Archivi giornalieri: 11 marzo 2022

 

San Costantino


Nome: San Costantino
Titolo: Re e martire
Nascita: 520 circa, Cornovaglia
Morte: 9 maggio 576, Kintyre, Scozia
Ricorrenza: 11 marzo
Martirologio: edizione 2004
Tipologia: Commemorazione

La Chiesa greca, ma non quella latina, riserba un posto importante, tra i suoi Santi, al più celebre Costantino della storia, cioè all’Imperatore romano che riconobbe ai cristiani la libertà di culto, e che favorì in molti modi – anche con la sua conversione – la diffusione e l’affermazione del Cristianesimo nel mondo romano.

L’Imperatore Costantino è perciò stato onorato, addirittura con il titolo di « pari agli Apostoli » o anche di « tredicesimo Apostolo ». Si tratta di una tradizione assai antica in Oriente; ma si può pensare che, più che a ragioni religiose, la sua devozione sia legata a motivi politici, anzi dinastici, per esaltare gli Imperatori bizantini che del grande Costantino furono eredi e successori.

Costantino, imperatore, non figura tra i Santi della Chiesa cattolica, ma non mancano santi con il nome di Costantino, e proprio oggi ne sono festeggiati due insieme.

Del primo, che il Martirologio dice « confessore a Cartagine », non si sa però nulla, oltre a questa generica notizia. Poco più noto è anche l’altro San Costantino odierno, il quale però appare degno del suo augusto nome, in quanto fu anch’egli sovrano terreno, oltre che degno della gloria dei Santi.

Non era latino, ed era anzi nato ai margini del mondo romano, figlio di un Re della Cornovaglia, la rocciosa penisola che si protende verso l’Atlantico, nella parte più meridionale e occidentale dell’isola inglese. Figlio di Re, erede al trono, e infine Re egli stesso, Costantino non fu, a quanto pare, nella sua gioventù e anche nella maturità, né specchio di virtù né modello di pietà. Aveva sposato la figlia del Re di Bretagna, ma non fu neanche marito esemplare. Soltanto alla morte della moglie, già anziano, conobbe una profonda trasformazione spirituale. Fu allora che il vedovo Re di Cornovaglia si ritirò, per qualche anno, nel silenzio di un monastero dedicato a San David, cioè a un altro Re peccatore e penitente. Fece ancora di più, perché Costantino si unì a San Colomba, o Columba, il grande monaco irlandese che per primo portò e fece fiorire il Cristianesimo in terra di Scozia, fondandovi monasteri di vita severa e attiva. La Scozia, che allora aveva ancora il nome latino di Caledonia, era popolata da tribù barbare e indomite: gli Scotti e, più a settentrione, i Pitti. Neanche le legioni romane avevano potuto soggiogarle, e per difendere i confini della Britannia dalle loro incursioni era stato necessario costruire gigantesche muraglie, o valli, che sbarravano il paese da levante a ponente.

Nella terra dei feroci Pitti, San Costantino e San Colomba svolsero insieme la loro missione, non soltanto difficoltosa, ma anche pericolosa. Ottennero molte conversioni, fondarono chiese, crearono monasteri, ma a un certo punto i barbari Pitti presero una breve e sanguinosa rivincita sui loro benefattori, conclusasi con un massacro dei cristiani. Così, nel 598, il Re di Cornovaglia diventato missionario cristiano, restò vittima della violenza dei barbari Pitti.

MARTIROLOGIO ROMANO. In Scozia, san Costantino, re, discepolo di san Colomba e martire.

È on-line il nuovo “Rapporto semestrale dell’Aran sulle retribuzioni dei pubblici dipendenti”

È on-line il nuovo “Rapporto semestrale dell’Aran sulle retribuzioni dei pubblici dipendenti”

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Il nuovo “Rapporto semestrale Aran sulle retribuzioni dei pubblici dipendenti propone un quadro aggiornato al 2022 delle risorse dedicate ai rinnovi contrattuali e ai miglioramenti economici del personale della PA

Nella prima sezione viene presentato un quadro delle risorse finanziarie destinate ai rinnovi contrattuali della tornata contrattuale 2019/2021, aggiornato all’ultima legge di bilancio. Il rapporto considera le risorse già previste con la legge di bilancio per il 2021 e le ulteriori risorse previste dalla legge di bilancio per il 2022 per il conseguimento di alcuni obiettivi essenziali dettati dal “Patto per l’innovazione del lavoro pubblico e la coesione sociale”, quali la revisione dei sistemi di classificazione ed il superamento dei limiti di crescita ai trattamenti accessori.

