Archivi giornalieri: 19 marzo 2021

Lavori usuranti: domanda di riconoscimento dei benefici

Lavori usuranti: domanda di riconoscimento dei benefici

L’INPS, con il messaggio 19 marzo 2021, n. 1169, fornisce le istruzioni per la presentazione delle domande di riconoscimento dello svolgimento di lavori particolarmente faticosi e pesanti, con riferimento ai soggetti che perfezionano i requisiti agevolati per l’accesso al trattamento pensionistico nel 2022.

La domanda di accesso al beneficio deve essere presentata entro il 1° maggio 2021 per coloro che perfezionano i requisiti dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre dello stesso anno.

Possono fare domanda anche i dipendenti del settore privato che hanno svolto lavori particolarmente faticosi e pesanti e che raggiungono il diritto alla pensione di anzianità con il cumulo della contribuzione versata in una delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, secondo le regole previste per queste gestioni speciali.

La domanda, inoltre, deve essere presentata telematicamente, corredata di modulo “AP45” e della documentazione richiesta.

Il messaggio fornisce tutti i chiarimenti in merito alle categorie di lavoratori che possono accedere al beneficio, i requisiti di età e anzianità contributiva e la decorrenza in base alla data di presentazione della domanda.

Aspettativa o distacco sindacale: differiti i termini per le domande

Aspettativa o distacco sindacale: differiti i termini per le domande

La legge 26 febbraio 2021, n. 21, di conversione del decreto Milleproroghe, ha disposto la proroga dei termini in materia di contribuzione figurativa

Contributi accreditati, senza onere a carico del lavoratore, per periodi in cui l’interessato è costretto a interrompere l’attività lavorativa per diversi motivi (gravidanza, malattia, disoccupazione). Sono utili sia per raggiungere il diritto a pensione sia per aumentare l’importo della stessa.

per cariche elettive e sindacali.

In particolare, la norma precisa che, per il solo 2019, i termini per presentare la domanda di accredito figurativo sono differiti al 31 dicembre 2020.

Il messaggio INPS 19 marzo 2021, n. 1168 detta le istruzioni alle strutture territoriali dell’Istituto per riesaminare le domande presentate entro il 2020 e riferite al 2019, pervenute oltre la precedente scadenza del 30 settembre 2020.

San Giuseppe

 

San Giuseppe


San Giuseppe

autore Guido Reni anno 1635 titolo San Giuseppe col bambino
Nome: San Giuseppe
Titolo: Sposo della Beata Vergine Maria
Nascita: I sec. a.C., Betlemme
Morte: I sec. d.C., Nazaret
Ricorrenza: 19 marzo
Tipologia: Solennità

S. Giuseppe, il più grande dei Santi che la Chiesa veneri dopo la SS. Vergine, era di stirpe reale, ma decaduta. La sua vita sublime rimase nascosta e sconosciuta: nessuno storico scrisse le sue memorie, ma della santità di lui abbiamo le più belle testimonianze nella Sacra Scrittura.

Iddio nei suoi arcani disegni aveva destinato Giuseppe ad essere il nutrizio del Salvatore Gesù Cristo, e sposo e custode della Vergine Madre.

Maria trovò in Giuseppe il compagno fedele che l’assistè, la consolò, la difese.

Il Vangelo ci fa vedere come da S. Giuseppe fosse ignorato il grande prodigio che lo Spirito S. aveva operato in Maria. Di fronte a questo fatto si trovò fortemente angustiato. E poiché tanta era la carità e la venerazione che egli nutriva per la sua santa sposa, aveva divisato in cuor suo di rimandarla occultamente. E già stava per eseguire il suo proposito, quando al Signore piacque rivelare per mezzo di un Angelo al suo servo fedele il grande mistero della Incarnazione.

E quando il desiderato delle genti, il figlio di Dio venne ad abitare fra gli uomini, S. Giuseppe, con la SS. Vergine, fu il primo ad adorarlo.

Quando il triste re di Giudea, Erode, ordinò che tutti i bambini del territorio di Betlemme al di sotto dei due anni fossero uccisi senza eccezione, Giuseppe, avvertito dall’Angelo in sogno, sorse prontamente, e presi Maria e il Bambino, fuggì in Egitto.

