Archivi giornalieri: 10 marzo 2021

Ammortizzatori sociali Covid-19

 

Ammortizzatori sociali Covid-19: differimento dei termini decadenziali

La legge 26 febbraio 2021, n. 21, di conversione, con modificazioni, del decreto Milleproroghe, ha disposto un differimento dei termini decadenziali degli ammortizzatori sociali e delle misure a sostegno del reddito connesse all’emergenza Covid-19 e ha assicurato la copertura dei relativi oneri finanziari.

In particolare, sono differite al 31 marzo 2021 tutte le domande di Cassa Integrazione (ordinaria e in deroga), di assegno ordinario (ASO) dei Fondi di solidarietà bilaterali, del Fondo di Integrazione Salariale (FIS), di Cassa Integrazione Speciale Operai Agricoli (CISOA) connesse all’emergenza sanitaria, i cui termini di trasmissione sono scaduti il 31 dicembre 2020.

Con il messaggio 9 marzo 2021, n. 1008, l’INPS fornisce le istruzioni operative per accedere ai trattamenti.

Notizie INPS

È online il servizio automatico di prenotazione sportelli

L’INPS, per andare incontro alle esigenze dei cittadini, mette a disposizione il servizio automatico di prenotazione sportelli, disponibile tutti i giorni, 24 ore su 24, senza attesa.

Sul canale Youtube dell’Istituto è presente un video informativo che illustra il nuovo servizio.

Chiamando il numero verde INPS (803.164 da rete fissa o il numero a pagamento 06.164.164 da telefonia mobile), si può prenotare l’accesso allo sportello tramite il risponditore automatico vocale.

Basterà fornire il codice fiscale e il motivo dell’accesso, e, infine, scegliere giorno e ora dell’appuntamento presso la sede di competenza.

Successivamente arriverà un sms con i dettagli della prenotazione.

Il servizio di prenotazione è disponibile anche tramite App INPS Mobile, Portale www.inps.it e l’operatore telefonico del Contact Center.

SOLDI E DIRITTI

Contributo a fondo perduto Decreto Sostegno: nuovi aiuti in arrivo per imprese e Partite IVA

Il contributo a fondo perduto Decreto Sostegno sarà sganciato dal codice Ateco e spetterà a imprese e partite IVA colpiti dalla crisi.

Il Governo Draghi, nei prossimi giorni è chiamato a varare il decreto Sostegno e una delle misure più attese e riportate nella bozza di Dl Sostegno è il nuovo contributo a fondo perduto. Contributo che sarà sganciato dal codice Ateco dell’attività svolta e spetterà a tutti coloro coloro che sono stati colpiti dall’attuale emergenza da covid-19. Dunque, rileverà il calo di fatturato subito nei mesi della pandemia.

Un’ulteriore novità è rappresenta dalle modalità con le quali il contributo sarà riconosciuto. Infatti, il contribuente potrà optare per l’accredito diretto sul conto corrente o per il riconoscimento di un credito d’imposta pari al contributo spettante. Credito d’imposta che potrà essere utilizzato in F24 per pagare tasse e contributi previdenziali.

Decreto Sostegno, nuovo contributo a fondo perduto

Sulla scia dei precedenti contributi a fondo perduto previsti dal Dl Rilancio,  dal Dl Ristori e dal Dl Ristori-bis, quest’ultimi due insieme agli altri decreti Ristori, convertiti in un’unica legge di conversione, Legge 176/2020, il Governo Draghi si appresta ad approvare un nuovo fondo perduto.

In particolare, possono accedere al nuovo contributo previsto dal decreto Sostegno, tutti gli operatori economici colpiti dall’emergenza epidemiologica “Covid-19” che svolgono: attività d’impresa, arte o professione con partita IVA e sono residenti o stabiliti nel territorio dello Stato indipendentemente dal codice Ateco dell’attività svolta.

Dunque, rispetto agli altri contributi a fondo perduto non sia fa più una differenziazioni in base all’attività svolta.  Il contributo spetterà a tutti coloro che sono stati colpiti dall’attuale emergenza da covid-19.

