Archivi giornalieri: 3 marzo 2021

Contributi INPS sospesi per covid-19: ripresa dei versamenti dal 16 marzo

Messaggio_INPS_numero_896_del_02-03-2021

Contributi INPS sospesi per covid-19: ripresa dei versamenti dal 16 marzo

Le istruzioni dell’INPS relative alla ripresa dei versamenti dei contributi sospesi nel corso del 2020 a causa dell’emergenza da covid-19.

L’INPS ha rilasciato il messaggio numero 896 del 2 marzo 2021con il quale fornisce le istruzioni e le informazioni relativamente alla ripresa dei versamenti dei contributi previdenziali dopo il termine della sospensione ai sensi dei decreti-legge n. 137/2020, n. 149/2020, n. 157/2020.

L’Istituto illustra le modalità di versamento dei contributi sospesi, che dovrà avvenire in unica soluzione entro il termine del 16 marzo 2021, senza applicazione di sanzioni e interessi. Nel documento di prassi fornisce poi, per ciascuna Gestione, le istruzioni sulle modalità di versamento mediante rateizzazione, fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, senza applicazione di sanzioni e interessi, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.

Ecco i dettagli.

Contributi INPS sospesi: ripresa dei versamenti

I vari decreti susseguitisi nel corso dello scorso del 2020 (decreto-legge 137/2020, decreto-legge 149/2020 e decreto-legge 157/2020) hanno permesso la sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti all’INPS da parte di imprese e partite IVA a causa dell’emergenza Covid -19.

Tutti i riferimenti e le indicazioni indicazioni relative alla sospensione dei versamenti contributivi sono contenute nelle circolari 129/2020 e 145/2020 e nei messaggi 4361/2020 e 4840/2020 reperibili sul sito dell’INPS.

Sarà quindi possibile provvedere al saldo dei versamenti sospesi (ai sensi dei suddetti decreti-legge):

  • in unica soluzione entro il termine del 16 marzo 2021, senza applicazione di sanzioni e interessi;
  • oppure mediante rateizzazione, fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, senza applicazione di sanzioni e interessi, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021 (differentemente in base alla Gestione INPS di appartenenza).

L’INPS ricorda comunque che per tutte le Gestioni l’importo minimo di ciascuna rata non può essere inferiore a € 50,00. Inoltre il versamento delle rate successive alla prima dovrà essere eseguito entro il giorno 16 di ciascun mese, successivo a quello della prima rata. Infine rammenta che il mancato versamento di due rate, anche non consecutive, porterà alla decadenza dal beneficio della rateazione.

Modalità di versamento dei contributi sospesi

Come detto sopra l’INPS individua le modalità di versamento dei contributi sospesi in base alle varie Gestioni di appartenenza:

  • Aziende con dipendenti;
  • Committenti tenuti al versamento dei contributi alla Gestione separata;
  • Aziende con natura giuridica privata che inviano le denunce di manodopera agricola dei lavoratori iscritti alla sezione agricola del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD);
  • Lavoratori agricoli autonomi;
  • Aziende con natura giuridica privata con dipendenti iscritti alla Gestione pubblica.

Per ognuna di queste gestioni il pagamento degli arretrati sospesi e non versati può avvenire in unica rata entro il 16 marzo, oppure fino a 4 rate mensili a partire dal 16 marzo. Quello che cambia sono i codici di versamento, suddivisi anche in base alla diversa tipologia di Decreto-Legge in base alla quale si è avuta la sospensione.

Rimandiamo quindi alla lettura completa del Messaggio INPS per conoscere le varie modalità di versamento dei contributi previdenziali sospesi.

Autofattura elettronica: dall’emissione all’invio al sistema SDI. Guida pratica

Autofattura elettronica: dall’emissione all’invio al sistema SDI. Guida pratica

Cos’è e come funziona l’autofattura elettronica? Come va predisposta e inviata allo SDI? Qual è la differenza con la normale e-fattura? Guida.