Morto Erode, S. Giuseppe fu avvertito nuovamente dall’Angelo di far ritorno, ed egli, premuroso, rimpatriò. Temendo però di Archelao, succeduto nel trono al padre Erode, fu da Dio avvertito di stabilirsi in Galilea. Si ritirò a Nazaret, dove ricco di meriti, si spense fra le braccia di Gesù e di Maria. Per questo S. Giuseppe è il grande protettore dei moribondi e dei padri.

PRATICA. Impariamo da S. Giuseppe la fedeltà a Dio.

PREGHIERA. Dio, che con ineffabile provvidenza, ti sei degnato eleggere il beato Giuseppe a sposo della tua Santissima Madre, fa’ che venerandolo in terra qual nostro protettore meritiamo di averlo intercessore in cielo.

MARTIROLOGIO ROMANO. Nella Giudèa il natale di san Giuséppe, Sposo della beatissima Vergine Maria, Confessore, il quale dal Sommo Pontefice Pio nono, secondo i voti e le preghiere di tutto l’Orbe cattolico, fu dichiarato Patrono della Chiesa universale.

Bonus cashback di Stato: possibile lo stop entro il prossimo giugno. Ecco perchè

Il bonus cashback di Stato potrebbe avviarsi al capolinea anticipato, entro il prossimo giugno. Qual è il motivo del possibile stop?

Il bonus cashback o cashback di Stato è stato uno dei cavalli di battaglia del Governo Conte bis: ce ne siamo occupati diverse volte nelle scorse settimane, per esempio con riferimento al caso dei furbetti del bonus o alla possibilità di fare reclamo in caso di mancato o non integrale rimborso. Ebbene, sono in aumento le possibilità che il contributo in oggetto sia archiviato entro quest’anno, forse già entro giugno.

Evidentemente non tutti nel Governo mostrano parere favorevole verso la conservazione di questa misura, nata per incentivare i privati consumatori a fare acquisti presso negozi fisici; usando mezzi di pagamento elettronici (carte di credito, carte di debito, prepagate o app). La finalità collegata era ed è quella di combattere l’evasione fiscale con più forza, attraverso la tracciabilità delle transazioni elettroniche.

Anzi, a differenza di quanto indicato da alcune fonte di informazione nei giorni scorsi, pare che il Governo guidato dall’ex Presidente della BCE sia sempre più orientato ad annullare il programma di rimborso; o per lo meno a sospenderlo, per dirottare i fondi verso altre destinazioni.

Vediamo dunque più nel dettaglio che cosa potrebbe cambiare a breve.

Bonus cashback: il motivo del possibile abbandono

In quest’ultimo periodo, il Governo è al lavoro pancia a terra, per dare risposte al Paese, scosso da pandemia e conseguenti restrizioni alle attività ed agli spostamenti. Nel quadro degli obiettivi cui mirare, sembra dunque non trovare più spazio il progetto del grande cashback di Stato che, al dire il vero, ha dato luogo a qualche inconveniente non irrilevante, nel corso dei primi mesi di applicazione.

Si è fatta strada, insomma, l’idea di accantonarlo o almeno, rivederlo e correggerlo negli aspetti più controversi. Proprio nelle ultime settimane si è discusso, ad esempio, del ruolo dei tecnici di PagoPa, nell’individuare un algoritmo in grado di scovare movimenti sospetti; e possibili comportamenti fraudolenti, da parte degli ormai famigerati ‘furbetti del bonus’. Insomma, il bonus cashback non sarebbe essenziale per la ripresa economica del Paese, ecco perchè si parla di possibile capolinea.

Per il Sottosegretario al MEF verosimile lo stop entro il prossimo giugno

Si profila all’orizzonte una vera e propria sospensione, uno stop finalizzato a spostare i soldi del contributo verso altre destinazioni ed urgenze. L’ipotesi è quella di trasferire le risorse verso altri provvedimenti. Tra essi, indubbio rilievo ha l’imminente decreto Sostegni, per il quale è necessario trovare fondi sufficienti a garantire aiuti a tutte le aziende in difficoltà per il coronavirus.