Sono inoltre considerate le ulteriori risorse previste da specifici interventi normativi che riguardano taluni comparti o settori ovvero specifici gruppi professionali.

La somma delle risorse già previste, fino a tutto il 2021, per i rinnovi contrattuali nonché di quelle previste dalla legge di bilancio per il 2022, in relazione agli obiettivi del “patto per il lavoro pubblico” e delle ulteriori risorse recate da interventi normativi di caratteri settoriale, restituisce un impegno finanziario complessivo, per i contratti ed i miglioramenti economici su tutta la PA, di 9,4 miliardi di Euro, corrispondente ad incrementi medi complessivi di circa il 6%.

La seconda sezione del Rapporto approfondisce, come di consueto, la dinamica registrata per le retribuzioni contrattuali dei settori pubblici e privati. Si tratta di un focus specifico che prende in considerazione gli andamenti delle sole voci retributive con importi “tabellati” definiti nel contratto nazionale. I dati delle retribuzioni contrattuali del settore privato e della pubblica amministrazione di questa sezione, sono aggiornati al comunicato stampa Istat del 28 ottobre 2021, che riporta le informazioni del terzo trimestre dell’anno.

Superbonus 110, bonus mobili e bonus verde: nuovi chiarimenti del MEF

Superbonus 110, bonus mobili e bonus verde: nuovi chiarimenti del MEF

Superbonus 110, bonus mobili e bonus verde: nuovi chiarimenti del MEF in risposta ad interrogazione parlamentare del 8 marzo 2022

Proroga superbonus e verifica dello stato di avanzamento lavori, spettanza del bonus mobili per l’ampliamento dell’impianto fotovoltaico e del bonus verde per i sistemi di illuminazione e i complementi d’arredo delle aree verdi.

Sono questi gli aspetti analizzati dal Ministero dell’economia e delle finanze (MEF) in risposta all’interrogazione parlamentare 5-07599 dell’8 marzo 2022 (Deputato Fragomeli).

Ecco tutti i chiarimenti forniti.

Lo stato di avanzamento lavori superbonus 110 e i lavori di demolizione e ricostruzione

Il primo quesito ha riguardato la proroga del superbonus per gli edifici e le villette unifamiliari.

A tal proposito, per gli edifici e le villette unifamiliari, il superbonus spetta per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2022, solo se alla data del 30 giugno 2022, i lavori avranno raggiunto uno stato di avanzamento pari almeno al 30%.

Come deve essere verificata tale percentuale?

Ebbene, il Mef conferma le indicazioni date dall’Agenzia delle entrate nel corso di telefisco 2022.

Dunque, il Mef, ha ribadito che: la verifica dello stato di avanzamento lavori alla data del 30 giugno, va effettuata considerando l’intero intervento e non solo la parte che rientra nel superbonus.

Dunque, la proroga al 31 dicembre 2022 è subordinata alla verifica in parola. Nei tempi e nei modi appena descritti.

La scadenza del 30 giugno/31 dicembre 2022 vale anche laddove l’edifico unifamiliare sia oggetto di lavori di demolizione e ricostruzione. Neanche in tale caso opera la proroga lunga ( 31 dicembre 2025) per gli interventi di ristrutturazione a mezzo demolizione e ricostruzione disposta dall’articolo 1, comma 28, lettera e) della legge 30 dicembre 2021, n. 234, che ha modificato il comma 8-bis, dell’articolo 119, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,

Il bonus mobili per l’ampliamento dell’impianto fotovoltaico

Un ulteriore chiarimento ha riguardato il bonus mobili.

