Archivi giornalieri: 2 marzo 2021

Pensioni anticipate

Autore: Stefano Calicchio

INPSPensione

2
Mar 2021

Pensioni anticipate: le opzioni alternative alla Quota 100 disponibili presso l’Inps

 
 
 

Le pensioni anticipate tramite quota 100 resteranno disponibili fino al prossimo 31 dicembre 2021, ma l’Inps presenta diverse opzioni alternative per chi non riuscirà a maturare i criteri in tempo utile.

 

La Quota 100 appare sul viale del tramonto, visto che la sperimentazione terminerà il prossimo 31 dicembre 2021. L’attuale governo non si è ancora espresso in merito a un possibile rinnovo o all’attuazione di una mini-proroga, ma appare probabile che un’eventuale sua prosecuzione potrebbe essere comunque caratterizzata da parametri peggiorativi.

Nelle scorse settimane si è molto parlato del possibile arrivo di una quota 102, che vedrebbe crescere il parametro anagrafico dagli attuali 62 anni fino ai 64. Oltre a ciò, per far quadrare i conti, si parla anche della possibile applicazione di una penalizzazione fino al 3% l’anno sull’entità dell’assegno. Mentre si attende di capire in che modo evolverà la situazione, restano comunque disponibili diverse opzioni alternative per coloro che desiderano ottenere l’accesso anticipato alla pensione.

Pensioni anticipate con la legge Fornero: conta l’anzianità dei versamenti

Per coloro che desiderano accedere alla pensione indipendentemente dall’anzianità dei versamenti il sistema previdenziale mette a disposizione innanzitutto l’uscita ordinaria della legge Fornero. Quest’ultima prevede la quiescenza dai 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne.

 

Chi vive una situazione di disagio lavorativo può disporre anche della quota 41, destinata a disoccupati di lungo termine, caregiver, invalidi con riconoscimento uguale o superiore al 74% e persone che hanno svolto attività gravose o usuranti. In questo caso, serve però aver maturato almeno un anno di versamenti prima del compimento del 19mo anno di età.

Opzione donna e APE sociale 2021: i criteri da conoscere

Sempre a livello sperimentale sono disponibili per tutto il 2021 sia l’opzione donna che l’APE sociale. La prima consente il pensionamento anticipato a partire dai 58 anni di età (59 anni se autonome) e 35 anni di versamenti, accettando però il penalizzante ricalcolo interamente contributivo dell’assegno.

In alternativa è disponibile l’APE sociale, per le stesse categorie evidenziate in precedenza con la quota 41. Occorre aver maturato almeno 63 anni di età e 30-36 anni di contribuzione, in base alla specifica situazione di disagio. Ad accettazione della domanda l’Inps eroga un’indennità utile ad accompagnare il lavoratore fino alla maturazione della pensione di vecchiaia, prevista attualmente al raggiungimento dei 67 anni di età.

Cifa-Confsal

Cifa-Confsal: siglato l’Accordo interconfederale per regolamentare il Lavoro agile

In data 1° marzo 2021, è stato stipulato da Cifa e Confsal l’Accordo Interconfederale Nazionale per la Regolamentazione del Lavoro Agile. Per la prima volta le aziende troveranno nei Ccnl di Cifa e Confsal il riferimento per introdurre e gestire lo smart working, oltre il periodo emergenziale.

Nel testo si prevede che possano aderire a questa modalità tutti i lavoratori dipendenti che svolgano ruoli/mansioni con essa compatibili, che abbiano presentato la richiesta di adesione volontaria e sottoscritto l’accordo individuale di lavoro agile. Le Parti dedicano poi una specifica sezione al diritto alla disconnessione, così come viene regolamentato il dovere del datore di fornire le necessarie strumentazioni, di riconoscere al lavoratore un’indennità una tantum per i costi di connessione e l’acquisto di dispositivi o, ancora, un’indennità periodica forfettaria se questi ricorre a strumentazione propria. L’Accordo prevede che le iniziative di lavoro agile siano precedute e supportate da attività formative, attraverso il fondo interprofessionale Fonarcom (espressione anch’esso delle parti sociali Cifa e Confsal), siano riconosciute attraverso l’individuazione di obiettivi chiari e misurabili e valorizzate con premi di risultato.

Spetta all’ente bilaterale EPAR monitorare i risultati su base nazionale e favorire la diffusione delle best practice, creando di fatto una base scientifica a supporto delle politiche in materia di lavoro agile.

 

  Leggi l’Accordo  

CONTRATTAZIONE COLLETTIVA

 
 
01MAR2021

Cifa-Confsal: siglato l’Accordo interconfederale per regolamentare il Lavoro agile

In data 1° marzo 2021, è stato stipulato da Cifa e Confsal l’Accordo Interconfederale Nazionale per la Regolamentazione del Lavoro Agile. Per la prima volta le aziende troveranno nei Ccnl di Cifa e Confsal il riferimento per introdurre e gestire lo smart working, oltre il periodo emergenziale.

26FEB2021

Accordi collettivi: Linee guida per il Lavoro Agile nel settore assicurativo

E’ stato sottoscritto, in data 24 febbraio 2021, tra ANIA e le associazioni sindacali FIRST-CISL, FISAC-CGIL, FNA, SNFIA E UILCA, una accordo con le Linee guida per il Lavoro Agile nel settore assicurativo e di assicurazione/assistenza.

22FEB2021

Fondo MètaSalute: proroga autocertificazione nucleo familiare anno 2021

Il Fondo Metasalute comunica, in data 18 febbraio 2021, che è stata prorogata la scadenza per l’inserimento dell’autocertificazione del nucleo familiare fiscalmente a carico necessaria per confermare la copertura sanitaria per l’anno 2021 ai familiari già iscritti in forma gratuita al Fondo.

11FEB2021

Feniof-Confcommercio: rinnovo del CCNL

E’ stato rinnovato il “CCNL per il personale dipendente da imprese esercenti l’attività funebre” – scaduto il 31 dicembre 2020 – sottoscritto da Feniof con l’assistenza di Confcommercio Imprese per l’Italia e Filt-CGIL, Fit- CISL e UILtrasporti.

06FEB2021

Metalmeccanici: firmata l’ipotesi di accordo per il CCNL

E’ stata sottoscritta, nella giornata del 5 febbraio 2021, l’ipotesi di accordo per il CCNL dei metalmeccanici e degli installatori di impianti, per il periodo: gennaio 2021 – giugno 2024.

03FEB2021

Commercio: avviso comune per tutelare lavoratori e imprese

Confcommercio, Confesercenti, Federdistribuzione, ANCC, ANCD-CONAD e le associazioni sindacali FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL, UILTUCS-UIL, hanno sottoscritto, in data 29 gennaio 2021, un avviso comune per la tutela dei lavoratori e delle imprese del commercio.