Claudio Durigon, Sottosegretario al Ministero dell’economia e delle finanze, recentemente interpellato dalla stampa sul tema, non ha usato mezzi termini per esporre la sua opinione. Con lo stop “Potremmo risparmiare 2,5-3 miliardi di euro – ha spiegato – che potremmo lasciare al Parlamento per rafforzare le risposte alle categorie in crisi nel decreto sostegni”. In buona sostanze, l’idea è mettere nero su bianco lo stop del bonus cashback già da fine giugno. Ciò nella finalità di sfruttare circa 4,7 miliardi per altre iniziative a favore della popolazione più colpita dalla crisi socio-economica. In gioco è la lotta alla povertà e all’evasione fiscale.

Gli obiettivi da raggiungere con il decreto Sostegni

Il Sottosegretario del MEF ha poi chiarito agli organi di informazione come saranno ripartiti i 32 miliardi di scostamento di bilancio, approvato in precedenza dal Parlamento.

Per gli indennizzi alle imprese saranno utilizzati circa 12 miliardi, il valore in assoluto più alto rispetto ai quattro decreti ristori varati in precedenza. Si alimenterà con molte risorse il piano vaccini, si finanzierà la cassa integrazione e finalmente si cancelleranno 65 milioni di cartelle”, le sue parole.

Insomma, non poche finalità per cui le forze di Governo vareranno il primo maxi-provvedimento economico. E serve liquidità. Ben si comprende allora l’ipotesi di stoppare il bonus cashback in concomitanza con la fine del primo semestre di applicazione a regime.

Cashback di Stato: alcune cifre di riferimento

Al momento, si sa che quella di sospendere o stoppare definitivamente il bonus cashback è una proposta, un’ipotesi lanciata dal Sottosegretario del MEF. Nulla è ancora stato messo nulla nero su bianco.  Su un eventuale abbandono ufficiale della misura, non vi è ancora certezza. Tuttavia, permangono oggettive perplessità all’interno del Governo su una misura che non ha mai trovato finora un appoggio bipartisan.

Come noto, il bonus cashback è stato prima promosso all’interno di una fase sperimentale nello scorso dicembre. Di seguito diventato vero e proprio cashback di Stato, si appoggia su fondi già stanziati da assegnare ai rimborsi maturati dai partecipanti fino a metà 2022. Di questi, ben 450 milioni sono mirati a finanziare il cd. Super Cashback,  ossia un extra da 1.500 euro previsto per i 100mila cittadini che alla fine di ciascun semestre avranno compiuto il maggior numero di transazioni elettroniche, presso negozi fisici.

Il mese sperimentale di dicembre ha visto coinvolti nell’iniziativa 5,87 milioni di persone per un totale pari a circa 222,6 milioni di euro, poi rimborsati a più di 3 milioni di partecipanti. Ma come più volte ricordato finora, il bonus cashback è oggi in bilico:  secondo alcuni deputati e senatori – dunque non solo il Sottosegretario Durigon – i miliardi di euro per il contributo potrebbero essere utilizzati per rafforzare la ‘copertura’ del decreto Sostegni.

Concludendo, seguiremo l’evolversi del dibattito sul tema e vedremo presto se detta misura è destinata davvero al tramonto. In vista, d’altronde, vi sono decisioni cruciali dal punto di vista economico, con un probabile ulteriore scostamento di bilancio, pari a 20-30 miliardi, da concretizzare nei prossimi mesi.

Scadenze 730 precompilato 2021: ecco il calendario aggiornato

Il prossimo decreto Sostegni conterrà la proroga dal 30 aprile al 10 maggio della data a partire dalla quale sarà messa a disposizione dell’Agenzia delle entrate la dichiarazione precompilata 2021. 730 e modello Redditi. La proroga è stata preannunciata dal Ministero dell’Economia e delle finanze con apposito comunicato stampa. Lo stesso con il quale è stata comunicata la proroga al 31 marzo dei termini di invio della certificazione unica 2021.

