Archivio mensile:marzo 2021

Bonus lavoratori spettacolo 2021: 2400 euro grazie al dl Sostegni. I dettagli

Bonus lavoratori spettacolo 2021: 2400 euro grazie al dl Sostegni. I dettagli

Tra i vari aiuti economici previsti, il dl Sostegni ha disposto anche una nuova indennità una tantum con il bonus lavoratori spettacolo 2021.

Grazie al recente Decreto Sostegni si amplia la platea dei destinatari di aiuti economici, di vario importo e nella sussistenza di requisiti ad hoc. Infatti, nel primo maxi provvedimento economico adottato dall’Esecutivo Draghi, i nuovi contributi non sono rivolti soltanto ai lavoratori stagionali, le partite Iva e i collaboratori sportivi.

Nell’ottica di rappresentare un significativo passo in avanti in tema di sostegno al lavoro, lotta alla disoccupazione e contrasto alla povertà, il provvedimento citato fa perno su uno stanziamento pari a circa 32 miliardi di euro, frutto dello scostamento di bilancio approvato in Parlamento (e ne è previsto un altro ad aprile). Ecco perchè, tra i  nuovi aiuti economici varati, trovano spazio anche le indennità specificamente indirizzate ai lavoratori dello spettacolo, che – come ben sappiamo – sono tra le categorie più pesantemente colpite dalla pandemia, per le chiusure di teatri ed eventi vari, legate al lockdown imposto per ragioni sanitarie.

Di seguito, ci focalizzeremo su questa particolare tipologia di bonus, vedendone i tratti essenziali, l’importo, i destinatari ed i requisiti.

Bonus lavoratori spettacolo 2021: importo

In base a quanto stabilito dal dl Sostegni, è stata dunque varata una nuova significativa tranche di aiuti per tutti i lavoratori dello spettacolo, come indennità atta a compensare le perdite subite nei primi 3 mesi del 2021. Questo intervento si lega a quelli già previsti a favore dei lavoratori stagionali del turismo; lavoratori autonomi occasionali senza p. Iva; lavoratori intermittenti e incaricati delle vendite a domicilio.

In particolare ai lavoratori dello spettacolo va un nuovo bonus una tantum pari a 2.400 euro, il quale come già accade per gli altri aiuti Covid, non concorre alla formazione del reddito ai fini fiscali, e dunque non è sottoposto ad alcuna tassazione. Come appena detto, questo contributo sarà corrisposto in una unica soluzione per le tre mensilità di chiusura, causa coronavirus e lockdown che ne è derivato. E’ ben noto, peraltro, che i lavoratori del settore teatrale sono fermi ormai da più di un anno.

Chi sono i destinatari degli aiuti economici in oggetto?

Secondo quanto indicato nella relazione illustrativa sul dl Sostegni, i beneficiari del nuovo bonus covid 2021 pari a 2.400 euro sarebbero pari a circa 374mila persone, di cui 44mila appartenenti al settore dello spettacolo. Rispetto a quanto in passato previsto, cambia però il requisito reddituale per aver accesso al bonus: da 50.000 a 75.000 euro.

Più nel dettaglio, la novità contenuta nel decreto Sostegni attiene ai requisiti per avere accesso al bonus lavoratori spettacolo 2021. Il contributo, infatti, si rivolge specificamente a due categorie di iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, ossia:

  • lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo che abbiano almeno 7 contributi giornalieri, pagati dal 1 gennaio 2019 alla data di entrata in vigore del decreto in esame, con un reddito legato al 2019 non al di sopra dei 35.000 euro annui;
  • lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo che abbiano almeno 30 contributi giornalieri, pagati dal primo gennaio 2019 alla data di entrata in vigore del maxi provvedimento economico di sostegno, con un reddito legato al 2019 non al di sopra dei 75mila euro annui e non siano:
    – titolari di pensione;
    – titolari di contratto intermittente con versamento dell’indennità di disponibilità, di cui all’art. 16 del decreto legislativo n. 81 del 2015;
    – titolari di contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, differente dal contratto intermittente.

In estrema sintesi, abbiamo dunque due canali di accesso e una platea di destinatari nel complesso più ampia.

Chi è tenuto a fare domanda ed entro quando

A questo punto ci si potrebbe domandare quali sono i dettagli circa le modalità di presentazione della domanda per il bonus lavoratori spettacolo 2021; onde non correre il rischio di perdere il beneficio. Ebbene, il meccanismo di presentazione della domanda permane invariato. Pertanto, versamento automatico nel conto corrente per tutti coloro che hanno già incassato la stessa tipologia di aiuti economici in passato.

Mentre, sarà necessaria presentazione della domanda all’Inps per quanto riguarda i nuovi beneficiari che fanno domanda per la prima volta. Detta domanda andrà effettuata entro il 30 aprile, termine ultimo per manifestare l’interesse al versamento (pena la decadenza), così come disposto nel decreto legge Sostegni. Ulteriori dettagli e precisazioni circa il modello di domanda predisposto dall’Istituto e presentato in base alle modalità fissate dallo stesso, vi saranno a breve. Infatti, è attesa una nuova circolare Inps chiarificatrice.

In ogni caso, ad occuparsi del pagamento del bonus lavoratori spettacolo 2021 sarà l’Inps, tenuta anche alla preliminare fase di gestione delle richieste. In attesa di istruzioni di maggior dettaglio, rimandiamo ad una pagina web sul sito dell’Inps, assai utile sul tema in oggetto.

Certificazione Unica 2021 e clausola di salvaguardia: chiarimenti AdE

Certificazione Unica 2021 e clausola di salvaguardia: chiarimenti AdE

Chiarimenti dall’Agenzia delle Entrate in merito alla compilazione della Certificazione Unica in caso di clausola di salvaguardia.

Importante chiarimento a pochi giorni dalla scadenza dell’invio della Certificazione Unica 2021, fissata al 31 marzo 2021. Infatti, l’Agenzia delle Entrate – aggiornando le faq sul proprio portale telematico in merito alle modalità di compilazione della CU 2021 – ha chiarito che la compilazione dei punti 478, 479 e 480 della CU è opzionale e non obbligatoria per i sostituti d’imposta che non hanno applicato la clausola di salvaguardia di cui all’art. 128 del D.L. 34/2020.

Nello specifico è stata affermata la non obbligatorietà di compilazione delle caselle della CU 2021 in caso di:

  • fruizione degli ammortizzatori sociali Covid-19;
  • e la mancata attivazione della “clausola di salvaguardia” di cui all’art. 128 del D.L. n. 34/2020 (cd. “Decreto Rilancio”).

