Archivi giornalieri: 12 marzo 2021

Congedo papà 2021: quanto dura e come richiederlo. Pronta la Circolare INPS

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Congedo papà 2021: quanto dura e come richiederlo. Pronta la Circolare INPS

Aumenta il congedo di paternità obbligatorio 2021. Infatti, l’astensione dal lavoro passa da 7 a 10 giorni. Circolare INPS con le istruzioni.

Cambia per il 2021 il numero dei giorni di congedo di paternità obbligatorio. La novità è contenuta nella Legge di Bilancio 2021 (L. n. 178/2020) che, oltre le misure in ambito fiscale e bonus economici erogati a causa della crisi economica dettata dal Covid-19, contiene anche una serie di interventi in favore delle famiglie fra cui i permessi per nascita figlio. Infatti nell’ultima Manovra, particolare attenzione è stata dedicata alla genitorialità e a favorire la correlazione famiglia-lavoro. A tal fine, infatti, il Governo è intervenuto nuovamente sul congedo obbligatorio per il padre prorogando tale misura e aumentando, per quest’anno, nuovamente i giorni di congedo a disposizione. Inoltre ha ampliato la tutela del congedo prevedendone la fruizione anche nel caso di morte perinatale del figlio.

Aggiorniamo questa guida in quanto, con la Circolare 42 dell’11 marzo, l’INPS recepisce le novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2021 in tema di congedo di paternità obbligatorio e fornisce le relative istruzioni in materia.

Vediamo quindi in dettaglio quanto dura il congedo obbligatorio padre, entro quando fruirlo e come richiederlo.

Congedo papà obbligatorio per il 2021: quanto dura

Si ricorda, al riguardo, che il congedo obbligatorio padre è stato introdotto fra i permessi per nascita figlio dalla Riforma Fornero (L. n. 92/2012). Inizialmente la norma ha disposto l’obbligo per i neo papà di assentarsi per un massimo di due giorni.

Tale istituto, però, ha subito nel corso degli anni importanti modifiche: una su tutte la L. n. 232/2016, che ha portato – a decorrere dal 1° gennaio 2017 – il numero di giorni di congedo da 2 a 4. Successivamente, la Legge di Bilancio 2019 (L. n. 145/2018) ha aumentato di un ulteriore giorno il congedo, arrivando così complessivamente a 5 giorni di congedo per i neo papà nel corso di un anno.

Ultimo intervento in ordine cronologico si è avuto con l’art. 1, comma 342 della L. n. 160/2019 (Legge di Bilancio 2020), che ha portato il congedo di paternità da 5 a 7 giorni.

Ora, tale numero è cambiato nuovamente. In base all’art. 1, co. 363 della Legge di Bilancio 2021, il congedo per i neo papà è stato prorogato per l’anno in corso e aumentato a 10 giorni. Quindi si è registrato un aumento di ben 3 giorni. La stessa Legge ha confermato la possibilità di fruire di un ulteriore giorno di congedo facoltativo in alternativa alla madre.

Congedo papà 2021: quando può essere fruito?

Si ricorda, al riguardo, che il congedo papà:

  • non è facoltativo bensì obbligatorio, pertanto è obbligo del neo papà fruire di questo periodo per dedicarsi alla cura del proprio figlio e della famiglia;
  • può essere fruito entro 5 mesi dalla nascita del figlio. Lo stesso periodo vale per l’ingresso del minore in famiglia nei casi di adozioni o affidamenti.

Rispettando questa scadenza, i giorni possono essere fruiti durante il congedo di maternità della madre lavoratrice, o anche successivamente e in maniera non continuativa.

Congedo di paternità obbligatorio 2021: quanto spetta e come si richiede

Durante il congedo di paternità obbligatorio si ha diritto a ricevere in busta paga il 100% dell’intera retribuzione. È quindi obbligo del datore di lavoro anticipare in busta paga tali somme per poi compensarle nel mod. F24 con i contributi dovuti all’INPS.

Per quanto riguarda le modalità di presentazione della domanda, si richiama la circolare INPS numero 40/2013. Le modalità sono pertanto le stesse di quelle previste per il 2020.

Quindi:

  • nel caso in cui sia il datore di lavoro a pagare l’indennità, allora le date in cui si vuole fruire del congedo devono essere comunicate dal lavoratore almeno 15 giorni prima. Se richiesto in concomitanza dell’evento nascita, il preavviso si calcola sulla data presunta del parto. Successivamente il datore di lavoro comunica all’INPS le giornate di congedo fruite tramite modello Uniemens;
  • se invece è l’INPS a pagare, è necessario presentare domanda direttamente all’Istituto tramite i servizi dedicati. Anche in questo caso il datore di lavoro comunica all’INPS le giornate di congedo fruite, attraverso il flusso Uniemens.