Autofattura elettronica, cos’è e a cosa serve? Alcune operazioni aziendali possono richiedere l’emissione dell’autofatturazione o l’integrazione di una e-fattura emessa da parte del cedente. Rientrano nella prima ipotesi le operazioni di autoconsumo, la c.d. autofattura denuncia, gli acquisti di merce da produttori agricoli con volume d’affari non superiore a 7.000 euro ecc.

Si parla invece di integrazione della fattura emessa dal cedente per le operazioni con l’estero, nelle ipotesi di acquisti da soggetti passivi stabiliti in altri Paesi UE ovvero per le operazioni interne nei casi di cessioni di rottami, bancali in legno, oro da investimento, prestazioni di servizi di pulizia ecc. Operazioni per le quali opera il meccanismo del reverse charge. Vediamo come funziona il meccanismo della autofattura elettronica.

Autofattura: cos’è e come funziona

L’autofattura contiene i medesimi elementi di una fattura ordinaria, ex art.21 del DPR 633/72, Decreto Iva.

Ciò che cambia è la soggettività della fattura. Infatti può accadere che, come da circolare, Agenzia delle entrate, n° 14/E 2019, in alcuni casi:

  1. l’emittente non è il cedente/prestatore, ma il cessionario del bene ovvero il committente del servizio che assolve l’imposta in sostituzione del primo ovvero
  2. cedente/prestatore e cessionario/committente coincidono in un unico soggetto, ovvero l’operazione è a titolo gratuito (cfr. l’articolo 2, comma 2, del decreto IVA).

Dunque, il cessionario è tenuto a liquidare l’Iva.

Quando l’emittente non è colui che cede il bene o effettua la prestazione

In alcuni casi, colui che è tenuto ad emettere la fattura non coincide con il soggetto che cede i beni.

Ciò può accadere in riferimento agli acquisti di merce da produttori agricoli con volume d’affari non superiore a 7.000 euro. Infatti, all’art.36 del DPR 633/72, decreto Iva è previsto che:

i cessionari e i committenti, se acquistano i beni o utilizzano i servizi nell’esercizio dell’impresa, devono emettere fattura, con le modalita’ e nei termini di cui all’articolo 21, indicandovi la relativa imposta, determinata applicando le aliquote corrispondenti alle percentuali di compensazione, consegnarne copia al produttore agricolo e registrarla separatamente a norma dell’articolo 25.

Un altro caso in cui è corretto parlare di autofattura riguarda la c.d “autofattura denuncia“.

L’autofattura denuncia è emessa dall’impresa o dal professionista quanto ha acquistato determinato beni/servizi senza che il cedente abbia emesso fattura nei termini di legge (12 giorni dall’operazione per la fattura ordinaria) oppure è stata emessa una fattura non regolare. In tale casi , se non ha ricevuto la fattura, neanche entro quattro mesi dall’operazione, l’impresa/professionista è tenuto ad emettere autofattura. Trascorsi i 4 mesi, l’autofattura dovrà esser emessa nei 30 giorni successivi. Previo pagamento dell’imposta negli stessi termini.

Come compilare l’autofattura

In tali casi, autofattura denuncia, sarà necessario emettere un’autofattura elettronica con tipologia “TipoDocumento” TD20, indicando:

  • l’imponibile,
  • la relativa imposta e
  • gli importi per i quali non si applica l’imposta.

Nell’autofattura, l’emittente, dovrà indicare come C/P l’effettivo cedente o prestatore e come C/C(cessionario) se stesso.

Nella già citata circolare n°14/e 2019, l’Agenzia delle entrate parlando dell’autofattura ha portato come esempio la documentazione dei compensi corrisposti agli intermediari per la vendita di documenti di viaggio da parte degli esercenti l’attività di trasporto (cfr. il decreto ministeriale 30 luglio 2009).

Ancora, si parla di autofattura e rientrano nella casistica del punti 1 del paragrafo precedente: le operazioni effettuate da soggetti non residenti o non stabiliti, gli acquisti da soggetti extra UE (cfr. l’articolo 17, comma 2, del decreto IVA).