Il  contributo a fondo perduto non spetta:

  • ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data di entrata in vigore del decreto Sostegno;
  • a coloro che hanno attivato la partita IVA dopo l’entrata dello stesso decreto;
  • agli enti pubblici di cui all’articolo 74 nonché ai soggetti di cui all’articolo 162-bis del DPR 917/86, TUIR.

I soggetti ammessi all’agevolazione non devono aver conseguito ricavi o compensi per un importo superiore a 5 milioni di euro. In riferimento al periodo d’imposta 2019.

I requisiti per accedere al contributo a fondo perduto 2021

Oltre a rispettare il requisito del monte ricavi/compensi non superiore a 5 milioni di euro, è necessario aver subito un calo di fatturato nei mesi più recenti dell’attuale pandemia da covid-19.

Infatti, all’art.1, comma 3 della bozza del testo del D.L. Sostegno, è previsto che:

Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di gennaio e febbraio 2021 sia inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di gennaio e febbraio 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell’operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.

Il requisito della perdita di fatturato non si applica a coloro che  hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019. Dunque, per tali soggetti, verificato il requisito del monte/ricavi compensi, il contributo spetta indipendentemente dal calo di fatturato.

Quanto spetta

Le modalità di determinazione del contributo spettante sono molto simili a quelle previste per i precedenti contributi a fondo perduto. L’entità del sostegno spettante è parametrata alla perdita di fatturato. Difatti, rileva la differenza tra ’ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di gennaio e febbraio 2021 rispetto al fatturato e ai corrispettivi dei mesi di gennaio e febbraio 2019.

Il contributo spettante è determinato applicando a tale differenze le seguenti percentuali:

  • venti per cento per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a quattrocentomila euro nel periodo d’imposta 2019;
  • quindici per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a quattrocentomila euro e fino a 1 milione di euro nel periodo d’imposta 2019;
  • dieci per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro nel periodo d’imposta precedente 2019.

In ogni caso, l’importo del contributo  non può essere superiore a centocinquantamila euro.

Ad ogni modo, il contributo non può essere inferiore:

  • a mille euro per le persone fisiche e a
  • duemila euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche (società).

Il contributo non è tassato né ai fini delle imposte sui redditi né dell’Irap.

Accredito sul conto corrente o credito d’imposta da utilizzare in compensazione in F24

Una delle principali novità che caratterizza il nuovo contributo a fondo perduto rispetto ai precedenti è la scelta che si ha circa alle modalità di riconoscimento del contributo. Infatti, il contribuente può sempre scegliere di ricevere l’accredito delle somme sul conto corrente.

Tuttavia, in alternativa a tale possibilità, è possibile ricevere il contributo sotto forma di credito d’imposta da utilizzare per pagare in F24 tasse e contributi previdenziali. L’F24 dovrà essere presentato tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate. Questo perchè nell’F24 si riportano degli importi in compensazione orizzontale. Tra crediti e debiti di diversa natura.

La scelta per l’accredito sul conto o per il credito d’imposta è irrevocabile.

Modalità di presentazione dell’istanza

Tale scelta deve essere specificata nell’istanza con la quale si richiede il contributo. Istanza da inviare all’agenzia delle entrate entro sessanta giorni dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione della stessa. Con l’istanza si attesta la sussistenza dei requisiti richiesti e le modalità prescelta di attribuzione del contributo (accredito sul conto o credito d’imposta). L’istanza può essere presentata, per conto del soggetto interessato, anche da un intermediario delegato al cassetto fiscale dell’Agenzia delle entrate.

Attenzione: le modalità di presentazione dell’istanza, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione della stessa sono definiti con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate.

Infine due precisazioni importanti:

  • si applicano in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’articolo 25, commi da 9 a 13, del decreto-legge n. 34 del 2020, con riferimento al regime sanzionatorio e alle attività di controllo (il riferimento è al 1° contributo a fondo perduto);
  • la misura di sostegno opera nei limiti e nelle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche.