Stessa scadenza del 31 marzo per l’invio al Fisco da parte degli enti esterni quali banche, assicurazioni, enti previdenziali, amministratori di condominio, eccetera, dei dati utili per la predisposizione della dichiarazione precompilata. Proprio da qui parte la proroga dal 30 aprile al 10 maggio della data di messa a disposizione della dichiarazione precompilata.

Individuata la data del 10 maggio, il calendario della precompilata 2021 segue delle scadenze ben precise. Rimane ferma la scadenza del 30 settembre, termine entro il quale provvedere all’invio della dichiarazione 730 precompilata 2021.

Dichiarazione dei redditi precompilata: cos’è e come funziona

Ogni anno, entro il 30 aprile, l’Agenzia delle entrate mette a disposizione dell’Agenzia delle entrate la dichiarazione precompilata: modello 730 e modello Redditi. Si parla di dichiarazione precompilata perchè il contribuente al suo interno trova inseriti già i vari redditi dichiarati tramite Certificazione Unica e le varie spese detraibili e deducibili che ha sostenuto nel corso dell’anno.

Ciò è possibile perchè gli “operatori economici” ed enti vari,  inviano al fisco i dati delle spese pagate dai contribuenti. Ad esempio, la spesa di iscrizione all’università è comunicata al Fisco dagli atenei, le spese di istruzioni scolastiche sono inviate dagli istituti scolastici ecc.

A livello normativo l’obbligo di trasmissione dei dati al Fisco è previsto dall’art.3 del D.Lgs 175/2014.

In tal modo il contribuente  trova la sua dichiarazione dei redditi già pronta per l’invio, salvo che decida di apportate delle modifiche inserendo un reddito o degli oneri detraibili/deducibili non considerati dall’Agenzia delle entrate.

Infatti come da guida dell’Agenzia delle entrate:

la dichiarazione precompilata si considera modificata se vengono variati i redditi, gli oneri o le altre informazioni presenti in essa, oppure se sono inserite nuove voci non presenti nel modello precompilato.

730 precompilato 2021: on line dal 10 maggio

Per quest’anno la dichiarazione precompilata sarà messa a disposizione dei contribuenti entro il 10 maggio e non entro il 30 di aprile.

La proroga è conseguenza del maggior termine riconosciuto per l’invio al Fisco, da parte degli enti esterni (banche, assicurazioni, enti previdenziali, amministratori di condominio, università, asili nido, veterinari, eccetera), dei dati utili per la dichiarazione precompilata.

Infatti, tali soggetti potranno provvedere all’invio dei dati entro il termine del 31 marzo anziché entro il 16 marzo. La proroga del termine a partire da quale è messa a disposizione la precompilata nonchè di quello di invio dei dati al Fisco, è stata preannuncia dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) con un comunicato stampa del 13 marzo. Solo con il decreto Sostegni le proroghe saranno effettivamente messe nero su bianco a livello normativo.

Leggi anche: Proroga Certificazione Unica 2021

Calendario scadenze 730 precompilato

Una volta che l’Agenzia delle entrate consente l’accesso alla dichiarazione 730 precompilata 2021, dunque dal 10 maggio 2021, dovranno trascorrere alcuni giorni affinché sarà possibile accettare la dichiarazione cosi come predisposta oppure  apportare delle modifiche rilevanti o meno ai fini dell’imposta dovuta. Difatti, il calendario della precompilata segue delle scadenze ben dettagliate che possono essere di seguito individuate:

  • 10 maggio accesso e consultazione della dichiarazione precompilata.
  • 14 maggio, è possibile accettare, modificare e inviare la dichiarazione 730 precompilata all’Agenzia delle Entrate direttamente tramite l’applicazione web; utilizzare la compilazione assistita per gli oneri detraibili e deducibili da indicare nel quadro E; modificare il modello Redditi precompilato.
  • 19 maggio, a partire da tale data è possibile inviare il modello Redditi precompilato;
  • 25 maggio, chi ha presentato il 730 e deve dichiarare anche “altri redditi”,  può presentare  il modello Redditi  ossia il frontespizio e i quadri RM, RT e RW.

