Archivi giornalieri: 24 marzo 2021

Pensioni: calcolo uscita 2021-2022 tutte le età dai 56 ai 71

AUTORE: GIACOMO MAZZARELLA

 

 PENSIONE

Pensioni: calcolo uscita 2021-2022 tutte le età dai 56 ai 71

Come si centra la pensione nel biennio e a quale età.

Parlare di pensioni e di uscita dal lavoro estendendo il calcolo al biennio 2021-2022 è particolare. Infatti nel sistema accadrà qualcosa di importante a cavallo di questi due anni, cioè la fine di quota 100. A dire il vero però, a fine 2021 scadranno anche Ape social e opzione donna

Sempre che non si decida di prorogare tutte queste misure, magari perché tra Covid, campagna vaccinale e crisi Covid, il governo non farà in tempo a varare una riforma del sistema. Ecco una sintetica guida all’uscita dal mondo del lavoro in base alla data di nascita nel prossimo biennio. 

Pensioni: si può uscire a 56 anni

Le donne sono penalizzate dal sistema previdenziale, questo è più un dato di fatto che un luogo comune. Basti pensare che quando si parla di valorizzare i lavori di cura, si fa riferimento proprio alla donna che durante la vita lavorativa è spesso chiamata a scegliere tra carriera e famiglia. 

Ma esistono canali di uscita agevolata per le donne. Si parte per esempio dalla pensione anticipata per chi ha invalidità pensionabile a partire dall’80%. Per le donne bastano 20 anni di contributi e 56 anni di età (la stessa misura per gli uomini parte dai 61 anni).

Quando si parla di lavoratrici però, impossibile non fare riferimento alla pensione anticipata prevista da opzione donna, misura in chiusura il 31 dicembre prossimo. Si lascia il lavoro accettando il calcolo contributivo della pensione con 58 anni di età e con 35 di contributi (59+35 per le autonome). 

Pensione prima dei 67 anni

Non serve raggiungere nessuna età per le pensioni anticipate ordinarie e per quota 41. La prima misura permette di uscire indipendente dall’età, una volta raggiunto il requisito contributivo di 42,10 anni per gli uomini e 41,10 per le donne. La quota 41 invece, come dice il nome dello strumento, permette l’uscita indipendente dall’età con 41 anni di contribuzione versata. 

Occorre però essere precoci, nel senso che almeno uno dei 41 anni richiesti deve essere stato versato prima dei 19 anni di età. E poi occorre essere alternativamente, disoccupati, caregivers, invalidi o con lavoro gravoso. Stesse categorie queste, che consentono l’uscita a 63 anni con l’Ape sociale.

Per questa misura oltre ai 63 anni servono 30 anni di contribuzione ad esclusione dei lavori gravosi per i quali ne servono 36. Prima dei 67 anni anche la pensione con quota 100. L’età minima di uscita è di 62 anni con almeno 38 anni di contribuzione versata. 

A 64 anni con 20 di contributi si può uscire con la pensione anticipata per contributivi puri. Chi ha una carriera iniziata dopo il 31 dicembre 1995 può uscire a 64 anni di età a condizione di avere un assegno pari ad almeno 2,8 volte l’assegno sociale. 

Per chi è alle prese con i lavori usuranti o notturni invece, con 35 anni di versamenti, con 61,7 anni di età e con contestuale quota 97,6 c’è lo scivolo usuranti. Usuranti che con i lavori gravosi sono beneficiari di un’altra uscita anticipata, quella di vecchiaia con 66,7 anni di età con almeno 30 di contributi versati. 

La pensione di vecchiaia con o senza i 20 anni di contributi

L’uscita a 67 anni di età è quella base con cui l’universo dei lavoratori deve confrontarsi. La pensione di vecchiaia infatti si centra con 67 anni di età e 20 di contributi. Solo per chi ha iniziato a lavorare dopo il 1995 oltre ad età e contributi occorre che la pensione sia pari ad almeno 1,5 volte l’assegno sociale

Senza i 20 anni di contributi o senza raggiungere gli tri requisiti specifici delle misure, nonostante o 67 anni di età, la pensione slitta a 71 anni. In alcuni casi possono bastare anche solo 15 anni di versamenti. Occorre rientrare nelle deroghe Amato, con i contributi versati o con l’autorizzazione ai volontari che devono essere antecedenti il 1993.

Oppure bisogna avere carriere con lunghi periodi costellati da annualità di lavoro per periodi inferiori a 52 settimane. E 15 anni di contributi con 67 anni di età bastano anche per la pensione contributiva prevista dall’opzione Dini

Beautiful, anticipazioni americane: Deacon ritorna? L’annuncio dell’attore Sean Kanan

Le anticipazioni americane di Beautiful rivelano che gli autori della longeva soap statunitense stanno pensando di scrivere una nuova trama che potrebbe scombussolare la vita di Brooke e Hope Logan. Pare che gli autori stiano scrivendo il ritorno di uno dei personaggi più amati del serial televisivo americano. Di chi si tratta? Nel frattempo, Brooke e Hope vivranno un momento cruciale della riunione madre-figlia.

Anticipazioni americane Beautiful: il ritorno di un personaggio storico

Nel dettaglio, gli autori di Beautiful stanno lavorando a un nuovo progetto in fase di elaborazione. Secondo i portali americani, pare che nella vita di Brooke e Hope apparirà a sorpresa Deacon Sharpe. Il suo ritorno potrebbe coincidere con i nuovi drammi sentimentali della figlia Hope, combattuta tra salvare il suo matrimonio con Liam oppure rifarsi una vita, forse con Thomas Forrester. Brooke potrebbe chiedere all’ex marito di convincere la loro figlia a non farsi abbindolare dal finto buonismo di Thomas e di salvare il matrimonio con Liam per il bene della piccola Beth.

Brooke cerca di far ragionare Hope

Le anticipazioni delle nuove puntate di Beautiful che andranno in onda in America rivelano che Hope sfogherà i suoi patemi a Brooke. Dal momento che la moglie di Ridge ha molta esperienza nel dare e ricevere perdono, i telespettatori assisteranno a una scena cruciale ma molto commovente tra madre e figlia. Hope ammetterà di essere ancora innamorata di Liam, ma avrà paura che la loro relazione diventi tossica. Temerà che Liam la tradisca di nuovo e quindi non sopporterà l’idea di farsi spezzare di nuovo il cuore da lui.

Brooke, però, non vorrà che Hope butti via il suo matrimonio, quindi le consiglierà di perdonare il marito. L’aiuterà a vedere i benefici del perdono e userà il suo matrimonio con Ridge come esempio di come sia possibile andare avanti dopo i tradimenti. Le farà capire che l’amore reciproco di Hope e Liam è ciò che conta di più, ma la ragazza non sarà così sicura che sia abbastanza per salvare il suo matrimonio.

Spoiler Beautiful, trame puntate americane: il progetto dell’interprete di Deacon

Deacon Sharpe potrebbe ritornare a Los Angeles proprio nel periodo più brutto della vita di Hope. È da molto tempo che i fan della longeva soap desiderano il suo ritorno, ma l’attore Sean Kanan ha annunciato su Instagram e Twitter di essere attualmente impegnato nelle riprese di un film intitolato Killing Field. Questo significa che il ritorno di Deacon non è previsto in questa nuova stagione di Beautiful.

Vaccino AstraZeneca: sperimentazione in USA ha dato risultati positivi

Negli Stati Uniti è giunta al termine la fase di sperimentazione sul vaccino Oxford-AstraZeneca. I risultati sono stati positivi e hanno dimostrato che il vaccino è sicuro ed efficace. Stando a quanto riportato dalla BBC, il siero è risultato efficace al 79% nel bloccare i sintomi del Covid-19 e nel 100% dei casi ha impedito che i soggetti si ammalassero in modo grave.