Entro giovedì 11 marzo dovrebbe arrivare l’approvazione del decreto Sostegno.

Pensioni

RIFORMA PENSIONI/ Verso prepensionamenti nella Pa

Pubblicazione: 10.03.2021 Ultimo aggiornamento: 12:16 – Lorenzo Torrisi

Riforma pensioni, sembra che il Governo possa puntare a favorire l’ingresso in quiescenza di lavoratori pubblici con incentivi all’esodo

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Lapresse
 

VERSO PREPENSIONAMENTI NELLA PA

Come spiega today.it, “il Governo pensa a mandare prima in pensione i lavoratori pubblici”. Il riferimento è al progetto del ministro della Pubblica amministrazione Renato Brunetta che dovrebbe prevedere “un meccanismo volontario di incentivi all’esodo di persone vicine all’età pensionabile e con professionalità non adeguate a cogliere l’innovazione tecnologica o non più motivate a rimanere nel settore pubblico”. Come ricordato dal Messaggero, considerato che tra il 2019 e il 2020 sono andati in quiescenza circa 190.000 lavoratori statali, grazie anche a misure di riforma pensioni come Quota 100, uno dei compiti principali del Governo sarà quello di sbloccare il turnover nella Pa cercando di assumere giovani con competenze legate alla digitalizzazione, in modo anche di cercare di concretizzare uno degli obiettivi principali che il Recovery plan dovrà contenere per essere accettato da Bruxelles. Qualche dettaglio in più sulle mosse che l’esecutivo intende seguire su questo fronte saranno probabilmente rese note con più dettaglio nei prossimi giorni.

 
 
 
 

LE PAROLE DI SBROLLINI

Il caso di Lara Lugli, la pallavolista che è stata citata per danni dalla sua società per essere rimasta incinta, è stato commentato anche da Daniela Sbrollini, che ha ricordato un’importante battaglia anche per quel che riguarda i temi di riforma pensioni. Secondo la Senatrice di Italia Viva, il caso di Lara Lugli è “l’emblema di come le donna nello sport sia ancora vittima di atteggiamenti che hanno radici medievali. La storia di Lara è la storia di centinaia di atlete che si ritrovano nella sua situazione e che si vedono negare mensilità, rescindere contratti o anche semplicemente, il diritto ad accogliere una gravidanza con gioia”. Come riporta Adnkronos, secondo Sbrollini non si possono “più accettare questi comportamenti violenti e discriminatori e permettere che alle atlete non vengano garantiti gli stessi diritti dei loro colleghi uomini come pensioni, periodi tutelati di malattia e assicurazioni per infortunio, oltre naturalmente ai congedi di maternità. Chi considera una gravidanza un danno dovrebbe vergognarsi. Nessuna donna deve sentirsi inadeguata e inopportuna”.sp

 

RIFORMA PENSIONI, L’ATTESA PER IL DEF

In un articolo Sul Sole 24 Ore viene evidenziato che mentre si lavora al Decreto sostegno, nel Governo si sta mettendo anche a punto la bozza del Documento di economia e finanza e “giù si ipotizza che il Governo potrebbe essere chiamato a individuare una dote aggiuntiva da almeno 15 miliardi per dare solidità all’annunciato riordino degli ammortizzatori sociali, rendere credibile l’avvio della riforma fiscale ed evitare lo scalone previdenziale che si affaccia a fine anno con la fine della sperimentazione triennale di Quota 100”. Andrà quindi monitorata la situazione anche perché è molto probabile che con il Def diventerà chiaro quante risorse l’esecutivo intende mettere a disposizione delle misure di riforma pensioni per il prossimo anno.

