Archivi giornalieri: 11 marzo 2021

Cassa integrazione covid per il 2020

Cassa integrazione covid per il 2020: regolarizzazione delle domande entro il 31 marzo

Il Milleproroghe differisce al 31 marzo 2021 i termini per regolarizzare le domande di cassa integrazione Covid riferite al 2020.

L’INPS ha rilasciato il messaggio 1008 del 9 marzo con il quale fornisce le indicazioni in merito alla regolarizzazione delle domande di cassa integrazione con causale covid-19 riferite al 2020. Per accedere a una delle integrazioni salariali previste a causa del Covid-19 era necessario inviare la domanda entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale. Ora, invece, tale termine è stato differito al 31 marzo 2021 ed entro tale data devono essere inviati anche i dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi scaduti entro il 31 dicembre 2020.

Si ricorda, al riguardo, che in caso di pagamento diretto delle prestazioni da parte dell’INPS, il datore di lavoro è tenuto a inviare all’INPS: il modello SR41 e il modello SR43.

Cassa integrazione covid per il 2020: le novità del Decreto Milleproroghe

Il Decreto Milleproroghe ha introdotto una proroga dei termini decadenziali relativi ai trattamenti di integrazione salariale connessi all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Vi rientrano quindi tutte le domande i cui termini di trasmissione sono scaduti al 31 dicembre 2020:

  • cassa integrazione ordinaria e in deroga,
  • assegno ordinario (ASO) dei Fondi di solidarietà bilaterali,
  • del Fondo di integrazione salariale (FIS),
  • nonché quelle di cassa integrazione speciale operai agricoli (CISOA) connesse all’emergenza da COVID-19.

Pertanto si possono ancora inviare le domande fino alla mensilità di novembre 2020 la cui scadenza originaria era fissata al 31/12/2020. Come noto, infatti, le domande in commento devono essere inoltrate all’INPS, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.

Inoltre, entro la predetta data, devono essere inviati anche i dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi scaduti entro il 31 dicembre 2020 (Modelli “SR41” e “SR43” semplificati).

Quindi, alla luce del “Decreto Milleproroghe”, possono beneficiare della proroga dei termini le istanze che rispettino le condizioni di accesso di volta in volta fissate dal legislatore.

CIG Covid-19: modelli “SR41” e “SR43” semplificati

Come anticipato, il differimento riguarda anche la trasmissione dei dati necessari per il pagamento diretto o per il saldo dei trattamenti connessi all’emergenza da COVID-19 i cui termini di decadenza sono scaduti entro il 31 dicembre 2020.

Si ricorda che in caso di pagamento diretto delle prestazioni da parte dell’INPS, il datore di lavoro è tenuto a inviare all’INPS tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell’integrazione salariale, ossia:

  • il modello “SR41”;
  • il modello “SR43”.

Tali modelli devono essere inviati:

  • entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale;
  • entro 30 giorni dalla notifica della PEC che contiene l’autorizzazione, se tale termine è più favorevole all’azienda.

Tanto premesso, il differimento al 31 marzo 2021 riguarda le trasmissioni riferite a eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa connessi all’emergenza epidemiologica da COVID-19 terminati a novembre 2020 ovvero a quelli la cui autorizzazione è stata notificata all’azienda entro il 1° dicembre 2020.

Cassa Covid-19: nuove domande di accesso

I datori di lavoro che, per i periodi oggetto del differimento, non avessero inviato istanze di accesso ai trattamenti, potranno trasmettere domanda entro e non oltre il termine del 31 marzo 2021.

A tal fine, occorre utilizzate le medesime causali relative all’emergenza epidemiologica da COVID-19, già istituite con riferimento alle singole discipline.

Per quanto attiene, invece, alle domande di accesso ai trattamenti, che ricadono nei periodi per cui opera il differimento dei termini, già inviate e respinte con una motivazione riconducibile alla sola tardiva presentazione della domanda, i datori di lavoro non dovranno riproporre nuove istanze.

Diversamente, le domande già inviate e accolte parzialmente per i soli periodi per i quali non era intervenuta la decadenza, i datori di lavoro dovranno trasmettere una nuova istanza esclusivamente per tali periodi.

Lotteria scontrini 2021

Lavoro e Diritti – La tua guida facile su lavoro, pensioni, fisco e welfare

Lotteria scontrini 2021: estrazione mensile 11 marzo sul Portale Lotteria

Prime estrazioni mensili lotteria degli scontrini l’11 marzo. Come registrarsi sul Portale Lotteria per il codice lotteria negli acquisti.

La Lotteria degli scontrini è ormai nel vivo, il giorno 11 marzo infatti ci saranno le prime estrazioni dei premi mensili: 10 premi da 100.000 euro per chi acquista, 10 premi da 20.000 euro per chi vende.

Vediamo insieme come registrarsi sul portale lotteria per ottenere il codice personale alfanumerico per partecipare alle estrazioni. Sul portale www.lotteriadegliscontrini.gov.it, appositamente predisposto dall’Agenzia delle Dogane, è possibile registrarsi e generare il codice lotteria che consente di partecipare all’estrazione di premi settimanali, mensili e annuali sia per i clienti che per gli esercenti.

L’iscrizione al portale lotteria rappresenta un passaggio fondamentale per partecipare, in quanto occorre ottenere un codice lotteria da presentare poi al momento del pagamento. Tale codice univoco, si ricorda, è generato senza necessità di identificazione ed è associato al codice fiscale dell’acquirente.

Vediamo in questa guida passo passo come ottenere il codice alfanumerico per partecipare alle estrazioni della lotteria scontrini 2021.

Codice lotteria scontrini: registrazione clienti

lotteria degli scontrini registrazioneCome registrarsi per partecipare alla lotteria degli scontrini? Iscriversi è semplice: basta andare sul portale lotteria a questo indirizzo www.lotteriadegliscontrini.gov.it e seguire le indicazioni riportate sul sito. Il link indirizza l’utente direttamente al servizio “Partecipa ora”.

In ogni caso, sul sito ufficiale è possibile consultare il regolamento, le istruzioni di partecipazione, nonché le FAQ.

La registrazione, si ricorda, può essere fatta in qualsiasi momento; dopo aver aperto il sito e cliccato su “Partecipa ora”, bisogna:

  • inserire il codice fiscale nell’apposito spazio;
  • accettare il regolamento sulla privacy;
  • inserire il codice di sicurezza richiesto.

A questo punto, cliccando sul pulsante “Genera il codice”, si ottiene un codice alfanumerico di otto cifre, abbinato a un codice a barre. Tale codice, si ricorda, è generato senza necessità di identificazione ed è associato univocamente al codice fiscale dell’acquirente.

Il codice generato può essere stampato o scaricato sul proprio dispositivo elettronico, quali pc, tablet o smartphone. Infine, all’utente non resta che presentare tale codice in negozio all’esercente al momento dell’acquisto. E se l’utente perde il codice? Cosa fare? Nessun problema, basta generarne uno nuovo sul portale.

Registrazione esercenti

Se sei un esercente passa invece alla apposita guida: guida Lotteria Agenzia Entrate per gli esercenti

Portale Lotteria: come partecipare alle estrazioni

Il portale lotteria riporta che qualsiasi cittadino maggiorenne e residente in Italia può partecipare alla lotteria degli scontrini: basta semplicemente acquistare, in contanti o senza, beni o servizi presso esercizi commerciali al minuto. E’ possibile partecipare alle estrazioni solo con pagamenti tracciabili e quindi non sono validi i pagamenti in contanti.