Nello specifico con l’interrogazione parlamentare è stato chiesto al Mef se, il bonus possa essere riconosciuto anche in caso di:

  • ampliamento dell’impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica di proprietà di un privato, presente su un lastrico solare condominiale, ovvero
  • l’installazione di un nuovo ulteriore impianto fotovoltaico sul medesimo lastrico solare destinato all’alimentazione del medesimo.

Tali interventi devono essere considerati effettuati su singole unità immobiliari oppure su parti comuni di edifici residenziali?

Nel primo caso, il contribuente potrebbe aver diritto al bonus mobili per arredare il proprio appartamento.

Ebbene, secondo il Mef, ritenendo presumibilmente che l’impianto fotovoltaico sia a servizio  dell’unità immobiliare del singolo condomino, trattandosi, di «intervento su singola unità immobiliare» (seppur realizzato sul lastrico solare condominiale), riconducibile agli interventi di manutenzione straordinaria, ammette il bonus mobili per il singolo condòmino.

Il bonus verde per i sistemi di illuminazione e i complementi d’arredo delle medesime aree verdi

Infine, l’ultimo chiarimento ha riguardato il bonus verde. La detrazione del 36% su una spesa max di 5.000 euro, per i seguenti interventi:

  • sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;
  • realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.

Danno diritto all’agevolazione anche le spese di progettazione e manutenzione se connesse all’esecuzione di questi interventi.

In merito, è stato chiesto al Mef, se il bonus spetti anche per i sistemi di illuminazione e i complementi d’arredo delle medesime aree verdi.

Ebbene, il Ministero ritiene che la norma agevolativa con contempli tale tipi di intervento.

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Calcolo dello stipendio, dal lordo al netto in busta paga: guida completa e aggiornata al 2022

Calcolo dello stipendio, dal lordo al netto in busta paga: guida completa e aggiornata al 2022

Come si ottiene il calcolo dello stipendio Netto dal Lordo in busta paga mensile: esempi e guida completa e aggiornata alla Riforma IRPEF 2022

Come fare il calcolo dello stipendio netto partendo dal lordo in busta paga mensile alla luce dell’ultima Riforma IRPEF su aliquote e scaglioni e detrazioni da lavoro dipendenti e familiari. Il netto in busta paga rappresenta senza ombra di dubbio l’elemento del cedolino che ogni lavoratore esamina con particolare interesse ogni mese.

La somma in questione altro non è che il risultato di una serie di operazioni che coinvolgono la retribuzione lorda RAL (rappresentata dagli elementi in denaro, oltre ad eventuali beni e servizi, riconosciuti dal datore di lavoro in forza di disposizioni di legge, contratto collettivo o accordi territoriali / aziendali / individuali) e le trattenute per contributi previdenziali (destinati a finanziare soprattutto la futura pensione e il welfare) e tassazione IRPEF (dal momento che i compensi riconosciuti dall’azienda rappresentano redditi per il lavoratore).

Analizziamo quindi in dettaglio le operazioni necessarie per ottenere il netto in busta paga da pagare partendo dalla retribuzione lorda.

Calcolo stipendio mensile, dal lordo RAL al netto in busta paga

Il primo passaggio è individuare la retribuzione lorda RAL da cui prelevare gli importi a titolo di contributi e tasse. In tal senso si parla di “imponibile INPS” ed “imponibile IRPEF” proprio per indicare le somme su cui applicare (in percentuale) le aliquote contributive e gli scaglioni d’imposta. Il saldo finale corrisponderà infatti al compenso netto da pagare al dipendente.