02FEB2021

Alimentari: accordo per le imprese non artigiane dell’alimentazione e panificazione

Confartigianato Alimentazione, CNA Alimentare, CASARTIGIANI e CLAAI, insieme ai sindacati Flai Cgil, Fai Cisl e Uila Uil, hanno firmato, in data 28 gennaio 2021, un accordo per le aziende non artigiane che occupano fino a 15 dipendenti che applicano la parte II del contratto nazionale di lavoro dell’area alimentazione e panificazione.

30GEN2021

Federalberghi: avviso comune vaccinazioni turismo

Federalberghi, Fipe, Fiavet, Faita e le organizzazioni datoriali che fanno riferimento al sistema Confesercenti hanno sottoscritto con Filcams, Fisascat e Uiltucs un accordo per richiedere tempestività nella vaccinazione e priorità per il nostro settore, che vede nella sicurezza un prerequisito per la ripresa.

 
28GEN2021

Ebipro: COVID-19 – rimborso strumenti DAD per i lavoratori

Ebipro rimborsa ai dipendenti iscritti di studi/aziende in regola con i versamenti alla bilateralità e con un’anzianità contributiva di almeno 6 mesi al momento della richiesta, parte delle spese sostenute per l’acquisto di strumenti tecnico-informatici necessari allo svolgimento didattica a distanza (DAD) qualora adottata dalle Scuole (primarie e secondarie di primo e secondo grado) frequentate dai propri figli.

26GEN2021

Grafici Editoriali: ipotesi accordo di rinnovo Ccnl

Le Segreterie Nazionali Slc, Fistel e Uilcom, il giorno 19 gennaio 2021, in modalità da remoto, hanno raggiunto un’intesa dopo una lunga e complicata trattativa di rinnovo del Ccnl Grafici Editoriali, ormai scaduto dal 31 dicembre 2015.

19GEN2021

ARAN: ipotesi di CCNQ per la proroga del termine per l’opzione al TFR

L’Aran (Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni) e le Confederazioni Sindacali hanno sottoscritto l’Ipotesi di contratto collettivo nazionale quadro per la proroga del termine dell’art. 2, comma 3, dell’AQN 29 luglio 1999 in materia di trattamento di fine rapporto e di previdenza complementare per i dipendenti pubblici.

14GEN2021

CCNL Unionmeccanica Confapi: applicazione welfare anche per il 2021

Unionmeccanica Confapi e Fim-Cisl, Fiom-Cgil, Uilm-Uil, preso atto della disdetta del CCNL da parte delle OO.SS. avvenuta in data 1° luglio 2020, comunicano che in applicazione del comma 3, art. 90 del CCNL per le lavoratrici ed i lavoratori addetti alla piccola e media industria metalmeccanica, orafa ed alla installazione di impianti sottoscritto in data 3 luglio 2017, il medesimo resterà in vigore fino a che non sia sostituito da un successivo CCNL.

07GEN2021

CCNL Tessile Abbigliamento Moda: divisori mobili anno 2021

Confindustria Moda, con circolare del 22 dicembre 2020, ha riportato la tabella – per l’anno 2021 – dei divisori mobili per le ore non lavorate ai fini delle detrazioni di cui all’art. 45 del citato CCNL.

21DIC2020

Coop Agricole: accordo di rinnovo del CCNL

È stato sottoscritto, in data 18 dicembre 2020, tra AGCI-AGRITAL, FEDAGRIPESCA-CONFCOOPERATIVE, LEGACOOP-AGROALIMENTARE e i SINDACATI FLAI-CGIL, FAI-CISL E UILA-UIL, l’accordo di rinnovo del Contratto collettivo per i dipendenti delle Cooperative e dei consorzi Agricoli, scaduto il 31 dicembre 2019.

17DIC2020

Credito Cooperativo: accordo con nuove casistiche per la Banca del Tempo Solidale

È stato sottoscritto, in data 11 dicembre 2020, tra FEDERCASSE e la FABI, la FIRST-CISL, la FISAC-CGIL, la SINCRA UGL CREDITO, la UILCA, l’accordo per estendere, nel sistema del Credito Cooperativo, le tutele per le lavoratrici e i lavoratori, e le loro famiglie, in relazione alle assenze per motivi personali o familiari determinate dalla pandemia.

 
30NOV2020

Ceramica: firmata l’ipotesi di accordo per il nuovo CCNL

È stata sottoscritta da Confindustria Ceramica e dalle altre associazioni datoriali interessate, nonché da Cgil, Cisl ed Uil di settore, l’ipotesi di accordo relativo al rinnovo del CCNL scaduto il 31 dicembre 2019.

18NOV2020

CIFA: delegare le risorse del Fondo Nuove Competenze ai fondi interprofessionali

Il presidente di Cifa Italia, Andrea Cafà, durante la Tavola rotonda del Forum OneLavoro del 17 novembre 2020 (organizzato da Wolters Kluwer in collaborazione con Dottrina per il lavoro), ha evidenziato le criticità presenti nella normativa di attuazione del Fondo Nuove Competenze ed ha anticipato la presentazione al Ministro del Lavoro, Nunzia Catalfo, di una proposta di modifica della legge, che semplifichi il percorso burocratico, delegando l’amministrazione delle risorse ai Fondi interprofessionali.

12NOV2020

Fondo mètaSalute: aggiornato il Regolamento

Il Fondo mètaSalute ha reso disponibile la nuova versione del Regolamento 2020, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 9 novembre 2020 e vigente a decorrere dalla medesima data.

09NOV2020

Fondo SANILOG: COVID-19 – proroga scadenza contributi al 16 gennaio 2021

Il Fondo di assistenza sanitaria integrativa a favore dei dipendenti delle aziende che applicanoil CCNL logistica, trasporto merci e spedizione (SANILOG), visto l’aggravarsi dello stato di emergenza causato dalla seconda ondata del Covid 19, ha deciso di concedere una nuova proroga di due mesi del termine per il versamento di competenza del 1 semestre 2021, garantendo comunque, per i suddetti mesi, le prestazioni sanitarie a tutti i lavoratori regolarmente iscritti.

14SET2020

CCNL: rinnovato il Contratto Nazionale Metalmeccanica PMI di Cifa e Confsal

Firmato il nuovo Ccnl Metalmeccanica PMI di Cifa e Confsal che, sulla base dell’Accordo Interconfederale del 28 ottobre scorso, risulta estremamente innovativo: previsti classificazione per competenze, aumenti retributivi per il lavoratore che si forma, misure di welfare estese ai familiari.