Congedo di paternità: la Circolare INPS

Come anticipato in premessa, l’INPS in data 11 marzo 2021 ha rilasciato la circolare n. 42 con la quale recepisce le novità dell’ultima Legge di Bilancio e comunica che la durata del congedo obbligatorio per il 2021 è stata ampliata da sette a dieci giorni.

Questo periodo, ricorda l’Istituto, è da fruire, anche in via non continuativa, entro i cinque mesi di vita o dall’ingresso in famiglia del minore. Infine, l’INPS precisa che è stato ampliato anche il congedo obbligatorio e facoltativo dei padri anche nel caso di morte perinatale del figlio.

download   Circolare INPS numero 42 del 11-03-2021
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Contratto di lavoro stagionale: il CCNL può prevedere ulteriori ipotesi. Chiarimenti dell’INL

Le deroghe alla disciplina del contratto a termine stabilite per le attività stagionali del D. Lgs. n. 81/2015 trovano applicazione anche alle ipotesi di stagionalità individuate dal CCNL di settore? A questa domanda ha risposto l’INL con la Nota n. 413 del 10 marzo 2021. Sul punto l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha specificato espressamente che rimane assolutamente confermata la possibilità per la contrattazione collettiva di settore di individuare ulteriori ipotesi di attività stagionali.

L’individuazione di queste ulteriori attività di lavoro stagionale possono essere differenti da quelle già indicati dal Dpr. n. 1525/1963. A queste tipologie di attività, si ricorda, non si applicano i limiti sui contratti di lavoro subordinato a termine. Si ricorda, al riguardo, che la nuova disciplina dei contratti a tempo determinato prevede che la durata del contratto non può essere superiore a 24 mesi. Inoltre, per i contratti che superano i 12 mesi è necessario l’indicazione della “causale”. L’obbligo vige per ogni rinnovo anche se la durata complessiva del contratto non supera i 12 mesi.

Di seguito i dettagli della Nota dell’INL, che trovate allegata a fondo pagina.

Contratto di lavoro stagionale: la disciplina

Come noto, al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a 24 mesi. Quindi, la durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, per effetto di una successione di contratti, conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale, non può superare i 24 mesi. Tali disposizioni non si applicano, però, per le attività stagionali.

Il lavoro a termine prevede infatti diverse deroghe per quanto concerne le attività stagionali, le quali sono individuate all’art. 21, co. 2 del D.Lgs. n. 81/2015. La menzionata norma, in particolare, stabilisce che i limiti del contratto a termine non si applicano nei confronti dei lavoratori impiegati nelle attività stagionali:

  • individuate con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
  • individuate dai contratti collettivi.

Tuttavia, fino all’adozione del menzionato decreto continuano a trovare applicazione le disposizioni del Dpr. n. 1525/1963.

Leggi anche: Contratto a tempo determinato stagionale: regole e peculiarità

Il CCNL può prevedere ulteriori ipotesi di stagionalità

In relazione alle ipotesi di stagionalità individuate dal CCNL, il Ministero del Lavoro ribadisce che il rinvio operato dal co. 2 dell’art. 21 del D.Lgs. n. 81/2015 al Dpr. n. 1525/1963:

avviene in “sostituzione” dell’emanando decreto ministeriale e non anche delle ulteriori ipotesi di esclusione individuate dalla contrattazione collettiva alla quale, così come in passato, è demandata la possibilità di “integrare” il quadro normativo.

Pertanto, afferma l’Ispettorato, rimane confermata la possibilità per la contrattazione collettiva di settore di individuare ulteriori ipotesi di attività stagionali rispetto a quelle già indicate dal Dpr. n. 1525/1963, alle quali non si applicano i limiti sui contratti di lavoro subordinato a termine.

Per contrattazione collettiva di settore s’intendono:

i contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria

Leggi anche: Ferie, permessi e riposi dei lavoratori stagionali

Imprese turistiche stagionali: possibile concludere contratti a tempo indeterminato

Infine, il Ministero del Lavoro afferma anche che è possibile per le imprese turistiche stagionali – che osservano un periodo di inattività nel corso dell’anno – di sottoscrivere contratti di lavoro a tempo indeterminato.

Infatti, non si ritiene che tali contratti possano inficiare la connotazione stagionale delle relative attività.