Nel concetto di retribuzione lorda rientrano:

  • la retribuzione della prestazione di lavoro svolta,
  • assenze retribuite per malattia, ferie, permessi ecc.
  • assenze per sospensione o diminuzione dei lavori (ammortizzatori sociali, Cassa Integrazione ecc.)
  • ratei e mensilità aggiuntive
  • altre indennità

Sono poi previste regole particolari a livello contributivo e fiscale per quanto riguarda altri importi, beni o servizi riconosciuti al lavoratore:

  • Premi di risultato;
  • Erogazioni liberali, fringe benefits, welfare aziendale ed in generale la categoria delle retribuzioni in natura;
  • Compensi legati a trasferte o trasferimenti;
  • Compensi erogati da terzi;
  • Mance;
  • Corrispettivi per rinunce e transazioni;
  • Patto di non concorrenza erogato alla cessazione del rapporto o successivamente;
  • Risarcimento danni;
  • Indennità collegate alla cessazione del rapporto (quali TFR, indennità sostitutiva del preavviso ed incentivi all’esodo).

Ora passiamo a vedere gli elementi che vanno a diminuire in un modo o nell’altro la retribuzione lorda, per arrivare così al netto in busta paga. Parliamo in particolare dei contributi INPS (in particolare quelli a carico del dipendente) e dell’IRPEF che viene trattenuta e versata all’Erario dal Sostituto d’imposta una volta applicate le detrazioni e aggiunte le addizionali regionali e comunali (ove dovute).

Leggi anche: Busta paga di marzo 2022, ecco come cambia e a cosa stare attenti

Calcolo stipendio netto, i contributi INPS

Eccezion fatta per le somme esenti da contribuzione (si pensi alle indennità di malattia, maternità, infortunio sul lavoro riconosciute da INPS / INAIL), l’imponibile INPS è pari alla retribuzione lorda e rappresenta, come anticipato, l’elemento su cui calcolare:

  • Contributi previdenziali a carico del dipendente;
  • Contributi previdenziali a carico del datore di lavoro.
Calcolo stipendio netto

Calcolo stipendio netto

Entrambi gli importi sono versati, sotto la responsabilità dell’azienda, con modello F24. I primi, tuttavia, vengono trattenuti sulle competenze (retribuzione lorda) riconosciute al lavoratore, nell’ambito del diritto di rivalsa riconosciuto al datore di lavoro.

Prima di procedere al calcolo dei contributi conto dipendente è necessario arrotondare la retribuzione imponibile all’unità di euro per eccesso o per difetto, a seconda che si tratti di una frazione inferiore o pari / superiore a 50 centesimi.

Una volta arrotondata la retribuzione, sulla stessa dev’essere applicata l’aliquota – base pari al 9,19% (5,84% per gli apprendisti) destinata al Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD), eventualmente maggiorata per le aziende soggette a Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS) o Fondo di Integrazione Salariale (FIS).

Esempio calcolo contributi INPS in busta paga

Ipotizziamo che il dipendente Caio abbia a febbraio 2022 una retribuzione lorda composta da paga base, contingenza, superminimi e straordinario notturno pari ad euro 1.850,32.

L’imponibile previdenziale (arrotondato) sarà pari ad euro 1.850,00 su cui applicare la trattenuta per contributi INPS carico dipendente calcolata grazie all’aliquota – base del 9,19% cui si aggiunge lo 0,30% in quanto l’azienda di Caio è destinataria della CIGS:

==> 1.850,00 * 9,49% = 175,57 euro.

Descrizione Competenza Trattenuta Figurativa
Retribuzione lorda 1.850,32
Imponibile INPS 1.850,00
Contributi INPS c/lav. 175,57

Calcolo stipendio netto, IRPEF lorda

La tassazione sui redditi di lavoro dipendente è rappresentata dall’Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche (IRPEF), calcolata applicando aliquote percentuali differenti a seconda dell’ammontare del cosiddetto “imponibile IRPEF”.

Quest’ultimo, a differenza dell’imponibile INPS, è pari al reddito in denaro ed in natura erogato dal datore di lavoro, al netto di:

  • Contributi previdenziali ed assistenziali versati in ottemperanza di disposizioni di legge;
  • Oneri deducibili.

Pertanto, ai fini fiscali la retribuzione imponibile è pari a:

==> Retribuzione lorda – contributi INPS c/lavoratore = retribuzione imponibile IRPEF.

