Lavoro

Lettera di licenziamento: come scriverla e contenuti essenziali. Guida pratica

Quali sono gli aspetti principali da riportare nella lettera di licenziamento e come dev’essere notificata al dipendente? Ecco cosa sapere.

Lettera di licenziamento: come deve essere fatta, cosa deve contenere, come si consegna? Il licenziamento costituisce il recesso unilaterale da parte del datore, rappresenta quindi l’atto ultimo del rapporto di lavoro, con cui si risolve il contratto definitivamente, fatto salvo il pagamento delle somme di fine rapporto, quali TFR, ferie e permessi residui, mensilità aggiuntive e via dicendo. Rappresentando una decisione drastica dell’azienda, quest’ultima deve porre particolare attenzione nel comunicare il licenziamento al dipendente. In particolare, oltre alle specificità imposte dalle singole tipologie di recesso, la comunicazione deve obbligatoriamente:

  • Avvenire in forma scritta;
  • Riportare i motivi che hanno giustificato la decisione del datore di lavoro.

Vediamo pertanto nel dettaglio cosa deve contenere la lettera di licenziamento in base alle diverse cause che giustificano il recesso, oltre a quelli che sono i punti principali da attenzionare nella sua stesura.

Lettera di licenziamento: come scriverla e contenuti essenziali

Come detto sopra passiamo in rassegna le tipologie di lettera di licenziamento in base alle diverse cause che giustificano il recesso, vedendo nel dettaglio cosa deve contenere, oltre ai punti principali da attenzionare nella sua stesura.

Licenziamento per giusta causa

Le ipotesi di licenziamento per giusta causa (GC) presuppongono una condotta del dipendente talmente grave da aver leso il rapporto fiduciario con l’azienda.

Trattasi infatti di comportamenti extra-lavorativi oggetto di preventiva obbligatoria procedura di contestazione disciplinare; di cui farne menzione all’interno della lettera di licenziamento.

Questa potrà aprirsi con “Oggetto: Licenziamento per giusta causa”.

Il corpo della lettera conterrà i seguenti macro-punti:

  • Riferimento alla contestazione disciplinare. “A seguito della procedura di contestazione disciplinare espletata con lettera del_____”;
  • Le eventuali contestazioni del dipendente non sono state ritenute idonee. “In virtù delle Sue giustificazioni non considerate idonee a motivare la condotta contestata”;
  • Il riferimento al comportamento del dipendente contrario al codice disciplinare. “Condotte contrarie al codice disciplinare affisso in azienda e portato a conoscenza dei dipendenti”;
  • Irrogazione del licenziamento. “In considerazione di quanto premesso Le comunichiamo l’irrogazione nei Suoi confronti del provvedimento del licenziamento per giusta causa”;
  • Ultimo giorno di lavoro. “Il rapporto di lavoro si intende risolto in via definitiva in data______ con decorrenza dal giorno______in ottemperanza alle disposizioni di legge alcun preavviso Le è dovuto”.
    • NB il licenziamento per giusta causa può avvenire in tronco o senza preavviso. Questo in virtù del comportamento talmente grave da aver leso il rapporto fiduciario con l’azienda.

Nel caso in cui l’ultimo giorno di vigenza del contratto sia il 30 giugno 2021, nella lettera si dovrà indicare:

Il rapporto di lavoro si intende risolto in via definitiva in data 30/06/2021 con decorrenza dal giorno 01/07/2021”.

Leggi anche: Licenziamento per giusta causa: cos’è e come funziona

Licenziamento per giustificato motivo soggettivo

A differenza dei recessi per giusta causa, i licenziamenti per giustificato motivo soggettivo (GMS) sono legati a notevoli inosservanze degli obblighi contrattuali da parte del dipendente.

Il provvedimento, anch’esso obbligatoriamente preceduto dalla contestazione disciplinare, è soggetto al periodo di preavviso, imposto dal contratto collettivo applicato per i dipendenti a tempo indeterminato.

L’oggetto della lettera qualificherà naturalmente il tipo di provvedimento: “Licenziamento per giustificato motivo soggettivo”.