08SET2020

Lavoro domestico: rinnovato il Contratto Nazionale

In data 8 settembre 2020, è stato sottoscritto il nuovo Contratto Collettivo Nazionale del settore domestico tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori (Filcams Cgil, Fisascat Cisl, UILTuCS, Federcolf) e le associazioni datoriali Fidaldo (che riunisce Nuova Collaborazione, Assindatcolf, Adld e Adlc) e Domina.

04SET2020
31LUG2020

Poste: accordo sulle Politiche Attive per il 2020

In data 29 luglio 2020, Poste Italiane S.p.A. e le parti sociali (SLC-CGIL, SLP-CISL, UILposte, FAILP-CISAL, CONFSAL, FNC UGL), hanno sottoscritto una accordo per le Politiche Attive per l’anno 2020.

17LUG2020

Turismo: avviso comune per misure straordinarie

In data 14 luglio 2020 le parti sociali del settore turismo (Federalberghi, Fipe, Faita, Fiavet, Filcams CGIL, Fisascat CISL e Uiltucs) hanno sottoscritto un avviso comune indirizzando a Governo e Parlamento la richiesta condivisa di misure straordinarie a sostegno dell’occupazione nel settore, dal rifinanziamento degli ammortizzatori sociali Covid-19 fino alla fine dell’anno alla previsione di uno sgravio che possa accompagnare il riassorbimento della forza lavoro attualmente beneficiaria delle forme di integrazione salariale e incentivare la riassunzione dei lavoratori stagionali.

25GIU2020

Vetro: ipotesi di accordo per il rinnovo relativo al triennio 2020/2022

In data 19 giugno 2020, tra Assovetro e Filctem-CGIL, Femca-CISL ed Uiltec-UIL, è stato siglato l’ipotesi di accordo per il rinnovo relativo al triennio 2020/2022, del CCNL per le aziende industriali che producono e trasformano articoli di vetro, comprese le aziende che producono lampade e display.

22GIU2020

EBNT: Turismo – Fondo straordinario per le iniziative di sostegno al reddito

Con l’obiettivo di sostenere l’occupazione e favorire la ripresa delle attività turistiche in condizioni di sicurezza, in data 9 giugno 2020, le parti datoriali e sindacali, socie dell’Ente bilaterale nazionale del turismo, hanno raggiunto un accordo per la creazione di un Fondo straordinario per il cofinanziamento delle iniziative di sostegno al reddito realizzate dagli enti bilaterali territoriali, anche in favore dei lavoratori stagionali.

28MAG2020

ASSINDATCOLF: Lavoro domestico e DL Rilancio – le FAQ

ASSINDATCOLF (Associazione Nazionale dei Datori di Lavoro Domestico) ha pubblicato un opuscolo con alcune FAQ per chi ha assunto (o assumerà) badanti, baby sitter e colf.

13MAG2020

Credito Cooperativo: Covid-19 – protocollo anticontagio

In data 7 maggio 2020 è stato sottoscritto, da Federcasse e Segreterie Nazionali delle Organizzazioni sindacali del Credito Cooperativo, il Protocollo condiviso del CREDITO COOPERATIVO in tema di misure di prevenzione, contrasto e contenimento della diffusione del virus Covid-19 nella Categoria del Credito Cooperativo ai sensi del DCPM 26 aprile 2020.

29APR2020

Turismo: protocollo nazionale “Accoglienza Sicura”

In data 27 aprile 2020, Federalberghi, l’Associazione Italiana Confindustria Alberghi e l’Assohotel hanno sottoscritto un protocollo nazionale “Accoglienza Sicura”, con le procedure che le aziende turistico ricettive saranno chiamate ad adottare in vista del ritorno alla normale attività, al termine della situazione di emergenza che è stata indotta dall’epidemia Covid-19.

26APR2020

Protocollo: COVID-19 – aggiornate le misure per il contrasto al virus negli ambienti di lavoro

In data 24 aprile 2020, le parti sociali (associazioni datoriali e sindacati dei lavoratori) hanno aggiornato il “Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”.

 

 

 
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Riduzione contributi Inps forfettari 2021: domanda in scadenza il 1° marzo

Riduzione contributi Inps forfettari 2021: domanda in scadenza il 1° marzo

I forfettari possono avvalersi di una interessante agevolazione in tema di contributi Inps 2021. Ecco i dettagli e come fare domanda.

Attenzione alla data del primo marzo 2021. Infatti entro oggi gli interessati devono presentare la domanda per la riduzione dei contributi Inps forfettari 2021: il termine è così per legge spostato di un giorno, giacchè il 28 febbraio è stato domenica. In ogni caso, puntualizziamo subito che restano invariate le regole e le istruzioni da seguire per quanto riguarda la domanda in oggetto. Si tratta di una facoltà concessa a partire dalla legge di Stabilità 2015 (legge n. 190 del 2014), modificata poi dalla legge di Stabilità 2016 (legge n. 208 del 2015),

In particolare, per avvalersi dell’aliquota ridotta, i contribuenti debbono fare comunicazione ad hoc sul sito web dell’Istituto di previdenza. E’ interessante dunque notare che tutti i titolari di p. IVA che si avvalgono del regime forfettario, e che risultano iscritti alla gestione INPS artigiani e commercianti, possono godere della riduzione al 35% dei contributi da versare.

Vediamo più nel dettaglio.

Riduzione contributi Inps per i forfettari: istruzioni INPS

La citata domanda di riduzione contributi Inps forfettari 2021 dovrà essere presentata secondo la sempre più diffusa modalità telematica; altrimenti tutti coloro che hanno iniziato un’attività beneficiando delle condizioni di maggior favore, di cui al regime forfettario, non potranno contare sull’agevolazione menzionata per il 2021. Ovviamente, occorre comunicarlo all’Inps, essendo in gioco il versamento di contributi.

Inoltre, vale la pena ricordare su questo tema che i contribuenti che danno luogo ad attività imprenditoriale e che rispettano i requisiti per essere inclusi nel regime forfettario, possono aderire a due distinti regimi contributivi: ordinario oppure agevolato.

Gli interessati ad avvalersi della riduzione contributi Inps citata devono fare riferimento alle istruzioni, incluse nella circolare Inps n. 22 del 2017. In particolare, in detto documento si può trovare indicato che la comunicazione della riduzione contributi Inps per contribuenti, inclusi nel regime forfettario, non è dovuta dalla generalità dei contribuenti nei confronti dell’Inps, come vedremo meglio tra poco.

La circolare chiarificatrice Inps: ecco cosa dice

Per capire bene che cosa è previsto in tema di riduzione contributi Inps 2021 per i forfettari, è necessario menzionare quanto delineato dall’Istituto di previdenza nella circolare suddetta, in tema di domanda per l’agevolazione: “Con riferimento alle modalità di accesso al regime contributivo agevolato, nel ricordare che la circolare n. 29 del 2015 e la circolare n. 35 del 2016 hanno chiarito la natura facoltativa dell’accesso, che avviene a fronte di apposita domanda presentata dall’interessato, che attesti di essere in possesso dei requisiti di legge, si precisa quanto segue.

Il regime in parola che, come noto, consiste nella riduzione contributiva del 35% (cfr. par. 1 circolare 35/2016), si applicherà ai soggetti già beneficiari del regime agevolato nel 2016 che, ove permangano i requisiti di agevolazione fiscale, non abbiano prodotto espressa rinuncia allo stesso.

I soggetti che hanno invece intrapreso nel 2017 una nuova attività d’impresa per la quale intendono beneficiare nel 2018 del regime agevolato devono comunicare la propria adesione entro il termine perentorio del 28 febbraio 2018.

I soggetti, infine, che intraprendono una nuova attività nel 2017, per la quale intendono aderire al regime agevolato, devono comunicare tale volontà con la massima tempestività rispetto alla ricezione del provvedimento d’iscrizione, in modo da consentire all’Istituto la corretta e tempestiva predisposizione della tariffazione annuale”.

Non tutti i contribuenti debbono fare domanda di riduzione contributi 2021

Parafrasando il contenuto della circolare menzionata, l’Istituto di previdenza chiarisce che i lavoratori-contribuenti con p.Iva aperta in regime forfettario, e già titolari del diritto di sfruttare la riduzione contributi Inps, non saranno obbligati a dar luogo ad altra comunicazione; in altre parole, non devono fare riferimento al termine del primo marzo 2021, giacchè non debbono spedire alcuna domanda per la riduzione contributi 2021.

Infatti, tranne nel caso della rinuncia esplicita, permane efficace la comunicazione – già resa – dell’intenzione di versare i contributi in regime agevolato, avvalendosi dell’aliquota al 35%. Insomma, se la richiesta è stata già inoltrata nel 2020, l’interessato non dovrà fare nuovamente domanda.

Va da sè allora che i lavoratori che intendono rientrare nel regime contributivo agevolato per la prima volta nel 2021, dovranno obbligatoriamente effettuare la domanda di riduzione contributi Inps.

Anzi, per coloro che aprono la p. Iva quest’anno per una nuova attività, la comunicazione in oggetto andrà fatta celermente, al momento dell’iscrizione alla gestione Inps artigiani e commercianti. Ciò al fine di permettere all’Ente di svolgere la consueta elaborazione contributiva annuale.

Chi ha diritto all’aliquota agevolata? I requisiti

A questo punto, ci si potrebbe domandare chi sono i forfettari che in concreto possono sfruttare detta agevolazione. Ebbene, la possibilità di domandare la riduzione contributi Inps 2021 è assegnata alle categorie di soggetti di cui alla legge di Stabilità 2015, comma 76. Ecco chi sono:

  • titolari di p. Iva che rientrano nel regime forfettario;
  • lavorano esercitando attività d’impresa;
  • sono obbligati ad iscriversi alla gestione separata Inps artigiani e commercianti.

Attenzione però alla seguente puntualizzazione: non hanno diritto all’applicazione dell’aliquota agevolata, tutti i titolari di p. Iva in regime forfettario, ma che esercitano attività lavorative per le quali non occorre l’iscrizione in Camera di Commercio; per cui non sussiste alcun obbligo di iscrizione ad un cassa professionale; e che hanno invece il dovere di effettuare l’iscrizione alla gestione separata Inps professionisti senza cassa.

Come fare domanda all’Inps

Come sopra accennato, la scelta discrezionale di aderire al regime agevolato con riduzione dei contributi Inps, dovrà essere svolta dai titolari di p. Iva attraverso la via telematica.

Gli interessati dovranno dunque eseguire l’accesso al cd. “Cassetto Previdenziale Artigiani e Commercianti” di cui al sito web dell’Inps; in seconda battuta, dovranno indicare tutte le informazioni necessarie nei campi del modulo ad hoc che comparirà su schermo, già predisposto nella propria pagina personale.

Concludendo, ricordiamo ancora che i termini stanno per scadere. Infatti, la domanda dovrà essere fatta entro il primo marzo (la scadenza naturale del 28 febbraio coincide con una domenica). Pertanto, restano pochi giorni di tempo per usufruire dell’agevolazione contributiva in oggetto.

 

Lavoro

Lettera di licenziamento: come scriverla e contenuti essenziali. Guida pratica

Quali sono gli aspetti principali da riportare nella lettera di licenziamento e come dev’essere notificata al dipendente? Ecco cosa sapere.

Lettera di licenziamento: come deve essere fatta, cosa deve contenere, come si consegna? Il licenziamento costituisce il recesso unilaterale da parte del datore, rappresenta quindi l’atto ultimo del rapporto di lavoro, con cui si risolve il contratto definitivamente, fatto salvo il pagamento delle somme di fine rapporto, quali TFR, ferie e permessi residui, mensilità aggiuntive e via dicendo. Rappresentando una decisione drastica dell’azienda, quest’ultima deve porre particolare attenzione nel comunicare il licenziamento al dipendente. In particolare, oltre alle specificità imposte dalle singole tipologie di recesso, la comunicazione deve obbligatoriamente:

  • Avvenire in forma scritta;
  • Riportare i motivi che hanno giustificato la decisione del datore di lavoro.

Vediamo pertanto nel dettaglio cosa deve contenere la lettera di licenziamento in base alle diverse cause che giustificano il recesso, oltre a quelli che sono i punti principali da attenzionare nella sua stesura.

Lettera di licenziamento: come scriverla e contenuti essenziali

Come detto sopra passiamo in rassegna le tipologie di lettera di licenziamento in base alle diverse cause che giustificano il recesso, vedendo nel dettaglio cosa deve contenere, oltre ai punti principali da attenzionare nella sua stesura.

Licenziamento per giusta causa

Le ipotesi di licenziamento per giusta causa (GC) presuppongono una condotta del dipendente talmente grave da aver leso il rapporto fiduciario con l’azienda.

Trattasi infatti di comportamenti extra-lavorativi oggetto di preventiva obbligatoria procedura di contestazione disciplinare; di cui farne menzione all’interno della lettera di licenziamento.

Questa potrà aprirsi con “Oggetto: Licenziamento per giusta causa”.