Ciò in ragione della necessità, per tali imprese, di svolgere comunque una attività “programmatoria” o comunque “preparatoria” nei mesi in cui non è prevista l’apertura al pubblico.

INL, nota prot. n. 413 del 10 marzo 2021

Alleghiamo il testo della Nota rilasciata dall’INL in data 10 marzo 2021.

download   INL, nota prot. n. 413 del 10 marzo 2021
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Cassa integrazione covid per il 2020: regolarizzazione delle domande entro il 31 marzo

L’INPS ha rilasciato il messaggio 1008 del 9 marzo con il quale fornisce le indicazioni in merito alla regolarizzazione delle domande di cassa integrazione con causale covid-19 riferite al 2020. Per accedere a una delle integrazioni salariali previste a causa del Covid-19 era necessario inviare la domanda entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale. Ora, invece, tale termine è stato differito al 31 marzo 2021 ed entro tale data devono essere inviati anche i dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi scaduti entro il 31 dicembre 2020.

Si ricorda, al riguardo, che in caso di pagamento diretto delle prestazioni da parte dell’INPS, il datore di lavoro è tenuto a inviare all’INPS: il modello SR41 e il modello SR43.

Cassa integrazione covid per il 2020: le novità del Decreto Milleproroghe

Il Decreto Milleproroghe ha introdotto una proroga dei termini decadenziali relativi ai trattamenti di integrazione salariale connessi all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Vi rientrano quindi tutte le domande i cui termini di trasmissione sono scaduti al 31 dicembre 2020:

  • cassa integrazione ordinaria e in deroga,
  • assegno ordinario (ASO) dei Fondi di solidarietà bilaterali,
  • del Fondo di integrazione salariale (FIS),
  • nonché quelle di cassa integrazione speciale operai agricoli (CISOA) connesse all’emergenza da COVID-19.

Pertanto si possono ancora inviare le domande fino alla mensilità di novembre 2020 la cui scadenza originaria era fissata al 31/12/2020. Come noto, infatti, le domande in commento devono essere inoltrate all’INPS, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.

Inoltre, entro la predetta data, devono essere inviati anche i dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi scaduti entro il 31 dicembre 2020 (Modelli “SR41” e “SR43” semplificati).

Quindi, alla luce del “Decreto Milleproroghe”, possono beneficiare della proroga dei termini le istanze che rispettino le condizioni di accesso di volta in volta fissate dal legislatore.

CIG Covid-19: modelli “SR41” e “SR43” semplificati

Come anticipato, il differimento riguarda anche la trasmissione dei dati necessari per il pagamento diretto o per il saldo dei trattamenti connessi all’emergenza da COVID-19 i cui termini di decadenza sono scaduti entro il 31 dicembre 2020.

Si ricorda che in caso di pagamento diretto delle prestazioni da parte dell’INPS, il datore di lavoro è tenuto a inviare all’INPS tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell’integrazione salariale, ossia:

  • il modello “SR41”;
  • il modello “SR43”.

Tali modelli devono essere inviati:

  • entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale;
  • entro 30 giorni dalla notifica della PEC che contiene l’autorizzazione, se tale termine è più favorevole all’azienda.

Tanto premesso, il differimento al 31 marzo 2021 riguarda le trasmissioni riferite a eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa connessi all’emergenza epidemiologica da COVID-19 terminati a novembre 2020 ovvero a quelli la cui autorizzazione è stata notificata all’azienda entro il 1° dicembre 2020.

Cassa Covid-19: nuove domande di accesso

I datori di lavoro che, per i periodi oggetto del differimento, non avessero inviato istanze di accesso ai trattamenti, potranno trasmettere domanda entro e non oltre il termine del 31 marzo 2021.

A tal fine, occorre utilizzate le medesime causali relative all’emergenza epidemiologica da COVID-19, già istituite con riferimento alle singole discipline.

Per quanto attiene, invece, alle domande di accesso ai trattamenti, che ricadono nei periodi per cui opera il differimento dei termini, già inviate e respinte con una motivazione riconducibile alla sola tardiva presentazione della domanda, i datori di lavoro non dovranno riproporre nuove istanze.

Diversamente, le domande già inviate e accolte parzialmente per i soli periodi per i quali non era intervenuta la decadenza, i datori di lavoro dovranno trasmettere una nuova istanza esclusivamente per tali periodi.


Lotteria scontrini 2021: estrazione mensile 11 marzo sul Portale Lotteria

La Lotteria degli scontrini è ormai nel vivo, il giorno 11 marzo infatti ci saranno le prime estrazioni dei premi mensili: 10 premi da 100.000 euro per chi acquista, 10 premi da 20.000 euro per chi vende.