Ciò significa che la compilazione dei campi 478, 479 e 480 della CU 2021 sono divenuti “opzionali”: pertanto non vi è l’obbligo di modifica delle Certificazioni Uniche 2021 già trasmesse in caso di ricorso agli ammortizzatori sociali.

È stata quindi accolta anche la richiesta avanzata dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro. Lo ha reso noto lo stesso Consiglio Nazionale dell’Ordine dei CdL con comunicato stampa del 25 marzo.

Certificazione Unica 2021 e clausola di salvaguardia: la problematica

A seguito della pubblicazione sul sito dell’Agenzia delle Entrate delle FAQ sulla CU 2021, era emersa una difformità tra le risposte pubblicate e le istruzioni ufficiali sulla compilazione diramate in precedenza in caso di trattamenti di integrazione salariale.

Sul punto, il CNO dei Consulenti del Lavoro si è immediatamente attivato per chiedere all’Amministrazione Finanziaria di rendere la compilazione delle caselle sopra citate “preferibile” e non obbligatoria.

Dopo questa interlocuzione, la risposta alla FAQ relativa alla compilazione della casella 478 è stata così modificata:

“Sì, la casella deve essere preferibilmente compilata anche in questi casi, per consentire in sede di dichiarazione dei redditi, in analogia a quanto avviene con riferimento a tutte le altre disposizioni fiscali, quali detrazioni per lavoro dipendente, carichi di famiglia, detrazione per oneri, etc., la riliquidazione di quanto già operato dal sostituto”, rendendo di fatto opzionale la compilazione dei punti 478, 479, 480”.

Novità Decreto Rilancio

Si ricorda che l’art. 128 del D.L. n. 34/2020 (cd. “Decreto Rilancio”) prevede che il bonus 80 euro e il trattamento integrativo di 100 euro di cui all’art. 1 del D.L. n. 3/2020, sono riconosciuti anche nel caso in cui il lavoratore risulti incapiente per effetto del minor reddito di lavoro dipendente prodotto nell’anno 2020.

In sostanza, il datore di lavoro riconosce i predetti benefici con riferimento al periodo nel quale il lavoratore fruisce delle misure di sostegno al lavoro assumendo, in luogo degli importi delle predette misure di sostegno, la retribuzione contrattuale che sarebbe spettata in assenza dell’emergenza sanitaria da COVID 19.

Il comma 2 del predetto articolo prevede che il sostituto d’imposta eroghi al lavoratore il “bonus Renzi” per i periodi di fruizione di ammortizzatori sociali. E’ obbligo quindi che le somme siano corrisposte a partire dalla prima retribuzione utile erogata al lavoratore; e, comunque, entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio.

Faq Agenzia delle Entrate di chiarimento

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, in caso di ricorso agli ammortizzatori sociali, non dovrà essere modificata la compilazione della Certificazione Unica 2021. Pertanto in tal caso non si dovranno reinviare le CU già presentate.

In definitiva, quindi, la compilazione dei punti 478, 479 e 480 è opzionale per i sostituti d’imposta che non hanno applicato la clausola di salvaguardia di cui all’articolo 128 su illustrato.

San Beniamino

San Beniamino


San Beniamino

Nome: San Beniamino
Titolo: Diacono e martire
Nascita: IV secolo, Persia
Morte: 420, Persia
Ricorrenza: 31 marzo
Tipologia: Commemorazione

Santa Balbina. un’altra delle delicate fanciulle nella storia della santità femminile, festeggiata oggi, abbiamo accennato ieri, parlando di suo padre Quirino, il Tribuno giustiziato sotto Adriano Imperatore, per aver mancato alla sua consegna di soldato e per aver preferito la conversione cristiana.

Con il padre, fu decapitata anche la fanciulla, trepida fidanzata di Gesù, e sul suo corpo sorse poi, nel quinto secolo, la chiesetta a lei dedicata e che ancora si può vedere, a Roma, vicino ai grandi ruderi delle Terme di Caracalla, presso ai pini della Passeggiata Archeologica.

Oggi è anche la sua festa, ma noi parleremo di un altro Santo del giorno: San Beniamino, unico di questo nome, vissuto in Persia verso il 400. Anche il Re persiano Isdeberge, adoratore del fuoco e del sole, perseguitava i Cristiani, e il diacono Beniamino fu da lui tenuto in carcere per due anni. Doveva essere un personaggio importante, anzi addirittura popolare, perché l’ambasciatore dell’Imperatore romano TPodosio, che negoziava un trattato di pace con il Re persiano, pose tra te condizioni anche quella di liberare l’illustre prigioniero.

Il Re Isdeberge, a sua volta, fece una controproposta: avrebbe liberato il diacono Beniamino se questi si fosse impegnato a cessare del tutto la sua opera di apostolato tra i persiani; e in questo senso parlò al prigioniero.

Vale la pena di riportare la risposta dell’intrepido cristiano, come ci è pervenuta dai Martirologi: « Non posso chiudere agli uomini le fonti della Grazia del mio Dio, — disse Beniamino. — Finché sarà in mio potere, illuminerò coloro che sono ciechi, mostrando loro la luce della verità. Non farlo, sarebbe incorrere nei castighi riserbati a coloro che nascondono i talenti del loro padrone ».

Si riferiva alla parabola evangelica del padrone che dà ai suoi servi i talenti d’oro, e al suo ritorno punisce quei servi che, oziosi e timorosi, li hanno nascosti, per paura di perderli, invece di metterli a frutto e di commerciarli fra gli uomini.

E in queste parole precise e decise, egli tracciava la linea di condotta di ogni cristiano, che non è solo depositario e custode dell’oro della verità, ma deve metterlo a frutto, donarlo al prossimo, insegnando e illuminando.

Fu liberato, malgrado queste sue ferme parole, per la pressione dell’ambasciatore romano; ma il fervente apostolo non perse tempo nei timori, e, come aveva dichiarato, riprese subito a istruire e a battezzare gli adoratori del fuoco.

Il Re persiano, libero dalla parola data, poté così di nuovo catturarlo, e gl’impose di rinnegare la fede, sacrificando al simulacro del sole.

I Romani, come si sa, giustiziavano i condannati, secondo l’uso militare, decapitandoli con la spada. Era, per quei tempi, una forma di esecuzione abbastanza civile, e non priva di guerresca nobiltà. I persiani, invece, come molti altri popoli orientali, escogitavano di volta in volta atroci supplizi con i quali finivano i loro prigionieri.