Dopo aver preso il proprio codice lotteria dal portale si passa alla fase successiva degli acquisiti. Nel momento del pagamento si deve chiedere all’esercente se partecipa alla Lotteria scontrini, quindi se il negoziante aderisce si deve mostrare il codice alfanumerico. In questo modo lo scontrino elettronico viene agganciato al codice personale e consentirà di partecipare alla lotteria.

La regola prevede che spetta un biglietto virtuale per ogni euro speso e comunque fino ad un massimo di 1000 biglietti virtuali per acquisti di importo pari o superiore a 1000 euro. Ad esempio 1 scontrino da oltre 1000 euro da diritto ad un massimo di 1000 biglietti virtuali e così via.

Se l’importo speso è superiore a un euro, l’eventuale cifra decimale superiore a 49 centesimi produrrà comunque un altro biglietto virtuale.

Leggi anche: Faq Lotteria nazionale scontrini

Quali sono gli acquisti esclusi?

Tutti gli acquisiti consentono di partecipare alla lotteria degli scontrini? Assolutamente no. Esistono naturalmente dei limiti.

Non sono validi ai fini della lotteria gli:

  • acquisti in contanti;
  • acquisti effettuati online;
  • spese nell’esercizio di attività di impresa, arte o professione;
  • gli acquisti per i quali il consumatore richieda all’esercente l’acquisizione del proprio codice fiscale a fini di detrazione o deduzione fiscale.

Sono pertanto esclusi dalla lotteria degli scontrini gli acquisti:

  • di importo inferiore a 1 euro;
  • acquisti cash;
  • effettuati online;
  • destinati all’esercizio di attività di impresa, arte o professione;
  • documentati mediante fatture elettroniche;
  • per i quali i dati dei corrispettivi sono trasmessi al sistema Tessera Sanitaria (es.: effettuati presso farmacie, parafarmacie, ottici, laboratori di analisi, ambulatori veterinari ecc.) e gli acquisti per i quali l’acquirente richieda all’esercente l’acquisizione del proprio codice fiscale a fini di detrazione o deduzione fiscale.

Lotteria nazionale gioca lo scontrino: premi e estrazioni

MEF, Sogei, ADM e Agenzia delle Entrate hanno comunicato che la prima estrazione ci sarà giovedì 11 marzo; si tratterà della prima estrazione mensile che distribuirà premi da 100.000 euro a 10 acquirenti e premi da 20.000 a 10 esercenti a fronte di scontrini trasmessi e registrati al Sistema lotteria dal 1° al 28 febbraio.

Successivamente (da giugno), oltre alle estrazioni mensili si aggiungeranno le estrazioni settimanali che prevedono l’estrazione di 15 premi da 25.000 euro per chi compra e 15 premi da 5.000 euro per chi vende.

Dal prossimo anno si terrà la prima estrazione annuale che premierà uno degli acquisti effettuati dal 1° febbraio al 31 dicembre 2021 assegnando 5 milioni di euro a un acquirente e 1 milione di euro a un esercente.

Estrazioni e premi per clienti e esercenti

Ricapitolando i premi per compratori e venditori sono:

Estrazioni settimanali

Premi mensili

Estrazioni annuali

  • 15 premi da 25.000 euro per i compratori
  • 15 premi da 5.000 euro per esercenti
  • 10 premi da 100.000 euro per i clienti
  • 10 premi da 20.000 euro per esercenti
  • 1 premio da 5 milioni di euro per chi compra
  • 1 premio da 1 milione di euro per esercenti

Estrazione mensile lotteria scontrini 11 marzo 2021

Come da regolamento, l’11 marzo ci sono le prime estrazioni della Lotteria degli scontrini 2021.

Si tratta delle prime estrazioni mensili e i premi in palio sono quindi i seguenti:

  • 10 premi da 100.000 euro per chi acquista,
  • 10 premi da 20.000 euro per chi vende.

Come riscuotere i premi della Lotteria scontrini

L’Agenzia delle dogane e dei monopoli comunica direttamente la vincita tramite PEC o raccomandata AR al vincitore. Sarà garantita in ogni momento la riservatezza dell’identità e dei dati del vincitore.

Tramite PEC e raccomandata si segnala l’obbligo di recarsi entro novanta giorni dalla ricezione della comunicazione presso l’ufficio ADM territorialmente competente in base alla propria residenza o al proprio domicilio fiscale. In questa sede il vincitore dovrà effettuare l’identificazione personale e dovrà indicare le modalità di pagamento del premio.

Il pagamento dei premi potrà avvenire esclusivamente mediante bonifico bancario o postale.

Lotteria nazionale scontrini e detrazioni fiscali

Con il provvedimento n. 351449 dell’11 novembre 2020, anche gli scontrini riguardanti i dati da trasmettere al sistema Tessera Sanitaria ai fini della elaborazione della dichiarazione precompilata possono concorrere alla lotteria, purché il cliente consumatore finale chieda all’esercente l’acquisizione del codice lotteria in alternativa al codice fiscale.

Ricordiamo che in fase di acquisto di beni e servizi che danno diritto alle detrazioni fiscali (es. spese mediche e per medicinali) l’esercente deve chiedere se il cliente vuole aderire alla lotteria scontrini, oppure vuole ottenere la detrazione fiscale spettante. Le due cose sono infatti incompatibili fra di loro e si potrà scegliere o l’una o l’altra.

Quota 92

Quota 92 novità nella riforma pensioni? Come funziona e chi sono i destinatari

Quota 92 al posto di Quota 100, per arginare il rischio ‘scalone’ dal 2022. La misura si inserirebbe nel piano di riforma Pensioni.

Quota 100 entro quest’anno sarà quasi certamente messa da parte: d’altronde si tratta di una sperimentazione triennale, che riguarda coloro che hanno almeno 62 anni di età anagrafica e 38 anni di contributi previdenziali versati. Cavallo di battaglia di Matteo Salvini, all’epoca dell’introduzione al Governo con il M5s, si prepara insomma ad essere sostituita.

E il ritorno al passato è degno di nota: infatti, a partire dal primo gennaio 2022, la finestra degli sconti si interromperà, per fare di nuovo riferimento alle regole anteriori con un balzo di ben 5 anni: da 62 a 67 anni.  Si tratta del temuto ‘scalone’, ossia una trappola che tutti vorrebbero evitare o comunque neutralizzare. Si ragiona, insomma, sul da farsi e sulle ipotesi sul tavolo. Al momento, infatti, pare fuori gioco la possibilità di una mini-proroga di Quota 100, che peraltro non dispiacerebbe affatto al leader della Lega.

Tra le soluzioni, proprio negli ultimi giorni, si fa strada l’ipotesi di riconsiderare Quota 92, ossia una proposta di cui si è già parlato nel recente passato;  ma che potrebbe, tuttavia, riguardare esclusivamente alcune categorie di lavoratori. Di seguito vogliamo vedere, più da vicino, come potrebbe funzionare detta Quota 92 e chi se ne potrebbe giovare. Facciamo chiarezza.