Quando cedente e cessionario coincidono

L’autofattura può essere legata anche ad operazioni per le quali il cedente e il cessionario coincidono. Colui che cede il bene è la stessa persona che lo rileva. Si pensi all’operazione di estromissione degli immobili dei beni strumentali dell’imprenditore individuale. In tali casi, si ha il passaggio dei beni dalla sfera imprenditoriale a quella personale/familiare. L’operazione è documentata da autofattura.

Siamo nell’ambito del c.d autoconsumo, ossia  la destinazione di beni o servizi al consumo personale o familiare dell’imprenditore ovvero ad altre finalità non imprenditoriali.

Un ulteriore esempio di autofattura è rappresentato dalle cessioni gratuite di beni (c.d. omaggi) la cui produzione o il cui commercio rientra nell’attività propria dell’impresa. Rientrano nell’autofattura anche le cessione gratuite di beni  che non rientrano nella produzione o nel commercio dell’impresa,  se di costo unitario superiore ad euro cinquanta e per i quali sia stata operata, all’atto dell’acquisto o dell’importazione, la detrazione dell’imposta a norma dell’articolo 19 del decreto IVA.

Compilazione della autofattura

Circa la compilazione dell’autofattura  dati del cedente/prestatore vanno inseriti sia nella sezione “Dati del cedente/prestatore” sia nella sezione “Dati del cessionario/committente”.

In tali casi la fattura elettronica sarà emessa con “tipo documento” TD27.

Ancora,  sulla compilazione della fattura:

  • il Campo cedente/prestatore e Campo cessionario/committente si riporta l’identificativo IVA di colui che emette l’autofattura;
  • nel campo 2.1.1.3 <Data> della sezione “Dati Generali” del file della fattura elettronica deve essere riportata la data di effettuazione dell’operazione. Se si tratta di autofattura riepilogativa, può essere la data dell’ultima operazione o comunque una data del mese;
  • Indicazione di imponibile e imposta.

Nel campo 2.1.1.4-Numero: si dovrà inserire la numerazione progressiva delle fatture emesse dal soggetto che sta integrando il documento.

In questi casi la fattura, e quindi la relativa imposta, va annotata solo nel registro IVA vendite.

Dunque, nelle ipotesi in esame, qualora vi sia l’obbligo di emettere autofattura, la stessa dovrà necessariamente essere elettronica via SdI. Con l’unica eccezione delle prestazioni rese da soggetti extra UE, per le quali vale l’adempimento dell’esterometro. Fin quando sarà in vigore. Sempre se l’operazione non è documentata da fattura elettronica.

Naturalmente se colui che emette l’autofattura è soggetto all’obbligo di emissione della fattura in formato elettronico.

Nei casi visti finora siamo nell’ambio della vera e propria autofattura. In alcuni casi il termine autofattura viene utilizzato, erroneamente,  anche in riferimento alle operazioni in reverse charge.

Autofattura elettronica: il reverse charge

Con il meccanismo del reverse charge, l’acquirente del bene/servizio risulta al contempo creditore e debitore dell’Iva. Con obbligo di registrare la fattura sia nel registro degli acquisti che in quello delle fatture emesse. Infatti, il cedente emette la fattura senza addebitare l’imposta.

L’obiettivo di tale meccanismo sia in ambito europeo che in ambito nazionale è quello di limitare le frodi Iva. Il cedente/prestatore documenta l’operazione con l’emissione di un documento, senza addebito dell’IVA, che è integrato dal cessionario/committente, il quale provvede all’assolvimento dell’imposta (operazione a saldo zero). Più che di autofattura, in tali casi si parla di integrazione della fattura emessa dal cedente.

Il reverse charge può riguardare non solo le operazioni con soggetti passivi di altri paesi UE ma anche alcune operazioni interne ossia in cui entrambe le parti del rapporto sono residenti. In tale ultimo caso parliamo di reverse charge interno.

Si pensi alle cessioni di telefoni cellulari, di console da gioco, tablet PC e laptop, nonché le cessioni di dispositivi a circuito integrato, quali microprocessori e unità centrali di elaborazione, effettuate prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale.