E di raffinata atrocità fu anche il supplizio riserbato a San Beniamino, che ebbe il corpo trapassato da spilloni. Il Santo lo accettò e lo preferì coraggiosamente ai castighi riserbati a coloro che nascondono i talenti della verità.

MARTIROLOGIO ROMANO. In località Argol in Persia, san Beniamino, diacono, che non desistette dal predicare la parola di Dio e, sotto il regno di Vararane V, subì il martirio con delle canne acuminate conficcate nelle unghie.

Contributo a fondo perduto 2021 per le Partite Iva: domande dal 30 marzo

Contributo a fondo perduto 2021 per le Partite Iva: domande dal 30 marzo

Al via dal 30 marzo le domande di contributo a fondo perduto per le Partite IVA. Ma attenti alle sanzioni se la richiesta è illegittima.

Al via dal 30 marzo le domande di contributo a fondo perduto 2021 da inviare tramite l’area riservata Fatture e Corrispettivi dell’Agenzia delle Entrate. Il bonus riproposto dal Decreto Sostegni costerà caro alle tasche dello Stato, ma è una misura necessaria per rimpinguare le tasche di tanti imprenditori e professionisti gravemente colpiti dalla crisi. La platea dei soggetti che possono accedere al beneficio è infatti molto ampia e comprende i soggetti che svolgono attività d’impresa, di arte o professione o di reddito agrario.

Ai fini dell’accesso alla misura è necessario avere un monte ricavi/compensi 2019 non superiore a 10 milioni di euro e una perdita media di fatturato non inferiore al 30%. Si parla di perdita media perchè,  per verificare se il contributo spetta o meno, è necessario confrontare la media mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020  e la media mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019. Sulla differenza, se almeno pari al 30%, si applicano le percentuali agevolative previste in base al monte ricavi compensi conseguiti nel 2019.

Potrebbe quindi essere facile cadere in errori nel calcolo dei contributi. Le indicazioni da seguire per individuare il fatturato conseguito sono piuttosto articolate e richiedono specifiche competenze in materia fiscale. L’errore potrebbe costare caro, non solo sarà necessario restituire il contributo, ma anche pagare versare le sanzioni che vanno dal 100% al 200% dell’importo illegittimamente ricevuto.

Se le violazioni non sono ancora state contestate dal Fisco, grazie al ravvedimento operoso è possibile versare la sanzione minima del 100%, ridotta a seconda del momento in cui è effettuato il ravvedimento operoso. Rispetto alla data di effettivo accredito del contributo o di riconoscimento dello stesso sotto forma di credito d’imposta.

Contributo a fondo perduto nel D.L. Sostegni: come si calcola

Il Dl 41/2021, decreto Sostegni,  ha previsto uno specifico contributo a fondo perduto per imprenditori, professionisti e titolari di reddito agrario. Il contributo spetta, indipendentemente dal codice ATECO dell’attività svolta.

Possono accedere al contributo i  soggetti citati solo laddove:

  • l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 sia inferiore almeno del 30%,
  • rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019.

A monte è necessario che i ricavi/compensi 2019 non siano superiori a 10 milioni di euro.

Il requisito della perdita di fatturato non deve essere verificato da coloro che hanno aperto la partita iva dal 1° gennaio 2019 in avanti. Comunque la partita iva deve essere ancora attiva alla data del 23 marzo, entrata in vigore del decreto Sostegni. Sono escluse le partite iva aperte dopo tale data.

Contributo a fondo perduto 2021: i controlli

Le istanze di richiesta del contributo a fondo perduto, presentate telematicamente all’Agenzia delle entrate sono oggetto di serrati controlli. Già come avvenuto per i precedenti contributi a fondo perduto. Difatti, il D.L. Sostegni, rimanda alle disposizioni di cui al D.L. 34/2020, decreto Rilancio, per quanto riguarda: le modalità di erogazione del contributo, il regime sanzionatorio e le attività di controllo.

In particolare, con l’istanza si attesta:

  • di non rientrare tra i soggetti esclusi, ex art. 1, comma 2 del D.L, Sostegni;
  • il monte ricavi/compensi 2019;
  • l’importo medio del fatturato e dei corrispettivi 2019 e 2020;
  • eventualmente, di aver aperto la partita iva dopo il 31 dicembre 2018.

Su tale ultimo punto, chi ha aperto la partita dal 2019 in avanti, può ottenere il contributo a fondo perduto anche laddove non rispetta il requisito della perdita di fatturato pari ad almeno il 30%. Tali soggetti hanno diritto al contributo anche se la perdita è pari a zero.

Ritornando ai controlli, l’Agenzia effettua dei controlli incrociati rispetto ai dati riportati nell’istanza. L’incrocio dei dati riguarda: le fatture elettroniche e i corrispettivi telematici, i dati delle comunicazioni di liquidazione periodica Iva nonché i dati delle dichiarazioni Iva e Redditi.

Il fisco verifica l’attendibilità dei dati riportati nell’istanza.

Anche la Guardia di Finanza è chiamata in causa. A tal proposito, nella Guida dell’Agenzia delle entrate sul contributo a fondo perduto, è specifico che:

l’Agenzia delle entrate trasmette alla Guardia di Finanza, per le attività di polizia economico-finanziaria, i dati e le informazioni contenute nelle istanze pervenute e relative ai contributi erogati.

Nuovo contributo a fondo perduto Decreto Sostegni: le sanzioni

Laddove i controlli ravvedano un’illegittima spettanza del contributo, le conseguenze da pagare sono piuttosto pesanti. Infatti, in caso di contributo in tutto o in parte non spettante, anche per mancato superamento delle verifiche antimafia, il Fisco, procede alle attività di recupero:

  • irrogando la sanzione prevista dall’articolo 13, comma 5, del decreto legislativo n. 471/1997
  • nella misura minima del 100% e massima del 200%.

Per tale violazione è esclusa la possibilità della definizione agevolata.

Non si applica solo la sanzione amministrativa. Infatti, si applica inoltre la pena prevista dall’articolo 316-ter del Codice penale in materia di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato. Tale disposizione prevede alternativamente:

  • la reclusione da 6 mesi a 3 anni,
  • nel caso di contributo erogato di importo inferiore a 4.000 euro, la sanzione amministrativa da 5.164 euro a 25.822 euro, con un massimo di tre volte il contributo indebitamente percepito.

In caso di avvenuta erogazione del contributo, si applica l’articolo 322-ter del Codice penale (confisca).

Il ricorso al ravvedimento operoso

La regolarizzazione di quanto indebitamente percepito può avvenire anche grazie al ravvedimento operoso. Prima che l’Agenzia delle entrate contesti l’illegittima richiesta del contributo a fondo perduto. Infatti la restituzione può essere spontanea.