Successivamente si dovrà precisare:

  • In virtù delle Sue giustificazioni rese in data_____ritenute non idonee a motivare la condotta oggetto del procedimento in parola”;
  • A seguito della contestazione disciplinare avviata con comunicazione del_____”;
  • In osservanza del codice disciplinare interno affisso nei locali aziendali e portato a conoscenza di tutti i dipendenti”;
  • In considerazione di quanto premesso Le comunichiamo il licenziamento nei Suoi confronti per giustificato motivo soggettivo”;
  • Nel rispetto del periodo di preavviso disciplinato dal CCNL_____a Lei applicato, il rapporto di lavoro si intende risolto in data_____con decorrenza______”.

Leggi anche: Differenza fra licenziamento per giusta causa e giustificato motivo

Licenziamento per giustificato motivo oggettivo

Il recesso per giustificato motivo oggettivo (GMO) è legato a ragioni inerenti l’attività produttiva, l’organizzazione del lavoro ovvero il suo regolare funzionamento.

La normativa opera una differenziazione a seconda che si tratti di aziende “piccole” o “grandi”. In particolare, per aziende “grandi” si intendono quelle realtà in cui ciascuna sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo occupa più di 15 dipendenti (limite ridotto a 5 per gli imprenditori agricoli).

Rientrano altresì nella casistica citata i datori di lavoro che, nell’ambito dello stesso comune, occupano più di 15 dipendenti occupano più di 15 dipendenti (5 per le aziende agricole).

Considerare un’azienda come “grande” ha l’effetto di obbligarla, in caso di licenziamento per GMO, ad espletare un tentativo di conciliazione con il dipendente presso l’Ispettorato territoriale del lavoro (ITL).

La procedura può concludersi con un accordo di risoluzione consensuale del rapporto (con diritto potenziale alla NASPI); ovvero, in caso di tentativo fallito di trovare un accordo o di omessa convocazione da parte dell’ITL, l’azienda può procedere al licenziamento.

Quali sono i punti principali di una lettera di licenziamento per GMO

Di seguito elenchiamo i punti principali di una lettera di licenziamento per GMO, differenziando dalle ipotesi in cui dev’essere espletato il tentativo di conciliazione a quelle in cui non è dovuto:

  • L’oggetto della missiva dovrà riportare “Licenziamento per giustificato motivo oggettivo”;
  • Il documento recherà all’inizio il riferimento al tentativo di conciliazione, espletato presso l’ITL, in cui non si è raggiunto un accordo “Facendo seguito al tentativo di conciliazione avvenuto in data______presso l’Ispettorato territoriale del lavoro di______”;
  • Nei casi in cui non è dovuto il tentativo di conciliazione la missiva può esordire direttamente con “Con la presente Le comunichiamo il suo licenziamento con effetto dal____ultimo giorno di lavoro il_____”, oltre al riferimento al periodo di preavviso da garantire nei casi di recesso per GMO “Nel rispetto del periodo di preavviso previsto dal CCNL applicato pari a_____”;
  • Successivamente l’azienda è tenuta a riportare le ragioni attinenti all’attività produttiva (ad esempio soppressione del posto di lavoro) che motivano il recesso “Il recesso per giustificato motivo oggettivo è motivo dalle seguenti ragioni”.

Come fare la comunicazione di licenziamento

A pena di inefficacia, il licenziamento dev’essere comunicato in forma scritta. Nella parte superiore della missiva dev’essere indicato la modalità di comunicazione utilizzata, ad esempio:

  • Raccomandata a mano;
  • Raccomandata A/R.

La normativa non impone un determinato mezzo di trasmissione della lettera,  a patto che il recesso sia portato a conoscenza del dipendente.

La giurisprudenza ha ad esempio ritenuto legittimo il licenziamento intimato via Whatsapp o come allegato ad un messaggio di posta elettronica, il cui ricevimento non era stato contestato.

E’ importante segnalare che nei casi di invio a mezzo posta, il rifiuto del lavoratore di ricevere la lettera non esclude che la comunicazione sia avvenuta.