 

IL RICORSO ALL’ISOPENSIONE DI TIM

Il quotidiano di Confindustria segnala anche che Tim ha fatto ricorso all’isopensione, misura prevista già dai tempi della Legge Fornero, per 1.300 uscite volontarie riservate a chi maturerà i requisiti pensionistici entro il 2026. I costi dell’operazione saranno completamente a carico dell’azienda, che ha raggiunto un accordo con i sindacati e potrebbe anche assumere nuove figure professionali utili all’innovazione e alla digitalizzazione. Il Sole 24 Ore ricorda anche che Tim lo scorso anno aveva fatto ricorso al contratto di espansione e che tra il 2019 e il 2020 ci sono già state circa 4.700 uscite volontarie sempre attraverso l’isopensione. In tre anni, quindi, si potrebbe arrivare a un numero di scivoli verso la pensione superiori a 6.000 unità.

Cognomi sardi

Lo storico Francesco Cesare Casula

Cognomi sardi: uno stazzo o una capanna, è qui l’origine di Casula


Lo storico Francesco Cesare Casula

Documentato sin dall’XI secolo, oggi è presente soprattutto nel sud della Sardegna. La rara variante sassarese Caiula

 

Casula è un antico cognome esclusivamente sardo che occupa la 29° posizione nella speciale classifica dei cognomi più diffusi. Oggi conta circa 1760 famiglie di cui 1350 risiedono in Sardegna. Nelle restanti regioni le maggiori densità si rilevano in Piemonte (83), Lombardia (76) e Lazio (60). Nell’Isola è diffuso specialmente nella parte meridionale.

Nel territorio della vecchia provincia di Cagliari vi sono 720 Casula. Altri 195 risiedono nella provincia di Oristano; 200 in quella di Nuoro (compresa l’Ogliastra) e 330 in quella di Sassari (compresa la Gallura). Relativamente ai comuni, ha l’epicentro a Cagliari (120) col suo hinterland (Assemini 41, Quartu Sant’Elena 35, Dolianova 31, Capoterra e Monserrato 15). Presenta densi nuclei anche a Sassari (59), Oristano (40), Olbia (39), Carbonia (38), Iglesias (36), Villaputzu (32), Desulo (30), Cabras e San Gavino Monreale (26), Nùoro (23), Serdiana (22), Ortueri (21), Samassi (17), Berchidda e Santa Giusta (16) e Meana (15).

Sul piano generale Casula è attestato in 170 comuni ossia in circa il 45 per cento dell’intero territorio sardo. Oltre a Casula, che rappresenta la forma principale, si deve tener conto della variante Casule (67 famiglie) che è caratteristica di Cuglieri (21) e di Pozzomaggiore (17). Un’altra variante è Catzula (15 famiglie) che è specifica di Meana. Una variante rarissima è Caiula che si trova solo a Sassari e riflette una pronuncia logudorese Cajula. Sul piano storico è documentato già nei secoli XI-XIII nel condaghe di San Pietro di Silki e in quello di San Nicola di Trullas. Nell’Atto di pace del 1388 tra la Corona d’Aragona e il Regno d’Arborea è attestato a Borore e Laconi.

 

È documentato a Ozieri nel 1503 e nel 1587. Nella prima metà del 1500 è attestato a Sassari (Quirico Casulla) dove è registrato ancora nel 1580, nel 1689, nel 1791 e nel 1852-1856 (Giovanni Battista Casula, deputato). Tra il 1500 e il 1600 è documentato a Sanluri con parecchie occorrenze. Nel 1580 è registrato a Fonni e Sorgono. Nel 1654 è presente a Cagliari Stampace. Nel 1742 e 1785 è attestato a Perfugas e Tula. È registrato anche a Triei nella seconda metà del 1700 e a Meana nel 1759. Inoltre è citato negli atti dei Parlamenti del Regno di Sardegna. Nel 1809 è registrato a Villasor, nel 1837 a Ollolai, nel 1841 a Guamaggiore, nel 1842 a Monastir, nel 1850 a Fonni, nel 1862 a Berchidda e a Cagliari (don Efisio Casula, canonico di Oristano). Nelle liste di leva del 1880 è documentato ad Abbasanta, Assemini, Cuglieri, Dolianova, Donigala Fenughedu, Meana, Montresta, Musei, Ollolai, Olzai, Ortueri, Oschiri, Pula, S. Gavino Monreale, S. Nicolò Gerrei, Sorgono, Tinnura, Tonara, Zerfaliu.Alla base ha probabilmente un soprannome o nome di mestiere, formato dall’ormai raro termine sardo casula ‘casa’ e ‘stazzo’, legato forse all’attività del capostipite. Secondo Massimo Pittau Casula deriva dal latino casubula ‘casupola, capannuccia’ (DCS, 1, 195). Questa ipotesi appare convalidata dalla scrittura Casubla documentata nel Condaghe di San Nicola di Trullas (256: Maria e Micali Casubla). Anche la variante Catzula è citata nel Condaghe di Santa Maria di Bonarcado (69: Iorgi Cazula) e la si ritrova a Meana dal 1597.