In tale caso sarà necessario restituire il contributo indebitamente percepito insieme:

  • ai relativi interessi e
  • alla sanzione con applicazione delle riduzioni previste per il ravvedimento operoso (articolo 13 del decreto legislativo n. 472/1997).

Il versamento delle predette somme deve essere eseguito esclusivamente in F24. Senza possibilità di compensazione. A breve dovrebbero arrivare i codici tributo per il versamento delle somme dovute.

E’ lecito chiedersi a quale data deve essere rapporto il ravvedimento o meglio ancora qual è la data alla quale rapportare le riduzione sanzionatorie da ravvedimento?

La data dovrebbe essere quella di effettiva percezione del contributo. Da tale data si applicano le riduzioni sanzionatorie del ravvedimento operoso. Se si opta per il riconoscimento del contributo sotto forma di credito d’imposta dovrebbe far fede la ricevuta con la quale l’Agenzia riconosce il credito.

Un esempio pratico

Un contribuente in contabilità ordinaria ha richiesto e ottenuto un contributo a fondo perduto pari a 1.000 euro. Circa tre settimane dopo l’accredito del contributo, si è accorto di non aver considerato alcune fatture anticipate emesse nel 2020. Rifacendo i calcoli non rispettare il requisito della perdita del fatturato di almeno il 30%. Da qui intende ricorrere a ravvedimento operoso.

Se il ravvedimento avviene entro 30 giorni dall’effettivo accredito del contributo dovrà versare:

  • il contributo illegittimo di 1000 euro;
  • la sanzione di 100 (1/10 del 100% sanzione minima) euro più
  • gli interessi del 4% annuo.

La rinuncia al contributo prima della sua erogazione non comporta l’applicazione di sanzione alcuna.

Bonus lavoratori spettacolo 2021: 2400 euro grazie al dl Sostegni. I dettagli

Grazie al recente Decreto Sostegni si amplia la platea dei destinatari di aiuti economici, di vario importo e nella sussistenza di requisiti ad hoc. Infatti, nel primo maxi provvedimento economico adottato dall’Esecutivo Draghi, i nuovi contributi non sono rivolti soltanto ai lavoratori stagionali, le partite Iva e i collaboratori sportivi.

Nell’ottica di rappresentare un significativo passo in avanti in tema di sostegno al lavoro, lotta alla disoccupazione e contrasto alla povertà, il provvedimento citato fa perno su uno stanziamento pari a circa 32 miliardi di euro, frutto dello scostamento di bilancio approvato in Parlamento (e ne è previsto un altro ad aprile). Ecco perchè, tra i  nuovi aiuti economici varati, trovano spazio anche le indennità specificamente indirizzate ai lavoratori dello spettacolo, che – come ben sappiamo – sono tra le categorie più pesantemente colpite dalla pandemia, per le chiusure di teatri ed eventi vari, legate al lockdown imposto per ragioni sanitarie.

Di seguito, ci focalizzeremo su questa particolare tipologia di bonus, vedendone i tratti essenziali, l’importo, i destinatari ed i requisiti.

Bonus lavoratori spettacolo 2021: importo

In base a quanto stabilito dal dl Sostegni, è stata dunque varata una nuova significativa tranche di aiuti per tutti i lavoratori dello spettacolo, come indennità atta a compensare le perdite subite nei primi 3 mesi del 2021. Questo intervento si lega a quelli già previsti a favore dei lavoratori stagionali del turismo; lavoratori autonomi occasionali senza p. Iva; lavoratori intermittenti e incaricati delle vendite a domicilio.

In particolare ai lavoratori dello spettacolo va un nuovo bonus una tantum pari a 2.400 euro, il quale come già accade per gli altri aiuti Covid, non concorre alla formazione del reddito ai fini fiscali, e dunque non è sottoposto ad alcuna tassazione. Come appena detto, questo contributo sarà corrisposto in una unica soluzione per le tre mensilità di chiusura, causa coronavirus e lockdown che ne è derivato. E’ ben noto, peraltro, che i lavoratori del settore teatrale sono fermi ormai da più di un anno.

Chi sono i destinatari degli aiuti economici in oggetto?

Secondo quanto indicato nella relazione illustrativa sul dl Sostegni, i beneficiari del nuovo bonus covid 2021 pari a 2.400 euro sarebbero pari a circa 374mila persone, di cui 44mila appartenenti al settore dello spettacolo. Rispetto a quanto in passato previsto, cambia però il requisito reddituale per aver accesso al bonus: da 50.000 a 75.000 euro.

Più nel dettaglio, la novità contenuta nel decreto Sostegni attiene ai requisiti per avere accesso al bonus lavoratori spettacolo 2021. Il contributo, infatti, si rivolge specificamente a due categorie di iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, ossia:

  • lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo che abbiano almeno 7 contributi giornalieri, pagati dal 1 gennaio 2019 alla data di entrata in vigore del decreto in esame, con un reddito legato al 2019 non al di sopra dei 35.000 euro annui;
  • lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo che abbiano almeno 30 contributi giornalieri, pagati dal primo gennaio 2019 alla data di entrata in vigore del maxi provvedimento economico di sostegno, con un reddito legato al 2019 non al di sopra dei 75mila euro annui e non siano:
    – titolari di pensione;
    – titolari di contratto intermittente con versamento dell’indennità di disponibilità, di cui all’art. 16 del decreto legislativo n. 81 del 2015;
    – titolari di contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, differente dal contratto intermittente.

In estrema sintesi, abbiamo dunque due canali di accesso e una platea di destinatari nel complesso più ampia.

Chi è tenuto a fare domanda ed entro quando

A questo punto ci si potrebbe domandare quali sono i dettagli circa le modalità di presentazione della domanda per il bonus lavoratori spettacolo 2021; onde non correre il rischio di perdere il beneficio. Ebbene, il meccanismo di presentazione della domanda permane invariato. Pertanto, versamento automatico nel conto corrente per tutti coloro che hanno già incassato la stessa tipologia di aiuti economici in passato.

Mentre, sarà necessaria presentazione della domanda all’Inps per quanto riguarda i nuovi beneficiari che fanno domanda per la prima volta. Detta domanda andrà effettuata entro il 30 aprile, termine ultimo per manifestare l’interesse al versamento (pena la decadenza), così come disposto nel decreto legge Sostegni. Ulteriori dettagli e precisazioni circa il modello di domanda predisposto dall’Istituto e presentato in base alle modalità fissate dallo stesso, vi saranno a breve. Infatti, è attesa una nuova circolare Inps chiarificatrice.

