Cambia per il 2021 il numero dei giorni di congedo di paternità obbligatorio. La novità è contenuta nella Legge di Bilancio 2021 (L. n. 178/2020) che, oltre le misure in ambito fiscale e bonus economici erogati a causa della crisi economica dettata dal Covid-19, contiene anche una serie di interventi in favore delle famiglie fra cui i permessi per nascita figlio. Infatti nell’ultima Manovra, particolare attenzione è stata dedicata alla genitorialità e a favorire la correlazione famiglia-lavoro. A tal fine, infatti, il Governo è intervenuto nuovamente sul congedo obbligatorio per il padre prorogando tale misura e aumentando, per quest’anno, nuovamente i giorni di congedo a disposizione. Inoltre ha ampliato la tutela del congedo prevedendone la fruizione anche nel caso di morte perinatale del figlio.
Aggiorniamo questa guida in quanto, con la Circolare 42 dell’11 marzo, l’INPS recepisce le novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2021 in tema di congedo di paternità obbligatorio e fornisce le relative istruzioni in materia.
Vediamo quindi in dettaglio quanto dura il congedo obbligatorio padre, entro quando fruirlo e come richiederlo.
Sommario
Congedo papà obbligatorio per il 2021: quanto dura
Si ricorda, al riguardo, che il congedo obbligatorio padre è stato introdotto fra i permessi per nascita figlio dalla Riforma Fornero (L. n. 92/2012). Inizialmente la norma ha disposto l’obbligo per i neo papà di assentarsi per un massimo di due giorni.
Tale istituto, però, ha subito nel corso degli anni importanti modifiche: una su tutte la L. n. 232/2016, che ha portato – a decorrere dal 1° gennaio 2017 – il numero di giorni di congedo da 2 a 4. Successivamente, la Legge di Bilancio 2019 (L. n. 145/2018) ha aumentato di un ulteriore giorno il congedo, arrivando così complessivamente a 5 giorni di congedo per i neo papà nel corso di un anno.
Ultimo intervento in ordine cronologico si è avuto con l’art. 1, comma 342 della L. n. 160/2019 (Legge di Bilancio 2020), che ha portato il congedo di paternità da 5 a 7 giorni.
Ora, tale numero è cambiato nuovamente. In base all’art. 1, co. 363 della Legge di Bilancio 2021, il congedo per i neo papà è stato prorogato per l’anno in corso e aumentato a 10 giorni. Quindi si è registrato un aumento di ben 3 giorni. La stessa Legge ha confermato la possibilità di fruire di un ulteriore giorno di congedo facoltativo in alternativa alla madre.
Congedo papà 2021: quando può essere fruito?
Si ricorda, al riguardo, che il congedo papà:
- non è facoltativo bensì obbligatorio, pertanto è obbligo del neo papà fruire di questo periodo per dedicarsi alla cura del proprio figlio e della famiglia;
- può essere fruito entro 5 mesi dalla nascita del figlio. Lo stesso periodo vale per l’ingresso del minore in famiglia nei casi di adozioni o affidamenti.
Rispettando questa scadenza, i giorni possono essere fruiti durante il congedo di maternità della madre lavoratrice, o anche successivamente e in maniera non continuativa.
Congedo di paternità obbligatorio 2021: quanto spetta e come si richiede
Durante il congedo di paternità obbligatorio si ha diritto a ricevere in busta paga il 100% dell’intera retribuzione. È quindi obbligo del datore di lavoro anticipare in busta paga tali somme per poi compensarle nel mod. F24 con i contributi dovuti all’INPS.
Per quanto riguarda le modalità di presentazione della domanda, si richiama la circolare INPS numero 40/2013. Le modalità sono pertanto le stesse di quelle previste per il 2020.
Quindi:
- nel caso in cui sia il datore di lavoro a pagare l’indennità, allora le date in cui si vuole fruire del congedo devono essere comunicate dal lavoratore almeno 15 giorni prima. Se richiesto in concomitanza dell’evento nascita, il preavviso si calcola sulla data presunta del parto. Successivamente il datore di lavoro comunica all’INPS le giornate di congedo fruite tramite modello Uniemens;
- se invece è l’INPS a pagare, è necessario presentare domanda direttamente all’Istituto tramite i servizi dedicati. Anche in questo caso il datore di lavoro comunica all’INPS le giornate di congedo fruite, attraverso il flusso Uniemens.
Congedo di paternità: la Circolare INPS
Come anticipato in premessa, l’INPS in data 11 marzo 2021 ha rilasciato la circolare n. 42 con la quale recepisce le novità dell’ultima Legge di Bilancio e comunica che la durata del congedo obbligatorio per il 2021 è stata ampliata da sette a dieci giorni.
Questo periodo, ricorda l’Istituto, è da fruire, anche in via non continuativa, entro i cinque mesi di vita o dall’ingresso in famiglia del minore. Infine, l’INPS precisa che è stato ampliato anche il congedo obbligatorio e facoltativo dei padri anche nel caso di morte perinatale del figlio.
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Le deroghe alla disciplina del contratto a termine stabilite per le attività stagionali del D. Lgs. n. 81/2015 trovano applicazione anche alle ipotesi di stagionalità individuate dal CCNL di settore? A questa domanda ha risposto l’INL con la Nota n. 413 del 10 marzo 2021. Sul punto l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha specificato espressamente che rimane assolutamente confermata la possibilità per la contrattazione collettiva di settore di individuare ulteriori ipotesi di attività stagionali.
L’individuazione di queste ulteriori attività di lavoro stagionale possono essere differenti da quelle già indicati dal Dpr. n. 1525/1963. A queste tipologie di attività, si ricorda, non si applicano i limiti sui contratti di lavoro subordinato a termine. Si ricorda, al riguardo, che la nuova disciplina dei contratti a tempo determinato prevede che la durata del contratto non può essere superiore a 24 mesi. Inoltre, per i contratti che superano i 12 mesi è necessario l’indicazione della “causale”. L’obbligo vige per ogni rinnovo anche se la durata complessiva del contratto non supera i 12 mesi.
Di seguito i dettagli della Nota dell’INL, che trovate allegata a fondo pagina.
Contratto di lavoro stagionale: la disciplina
Come noto, al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a 24 mesi. Quindi, la durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, per effetto di una successione di contratti, conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale, non può superare i 24 mesi. Tali disposizioni non si applicano, però, per le attività stagionali.
Il lavoro a termine prevede infatti diverse deroghe per quanto concerne le attività stagionali, le quali sono individuate all’art. 21, co. 2 del D.Lgs. n. 81/2015. La menzionata norma, in particolare, stabilisce che i limiti del contratto a termine non si applicano nei confronti dei lavoratori impiegati nelle attività stagionali:
- individuate con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
- individuate dai contratti collettivi.
Tuttavia, fino all’adozione del menzionato decreto continuano a trovare applicazione le disposizioni del Dpr. n. 1525/1963.
Leggi anche: Contratto a tempo determinato stagionale: regole e peculiarità
Il CCNL può prevedere ulteriori ipotesi di stagionalità
In relazione alle ipotesi di stagionalità individuate dal CCNL, il Ministero del Lavoro ribadisce che il rinvio operato dal co. 2 dell’art. 21 del D.Lgs. n. 81/2015 al Dpr. n. 1525/1963:
avviene in “sostituzione” dell’emanando decreto ministeriale e non anche delle ulteriori ipotesi di esclusione individuate dalla contrattazione collettiva alla quale, così come in passato, è demandata la possibilità di “integrare” il quadro normativo.
Pertanto, afferma l’Ispettorato, rimane confermata la possibilità per la contrattazione collettiva di settore di individuare ulteriori ipotesi di attività stagionali rispetto a quelle già indicate dal Dpr. n. 1525/1963, alle quali non si applicano i limiti sui contratti di lavoro subordinato a termine.
Per contrattazione collettiva di settore s’intendono:
i contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria
Leggi anche: Ferie, permessi e riposi dei lavoratori stagionali
Imprese turistiche stagionali: possibile concludere contratti a tempo indeterminato
Infine, il Ministero del Lavoro afferma anche che è possibile per le imprese turistiche stagionali – che osservano un periodo di inattività nel corso dell’anno – di sottoscrivere contratti di lavoro a tempo indeterminato.
Infatti, non si ritiene che tali contratti possano inficiare la connotazione stagionale delle relative attività.
Ciò in ragione della necessità, per tali imprese, di svolgere comunque una attività “programmatoria” o comunque “preparatoria” nei mesi in cui non è prevista l’apertura al pubblico.
INL, nota prot. n. 413 del 10 marzo 2021
Alleghiamo il testo della Nota rilasciata dall’INL in data 10 marzo 2021.
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L’INPS ha rilasciato il messaggio 1008 del 9 marzo con il quale fornisce le indicazioni in merito alla regolarizzazione delle domande di cassa integrazione con causale covid-19 riferite al 2020. Per accedere a una delle integrazioni salariali previste a causa del Covid-19 era necessario inviare la domanda entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale. Ora, invece, tale termine è stato differito al 31 marzo 2021 ed entro tale data devono essere inviati anche i dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi scaduti entro il 31 dicembre 2020.
Si ricorda, al riguardo, che in caso di pagamento diretto delle prestazioni da parte dell’INPS, il datore di lavoro è tenuto a inviare all’INPS: il modello SR41 e il modello SR43.
Cassa integrazione covid per il 2020: le novità del Decreto Milleproroghe
Il Decreto Milleproroghe ha introdotto una proroga dei termini decadenziali relativi ai trattamenti di integrazione salariale connessi all’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Vi rientrano quindi tutte le domande i cui termini di trasmissione sono scaduti al 31 dicembre 2020:
- cassa integrazione ordinaria e in deroga,
- assegno ordinario (ASO) dei Fondi di solidarietà bilaterali,
- del Fondo di integrazione salariale (FIS),
- nonché quelle di cassa integrazione speciale operai agricoli (CISOA) connesse all’emergenza da COVID-19.
Pertanto si possono ancora inviare le domande fino alla mensilità di novembre 2020 la cui scadenza originaria era fissata al 31/12/2020. Come noto, infatti, le domande in commento devono essere inoltrate all’INPS, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.
Inoltre, entro la predetta data, devono essere inviati anche i dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi scaduti entro il 31 dicembre 2020 (Modelli “SR41” e “SR43” semplificati).
Quindi, alla luce del “Decreto Milleproroghe”, possono beneficiare della proroga dei termini le istanze che rispettino le condizioni di accesso di volta in volta fissate dal legislatore.
CIG Covid-19: modelli “SR41” e “SR43” semplificati
Come anticipato, il differimento riguarda anche la trasmissione dei dati necessari per il pagamento diretto o per il saldo dei trattamenti connessi all’emergenza da COVID-19 i cui termini di decadenza sono scaduti entro il 31 dicembre 2020.
Si ricorda che in caso di pagamento diretto delle prestazioni da parte dell’INPS, il datore di lavoro è tenuto a inviare all’INPS tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell’integrazione salariale, ossia:
- il modello “SR41”;
- il modello “SR43”.
Tali modelli devono essere inviati:
- entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale;
- entro 30 giorni dalla notifica della PEC che contiene l’autorizzazione, se tale termine è più favorevole all’azienda.
Tanto premesso, il differimento al 31 marzo 2021 riguarda le trasmissioni riferite a eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa connessi all’emergenza epidemiologica da COVID-19 terminati a novembre 2020 ovvero a quelli la cui autorizzazione è stata notificata all’azienda entro il 1° dicembre 2020.
Cassa Covid-19: nuove domande di accesso
I datori di lavoro che, per i periodi oggetto del differimento, non avessero inviato istanze di accesso ai trattamenti, potranno trasmettere domanda entro e non oltre il termine del 31 marzo 2021.
A tal fine, occorre utilizzate le medesime causali relative all’emergenza epidemiologica da COVID-19, già istituite con riferimento alle singole discipline.
Per quanto attiene, invece, alle domande di accesso ai trattamenti, che ricadono nei periodi per cui opera il differimento dei termini, già inviate e respinte con una motivazione riconducibile alla sola tardiva presentazione della domanda, i datori di lavoro non dovranno riproporre nuove istanze.
Diversamente, le domande già inviate e accolte parzialmente per i soli periodi per i quali non era intervenuta la decadenza, i datori di lavoro dovranno trasmettere una nuova istanza esclusivamente per tali periodi.
La Lotteria degli scontrini è ormai nel vivo, il giorno 11 marzo infatti ci saranno le prime estrazioni dei premi mensili: 10 premi da 100.000 euro per chi acquista, 10 premi da 20.000 euro per chi vende.
Vediamo insieme come registrarsi sul portale lotteria per ottenere il codice personale alfanumerico per partecipare alle estrazioni. Sul portale www.lotteriadegliscontrini.gov.it, appositamente predisposto dall’Agenzia delle Dogane, è possibile registrarsi e generare il codice lotteria che consente di partecipare all’estrazione di premi settimanali, mensili e annuali sia per i clienti che per gli esercenti.
L’iscrizione al portale lotteria rappresenta un passaggio fondamentale per partecipare, in quanto occorre ottenere un codice lotteria da presentare poi al momento del pagamento. Tale codice univoco, si ricorda, è generato senza necessità di identificazione ed è associato al codice fiscale dell’acquirente.
Vediamo in questa guida passo passo come ottenere il codice alfanumerico per partecipare alle estrazioni della lotteria scontrini 2021.
Codice lotteria scontrini: registrazione clienti
Come registrarsi per partecipare alla lotteria degli scontrini? Iscriversi è semplice: basta andare sul portale lotteria a questo indirizzo www.lotteriadegliscontrini.gov.it e seguire le indicazioni riportate sul sito. Il link indirizza l’utente direttamente al servizio “Partecipa ora”.
In ogni caso, sul sito ufficiale è possibile consultare il regolamento, le istruzioni di partecipazione, nonché le FAQ.
La registrazione, si ricorda, può essere fatta in qualsiasi momento; dopo aver aperto il sito e cliccato su “Partecipa ora”, bisogna:
- inserire il codice fiscale nell’apposito spazio;
- accettare il regolamento sulla privacy;
- inserire il codice di sicurezza richiesto.
A questo punto, cliccando sul pulsante “Genera il codice”, si ottiene un codice alfanumerico di otto cifre, abbinato a un codice a barre. Tale codice, si ricorda, è generato senza necessità di identificazione ed è associato univocamente al codice fiscale dell’acquirente.
Il codice generato può essere stampato o scaricato sul proprio dispositivo elettronico, quali pc, tablet o smartphone. Infine, all’utente non resta che presentare tale codice in negozio all’esercente al momento dell’acquisto. E se l’utente perde il codice? Cosa fare? Nessun problema, basta generarne uno nuovo sul portale.
Registrazione esercenti
Se sei un esercente passa invece alla apposita guida: guida Lotteria Agenzia Entrate per gli esercenti
Portale Lotteria: come partecipare alle estrazioni
Il portale lotteria riporta che qualsiasi cittadino maggiorenne e residente in Italia può partecipare alla lotteria degli scontrini: basta semplicemente acquistare, in contanti o senza, beni o servizi presso esercizi commerciali al minuto. E’ possibile partecipare alle estrazioni solo con pagamenti tracciabili e quindi non sono validi i pagamenti in contanti.
Dopo aver preso il proprio codice lotteria dal portale si passa alla fase successiva degli acquisiti. Nel momento del pagamento si deve chiedere all’esercente se partecipa alla Lotteria scontrini, quindi se il negoziante aderisce si deve mostrare il codice alfanumerico. In questo modo lo scontrino elettronico viene agganciato al codice personale e consentirà di partecipare alla lotteria.
La regola prevede che spetta un biglietto virtuale per ogni euro speso e comunque fino ad un massimo di 1000 biglietti virtuali per acquisti di importo pari o superiore a 1000 euro. Ad esempio 1 scontrino da oltre 1000 euro da diritto ad un massimo di 1000 biglietti virtuali e così via.
Se l’importo speso è superiore a un euro, l’eventuale cifra decimale superiore a 49 centesimi produrrà comunque un altro biglietto virtuale.
Leggi anche: Faq Lotteria nazionale scontrini
Quali sono gli acquisti esclusi?
Tutti gli acquisiti consentono di partecipare alla lotteria degli scontrini? Assolutamente no. Esistono naturalmente dei limiti.
Non sono validi ai fini della lotteria gli:
- acquisti in contanti;
- acquisti effettuati online;
- spese nell’esercizio di attività di impresa, arte o professione;
- gli acquisti per i quali il consumatore richieda all’esercente l’acquisizione del proprio codice fiscale a fini di detrazione o deduzione fiscale.
Sono pertanto esclusi dalla lotteria degli scontrini gli acquisti:
- di importo inferiore a 1 euro;
- acquisti cash;
- effettuati online;
- destinati all’esercizio di attività di impresa, arte o professione;
- documentati mediante fatture elettroniche;
- per i quali i dati dei corrispettivi sono trasmessi al sistema Tessera Sanitaria (es.: effettuati presso farmacie, parafarmacie, ottici, laboratori di analisi, ambulatori veterinari ecc.) e gli acquisti per i quali l’acquirente richieda all’esercente l’acquisizione del proprio codice fiscale a fini di detrazione o deduzione fiscale.
Lotteria nazionale gioca lo scontrino: premi e estrazioni
MEF, Sogei, ADM e Agenzia delle Entrate hanno comunicato che la prima estrazione ci sarà giovedì 11 marzo; si tratterà della prima estrazione mensile che distribuirà premi da 100.000 euro a 10 acquirenti e premi da 20.000 a 10 esercenti a fronte di scontrini trasmessi e registrati al Sistema lotteria dal 1° al 28 febbraio.
Successivamente (da giugno), oltre alle estrazioni mensili si aggiungeranno le estrazioni settimanali che prevedono l’estrazione di 15 premi da 25.000 euro per chi compra e 15 premi da 5.000 euro per chi vende.
Dal prossimo anno si terrà la prima estrazione annuale che premierà uno degli acquisti effettuati dal 1° febbraio al 31 dicembre 2021 assegnando 5 milioni di euro a un acquirente e 1 milione di euro a un esercente.
Estrazioni e premi per clienti e esercenti
Ricapitolando i premi per compratori e venditori sono:
Estrazioni settimanali |
Premi mensili |
Estrazioni annuali |
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Estrazione mensile lotteria scontrini 11 marzo 2021
Come da regolamento, l’11 marzo ci sono le prime estrazioni della Lotteria degli scontrini 2021.
Si tratta delle prime estrazioni mensili e i premi in palio sono quindi i seguenti:
- 10 premi da 100.000 euro per chi acquista,
- 10 premi da 20.000 euro per chi vende.
Come riscuotere i premi della Lotteria scontrini
L’Agenzia delle dogane e dei monopoli comunica direttamente la vincita tramite PEC o raccomandata AR al vincitore. Sarà garantita in ogni momento la riservatezza dell’identità e dei dati del vincitore.
Tramite PEC e raccomandata si segnala l’obbligo di recarsi entro novanta giorni dalla ricezione della comunicazione presso l’ufficio ADM territorialmente competente in base alla propria residenza o al proprio domicilio fiscale. In questa sede il vincitore dovrà effettuare l’identificazione personale e dovrà indicare le modalità di pagamento del premio.
Il pagamento dei premi potrà avvenire esclusivamente mediante bonifico bancario o postale.
Lotteria nazionale scontrini e detrazioni fiscali
Con il provvedimento n. 351449 dell’11 novembre 2020, anche gli scontrini riguardanti i dati da trasmettere al sistema Tessera Sanitaria ai fini della elaborazione della dichiarazione precompilata possono concorrere alla lotteria, purché il cliente consumatore finale chieda all’esercente l’acquisizione del codice lotteria in alternativa al codice fiscale.
Ricordiamo che in fase di acquisto di beni e servizi che danno diritto alle detrazioni fiscali (es. spese mediche e per medicinali) l’esercente deve chiedere se il cliente vuole aderire alla lotteria scontrini, oppure vuole ottenere la detrazione fiscale spettante. Le due cose sono infatti incompatibili fra di loro e si potrà scegliere o l’una o l’altra