Attenzione: le cessioni per le quali il legislatore italiano prevede l’inversione contabile sono quelle effettuate nella fase distributiva che precede il commercio al dettaglio.

Fatturazione in reverse charge

Nel caso specifico del reverse charge interno, la fattura ricevuta, da integrare, è in formato elettronico in transito dal Sistema di Interscambio (S.d.I.). Si parla cioè di

Da qui, come da circolare n°14/E 2019, in casi di reverse charge interno, considerata l’immodificabilità del file della fattura elettronica, il cessionario/committente può:

  • senza procedere alla sua stampa cartacea e dopo aver predisposto un altro documento, da allegare ad integrazione della fattura in questione, contenente sia i dati necessari per l’integrazione sia gli estremi della fattura stessa
  • inviare tale documento allo SdI.

Su tale ultimo passaggio, nelle FAQ relative alla fatturazione elettronica, l’Agenzia ha chiarito che tale documento che integra la fattura originaria:

  • non deve essere obbligatoriamente inviato al SdI, ma
  • se l’operatore vuole inviarlo al Sistema di Interscambio e, qualora l’operatore usufruisca del servizio gratuito di conservazione elettronica offerto dall’Agenzia delle entrate, il documento verrà portato automaticamente in conservazione.

Inoltre non vi è alcun obbligo di invio del documento cosiddetto “autofattura” al cedente/prestatore.

Nei casi di reverse charge esterno, resta comunque fermo l’obbligo dell’esterometro, salvo il caso in cui il fornitore comunitario abbia emesso la fattura elettronica via SdI.

Certificazione Unica 2021

Certificazione Unica 2021 INPS: come avere la CU pensioni e prestazioni

E’ disponibile online sul sito dell’Istituto la Certificazione Unica 2021 INPS per pensionati, percettori di NASpI o cassa integrazione.

La Certificazione Unica 2021 INPS sarà disponibile online nell’area privata per pensionati e altri soggetti interessati entro la data di scadenza del 16 marzo 2021. E’ possibile ottenere la Certificazione Unica INPS 2021 (ex modello CUD) per tutti i cittadini che hanno percepito redditi da parte dell’Istituto di previdenza sociale. Tutti i contribuenti che hanno, a qualsiasi titolo, come sostituto di imposta l’Inps, possono quindi richiedere o prelevare direttamente dal sito la CU 2021 INPS relativa ai redditi percepiti nel 2020: pensionati, disoccupati, lavoratoti in Cassa Integrazione a pagamento diretto ecc.

Ricordiamo che la Certificazione (ex CUD) serve ad attestare i redditi soggetti a ritenuta d’imposta quali i redditi da lavoro dipendente, da lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, pensione ed assimilati. Sarà quindi necessaria per la preparazione della dichiarazione dei redditi, 730 o Unico Persone Fisiche.

In questi ultimi casi l’INPS si comporta come sostituto d’imposta al pari di un normale datore di lavoro, ed è pertanto tenuto al rilascio, l’anno successivo a quello del pagamento, della Certificazione dei redditi percepiti. Ecco i dettagli.

Certificazione Unica 2021 INPS: come ottenerla

Per ottenere la Certificazione Unica INPS online si deve accedere, tramite PIN del cittadino, al servizio sul sito www.inps.it denominato “Certificazione Unica 2021”. E’ inoltre possibile accedere con le proprie credenziali SPID o CNS e da quest’anno anche tramite la Carta d’identità digitale.

Il servizio è raggiungibile dal Menu “Servizi on line” del portale web oppure tramite smarphone e tablet con l’apposita app gratuita Inps-Servizi Mobile.

Tramite il servizio il cittadino potrà visualizzare, scaricare e stampare l’ex modello CUD 2021. Per i pensionati la CU 2021 è accessibile anche tramite il servizio Cedolino pensione e servizi collegati.

Inoltre è raggiungibile dal Fascicolo previdenziale del cittadino, cliccando nel Menù laterale: Modelli > Certificazione Unica (dal 2015) > Anno 2021.

Chi ha necessità invece di visualizzare e/o stampare le certificazioni degli anni precedenti, queste sono presenti nell’area “Fascicolo Previdenziale del cittadino”.