Dal momento che il periodo di paga è di norma mensile, gli scaglioni vigenti dal 1° gennaio 2022 (a seguito delle modifiche operate dalla Manovra 2022 approvata con Legge 30 dicembre 2021 numero 234) in base ai quali calcolare la tassazione lorda sono i seguenti:

Reddito mensile oltre euro fino a euro Aliquota %
0 1.250,00 23
1.250,01 2.333,33 25
2.333,34 4.166,66 35
4.166,67 / 43

Esempio calcolo IRPEF lorda in busta paga

Tornando all’esempio di Caio, la retribuzione imponibile IRPEF sarà pari a:

==> 1.850,32 (retribuzione lorda) – 175,57 (contributi INPS a carico del lavoratore) = 1.674,75 euro

A questo punto calcoliamo l’IRPEF lorda applicando, in base agli scaglioni mensili:

  • L’aliquota del 23% su 1.250,00 euro corrispondente a 1.250,00 * 23% = 287,50 euro;
  • L’aliquota del 25% sulla differenza tra 1.674,75 e 1.250,01 euro, pari a 424,74 * 25% = 106,19 euro;

per un’IRPEF lorda complessivamente di 287,50 + 106,19 = 393,69 euro.

Descrizione Competenza Trattenuta Figurativa
Retribuzione lorda 1.850,32
Imponibile INPS 1.850,00
Contributi INPS c/lav. 175,57
Imponibile IRPEF 1.674,75
IRPEF lorda 393,69

Detrazioni da lavoro dipendente e per carichi familiari

Calcolo stipendio netto mensileLa funzione delle detrazioni d’imposta è quella di abbattere l’IRPEF lorda in misura differente a seconda del reddito complessivo ai fini fiscali del contribuente.

Scopo delle principali detrazioni che impattano sul calcolo della busta paga è quello di diminuire le trattenute nei confronti del lavoratore in ragione dei costi che quest’ultimo sostiene per:

  • Recarsi al lavoro, è il caso delle detrazioni per coloro che producono uno o più redditi da lavoro dipendente o assimilati;
  • Mantenere i familiari a carico (coniuge, figli ed altri familiari), è il caso delle omonime detrazioni.

Le prime, a seguito delle modifiche apportate dalla citata Manovra 2022, a decorrere dallo scorso 1° gennaio corrispondono a:

Reddito complessivo (RC) Detrazione
Non superiore a 15.000,00 euro 1.880,00
Superiore a 15.000,00 ma non eccedente i 28.000,00 euro 1.910 + [1.190 * (28.000 – RC) / 13.000,00]
Superiore a 28.000,00 ma non eccedente i 50.000,00 euro 1.910 * [(50.000,00 – RC) / 22.000,00]
Oltre 50.000,00 euro 0

Dal momento che il reddito complessivo è noto soltanto al termine del periodo d’imposta, il datore di lavoro, in ogni singolo mese, simula quello che sarà l’ammontare annuo delle somme percepite dal contribuente e, sulla base di questo, calcola l’importo delle detrazioni.

Tra le metodologie che si possono utilizzare per la simulazione c’è quella di moltiplicare l’imponibile fiscale del mese per il totale delle mensilità di retribuzione spettanti nell’anno (ad esempio tredici o addirittura quattordici in caso di riconoscimento della quattordicesima mensilità).

Esempio detrazioni in busta paga

Caio non ha familiari a carico ma ha diritto alle detrazioni da lavoro dipendente. Moltiplicando l’imponibile IRPEF del mese per tredici mensilità otteniamo:

==> 1.674,75 * 13 = 21.771,75 euro.

A questo punto non resta che calcolare la detrazione annua e, successivamente, riproporzionarla per i giorni di calendario del periodo di paga in cui è maturato il reddito (nel nostro caso pari a 28 trattandosi di febbraio 2022):

==> 1.910 + [1.190 * (28.000 – 21.771,75) / 13.000,00] = 2.480,01 euro.

==> (2.480,01 / 365) * 28 = 190,12 euro.

L’importo ottenuto ha lo scopo di diminuire l’IRPEF lorda ottenendo così la trattenute fiscale netta corrispondente a:

==> 393,69 – 190,12 = 203,57 euro.