Vediamo insieme come registrarsi sul portale lotteria per ottenere il codice personale alfanumerico per partecipare alle estrazioni. Sul portale www.lotteriadegliscontrini.gov.it, appositamente predisposto dall’Agenzia delle Dogane, è possibile registrarsi e generare il codice lotteria che consente di partecipare all’estrazione di premi settimanali, mensili e annuali sia per i clienti che per gli esercenti.

L’iscrizione al portale lotteria rappresenta un passaggio fondamentale per partecipare, in quanto occorre ottenere un codice lotteria da presentare poi al momento del pagamento. Tale codice univoco, si ricorda, è generato senza necessità di identificazione ed è associato al codice fiscale dell’acquirente.

Vediamo in questa guida passo passo come ottenere il codice alfanumerico per partecipare alle estrazioni della lotteria scontrini 2021.

Codice lotteria scontrini: registrazione clienti

lotteria degli scontrini registrazioneCome registrarsi per partecipare alla lotteria degli scontrini? Iscriversi è semplice: basta andare sul portale lotteria a questo indirizzo www.lotteriadegliscontrini.gov.it e seguire le indicazioni riportate sul sito. Il link indirizza l’utente direttamente al servizio “Partecipa ora”.

In ogni caso, sul sito ufficiale è possibile consultare il regolamento, le istruzioni di partecipazione, nonché le FAQ.

La registrazione, si ricorda, può essere fatta in qualsiasi momento; dopo aver aperto il sito e cliccato su “Partecipa ora”, bisogna:

  • inserire il codice fiscale nell’apposito spazio;
  • accettare il regolamento sulla privacy;
  • inserire il codice di sicurezza richiesto.

A questo punto, cliccando sul pulsante “Genera il codice”, si ottiene un codice alfanumerico di otto cifre, abbinato a un codice a barre. Tale codice, si ricorda, è generato senza necessità di identificazione ed è associato univocamente al codice fiscale dell’acquirente.

Il codice generato può essere stampato o scaricato sul proprio dispositivo elettronico, quali pc, tablet o smartphone. Infine, all’utente non resta che presentare tale codice in negozio all’esercente al momento dell’acquisto. E se l’utente perde il codice? Cosa fare? Nessun problema, basta generarne uno nuovo sul portale.

Registrazione esercenti

Se sei un esercente passa invece alla apposita guida: guida Lotteria Agenzia Entrate per gli esercenti

Portale Lotteria: come partecipare alle estrazioni

Il portale lotteria riporta che qualsiasi cittadino maggiorenne e residente in Italia può partecipare alla lotteria degli scontrini: basta semplicemente acquistare, in contanti o senza, beni o servizi presso esercizi commerciali al minuto. E’ possibile partecipare alle estrazioni solo con pagamenti tracciabili e quindi non sono validi i pagamenti in contanti.

Dopo aver preso il proprio codice lotteria dal portale si passa alla fase successiva degli acquisiti. Nel momento del pagamento si deve chiedere all’esercente se partecipa alla Lotteria scontrini, quindi se il negoziante aderisce si deve mostrare il codice alfanumerico. In questo modo lo scontrino elettronico viene agganciato al codice personale e consentirà di partecipare alla lotteria.

La regola prevede che spetta un biglietto virtuale per ogni euro speso e comunque fino ad un massimo di 1000 biglietti virtuali per acquisti di importo pari o superiore a 1000 euro. Ad esempio 1 scontrino da oltre 1000 euro da diritto ad un massimo di 1000 biglietti virtuali e così via.

Se l’importo speso è superiore a un euro, l’eventuale cifra decimale superiore a 49 centesimi produrrà comunque un altro biglietto virtuale.

Leggi anche: Faq Lotteria nazionale scontrini

Quali sono gli acquisti esclusi?

Tutti gli acquisiti consentono di partecipare alla lotteria degli scontrini? Assolutamente no. Esistono naturalmente dei limiti.

Non sono validi ai fini della lotteria gli:

  • acquisti in contanti;
  • acquisti effettuati online;
  • spese nell’esercizio di attività di impresa, arte o professione;
  • gli acquisti per i quali il consumatore richieda all’esercente l’acquisizione del proprio codice fiscale a fini di detrazione o deduzione fiscale.