La sperimentazione è stata fatta su 32 mila persone volontarie e in nessun caso è stato riscontrato il problema di coaguli nel sangue. I risultati ottenuti verranno presentati alla FDA per ottenere l’autorizzazione all’impiego del vaccino AstraZeneca nella campagna vaccinale in USA.

Covid USA: sperimentazione ha dimostrato che il vaccino AstraZeneca è sicuro

La sperimentazione del vaccino AstraZeneca in USA è terminata con successo. I ricercatori hanno riscontrato che il siero risulta ben tollerato dalle persone ed è efficace contro i sintomi del Covid. Non sono stati riscontrati dei problemi di sicurezza durante il monitoraggio del DSMB (comitato indipendente per il monitoraggio della sicurezza dei dati).

I controlli sono stati effettuati soprattutto per verificare che non ci fossero degli eventi trombotici e della trombosi del seno venoso cerebrale. Negli ultimi tempi infatti si è molto parlato della correlazione tra il vaccino in questione e questo tipo di problemi. Fortunatamente la DSMB non ha riscontrato un aumento del rischio di trombosi nelle persone che hanno avuto almeno la prima dose del siero realizzato dalla casa farmaceutica AstraZeneca.

Il vaccino AstraZeneca è risultato essere ben tollerato in tutte le fasce di età. Proprio alla luce di questo la sperimentazione ha portato i ricercatori a sostenere che il siero possa essere utilizzato anche per le persone che hanno più di 65 anni. «Questi risultati riconfermano i risultati precedenti in tutte le popolazioni adulte, ma è entusiasmante vedere risultati di efficacia simili nelle persone di età superiore ai 65 anni per la prima volta», ha dichiarato Ann Falsey, Professore di Medicina all’University of Rochester School of Medicine degli USA.

I risultati ottenuti nel corso della sperimentazione saranno inviati alla Food and Drug Administration (FDA) allo scopo di ottenere l’approvazione del siero AstraZeneca anche negli USA. «Siamo fiduciosi che questo vaccino possa svolgere un ruolo importante nella protezione di milioni di persone in tutto il mondo da questo virus letale», ha affermato Mene Pangalos, vicepresidente esecutivo della sezione Ricerca e sviluppo biofarmaceutici.

La sperimentazione ha permesso infatti di raccogliere prove importanti a sostegno dell’efficacia e della sicurezza del siero. «Ci stiamo preparando a presentare questi risultati alla Food and Drug Administration degli Stati Uniti e per il lancio di milioni di dosi in tutta l’America nel caso in cui il vaccino ottenga l’autorizzazione per l’uso di emergenza negli Stati Uniti», ha spiegato il vicepresidente.

Decreto Sostegni: nessun bonus per i lavoratori agricoli

Il Decreto Sostegni, approvato in data 19 marzo 2021, prevede lo stanziamento di 10 miliardi di euro per il mondo del lavoro. È stata infatti prorogata la cassa integrazione Covid così come anche il blocco dei licenziamenti. Grazie al DL Sostegni è previsto anche un bonus per i lavoratori stagionali del mondo del turismo e dello spettacolo e un’indennità per i lavoratori del settore dello sport.

All’interno del Decreto Sostegni non ci sono però bonus per i lavoratori agricoli. Questa categoria di lavoratori viene quindi esclusa dalla fruizione di indennità in un momento tanto complesso come quello attuale. Per loro è stata prevista soltanto la proroga della cassa integrazione salariale per operai agricoli (Cisoa) che avrà una durata di massimo 120 giorni e potrà essere fruita tra il 1° aprile 2021 e il 31 dicembre 2021.

Decreto Sostegni: niente bonus per chi lavora nell’agricoltura

lavoratori agricoli non riceveranno alcun bonus, infatti per quanto riguarda i lavoratori del mondo dell’agricoltura nel Decreto Sostegni è stata inserita esclusivamente la proroga della Cisoa. La Cassa integrazione salariale per gli operai agricoli avrà una durata massima di 120 giorni e potrà essere sfruttata tra il 1° aprile 2021 e il 31 dicembre 2021. I braccianti non hanno accolto bene questa esclusione dalle indennità Covid, ma al contrario le aziende agricole paiono soddisfatte.

Massimiliano Giansanti, presidente di Confagricoltura, ha spiegato infatti che le misure decise dal Governo sono ideali per migliorare la situazione delle aziende. Ricordiamo che la Legge di Bilancio 2021 ha previsto un esonero parziale dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e anche il rifinanziamento del Fondo del Mipaaf per le filiere dell’agricoltura, della pesca e dell’acquacultura. Tali misure sono ancora in stand-by perchè in attesa del decreto attuativo.

Disoccupazione agricola: i dettagli

Un’altra misura riconosciuta dal Governo Draghi per aiutare chi lavora nel mondo dell’agricoltura è la disoccupazione agricola. Questa consiste in un’indennità pari al 40% della retribuzione e viene garantita per l’anno successivo alla perdita del lavoro. Questa misura è però fruibile solo da coloro che hanno versato almeno 102 giorni di contributi nel corso dei due anni che precedono la disoccupazione.

Proprio per via di questa regola risulta complesso per numerosi braccianti agricoli poter fruire della disoccupazione agricola. Lavorare nell’agricoltura significa avere grande discontinuità nella propria attività lavorativa, questo è vero sempre per via dei numerosi imprevisti che possono accadere (malattie di piante, insetti, gelate, maltempo, ecc.), ed è ancor più vero oggi a causa della pandemia di Covid-19.

Proprio alla luce di questo è chiaro che i lavoratori del settore agricolo siano rimasti molto delusi dalla mancanza di indennità all’interno del Decreto Sostegni. Il Governo Draghi ha stanziato infatti numerosi sostegni per varie categorie di lavoratori, ma per gli operai agricoli non è stato pensato nulla. Leggi anche: Bonus lavoratori stagionali 2021: in arrivo 2.400 euro nel Decreto Sostegni

Blocco sfratti 2021

Blocco sfratti 2021: prosegue il contrasto tra proprietari ed inquilini. I motivi

Il blocco sfratti 2021 ha prodotto contrasti di opinione non solo tra proprietari ed inquilini, ma anche tra i giuristi. Facciamo il punto.

Il blocco sfratti è stata ed è una scelta dettata da ragioni connesse alle difficoltà economiche dell’ultimo anno. Infatti, coronavirus e conseguente lockdown hanno condotto non pochi inquilini a non poter adempiere agli obblighi di pagamento legati al contratto di affitto. C’è chi ha sottolineato che il blocco sfratti consista, piuttosto, in una pesante tegola che si abbatte sui proprietari immobiliari i quali, in verità, si ritrovano a dover pagare il conto della crisi o, comunque, a non poter incassare quanto dovuto, in forza dell’accordo con l’affittuario.

D’altronde, le regole di emergenza sono piuttosto chiare sul punto: nessuna esecuzione degli sfratti per morosità fino al 30 giugno 2021. Se da un lato sono stati aiutati gli affittuari che, senza loro colpa hanno perso il lavoro, dall’altro è pur vero che i locatori hanno finora dovuto pagare una duplice conseguenza.

Ossia, nessun canone da riscuotere e un immobile di proprietà, che tuttavia non può essere liberato secondo le regole consuete, giacchè l’esecuzione degli sfratti è ancora bloccata.