Da Quota 100 a Quota 92: la direzione pare ormai tracciata

Come detto, il sistema pensionistico italiano si accinge a dire addio alla misura previdenziale Quota 100, per virare verso altre soluzioni, che possano peraltro trovare l’approvazione delle Istituzioni UE. Tuttavia, il leader della Lega, proprio negli ultimi giorni è tornato sul tema, nella finalità di provare a salvare Quota 100: “Tanti imprenditori saranno costretti a rinunciare a qualche collaboratore, quindi toccare quota 100 e alzare l’età pensionabile in un anno come questo, o il prossimo, mi sembrerebbe un errore clamoroso. L’allungamento fino alla fine del 2022 di quota 100 è a costo zero”.

Insomma, Salvini fa riferimento alla gravosa questione delle difficoltà economiche per tanti lavoratori e famiglie ed al possibile sblocco dei licenziamenti. Auspica una proroga o quanto meno una negoziazione su Quota 100, evitando così per il momento di passare a Quota 92: “Ci siederemo al tavolo con il professor Draghi e ne parleremo”, ha precisato il leader del Carroccio.

L’ipotesi Quota 92 è stata rilanciata, ma il dibattito politico è aperto

Insomma, il tema della riforma del sistema pensionistico è tornato prepotentemente in auge, anche perchè l’assegnazione dei soldi del Recovery Fund passa da una complessiva revisione dell’assetto previdenziale italiano. Ma è chiaro che trovare la quadra a seguito del dibattito tra le eterogenee forze politiche che compongono il Governo Draghi, non sarà affatto facile.

Recentemente, come accennato, si parla di nuovo di Quota 92, tema già sottolineato lo scorso ottobre dal senatore Tommaso Nannicini del PD. Detta misura previdenziale è ora una ipotesi battuta dal capogruppo del PD Graziano Delrio, sempre molto attivo in materia di pensioni.

Il PD, anch’esso forza di Governo, ha manifestato la sua contrarietà al possibile rinnovo di Quota 100; ma va ricordato che al momento questa non sembra essere un’ipotesi sul tavolo dell’Esecutivo. E’ doveroso però architettare una soluzione diversa per evitare che coloro che per pochi mesi non raggiungeranno i requisiti per l’accesso a Quota 100, siano grandemente svantaggiati a partire dal 2022.

Quota 92: quali sono i requisiti?

Nelle ultime settimane, la politica italiana sta vivendo giorni caldi, sia per i dibattiti interni, sulle riforme da attuare nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – ossia il Recovery Plan italiano; sia per gli impegni presi con l’Europa, che verserà gli aiuti del Recovery Fund, se davvero l’Italia si dimostrerà attiva e produttiva sul fronte delle riforme. Tra esse, quella delle pensioni.

Sulla carta, Quota 92 rappresenta una soluzione che potrebbe davvero concretizzarsi nei prossimi mesi. Detta misura di anticipo pensionistico comporterebbe l’uscita da mondo del lavoro, nella sussistenza di due precisi requisiti:

  • 62 anni di età anagrafica;
  • 30 anni di contributi versati.

In linea generale, il meccanismo e il funzionamento non sono dissimili da Quota 100, con la sola differenza dell’età contributiva, che scende ancora dall’attuale 38 anni di Quota 100 a 30 anni. Più nel dettaglio, se per Quota 100 è comunque obbligatoria un’età minima di 62 anni; ed un minimo di 38 anni di contribuzione previdenziale per andare in pensione anticipatamente; con Quota 92 si potrà avere accesso sempre a 62 anni ma con ‘soli’ 30 anni di contributi.

La finalità è evitare il temuto ‘scalone’ dal primo gennaio 2022

Proprio in materia di pensioni ultime notizie, non pochi si stanno chiedendo in che cosa consiste il tanto temuto scalone, che tornerebbe dopo la fine di quota 100, cioè dal primo gennaio del prossimo anno. Ebbene, non è complicato spiegare che cosa comporterebbe. In buona sostanza, la pensione di vecchiaia, sulla scorta delle norme vigenti, permette il ritiro dal lavoro a 67 anni e un’anzianità contributiva minima di anni 20. Invece, la pensione anticipata senza il vincolo dell’età anagrafica ma con esclusivamente il requisito contributivo da avere corrisponde a 42 anni e 10 mesi per i lavoratori. Poco meno di un anno per le lavoratrici, ovvero 41 anni e 10 mesi. Come più volte ribadito, il 31 dicembre “termina” l’esperienza sperimentale di Quota 100, che permette di anticipare la pensione a 62 anni di età anagrafica e con 38 di contributi.

In termini pratici, dal primo gennaio il Paese farebbe un salto nel passato, tornando alle regole di prima; e perciò allo “scalone” di 5 anni di età: da 62 a 67 anni. Eccoci di fronte a questo pericolo, giacchè il pensionamento sarebbe accessibile a partire dai 67 anni di età. Da qui la necessità di adottare adeguate contromisure.

Penalizzazioni in vista con l’introduzione di quota 92: ecco perchè

Introdurre in modo ufficiale Quota 92 non sarebbe tuttavia ‘indolore’: infatti, in dette circostanze, dovrà essere stabilita una sorta di penalizzazione per tutti coloro che intenderanno avvalersi di detta misura di pensionamento anticipato. Ecco dunque una significativa differenza rispetto a Quota 100 – sistema che invece non produce alcun taglio dell’assegno.

Tra le soluzioni valutate in questi giorni, un possibile taglio del 3% per ciascun anno di anticipo rispetto alla pensione di vecchiaia (per un massimo quindi del 15%). Si sta altresì ipotizzando un ricalcolo interamente contributivo – e quindi penalizzante – dell’assegno pensionistico (come per quanto riguarda ‘opzione donna’).

Chi sono i destinatari di Quota 100 e quale soluzione per gli esclusi

A questo punto, è legittimo domandarsi chi potrebbero essere i destinatari della misura di anticipo pensionistico. Ebbene, essa sarebbe riservata non a tutti i lavoratori, ma soltanto ad alcuni. Ci si riferisce alle fasce più fragili dei lavoratori, ossia donne e chi svolge mansioni usuranti.

Concludendo, per tutte le altre categorie di lavoratori, invece, l’opzione più verosimile rimane Quota 102 (ossia 64 anni e 38 di contributi), per impedire gli effetti dello scalone. Ma anche qui in vista penalizzazioni nell’assegno pensionistico, per coloro che scelgono di anticipare l’uscita dal mondo del lavoro e l’accesso anticipato alla pensione. D’altronde è ben noto che l’Unione Europea, per tali misure di flessibilità, richieda dei ‘contrappesi’ di rilievo. Concludendo, non resta che attendere le prossime tappe del dibattito, che vedrà certamente coinvolte le parti sociali. Non sarà facile trovare la quadra, ma è necessario per ottenere il consenso dell’Europa e gli aiuti del Recovery Fund.

Decreto sostegno

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Contributo a fondo perduto Decreto Sostegno: nuovi aiuti in arrivo per imprese e Partite IVA

Il contributo a fondo perduto Decreto Sostegno sarà sganciato dal codice Ateco e spetterà a imprese e partite IVA colpiti dalla crisi.

Il Governo Draghi, nei prossimi giorni è chiamato a varare il decreto Sostegno e una delle misure più attese e riportate nella bozza di Dl Sostegno è il nuovo contributo a fondo perduto. Contributo che sarà sganciato dal codice Ateco dell’attività svolta e spetterà a tutti coloro coloro che sono stati colpiti dall’attuale emergenza da covid-19. Dunque, rileverà il calo di fatturato subito nei mesi della pandemia.