Sono pertanto esclusi dalla lotteria degli scontrini gli acquisti:

  • di importo inferiore a 1 euro;
  • acquisti cash;
  • effettuati online;
  • destinati all’esercizio di attività di impresa, arte o professione;
  • documentati mediante fatture elettroniche;
  • per i quali i dati dei corrispettivi sono trasmessi al sistema Tessera Sanitaria (es.: effettuati presso farmacie, parafarmacie, ottici, laboratori di analisi, ambulatori veterinari ecc.) e gli acquisti per i quali l’acquirente richieda all’esercente l’acquisizione del proprio codice fiscale a fini di detrazione o deduzione fiscale.

Lotteria nazionale gioca lo scontrino: premi e estrazioni

MEF, Sogei, ADM e Agenzia delle Entrate hanno comunicato che la prima estrazione ci sarà giovedì 11 marzo; si tratterà della prima estrazione mensile che distribuirà premi da 100.000 euro a 10 acquirenti e premi da 20.000 a 10 esercenti a fronte di scontrini trasmessi e registrati al Sistema lotteria dal 1° al 28 febbraio.

Successivamente (da giugno), oltre alle estrazioni mensili si aggiungeranno le estrazioni settimanali che prevedono l’estrazione di 15 premi da 25.000 euro per chi compra e 15 premi da 5.000 euro per chi vende.

Dal prossimo anno si terrà la prima estrazione annuale che premierà uno degli acquisti effettuati dal 1° febbraio al 31 dicembre 2021 assegnando 5 milioni di euro a un acquirente e 1 milione di euro a un esercente.

Estrazioni e premi per clienti e esercenti

Ricapitolando i premi per compratori e venditori sono:

Estrazioni settimanali

Premi mensili

Estrazioni annuali

  • 15 premi da 25.000 euro per i compratori
  • 15 premi da 5.000 euro per esercenti
  • 10 premi da 100.000 euro per i clienti
  • 10 premi da 20.000 euro per esercenti
  • 1 premio da 5 milioni di euro per chi compra
  • 1 premio da 1 milione di euro per esercenti

Estrazione mensile lotteria scontrini 11 marzo 2021

Come da regolamento, l’11 marzo ci sono le prime estrazioni della Lotteria degli scontrini 2021.

Si tratta delle prime estrazioni mensili e i premi in palio sono quindi i seguenti:

  • 10 premi da 100.000 euro per chi acquista,
  • 10 premi da 20.000 euro per chi vende.

Come riscuotere i premi della Lotteria scontrini

L’Agenzia delle dogane e dei monopoli comunica direttamente la vincita tramite PEC o raccomandata AR al vincitore. Sarà garantita in ogni momento la riservatezza dell’identità e dei dati del vincitore.

Tramite PEC e raccomandata si segnala l’obbligo di recarsi entro novanta giorni dalla ricezione della comunicazione presso l’ufficio ADM territorialmente competente in base alla propria residenza o al proprio domicilio fiscale. In questa sede il vincitore dovrà effettuare l’identificazione personale e dovrà indicare le modalità di pagamento del premio.

Il pagamento dei premi potrà avvenire esclusivamente mediante bonifico bancario o postale.

Lotteria nazionale scontrini e detrazioni fiscali

Con il provvedimento n. 351449 dell’11 novembre 2020, anche gli scontrini riguardanti i dati da trasmettere al sistema Tessera Sanitaria ai fini della elaborazione della dichiarazione precompilata possono concorrere alla lotteria, purché il cliente consumatore finale chieda all’esercente l’acquisizione del codice lotteria in alternativa al codice fiscale.

Ricordiamo che in fase di acquisto di beni e servizi che danno diritto alle detrazioni fiscali (es. spese mediche e per medicinali) l’esercente deve chiedere se il cliente vuole aderire alla lotteria scontrini, oppure vuole ottenere la detrazione fiscale spettante. Le due cose sono infatti incompatibili fra di loro e si potrà scegliere o l’una o l’altra

Pensioni

Pensioni: la soluzione per correggere la riforma Fornero

Come correggere la riforma Fornero e non svantaggiare gli italiani che vanno in pensione secondo Alberto Brambilla, presidente del Centro Studi e Ricerche Itinerari Previdenziali

Il 31 dicembre 2021 scade il triennio sperimentale di Quota 100, l’anticipo pensionistico che ha permesso agli italiani di lasciare il lavoro a 62 anni.

 

 

La conseguenza è uno scalone di cinque anni con il ritorno della Legge Fornero, che permette di lasciare il lavoro a 67 anni (con la pensione di vecchiaia) oppure con 42 anni e 10 mesi di contributi (con la pensione anticipata).