Descrizione Competenza Trattenuta Figurativa
Retribuzione lorda 1.850,32
Imponibile INPS 1.850,00
Contributi INPS c/lav. 175,57
Imponibile IRPEF 1.674,75
IRPEF lorda 393,69
Detrazione lavoro dipendente 190,12
IRPEF netta 203,57

Ulteriori elementi fiscali

Dal punto di vista fiscale, prima di calcolare il netto in busta paga, possono presentarsi altri istituti in grado di condizionarne l’importo.

Si pensi ad esempio a:

  • Trattenute per addizionali regionali e comunali;
  • Credito d’imposta (in competenza) a titolo di trattamento integrativo (importo netto).

Calcolo stipendio netto 2022: un esempio pratico di busta paga

Per ottenere l’importo del netto da pagare al dipendente è sufficiente la seguente operazione:

Retribuzione lorda – contributi previdenziali c/dipendente – IRPEF netta – eventuali addizionali regionali e comunali + eventuale trattamento integrativo = netto.

Simulazione

Avendo ormai tutti gli elementi a disposizione calcoliamo il netto da pagare a Caio a titolo di retribuzione di febbraio 2022.

Descrizione Competenza Trattenuta Figurativa
Retribuzione lorda 1.850,32
Imponibile INPS 1.850,00
Contributi INPS c/lav. 175,57
Imponibile IRPEF 1.674,75
IRPEF lorda 393,69
Detrazione lavoro dipendente 190,12
IRPEF netta 203,57
Netto 1.471,18

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Pensione integrativa: cos’è e come funziona? Guida completa e aggiornata

Pensione integrativa: cos’è e come funziona? Guida completa e aggiornata

Pensione integrativa: cos’è, come funziona, come si ottiene e quali adempimenti richiesti? Quali vantaggi per lavoratore e azienda? Guida

Pensione integrativa

La normativa italiana consente di sommare alla pensione erogata dalla previdenza obbligatoria un importo supplementare (cosiddetta pensione integrativa o complementare) volto sostanzialmente a garantire, soprattutto alle nuove generazioni, un trattamento pensionistico il più possibile simile a quanto percepito dal dipendente nel corso della vita lavorativa.

A tal proposito si parla di “pensione integrativa” per indicare tutte quelle prestazioni erogate sotto forma di rendita e / o capitale una volta raggiunto il traguardo del pensionamento.

La pensione integrativa (al pari di quella obbligatoria) si forma grazie al versamento delle quote di TFR maturate nei singoli periodi di paga, cui possono aggiungersi contributi a carico dell’azienda e / o del dipendente.

In questo modo, il Trattamento di Fine Rapporto anziché restare in azienda ed essere corrisposto alla cessazione del rapporto, è investito a cura dei fondi di previdenza complementare, secondo la disciplina del Decreto Legislativo del 5 dicembre 2005 numero 252.

Esistono sostanzialmente tre tipologie di fondi cui il lavoratore può scegliere di aderire, formando così la propria pensione integrativa:

  • Fondi pensione aperti, istituiti da banche, assicurazioni, società di gestione del risparmio (SGR), società di intermediazione mobiliare (SIM), la cui adesione è aperta a tutti (possono essere individuali o collettivi, governati in tal caso da accordi o regolamenti aziendali);
  • Piani individuali pensionistici (PIP), istituiti da compagnie assicurative, destinati a qualsiasi soggetto con adesione esclusivamente individuale, realizzati attraverso contratti assicurativi di ramo I (assicurazioni sulla vita), di ramo III (polizze di tipo unit linked), combinazione di ramo I e III;
  • Fondi pensione negoziali trovano la propria regolamentazione in accordi o contratti collettivi, destinati pertanto a determinate categorie di lavoratori.

Analizziamo ora in dettaglio come aderire alla pensione integrativa e quali prestazioni garantisce.

Pensione integrativa: come aderire

L’adesione al fondo di previdenza complementare, necessaria per iniziare a maturare la futura pensione integrativa, può avvenire:

  • All’atto dell’assunzione;
  • Nel corso del rapporto di lavoro.