Un’ulteriore novità è rappresenta dalle modalità con le quali il contributo sarà riconosciuto. Infatti, il contribuente potrà optare per l’accredito diretto sul conto corrente o per il riconoscimento di un credito d’imposta pari al contributo spettante. Credito d’imposta che potrà essere utilizzato in F24 per pagare tasse e contributi previdenziali.

Decreto Sostegno, nuovo contributo a fondo perduto

Sulla scia dei precedenti contributi a fondo perduto previsti dal Dl Rilancio,  dal Dl Ristori e dal Dl Ristori-bis, quest’ultimi due insieme agli altri decreti Ristori, convertiti in un’unica legge di conversione, Legge 176/2020, il Governo Draghi si appresta ad approvare un nuovo fondo perduto.

In particolare, possono accedere al nuovo contributo previsto dal decreto Sostegno, tutti gli operatori economici colpiti dall’emergenza epidemiologica “Covid-19” che svolgono: attività d’impresa, arte o professione con partita IVA e sono residenti o stabiliti nel territorio dello Stato indipendentemente dal codice Ateco dell’attività svolta.

Dunque, rispetto agli altri contributi a fondo perduto non sia fa più una differenziazioni in base all’attività svolta.  Il contributo spetterà a tutti coloro che sono stati colpiti dall’attuale emergenza da covid-19.

Il  contributo a fondo perduto non spetta:

  • ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data di entrata in vigore del decreto Sostegno;
  • a coloro che hanno attivato la partita IVA dopo l’entrata dello stesso decreto;
  • agli enti pubblici di cui all’articolo 74 nonché ai soggetti di cui all’articolo 162-bis del DPR 917/86, TUIR.

I soggetti ammessi all’agevolazione non devono aver conseguito ricavi o compensi per un importo superiore a 5 milioni di euro. In riferimento al periodo d’imposta 2019.

I requisiti per accedere al contributo a fondo perduto 2021

Oltre a rispettare il requisito del monte ricavi/compensi non superiore a 5 milioni di euro, è necessario aver subito un calo di fatturato nei mesi più recenti dell’attuale pandemia da covid-19.

Infatti, all’art.1, comma 3 della bozza del testo del D.L. Sostegno, è previsto che:

Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di gennaio e febbraio 2021 sia inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di gennaio e febbraio 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell’operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.

Il requisito della perdita di fatturato non si applica a coloro che  hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019. Dunque, per tali soggetti, verificato il requisito del monte/ricavi compensi, il contributo spetta indipendentemente dal calo di fatturato.

Quanto spetta

Le modalità di determinazione del contributo spettante sono molto simili a quelle previste per i precedenti contributi a fondo perduto. L’entità del sostegno spettante è parametrata alla perdita di fatturato. Difatti, rileva la differenza tra ’ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di gennaio e febbraio 2021 rispetto al fatturato e ai corrispettivi dei mesi di gennaio e febbraio 2019.

Il contributo spettante è determinato applicando a tale differenze le seguenti percentuali:

  • venti per cento per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a quattrocentomila euro nel periodo d’imposta 2019;
  • quindici per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a quattrocentomila euro e fino a 1 milione di euro nel periodo d’imposta 2019;
  • dieci per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro nel periodo d’imposta precedente 2019.

In ogni caso, l’importo del contributo  non può essere superiore a centocinquantamila euro.

Ad ogni modo, il contributo non può essere inferiore:

  • a mille euro per le persone fisiche e a
  • duemila euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche (società).

Il contributo non è tassato né ai fini delle imposte sui redditi né dell’Irap.

Accredito sul conto corrente o credito d’imposta da utilizzare in compensazione in F24

Una delle principali novità che caratterizza il nuovo contributo a fondo perduto rispetto ai precedenti è la scelta che si ha circa alle modalità di riconoscimento del contributo. Infatti, il contribuente può sempre scegliere di ricevere l’accredito delle somme sul conto corrente.

Tuttavia, in alternativa a tale possibilità, è possibile ricevere il contributo sotto forma di credito d’imposta da utilizzare per pagare in F24 tasse e contributi previdenziali. L’F24 dovrà essere presentato tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate. Questo perchè nell’F24 si riportano degli importi in compensazione orizzontale. Tra crediti e debiti di diversa natura.

La scelta per l’accredito sul conto o per il credito d’imposta è irrevocabile.

Modalità di presentazione dell’istanza

Tale scelta deve essere specificata nell’istanza con la quale si richiede il contributo. Istanza da inviare all’agenzia delle entrate entro sessanta giorni dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione della stessa. Con l’istanza si attesta la sussistenza dei requisiti richiesti e le modalità prescelta di attribuzione del contributo (accredito sul conto o credito d’imposta). L’istanza può essere presentata, per conto del soggetto interessato, anche da un intermediario delegato al cassetto fiscale dell’Agenzia delle entrate.

Attenzione: le modalità di presentazione dell’istanza, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione della stessa sono definiti con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate.

Infine due precisazioni importanti:

  • si applicano in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’articolo 25, commi da 9 a 13, del decreto-legge n. 34 del 2020, con riferimento al regime sanzionatorio e alle attività di controllo (il riferimento è al 1° contributo a fondo perduto);
  • la misura di sostegno opera nei limiti e nelle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche.

Entro giovedì 11 marzo dovrebbe arrivare l’approvazione del decreto Sostegno.

Bonus Cuneo fiscale INPS: spetta anche sulle prestazioni NASpI, CIG e Maternità? Analisi completa

Il Bonus Cuneo fiscale spetta anche sulle prestazioni a pagamento diretto INPS come NASpI, CIG e Maternità? Con lo scopo di ridurre il peso di contributi e tasse sugli stipendi dei lavoratori, dal 1° luglio 2020 hanno debuttato due benefici fiscali al posto dell’ex Bonus Renzi: il trattamento integrativo e l’ulteriore detrazione.

Il primo consiste in un credito IRPEF riconosciuto ai lavoratori con reddito complessivo non superiore a 28 mila, il secondo, confermato in via strutturale dalla Manovra 2021, opera come detrazione d’imposta per chi si colloca nella fascia reddituale 28.001 – 40.000 euro. Le misure agevolative vengono riconosciute in via automatica dal sostituto d’imposta, sia esso il datore di lavoro o l’INPS per le prestazioni erogate a sostegno del reddito o con finalità di inclusione sociale.

Nelle righe che seguono forniremo tutti i dettagli circa il riconoscimento del taglio del cuneo fiscale ai soggetti che percepiscono prestazioni a carico dell’INPS.

Bonus Cuneo fiscale 2021: trattamento integrativo

Il trattamento integrativo è un credito IRPEF in busta paga spettante a coloro che percepiscono redditi non eccedenti i 28 mila euro.

La misura è garantita per un ammontare annuo di 1.200 euro (100 euro mensili) a patto che l’imposta lorda sia di importo superiore alle detrazioni da lavoro dipendente, a nulla rilevando quelle per carichi di famiglia.

Nella determinazione del reddito complessivo, ai fini della spettanza o meno del trattamento, vengono conteggiati tutti i redditi dell’interessato, al netto di quello derivante dall’abitazione principale e relative pertinenze, nonché dei premi di risultato soggetti all’imposta sostitutiva del 10%.