Per evitare di penalizzare tutti i lavoratori prossimi al pensionamento, quindi, il Governo dovrà intervenire con opportune salvaguardie per i cittadini.
Tra le ipotesi allo studio c’è Quota 102, che permetterebbe di lasciare il lavoro a 64 anni di età e 38 di contributi, con alcune penalizzazioni sugli assegni. Ma si tratterebbe in ogni caso di “tamponare” una riforma che avrebbe bisogno di cambiamenti strutturali.

Alberto Brambilla, presidente del Centro Studi e Ricerche Itinerari Previdenziali, ha ipotizzato alcune modifiche che si potrebbero apportare alla riforma Fornero per tutelare i lavoratori prossimi alla pensione dopo la scadenza di Quota 100. In primo luogo, è necessaria l’equiparazione delle regole per i modelli retributivi, misti e contributivi. In secondo luogo, sarebbe utile anche trovare possibili soluzioni ai contributivi puri, i quali rischiano di avere un assegno particolarmente basso.
Tra le altre modifiche proposte da Brambilla, infine, c’è la necessità di slegare l’anzianità contributiva dall’andamento dell’aspettativa di vita, mantenendo oltre la scadenza del 2026 i requisiti per accedere al pensionamento anticipato (41 anni e 10 mesi per le donne, 42 anni e 10 mesi per gli uomini).

San Luigi Orione

 

San Luigi Orione


Nome: San Luigi Orione
Titolo: Sacerdote e fondatore
Nascita: 23 giugno 1872, Pontecurone
Morte: 12 marzo 1940, Sanremo
Ricorrenza: 12 marzo
Tipologia: Commemorazione

«Che cosa può venire di buono da Pontecurone?». Con questa frase, tutt’altro che incoraggiante, un frate francescano del convento di Voghera accoglieva il piccolo Luigi Orione che aveva chiesto di entrarvi per farsi frate. Pontecurone, dove egli nacque il 23 giugno 1872, era un oscuro paese della provincia alessandrina. Il padre faceva lo stradino e politicamente stava dalla parte di chi, pur di cambiare le cose che andavano davvero male, era disposto anche ad andare per le spicce. Sua madre, invece, era tutta casa e chiesa.

D’estate, al tempo della mietitura, la mamma andava a spigolare trascinandosi dietro il piccolo Luigi. «Il pane per i poveri è sacro gli diceva — e neppure una briciola deve andare perduta». E si inchinava lei stessa a raccoglierla. Quel gesto, di raccogliere e portare alla bocca ogni pezzo di pane, divenne anche per Luigi un’abitudine. Che un giorno gli costò cara. I compagni di collegio, avendo notato il suo innocente vezzo, buttavano pezzi di pane che poi con sottile perfidia si affrettavano a calpestare. E quando Luigi, obbedendo al suo istinto, si chinava a raccogliere le briciole, era un coro di risate. Per tutta la vita, in verità, non farà che curvarsi per sollevare gli emarginati, i disgraziati abbandonati a se stessi da una società gretta e meschina.

A Voghera Luigi non stette per molto: una broncopolmonite lo costrinse a lasciare il convento. Il papà lo prese allora con sé a lavorare lungo le strade: un buon noviziato, che gli fece conoscere il mondo operaio, un mondo difficile, di gente sfruttata e arrabbiata, un po’ anticlericale ma non lontano da Cristo. Poi Luigi conobbe don Bosco che lo prese con sé a ‘Torino e lo coinvolse nelle sue iniziative a favore dei ragazzini che la durezza della vita aveva ridotto a vivere nei marciapiedi delle città. Ma alla vigilia del noviziato, quando don Bosco pensava ormai di avere un confratello in più, inspiegabilmente Luigi Orione lasciava Torino c chiedeva di essere accolto nel seminario diocesano di Tortona.

In seminario Orione non fu mai un chierico come gli altri. L: ansia per i ragazzi male in arnese, che don Bosco gli aveva comunicato, gli fece fare cose che di solito i chierici non fanno. Un’estate, quando i chierici tornavano in famiglie, Luigi chiese di restare. E poiché il seminario chiudeva, il rettore gli mise a disposizione una stanzetta, un bugigattolo nel soffitto della cattedrale, che al caldo estivo era tutt’altro che un luogo di delizie.

Un giorno la porta della sua stanzetta si aprì per accogliere un ragazzino cacciato dalla scuola di catechismo perché turbolento. Qualche giorno dopo una frotta di marmocchi invadeva la soffitta del duomo, contenti di passare qualche ora con quel chierico un po’ matto che si faceva in quattro per loro. Un po’ meno contenti furono i piissimi canonici, disturbati nel loro devoto salmodiare dai rumori «sospetti» provenienti dalla soffitta.