San Macario di Gerusalemme

 

San Macario di Gerusalemme


San Macario di Gerusalemme

Nome: San Macario di Gerusalemme
Titolo: Vescovo
Nascita: III secolo, Gerusalemme
Morte: 335 circa, Gerusalemme
Ricorrenza: 10 marzo
Tipologia: Commemorazione
Patrono di: Montemarciano

La forza della sua opposizione all’arianesimo è dimostrata dal modo in cui Ario parla di lui nella sua lettera a Eusebio di Nicomedia.

Macario prese parte al Concilio di Nicea, nel corso del quale potrebbe aver avuto molto a che fare con la stesura del Credo niceno. Nella Storia del Concilio di Nicea attribuita a Gelasio di Cizico ci sono una serie di dispute tra immaginari Padri del Concilio e dei filosofi al soldo di Ario. In una di queste controversie Macario è portavoce per i vescovi che difende la discesa all’inferno. Macario appare il primo tra i vescovi di Palestina che hanno sottoscritto il Concilio di Nicea.

Secondo Teofane, Costantino, alla fine del Concilio di Nicea, chiese a Macario di cercare i siti della Resurrezione e della Passione e la Vera Croce. L’enorme quantità di pietre sopra il tempio di Venere, che al tempo di Adriano si era accumulato nel tempo sopra il Santo Sepolcro, fu demolito, e “quando la superficie originale del terreno apparve immediatamente, al contrario di ogni aspettativa, il monumento sacro della Resurrezione del nostro Salvatore fu scoperto”. Nell’apprendere la notizia Costantino scrisse a Macario una lunga lettera per ordinare l’erezione di una sontuosa chiesa sul luogo: si dava avvio così alla prima costruzione cristiana della Basilica del Santo Sepolcro a Gerusalemme.

MARTIROLOGIO ROMANO. A Gerusalemme san Macario, Vescovo e Confessore, per consiglio del quale Costantino Magno e la beata Elena, sua madre, purificarono i luoghi santi e li abbellirono di sacre Basiliche.

Decreto sostegno

Decreto Sostegno, le novità della bozza: aiuti per famiglie e lavoratori. I dettagli

Manca ancora il testo definitivo, ma nella bozza di decreto Sostegno si profilano aiuti, proroghe e conferme per lavoratori e famiglie.

Il decreto Sostegno è attesissimo, ma la sua ‘ufficializzazione’ dovrebbe essere ormai questione di pochi giorni. In una recente bozza preliminare trovano spazio una grande varietà di interventi, a riprova del fatto che questo decreto rappresenta primo maxi-provvedimento economico del Governo Draghi, un vero e proprio banco di prova.

Misure per il lavoro, sospensione delle cartelle esattoriali, risorse per i vaccini e l’acquisto di farmaci per la cura del coronavirus. Ma si parla anche di aiuti verso le partite Iva in difficoltà; di ulteriori investimenti sul trasporto pubblico locale; e di proroga NASpI e del reddito di emergenza e di cittadinanza, con almeno un miliardo di euro di nuove risorse derivanti dal fondo costituito tramite scostamento di bilancio.

Tuttavia, l’intero testo è ancora in corso di definizione, nell’obiettivo primario di introdurre nuovi ristori, anzi ‘indennizzi’ o bonus, nei confronti di famiglie ed imprese, pesantemente gravate dalla pandemia e dalle restrizioni previste dal lockdown. Qui di seguito, vogliamo focalizzarci su quanto previsto a favore di lavoratori e famiglie. Vediamo più nel dettaglio le novità in arrivo.