In particolare, in favore dell’azienda opera la presunzione per cui la lettera di licenziamento si considera conosciuta dal destinatario quando perviene al suo indirizzo, salvo che quest’ultimo dimostri di essersi trovato, senza sua colpa, nell’impossibilità di ricevere la comunicazione, a causa di circostanze estranee alla sua volontà.

Da ultimo, la missiva deve concludersi con data e firma del datore di lavoro e, nei casi di consegna a mezzo raccomandata a mani del lavoratore, con la firma di quest’ultimo per ricevuta, oltre alla data di notifica.

Domanda ANF per i lavoratori in Cassa Integrazione: chiarimenti INPS

L’INPS ha rilasciato il messaggio numero 833 del 25 febbraio con il quale fornisce chiarimenti in merito alle modalità di richiesta degli assegni al nucleo familiare da parte dei lavoratori beneficiari di prestazioni a sostegno del reddito.

In particolare l’Istituto si concentra sui beneficiari di prestazioni dovute in caso di sospensione e/o riduzione dell’attività produttiva e di indennità di mancato avvio.

Ecco i dettagli contenuti nel messaggio in oggetto, il cui testo è reperibile a fondo pagina.

Come richiedere gli assegni per il nucleo familiare

L’INPS premette che a decorrere dal 1° aprile 2019 la presentazione della domanda di Assegno per il nucleo familiare (ANF) per i lavoratori dipendenti di aziende attive del settore privato non agricolo può essere fatta esclusivamente on line.

Pertanto le domande di assegni familiari che prima venivano presentate direttamente al datore di lavoro dai lavoratori interessati utilizzando il modello “ANF/DIP” (cod. SR16), dal 1° aprile 2019 devono essere inviate direttamente all’INPS in modalità telematica attraverso la procedura “ANF DIP” presente sul portale.

Leggi anche: Richiesta assegni familiari (ANF) online: modulo domanda e istruzioni

Ebbene alla luce di tale premessa l’INPS ha ritenuto di dover fornire chiarimenti per le domande di pagamento diretto di ANF da parte dell’Istituto relativamente ai periodi in cui sono riconosciute prestazioni a sostegno del reddito.

In particolare i pagamenti degli Assegni familiari derivanti da sospensione o riduzione dell’attività lavorativa o per i percettori di indennità specifiche per settori produttivi:

  • cassa integrazione salariale ordinaria (CIGO),
  • straordinaria (CIGS)
  • in deroga (CIGD),
  • assegno ordinario (ASO),
  • cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA),
  • indennità di mancato avviamento al lavoro (IMA).

Modalità di presentazione di richiesta ANF DIP

La procedura telematica di inoltro della domanda denominata “ANF DIP” permette contestualmente alla compilazione del modulo, il calcolo degli importi teoricamente spettanti al richiedente in riferimento:

  • alla tipologia di nucleo familiare,
  • al numero dei componenti del nucleo
  • e infine al reddito complessivo del nucleo familiare.

Questa procedura si è resa necessaria, in particolar modo, per evitare la duplicazione dei pagamenti in capo a più soggetti facenti parte lo stesso nucleo. In passato infatti poteva capitare che la domanda venisse presentata, ad esempio, da parte sia della madre che del padre a due distinti datori di lavoro. In qual caso i controlli erano molto difficili da espletare, mentre con al procedura telematica il controllo è preventivo.

Questa procedura appena descritta “ANF DIP” deve essere seguita anche da parte dei lavoratori con pagamento diretto della prestazione familiare da parte dell’INPS; ovvero da parte dei soggetti percettori di trattamenti di CIGO, CIGS, CIGD, ASO, CISOA (impiegati) e IMA.

L’INPS ricorda inoltre che prima dell’istanza di “ANF DIP”, bisogna ottenere, nei casi previsti dalla normativa, la domanda di “Autorizzazione ANF”.

Leggi anche: Autorizzazione assegni familiari (ex ANF 43): come e quando richiederla

Richiesta pagamento diretto ANF su CIGO, CIGS, CIGD, ASO, CISOA e IMA

Nei casi di pagamento diretto degli ANF su CIGO, CIGS, CIGD, ASO, CISOA e IMA l’importo spettante sarà calcolato dall’Istituto tramite normale procedura ANF DIP; sarà poi riparametrato dal datore di lavoro nei modelli “SR41” o “SR43” semplificati, in base alle ore/giornate di trattamento richieste e in pagamento.

L’importo non dovrà mai superare quello reso nella procedura “ANF DIP”.

Modalità operative

L’importo degli ANF per ogni lavoratore dovrà essere indicato in un apposito campo previsto nei modelli “SR41” e “SR43” semplificati.

La verifica dell’importo sulla base della domanda “ANF DIP” del lavoratore sarà poi eseguita in automatico prima del pagamento degli importi indicati.

Se viene riscontrata una incoerenza la richiesta di pagamento sarà sottoposta a verifica a cura dell’operatore dell’INPS, che potrebbe valutare di procedere con il pagamento della prestazione escludendo il pagamento dell’importo a titolo di ANF.

Messaggio INPS numero 833 del 25 febbraio 2021

Alleghiamo infine il testo completo del messaggio INPS in oggetto.

download   Messaggio INPS numero 833 del 25-02-2021
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Proroga revisione auto e scadenza patenti per il 2021: le indicazioni di Bruxelles

Ulteriore proroga in vista per la scadenza delle patenti e revisione auto. In molti se lo aspettavano, ed ora è arrivata la conferma ufficiale.  A seguito della nuova ondata dei contagi legati all’emergenza sanitaria da coronavirus, si sono resi necessari ulteriori provvedimenti di rinvio inerenti vari settori, con il milleproroghe 2021. Le proroghe, quindi, interessano anche gli automobilisti che circolano sulla rete viaria italiana.

E’ notizia recente infatti quella per cui nelle ultime ore è stato pubblicato un nuovo regolamento in Gazzetta Ufficiale dell’Unione  Europea che dispone una ulteriore proroga patenti di guida e revisione auto. Un nuovo rinvio, dopo la precedente, nell’esigenza di permettere a chi usa, per le più disparate ragioni, mezzi a due o quattro ruote, di poter proseguire a guidare provvisoriamente; senza dover rispettare gli obblighi di revisione e rinnovo patente.

Vediamo più da vicino queste novità.

Proroga scadenza patenti: la decisione di Bruxelles

La delicata fase che stiamo vivendo impone dunque di considerare alcuni argomenti come priorità, e di relegarne altri in secondo piano, almeno per il momento. Ecco dunque nuove modifiche alle scadenze e la proroga patenti di guida, secondo una logica che da un lato in qualche modo viene incontro agli automobilisti; e dall’altro diminuisce il carico di lavoro presso le motorizzazioni.

Infatti, in virtù del regolamento n. 49 del 2021, pubblicato il 22 febbraio sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione e valevole dal prossimo 6 marzo, Bruxelles ha deciso di imporre una proroga di dieci mesi – a partire dalla data indicata sul documento stesso – della validità dei permessi di guida; e delle carte di qualificazione del guidatore scaduti o in prossimi alla scadenza, nel periodo tra il primo settembre 2020 e il 30 giugno 2021.

Una puntualizzazione è però obbligatoria: l’Unione europea è intervenuta per regolare, in particolare, la circolazione intracomunitaria; e soltanto in via secondaria ed eventuale quella interna ai vari Stati membri. In quest’ultimo caso, infatti, i Governi nazionali hanno possibilità di esprimersi discrezionalmente, anche rinunciando all’applicazione delle norme europee in tema di proroga patenti e revisione auto.

La fonte regolamento e il limite dell’ulteriore rinvio

In linea generale, ricordiamo che un regolamento UE consiste in una particolare fonte normativa, direttamente applicabile negli Stati membri, e che dunque non abbisogna di singole attività di questi ultimi, per dispiegare tutti i suoi effetti.

In altre parole, l’atto in questione è destinato a produrre i suoi effetti. Ma senza che sia obbligatorio un intervento formale ad hoc, da parte di un’autorità nazionale (ad es. Parlamento). Tuttavia, in alcuni casi come questo, ciascun Stato membro può decidere autonomamente ed esercitare il diritto di opt-out, come vedremo tra poco.

Attenzione a quanto indicato in una disposizione del regolamento UE. Nell’ipotesi in cui le patenti o le carte di qualificazione del conducente si siano già avvalse di un rinvio, sulla scorta del regolamento anteriore n° 698 del 2020; l’ulteriore rinvio sarà pari a soli 6 mesi. Inoltrenon potrà in ogni caso oltrepassare la data del primo luglio 2021. 

Revisione auto: ulteriore proroga

Ricordiamo altresì che nel recente regolamento UE sopracitato, è inclusa una ulteriore decisione molto simile a quella in tema di proroga patenti. Ci riferiamo alle scelte adottate in merito al controllo periodico del veicolo; ossia la revisione alla quale i veicoli a motore debbono essere sottoposti.

Infatti, le automobili con revisione scaduta o in scadenza nel lasso di tempo tra il primo settembre 2020 e il 30 giugno 2021, potranno comunque circolare – pur con la revisione scaduta – per 10 mesi oltre la data prevista, entro la quale andava o andrà svolta la revisione del mezzo.

L’Italia non eserciterà l’opt-out

Come accennato, il regolamento UE in tema di proroga patenti di guida si applica direttamente alla sola circolazione intracomunitaria, a partire dal prossimo 6 marzo. Per quanto riguarda, invece, la circolazione interna – ossia quella che più interessa gli automobilisti italiani – va rimarcato che ciascun Stato membro – Italia inclusa – ha la facoltà di non applicare le norme europee suddette. Può farlo avvalendosi di quel che in gergo è chiamato opt-out; ossia la facoltà di rinuncia da parte di un determinato Paese membro ad adottare una particolare regola preposta dalle Istituzioni UE.

Infatti, in linea generale, il diritto dell’Unione europea si applica in tutti i 27 paesi membri dell’UE. Ma è pur vero che in alcune circostanze sono concesse deroghe. Gli Stati membri (tra cui ad es. Polonia o Danimarca) hanno negoziato diversi opt-out dalla legislazione o dai trattati dell’Unione europea; rinunciando a partecipare alle regolamentazioni comuni in un certo campo del diritto.

Tuttavia, fonti del Ministero dei Trasporti assicurano che il nostro Paese per la seconda volta, non farà valere l’opt out in tema di proroga patenti e revisione auto. Risultato: recepirà – così come sono – le previsioni del regolamento europeo. La conferma ufficiale dovrebbe esservi entro i prossimi giorni.

Ci si attende insomma una nota delle autorità italiane entro il termine massimo del 3 marzo. Ma tutto fa pensare che questa sia la direzione prescelta. Data di riferimento per chi guida, sarà dunque il 6 marzo 2021: gli automobilisti potranno continuare a circolare anche con patente e revisione scadute, ma entro i termini sopra esposti.


Agevolazioni assunzioni donne 2021: requisiti e importi. La circolare INPS

Agevolazioni assunzioni donne 2021: rimodulato lo sgravio contributivo in favore delle donne, originariamente previsto dalla “Riforma Fornero” (art. 4, co. 8-11 della L. n. 92/2012). Con la Legge di Bilancio 2021 è stato previsto, in via sperimentale, un esonero contributivo totale per l’assunzione di donne. Lo sgravio contributivo, dunque, non è una nuova agevolazione ma una rivisitazione della norma contenuta nella “Riforma Fornero”.

Quest’ultima, si ricorda, prevedeva, sin dal 2013, una riduzione del 50% dei contributi a carico del datore che assuma lavoratrici in determinate condizioni soggettive. Ora, con la Legge di Bilancio 2021, la percentuale di decontribuzione è stata portata al 100%, nel limite massimo di 6.000 euro annui, per il periodo 2021-2022.

Aggiornamento: l’INPS ha rilasciato la Circolare 32 del 22 febbraio (disponibile a fondo pagina) con la quale fornisce ulteriori indicazioni in merito al bonus assunzioni donne e chiarisce alcuni aspetti relativi ai requisiti soggettivi per l’ottenimento del bonus.

Sul punto, la Fondazione Studi CdL con l’Approfondimento del 19 gennaio 2021 ha già analizzato nel dettaglio tutte le regole previste dalla Legge Fornero alla luce delle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2021.

Agevolazioni assunzioni donne 2021: cosa prevede la Riforma Fornero

Come appena anticipato, l’incentivo volta all’assunzione di donne è contenuta nella “Riforma Fornero” all’art. 4, co. 8-11 della L. n. 92/2012). Esso prevede una riduzione pari al 50% dei contributi a carico dei datori di lavoro.

Nello specifico, per le assunzioni con:

  • contratto a tempo determinato, la durata è pari a 12 mesi;
  • contratto di lavoro a tempo indeterminato, la durata è pari a 18 mesi dalla data di assunzione.

Mentre per le trasformazioni del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, la durata è fino al 18esimo mese dalla data di assunzione.

Le novità della Legge di Bilancio 2021

Con la Legge di Bilancio 2021 è stato previsto che l’esonero totale (100%) si applica esclusivamente alle assunzioni di cui alla predetta legge effettuate nel biennio 2021-2022.

Pertanto, l’esonero potrà essere attribuito:

  • ai contratti a tempo determinato e indeterminato stipulati dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2022;
  • alle trasformazioni dei contratti a tempo determinato intervenute tra le parti nel corso dell’anzidetto periodo agevolato.

L’incentivo spetta anche in caso di part-time e per i rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro.

Quali sono i requisiti soggettivi

Possono essere assunte in maniera agevolata:

  • donne “svantaggiate” con almeno 50 anni di età che siano disoccupate da oltre 12 mesi ovunque residenti. Oltre al requisito anagrafico, è necessario essere anche in stato di disoccupazione;
  • donne di qualsiasi età con una professione o di un settore economico caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere;
  • ” ovunque residenti e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi;
  • ” residenti in una delle aree ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione europea e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi. Occorre, pertanto, che la lavoratrice risulti residente in una delle aree individuate dalla carta degli aiuti a finalità regionale approvata dalla Commissione europea (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Sardegna e altre zone destinatarie degli aiuti)1

Si ricorda, al riguardo, che è privo d’impiego regolarmente retribuito chi negli ultimi sei mesi:

  • non ha prestato attività lavorativa riconducibile ad un rapporto di lavoro subordinato della durata di almeno 6 mesi;
  • ha svolto attività lavorativa in forma autonoma o parasubordinata dalla quale derivi un reddito inferiore al reddito annuale minimo personale escluso da imposizione che corrisponde a imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni.

Qual è l’importo dell’agevolazione

Come detto, l’agevolazione assunzione donne 2021 consiste in una riduzione contributiva è pari al 100% dei contributi a carico del datore di lavoro, fino al limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui. Da notare che la norma non fa riferimento a riparametrazione e applicazione su base mensile.

Pertanto, affermano gli esperti della Fondazione Sudi CdL, che si possa considerare il massimale quale plafond annuale di esonero contributivo del datore di lavoro.

Le ulteriori condizioni

Per ottenere il bonus assunzioni donne il singolo richiedente dovrà rispettare le seguenti condizioni:

  • non superare il limite massimo di 800.000 euro complessivi computando tutti gli aiuti di Stato concessi ai sensi della Commissione europea C (2020) 1863 final, del 19 marzo 2020;
  • incremento occupazionale netto.

Circolare INPS 32 del 22 febbraio 2021

Come detto in premessa l’INPS ha rilasciato la Circolare 32 del 22 febbraio con la quale fornisce ulteriori indicazioni in merito al bonus assunzioni donne; chiarisce inoltre che per “assunzioni di donne lavoratrici”, si intendono le assunzioni di “donne lavoratrici svantaggiate”.

Inoltre nella circolare l’Istituto ricorda che, per ottenere il beneficio, è richiesto uno stato di disoccupazione di lunga durata ovvero oltre i 12 mesi; oppure necessita il rispetto, in combinato con ulteriori previsioni, del requisito di “priva di impiego”.

Lavoroultima modifica: 2021-03-02T10:38:05+01:00da vitegabry
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