Blocco sfratti 2021: il dibattito persiste, anche tra i giuristi

In verità, la questione del blocco sfratti ha alimentato e sta alimentando un vivace dibattito, anche tra i giuristi. Con l’approvazione del decreto “Milleproroghe” 2021, infatti la liberazione coercitiva degli immobili è stata posticipata al 30 giugno 2021. C’è chi ha osservato che il citato decreto convertito in legge ha disposto la sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili per morosità, nella finalità di dare un aiuto concreto agli inquilini in difficoltà durante la pandemia. Pensiamo ad esempio ai tanti che hanno perso il lavoro perchè la la loro azienda o negozio ha dovuto chiudere i battenti causa pandemia.

Non sono mancati però gli interventi anche da parte degli esperti di diritto civile, i quali hanno parlato – in tema di blocco sfratti – di un bilanciamento non sempre garantito tra opposti interessi e diritti contrapposti: da una parte, la necessità di proteggere il conduttore – vale a dire la parte ‘debole’ del contratto di affitto; dall’altra, la “lesione” o comunque la compressione di alcuni diritti costituzionalmente garantiti del proprietario dell’immobile. Non solo: c’è chi tra i giuristi, ha definito quella dello Stato una pesante incursione nel diritto privato di proprietà, e una limitazione al valore del provvedimento giudiziario di sfratto.

Tra i contrari alla scelta del blocco sfratti, è emersa anche la critica nei confronti di una normativa che, allo stato attuale, non prevede alcun indennizzo o risarcimento a favore dei proprietari, bloccati da lunghissimi iter non terminati. Ciò quasi a voler lasciare al singolo contribuente e non alla società tutto peso di un provvedimento di carattere assistenziale.

La sospensione non può che generare contrapposizione tra proprietari e inquilini

Per completezza, rimarchiamo altresì che, da un punto di vista più professionale o tecnico, lo sfratto è da intendersi come l’iter giuridico con il quale il locatore/proprietario intima al conduttore/inquilino di lasciare il bene concesso in affitto. Ebbene, il provvedimento di cui al Milleproroghe, di fatto, incide pesantemente sul rapporto di affitto e sulle dinamiche che portano all’abbandono coattivo dell’abitazione.

L’iniziativa del blocco sfratti trova fondamento, come accennato,  nel voler dare una boccata d’ossigeno agli inquilini che si sono resi morosi, a causa delle difficoltà emerse durante la famigerata pandemia. Dall’altra parte, però ci sono le ragioni dei proprietari degli immobili concessi in locazione, anch’essi alle prese con la difficile congiuntura economica prodotta dal Covid-19 e con l’assenza di tutele in ipotesi di mancato pagamento del canone. Infatti, sulla scorta delle norme emergenziali, ribadiamo che – in ipotesi di morosità – il proprietario dell’immobile non potrà riottenere disponibilità del bene, ma non riceverà neanche l’affitto. Tuttavia, dovrà continuare a sostenere i costi correlati alla proprietà dell’immobile, tra cui le spese condominiali.

Quali sfratti subiscono il blocco fino a fine giugno 2021?

E’ ben noto che il diritto di proprietà sia uno dei pilastri su cui si fonda la nostra società. Ciò però non toglie che sia intervenuto il decreto legge n, 183 del 31 dicembre 2020, che all’articolo 13 comma 13 dispone che sino al 30 giugno 2021 valga la sospensione o blocco dei provvedimenti di rilascio degli immobili, compresi quelli ad uso non abitativo.

La finalità della scelta, come accennato, sta nell’incidere temporaneamente sulla proprietà privata in modo che, nel particolare contesto socio-economico odierno, dare luogo al blocco sfratti possa avere un effetto utile per la collettività nel suo insieme e dunque anche un carattere di doverosità.

In particolare, il blocco sfratti di cui al Milleproroghe comporta la sospensione dell’esecuzione dei seguenti sfratti:
– per morosità già emessi, in quanto il magistrato competente ha verificato l’effettivo stato di morosità dell’inquilino;
– emessi dopo il pignoramento dell’immobile, con collegata richiesta di trasferimento del debitore e dei suoi familiari.

Gli sfratti esclusi dal provvedimento emergenziale: ecco quali sono

Tuttavia, occorre rimarcare che non tutti gli sfratti sono da considerarsi compresi nella decisione della sospensione fino a fine giugno di quest’anno. Infatti vi sono alcune tipologie di sfratto che, per la loro particolare natura, sono da considerarsi al di fuori dell’applicazione della disposizione di tutela, di cui al Milleproroghe. Quali sono? Vediamoli nell’elenco che segue:

  • gli sfratti per sopraggiunto termine della locazione, ossia quelli emessi verso gli inquilini arrivati a scadenza del contratto;
  • l’ingiunzione di rilasciare l’immobile trasferito all’aggiudicatario, nel caso non sia adibito ad utilizzo abitativo per il debitore e i membri della sua famiglia;
  • i provvedimenti di restituzione di immobili occupati senza alcun titolo – ci riferiamo ai casi di occupazione abusiva – o senza titolo valido.

Il proprietario dell’abitazione dovrà dunque prestare estrema attenzione al caso concreto, per capire se davvero la sua situazione risulta compresa tra quelle sulle quali interviene il blocco sfratti fino a fine giugno.

Unione inquilini: il blocco è un bene per le categorie economicamente più deboli

Come accennato, non sono mancati i contrasti tra inquilini e proprietari. I primi, in particolare, si sono espressi per il tramite dell’Unione Inquilini. Secondo questa associazione, la sospensione degli sfratti risponde a una forma di tutela sanitaria. Non solo: non sarebbe giusto procedere alle esecuzioni di sfratto per decine di migliaia di famiglie, in un contesto in cui i Comuni non sono in grado di dare alcuna forma di assistenza; né di passaggio da casa a casa. Anzi, per l’Unione inquilini servono molte più case popolari, ma soprattutto politiche abitative pubbliche strutturali e adeguate. Ciò allo scopo di poter dare un tetto a tutte le famiglie in grave difficoltà economica; e non più in grado di pagare le rate d’affitto. L’Unione pensa altresì che a sostegno degli inquilini, vada usata una percentuale dei soldi del Recovery Fund assegnato all’Italia.

Confedilizia si oppone e chiede almeno lo sblocco parziale degli sfratti

Tuttavia, c’è chi come Confedilizia ritiene preferibile sbloccare almeno una parte degli sfratti, ossia quelli collegati a morosità anteriori alla pandemia. Detta possibilità era stata già prospettata dalla maggioranza in Commissione alla Camera in fase di approvazione del decreto Milleproroghe. Il Governo, tuttavia, poi chiese alla maggioranza di eliminare questa proposta.

Lo sblocco parziale degli sfratti avrebbe quindi l’obiettivo di permettere ai proprietari di tornare nella piena disponibilità dell’immobile, ma ciò per Confedelizia non può bastare: sarebbe altresì necessario dare un po’ di sostegno ai proprietari, come minimo esonerandoli dal pagamento dell’IMU per quest’anno.

Il Presidente di Confedilizia, Giorgio Spaziani Testa ha un punto di vista piuttosto limpido: “Per le situazioni invece di morosità talmente consolidate, se ci sono persone bisognose, se ne deve occupare il Comune; se ci sono dei truffatori, bisogna intervenire come necessario. Servono interventi seri, concreti e di sostegno a chi ha bisogno, proprietario o inquilino che sia”.

Cosa succederà dopo il 30 giugno?

In buona sostanza, il dibattito sul fondamento (anche giuridico) del blocco sfratti prosegue;ed anzi, ci si interroga su una eventuale proroga dopo il 30 giugno, giorno entro il quale la sospensione dovrebbe cessare. Ora però al Governo c’è anche la Lega che, tramite il suo leader Matteo Salvini, ha spiegato di non essere intenzionata a dire sì ad una ulteriore proroga della sospensione. Anzi, proprio il numero uno del Carroccio si augura un immediato sblocco della situazione.