Sono invece rilevanti i redditi:

  • Provenienti dall’affitto di immobili soggetti a cedolare secca;
  • Esenti percepiti da soggetti impatriati;
  • Dei lavoratori autonomi in regime forfetario.

Ulteriore detrazione

I percipienti redditi pari o superiori ad euro 28.001 e sino a 40.000 euro hanno diritto, in luogo del trattamento integrativo, ad una “ulteriore detrazione” aggiuntiva rispetto a quelle da lavoro dipendente o per carichi di famiglia.

La misura, introdotta in un primo tempo dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2020, è stata resa strutturale dalla Legge di bilancio 2021 (Legge numero 178 del 30 dicembre 2020).

L’ammontare del beneficio varia in funzione del reddito complessivo:

  • Tra 28.001 e 35.000 euro l’ulteriore detrazione è determinata con la seguente operazione 960 + [240 * (35.000 – Reddito complessivo) / 7.000];
  • Tra 35.000 e 40.000 euro la misura è calcolata in questo modo 960 * [(40.000 – Reddito complessivo) / 5.000].

Destinatari del taglio del cuneo fiscale: a chi spetta

Le misure di riduzione del cuneo fiscale, in analogia con quanto previsto per l’ex “Bonus Renzi” spetta a coloro che percepiscono redditi da lavoro dipendente e, altresì, redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente, appartenenti alle seguenti categorie:

  • Compensi percepiti dai lavoratori soci di cooperative;
  • Compensi o indennità percepiti a carico di terzi da lavoratori dipendenti per incarichi svolti in relazione a tale qualità;
  • Somme erogate a titolo di borsa di studio o assegno, premio o sussidio per finalità di studio o addestramento professionale;
  • Compensi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
  • Remunerazioni dei sacerdoti;
  • Prestazioni pensionistiche;
  • Compensi per lavori socialmente utili.

Riconoscimento del Bonus cuneo fiscale (ex bonus Renzi)

Le misure in parola vengono riconosciute direttamente dal sostituto d’imposta, in relazione all’effettiva durata del rapporto di lavoro, in via automatica senza attendere alcun nulla osta preventivo dell’interessato. Quest’ultimo può tuttavia informare il sostituto circa la volontà di:

  • Rinunciare al trattamento integrativo / ulteriore detrazione;
  • Percepire le misure agevolative solo in sede di conguaglio di fine anno anziché in misura mensile, in relazione ad ogni periodo di paga;
  • Considerare altri redditi (oltre a quelli erogati dal sostituto stesso) ai fini della spettanza o meno dei benefici.

Gli importi erogati agli aventi diritto vengono successivamente recuperati dal sostituto in sede di versamento delle imposte con modello F24, attraverso l’istituto della compensazione.

Bonus Cuneo fiscale su prestazioni INPS

Come chiarito dall’INPS con la circolare numero 96 del 21 agosto 2020, coloro che percepiscono prestazioni a sostegno del reddito o di inclusione sociale rientrano tra i potenziali beneficiari delle misure agevolative, posto che sono normativamente considerate somme della stessa categoria di quelli sostituite o perdute (articoli 6 e 49 del Testo unico delle imposte sui redditi).

Si pensi ad esempio all’indennità di disoccupazione NASPI destinata a chi perde involontariamente il lavoro o ancora alla Cassa integrazione, finalizzata a compensare la perdita di retribuzione a fronte di una sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.

Prestazioni a pagamento diretto

L’INPS agisce come sostituto d’imposta soltanto per le prestazioni previdenziali pagate direttamente all’assicurato. In tutti gli altri casi, nello specifico quando le somme vengono anticipate dal datore di lavoro in busta paga per conto dell’Istituto, spetta al datore di lavoro riconoscere il trattamento integrativo / ulteriore detrazione.

Bonus Cuneo fiscale NASPI

In base a quanto detto poc’anzi, i percettori di indennità di disoccupazione NASPI hanno diritto, al ricorrere dei requisiti reddituali e di capienza dell’imposta, al trattamento integrativo / ulteriore detrazione, riconosciuti dall’INPS in qualità di sostituto d’imposta.

In particolare, l’Istituto calcolerà la spettanza e l’importo delle somme in base al reddito previsionale per l’intero periodo d’imposta, in relazione anche al periodo di fruizione del sussidio.

Bonus Cuneo fiscale Cassa integrazione

Le somme a carico dell’INPS per gli eventi di Cassa integrazione, siano essi quelli ordinari che speciali con causale “COVID-19”, conferiscono all’interessato il diritto alle misure di riduzione del cuneo fiscale.

L’Istituto opera come sostituto d’imposta in caso di pagamento diretto delle somme all’interessato. Al contrario, se il trattamento viene anticipato in busta paga, il calcolo sull’eventuale spettanza del trattamento integrativo / ulteriore detrazione nonché l’erogazione dei benefici è a carico del datore di lavoro.

Bonus Cuneo fiscale Maternità e malattia

Per le prestazioni di malattia, congedo di maternità o paternità obbligatorio, congedo parentale, congedo obbligatorio del padre lavoratore, vale quanto descritto sopra per la Cassa integrazione.

Modalità di calcolo dell’INPS

Nella già citata circolare numero 96, l’INPS chiarisce le modalità di calcolo dei trattamenti di riduzione del cuneo fiscale, operate sulle prestazioni erogate dall’Ente direttamente ai beneficiari.

In particolare, le misure per cui viene utilizzato il metodo di calcolo del “reddito previsionale” annuo (con cui si simula in base all’importo a disposizione quello che sarà il reddito complessivo) sono:

  • Indennità di disoccupazione NASPI;
  • Indennità di disoccupazione DIS-COLL;
  • Disoccupazione agricola;
  • Assegni integrativi NASPI previsti dai Fondi di solidarietà;
  • Assegno integrativo di NASPI e mobilità ordinaria previsto dal Fondo del Trasporto Aereo;
  • Assegno emergenziale previsto dal Fondo del Credito e dal Fondo del Credito Cooperativo;
  • Crediti da lavoro pagati dal Fondo di Garanzia;
  • Indennità di maternità per congedo obbligatorio;
  • Assegno per le attività socialmente utili;
  • Indennità di tirocinio;
  • Congedo obbligatorio del padre lavoratore;
  • Pagamenti a stralcio delle indennità di disoccupazione ASPI e MINI-ASPI, mobilità ordinaria e disoccupazione edilizia.

Al contrario, le prestazioni in cui il calcolo dei benefici fiscali avviene in base ai dati disponibili (senza alcuna simulazione di quello che sarà il reddito complessivo nel periodo d’imposta) sono:

  • Trattamenti di integrazione salariale, quali CIG ordinaria, straordinaria, in deroga, CISOA, assegno ordinario e di solidarietà;
  • Assegno di ricollocazione per i lavoratori in CIG straordinaria;
  • Malattia;
  • Indennità per inabilità temporanea assoluta per i lavoratori assicurati ex IPSEMA;
  • Congedo parentale;
  • Congedo facoltativo padre;
  • Indennità antitubercolari;
  • Permessi ex Legge numero 104/1992;
  • Congedo straordinario.

Prestazioni escluse

Le prestazioni INPS per cui non spettano il trattamento integrativo / ulteriore detrazione, riguardano l’erogazione di redditi soggetti a tassazione separata, come:

  • TFR a carico del Fondo di garanzia;
  • TFR esattoriali;
  • Pagamenti arretrati delle prestazioni;
  • Pagamento anticipo NASPI.

Sono da ultimo escluse, in quanto rappresentano redditi da lavoro autonomo, le seguenti prestazioni:

  • Indennità di maternità per lavoratrici autonome;
  • Indennità di maternità e di malattia per iscritti alla Gestione separata in qualità di liberi professionisti o titolari di partite IVA.

Certificazione unica INPS

Dei benefici fiscali corrisposti dall’INPS in qualità di sostituto d’imposta sarà data evidenza in sede di produzione della Certificazione Unica INPS, a partire già dal modello 2021 relativo ai redditi 2020, da trasmettere ai soggetti che hanno percepito le somme entro il 16 marzo prossimo.


Reddito di emergenza 2021: nuove risorse nel decreto Sostegno. I numeri

Manca ormai pochissimo al varo ufficiale del Decreto Sostegno, il primo maxi-provvedimento in campo economico del nuovo Governo Draghi. Ci si aspetta significative novità su diversi piani, dal blocco dei licenziamenti alla cassa integrazione, ma non solo. Si parla anche di nuovi stanziamenti a favore del cd. reddito di emergenza (REM), che di fatto sarà rinnovato.

Insomma, da più parti, l’attesa si fa sempre più fervida, specialmente se consideriamo che i numeri della povertà in Italia sono impietosi. Infatti, se già prima della pandemia i dati non erano incoraggianti, il 2020, l’annus horribilis che tutti ricordiamo, è stato anche il periodo in cui la penisola ha toccato un nuovo record di povertà assoluta dal 2005.

I dati ISTAT confermano ciò che già in molti avevano intuito: oggi nel Paese c’è un milione di persone in più in questa condizione. Si tratta di ben 5,6 milioni di poveri assoluti, ossia il 9,4% della popolazione. E’ chiaro dunque che per il Governo non c’è più tempo: è ora di intervenire tramite le casse dello Stato e di rifinanziare le misure anti-povertà. In vista, dunque, più soldi anche per il reddito di emergenza. Vediamo più nel dettaglio.

Reddito di emergenza 2021: rifinanziato per combattere la povertà assoluta

Come anticipato, i nuovi aiuti economici non potranno non trovare spazio nell’imminente decreto Sostegno, la settimana prossima sul tavolo del Consiglio dei Ministri. Secondo le stime degli osservatori, il provvedimento implicherà circa un miliardo per rifinanziare il reddito di cittadinanza, ma anche le risorse per due nuove mensilità (febbraio e marzo), per quanto riguarda il reddito di emergenza. In questo senso si giustifica il recente scostamento di bilancio.

D’altronde l’adozione e il rifinanziamento di una misura introdotta prima dell’arrivo del covid – ossia il reddito di cittadinanza – e di una arrivata a seguito della pandemia  – il reddito di emergenza – rendono limpida l’evoluzione della povertà assoluta in Italia.

Che cosa significa ‘povertà assoluta’?

Se ne parla sempre più spesso, ma forse a non tutti è chiaro il concetto di ‘povertà assoluta’. Che cosa significa esattamente? Ebbene, l’ISTAT ci spiega che sono ritenute in povertà assoluta le famiglie e tutti i soggetti che non possono permettersi le spese minime, per poter vivere in modo accetttabile, ossia le spese che garantiscano la soglia minima di sopravvivenza.

E’ l’Istituto di statistica che, in particolare, definisce la soglia di spesa sotto la quale si è assolutamente poveri: bussola di riferimento è il cd. paniere di povertà assoluta. Detto paniere include tutto l’insieme di beni e servizi che, nell’ambito della penisola italiana, sono considerati essenziali. Ci riferiamo, a titolo puramente esemplificativo, alle spese per la casa, quelle per la salute ed ai costi dell’abbigliamento.

Da rimarcare che l’ammontare di queste spese non è prefissato a priori, ma è variabile in relazione al luogo di residenza, il numero dei componenti della famiglia ed altri elementi come l’età anagrafica. In ogni caso, per conoscere la soglia di povertà assoluta nei vari contesti, ci si può servire del calcolatore Istat ad hoc.

Natura e funzione del REM

A questo punto, è necessario spendere qualche parola per richiamare i tratti essenziali del reddito di emergenza. Con esso intendiamo una misura di sostegno economico di carattere transitorio, prevista dall’art. 82 del decreto-legge n. 34 del 2020 (cd. Decreto Rilancio). Come accennato, destinatari degli aiuti economici in oggetto sono tutti i nuclei familiari e disoccupati in difficoltà  per l’emergenza sanitaria da coronavirus. Il concreto importo del contributo varia in base alla composizione del nucleo familiare. Si tratta comunque di una cifra nell’ordine di alcune centinaia di euro per mensilità.

La richiesta del reddito di emergenza deve essere presentata via web, attraverso il sito dell’INPS. I non avvezzi all’uso delle moderne tecnologie possono comunque fare riferimento ai vari patronati e CAF sparsi sul territorio. Tra le funzioni offerte, c’è infatti anche il supporto ai cittadini per fare domanda per il reddito di emergenza; sfruttando sempre il modulo domanda online sul sito INPS.

Ricordiamo altresì che il reddito di emergenza non è compatibile con altre indennità Covid, pensioni, alcuni redditi da lavoro e pensione e il reddito di cittadinanza.

Nuovi stanziamenti in vista nel primo maxi-provvedimento Draghi

In questo contesto non roseo per le finanze di molti nuclei familiari, ci si attendeva una proroga del sussidio denominato reddito di emergenza, nel Decreto Ristori 5; ma è ben noto che il governo Conte è caduto prima del varo del provvedimento, a seguito dalla crisi ingenerata da Italia Viva e Matteo Renzi, che infatti ha fatto venir meno la fiducia dell’Esecutivo giallo-rosso.

Tuttavia, il nuovo Esecutivo Draghi ha dato il via libera ad un nuovo maxi-provvedimento economico, per aiutare cittadini; famiglie ed imprese. Ci riferiamo, ovviamente al decreto Sostegno o indennizzi, che di fatto prende il posto del ‘Ristori 5’.

Anzi, è proprio il consistente ricorso che gli italiani hanno fatto nel 2020 sia al reddito di cittadinanza, che al reddito di emergenza, a spingere il Governo ad insistere con nuovi stanziamenti verso questi aiuti economici. A supporto dell’imminente decreto Ristori c’è un consistente fondo pari a circa 32 miliardi, previsto a seguito dell’approvazione da parte del Parlamento dello scostamento di bilancio a fine 2020.

Tanti i fruitori del reddito di emergenza: le cifre

La linea di intervento è dunque molto ampia: si tratta infatti di sostenere la Cig, e di rinnovare i ristori a favore delle attività economiche. Nel decreto Sostegno spazio ovviamente anche ai bonus per le famiglie. In questo quadro, grande rilievo assumono proprio il reddito di cittadinanza e il reddito di emergenza, ossia gli strumenti che impattano sulla fascia più povera della popolazione italiana. Su chi non ha un’occupazione. Il reddito di emergenza, in particolare, si rivolge a chi vive in una condizione di povertà più estrema.

Ecco perchè si può concludere che senza dubbio arriveranno nuovi stanziamenti per il rinnovo del reddito di emergenza o REM, come prima mossa antipovertà del Governo. D’altronde i più recenti dati parlano chiaro: per quanto riguarda il REM, i nuclei percettori di almeno una mensilità della prestazione economica risultano pari a circa 292mila. Più nel dettaglio, ben 702mila persone coinvolte per una somma media mensile di 559 euro.


Rimborsi cashback: modifiche in vista con Draghi al Governo. Le novità

Secondo le indiscrezioni degli ultimi giorni, significative novità del nuovo Governo Draghi potrebbero riguardare anche i rimborsi cashback. Non è la prima volta che ce ne occupiamo: lo abbiamo fatto, ad esempio quando ci siamo soffermati sui ‘furbetti’ che per salire nella classifica del super bonus cashback, hanno escogitato un trucco ai limiti della frode.

Sembra che il sistema del bonus cashback di Stato non sarà abbandonato, ma sarà rivisto e riconsiderato il metodo di calcolo delle transazioni elettroniche, proprio per impedire comportamenti ai confini della legalità soprattutto rispetto alla classifica del Super Cashback. Vediamo allora che cosa a breve potrebbe cambiare sul tema bonus e rimborsi; vale a dire il beneficio fortemente voluto dal Governo Conte bis per favorire il ricorso ai pagamenti digitali e reprimere la sempre diffusa evasione fiscale. Facciamo dunque chiarezza, soffermandoci anche su come comportarsi in caso di mancato accredito dei rimborsi in oggetto.

Rimborsi cashback: cosa sono in breve

Cashback di Stato 2021All’interno del Governo Draghi non sembra dunque esserci una ferma volontà di sospendere, rinviare o cancellare del tutto il piano Italia cashless, vero e proprio cavallo di battaglia del precedente Esecutivo. In effetti, i rimborsi cashback non trovano al momento contraria buona parte della rappresentanza in parlamento, M5s in primis. Ecco perchè si ragiona di una probabile conservazione del beneficio, pur con alcune correzioni ed aggiustamenti, apportati dal nuovo Esecutivo.

A questo punto, ricapitoliamo, in estrema sintesi, quelli che sono i tratti essenziali dei rimborsi cashback. In pratica, chi compie almeno 50 pagamenti in 6 mesi – presso negozi fisici – utilizzando moneta elettronica, vale a dire carte prepagate; app apposite; carte di credito; carte di debito, ottiene il diritto a incassare un rimborso – detto cashback – corrispondente al 10% di quanto speso in precedenza. Ma attenzione: c’è un tetto massimo pari a 150 euro.

Nell’ambito del programma rimborsi cashback, è presente anche una sorta di concorso per l’assegnazione di un superpremio corrispondente a 1.500 euro, riservato a tutti coloro che saranno compresi nella classifica finale dei primi 100mila per numero di transazioni digitali effettuate.  Di questa ultima classifica e di come monitorare la propria posizione in essa,  abbiamo parlato diffusamente qualche tempo fa.

Palazzo Chigi intende rivedere il metodo di calcolo delle transazioni

E’ stato proprio l’appena citato  super bonus cashback a far parlare di sè e ad imporre al Governo un cambio di metodo di calcolo delle operazioni elettroniche effettuate, per essere inclusi nella classifica dei primi 100mila; e accaparrarsi così il consistente premio semestrale pari a 1.500 euro. L’obiettivo è dunque contrastare la prassi dei ‘furbetti’, correggendo il metodo di calcolo. Per questa via, si vuole impedire che, grazie alla suddivisione le operazioni di acquisto in tante micro-transazioni, si possa salire più rapidamente in classifica super bonus cashback. Detta classifica, infatti, tiene conto soltanto del numero di singole transazioni/acquisti effettuati.

I tecnici di PagoPa – ossia il sistema obbligatorio dei pagamenti a favore delle PA, di cui siamo già occupati – stanno proprio in questi giorni studiando varie ipotesi di un algoritmo che consenta di individuare comportamenti truffaldini, da parte di chi acquista. In verità, più semplici considerazioni di buon senso fanno ritenere opportuno che – al di là di complessi calcoli matematici – sia sufficiente introdurre una soglia minima per le transazioni elettroniche, da includere nella classifica Super bonus cashback.

La stessa Associazione che rappresenta le imprese italiane di vari settori, ossia Confesercenti, ha recentemente fatto notare che vi sono correzioni necessarie, anche in relazione alle commissioni bancarie sui pagamenti elettronici, le quali penalizzerebbero non poco le piccole imprese.

Conclusa intanto la prima fase di rimborsi cashback di Natale

Recentemente, la Consap – ossia la società che si occupa di gestire i rimborsi del programma cashback per conto del Mef – ha emesso un significativo comunicato stampa. In esso ha inteso precisare che in data 24 febbraio si è conclusa la prima fase di liquidazione dei rimborsi cashback. Ciò per quanto attiene al periodo 8-31 dicembre 2020 (il cosiddetto ’“Extra Cashback di Natale”, introdotto in via sperimentale).

La società citata ha specificato che gli ultimi movimenti sono stati contabilizzati entro il 26 febbraio e che gli accrediti si sono registrati nel pieno rispetto dei tempi bancari, ossia nell’osservanza delle scadenze di cui alla normativa, con i mandati di pagamento predisposti in data 24/02/2021 per i rimborsi inerenti il cd. “periodo sperimentale”.

Tuttavia, va rimarcato che non tutti questi movimenti sono andati a buon fine. Infatti, non sono mancati casi in cui i contribuenti hanno segnalato di non aver ricevuto l’accredito secondo le tempistiche previste.

Ecco perchè non tutti hanno incassato il bonus di Natale

Consap ha reso noto che soltanto lo 0,04% dei bonifici nei confronti dei beneficiari dei rimborsi cashback non è andato in porto, a causa di problemi legati all’inserimento di Iban errati, c/c bloccati o inesistenti.

Ma gli aventi diritto possono contare sulla possibilità di fare reclamo. Analogamente, possono farlo coloro che dovessero ritenere i rimborsi cashback ricevuti, al di sotto delle somme cui si avrebbe diritto.

Come accennato, ci riferiamo al bonus cashback relativo alle spese sostenute nel periodo natalizio. In relazione alla ristretta percentuale sopra citata, Consap Spa si è trovata dunque nella condizione di dover spiegare il motivo del mancato riconoscimento; da ricondursi ad errori compiuti o riscontrati nell’operazione di liquidazione.

Come comportarsi in caso di mancato accredito del rimborso?

A questo punto, vediamo di spiegare in sintesi quali passi compiere se ci si accorge di non aver ricevuto quanto spettante a titolo di rimborsi cashback. Ebbene, tutti i contribuenti che non hanno ottenuto l’accredito dei rimborsi per l’Extra cashback di Natale, possono agire in una delle due seguenti maniere:

  • in ipotesi siano stati esclusi per errori legati alla compilazione dei dati o al blocco/inesistenza del c/c, non perdono il diritto ai rimborsi cashback. Anzi, avranno la possibilità di indicare un IBAN valido attraverso una funzione ad hoc nella nota app IO;
  • altrimenti, in caso di mancato accredito, potranno fare reclamo, con una procedura specifica.

Non possiamo non rilevare altresì che Consap ha chiarito che finora i reclami ricevuti per mancato (o inesatto) accredito delle somme, legate al periodo 8-31 dicembre 2020, sono meno di 2900. Inoltre, entro 30 giorni dal giorno di presentazione del reclamo, Consap darà un riscontro.