Disturbare la preghiera dei canonici fu considerato quasi un delitto e Orione dovette sloggiare, accompagnato dalla fama di soggetto poco raccomandabile. Ma non tutti furono d’accordo con quella sbrigativa definizione, non il vescovo, monsignor Igino Bandi, che, apprezzando l’iniziativa del chierico Orione, gli mise a disposizione il proprio giardino, presto trasformato in oratorio. Ma anche lì la storia durò poco. Qualcuno ravvisò nel gruppetto di ragazzini un covo di papalini antipatriottici e sovversivi. E si diede da fare perché il patronato venisse chiuso.

E l’oratorio chiuse i battenti. Ma Orione si inventò qualche altra cosa: aprì un piccolo collegio per seminaristi poveri, con la benedizione del vescovo. L’iniziativa per un po’ funzionò, ma poi alcuni malintenzionati misero in giro la voce che Orione fosse indebitato fino al collo. 11 vescovo fu costretto a prendere delle precauzioni per non trovarsi nei guai. E Orione si trovò da solo. Ma non mollò l’impresa. «Aiutati ché il ciel t’aiuta», dice la saggezza popolare e lui, dandosi da fare, trovò i soldi per pagare l’affitto del locale che ospitava il collegio. Per mettere tutti a tacere. La Piccola opera della divina provvidenza, una delle sue iniziative più incisive, nascerà da quel collegio, della provvidenza, è il caso di dire. Aveva allora solo ventuno anni. Ed era ancora chierico. Sacerdote lo divenne due anni dopo, nel 1895.

Ancora chierico ne aveva combinata un’altra delle sue. Il patriarca di Venezia — Giuseppe Sarto, il futuro Pio X — aveva invitato nella città della Serenissima, per dirigere il coro della basilica, il chierico Lorenzo Perosi, compagno di corso di Orione e promettente musicista.

Notizie che giungevano dalla città di san Marco avevano inquietato il severissimo papà Perosi, il quale un giorno andò a confidare a Orione le sue angustie. Secondo lui, il cardinale Sarto stava «viziando» suo figlio: lo invitava a pranzo, giocava con lui ai tarocchi, gli offriva sigari… Orione, contagiato dal sacro furore di papà Perosi, prese carta e penna e inviò una lettera di rimproveri al cardinale. Se ne pentì subito, ma ormai la frittata era fatta. Il patriarca Sarto, letta la lettera dell’audace chierico, si vendicò, ma a suo modo: inviandogli un pezzo di stoffa per la talare che avrebbe indossato il giorno della prima messa. Quando, anni dopo, don Orione sarà ricevuto in udienza, Pio X, mostrandogli la lettera che aveva posto nel breviario come segnalibro, gli dirà: «Certi rimproveri fanno bene ai patriarchi».

Intanto la Piccola casa della divina provvidenza prendeva piede. A don Orione si era aggregato un altro sacerdote, don Sterpi, suo futuro successore, e con lui tanti giovani che volevano essere della compagnia. E l’iniziativa cresceva. Don Orione era un vulcano. Una ne faceva e cento ne pensava. La Casa della provvidenza divenne più di una e a esse si affiancarono presto asili, scuole professionali, centri giovanili, ospedali… In Italia e fuori Italia, in Brasile e Argentina. Troppo successo, per non suscitare nei soliti invidiosi qualche sospetto: dove trovava i soldi quel pasticcione di prete? II suo castello era solido o poggiava su un mare di debiti? Perché non era mai in casa ma sempre in giro per il mondo?…

Sospetti e altro ancora finirono raccolti in un bel dossier che monsignor Bandi dovette leggersi. E non ne fu contento. Tanto che, chiamato don Orione, gli disse con tono che non ammetteva repliche: «La Piccola opera della divina provvidenza deve essere chiusa».

Il monsignore si aspettava chissà quali reazioni. Don Orione rispose solo: «Obbedisco». Sollecitato poi dal vescovo, sconcertato dalla secca risposta, a esplicitare la sua opinione, egli si mise in ginocchio dicendo: «Eccellenza, domani lei non può celebrare la messa perché ha compiuto un’ingiustizia troppo grossa».