Tali questi si riferiscono rispettivamente: alla tassazione separata, alle plusvalenze di natura finanziaria e alle attività finanziarie detenute all’estero.

Il quadro RW deve essere compilato, ai fini del monitoraggio fiscale, dalle persone fisiche residenti in italia che detengono investimenti all’estero e attività estere di natura finanziaria a titolo di proprietà o di altro diritto reale. Ai fini dell’imposta sul valore degli immobili all’estero (IVIE) e dell’imposta sul valore dei prodotti finanziari dei conti correnti e dei libretti di risparmio detenuti all’estero (IVAFE).

Ulteriori scadenze della dichiarazione precompilata 2021

Oltre alle scadenze sopra citate:

  • il 22 giugno è l’ultimo giorno per poter annullare il 730 già inviato e provvedere ad un nuovo invio (invio sostitutivo);
  • 30 giugno coincide con il c.d tax day, i contribuenti che non hanno un sostituto d’imposta devono provvedere al versamento del saldo 2020 e del 1° acconto delle imposte.

Le suddette scadenze non sono ancora da ufficializzare da parte dell’Agenzia delle entrate. Di regola, una volta pubblicata la precompilata,  il contribuente può procedere alla sua modifica/accettazione trascorse due settimane. Tuttavia, lo scorso anno tale termine non è stato rispettato. L’invio del dichiarativo con o senza modifiche è ammesso dopo 9 giorni. Rispetto alla scadenza del 5 maggio, termine (prorogato per covid rispetto alla data ordinaria del 30 aprile) a partire dal quale è stata messa on line la precompilata 2020.

Noi di Lavoro e diritti riteniamo che le scadenze sopra riportate saranno quelle finali.

L’invio del 730 precompilato potrà avvenire entro il 30 settembre 2021. Entro il 25 ottobre sarà possibile presentare, al Caf o al professionista abilitato, il 730 integrativo. Si può ricorrere al 730 integrativo solo se  l’integrazione comporta un maggiore credito, un minor debito o un’imposta invariata rispetto alla dichiarazione da integrare. In caso contrario, minor credito, maggior debito, si può correggere il 730 già inviato solo presentando un modello Redditi.

Se il modello Redditi è presentato entro il 30 novembre si parla di correttiva nei termini. In tale caso il contribuente pagherà solo l’eventuale maggiore imposte e la sanzione ad essa correlata. Difatti, non si configura infedeltà dichiarativa.


Superbonus 110%, FAQ ENEA: nuova nota di chiarimento sulle detrazioni fiscali

L’Enea chiarisce numerosi aspetti riguardanti il superbonus 110% previsto dal decreto Rilancio tramite apposite FAQ nell’area dedicata sul portale www.efficienzaenergetica.enea.it. Sono ancora tanti i dubbi che riguardano l’operativa dell’eco bonus 110, tuttavia l’Enea ha affrontato vari aspetti fra i quali: la spettanza del bonus per i lavori iniziati prima del 1° luglio; il superbonus per i condomini quale intervento trainato; l’esecuzione di più interventi secondari; il requisito della preesistenza di un impianto di riscaldamento invernale ovvero il rilascio dell’attestazione della prestazione energetica dell’edificio, APE.

Aggiornamento: in data 11 marzo l’ENEA ha rilasciato una Nota di chiarimento sul superbonus 110% denominata Documentazione per il SuperEcobonus (disponibile PDF a fondo pagina). Nel documento, reperibile dalla pagina Approfondimenti, nell’Area FAQ dedicate alla agevolazione fiscale, si chiarisce che nell’ambito della detrazione fiscale il computo metrico deve sempre accompagnare l’asseverazione; l’obbligo non è previsto esclusivamente se si tratta di Ecobonus ordinario con lavori iniziati prima del 6 ottobre 2020.

A tal proposito, si ricorda che, ai fini del super bonus 110, gli interventi di risparmio energetico devono assicurare all’edificio il miglioramento di due classi energetiche, rispetto a quella preesistente. Da qui, il tecnico abilitato che segue i lavori, deve redigere due attestati di prestazione energetica. Uno prima dell’inizio dei lavori, l’altro alla conclusione.

Superbonus 110%, FAQ ENEA

Ecco in chiaro i chiarimenti forniti nello specifico dall’Enea.

Super bonus 110% interventi trainanti e interventi trainati

Il D.L. 34/2020, c.d decreto Rilancio, con l’art.119, ha introdotto una detrazione rafforzata del 110% per gli interventi di risparmio energetico e riduzione del rischio sismico.

L’Agenzia delle entrate con la circolare n°24/e 2020 distingue tra interventi trainanti e interventi trainati.

I primi sono agevolati con il 110% indipendentemente dall’esecuzione di ulteriori interventi. Al contrario, quelli c.d trainati, per essere agevolati devono essere eseguiti insieme ad almeno di quelli trainanti.

Nello specifico, gli interventi devono essere effettuai sugli immobili destinati ad abitazione e non fa differenza se di tratta di 1° o di 2° casa. Le spese devono essere sostenute tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2021.

Ad ogni modo, è possibile scaricare il 110% delle spese sostenute per i seguenti interventi (trainanti):

  1. interventi di isolamento termico sugli involucri degli edifici;
  2. sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni;
  3. sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti;
  4. interventi antisismici.

Interventi trainati

Come anticipato sopra, il  super bonus al 110% spetta anche per altri interventi, se eseguiti insieme ad almeno uno di quelli sopra elencati. Il riferimento è ai già citati interventi “trainati”.

Sono considerati trainati i seguenti interventi:

  • gli interventi di efficentamento energetico;
  • l’installazione di impianti solari fotovoltaici;
  • l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici.

Il Superbonus spetta anche ai contribuenti forfetari (sconto o cessione).

Fatta tale ricostruzione, analizziamo le indicazioni dell’Enea.

Super bonus 110 interventi iniziati prima del 1° luglio

Ai fini del 110%, non rileva la data di esecuzione dei lavori ma quella di sostenimento delle spese ad essi collegati.

Dunque, la norma, in sostanza, non fa riferimento alla data di inizio dei lavori ma pone soltanto la condizione che la detrazione si applica alle spese sostenute a partire dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021.

Ad esempio, con lavori iniziati a giugno ma pagati a luglio 2020, non vi è alcun ostacolo al 110%. Naturalmente nel rispetto delle ulteriori condizioni previste dalla normativa.

Superbonus 110 condomini

Già da prima dell’introduzione del superbonus 110%, per le spese relative agli interventi su parti comuni di edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3 finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica, spetta una detrazione fino all’85% delle spese sostenute.

Stiamo parlando del c.d superbonus condomini, previsto all’art.14 del D.L. 63/2013, comma 2-quater.1.

E’ stato chiesto all’Enea se il superbonus condomini possa essere considerato quale intervento trainato ai fini del 110%.

Ebbene secondo l’Enea, l’intervento di efficienza energetica indicato nel citato comma 2. quater dell’articolo 14 interessa più del 25 % della superficie disperdente lorda delle parti comuni di un edificio condominiale ed ha pertanto, le caratteristiche dell’intervento trainante previsto dal comma 1 dell’art. 119. Anche gli interventi antisismici sono compresi ai sensi del comma 4 dell’art. 119 del “decreto rilancio” tra gli interventi trainanti.

Dunque, il superbonus condomini non è considerabile quale intervento trainato.

A dir la verità ciò si desumeva dalla normativa del 110% che non richiama tra gli interventi trainati il superbonus condomini.

Leggi anche: Bonus 110% villette a schiera: sì, ma a determinate condizioni

Esecuzione di più interventi trainanti

All’Enea è stato chiesto di sapere se sia possibile effettuare più intervento trainanti contemporaneamente.

Ad esempio oltre all’intervento di cappotto termico è possibile seguire interventi di riduzione del rischio sismico?