In entrambi i casi, la scelta se:

  • Mantenere il TFR “in azienda”, per riceverlo all’atto della cessazione del rapporto;
  • O, viceversa, conferirlo ad un fondo di previdenza complementare;

è espressa attraverso la compilazione del modello cosiddetto “TFR2”.

Il documento, da compilare, datare e firmare a cura dell’interessato, dev’essere consegnato al datore di lavoro. In caso di assunzione il termine per la trasmissione è sei mesi dall’inizio del rapporto.

Oltre al modello TFR2 il lavoratore dovrà altresì inviare il modulo di adesione al fondo, in base a quanto previsto dallo statuto / regolamento interno.

Pensione integrativa, come si forma e quanto versare

Una volta comunicata al datore di lavoro la scelta di versare il TFR al fondo di previdenza e perfezionatasi l’adesione allo stesso, inizia la fase di formazione della pensione integrativa. Come?

Il TFR del periodo (mese di paga) in corso al momento della scelta, anziché essere mantenuto in azienda, è versato dal datore di lavoro al fondo di previdenza.

Quanto versare nella pensione complementare? Su quest’aspetto è bene precisare che:

  • In caso di adesione alle forme di previdenza complementare individuali l’interessato è libero di versare il TFR in misura integrale o di non versare alcuna quota;
  • Per le forme di previdenza collettive, al contrario, sono gli accordi istitutivi stessi a definire la percentuale minima, nel rispetto delle condizioni di seguito indicate:
Iscrizione alla previdenza obbligatoria Situazione individuale % di TFR da trasferire al fondo
Dal 29 aprile 1993 / Nella percentuale prevista dagli accordi collettivi ovvero, in assenza di disposizioni, il 100%
Prima del 29 aprile 1993 Per i soggetti che al 1° gennaio 2007 erano già iscritti ad una forma pensionistica complementare Quota già versata in precedenza, tenendo in azienda la quota residua di TFR (fatta salva la possibilità di incrementare il TFR alla previdenza complementare)
Soggetti che al 1° gennaio 2007 non erano iscritti ad una forma pensionistica complementare Percentuale prevista dai contratti / accordi collettivi ovvero, in assenza di disposizioni, in misura non inferiore al 50% (fatta salva la possibilità di incrementare il TFR alla previdenza complementare)

 

Pensione complementare, come versa le quote l’azienda

La quota di TFR del singolo periodo di paga (di norma coincidente con il mese) è accreditata con bonifico bancario (addebitato alla società – datore di lavoro) direttamente in favore del fondo di previdenza.

Di norma, il versamento delle spettanze è accompagnato dal caricamento sul portale telematico del fondo di una distinta di contribuzione, con i seguenti dati:

  • Cognome, nome, codice fiscale dell’aderente;
  • Periodo di competenza del TFR e delle eventuali quote aggiuntive versate;
  • Ammontare di TFR e quote aggiuntive.

A seconda delle disposizioni interne, i riferimenti restituiti dal sistema a seguito del caricamento della distinta devono essere indicati nella causale del bonifico.

Cosa accade dopo che l’azienda ha versato il TFR

Il fondo di previdenza, una volta ricevuto il bonifico bancario con le quote di TFR relative ad ogni singolo aderente, provvede ad investire le somme che diventano in questo modo una componente della posizione individuale.

In sede di adesione, è possibile scegliere tra i seguenti comparti di investimento:

  • Obbligazionario (con prevalenza di titoli rappresentati da obbligazioni);
  • Azionario (con prevalenza di azioni);
  • Misto (con un bilanciamento tra azioni ed obbligazioni);
  • Garantito (caratterizzato dalla certezza di vedersi restituito il capitale investito e, a seconda del fondo, anche un rendimento minimo).

Cosa si può versare oltre al TFR

La posizione individuale presso il fondo di previdenza per il raggiungimento della pensione integrativa può essere alimentata da quote aggiuntive trattenute al dipendente e / o a carico del datore di lavoro.

I fondi collettivi prevedono di norma una quota minima aggiuntiva corrisposta dall’azienda cui può sommarsene una trattenuta al dipendente. E’ possibile, altresì, che all’aliquota minima se ne aggiunga una volontaria scelta dall’aderente.