Il corpo della lettera conterrà i seguenti macro-punti:

  • Riferimento alla contestazione disciplinare. “A seguito della procedura di contestazione disciplinare espletata con lettera del_____”;
  • Le eventuali contestazioni del dipendente non sono state ritenute idonee. “In virtù delle Sue giustificazioni non considerate idonee a motivare la condotta contestata”;
  • Il riferimento al comportamento del dipendente contrario al codice disciplinare. “Condotte contrarie al codice disciplinare affisso in azienda e portato a conoscenza dei dipendenti”;
  • Irrogazione del licenziamento. “In considerazione di quanto premesso Le comunichiamo l’irrogazione nei Suoi confronti del provvedimento del licenziamento per giusta causa”;
  • Ultimo giorno di lavoro. “Il rapporto di lavoro si intende risolto in via definitiva in data______ con decorrenza dal giorno______in ottemperanza alle disposizioni di legge alcun preavviso Le è dovuto”.
    • NB il licenziamento per giusta causa può avvenire in tronco o senza preavviso. Questo in virtù del comportamento talmente grave da aver leso il rapporto fiduciario con l’azienda.

Nel caso in cui l’ultimo giorno di vigenza del contratto sia il 30 giugno 2021, nella lettera si dovrà indicare:

Il rapporto di lavoro si intende risolto in via definitiva in data 30/06/2021 con decorrenza dal giorno 01/07/2021”.

Leggi anche: Licenziamento per giusta causa: cos’è e come funziona

Licenziamento per giustificato motivo soggettivo

A differenza dei recessi per giusta causa, i licenziamenti per giustificato motivo soggettivo (GMS) sono legati a notevoli inosservanze degli obblighi contrattuali da parte del dipendente.

Il provvedimento, anch’esso obbligatoriamente preceduto dalla contestazione disciplinare, è soggetto al periodo di preavviso, imposto dal contratto collettivo applicato per i dipendenti a tempo indeterminato.

L’oggetto della lettera qualificherà naturalmente il tipo di provvedimento: “Licenziamento per giustificato motivo soggettivo”.

Successivamente si dovrà precisare:

  • In virtù delle Sue giustificazioni rese in data_____ritenute non idonee a motivare la condotta oggetto del procedimento in parola”;
  • A seguito della contestazione disciplinare avviata con comunicazione del_____”;
  • In osservanza del codice disciplinare interno affisso nei locali aziendali e portato a conoscenza di tutti i dipendenti”;
  • In considerazione di quanto premesso Le comunichiamo il licenziamento nei Suoi confronti per giustificato motivo soggettivo”;
  • Nel rispetto del periodo di preavviso disciplinato dal CCNL_____a Lei applicato, il rapporto di lavoro si intende risolto in data_____con decorrenza______”.

Leggi anche: Differenza fra licenziamento per giusta causa e giustificato motivo

Licenziamento per giustificato motivo oggettivo

Il recesso per giustificato motivo oggettivo (GMO) è legato a ragioni inerenti l’attività produttiva, l’organizzazione del lavoro ovvero il suo regolare funzionamento.

La normativa opera una differenziazione a seconda che si tratti di aziende “piccole” o “grandi”. In particolare, per aziende “grandi” si intendono quelle realtà in cui ciascuna sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo occupa più di 15 dipendenti (limite ridotto a 5 per gli imprenditori agricoli).

Rientrano altresì nella casistica citata i datori di lavoro che, nell’ambito dello stesso comune, occupano più di 15 dipendenti occupano più di 15 dipendenti (5 per le aziende agricole).

Considerare un’azienda come “grande” ha l’effetto di obbligarla, in caso di licenziamento per GMO, ad espletare un tentativo di conciliazione con il dipendente presso l’Ispettorato territoriale del lavoro (ITL).

La procedura può concludersi con un accordo di risoluzione consensuale del rapporto (con diritto potenziale alla NASPI); ovvero, in caso di tentativo fallito di trovare un accordo o di omessa convocazione da parte dell’ITL, l’azienda può procedere al licenziamento.

Quali sono i punti principali di una lettera di licenziamento per GMO

Di seguito elenchiamo i punti principali di una lettera di licenziamento per GMO, differenziando dalle ipotesi in cui dev’essere espletato il tentativo di conciliazione a quelle in cui non è dovuto:

  • L’oggetto della missiva dovrà riportare “Licenziamento per giustificato motivo oggettivo”;
  • Il documento recherà all’inizio il riferimento al tentativo di conciliazione, espletato presso l’ITL, in cui non si è raggiunto un accordo “Facendo seguito al tentativo di conciliazione avvenuto in data______presso l’Ispettorato territoriale del lavoro di______”;
  • Nei casi in cui non è dovuto il tentativo di conciliazione la missiva può esordire direttamente con “Con la presente Le comunichiamo il suo licenziamento con effetto dal____ultimo giorno di lavoro il_____”, oltre al riferimento al periodo di preavviso da garantire nei casi di recesso per GMO “Nel rispetto del periodo di preavviso previsto dal CCNL applicato pari a_____”;
  • Successivamente l’azienda è tenuta a riportare le ragioni attinenti all’attività produttiva (ad esempio soppressione del posto di lavoro) che motivano il recesso “Il recesso per giustificato motivo oggettivo è motivo dalle seguenti ragioni”.

Come fare la comunicazione di licenziamento

A pena di inefficacia, il licenziamento dev’essere comunicato in forma scritta. Nella parte superiore della missiva dev’essere indicato la modalità di comunicazione utilizzata, ad esempio:

  • Raccomandata a mano;
  • Raccomandata A/R.

La normativa non impone un determinato mezzo di trasmissione della lettera,  a patto che il recesso sia portato a conoscenza del dipendente.

La giurisprudenza ha ad esempio ritenuto legittimo il licenziamento intimato via Whatsapp o come allegato ad un messaggio di posta elettronica, il cui ricevimento non era stato contestato.

E’ importante segnalare che nei casi di invio a mezzo posta, il rifiuto del lavoratore di ricevere la lettera non esclude che la comunicazione sia avvenuta.

In particolare, in favore dell’azienda opera la presunzione per cui la lettera di licenziamento si considera conosciuta dal destinatario quando perviene al suo indirizzo, salvo che quest’ultimo dimostri di essersi trovato, senza sua colpa, nell’impossibilità di ricevere la comunicazione, a causa di circostanze estranee alla sua volontà.

Da ultimo, la missiva deve concludersi con data e firma del datore di lavoro e, nei casi di consegna a mezzo raccomandata a mani del lavoratore, con la firma di quest’ultimo per ricevuta, oltre alla data di notifica.

Domanda ANF per i lavoratori in Cassa Integrazione: chiarimenti INPS

L’INPS ha rilasciato il messaggio numero 833 del 25 febbraio con il quale fornisce chiarimenti in merito alle modalità di richiesta degli assegni al nucleo familiare da parte dei lavoratori beneficiari di prestazioni a sostegno del reddito.

In particolare l’Istituto si concentra sui beneficiari di prestazioni dovute in caso di sospensione e/o riduzione dell’attività produttiva e di indennità di mancato avvio.