La risposta è affermativa. Difatti, come chiarito nella circolare dell’Agenzia delle entrate 8 agosto 2020, n. 24/E (cfr. paragrafo 4)

“Nel caso in cui sul medesimo immobile siano effettuati più interventi agevolabili, il limite massimo di spesa detraibile sarà costituito dalla somma degli importi previsti per ciascuno degli interventi realizzati.”

Requisito di preesistenza di un precedente impianto di riscaldamento

Per richiedere il 110% ma anche l’ecobonus ordinario, l’edificio oggetto di lavori deve essere già dotato di un impianto di riscaldamento funzionante.  Negli ambienti in cui si realizza l’intervento agevolabile. Questa condizione è richiesta:

  • per tutte le tipologie di interventi agevolabili,
  • ad eccezione dell’installazione dei collettori solari per produzione di acqua calda e dei generatori alimentati a biomassa e delle schermature solari.

Ad ogni modo, L’Enea ribadisce che il D.lgs. 48/2020 ha modificato l’art. 2, comma 1, lettera l- tricies del D.lgs. 192/05 che, attualmente, definisce impianto termico:

“impianto tecnologico fisso destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, o destinato alla sola produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione, accumulo e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e controllo, eventualmente combinato con impianti di ventilazione. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate”.

Ai fini della verifica della condizione richiesta per l’ecobonus e il Superbonus, l’impianto di climatizzazione invernale deve essere fisso. Può essere alimentato con qualsiasi vettore energetico e non ha limiti sulla potenza minima inferiore.

Ai medesimi fini, inoltre, l’impianto deve essere funzionante o riattivabile con un intervento di manutenzione, anche straordinaria.

In sintesi, è necessario che l’impianto di riscaldamento, funzionante o riattivabile, sia presente nell’immobile oggetto di intervento.

APE ante e post Intervento

Il 110% spetta se i lavori effettuati consentono il miglioramento di due classi energetiche dell’edificio ovvero, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta.

Non possibile in quanto parte già da una classe energetica quasi massima.

Come è attestato il salto di classe energetica?

Con la redazione degli attestati di prestazione energetica (APE) ante e post operam.

Il direttore dei lavori e il progettista, possono firmare gli APE utilizzati solo ai fini delle detrazioni fiscali del 110% che non necessitano di deposito nel catasto degli impianti termici.

Con quale criterio, decreto 26/06/2015 o leggi regionali, devono essere determinate le classi energetiche?

Il criterio di classificazione energetica da usare è quello previsto dal decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, 26 giugno 2015, o il criterio previsto dalla corrispondente norma regionale a condizione che le regioni dichiarino che si ottengano le stesse classificazioni energetiche.

Nel caso di edifici unifamiliari, quali servizi energetici occorre prendere in considerazione per eseguire il confronto tra APE-pre e APE-post (Fonte FAQ Enea)?

Ai fini delle detrazioni fiscali del 110%, anche nel caso degli edifici unifamiliari, i servizi energetici da prendere in considerazione nell’APE-post per la verifica del conseguimento del miglioramento di due classi energetiche sono quelli presenti nella situazione ante intervento. Così come previsto per gli APE convenzionali rilasciati per gli edifici composti da più unità immobiliari.

Infine,  è utile  ricordare che tramite lo strumento dell’interpello all’Agenzia delle Entrate è possibile chiedere chiarimenti diretti all’Amministrazione finanziaria.

FAQ Enea Superbonus 110% + Nota ENEA 11/03/2021

Alleghiamo infine il file completo di tutte le FAQ in formato PDF.

download   FAQ superbonus Enea (agg. ottobre 2020)
       » 167,1 KiB – 1.915 download
download   Documentazione per il SuperEcobonus Nota di chiarimento
       » 280,6 KiB – 74 download

Domanda Ape sociale 2021: in scadenza la prima finestra del 31 marzo

Non manca molto alla scadenza della prima finestra utile per accedere all’Ape sociale 2021. Infatti, a fine mese, ossia entro il 31 marzo 2021, è possibile certificare all’INPS il diritto di poter aderire all’anticipo pensionistico per il 2021. Si ricorda, che l’Ape sociale è stato prorogato di un anno grazie alla Legge di Bilancio 2021 (L. n. 178/2020), così come l’opzione donna. Quindi, per goderne occorre prima certificare che il potenziale beneficiaria abbia i requisiti anagrafici e contributivi previsti dalla legge e poi, in caso di esito positivo, inviare la domanda vera e propria sempre all’INPS.