Concludendo, staremo a vedere che cosa sarà deciso dalle forze politiche di maggioranza. Sta di fatto che un ulteriore allungamento della tutela per gli inquilini non è, al momento, affatto scontato.

Decreto Sostegni in GU: proroga della cassa integrazione Covid-19

Decreto Sostegni in GU: proroga della cassa integrazione Covid-19

Si allunga il periodo della cassa integrazione Covid-19 per una durata massima di 13 settimane da usare tra il 1° aprile e il 30 giugno 2021.

Come annunciato da diversi giorni, il CdM ha approvato lo scorso venerdì 19 marzo 2021 il tanto attesto Decreto Sostegni (Dl 41/2021) che è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 22 marzo con entrata in vigore dal 23 marzo. La norma, come noto, introduce misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19.

Il decreto interviene, con uno stanziamento di circa 32 miliardi di euro, pari all’entità massima dello scostamento di bilancio già autorizzato dal Parlamento. L’obiettivo primario è quello di potenziare gli strumenti di contrasto alla diffusione del contagio da COVID-19 e di contenere l’impatto sociale ed economico delle misure di prevenzione adottate. Inoltre, il decreto assicura un sistema rinnovato e potenziato di sostegni, calibrato secondo la tempestività e l’intensità di protezione che ciascun soggetto richiede.

Gli interventi previsti si articolano in cinque ambiti principali: sostegno alle imprese e agli operatori del terzo settore; lavoro e contrasto alla povertà; salute e sicurezza; sostegno agli enti territoriali; ulteriori interventi settoriali.

Nell’ambito del sostegno alle imprese, il principale intervento riguarda senza ombra di dubbio la proroga della cassa Covid-19.

Vediamo quindi in dettaglio a chi riguarda la proroga della cassa integrazione Covid-19 e come funziona.

Decreto Sostegni in GU: proroga cassa integrazione Covid-19

L’art. 8 del Decreto-Legge 41 del 22 marzo 2021 prevede, per i datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19 la possibilità di richiedere fino a 13 settimane di trattamenti di cassa integrazione ordinaria (CIGO) con causale “emergenza COVID-19”. L’intervento è fruibile tra il 1° aprile 2021 e il 30 giugno 2021. I datori di lavoro che usufruiscono di tale trattamento non sono tenuti a pagare alcun contributo addizionale.

Il successivo co. 2 prevede la possibilità di richiedere fino a 28 settimane di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga, da utilizzare tra il 1° aprile 2021 e il 31 dicembre 2021.

Termine decadenziale della CIGO

Quanto al termine decadenziale di presentazione delle domande, il legislatore fissa tale scadenza alla fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa. Da notare che in fase di prima applicazione, il termine corrisponde alla fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del decreto.

In caso di pagamento diretto delle prestazioni da parte dell’INPS, il testo fissa il termine decadenziale, entro il quale il datore di lavoro è tenuto ad inviare all’Istituto tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell’integrazione salariale:

  • alla fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale;
  • se posteriore, entro il termine di trenta giorni dall’adozione del provvedimento di concessione (in fase di prima applicazione).

Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.

Calcolo e liquidazione diretta delle integrazioni salariali

Per le domande di trattamenti di integrazione salariale la trasmissione dei dati necessari al calcolo e alla liquidazione diretta delle integrazioni salariali da parte dell’INPS è effettuata con il nuovo flusso telematico denominato “UniEmens- Cig”.

Il pagamento delle integrazioni salariali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 possono essere concessi:

  • sia con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell’INPS;
  • sia con le modalità ordinarie.

Concessione della CISOA

In deroga ai limiti di fruizione riferiti al singolo lavoratore e al numero di giornate lavorative da svolgere presso la stessa azienda, il co. 8 fissa la concessione dei trattamenti di CISOA per una durata massima di 120 giorni; questa può essere fruita nel periodo ricompreso tra il 1° aprile 2021 e il 31 dicembre 2021.

Il decreto Sostegni Dl 41/2021 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale

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Dl Sostegni in Gazzetta Ufficiale: aiuti per lavoratori, famiglie e imprese

Il decreto Sostegni Dl 41/2021 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Tante le novità, dal lavoro, al fisco e agli aiuti alle famiglie.

Il decreto Sostegni (D.L. 41 del 22 marzo 2021 testo completo a fondo pagina) è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 70 del 22 marzo 2021. Dopo l’approvazione avvenuta la scorsa settimana da parte del Consiglio dei Ministri di venerdì 19 marzo 2021. Il Decreto rappresenta indubbiamente il primo maxi provvedimento economico del Governo guidato da Mario Draghi.

Detto decreto legge entra in vigore il 23 marzo e in seguito sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. Frutto di un ampio dibattito e confronto di visioni anche piuttosto diverse tra i partiti politici che compongono l’eterogenea maggioranza, è di certo un primo passo di un percorso comune. Ciò nella finalità di favorire la rinascita socio-economica del Paese, dopo questo difficile periodo di lotta al virus.

Qui di seguito vogliamo soffermarci su quelli che sono i tratti salienti del Dl Sostegni, i quali certamente avranno un forte impatto su temi come lavoro; famiglia e aiuti alle imprese.  Tra le novità, l’introduzione di un parziale condono cartelle esattoriali e la proroga della cassa integrazione.

Vediamo dunque più da vicino che cosa è utile tener presente.

Decreto Sostegni approvato: un primo passo per la ripresa

32 miliardi di euro di scostamento di bilancio sono una cifra assai significativa, e su di essa poggia tutto l’insieme di interventi a favore di aziende; famiglie e lavoratori colpiti dalle conseguenze della pandemia.

In verità, tuttavia, lo stanziamento dei fondi per il decreto, denominato “Decreto Sostegni” per distinguersi da quello che avrebbe dovuto essere il decreto ‘Ristori 5′ del caduto Governo Conte bis, era già stato approvato a inizio 2021 dal Parlamento; ma l’ok al decreto correlato ai fondi era stato rinviato in seguito alla nota crisi di governo, innescata da Italia Viva e in particolare da Matteo Renzi. Ben sappiamo quali siano state le conseguenze di detta crisi, con la formazione del nuovo Governo guidato dall’ex numero uno della BCE e il nuovo assetto in Consiglio dei Ministri.

Dei 32 miliardi di scostamento – dei quali 11 per imprese e professionisti, 5 per il piano vaccini, 8 per il lavoro e per la lotta alla povertà – è stata fatta una sorta di suddivisione in 5 aree di intervento. Ci riferiamo a imprese e p. Iva; lavoro; trasporto e scuola; salute e sicurezza; enti territoriali. Ciò ci fa intuire l’elevata articolazione del provvedimento, appunto risultato di un ampio dibattito tra forze politiche eterogenee.

Contributi a fondo perduto Dl Sostegni: pagamenti più rapidi e abbandono dei codici Ateco

Il decreto-legge Sostegni è stato definito dallo stesso Presidente del Consiglio un “decreto in risposta alle povertà”, “il massimo che si è potuto fare” con il citato scostamento di bilancio, varato dal precedente Governo.

Tuttavia, all’interno della maggioranza, è ben noto che questo è soltanto di un primo passo, e che ce ne sarà un secondo assolutamente necessario”. Anzi obiettivo numero uno del Governo è “dare più soldi possibile, il più velocemente possibile“. Nei prossimi mesi, sarà infatti cruciale anche il ruolo del Recovery Fund. 

In particolare, balzano all’occhio due novità rilevanti rispetto ai “ristori” disposti dal passato Governo Conte bis. Ossia:

  • la spinta ad una maggiore velocità nei pagamenti;
  • l’abbandono dei codici Ateco, che avevano tagliato fuori un numero elevatissimo di partite iva.

Non solo: per accelerare ulteriormente  i tempi di erogazione degli aiuti, l’Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione una piattaforma web ad hoc. I pagamenti avranno il loro inizio già dal prossimo 8 aprile.

E non deve stupire dunque che già nel mese che verrà, sarà necessario varare nuovo deficit per ulteriori aiuti: lo ha anticipato Draghi alla stampa. Nel dettaglio, i numeri concreti del nuovo intervento – una sorta di Dl Sostegni bis – saranno determinati nelle prossime settimane, in base all’andamento dell’epidemia; della campagna di vaccinazione e, dunque, delle stime sulla crisi economica interna.

E’ essenziale rivedere il patto di stabilità UE, ma non ora

E’ chiaro che a tutte queste iniziative e scostamenti di bilancio si accompagnerà una ripetuta emissione di debito pubblico, e ciò rispetto ai contenuti dell’attuale patto di stabilità UE, potrebbe creare più di qualche grattacapo. Il rischio concreto è, infatti, quello di un maggior carico fiscale sui cittadini.

Su questo punto, interpellato dagli organi di informazione, il Premier Draghi ha risposto con il consueto pragmatismo: “Questo è l’anno in cui non si chiedono soldi, si danno soldi”. “Verrà il momento in cui dovremo guardare al debito ma non è questo”, ha aggiunto. D’altronde, il contesto del nostro Paese – come efficacemente evidenziato dal Presidente – è quello di un’economia in piena recessione, insieme ad altre economie europee.

Sulla stessa linea si trovano infatti influenti paesi come Germania, Spagna e Francia che – non a caso – in questi giorni hanno dovuto approvare nuovi scostamenti di bilancio.  In relazione alle attuali regole europee e al futuro dell’Unione, Draghi è stato dunque piuttosto netto: “Le regole del patto di stabilità verrano discusse, ma pare difficile che possano restare uguali”. In breve, ad un mutato scenario economico europeo (e mondiale), dovrà accompagnarsi un riveduto – e secondo alcuni, corretto – patto di stabilità UE.

Cassa integrazione covid e proroga del blocco licenziamenti

Dei citati 32 miliardi, una non esigua parte servirà a rifinanziare la cassa integrazione ordinaria, che ha infatti ricevuto una proroga fino al 30 giugno 2021, ossia oltre l’attuale termine dello stato di emergenza. In buona sostanza, in arrivo altre 13 settimane di copertura, dal primo aprile a fine giugno.

Invece, la cassa integrazione in deroga – cioè quella che può essere domandata da tutti i tipi di aziende, senza contare il numero di dipendenti – sarà oggetto di proroga invece fino a fine 2021.

Non solo: l’Esecutivo Draghi ha anche stabilito di prolungare il blocco dei licenziamenti fino a fine giugno per tutte le aziende che si avvalgono della Cig ordinaria; mentre per quelle che hanno ottenuto la cassa in deroga lo stop dei licenziamenti sarà fino al 31 ottobre di quest’anno.

Condono parziale delle cartelle esattoriali: i limiti

Per quanto riguarda la complessa materia fiscale, se in molti all’interno del Governo auspicano una complessiva riforma entro l’anno, vero è che il decreto Sostegni ha per il momento stabilito la cancellazione delle cartelle esattoriali riguardanti il periodo tra il 2000 e il 2010. Ma di importo non al di sopra dei 5 mila euro. Attenzione però: saranno oggetto di condono soltanto le cartelle esattoriali di coloro i quali hanno un reddito che non supera i 30mila euro all’anno.

Da rimarcare che la questione della cancellazione cartelle esattoriali e del blocco dei licenziamenti avevano portato a non pochi contrasti nella eterogenea maggioranza di Governo. Infine, ha tuttavia prevalso la linea del compromesso e della mediazione tra visioni diverse.

In buona sostanza, il condono si applica verso i crediti che lo Stato non è riuscito finora a recuperare dai contribuenti debitori verso Agenzia delle Entrate o Inps. Ecco perchè appare del tutto limpida la necessità di rivedere, ed anzi riformare il meccanismo di riscossione. Ciò allo scopo che in futuro sia evitato il cumulo progressivo di milioni di cartelle per crediti fiscali dello Stato che di fatto non possono essere incassati. Ossia proprio ciò che è accaduto finora.

Contributi a fondo perduto per aziende e professionisti: i requisiti

Nel decreto Sostegni trovano spazio anche i contributi a fondo perduto, previsti dall’Esecutivo per p. Iva ed imprese, penalizzate dalle perdite causate da pandemia e conseguente lockdown. Si tratta di misure di sostegno – e non più di ‘ristoro’ – il cui meccanismo di assegnazione segue alcune linee guide. Vediamole in sintesi:

  • parametro di calcolo: si tiene conto della media della perdita mensile di fatturato e corrispettivi tra l’anno 2019 e l’anno 2020;
  • condizione: perdita nel 2020 del fatturato e dei corrispettivi corrispondente ad almeno il 30% rispetto al 2019;
  • suddivisione importo per fasce di reddito: l’indennizzo è pari al 60% per le imprese sotto i 100 mila Euro; 50% per quelle tra 100 e 400 mila Euro; 40% tra 400 mila e un milione di Euro; 30% tra uno e 5 milioni: 20% tra 5 e 10 milioni;
  • limite massimo di fatturato annuo: gli aiuti alle aziende della PMI sono assegnati, fino ad un fatturato annuo di 10 milioni di euro.

Previsti anche nuovi contributi contro la povertà

Per le grandi imprese saranno previsti, invece, interventi ad hoc. Ricordiamo altresì che l’accesso ai contributi a fondo perduto appena citati comporta che l’indennizzo non potrà in ogni caso essere al di sopra dei 150 mila euro; il contributo minimo,  invece, non potrà essere al di sotto dei mille euro per le persone fisiche e duemila euro per le persone giuridiche. Come accennato sopra, i beneficiari non debbono rispettare i limiti legati ai discussi codici Ateco, di fatto abbandonati dal decreto-legge Sostegni.

Concludendo, soffermiamoci in breve sulle misure di sostegno contro la povertà, inserite anch’esse all’interno del Dl Sostegni. Ebbene, è stata disposta la previsione di altre 3 mensilità – marzo, aprile e maggio – per il reddito di emergenza, su cui recentemente ci siamo focalizzati. Non solo: nuovi stanziamenti anche per il reddito di cittadinanza, grazie al corposo scostamento di bilancio.

Un miliardo di euro di rifinanziamento per quest’ultimo, che dunque – nonostante non sia mai stata una misura di carattere bipartisan – per ora sopravvive.

Decreto Sostegni testo completo: DECRETO-LEGGE 22 marzo 2021, n. 41

Alleghiamo il testo completo del DECRETO-LEGGE 41/2021 (cosiddetto Decreto Sostegni).

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Concorsi pubblici 2021: i bandi ancora aperti e quelli in uscita più attesi

Concorsi pubblici 2021: quali sono i bandi ancora aperti a cui è possibile fare domanda e quali sono i più attesi in uscita nell’anno in corso? L’obiettivo del nuovo governo Draghi è quello di procedere con un cambio generazionale nella pubblica amministrazione e non solo. Infatti, insieme alla proposta di pensione anticipata nel pubblico impiego con scivolo Brunetta per l’anno in corso sono attesi tantissimi nuovi bandi di concorso; inoltre vi sarà lo svolgimento di numerosi concorsi del 2020 rinviati a causa dell’emergenza sanitaria da covid-19.

In questa guida andremo a vedere nel dettaglio quali sono i requisiti, le prove d’esame, le modalità per candidarsi di tutti i concorsi 2021 attesi in uscita e quelli rinviati dallo scorso anno.

Concorsi pubblici 2021: le selezioni rinviate l’anno scorso

A causa dell’emergenza sanitaria che ha colpito la nostra nazione e non solo, i concorsi pubblici in programma per il 2020 sono stati annullati e rinviati a data da destinarsi. Infatti, anche con il nuovo decreto emanato dal governo Draghi, è stato stabilito che la maggior parte dei concorsi pubblici in programma per il 2021 e quelli del 2020 sono ancora sospesi.

Sono consentiti solo i concorsi che permettono di svolgere sessioni d’esame con un massimo di 30 candidati e quelli che prevedono solo la valutazione dei titoli posseduti dai candidati. Vediamo quali sono i concorsi del 2020 che si svolgeranno quest’anno:

  • Concorso Inps Informatici e Avvocati: per il concorso degli informatici e avvocati i diari delle preselettive sono state rinviate al 16 marzo 2021;
  • Agenzia delle Dogane e dei Monopoli: la pubblicazione del diario della prova preselettiva è stata rinviata a Maggio 2021;
  • 45 posti di dirigente di istituti penitenziari: la data e le sedi di svolgimento della prima prova saranno stabilite dal 23 marzo 2021;
  • Funzionari Giuridico-Pedagogici: secondo l’ultimo avviso pubblicato dal Ministero, le prove scritte di tale concorso si svolgeranno dal 13 aprile 2021, salvo altri rinvii. Il diario della prova preselettiva verrà reso noto il 24 marzo 2021;
  • Maeci 27 funzionari informatici: il diario delle prove scritte di tale concorso sarà pubblicato il 26 marzo 2021;
  • Concorso Notarile 2020: come previsto nella Gazzetta Ufficiale, le prove scritte del concorso Notarile pubblicato nel 2020, saranno svolte il 14, 15, 16, 17 e 18 giugno 2021 a Roma.

Concorsi ancora aperti: dove è possibile inviare la propria candidatura

Nonostante i molteplici rinvii, sulla gazzetta ufficiale sono stati pubblicati diversi bandi di concorso in cui è possibile inviare la propria candidatura. Vediamo qui di seguito quali sono e quali sono i requisiti richiesti.

Concorso Ministero degli Affari Esteri 400 posti

Dal 25 febbraio 2021 sarà possibile inviare la propria candidatura per poter partecipare al nuovo concorso Ministero degli affari esteri inerente all’assunzione a tempo pieno e indeterminato di 400 unità di personale non dirigenziale. Le 400 unità sono così suddivise:

  • 375 nel profilo di collaboratore di amministrazione, contabile e consolare, seconda area F2;
  • 25 nel profilo di collaboratore tecnico per i servizi di informatica, telecomunicazioni e cifra, seconda area F2.

Per poter partecipare a tale concorso il bando richiede il possesso di un diploma di i istruzione secondaria di secondo grado. La propria candidatura potrà essere inviata entro e non oltre il 12 aprile 2021.

Concorso forze armate 2021: assunzione di 438 allievi marescialli

Sulla gazzetta ufficiale del 5 marzo 2021 sono stati pubblicati i bandi di concorso inerenti all’ammissione di 438 allievi marescialli  al 24° corso biennale 2021-2023 presso la Marina Militare, Aereonautica Militare ed Esercito Italiano. I posti messi a concorso sono così suddivisi:

  • 127 posti sono per l’Esercito
  • 159 posti sono per la Marina Militare
  • 152 posti sono per l’Aeronautica

Per presentare la propria candidatura i bandi di concorso richiedono il possesso di un diploma di maturità quinquennale e di avere un’età compresa fra i 17 anni e i 26 anni, elevabile a 28 anni per coloro che hanno prestato servizio militare volontario o obbligatorio.  Sarà possibile inviare la propria candidatura entro e non oltre il 6 aprile 2021.

Concorso Carabinieri 2021: Assunzione di 626 allievi maresciallo

Possono partecipare al nuovo concorso dei Carabinieri i militari dell’Arma dei Carabinieri nel ruolo dei Sovrintendenti ed a quello degli Appuntati, i cittadini italiani che alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande abbiano un’età compresa fra i 17 anni e i 26 anni non compiuti e siano in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

Sarà possibile inviare la propria candidatura entro e non oltre il 15 marzo 2021 esclusivamente sul sito web dell’arma dei carabinieri.

Concorsi pubblici in uscita nel 2021

Il nuovo governo ha fatto sapere che il 2021 sarà un anno ricco di concorsi a causa del cambio generazionale nella pubblica amministrazione e l’assunzione di nuovi profili con competenze digitali visto la digitalizzazione della PA. Vediamo quindi qui di seguito quali sono i concorsi pubblici previsti nei prossimi mesi del 2021.

Concorso Ministero della Giustizia 2021

Per il 2021 il Ministero della Giustizia ha autorizzato la procedura di assunzione di numerose unità da inserire a tempo determinato e indeterminato nei diversi settori:

  • Personale amministrativo non dirigenziale 3000 unità;
  • Magistratura;
  • Amministrazione Penitenziaria 200 unità;
  • Giustizia Minorile 80 unità.

Per contenere l’emergenza sanitaria, le prove d’esame verranno svolti a distanza presso le sedi scelte in base alla provenienza del candidato. Tutti i bandi relativi a tali concorsi saranno pubblicati nei prossimi mesi sulla Gazzetta Ufficiale.

Concorso Ministero delle Politiche agricole 2021

Nella legge di bilancio 2021 si autorizzazano 140 assunzioni a tempo pieno e indeterminato anche presso il Ministero delle Politiche Agricole. Tra le figure ricercate il bando richiederà competenze in materia di contrattualistica pubblica, digitalizzazione, controllo di gestione e attività ispettive, ecc.

I 140 profili richiesti saranno assunti in due concorsi distinti. Le prime 86 unità saranno assunte nel 2021, mentre le altre 54 unità saranno assunte con un successivo concorso previsto nel 2022.

Concorso Ministero dell’Interno 2021

Nei prossimi mesi usciranno nuovi concorsi Ministero dell’Interno che avranno l’obiettivo di assumere a tempo pieno e indeterminato varie figure, nello specifico i concorsi del Ministero riguarderanno l’assunzione di 250 unità non dirigenziale da inserire presso l’amministrazione civile. Tutto ciò però non avverrà prima del 1° dicembre 2021.

Le modalità di svolgimento seguiranno le nuove modalità introdotte per far fronte all’emergenza sanitaria Covid-19.

Concorsi MEF 2021

Per il 2021 sono previste 570 assunzioni a tempo pieno e indeterminato presso il Ministero dell’Economia e Finanze. Le nuove assunzioni avranno l’obiettivo di potenziare ed accelerare in modo significativo tutte le attività e i servizi offerti dal Ministero.

I bandi di concorso previsti per il 2021 sono i seguenti:

  • concorso per 350 unità di Area III;
  • assunzione di 100 unità destinate alle ragionerie territoriali dello Stato;
  • 100 unità da destinare:
    • 60 alle commissioni tributarie;
    • 40 al Dipartimento dell’amministrazione generale del personale e dei servi;
  • Concorso per l’assunzione di 20 unità da inserire presso il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato.