Pensione integrativa, quando si può chiedere

Il diritto alla pensione integrativa (rendita) scatta in presenza dei seguenti requisiti:

  • Aver maturato i requisiti di accesso fissati dal regime obbligatorio di appartenenza;
  • Vantare almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, periodo ridotto a tre anni per il “lavoratore il cui rapporto di lavoro in corso cessa per motivi indipendenti dal fatto che lo stesso acquisisca il diritto a una pensione complementare e che si sposta tra Stati membri dell’Unione europea” ai sensi dell’articolo 11 comma 2 del Decreto Legislativo numero 252).

Come viene pagata la pensione integrativa

A seconda di quanto previsto dai singoli fondi, l’aderente ha la possibilità di ricevere la pensione integrativa in base alle modalità di seguito descritte:

Modalità Condizioni Ripartizione
In rendita ed in capitale Massimo 50% sotto forma di capitale 50% rendita e 50% capitale
In rendita vitalizia periodica (pensione integrativa) / 100% rendita
In capitale A patto che la rendita, ottenuta grazie alla conversione del 70% del montante finale, risulti inferiore al 50% dell’assegno sociale erogato dall’INPS 100% capitale

 

Dal punto di vista fiscale, le prestazioni pensionistiche erogate in forma di capitale o di rendita sono soggette ad una ritenuta a titolo d’imposta con aliquota del 15%, ridotta dello 0,3% per ogni anno di partecipazione alla previdenza complementare oltre il quindicesimo anno, con un limite massimo di riduzione pari a 6 punti percentuali (articolo 11 comma 6 del Decreto Legislativo numero 252/2005)

Fanno eccezione i capitali maturati ante 1° gennaio 2007. In tal caso la quota maturata sino al 31 dicembre 2006 è soggetta alla disciplina tracciata dal Decreto Legislativo numero 47/2000, la quale prevede l’assoggettamento all’imposta IRPEF dell’ammontare imponibile, secondo il regime della tassazione separata per le prestazioni in capitale.

Come e quando si possono ottenere anticipazioni

Nella fase di accumulo del capitale (articolo 11 commi 7-9 del D.Lgs. numero 252/2005) è possibile chiedere anticipazioni per i seguenti motivi e nel rispetto di determinati limiti:

Quando Motivi Quota massima anticipabile
Sempre Spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative all’interessato, al coniuge ed ai figli per terapie ed interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche 75%
Almeno 8 anni di iscrizione al fondo pensionistico Acquisto prima casa di abitazione per sé o per i figli ovvero realizzazione di interventi di manutenzione, restauro, ristrutturazione della prima casa di abitazione 75%
Almeno 8 anni di iscrizione al fondo pensionistico Ulteriori esigenze degli aderenti 30%

 

In ogni caso, le somme percepite a titolo di anticipazione non possono mai eccedere, complessivamente il 75% del totale dei versamenti

comprese le quote del TFR, maggiorati delle plusvalenze tempo per tempo realizzate, effettuati alle forme pensionistiche complementari a decorrere dal primo momento di iscrizione alle predette forme” (articolo 11 comma 8).

Come matura l’anzianità?

Come chiarito dall’articolo 11 comma 9 del Decreto numero 252 ai fini della maturazione dell’anzianità necessaria per ottenere le anticipazioni e le prestazioni pensionistiche, si considerano utili tutti i periodi di partecipazione al fondo maturati dall’aderente

per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale”.

Quali sono i vantaggi fiscali?

Per il singolo aderente i contributi versati ad una pensione complementare sono deducibili dal reddito complessivo per un ammontare annuo non superiore a 5.164,57 euro. Limite, quest’ultimo, che tiene conto dei contributi a carico del datore di lavoro ma non del TFR versato.

Lato datore di lavoro, i contributi (tanto quelli volontari quanto quelli derivanti dagli obblighi imposti da contratti o accordi collettivi anche aziendali) sono integralmente deducibili dal reddito di impresa.

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