Ecco i dettagli contenuti nel messaggio in oggetto, il cui testo è reperibile a fondo pagina.

Come richiedere gli assegni per il nucleo familiare

L’INPS premette che a decorrere dal 1° aprile 2019 la presentazione della domanda di Assegno per il nucleo familiare (ANF) per i lavoratori dipendenti di aziende attive del settore privato non agricolo può essere fatta esclusivamente on line.

Pertanto le domande di assegni familiari che prima venivano presentate direttamente al datore di lavoro dai lavoratori interessati utilizzando il modello “ANF/DIP” (cod. SR16), dal 1° aprile 2019 devono essere inviate direttamente all’INPS in modalità telematica attraverso la procedura “ANF DIP” presente sul portale.

Leggi anche: Richiesta assegni familiari (ANF) online: modulo domanda e istruzioni

Ebbene alla luce di tale premessa l’INPS ha ritenuto di dover fornire chiarimenti per le domande di pagamento diretto di ANF da parte dell’Istituto relativamente ai periodi in cui sono riconosciute prestazioni a sostegno del reddito.

In particolare i pagamenti degli Assegni familiari derivanti da sospensione o riduzione dell’attività lavorativa o per i percettori di indennità specifiche per settori produttivi:

  • cassa integrazione salariale ordinaria (CIGO),
  • straordinaria (CIGS)
  • in deroga (CIGD),
  • assegno ordinario (ASO),
  • cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA),
  • indennità di mancato avviamento al lavoro (IMA).

Modalità di presentazione di richiesta ANF DIP

La procedura telematica di inoltro della domanda denominata “ANF DIP” permette contestualmente alla compilazione del modulo, il calcolo degli importi teoricamente spettanti al richiedente in riferimento:

  • alla tipologia di nucleo familiare,
  • al numero dei componenti del nucleo
  • e infine al reddito complessivo del nucleo familiare.

Questa procedura si è resa necessaria, in particolar modo, per evitare la duplicazione dei pagamenti in capo a più soggetti facenti parte lo stesso nucleo. In passato infatti poteva capitare che la domanda venisse presentata, ad esempio, da parte sia della madre che del padre a due distinti datori di lavoro. In qual caso i controlli erano molto difficili da espletare, mentre con al procedura telematica il controllo è preventivo.

Questa procedura appena descritta “ANF DIP” deve essere seguita anche da parte dei lavoratori con pagamento diretto della prestazione familiare da parte dell’INPS; ovvero da parte dei soggetti percettori di trattamenti di CIGO, CIGS, CIGD, ASO, CISOA (impiegati) e IMA.

L’INPS ricorda inoltre che prima dell’istanza di “ANF DIP”, bisogna ottenere, nei casi previsti dalla normativa, la domanda di “Autorizzazione ANF”.

Leggi anche: Autorizzazione assegni familiari (ex ANF 43): come e quando richiederla

Richiesta pagamento diretto ANF su CIGO, CIGS, CIGD, ASO, CISOA e IMA

Nei casi di pagamento diretto degli ANF su CIGO, CIGS, CIGD, ASO, CISOA e IMA l’importo spettante sarà calcolato dall’Istituto tramite normale procedura ANF DIP; sarà poi riparametrato dal datore di lavoro nei modelli “SR41” o “SR43” semplificati, in base alle ore/giornate di trattamento richieste e in pagamento.

L’importo non dovrà mai superare quello reso nella procedura “ANF DIP”.

Modalità operative

L’importo degli ANF per ogni lavoratore dovrà essere indicato in un apposito campo previsto nei modelli “SR41” e “SR43” semplificati.

La verifica dell’importo sulla base della domanda “ANF DIP” del lavoratore sarà poi eseguita in automatico prima del pagamento degli importi indicati.

Se viene riscontrata una incoerenza la richiesta di pagamento sarà sottoposta a verifica a cura dell’operatore dell’INPS, che potrebbe valutare di procedere con il pagamento della prestazione escludendo il pagamento dell’importo a titolo di ANF.

Messaggio INPS numero 833 del 25 febbraio 2021

Alleghiamo infine il testo completo del messaggio INPS in oggetto.

download   Messaggio INPS numero 833 del 25-02-2021
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Proroga revisione auto e scadenza patenti per il 2021: le indicazioni di Bruxelles

Ulteriore proroga in vista per la scadenza delle patenti e revisione auto. In molti se lo aspettavano, ed ora è arrivata la conferma ufficiale.  A seguito della nuova ondata dei contagi legati all’emergenza sanitaria da coronavirus, si sono resi necessari ulteriori provvedimenti di rinvio inerenti vari settori, con il milleproroghe 2021. Le proroghe, quindi, interessano anche gli automobilisti che circolano sulla rete viaria italiana.

E’ notizia recente infatti quella per cui nelle ultime ore è stato pubblicato un nuovo regolamento in Gazzetta Ufficiale dell’Unione  Europea che dispone una ulteriore proroga patenti di guida e revisione auto. Un nuovo rinvio, dopo la precedente, nell’esigenza di permettere a chi usa, per le più disparate ragioni, mezzi a due o quattro ruote, di poter proseguire a guidare provvisoriamente; senza dover rispettare gli obblighi di revisione e rinnovo patente.

Vediamo più da vicino queste novità.

Proroga scadenza patenti: la decisione di Bruxelles

La delicata fase che stiamo vivendo impone dunque di considerare alcuni argomenti come priorità, e di relegarne altri in secondo piano, almeno per il momento. Ecco dunque nuove modifiche alle scadenze e la proroga patenti di guida, secondo una logica che da un lato in qualche modo viene incontro agli automobilisti; e dall’altro diminuisce il carico di lavoro presso le motorizzazioni.

Infatti, in virtù del regolamento n. 49 del 2021, pubblicato il 22 febbraio sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione e valevole dal prossimo 6 marzo, Bruxelles ha deciso di imporre una proroga di dieci mesi – a partire dalla data indicata sul documento stesso – della validità dei permessi di guida; e delle carte di qualificazione del guidatore scaduti o in prossimi alla scadenza, nel periodo tra il primo settembre 2020 e il 30 giugno 2021.

Una puntualizzazione è però obbligatoria: l’Unione europea è intervenuta per regolare, in particolare, la circolazione intracomunitaria; e soltanto in via secondaria ed eventuale quella interna ai vari Stati membri. In quest’ultimo caso, infatti, i Governi nazionali hanno possibilità di esprimersi discrezionalmente, anche rinunciando all’applicazione delle norme europee in tema di proroga patenti e revisione auto.

La fonte regolamento e il limite dell’ulteriore rinvio

In linea generale, ricordiamo che un regolamento UE consiste in una particolare fonte normativa, direttamente applicabile negli Stati membri, e che dunque non abbisogna di singole attività di questi ultimi, per dispiegare tutti i suoi effetti.