Concorsi Ministero dell’Istruzione 2021

Anche per il MIUR il 2021 sarà un anno ricco di concorsi. Infatti, sono in programma l’uscita di ben 4 bandi di concorso rivolti per l’assunzione di:

  • docenti;
  • personale ATA;
  • Dirigenti scolastici;
  • docenti di sostegno.

La pubblicazione dei relativi bandi di concorso dovrebbe avvenire entro la fine di marzo inizi di aprile 2021.

Concorso Inps 2021

Il comunicato stampa dell’Inps annuncia l’assunzione di 4000 risorse da effettuare entro il 2021 così da procedere correttamente con il cambio generazionale della pubblica amministrazione.

Pertanto i prossimi concorsi Inps in arrivo nel 2021, riguardano l’assunzione dei seguenti profili:

  • consulenti informatici e protezione sociale;
  • medici;
  • personale amministrativo;
  • funzionari.

Concorsi MIBACT 2021

Sono poi molteplici i bandi di concorso previsti per il Ministero dei Beni Culturali. Infatti, per il 2021 sono previste quasi 6000 assunzioni a tempo indeterminato. I concorsi previsti per il 2021 sono i seguenti:

  • 250 specialisti;
  • 250 funzionari;
  • 65 assistenti Informatici;
  • 334 assistenti amministrativi gestionali
  • 100 addetti all’assistenza, vigilanza, protezione e conservazione dei beni;
  • 5 dirigenti Architetti;
  • 4 dirigenti Archeologi;
  • 8 dirigenti Archivisti di Stato;
  • 20 dirigenti amministrativi.

Concorsi Agenzia delle Entrate

Infine l’Agenzia delle Entrate ha annunciato che nel triennio 2021/2023 saranno pubblicati diversi bandi di concorso che prevendo l’assunzione dei seguenti profili:

  • funzionari;
  • assistenti.

Per conoscere i requisiti dei relativi concorsi bisogna attendere la pubblicazione dei bandi sulla gazzetta ufficiale, per questo motivo la guida viene aggiornata costantemente così da conoscere quali sono i requisiti ufficiali e le date previste per lo svolgimento delle prove preselettive di ogni concorso.


Decreto Sostegni in GU: proroga della cassa integrazione Covid-19

Come annunciato da diversi giorni, il CdM ha approvato lo scorso venerdì 19 marzo 2021 il tanto attesto Decreto Sostegni (Dl 41/2021) che è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 22 marzo con entrata in vigore dal 23 marzo. La norma, come noto, introduce misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19.

Il decreto interviene, con uno stanziamento di circa 32 miliardi di euro, pari all’entità massima dello scostamento di bilancio già autorizzato dal Parlamento. L’obiettivo primario è quello di potenziare gli strumenti di contrasto alla diffusione del contagio da COVID-19 e di contenere l’impatto sociale ed economico delle misure di prevenzione adottate. Inoltre, il decreto assicura un sistema rinnovato e potenziato di sostegni, calibrato secondo la tempestività e l’intensità di protezione che ciascun soggetto richiede.

Gli interventi previsti si articolano in cinque ambiti principali: sostegno alle imprese e agli operatori del terzo settore; lavoro e contrasto alla povertà; salute e sicurezza; sostegno agli enti territoriali; ulteriori interventi settoriali.

Nell’ambito del sostegno alle imprese, il principale intervento riguarda senza ombra di dubbio la proroga della cassa Covid-19.

Vediamo quindi in dettaglio a chi riguarda la proroga della cassa integrazione Covid-19 e come funziona.

Decreto Sostegni in GU: proroga cassa integrazione Covid-19

L’art. 8 del Decreto-Legge 41 del 22 marzo 2021 prevede, per i datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19 la possibilità di richiedere fino a 13 settimane di trattamenti di cassa integrazione ordinaria (CIGO) con causale “emergenza COVID-19”. L’intervento è fruibile tra il 1° aprile 2021 e il 30 giugno 2021. I datori di lavoro che usufruiscono di tale trattamento non sono tenuti a pagare alcun contributo addizionale.

Il successivo co. 2 prevede la possibilità di richiedere fino a 28 settimane di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga, da utilizzare tra il 1° aprile 2021 e il 31 dicembre 2021.

Termine decadenziale della CIGO

Quanto al termine decadenziale di presentazione delle domande, il legislatore fissa tale scadenza alla fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa. Da notare che in fase di prima applicazione, il termine corrisponde alla fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del decreto.

In caso di pagamento diretto delle prestazioni da parte dell’INPS, il testo fissa il termine decadenziale, entro il quale il datore di lavoro è tenuto ad inviare all’Istituto tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell’integrazione salariale:

  • alla fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale;
  • se posteriore, entro il termine di trenta giorni dall’adozione del provvedimento di concessione (in fase di prima applicazione).

Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.

Calcolo e liquidazione diretta delle integrazioni salariali

Per le domande di trattamenti di integrazione salariale la trasmissione dei dati necessari al calcolo e alla liquidazione diretta delle integrazioni salariali da parte dell’INPS è effettuata con il nuovo flusso telematico denominato “UniEmens- Cig”.

Il pagamento delle integrazioni salariali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 possono essere concessi:

  • sia con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell’INPS;
  • sia con le modalità ordinarie.

Concessione della CISOA

In deroga ai limiti di fruizione riferiti al singolo lavoratore e al numero di giornate lavorative da svolgere presso la stessa azienda, il co. 8 fissa la concessione dei trattamenti di CISOA per una durata massima di 120 giorni; questa può essere fruita nel periodo ricompreso tra il 1° aprile 2021 e il 31 dicembre 2021.


Contributi covid ai lavoratori autonomi senza ritenuta d’acconto: chiarimenti

Può essere recuperata la ritenuta d’acconto sui contributi erogati da un ente pubblico, a seguito dell’emergenza epidemiologica, nei confronti dei “mandatari”. Tali contributi, infatti, non sono imponibili nei confronti dei percettori. Pertanto, nel caso in cui l’ente abbia applicato la ritenuta a titolo di acconto, sorgerà il diritto al recupero in capo ai sostituti.

A tal fine l’importo trattenuto deve essere restituito al sostituito direttamente dal sostituto d’imposta, che potrà recuperare il relativo importo come credito da utilizzare in compensazione in F24. Nel quadro ST del modello 770/2021 il sostituto evidenzierà, pertanto, l’eccesso di versamento delle ritenute rispetto a quanto effettivamente operato, riportando l’ammontare nel quadro SX.

È quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 173 del 15 marzo 2021.

Contributi Covid-19: deroghe al regime fiscale

L’Agenzia delle Entrate, in via preliminare, richiama l’art. 6, co. 2 del TUIR (Dpr. n. 917/1987) il quale specifica che i:

proventi conseguiti in sostituzione di redditi, anche per effetto di cessione dei relativi crediti, e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti.

Pertanto, non assumono rilevanza fiscale e non sono, quindi, tassabili, le somme percepite per risarcire una perdita patrimoniale (cd. “danno emergente”).

Tuttavia, la predetta disciplina può essere oggetto di deroga da parte del legislatore che può prevedere specifiche diposizioni tese ad escluderne l’applicazione.

Classico esempio è l’indennità per il mese di marzo 2020, pari a 600 euro, in favore:

  • dei liberi professionisti titolari di partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020;
  • dei lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

Tale indennità, per espressa previsione legislativa, non concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini IRPEF.

Esenzione fiscale contributi a fondo perduto

L’esenzione fiscale appena citata è confermata all’art. 10-bis del D.L. n. 137/2020 (cd. “Decreto Ristori”), convertito con modificazioni in L. n. 176/2020. Tale norma ha previsto che I contributi e le indennità di qualsiasi natura erogati in via eccezionale a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, spettanti ai soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, non concorrono alla formazione:

  • del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi;
  • del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).