Bozza Decreto Sostegno: un cammino ancora in corso di definizione

Ciò che agli osservatori appare piuttosto evidente è che la bozza del decreto legge ribattezzato Sostegno, che prende il posto del ‘Ristori 5’, è nel complesso assai articolata; ma in alcuni punti deve essere ancora dettagliata compiutamente. Ad esempio, per quanto riguarda il capitolo ‘Lavoro e Welfare’, sono attesi chiarimenti e norme ad hoc a breve.

Più nitidezza invece emerge quanto meno sul fronte fiscale, giacchè già si sa che saranno sospesi i termini di versamento delle cartelle e degli avvisi esecutivi fino al 30 aprile; ossia fino alla fine dello stato di emergenza.

Insomma, l’iter che porterà all’entrata in vigore delle disposizioni definitive del Decreto Ristori non può ancora dirsi completato. Infatti, gli articoli della bozza dovranno poi essere analizzati e valutati dalla Ragioneria generale dello Stato.

Non solo: le disposizioni riceveranno un giudizio anche e soprattutto dalle diverse anime politiche del Governo Draghi, che sappiamo essere alquanto eterogeneo quanto alla sua composizione.

Per il momento, si può ragionare in termini probabilistici: secondo quanto si apprende, il decreto Sostegno dovrebbe essere presentato in Consiglio dei Ministri giovedì prossimo. In questo quadro, sono già praticamente certe alcune rilevanti novità in tema di sostegno ai lavoratori e alle famiglie. 

Disoccupazione Naspi: prevista una proroga di due mesi

In questi giorni, emergono novità sul fronte proroga Naspi, ossia l’indennità di disoccupazione – di cui recentemente abbiamo diffusamente parlato – che consiste in una prestazione INPS a sostegno del reddito dei lavoratori che hanno perso involontariamente l’attività lavorativa, ossia senza loro responsabilità o colpa.

Per questo contributo, nella bozza di decreto Sostegno emerge con nettezza la conferma della proroga dell’erogazione di detta indennità, nei confronti dei disoccupati. Attenzione però perchè, in questa occasione, potrebbe trattarsi di un rinnovo una tantum, a differenza di quanto disposto in passato dai decreti adottati durante il Conte bis. Tuttavia, è pur sempre una boccata d’ossigeno per i tanti disoccupati che da poco tempo hanno smesso di incassare l’indennità Naspi, per scadenza del termine; ciò vale soprattutto se pensiamo che per molti la Naspi rappresenta l’unico reddito percepito.

Pertanto, non deve stupire che nella bozza recentemente circolata è presente sotto il titolo II recante “Disposizione in materia di lavoro”, l’articolo 12 rubricato “Proroga NASPI due mesi”. Certamente siamo in attesa di dettagli, ma non sembrano esserci dubbi sulla proroga.

D’altronde, nell’ambito dell’incontro tra il Ministero del Lavoro e le parti sociali del 27 febbraio 2021, argomento clou è stato il tipo di aiuti da erogare a chi è rimasto senza occupazione anche per l’emergenza coronavirus. Vero è però che nel dibattito si è affrontato l’intero tema della riforma degli ammortizzatori sociali, di cui l’indennità di disoccupazione Naspi fa parte.

Stop licenziamenti: proroghe e conferme

La questione dei licenziamenti e del terremoto che deriverebbe dalla perdita di circa un milione di posti di lavoro, è un altro argomento su cui si sta lavorando all’interno del decreto Sostegno. Si cerca di evitare l’irreparabile, ossia una il ricorso in massa alle risoluzioni dei rapporti di lavoro in essere, applicate dai datori di lavoro ed aziende in crisi economica.

Accogliendo almeno in parte le istanze delle organizzazioni sindacali, pare dunque assai probabile la riconferma del blocco dei licenziamenti – sia individuali sia collettivi – per motivi economici, fino al 30 giugno 2021.