In ogni caso, ad occuparsi del pagamento del bonus lavoratori spettacolo 2021 sarà l’Inps, tenuta anche alla preliminare fase di gestione delle richieste. In attesa di istruzioni di maggior dettaglio, rimandiamo ad una pagina web sul sito dell’Inps, assai utile sul tema in oggetto.


Sconto bollette elettriche e canone Rai: a chi spettano le agevolazioni del dl Sostegni

Il dl Sostegni, come già abbiamo avuto più volte modo di ricordare, è il primo maxi provvedimento economico del Governo Draghi. Obiettivo è infatti “dare più soldi possibile, nel più breve tempo possibile“, come rimarcato dall’ex numero uno della BCE. Ben si comprende allora la trasversalità del decreto legge, che interviene su una pluralità di settori e di temi delicati, come lavoro; sostegno alle famiglie; tasse e indennizzi causa pandemia.

 Il provvedimento, “bollinato” dalla Ragioneria generale dello Stato e firmato dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella, inizierà il consueto iter parlamentare, partendo dal Senato. E già è attesa battaglia su alcuni temi ‘caldi’ trattati nel decreto. In particolare ci riferiamo alla questione condono ‘parziale’ delle cartelle esattoriali, della quale ci siamo già occupati in un recente articolo.

Tra le misure varate grazie al corposo scostamento di bilancio approvato in Parlamento –  ma i più attenti osservano che a breve ve ne sarà un altro – anche lo sconto bollette elettriche e canone Rai per specifiche categorie di soggetti. Detto sconto varrà per i prossimi mesi, ossia aprile; maggio e giugno 2021,  e comporterà dunque una riduzione degli oneri da sostenere. Vediamo più nel dettaglio i tratti essenziali di queste agevolazioni.

Sconto bollette elettriche e canone Rai: nuovi aiuti per le imprese, non senza alcune critiche

Il dl Sostegni ha varato una serie di interventi mirati a ridurre i costi per le imprese, già gravemente penalizzate in questi mesi di lotta al coronavirus. Il Governo, con il provvedimento in oggetto, ha infatti predisposto 600 milioni di euro per tagliare le bollette elettriche e il canone Rai, a favore di negozi, locali ed altre attività commerciali. 

Tuttavia, in relazione a questo particolare intervento e ad altri inerenti il settore delle imprese, non sono mancate le critiche al dl Sostegni. Infatti associazioni come Confesercenti, Confcommercio e Federazione Italiana Pubblici Esercizi (FIPE) hanno in questi giorni rimarcato l’insufficienza e l’irrisorietà delle risorse stanziate, rispetto alle perdite patite. Alimentando con ciò nuove polemiche e un dibattito sempre rovente.

Il dl Sostegni dispone gli sconti all’articolo 6 del testo

Il Decreto Sostegni – ossia il DL n° 41 del 2021 – all’art. 6, stabilisce una riduzione degli oneri delle bollette elettriche e della tariffa speciale del canone Rai per alcune tipologie d’impresa.

Detto sconto consiste in un – 30% sulle bollette dell’elettricità per la durata di tre mesi, dal 1° aprile al 30 giugno. Non solo: prevista altresì la riduzione sempre del 30% per tutto il 2021 del canone Rai per locali, negozi e altre attività commerciali. Attenzione però: le nuove regole sostituiscono quelle di riduzione degli oneri delle bollette elettriche, già incluse nel decreto Ristori del Conte bis.

Sconto trimestrale in bolletta elettrica

Dati alla mano, per locali commerciali, negozi ed altre attività, previsti – come detto – 3 mesi di sconto bollette elettriche per un valore totale di 600 milioni di euro. Nella relazione tecnica al dl Sostegni si può infatti leggere che “L’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente dispone, con propri provvedimenti, la riduzione delle spese sostenute dalle utenze elettriche connesse in bassa tensione; diverse dagli usi domestici” e identificate come “trasporto e gestione del contatore” e “oneri generali di sistema”.

Inoltre, l’Autorità sarà tenuta a “rideterminare in via transitoria le tariffe di distribuzione di misure dell’energia elettrica e le componenti a copertura degli oneri generali di sistema, da applicare dal 1° aprile a 30 giugno”.

Parafrasando quanto appena riportato, la citata Autorità di regolazione, ossia Arera, riformulerà senza alcun aggravio tariffario – per le utenze non domestiche interessate e in via transitoria – le tariffe di distribuzione e di misura dell’energia elettrica; ma anche le componenti a copertura dei cd. oneri generali di sistema, da far valere tra il primo aprile e il 30 giugno 2021. La finalità della misura è quella di conseguire un risparmio sulle componenti tariffarie fisse; e, per le utenze con potenza superiore a 3,3 kW, una spesa più bassa.

Canone Rai: sconto del 30% per hotel e bar

Oltre al taglio delle bollette elettriche, nella relazione tecnica al dl Sostegni, allegata al provvedimento e che ne illustra le misure organizzate in 43 articoli, si può leggere che per le strutture ricettive e per quelle di somministrazione e consumo di bevande in locali pubblici o aperti al pubblico, il canone speciale di abbonamento alla Rai è diminuito del 30%.

Non solo: per l’identico anno è assegnata all’Agenzia delle Entrate la somma pari a 25 milioni di euro. Ciò allo scopo di riconoscere ai soggetti interessati un credito di imposta ad hoc, corrispondente al 30% dell’eventuale versamento del canone, avvenuto prima dell’entrata in vigore del provvedimento; ovvero stabilire l’assegnazione alla Rai delle somme corrispondenti alle minori entrate.

Nell’art. 6 del maxi provvedimento economico del Governo si può infatti leggere che: per l’anno 2021, per le strutture ricettive nonché di somministrazione e consumo di bevande in locali pubblici o aperti al pubblico il canone di abbonamento alle radioaudizioni di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880 è ridotto del 30 per cento“.

Canone speciale Rai: che cos’è

L’appena citato sconto nel canone Rai, a differenza di quello sulle bollette elettriche, vale per tutto il 2021, e si riferisce a tutte quelle aziende che versano il cd. canone speciale. Con quest’ultima tipologia di spesa, intendiamo l’obbligo gravante su tutti coloro che hanno aperto una partita Iva. Nel dettaglio, sono obbligati a pagare il canone speciale i soggetti che possiedono uno o più apparecchi televisivi negli esercizi pubblici, nei locali aperti al pubblico o comunque all’esterno dell’ambito familiare.