In altre parole, l’atto in questione è destinato a produrre i suoi effetti. Ma senza che sia obbligatorio un intervento formale ad hoc, da parte di un’autorità nazionale (ad es. Parlamento). Tuttavia, in alcuni casi come questo, ciascun Stato membro può decidere autonomamente ed esercitare il diritto di opt-out, come vedremo tra poco.

Attenzione a quanto indicato in una disposizione del regolamento UE. Nell’ipotesi in cui le patenti o le carte di qualificazione del conducente si siano già avvalse di un rinvio, sulla scorta del regolamento anteriore n° 698 del 2020; l’ulteriore rinvio sarà pari a soli 6 mesi. Inoltrenon potrà in ogni caso oltrepassare la data del primo luglio 2021. 

Revisione auto: ulteriore proroga

Ricordiamo altresì che nel recente regolamento UE sopracitato, è inclusa una ulteriore decisione molto simile a quella in tema di proroga patenti. Ci riferiamo alle scelte adottate in merito al controllo periodico del veicolo; ossia la revisione alla quale i veicoli a motore debbono essere sottoposti.

Infatti, le automobili con revisione scaduta o in scadenza nel lasso di tempo tra il primo settembre 2020 e il 30 giugno 2021, potranno comunque circolare – pur con la revisione scaduta – per 10 mesi oltre la data prevista, entro la quale andava o andrà svolta la revisione del mezzo.

L’Italia non eserciterà l’opt-out

Come accennato, il regolamento UE in tema di proroga patenti di guida si applica direttamente alla sola circolazione intracomunitaria, a partire dal prossimo 6 marzo. Per quanto riguarda, invece, la circolazione interna – ossia quella che più interessa gli automobilisti italiani – va rimarcato che ciascun Stato membro – Italia inclusa – ha la facoltà di non applicare le norme europee suddette. Può farlo avvalendosi di quel che in gergo è chiamato opt-out; ossia la facoltà di rinuncia da parte di un determinato Paese membro ad adottare una particolare regola preposta dalle Istituzioni UE.

Infatti, in linea generale, il diritto dell’Unione europea si applica in tutti i 27 paesi membri dell’UE. Ma è pur vero che in alcune circostanze sono concesse deroghe. Gli Stati membri (tra cui ad es. Polonia o Danimarca) hanno negoziato diversi opt-out dalla legislazione o dai trattati dell’Unione europea; rinunciando a partecipare alle regolamentazioni comuni in un certo campo del diritto.

Tuttavia, fonti del Ministero dei Trasporti assicurano che il nostro Paese per la seconda volta, non farà valere l’opt out in tema di proroga patenti e revisione auto. Risultato: recepirà – così come sono – le previsioni del regolamento europeo. La conferma ufficiale dovrebbe esservi entro i prossimi giorni.

Ci si attende insomma una nota delle autorità italiane entro il termine massimo del 3 marzo. Ma tutto fa pensare che questa sia la direzione prescelta. Data di riferimento per chi guida, sarà dunque il 6 marzo 2021: gli automobilisti potranno continuare a circolare anche con patente e revisione scadute, ma entro i termini sopra esposti.


Agevolazioni assunzioni donne 2021: requisiti e importi. La circolare INPS

Agevolazioni assunzioni donne 2021: rimodulato lo sgravio contributivo in favore delle donne, originariamente previsto dalla “Riforma Fornero” (art. 4, co. 8-11 della L. n. 92/2012). Con la Legge di Bilancio 2021 è stato previsto, in via sperimentale, un esonero contributivo totale per l’assunzione di donne. Lo sgravio contributivo, dunque, non è una nuova agevolazione ma una rivisitazione della norma contenuta nella “Riforma Fornero”.

Quest’ultima, si ricorda, prevedeva, sin dal 2013, una riduzione del 50% dei contributi a carico del datore che assuma lavoratrici in determinate condizioni soggettive. Ora, con la Legge di Bilancio 2021, la percentuale di decontribuzione è stata portata al 100%, nel limite massimo di 6.000 euro annui, per il periodo 2021-2022.

Aggiornamento: l’INPS ha rilasciato la Circolare 32 del 22 febbraio (disponibile a fondo pagina) con la quale fornisce ulteriori indicazioni in merito al bonus assunzioni donne e chiarisce alcuni aspetti relativi ai requisiti soggettivi per l’ottenimento del bonus.

Sul punto, la Fondazione Studi CdL con l’Approfondimento del 19 gennaio 2021 ha già analizzato nel dettaglio tutte le regole previste dalla Legge Fornero alla luce delle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2021.

Agevolazioni assunzioni donne 2021: cosa prevede la Riforma Fornero

Come appena anticipato, l’incentivo volta all’assunzione di donne è contenuta nella “Riforma Fornero” all’art. 4, co. 8-11 della L. n. 92/2012). Esso prevede una riduzione pari al 50% dei contributi a carico dei datori di lavoro.

Nello specifico, per le assunzioni con:

  • contratto a tempo determinato, la durata è pari a 12 mesi;
  • contratto di lavoro a tempo indeterminato, la durata è pari a 18 mesi dalla data di assunzione.

Mentre per le trasformazioni del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, la durata è fino al 18esimo mese dalla data di assunzione.

Le novità della Legge di Bilancio 2021

Con la Legge di Bilancio 2021 è stato previsto che l’esonero totale (100%) si applica esclusivamente alle assunzioni di cui alla predetta legge effettuate nel biennio 2021-2022.

Pertanto, l’esonero potrà essere attribuito:

  • ai contratti a tempo determinato e indeterminato stipulati dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2022;
  • alle trasformazioni dei contratti a tempo determinato intervenute tra le parti nel corso dell’anzidetto periodo agevolato.

L’incentivo spetta anche in caso di part-time e per i rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro.

Quali sono i requisiti soggettivi

Possono essere assunte in maniera agevolata:

  • donne “svantaggiate” con almeno 50 anni di età che siano disoccupate da oltre 12 mesi ovunque residenti. Oltre al requisito anagrafico, è necessario essere anche in stato di disoccupazione;
  • donne di qualsiasi età con una professione o di un settore economico caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere;
  • ” ovunque residenti e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi;
  • ” residenti in una delle aree ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione europea e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi. Occorre, pertanto, che la lavoratrice risulti residente in una delle aree individuate dalla carta degli aiuti a finalità regionale approvata dalla Commissione europea (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Sardegna e altre zone destinatarie degli aiuti)1

Si ricorda, al riguardo, che è privo d’impiego regolarmente retribuito chi negli ultimi sei mesi:

  • non ha prestato attività lavorativa riconducibile ad un rapporto di lavoro subordinato della durata di almeno 6 mesi;
  • ha svolto attività lavorativa in forma autonoma o parasubordinata dalla quale derivi un reddito inferiore al reddito annuale minimo personale escluso da imposizione che corrisponde a imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni.