Cassa integrazione covid-19

Anche in materia di  ammortizzatori sociali già in vigore da un anno, in arrivo una ulteriore conferma. Cassa integrazione ordinaria, Cassa in deroga; CISOA; Assegni ordinari; e TIS  con causale COVID 19, riceverebbero nuove risorse finanziarie dal fondo legato allo scostamento di bilancio pari a 32 miliardi di euro.

In questi giorni, si sta tuttavia ragionando su una possibile futura limitazione  – dopo il 30 giugno – della Cig Covid ai soli settori più danneggiati da pandemia e lockdown, ossia commercio e turismo in primis. E si discute anche di regole procedurali che velocizzino finalmente i tempi di pagamento della Cig Covid.

Congedo parentale e bonus baby sitter covid-19: 200 milioni di euro di stanziamenti

Nel decreto Sostegno, altri stanziamenti in vista per le famiglie. Infatti, la volontà dell’Esecutivo Draghi è quella di assegnare non meno di 200 milioni di euro a favore dei nuovi congedi parentali straordinari alle famiglie i cui figli siano ancora obbligati a rinunciare alla scuola in presenza. E, proprio in questi giorni, sono aumentate le chiusure delle scuole. E’ stata nuovamente attivata la didattica a distanza per permettere agli studenti di seguire le lezioni.

In particolare, la chiusura è una delle misure restrittive ad hoc che i presidenti delle Regioni possono attuare laddove sia oltrepassata  la soglia di 250 casi settimanali ogni 100mila abitanti; oppure “in caso di motivata ed eccezionale situazione di peggioramento del quadro epidemiologico“. Inoltre, la chiusura di tutte le scuole, inclusi gli asili nido, scatta automaticamente nelle Regioni che sono in area rossa. Le regole in oggetto sono state previste dal nuovo DPCM approvato martedì scorso dall’Esecutivo.

In riferimento ai congedi parentali, avremmo di fronte una riproposizione dei congedi  indennizzati al 50%, scaduti a fine 2020 per i lavoratori subordinati con figli under 14. La durata del congedo dovrebbe essere correlata sia ai periodi di quarantena obbligatoria che alla DAD.

Bonus baby-sitter ed altre misure

Inoltre, al momento non è escluso che siano nuovamente considerati i bonus baby sitter per gli stessi periodi, per i lavoratori autonomi. Si pensa però a variare l’importo del contributo; ed, in ogni caso, detto bonus sarebbe alternativo al congedo parentale. Ma avremo maggior chiarezza quando sarà pronto il testo definitivo del decreto Sostegno.

Concludendo, da rimarcare altresì che provvedimento in arrivo disporrà anche in merito alle misure anti-coronavirus, con ben 2 miliardi di euro stanziati per la riorganizzazione di tutta la campagna vaccinale; e per comprare nuove dosi di vaccino. L’intenzione è infatti quella di vaccinare tutti gli italiani entro l’estate; o almeno questo è l’obiettivo del Ministro della Salute Speranza. Novità anche per il reddito di emergenza, che verrà rifinanziato e prorogato, come già abbiamo avuto modo di notare.

Lavoratori impatriati 2021: proroga del regime fiscale agevolato. I dettagli

 

Lavoratori impatriati 2021: proroga del regime fiscale agevolato. I dettagli

Possibile prorogare il regime fiscale agevolato per i lavoratori impatriati, per ulteriori 5 anni. Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.

Proroga per ulteriori 5 periodi d’imposta del regime fiscale agevolato per i lavoratori impatriati. L’agevolazione può essere goduta dai lavoratori dipendenti e autonomi che esercitino l’opzione mediante il versamento, in un’unica soluzione, di un importo pari al 5% o al 10%  dei redditi prodotti in Italia, relativi al periodo d’imposta precedente a quello di esercizio dell’opzione.

Il versamento è da effettuare mediante il modello F24, entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di conclusione del primo periodo di fruizione dell’agevolazione. Se il primo periodo di fruizione dell’agevolazione è terminato il 31 dicembre 2020, il versamento si deve effettuare entro 180 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.