Come per gli altri anni, esistono anche altre due finestre utili entro le quali è possibile certificare il diritto all’Ape sociale, ossia il 15 luglio 2021 e il 30 novembre 2021. Quest’ultimo termine, tuttavia, è valevole soltanto se residuano le necessarie risorse finanziarie.

Quindi, non è conveniente attendere l’ultima scadenza onde evitare di rimanere fuori dall’accesso all’Ape sociale. Ecco i dettagli.

Ape sociale 2021: cos’è e come funziona

L’Ape sociale, acronimo di anticipo pensionistico, è stato disciplinato originariamente dall’articolo 1, co. 179 della legge 232/2016 (Legge di Bilancio 2017). Si tratta di un reddito ponte, ossia un sussidio economico, in favore di lavoratori in prossimità di pensione e in particolari condizioni lavorative.

Chiaramente, per accedervi è necessario essere in possesso di una determinata età anagrafica, oltre a un certo numero minimo di contributi.

Quindi, per accedervi è innanzitutto necessario essere in possesso di un’età anagrafica minima di 63 anni. Inoltre, vale soltanto per determinati lavoratori dipendenti, ossia coloro che sono iscritti all’Ago e ai fondi ad essa esclusivi o sostitutivi e i lavoratori gestioni speciali dei lavoratori autonomi. Vi rientrano anche i lavoratori della gestione separata dell’INPS.

Quali sono le condizioni minime da rispettare

Inoltre, il richiedente deve:

  • aver maturato entro il 31 dicembre 2021 almeno 30 anni (o 36 anni di contributi per i lavori gravosi), a seconda della categoria di appartenenza, con un massimo di 2 anni di sconto per le donne;
  • aver cessato l’attività lavorativa;
  • essere residenti in Italia;
  • essere privo di una pensione diretta in Italia o all’estero;
  • maturare una pensione di vecchiaia di importo non inferiore a 1,4 volte l’importo della pensione minima dell’INPS (718,20 euro circa).

Chi sono i soggetti tutelati

Ad integrazione delle predette condizioni, i lavoratori interessati devono rientrare in una delle seguenti condizioni di tutela:

  • disoccupati;
  • invalidi (superiore o uguale al 74%);
  • caregivers (soggetti che assistono parenti disabili da almeno sei mesi)
  • addetti a mansioni cd. gravose (contenuti nel Decreto 18 aprile 2018).

Quali sono i termini per la certificazione del diritto

Come anticipato in premessa, per accedere all’Ape sociale occorre attestare la certificazione del diritto entro le finestre temporale. La prima scade il 31 marzo 2021. Inoltre, esistono anche altre due scadenze: il 15 luglio 2021 e il 30 novembre 2021.

Tuttavia, non conviene attendere l’ultima finestra temporale o sforare il termine del 30 novembre 2021. Infatti, in quest’ultimo caso, l’INPS prenderà in considerazione le domande soltanto se residuano le necessarie risorse finanziarie.

Domanda Ape sociale 2021: come fare

La domanda, si ricorda, è un adempimento preliminare alla domanda vera e propria, che consiste nella certificazione dei requisiti d’accesso all’Ape sociale da parte dell’INPS stesso. Solo successivamente, in caso di esito positivo, è possibile procedere con la domanda di liquidazione, che decorrere dal mese successivo alla presentazione della stessa.

L’istanza può essere inoltrata all’INPS:

  • tramite Patronato;
  • oppure direttamente dall’interessato attraverso il portale web dell’INPS, se in possesso delle credenziali di accesso (serve il PIN dispositivo).

Chi intendesse inviare la domanda autonomamente, è possibile accedere sul sito INPS seguendo il percorso: “Domanda di prestazione pensionistica: pensione, ricostituzione, ratei maturati e non riscossi, certificazione del diritto a pensione” -> “Nuova domanda”.