Qual è l’importo dell’agevolazione

Come detto, l’agevolazione assunzione donne 2021 consiste in una riduzione contributiva è pari al 100% dei contributi a carico del datore di lavoro, fino al limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui. Da notare che la norma non fa riferimento a riparametrazione e applicazione su base mensile.

Pertanto, affermano gli esperti della Fondazione Sudi CdL, che si possa considerare il massimale quale plafond annuale di esonero contributivo del datore di lavoro.

Le ulteriori condizioni

Per ottenere il bonus assunzioni donne il singolo richiedente dovrà rispettare le seguenti condizioni:

  • non superare il limite massimo di 800.000 euro complessivi computando tutti gli aiuti di Stato concessi ai sensi della Commissione europea C (2020) 1863 final, del 19 marzo 2020;
  • incremento occupazionale netto.

Circolare INPS 32 del 22 febbraio 2021

Come detto in premessa l’INPS ha rilasciato la Circolare 32 del 22 febbraio con la quale fornisce ulteriori indicazioni in merito al bonus assunzioni donne; chiarisce inoltre che per “assunzioni di donne lavoratrici”, si intendono le assunzioni di “donne lavoratrici svantaggiate”.

Inoltre nella circolare l’Istituto ricorda che, per ottenere il beneficio, è richiesto uno stato di disoccupazione di lunga durata ovvero oltre i 12 mesi; oppure necessita il rispetto, in combinato con ulteriori previsioni, del requisito di “priva di impiego”.

Pensioni 2021

AUTORE: GIACOMO MAZZARELLA

 

Pensioni 2021, il confronto tra quota 100 e Ape sociale: per i nati fino al 1958, la guida alla convenienza

 

Le due misure che scadono il 31 dicembre 2021 rappresentano i canali di uscita per anticipare la quiescenza, ma hanno delle particolarità che le rendono uniche nel loro genere.

La quota 100 e l’Ape sociale anche nel 2021 resteranno due canali di uscita molto importanti per chi cerca una via di uscita dal mondo del lavoro senza dover aspettare i 67 anni delle pensioni di vecchiaia.

Sono due misure però che volgono al termine entro la fine dell’anno, perché salvo nuove proroghe, il 31 dicembre prossimo sarà la data ultima per centrare i requisiti utili in entrambi i casi.

Requisiti che una volta centrati vengono congelati e che potrebbero permettere di sfruttare le misure anche se queste non venissero rinnovate per i prossimi anni. Si tratta di due misure che hanno delle particolarità che le distinguono nettamente tra loro, a partire dai requisiti ma anche come struttura.

Misure previdenziali e misure assistenziali

La quota 100 è la misura che ha tanti estimatori e altrettanti detrattori. Tanto è vero che la sua scadenza del 31 dicembre 2021, (prevista fin da subito perché la quota 100 nacque sperimentale per tre anni) da molti è vista come una liberazione. L’Ape sociale gode invece di più sostenitori, tanto è vero che ormai sono anni che viene rinnovata ad ogni legge di Bilancio.

La quota 100 è una misura destinata a tutti, senza distinzione di tipologia di lavoro e senza distinzione di platee. L’Ape sociale invece è destinata a soggetti che hanno particolari problematiche, come i disoccupati, i caregivers, gli invalidi o i lavori gravosi. La prima è una misura tipicamente previdenziale, la seconda invece, altrettanto tipicamente assistenziale.

La prima è una vera e propria pensione, la seconda è un reddito ponte che accompagna il beneficiario alla pensione di vecchiaia a 67 anni. Quota 100 permette l’uscita a partire dai 62 anni di età con 38 anni di contributi versati. L’Ape sociale invece consente l’uscita a partire dai 63 anni di età con 30 anni di contributi versati se trattasi di invalidi, soggetti che assistono parenti disabili o disoccupati. Servono in vece 36 anni nel caso dei lavori gravosi.

I pro e i contro dell’una o dell’altra misura

Uscire dal lavoro con la quota 100 significa aver percepito la propria pensione per il resto della vita. Uscire dal lavoro con l’Ape sociale invece significa percepire un sussidio fino al compimento dei 67 anni di età quando si percepirà la vera pensione di vecchiaia. Dal momento che per la quota 100 servono 62 anni e per l’Ape sociale ne servono 63, evidente che nel 2021 i nati fino a tutto l’anno 1958 potrebbero aver diritto a entrambe le misure.

Ecco perché occorre mettere in luce alcune particolarità delle due misure che potrebbero spingere un lavoratore ad optare per la prima o per la seconda via. Dal punto di vista dei calcoli non cambia nulla perché si tratta di due misure neutre dal punto di vista delle penalizzazioni. Si percepiscono importi di pensione pari a quella maturata alla data di uscita nel senso che non ci sono penalità in base agli anni di anticipo o particolari regole di calcolo degli assegni.

Con l’Ape rispetto alla quota 100 però, manca una mensilità di pensione. Infatti la misura non prevede tredicesima mensilità. Inoltre, sempre a svantaggio dell’Ape c’è il fatto che la misura non prevede assegni familiari per chi ha soggetti a carico fiscalmente. Inoltre, l’Ape non prevede reversibilità a causa di decesso del beneficiario e non ha diritto a maggiorazioni e integrazioni al minimo.

Cumulabilità delle prestazioni con i redditi da lavoro

Con l’Ape sociale non c’è incompatibilità con attività da lavoro dipendente o da collaborazioni coordinate e continuative, purché non si ecceda il limite degli 8.000 euro annui. Con il lavoro autonomo invece il limite è pari a 4.800 euro.

Se si prestano attività lavorative entro queste soglie, queste attività sono cumulabili con l’Ape sociale. La legge permette quindi al beneficiario dell’Ape sociale di svolgere piccole attività ad integrazione del reddito percepito con la misura. Con la quota 100 invece vige il divieto di cumulo.

Il pensionato con la quota 100 ha l’obbligo di rispettare il divieto di cumulo fino al raggiungimento dei requisiti che gli avrebbero permesso l’accesso alla pensione di vecchiaia. In pratica, divieto di cumulare i redditi da pensione con qualsiasi altro reddito da lavoro fino al compimento dei 67 anni di età per la pensione di vecchiaia. L’unica eccezione a questo vincolo è il lavoro autonomo occasionale.

Infatti il decreto n° 4 del 2019 stabilisce testualmente che “la pensione quota 100 non è cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l’accesso alla pensione di vecchiaia con i redditi da lavoro dipendenti o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui”.