Leggi anche: Certificazione Unica 2021: scadenza consegna e invio, istruzioni e novità

Chi deve scaricare la CU 2021 INPS

Come detto in premessa i soggetti interessati i pensionati e tutti coloro che hanno percepito redditi direttamente dall’INPS, come ad esempio:

  • disoccupati l’indennità di disoccupazione NASpI;
  • lavoratori in cassa integrazione a pagamento diretto da parte dell’INPS.

Tutti coloro che hanno percepito redditi soggetti a tassazione a qualsiasi titolo da parte dell’INPS.

Scadenza consegna CU INPS 2021

La novità di quest’anno riguarda la scadenza di consegna ai percipienti della CU 2021. Infatti se negli anni scorsi questa si differenziava dalla data di invio telematico al Fisco dei dati, per quest’anno le due date coincidono.

La data di scadenza unica di consegna e invio telematico è fissata per il 16 marzo 2021.

Altre modalità di rilascio della CU 2021 INPS

In attesa della apposita circolare, si ricorda che l’INPS ha diverse modalità di rilascio della Certificazione Unica 2021 oltre a quella on line sopra descritta.

Ricordiamo pertanto che la CU INPS può essere richiesta, oltre che tramite la procedura telematica su descritta, anche tramite altri canali, ovvero:

  • presso uno sportello dedicato o postazione informatica self service presente nelle strutture territoriali Inps direttamente dall’interessato a da un suo delegato;
  • tramite posta elettronica certificata (PEC) il cittadino con la sua PEC può richiedere la CU inserendo copia di un documento valido, alla PEC richiestacertificazioneunica@postacert.inps.gov.it ;
  • tramite ente di Patronato, CAF o professionista abilitato all’assistenza fiscale.
  • presso Comuni ed altre Pubbliche Amministrazioni abilitate;
  • i pensionati residenti all’estero possono richiedere la CU 2020, ai numeri telefonici dedicati: 0039-06.59058000 – 0039-06.59053132, con orario 8–19 (ora italiana);
  • la CU 2021 INPS può essere spedita al domicilio del titolare nei casi di comprovata necessità, previa richiesta al Call Center INPS ai Numeri Verde: 800 434320; 803 164 solo da rete fissa; 06 164164 solo da rete mobile.

I cittadini ultra ottantenni titolari di indennità di accompagnamento, speciale o di comunicazione, possono usufruire del servizio “Sportello Mobile” che prevede l’invio di un’apposita comunicazione, con i recapiti telefonici di un operatore della sede territorialmente competente, per richiedere la spedizione della Certificazione Unica al proprio domicilio.

Queste ultime modalità di rilascio della Certificazione Unica INPS 2021sono pertanto valide anche relativamente alla campagna dichiarativa in corso.

Novità recente è la possibilità di richiedere l’invio telematico da parte dell’INPS del cedolino pensione e della CU via email.

CU INPS 2021: chi non la deve scaricare

Ricordiamo infine che i contribuenti che decidono di utilizzare il 730 precompilato online non devono necessariamente reperire la propria CU. Questi infatti troveranno i dati già caricati nel sistema.

Possono evitare di scaricare e stampare la certificazione anche quei contribuenti in possesso del solo reddito INPS, i quali non sono tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi, a meno che debbano avere un rimborso o pagare una detrazione non dovuta.

Infatti la Certificazione Unica è essa stessa una dichiarazione dei redditi valida ai fini fiscali.

CIG: i dati INPS aggiornati al 28 febbraio 2021

CIG: i dati INPS aggiornati al 28 febbraio 2021

Migliora ulteriormente la progressione delle autorizzazioni INPS sulle domande di Cassa integrazione (CIG) autorizzate alle aziende e delle successive erogazioni dirette dell’Istituto ai lavoratori. Al 28 febbraio 2021 il monitoraggio sulle prestazioni CIG nel periodo di emergenza Covid-19 registra autorizzazioni al 98,5% delle domande pervenute e al 99,4% dei pagamenti diretti.