Rimborsi cashback

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Rimborsi cashback: modifiche in vista con Draghi al Governo. Le novità

Il sistema dei rimborsi cashback non sarà messo da parte, ma subirà delle rilevanti modifiche, per impedire comportamenti scorretti.

Secondo le indiscrezioni degli ultimi giorni, significative novità del nuovo Governo Draghi potrebbero riguardare anche i rimborsi cashback. Non è la prima volta che ce ne occupiamo: lo abbiamo fatto, ad esempio quando ci siamo soffermati sui ‘furbetti’ che per salire nella classifica del super bonus cashback, hanno escogitato un trucco ai limiti della frode.

Sembra che il sistema del bonus cashback di Stato non sarà abbandonato, ma sarà rivisto e riconsiderato il metodo di calcolo delle transazioni elettroniche, proprio per impedire comportamenti ai confini della legalità soprattutto rispetto alla classifica del Super Cashback. Vediamo allora che cosa a breve potrebbe cambiare sul tema bonus e rimborsi; vale a dire il beneficio fortemente voluto dal Governo Conte bis per favorire il ricorso ai pagamenti digitali e reprimere la sempre diffusa evasione fiscale. Facciamo dunque chiarezza, soffermandoci anche su come comportarsi in caso di mancato accredito dei rimborsi in oggetto.

Rimborsi cashback: cosa sono in breve

Cashback di Stato 2021All’interno del Governo Draghi non sembra dunque esserci una ferma volontà di sospendere, rinviare o cancellare del tutto il piano Italia cashless, vero e proprio cavallo di battaglia del precedente Esecutivo. In effetti, i rimborsi cashback non trovano al momento contraria buona parte della rappresentanza in parlamento, M5s in primis. Ecco perchè si ragiona di una probabile conservazione del beneficio, pur con alcune correzioni ed aggiustamenti, apportati dal nuovo Esecutivo.

A questo punto, ricapitoliamo, in estrema sintesi, quelli che sono i tratti essenziali dei rimborsi cashback. In pratica, chi compie almeno 50 pagamenti in 6 mesi – presso negozi fisici – utilizzando moneta elettronica, vale a dire carte prepagate; app apposite; carte di credito; carte di debito, ottiene il diritto a incassare un rimborso – detto cashback – corrispondente al 10% di quanto speso in precedenza. Ma attenzione: c’è un tetto massimo pari a 150 euro.

Nell’ambito del programma rimborsi cashback, è presente anche una sorta di concorso per l’assegnazione di un superpremio corrispondente a 1.500 euro, riservato a tutti coloro che saranno compresi nella classifica finale dei primi 100mila per numero di transazioni digitali effettuate.  Di questa ultima classifica e di come monitorare la propria posizione in essa,  abbiamo parlato diffusamente qualche tempo fa.

Palazzo Chigi intende rivedere il metodo di calcolo delle transazioni

E’ stato proprio l’appena citato  super bonus cashback a far parlare di sè e ad imporre al Governo un cambio di metodo di calcolo delle operazioni elettroniche effettuate, per essere inclusi nella classifica dei primi 100mila; e accaparrarsi così il consistente premio semestrale pari a 1.500 euro. L’obiettivo è dunque contrastare la prassi dei ‘furbetti’, correggendo il metodo di calcolo. Per questa via, si vuole impedire che, grazie alla suddivisione le operazioni di acquisto in tante micro-transazioni, si possa salire più rapidamente in classifica super bonus cashback. Detta classifica, infatti, tiene conto soltanto del numero di singole transazioni/acquisti effettuati.

I tecnici di PagoPa – ossia il sistema obbligatorio dei pagamenti a favore delle PA, di cui siamo già occupati – stanno proprio in questi giorni studiando varie ipotesi di un algoritmo che consenta di individuare comportamenti truffaldini, da parte di chi acquista. In verità, più semplici considerazioni di buon senso fanno ritenere opportuno che – al di là di complessi calcoli matematici – sia sufficiente introdurre una soglia minima per le transazioni elettroniche, da includere nella classifica Super bonus cashback.

La stessa Associazione che rappresenta le imprese italiane di vari settori, ossia Confesercenti, ha recentemente fatto notare che vi sono correzioni necessarie, anche in relazione alle commissioni bancarie sui pagamenti elettronici, le quali penalizzerebbero non poco le piccole imprese.

Conclusa intanto la prima fase di rimborsi cashback di Natale

Recentemente, la Consap – ossia la società che si occupa di gestire i rimborsi del programma cashback per conto del Mef – ha emesso un significativo comunicato stampa. In esso ha inteso precisare che in data 24 febbraio si è conclusa la prima fase di liquidazione dei rimborsi cashback. Ciò per quanto attiene al periodo 8-31 dicembre 2020 (il cosiddetto ’“Extra Cashback di Natale”, introdotto in via sperimentale).

La società citata ha specificato che gli ultimi movimenti sono stati contabilizzati entro il 26 febbraio e che gli accrediti si sono registrati nel pieno rispetto dei tempi bancari, ossia nell’osservanza delle scadenze di cui alla normativa, con i mandati di pagamento predisposti in data 24/02/2021 per i rimborsi inerenti il cd. “periodo sperimentale”.

Tuttavia, va rimarcato che non tutti questi movimenti sono andati a buon fine. Infatti, non sono mancati casi in cui i contribuenti hanno segnalato di non aver ricevuto l’accredito secondo le tempistiche previste.

Ecco perchè non tutti hanno incassato il bonus di Natale

Consap ha reso noto che soltanto lo 0,04% dei bonifici nei confronti dei beneficiari dei rimborsi cashback non è andato in porto, a causa di problemi legati all’inserimento di Iban errati, c/c bloccati o inesistenti.

Ma gli aventi diritto possono contare sulla possibilità di fare reclamo. Analogamente, possono farlo coloro che dovessero ritenere i rimborsi cashback ricevuti, al di sotto delle somme cui si avrebbe diritto.

Come accennato, ci riferiamo al bonus cashback relativo alle spese sostenute nel periodo natalizio. In relazione alla ristretta percentuale sopra citata, Consap Spa si è trovata dunque nella condizione di dover spiegare il motivo del mancato riconoscimento; da ricondursi ad errori compiuti o riscontrati nell’operazione di liquidazione.

Come comportarsi in caso di mancato accredito del rimborso?

A questo punto, vediamo di spiegare in sintesi quali passi compiere se ci si accorge di non aver ricevuto quanto spettante a titolo di rimborsi cashback. Ebbene, tutti i contribuenti che non hanno ottenuto l’accredito dei rimborsi per l’Extra cashback di Natale, possono agire in una delle due seguenti maniere:

  • in ipotesi siano stati esclusi per errori legati alla compilazione dei dati o al blocco/inesistenza del c/c, non perdono il diritto ai rimborsi cashback. Anzi, avranno la possibilità di indicare un IBAN valido attraverso una funzione ad hoc nella nota app IO;
  • altrimenti, in caso di mancato accredito, potranno fare reclamo, con una procedura specifica.

Non possiamo non rilevare altresì che Consap ha chiarito che finora i reclami ricevuti per mancato (o inesatto) accredito delle somme, legate al periodo 8-31 dicembre 2020, sono meno di 2900. Inoltre, entro 30 giorni dal giorno di presentazione del reclamo, Consap darà un riscontro.