Chiaro che le imprese che devono sostenere il costo del canone speciale Rai sono, in particolare, quelle commerciali e dell’accoglienza turistica, nelle quali sono usati monitor/display dotati di sintonizzatore. Ed attenzione perchè detto l’obbligo di pagamento di detto canone sussiste anche in caso di non utilizzo e anche per la mera presenza di dispositivi idonei alle trasmissioni televisive. Inoltre, il canone speciale ha validità circoscritta all’indirizzo per cui viene stipulato. L’importo non è fisso, ma cambia in base al tipo di struttura che è obbligata a pagarlo.


Contratto di espansione 2021: novità per lo scivolo pensione. Pronta la circolare INPS

Esteso anche per il 2021 il contratto di espansione con relativo scivolo pensione: la misura che consente di anticipare la pensione, in determinati casi e soltanto in determinate imprese, è finalmente operativa in quanto l’INPS – con la Circolare n. 48 del 24 marzo 201 – ne ha recepito le novità della Legge di Bilancio 2021 (L. n. 178/2020). L’ultima Manovra ha ampliato l’ambito di applicazione.

In particolare, il limite minimo di unità lavorative in organico non può essere inferiore a 500 unità (anziché 1.000 euro), ovvero a 250 unità, calcolate complessivamente nelle ipotesi di aggregazione di imprese stabile con un’unica finalità produttiva o di servizi. Inoltre, il versamento a carico del datore di lavoro dell’indennità mensile viene ridotto per l’intero periodo di spettanza teorica della NASpI del lavoratore. Tra l’altro, il pagamento dei contributi previdenziali utili al conseguimento del diritto alla pensione anticipata è ridotto di un importo equivalente alla somma della contribuzione figurativa.

Ma andiamo con ordine e vediamo in dettaglio come funziona il contratto di espansione 2021, e a chi si rivolge nello specifico.

Contratto di espansione 2021: cos’è e come funziona

Il contratto di espansione consente dà la possibilità ai lavoratori che si trovino a non più di 60 mesi dalla prima decorrenza utile della pensione di vecchiaia, che abbiano maturato il requisito minimo contributivo, di ricevere specifica un’indennità mensile. Essa è commisurata al trattamento pensionistico lordo maturato dal lavoratore al momento della cessazione del rapporto di lavoro, così come determinato dall’INPS.

Qualora la prima decorrenza utile della pensione sia quella prevista per la pensione anticipata, il datore di lavoro versa anche i contributi previdenziali utili al conseguimento del diritto.

Ciò è consentito alle imprese con un organico superiore a 1.000 unità lavorative. Tuttavia, per il solo 2021, il limite minimo di unità lavorative in organico non può essere inferiore a 500 unità. Il limite scende a 250 unità nelle ipotesi di aggregazione di imprese stabile con un’unica finalità produttiva o di servizi.

Nella determinazione del numero dei dipendenti occupati devono essere ricompresi i lavoratori di qualunque qualifica (lavoranti a domicilio, dirigenti, ecc.).

Come avviene la stipula del contratto di espansione

Il contratto di espansione è preceduto da una procedura di consultazione finalizzata a stipulare in sede governativa appunto il contratto:

  1. con il MLPS
  2. e con le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o con le loro RSA o RSU.

Il contratto di espansione in parola deve contenere:

  • il numero dei lavoratori da assumere e i relativi profili professionali compatibili con i piani di reindustrializzazione o riorganizzazione;
  • la programmazione temporale delle assunzioni;
  • l’indicazione della durata a tempo indeterminato dei contratti di lavoro, compreso il contratto di apprendistato professionalizzante;
  • la riduzione complessiva media dell’orario di lavoro e il numero dei lavoratori interessati (a esclusione delle aziende con un organico tra 250 e 499 unità), relativamente alle professionalità in organico, nonché il numero dei lavoratori che possono accedere al trattamento di indennità mensile;
  • la stima, ai fini del monitoraggio delle risorse finanziarie, dei costi previsti a copertura del beneficio, per l’intero periodo di spettanza teorica della NASpI al lavoratore.

Durata dell’indennità mensile

L’indennità mensile è corrisposta per il periodo intercorrente tra:

  • la data di risoluzione del rapporto di lavoro;
  • e la data di raggiungimento della prima decorrenza utile della pensione di vecchiaia o anticipata a carico dell’Ago o delle forme sostitutive o esclusive della stessa, gestite dall’INPS.

Qualora la prima decorrenza utile della pensione sia quella prevista per la pensione anticipata, il datore di lavoro è tenuto al versamento dei contributi previdenziali utili al conseguimento del diritto.

Presentazione dell’accordo

In relazione al riconoscimento dell’indennità mensile, i datori di lavoro sono tenuti a trasmettere all’INPS:

  • l’accordo sottoscritto;
  • il “Modello di accreditamento e variazioni”.

L’INPS, successivamente, procede alla fase istruttoria avendo cura di controllare la sussistenza del requisito dimensionale.

Programma di esodo

Il datore di lavoro, dal canto suo, deve comunicare all’INPS l’elenco dei lavoratori interessati dal programma di esodo.

L’INPS per ciascuno dei lavoratori interessati procede alla certificazione, in via prospettica, della prima decorrenza utile della pensione di vecchiaia o anticipata, considerando che:

  • l’indennità non può essere percepita per un periodo superiore a 60 mesi;
  • l’ultima data utile di cessazione del rapporto di lavoro prevista dalla norma in argomento è il 30 novembre 2021.

Riforma Pensioni

RIFORMA PENSIONI/ Il numero che manca nei dati Inps in vista del post-Quota 100

Pubblicazione: 30.03.2021 – Giuliano Cazzola

Il Coordinamento attuariale-statistico dell’Inps ha pubblicato le statistiche sulle pensioni vigenti al 1° gennaio. Sembra esserci una lacuna importante

pensioni errore inps
Lapresse
 

Il Coordinamento attuariale-statistico dell’Inps ha pubblicato le statistiche sulle pensioni vigenti al 1° gennaio. Come sempre la nota apre un orizzonte sull’universo pensionistico previdenziale e assistenziale, con le ripartizioni riguardanti la tipologia delle prestazioni, i regimi, il genere, l’importo complessivo e medio. Al solito non compaiono i dati del pubblico impiego, ma solo dei settori privati dipendenti e autonomi: il che rappresenta un handicap serio essendo l’Inpdap incorporato dell’Inps da quasi un decennio. Nell’Osservatorio in esame vi è un’altra lacuna che, in verità, potrebbe costituire persino una reticenza: l’età media effettiva alla decorrenza è indicata considerando tutte le prestazioni di vecchiaia, senza specificare l’età media effettiva riguardante il pensionamento anticipato. 