In totale, l’Istituto ha gestito per la sola CIG-Covid quasi 30 milioni di prestazioni dirette e indirette. Con lo straordinario afflusso di domande, l’Istituto ha attivato il massimo impegno di personale e tecnologie per dare servizi e risposte via via sempre più adeguate all’emergenza.

In particolare, per le domande di autorizzazione CIG da parte delle aziende, a fronte di un afflusso totale di 3.822.007, ne sono state autorizzate 3.447.721 e respinte 320.516. Del restante 1,5% in lavorazione, pari a 53.770 domande, quasi la metà è giunto a febbraio.

Per quanto riguarda i pagamenti diretti ai lavoratori, basato sulla presentazione successiva degli SR41, su 18.252.504 richieste di prestazioni sono stati effettuati 18.141.314 pagamenti diretti, pari appunto al 99,4%. Il restante 0,6% è composto da 111.190 integrazioni salariali in lavorazione, per 79.523 delle quali si tratta di richieste giunte nello stesso mese di febbraio.

Sono in totale quasi 3,7 milioni i lavoratori che hanno ricevuto pagamenti diretti e 6.595 quelli che devono ricevere un primo pagamento, di cui 381 sono i lavoratori per cui non risulta l’erogazione di una prima mensilità, riferibili a SR41 pervenuti entro settembre 2020 e che si classificano come ad alta criticità.

I lavoratori che, sempre in periodo Covid, hanno ricevuto anticipi di cassa integrazione direttamente dalle aziende, recuperati dalle stesse attraverso compensazione sui versamenti contributivi alla prima scadenza utile, sono a oggi circa 3,5 milioni.
Analisi delle lavorazioni delle integrazioni salariali COVID a pagamento diretto da parte dell’INPS – Elaborazione del 28 febbraio 2021

tabella 1 

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Trattamenti di integrazione salariale Covid a pagamento diretto al 28 febbraio 2021

tabella 1 
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Nona salvaguardia pensionistica: nuove disposizioni

Nona salvaguardia pensionistica: nuove disposizioni

Con la circolare INPS 2 marzo 2021, n. 39 l’Istituto illustra le nuove disposizioni in materia di salvaguardia pensionistica emanate dall’articolo 1, commi 346-348, della legge di bilancio 2021, e fornisce informazioni sulla presentazione delle domande di accesso al beneficio, sulla modalità di gestione delle operazioni di monitoraggio e sulle risorse stanziate.Nella circolare vengono indicati i requisiti di ammissione alla salvaguardia, il termine di presentazione delle domande con le diverse modalità di inoltro e la decorrenza dei trattamenti pensionistici per le seguenti tipologie di lavoratori:

  • lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione;
  • soggetti cessati per accordi o risoluzione unilaterale;
  • soggetti in congedo per assistere figli con disabilità;
  • soggetti con contratto a tempo determinato e in somministrazione.

Vengono fornite, inoltre, precisazioni sulle domande di pensione presentate in anticipo rispetto alla conclusione delle attività di monitoraggio.

Eventuali quesiti di carattere normativo e/o tecnico devono essere inoltrati, esclusivamente per il tramite delle direzioni regionali o di coordinamento metropolitano, alla casella di posta elettronica salvaguardia2400@inps.it.

 

Long Term Care e Home Care Premium: le graduatorie al 3 marzo 2021

 

Long Term Care e Home Care Premium: le graduatorie al 3 marzo 2021

Sono state pubblicate le graduatorie al 3 marzo 2021 dei vincitori e degli idonei dei bandi di concorso Long Term Care – LTC 2019, finalizzato al riconoscimento di contributi per ricoveri presso residenze sanitarie assistenziali, e Home Care Premium – HCP 2019, per l’assistenza domiciliare dei dipendenti e pensionati pubblici, dei loro coniugi, parenti e affini non autosufficienti.

Per rispettare la normativa sulla privacy, la graduatoria indica esclusivamente il numero di protocollo INPS, reperibile accedendo al servizio online dedicato. Il numero di protocollo è riportato anche nella ricevuta che è stata inviata all’indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda.