Campania, ha assegnato le risorse, pari a 34 milioni, alla Regione Campania, mediante i decreti ministeriali n. 18020 del 20 febbraio 2018 e n. 18113 del 17.09.2018.
Conseguentemente, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, stante l’ampliamento della platea dei beneficiari e della durata della prestazione determinato dall’intervento normativo in commento, ha ritenuto necessario richiedere alle Regioni Veneto e Campania di confermare il fabbisogno a suo tempo indicato o di comunicare eventuali ulteriori richieste, alle quali si dovrà fare fronte sempre con lo stanziamento previsto dal comma 143 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
Tenuto conto pertanto che, sulla scorta della normativa al momento vigente, tutti i 34 milioni di euro previsti dal comma 143 sono stati assegnati alla Regione Campania con i decreti ministeriali sopra citati, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha precisato che, nel caso dovessero pervenire nuove richieste, provvederà a rimodulare le assegnazioni effettuate e ad emanare un nuovo decreto in sostituzione dei precedenti. |
Archivio mensile:marzo 2019
Ollolai
Ollolai
San Beniamino
San Beniamino
Santa Balbina. un’altra delle delicate fanciulle nella storia della santità femminile, festeggiata oggi, abbiamo accennato ieri, parlando di suo padre Quirino, il Tribuno giustiziato sotto Adriano Imperatore, per aver mancato alla sua consegna di soldato e per aver preferito la conversione cristiana.
Con il padre, fu decapitata anche la fanciulla, trepida fidanzata di Gesù, e sul suo corpo sorse poi, nel quinto secolo, la chiesetta a lei dedicata e che ancora si può vedere, a Roma, vicino ai grandi ruderi delle Terme di Caracalla, presso ai pini della Passeggiata Archeologica.
Oggi è anche la sua festa, ma noi parleremo di un altro Santo del giorno: San Beniamino, unico di questo nome, vissuto in Persia verso il 400. Anche il Re persiano Isdeberge, adoratore del fuoco e del sole, perseguitava i Cristiani, e il diacono Beniamino fu da lui tenuto in carcere per due anni. Doveva essere un personaggio importante, anzi addirittura popolare, perché l’ambasciatore dell’Imperatore romano TPodosio, che negoziava un trattato di pace con il Re persiano, pose tra te condizioni anche quella di liberare l’illustre prigioniero.
Il Re Isdeberge, a sua volta, fece una controproposta: avrebbe liberato il diacono Beniamino se questi si fosse impegnato a cessare del tutto la sua opera di apostolato tra i persiani; e in questo senso parlò al prigioniero.
Vale la pena di riportare la risposta dell’intrepido cristiano, come ci è pervenuta dai Martirologi: « Non posso chiudere agli uomini le fonti della Grazia del mio Dio, disse Beniamino. Finché sarà in mio potere, illuminerò coloro che sono ciechi, mostrando loro la luce della verità. Non farlo, sarebbe incorrere nei castighi riserbati a coloro che nascondono i talenti del loro padrone ».
Si riferiva alla parabola evangelica del padrone che dà ai suoi servi i talenti d’oro, e al suo ritorno punisce quei servi che, oziosi e timorosi, li hanno nascosti, per paura di perderli, invece di metterli a frutto e di commerciarli fra gli uomini.
E in queste parole precise e decise, egli tracciava la linea di condotta di ogni cristiano, che non è solo depositario e custode dell’oro della verità, ma deve metterlo a frutto, donarlo al prossimo, insegnando e illuminando.
Fu liberato, malgrado queste sue ferme parole, per la pressione dell’ambasciatore romano; ma il fervente apostolo non perse tempo nei timori, e, come aveva dichiarato, riprese subito a istruire e a battezzare gli adoratori del fuoco.
Il Re persiano, libero dalla parola data, poté così di nuovo catturarlo, e gl’impose di rinnegare la fede, sacrificando al simulacro del sole.
I Romani, come si sa, giustiziavano i condannati, secondo l’uso militare, decapitandoli con la spada. Era, per quei tempi, una forma di esecuzione abbastanza civile, e non priva di guerresca nobiltà. I persiani, invece, come molti altri popoli orientali, escogitavano di volta in volta atroci supplizi con i quali finivano i loro prigionieri.
E di raffinata atrocità fu anche il supplizio riserbato a San Beniamino, che ebbe il corpo trapassato da spilloni. Il Santo lo accettò e lo preferì coraggiosamente ai castighi riserbati a coloro che nascondono i talenti della verità.
Sardegna
Nuoro, il poeta Montanaru con la moglie e lo scultore Francesco Ciusa
Autore: Ballero Antonio
A cura di: Ilisso Edizioni S.r.l.
Luogo di pubblicazione: Nuoro
Agenzia di digitalizzazione: Ilisso Edizioni S.r.l.
Tratta da: M. Fois, S. Novellu, “Antonio Ballero. Lo sguardo fotografico del pittore”, Nuoro, Ilisso, 2007
Argomento: Storia e tradizioni
Data di realizzazione: 1925 ante
Proprietario della risorsa: Ilisso Edizioni S.r.l.