 
 
video
 

Perché sollevo questo problema? In questo modo l’età media effettiva risulta più elevata (per effetto dei 67 anni richiesti per la vecchiaia in senso stretti) rispetto a quella in cui vanno in quiescenza la maggioranza dei soggetti (se uomini) avvalendosi della scorciatoia del trattamento anticipato (attraverso sia quota 100, sia il requisito ordinario di anzianità a prescindere dall’età anagrafica). Risulta così che, nel 2020, il dato anagrafico medio della vecchiaia alla decorrenza è pari a 64,3 anni. Un dato corretto, ma compiacente, perché distoglie l’attenzione dal fatto che in Italia è più diffusa – soprattutto nel lavoro dipendente – la quiescenza anticipata a un’età effettiva compresa tra i 62 e i 63 anni. 

 
PUBBLICITÀ

Nel momento in cui il dibattito sulle pensioni continua a girare intorno (alla scadenza di quota 100) a come evitare lo “scalone” di 5 anni che si profila quando cesseranno i regimi sperimentali e transitori, e quindi alla disciplina del trattamento anticipato, è opportuno distogliere l’attenzione da quando gli italiani – delle attuali generazioni – tagliano in traguardo della pensione, per poter continuare ad agitare l’età legale di vecchiaia a 67 anni come una delle più elevate in Europa, quando tutti sanno che l’età effettiva è più bassa. Sia chiaro, il pensionamento anticipato esiste nella grande maggioranza dei Paesi europei, ma coloro che ne usufruiscono sono generalmente inferiori di numero rispetto a quanti accedono al trattamento di vecchiaia (che la normale via d’uscita dal lavoro); inoltre, l’anticipo della pensione, laddove è consentito, è sottoposto a penalizzazioni economiche che da noi non sono previste. 

In sostanza, nel settore privato alle dipendenze e autonomo, al 1° gennaio scorso vi erano 4.668.113 pensioni anticipate (più 210mila prepensionamenti) e 4.667.766 di vecchiaia. La spesa complessiva nel 2020 è stata nel primo caso pari a oltre 105 miliardi e a 41 miliardi nel secondo. La differenza – lo si è spiegato molte volte – deriva dall’importo dell’assegno, essendo richiesto per l’anticipo una anzianità di servizio con relativo versamento dei contributi molto elevata, mentre per la vecchiaia sono sufficienti almeno 20 anni, a condizione di far valere un elevato requisito anagrafico. In breve: da noi si va in pensione a qualunque età se si ha avuto una vita lavorativa lunga e stabile; a 67 anni se si hanno pochi contributi. 

Il fatto è che – per come è composto il mercato del lavoro – sono in maggioranza gli uomini delle generazioni baby boomers a maturare – prima dei 67 anni – l’anzianità di servizio che ne consente l’esodo (e quindi con importi più elevati) anticipato, al contrario delle lavoratrici che sono le maggiori utenti della vecchiaia. Sul totale dei pensioni di anzianità gli uomini sono 3,5 milioni, mentre sul totale di quelle di vecchiaia le donne sono 2,8 milioni. 

Se si prende in esame il lavoro dipendente i trattamenti anticipati ammontano a 2.980.981 unità (di cui 717mila lavoratrici), quelli di vecchiaia a 2.529.590 (di cui 1,7 milioni donne), per una spesa annua rispettivamente di 77 miliardi e di 26 miliardi. Nel 2020 le nuove pensioni erogate nel Fpld sono state 160 mila di anzianità e 100 mila di vecchiaia, per una spesa rispettivamente di 4,5 miliardi e di 1,4 miliardi. Considerando l’insieme dei settori privati sono state erogate 235 mila pensioni anticipate e 195 mila di vecchiaia (importi complessivi: 5,9 miliardi contro 2,2 miliardi). Dall’analisi della distribuzione territoriale si osserva che l’area geografica che registra la percentuale più alta di prestazioni pensionistiche al 1 gennaio 2021 (con particolare riferimento ai trattamenti anticipati) è l’Italia settentrionale con il 47,73%, al Centro viene erogato il 19,34% delle pensioni, mentre in Italia meridionale e nelle isole il 30,8%; il restante 2,13% (378.479 pensioni) viene erogato a soggetti residenti all’estero. 

Calcolando il rapporto tra numero di pensioni e popolazione residente (per mille) di ciascuna area geografica, si osserva che il Nord continua a essere l’area con il maggior numero di pensioni per mille residenti (307,6 per mille), seguita dal Centro con il 291,0 per mille e dal Mezzogiorno con il 271,5 per mille. Osservando la distribuzione per categoria si osserva che il Nord ha un numero di pensioni per residente maggiore per le categorie vecchiaia e superstiti, seguito dal Centro e dal Mezzogiorno, mentre l’ordine si inverte per le pensioni di invalidità previdenziale e per le prestazioni assistenziali.

Le prestazioni di tipo assistenziale sono costituite per il 20,2% da pensioni e assegni sociali di cui il 37,1% erogate a soggetti di sesso maschile, il restante 79,8% delle prestazioni sono erogate a invalidi civili sotto forma di pensione e/o indennità, di queste ultime la quota erogata agli uomini è del 41,2%. Analizzando le sottocategorie si osserva che il 43,3% di pensioni e assegni sociali ha avuto origine da una pensione di invalidità civile; ne deriva che le prestazioni legate all’invalidità sono 3.527.379 e costituiscono l’88,6% del complesso delle prestazioni assistenziali. La prestazione di maggior rilievo è l’indennità di accompagnamento per invalidi totali che rappresenta il 45,6% della totalità delle prestazioni e costituisce quasi la metà (49,7%) dell’importo complessivo annuo in pagamento. 

Si osserva che le prestazioni di tipo assistenziale erogate agli uomini presentano un tasso costantemente inferiore al 50%; questo fenomeno può essere attribuito a una maggiore presenza delle donne nelle classi di età più avanzata (con maggior rischio di invalidità) insieme a una maggiore esposizione alla povertà (molte donne in età avanzata non hanno avuto versamenti sufficienti per la maturazione di una prestazione previdenziale). 