È quanto specificato dall’Agenzia delle Entrate, con il Provvedimento n. 60353 del 3 marzo 2021. Il documento di prassi, inoltre, specifica che i lavoratori dipendenti richiedono in via principale l’applicazione dell’agevolazione direttamente al datore di lavoro. Diversamente i lavoratori autonomi comunicano l’esercizio dell’opzione nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno di effettuazione del versamento.

Regime fiscale agevolato lavoratori impatriati: versamento in un’unica soluzione

La possibilità di usufruire del regime agevolato fiscale è esercitata mediante il versamento in un’unica soluzione di:

  • un importo pari al 10% dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia. I redditi devono far riferimento al periodo d’imposta precedente a quello di esercizio dell’opzione, se il soggetto al momento della scelta ha almeno un figlio minorenne, anche in affido preadottivo.
    In alternativa, è necessario diventare proprietario di almeno un’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei 12 mesi precedenti al trasferimento, ovvero ne diviene proprietario entro 18 mesi dalla data di effettuazione del versamento.
    In mancanza di uno dei predetti requisiti, scatta la restituzione del beneficio addizionale fruito senza l’applicazione di sanzioni. L’unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà;
  • un importo pari al 5% dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia. I redditi devono far riferimento al periodo d’imposta precedente a quello di esercizio dell’opzione, se il soggetto al momento dell’esercizio dell’opzione ha almeno tre figli minorenni, anche in affido preadottivo.
    In alternativa bisogna diventare proprietari di almeno un’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei 12 mesi precedenti al trasferimento, ovvero ne diviene proprietario entro 18 mesi dalla data di effettuazione del versamento. In caso contrario, vi sarà la restituzione del beneficio addizionale fruito senza l’applicazione di sanzioni.
    Da notare che l’unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà.

Lavoratori impatriati 2021: modalità di versamento dell’imposta sostitutiva

Gli importi devono essere versati mediante il modello di pagamento F24. Il codice tributo, nonché le istruzioni per la compilazione del mod. F24, verranno indicate successivamente con apposita risoluzione.

L’importo deve essere versato entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di conclusione del primo periodo di fruizione dell’agevolazione. Diversamente, per i soggetti per cui tale periodo si è concluso il 31 dicembre 2020, effettuano il versamento entro 180 giorni dalla pubblicazione del Provvedimento in commento.

Chiaramente, i termini che scadono di sabato o in un giorno festivo sono prorogati al primo giorno feriale successivo.

Richiesta scritta al datore di lavoro

Per poter godere della proroga del beneficio in argomento, i lavoratori dipendenti presentano al datore di lavoro una richiesta scritta:

  • entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di conclusione del primo periodo di fruizione dell’agevolazione;
  • entro 180 giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento in commento, per i lavoratori per cui tale periodo si è concluso il 31 dicembre 2020.

La richiesta, sottoscritta dal lavoratore dipendente deve contenere:

  • nome, cognome e data di nascita;
  • il codice fiscale;
  • l’indicazione che prima del 30 aprile 2019 la residenza è stata trasferita in Italia;
  • indicazione della permanenza della residenza in Italia alla data di presentazione della richiesta;
  • impegno a comunicare tempestivamente al datore di lavoro ogni variazione della residenza o del domicilio, rilevante per l’applicazione del beneficio medesimo da parte del datore di lavoro;
  • i dati identificativi dell’unità immobiliare di tipo residenziale acquistata direttamente dal lavoratore ovvero dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà e la relativa data di acquisto;
  • il numero e la data di nascita dei figli minorenni, anche in affido preadottivo, alla data di effettuazione del versamento;
  • l’anno di prima fruizione del regime speciale per i lavoratori impatriati;
  • l’ammontare dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell’agevolazione, relativi al periodo d’imposta precedente a quello dell’esercizio dell’opzione;
  • gli estremi del versamento.

I soggetti che esercitano un’attività di lavoro autonomo comunicano l’opzione nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel quale hanno effettuato il versamento.