Tre mesi dopo l’Opera di don Orione otteneva dal vescovo l’approvazione ufficiale, insieme alla raccomandazione di dare basi solide all’istituzione, perché non finisse travolta dai debiti. Don Orione promise. Ma intanto chiedeva di poter aprire una ‘uova casa a Borgonovo, nel piacentino, per ospitarvi i più poreri tra i poveri. E il vescovo glielo concesse perché, in fondo, aveva fiducia in quel suo prete un po’ pasticcione, è vero, ma mimato da una grande passione che aveva nell’amore di Dio e iel prossimo la sua origine.

Nel 1908 Messina veniva rasa al suolo dal terremoto. Don Orione fu tra i primi a portare soccorso in nome del papa e della carità cristiana. E mentre gli anticlericali lo accusavano di essere una spia del Vaticano e chiedevano che fossero incamerati tutti i beni ecclesiastici per soccorrere i terremotati, don Orione scriveva mirabili pagine di Vangelo vivo, «incamerando» duemila orfanelli nei suoi collegi. Quando Pio X lo nominò vicario generale della diocesi disastrata, un canonico gli offrì un materasso e una stanza scampata alla devastazione. Ma lui cedette tutto a una famiglia senza casa e andò a dormire in un vagone ferroviario.

Erano tempi duri, di miseria, di fame e di lotte. Gli operai e i poveri lo ebbero sempre dalla loro parte. Tanto che i socialisti di Alessandria lo chiamavano «il nostro prete». In una predica incitò provocatoriamente i poveri a rubare: «Non nella terra dei poveri — specificò —, ma in quella dei ricchi. Andate nella proprietà di Pedenovi (suo amico, che sapeva presente in chiesa). Però non portategli via la carretta ma solo il canestro».

Anche il terribile terremoto della Marsica (1915) lo vide prodigarsi in prima persona e con gesti di carità al limite della legalità. Per portare in salvo dei bambini, ad esempio, requisì l’automobile del re, il quale, presente alla scena, non osò opporsi. Tra i bambini che un giorno accompagnò alla stazione per portarli in un suo collegio in Liguria, c’era anche un ragazzetto che nel terremoto aveva perso tutta la sua famiglia, Ignazio Silone. Intervistato in seguito su quali personaggi l’avessero più colpito, il celebre scrittore disse: «Don Orione e Trotskij: il primo non era il cristiano della domenica mattina; il secondo non era il rivoluzionario del sabato sera».

Mentre imperversava la prima grande guerra con le sue drammatiche vicende, don Orione diede le ultime rifiniture alla Piccola opera, che articolò in cinque rami: i piccoli figli della divina provvidenza, le piccole suore missionarie della carità, gli eremiti di sant’Alberto, le figlie della Madonna della Guardia o sacramentane e i fratelli laici coadiutori. Le sacramentine e gli eremiti, due comunità contemplative, che accolgono anche i ciechi di solito rifiutati dagli istituti religiosi perché non idonei, sono il fiore all’occhiello di don Orione, e il motore di tutte le sue altre attività. E nell’eremo di Sant’Alberto don Orione si rifugiava per disintossicarsi dai veleni delle critiche che da più parti gli venivano mosse: cosa normale per chi realizza qualcosa di importante. Ebbe però anche attestazioni di stima da importanti personaggi della chiesa, come monsignor Roncalli (Giovanni XXIII). 11 cardinale Pacelli (futuro Pio XII), mentre si recava in nave al Congresso eucaristico di Buenos Aires come legato pontificio, a chi gli chiedeva la benedizione rispondeva, indicando don Orione, compagno di viaggio: «Andate da lui: è un santo».

Ai primi di marzo del 1940 don Orione si ammalò gravemente. Aveva chiesto di essere portato a Borgonovo (Piacenza) in quella che considerava la più povera delle sue case. Invece lo trasferirono nella sede di Sanremo, sperando che il buon clima fosse favorevole alla sua salute. Invece il 12 marzo moriva. Scrivendo un giorno all’amico padre Stefano Ignudi, un francescano conventuale di grande cultura, don Orione aveva chiesto: «Ci sarà il ballo in Paradiso?». Non era una irriverenza, ma un suo modo per sottolineare che la chiesa deve essere il luogo della festa e non dei funerali, della Pasqua e non solo del venerdì santo; una chiesa dell’osare e non solo dell’attendere in pantofole; con un briciolo di pazzia…

Papa Giovanni Paolo II lo ha proclamato beato il 26 ottobre 1980 e proclamato Santo dallo stesso Papa il 16 maggio 2004.

MARTIROLOGIO ROMANO. A Sanremo in Liguria, san Luigi Orione, sacerdote, fondatore della Piccola Opera della Divina Provvidenza per il bene dei giovani e di tutti gli emarginati.