Beato Amedeo IX di Savoia

 

Beato Amedeo IX di Savoia


Beato Amedeo IX di Savoia

Nome: Beato Amedeo IX di Savoia
Titolo: Duca, Terziario francescano
Nascita: 1 febbraio 1435, Thonon
Morte: 30 marzo 1472, Vercelli
Ricorrenza: 30 marzo
Tipologia: Commemorazione

Amedeo nacque a Thonon nel 1435, figlio del duca Ludovico I di Savoia e di Anna di Lusignano, e nipote dell’antipapa Felice V. Già da bambino fu promesso a Iolanda, figlia di Carlo VII di Francia. Crebbe diventando un bel ragazzo, purtroppo soggetto a crisi epilettiche, che egli accettò come una correzione all’inevitabile adulazione da parte dei cortigiani di suo padre e come un’opportunità per essere a più stretto contatto con Dio. La Messa quotidiana e la preghiera erano la sua fonte di forza.

Amedeo si sposò nel 1452, e la coppia si ritirò nella relativamente quieta provincia di Brescia, territorio che gli era stato assegnato oltre al governatorato del Piemonte. Questa scelta tuttavia contrariò talmente il fratello Filippo nei suoi confronti che quasi si preparò ad attaccare Amedeo, se loro padre non lo avesse arrestato.

Alla morte del genitore Amedeo fece subito rilasciare il fratello e gli organizzò un matrimonio con Margherita, figlia di Carlo, duca di Borgogna, lasciandogli anche i territori bresciani e conquistandosi così il suo affetto.

Amedeo venne provocato anche dalla famiglia degli Sforza di Milano. Quando il duca Francesco Sforza morì, il figlio Giangaleazzo, che si trovava in Francia, tentò di passare in incognito per la Savoia per tornare in Italia e fu arrestato.

Nonostante Amedeo lo avesse fatto subito rilasciare, fornendogli anche una scorta, Giangaleazzo non si mostrò riconoscente e addirittura arrivò a rompere con insolenza l’alleanza che suo padre aveva stilata con Amedeo. Era chiaro che Giangaleazzo desiderava solo arrivare alle armi, ma Amedeo trovò un’altra soluzione: gli diede in sposa la sorella Bona. Egli intervenne senza esitazioni quando si trattò di difendere il cristianesimo dalla minaccia turca, raccogliendo un esercito per la difesa del Peloponneso. Fu uno dei primi a rispondere all’invito di Pio II perché si tenesse un’assemblea di principi per affrontare il problema e per raccogliere uomini, armi e denaro.

La sua prima preoccupazione, tuttavia, era per i poveri: quando un ambasciatore si vantò delle mute di cani e delle razze differenti che il suo padrone aveva, il duca lo condusse su una terrazza fuori dal palazzo, dove ai tavoli predisposti venivano sfamati i poveri della città: «Queste sono le mie mute e i miei cani da caccia. È con l’aiuto di questa povera gente che inseguo la virtù e vado a caccia del regno dei cieli».

L’ambasciatore gli chiese quanti di loro pensava fossero impostori, approfittatori e ipocriti, e Amedeo rispose: «Non li giudico troppo severamente per non essere giudicato severamente da Dio». Nonostante la grande generosità, non ebbe mai problemi economici e grazie a un’attenta amministrazione riuscì anche a saldare i debiti contratti dai suoi predecessori.

La sua vita era estremamente austera: lontano dal concedersi qualsiasi privilegio nonostante la sua salute delicata, fece credere piuttosto di dovere digiunare per questo motivo. Con l’aumentare della sua debolezza, passò l’amministrazione del ducato alla moglie Iolanda (1469), ma i suoi sudditi si ribellarono ed egli stesso venne imprigionato fino a che il cognato, Luigi XI di Francia, non ottenne il suo rilascio. Quando si rese conto di essere prossimo alla morte affidò i figli alla moglie e pronunciò le ultime raccomandazioni alla presenza loro e dei suoi ministri: «Siate retti. Amate i poveri e Dio vi garantirà la pace».

Morì il 30 marzo 1472 e fu beatificato nel 1677.

MARTIROLOGIO ROMANO. A Vercelli, beato Amedeo IX, duca di Savoia, che, durante il proprio governo, favorì in ogni modo la pace e sostenne incessantemente con i mezzi materiali e con l’impegno personale le cause dei poveri, delle vedove e degli orfani.

Quota 100

Quota 100

Riforma pensioni

Riforma pensioni: spuntano Quota 41 e Quota 102. Cosa prevedono

29 Marzo 2021, di Alessandra Caparello

 

Che la riforma previdenziale sia una priorità del nuovo Governo Draghi è sicuro ma ad oggi come il nuovo Esecutivo voglia cambiare il sistema delle pensioni in Italia non è dato sapere con certezza.

Tante le ipotesi che sono circolate nelle ultime settimane, con i sindacati che hanno avanzato le loro idee per mandare in soffitta quota 100, l’anticipo pensionistico introdotto dal dall’ex governo giallo-verde (M5S e Lega) che permette di accedere alle pensioni al raggiungimento di almeno 62 anni d’età e 38 di contributi.

 

Finita la fase sperimentale, Quota 100 andrà definitivamente in pensione. E al suo posto? Secondo ricostruzioni di stampa, le strade percorribili dall’esecutivo dell’ ex numero uno della Bce, Mario Draghi sono da una parte Quota 41 e dall’altra Quota 102. Vediamo cosa significano.

Riforma pensioni: Quota 41 e Quota 102

Partendo da Quota 41, al momento l’ipotesi più quotata e – apparentemente – più apprezzata anche dai sindacati, prevede la possibilità di pensionamento una volta raggiunti i 41 anni di contributi, per tutti i tipi di lavori.

Quota 102 invece consentirebbe di uscire dal mondo del lavoro al compimento di 64 anni con 38 anni di contributi. Rimarrebbe poi da stabilire il taglio dell’assegno che verrebbe incassato fino alla naturale scadenza fissata a 67 anni.

Spunta poi, anche se meno sostenuta rispetto alle prime due, anche Quota 92 ma solo per i lavori usuranti. Nel dettaglio verrebbero abbassatati di molto, in questo modo, gli anni di contribuzione tenendo conto delle difficoltà del mercato del lavoro e consentendo di uscire a 62 anni con 30 anni di contributi.

In scadenza nel 2021 però ci sono anche Opzione donna con cui le lavoratrici possono uscire dal mondo del lavoro a 35 anni netti di contribuzione e 58 anni di età anagrafica, per le subordinate, 59 anni per le lavoratrici autonome e l’Ape sociale, sussidio erogato in attesa del raggiungimento dell’età pensionabile rivolto ai contribuenti di entrambi i sessi che hanno compiuto 63 anni e hanno raggiunto tra i 30 e i 36 anni di contributi.
Come scrive Il Giornale, “l’ipotesi più realistica è che, insieme a Quota 100, anche le altre due opzioni abbiano ormai vita breve o, quanto meno, possano essere inserite in un’ottica di riforma più ampia”.