Locazione della risorsa: Archivio Ilisso – via Guerrazzi, 6 – 08100 Nuoro
Didascalia: Nuoro, il poeta Montanaru con la moglie e lo scultore Francesco Ciusa
Link risorsa: http://www.sardegnadigitallibrary.it/index.php?xsl=2436&id=199515
Arcipelaghi
Arcipelaghi
Regia: Columbu Giovanni
Interpreti: Bagedda Bruno, Begala Barbara, Besson Laura, Columbu Michele, Cottu Badore, Curreli Silvia, Harder Handreas, Lostia Giancarlo, Lostia Paolo, Maccioni Antonio, Maccioni Salvatore, Mattu Fiorenzo, Mazzette Vittoria, Mennea Pietrina, Mulas Caterina, Puddighinu Paolo, Sannais Carlo, Seche Pietro, Soddu Elisa, Soddu Ubaldo
Montaggio: Catela Catherine
Musiche: Milesi Piero
Tecnico audio: Gelao Antonio
Riprese: Della Chiesa Francisco
Luci: 13
Fotografia: Olmi Fabio
Link risorsa: http://www.sardegnadigitallibrary.it/index.php?xsl=2436&id=187833
Sardegna
Decreto legge 28.01.2019, n. 4
Capo II – Trattamento di pensione anticipata «quota 100» e altre disposizioni pensionistiche
Art. 14 – Disposizioni in materia di accesso al trattamento di pensione con almeno 62 anni di età e 38 anni di contributi
1. In via sperimentale per il triennio 2019-2021, gli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, gestite dall’INPS, nonché alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, possono conseguire il diritto alla pensione anticipata al raggiungimento di un’età anagrafica di almeno 62 anni e di un’anzianità contributiva minima di 38 anni, di seguito definita «pensione quota 100». Il diritto conseguito entro il 31 dicembre 2021 può essere esercitato anche successivamente alla predetta data, ferme restando le disposizioni del presente articolo. Il requisito di età anagrafica di cui al presente comma, non è adeguato agli incrementi alla speranza di vita di cui all’articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
2. Ai fini del conseguimento del diritto alla pensione quota 100, gli iscritti a due o più gestioni previdenziali di cui al comma 1, che non siano già titolari di trattamento pensionistico a carico di una delle predette gestioni, hanno facoltà di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti nelle stesse gestioni amministrate dall’INPS, in base alle disposizioni di cui all’articolo 1, commi 243, 245 e 246, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Ai fini della decorrenza della pensione di cui al presente comma trovano applicazione le disposizioni previste dai commi 4, 5, 6 e 7. Per i lavoratori dipendenti dalle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in caso di contestuale iscrizione presso più gestioni pensionistiche, ai fini della decorrenza della pensione trovano applicazione le disposizioni previste dai commi 6 e 7.
3. La pensione quota 100 non è cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l’accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui.
4. Gli iscritti alle gestioni pensionistiche di cui al comma 1 che maturano entro il 31 dicembre 2018 i requisiti previsti al medesimo comma, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico dal 1° aprile 2019.
5. Gli iscritti alle gestioni pensionistiche di cui al comma 1 che maturano dal 1° gennaio 2019 i requisiti previsti al medesimo comma, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi.
6. Tenuto conto della specificità del rapporto di impiego nella pubblica amministrazione e dell’esigenza di garantire la continuità e il buon andamento dell’azione amministrativa e fermo restando quanto previsto dal comma 7, le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano ai lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nel rispetto della seguente disciplina:
a) i dipendenti pubblici che maturano entro la data di entrata in vigore del presente decreto i requisiti previsti dal comma 1, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico dal 1° agosto 2019;
b) i dipendenti pubblici che maturano dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto i requisiti previsti dal comma 1, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi sei mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi e comunque non prima della data di cui alla lettera a) del presente comma;
c) la domanda di collocamento a riposo deve essere presentata all’amministrazione di appartenenza con un preavviso di sei mesi;
d) limitatamente al diritto alla pensione quota 100, non trova applicazione l’articolo 2, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.
7. Ai fini del conseguimento della pensione quota 100 per il personale del comparto scuola ed AFAM si applicano le disposizioni di cui all’articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. In sede di prima applicazione, entro il 28 febbraio 2019, il relativo personale a tempo indeterminato può presentare domanda di cessazione dal servizio con effetti dall’inizio rispettivamente dell’anno scolastico o accademico.
8. Sono fatte salve le disposizioni che prevedono requisiti più favorevoli in materia di accesso al pensionamento.
9. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano per il conseguimento della prestazione di cui all’articolo 4, commi 1 e 2, della legge 28 giugno 2012, n. 92, nonché alle prestazioni erogate ai sensi dell’articolo 26, comma 9, lettera b), e dell’articolo 27, comma 5, lettera f), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
10. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano altresì al personale militare delle Forze armate, soggetto alla specifica disciplina recata dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, e al personale delle Forze di polizia e di polizia penitenziaria, nonché al personale operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e al personale della Guardia di finanza.
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