Concorso 500 posti magistrato: rinviato il diario delle prove scritte
Il concorso al Ministero della giustizia per 500 posti da magistrato si svolgerà con modalità innovative rispetto all’ultimo bando che ha previsto due prove sintetiche di diritto civile e penale.
Le domande potevano essere presentate entro il 10 gennaio 2022.
Il Ministero della Giustizia ha pubblicato il 25 marzo 2022 un avviso in cui comunica che il diario delle prove scritte sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 aprile 2022.
Ricordiamo di seguito quali sono le novità del concorso e chi poteva presentare domanda.
Indice:
Novità della procedura di iscrizione al bando
- identificazione tramite SPID di secondo livello
- la domanda non deve essere registrata, stampata, firmata, scansionata ed inviata ma soltanto compilata, registrata ed INVIATA
- non occorre firma autografa
- il pagamento del diritto di segreteria, pari a 50 euro, avviene tramite PagoPA
Chi può presentare la domanda?
Per essere ammesso al concorso è necessario che l’aspirante:
- sia cittadino italiano;
- abbia l’esercizio dei diritti civili;
- sia di condotta incensurabile;
- sia fisicamente idoneo all’impiego a cui aspira;
- sia in posizione regolare nei confronti del servizio di leva al quale sia stato eventualmente chiamato;
- non sia stato dichiarato per tre volte non idoneo nel concorso per esami alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda;
- rientri, senza possibilità di cumulare le anzianità di servizio previste come necessarie nelle singole ipotesi, in una delle seguenti categorie:
- magistrati amministrativi e contabili;
- procuratori dello Stato che non sono incorsi in sanzioni disciplinari;
- dipendenti dello Stato, con qualifica dirigenziale o appartenenti ad una delle posizioni corrispondenti all’area C, già prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro, comparto Ministeri, con almeno cinque anni di anzianità nella qualifica, che hanno costituito il rapporto di lavoro a seguito di concorso per il quale era richiesto il possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito, salvo che non si tratti di seconda laurea, al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni e che non sono incorsi in sanzioni disciplinari;
- appartenenti al personale universitario di ruolo docenti di materie giuridiche in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza che non sono incorsi in sanzioni disciplinari;
- dipendenti, con qualifica dirigenziale o appartenenti alla ex area direttiva, della pubblica amministrazione, degli enti pubblici a carattere nazionale e degli enti locali, che hanno costituito il rapporto di lavoro a seguito di concorso per il quale era richiesto il possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito, salvo che non si tratti di seconda laurea, al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni, con almeno cinque anni di anzianità nella qualifica o, comunque, nelle predette carriere e che non sono incorsi in sanzioni disciplinari;
- abilitati all’esercizio della professione forense e, se iscritti all’albo degli avvocati, non incorsi in sanzioni disciplinari;
- coloro i quali hanno svolto le funzioni di magistrato onorario (giudice di pace, giudice onorario di tribunale, vice procuratore onorario, giudice onorario aggregato, giudice ausiliario di corte di appello) per almeno sei anni senza demerito, senza essere stati revocati e che non sono incorsi in sanzioni disciplinari;
- laureati in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito, salvo che non si tratti di seconda laurea, al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni e del diploma conseguito presso le scuole di specializzazione per le professioni legali previste dall’articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive modifiche;
- laureati che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza, al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni, salvo che non si tratti di seconda laurea, ed hanno conseguito il dottorato di ricerca in materie giuridiche;
- laureati che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni, salvo che non si tratti di seconda laurea, ed hanno conseguito il diploma di specializzazione in una disciplina giuridica, al termine di un corso di studi della durata non inferiore a due anni presso le scuole di specializzazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;
- laureati che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di un corso universitario di durata almeno quadriennale e che hanno concluso positivamente lo stage presso gli uffici giudiziari o hanno svolto il tirocinio professionale per diciotto mesi presso l’Avvocatura dello Stato, ai sensi dell’art. 73 del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, nel testo vigente a seguito dell’entrata in vigore del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con legge 11 agosto 2014, n. 114.
I candidati per poter partecipare alla procedura concorsuale dovranno essere in regola con il pagamento di un diritto di segreteria, pari a 50 euro, introdotto dal Legislatore quale contributo per l’organizzazione delle prove concorsuali. Tale contributo non è rimborsabile.
Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del bando.
Il versamento del diritto di segreteria deve avvenire prima dell’invio della domanda di partecipazione, entro la scadenza dei termini.
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