Dunque, il legislatore ha riconosciuto ai contributi di “qualsiasi natura” erogati, in via eccezionale a seguito dell’emergenza epidemiologica Covid-19, la non concorrenza a tassazione.

Leggi anche: Ritenuta d’acconto: cos’è, come funziona e come si calcola

Recupero della ritenuta d’acconto

Ciò detto, l’Agenzia delle Entrate è dell’avviso che i contributi covid-19 erogati ai lavoratori autonomi in trattazione non siano imponibili nei confronti dei percettori. Pertanto, nel caso in cui l’Ente pubblico economico abbia applicato sui contributi erogati la ritenuta a titolo di acconto, sorgerà il diritto al recupero in capo ai sostituiti.

Di conseguenza, l’importo trattenuto deve essere restituito al sostituito direttamente dal sostituto d’imposta. Quest’ultimo, poi, potrà recuperare il relativo importo come credito da utilizzare in compensazione in F24.

Nel quadro ST del modello 770/2021 il sostituto evidenzierà, pertanto, l’eccesso di versamento delle ritenute rispetto a quanto effettivamente operato, riportando l’ammontare nel quadro SX.

Divieto licenziamenti 2021 Dl Sostegni: proroga del blocco fino al 30 giugno

Divieto licenziamenti 2021 Dl Sostegni: proroga del blocco fino al 30 giugno

Il Decreto Sostegni proroga al 30 giugno 2021 il divieto di licenziamento già prorogato dalla Legge di bilancio 2021. Analisi completa.

Il recente Decreto Sostegni proroga al 30 giugno 2021 il divieto a tutte le imprese di procedere a licenziamenti per giustificato motivo oggettivo (GMO) sia individuali che collettivi. In precedenza la Legge di Bilancio 2021 aveva creato un ponte rispetto al Decreto “Ristori” (D.l. numero 137 del 28 ottobre 2020), prorogando la precedente scadenza del 31 gennaio del blocco ai licenziamenti al 31 marzo.

Stante lo stop generalizzato ai recessi per GMO esistono una serie di deroghe previste dal legislatore. Analizziamo nel dettaglio quali, dopo aver approfondito i paletti alle imprese attualmente vigenti sino al 30 giugno 2021.

Divieto licenziamenti 2021: fino a quando?

Come anticipato, la Manovra 2021 (in vigore dal 1º gennaio scorso) aveva prorogato sino al 31 marzo prossimo il blocco ai licenziamenti in scadenza il 31 gennaio 2021. Il testo (articolo 1 commi dal 309 al 311) estende lo stop lasciando inalterato l’ambito di applicazione e le deroghe, rispetto a quanto disposto dal D.l. “Ristori”.

Ora il Decreto Ristori fa slittare questa scadenza al 30 giugno 2021.

Pertanto, sino a tale data è precluso alle aziende di:

  • avviare procedure di licenziamento collettivo (articoli 4, 5 e 24 di cui alla Legge n. 223/1991);
  • concludere procedure di licenziamento collettivo avviate dopo il 23 febbraio 2020;
  • ricorrere a licenziamenti individuali (o plurimi) per giustificato motivo oggettivo;
  • intraprendere procedure di conciliazione obbligatoria di cui all’articolo 7 della Legge numero 604/1966.

Licenziamento per Giustificato motivo oggettivo

I licenziamenti per giustificato motivo oggettivo (GMO) sono quelli giustificati da ragioni inerenti l’attività produttiva, l’organizzazione del lavoro ed il regolare funzionamento di essa.

Ne consegue che i recessi per GMO si differenziano da quelli per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, riguardanti caratteristiche o condotte del singolo lavoratore.

Le ipotesi per antonomasia di licenziamento per motivi oggettivi riguardano:

  • Soppressione del posto o del reparto in cui è impiegato il lavoratore;
  • Cessazione dell’attività produttiva;
  • Affidamento all’esterno delle mansioni attribuite al lavoratore (cosiddetta “esternalizzazione”);
  • Sopravvenuta infermità del dipendente, per ragioni indipendenti dal lavoro svolto, se ciò comporta l’inidoneità (anche parziale) a svolgere le mansioni assegnategli (licenziamento per impossibilità sopravvenuta della prestazione);
  • Provvedimenti amministrativi che hanno un impatto sul rapporto di lavoro, ad esempio ritiro del porto d’armi per una guardia giurata ovvero della patente di guida ad un autista.

Leggi anche: Differenza fra licenziamento per giusta causa e giustificato motivo

Licenziamenti individuali e procedure collettive

I licenziamenti per GMO colpiti dallo stop sino al 30 giugno 2021 sono quelli:

  • individuali o plurimi;
  • collettivi.

In particolare, con la seconda casistica si intendono i licenziamenti intimati da aziende “grandi” intendendosi per tali quelle che occupano:

  • più di 15 dipendenti (ridotti a 5 per gli imprenditori agricoli);
  • in alternativa, datori che nell’ambito dello stesso comune occupano più di 15 dipendenti (5 nel caso degli imprenditori agricoli).

La procedura di licenziamento collettivo scatta quando una azienda “grande” (come sopra definita) ricorre, nell’arco di 120 giorni, ad almeno 5 licenziamenti per giustificato motivo oggettivo nella stessa unità produttiva o in più unità produttive collocate nella stessa provincia.

Deroghe al blocco dei licenziamenti

Il divieto prorogato dal Decreto Ristori al 30 giugno 2021 non opera con riferimento ad una serie di licenziamenti motivati da ragioni produttive:

  • licenziamenti in cui il personale interessato, già impiegato nell’appalto, venga riassunto a seguito di subentro di un nuovo appaltatore in forza di una previsione di legge, contratto collettivo nazionale ovvero clausola del contratto di appalto;
  • licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell’impresa, a seguito della messa in liquidazione della stessa senza continuazione, anche parziale, dell’attività, nei casi in cui non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività, che possano configurare un trasferimento d’azienda o di un ramo di essa ai sensi dell’articolo 2112 del codice civile;
  • lavoratori che aderiscono ad un accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro (i soggetti interessati possono chiedere e ottenere l’indennità di disoccupazione NASPI in presenza degli altri requisiti di legge);
  • licenziamenti intimati a fronte del fallimento, nei casi in cui non sia previsto l’esercizio provvisorio dell’impresa ovvero ne sia disposta la cessazione (se l’esercizio provvisorio riguarda un determinato ramo d’azienda sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso).

Altre tipologie di licenziamenti esclusi dal blocco

Lo stop ai licenziamenti, essendo limitato a quelli per giustificato motivo oggettivo, non si estende ad una serie di recessi soggettivi; ovvero licenziamenti motivati da caratteristiche soggettive del dipendente o sue condotte disciplinarmente rilevanti.

Si parla in particolare di:

  • licenziamenti per motivi disciplinari;
  • ” per superamento del periodo di comporto;
  • ” intimati nel corso del periodo di prova o al termine dello stesso;
  • licenziamento del lavoratore domestico o del dirigente;
  • interruzione del rapporto di apprendistato al termine del periodo formativo;
  • licenziamento motivato dal raggiungimento del limite massimo di età per la fruizione della pensione di vecchiaia;
  • licenziamento del socio di una cooperativa di produzione e lavoro, se preceduto dalla risoluzione dal rapporto associativo.

Violazione del divieto: cosa succede?

Per le aziende che, in violazione dei limiti imposti dalla Legge di bilancio, procedono comunque a licenziamenti per GMO, la conseguenza è quella della nullità del recesso stesso con conseguente reintegra dell’interessato sul posto di lavoro.