Archivi giornalieri: 17 aprile 2022

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Archivio news – 2022

23 marzo 2022

“IMMOBILI DA COSTRUIRE – PRELAZIONE PER GLI ACQUIRENTI SULLA CARTA”

La Banca Dati è aggiornata in multivigenza con le modifiche apportate dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 43 del 2022.

22 marzo 2022

“COSTI SETTORE ELETTRICO E GAS – MISURE DI CONTENIMENTO”

La Banca Dati è aggiornata in multivigenza con le modifiche apportate dal Decreto-Legge 1 marzo 2022, n. 17.

21 marzo 2022

“MILLEPROROGHE – CONVERSIONE IN LEGGE”

La Banca Dati è aggiornata in multivigenza con le modifiche apportate dal D.L. 228 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 del 2022.

4 marzo 2022

“MISURE URGENTI IN MATERIA DI FRODI FISCALI, SICUREZZA DEL LAVORO ED ENERGIA RINNOVABILE”

La Banca Dati è aggiornata in multivigenza con le modifiche apportate dal Decreto-Legge 25 febbraio 2022, n. 13.

2 marzo 2022

“CORONAVIRUS – PROROGA STATO DI EMERGENZA – CONVERSIONE IN LEGGE”

La Banca Dati è aggiornata in multivigenza con le modifiche apportate dal D.L. 221 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 del 2022.

24 febbraio 2022

“TUTELA DELL’AMBIENTE”

La Banca Dati è aggiornata in multivigenza con le modifiche apportate alla Costituzione dalla Legge costituzionale 11 febbraio 2022, n. 1.

14 febbraio 2022

“CORONAVIRUS – MISURE URGENTI IN MATERIA DI “GREEN PASS” E SISTEMA SCOLASTICO”

La Banca Dati è aggiornata in multivigenza con le modifiche apportate dal Decreto-Legge 4 febbraio 2022, n. 5.

11 febbraio 2022

“CORONAVIRUS – DECRETO SOSTEGNI TER”

La Banca Dati è aggiornata in multivigenza con le modifiche apportate dal Decreto-Legge 27 gennaio 2022, n. 4.

10 febbraio 2022

“CORONAVIRUS – ULTERIORI MISURE PER EVITARE LA DIFFUSIONE DEL VIRUS – CONVERSIONE IN LEGGE”

La Banca Dati è aggiornata in multivigenza con le modifiche apportate dal D.L. 172 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 del 2022.

9 febbraio 2022

“PROCESSO PENALE – INCOMPATIBILITA’ DEL GIUDICE DELL’ESECUZIONE”

La Banca Dati è aggiornata in multivigenza con le modifiche apportate dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 7 del 2022.

9 febbraio 2022

“LEGGE EUROPEA 2019-2020”

La Banca Dati è aggiornata in multivigenza con le modifiche apportate dalla Legge 23 dicembre 2021, n. 238.

4 febbraio 2022

“CORONAVIRUS – ULTERIORI MISURE PER EVITARE LA DIFFUSIONE DEL VIRUS”

La Banca Dati è aggiornata in multivigenza con le modifiche apportate dal Decreto-Legge 7 gennaio 2022, n. 1.

3 febbraio 2022

“LEGGE DI BILANCIO 2022”

La Banca Dati è aggiornata in multivigenza con le modifiche apportate dalla Legge 30 dicembre 2021, n. 234.

26 gennaio 2022

“ATTUAZIONE PNRR E PREVENZIONE INFILTRAZIONI MAFIOSE – CONVERSIONE IN LEGGE”

La Banca Dati è aggiornata in multivigenza con le modifiche apportate dal D.L. 152 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla L. 233 del 2021.

25 gennaio 2022

“FIGLI A CARICO – ISTITUZIONE ASSEGNO UNICO E UNIVERSALE”

La Banca Dati è aggiornata in multivigenza con le modifiche apportate dal Decreto Legislativo 21 dicembre 2021, n. 230.

21 gennaio 2022

“CORONAVIRUS – ULTERIORI MISURE PER EVITARE LA DIFFUSIONE DEL VIRUS”

La Banca Dati è aggiornata in multivigenza con le modifiche apportate dal Decreto-Legge 30 dicembre 2021, n. 229.

21 gennaio 2022

“DECRETO-LEGGE MILLEPROROGHE”

La Banca Dati è aggiornata in multivigenza con le modifiche apportate dal Decreto-Legge 30 dicembre 2021, n. 228.

14 gennaio 2022

“CORONAVIRUS – PROROGA STATO DI EMERGENZA”

La Banca Dati è aggiornata in multivigenza con le modifiche apportate dal Decreto-Legge 24 dicembre 2021, n. 221.

11 gennaio 2022

“ECONOMIA, FISCO E TUTELA DEL LAVORO – MISURE URGENTI – CONVERSIONE IN LEGGE”

La Banca Dati è aggiornata in multivigenza con le modifiche apportate dal D.L. 146 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla L. 215 del 2021.

10 gennaio 2022

“GESTIONE SICUREZZA INFRASTRUTTURE STRADALI – ATTUAZIONE DIRETTIVA (UE) “

La Banca Dati è aggiornata in multivigenza con le modifiche apportate dal Decreto Legislativo 15 novembre 2021, n. 213.

5 gennaio 2022

“MERCATO DELL’ENERGIA ELETTRICA – ATTUAZIONE UE”

La Banca Dati è aggiornata in multivigenza con le modifiche apportate dal Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 210.

5 gennaio 2022

“TESTO UNICO MEDIA AUDIOVISIVI – ATTUAZIONE UE”

La Banca Dati è aggiornata in multivigenza con le modifiche apportate dal Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 208.

Messaggio a Papa Francesco per la Santa Pasqua

Messaggio a Papa Francesco per la Santa Pasqua

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha inviato Sua Santità Papa Francesco il seguente messaggio:

«Santità,

nella festività della Santa Pasqua mi è gradito rivolgerLe, a nome del popolo italiano e mio personale, sentiti e cordiali voti augurali.

In questo tempo di profonda inquietudine i più fondamentali diritti umani vengono tragicamente calpestati, in Ucraina così come in molte altre regioni del mondo. La guerra di aggressione, somma negazione di quegli imprescindibili vincoli di fratellanza sui quali si fonda l’umana convivenza, continua in queste settimane a seminare lutti indicibili, a separare famiglie, a violare l’innocenza dei più piccoli e fragili.

Tuttavia, lo spirito pasquale rinnova nelle coscienze l’invito a mantenere viva la speranza e saldo l’impegno per una pace fondata sulla giustizia, mentre il messaggio che Vostra Santità instancabilmente diffonde a difesa della dignità della persona costituisce per tutti, credenti e non credenti, una feconda fonte di ispirazione all’impegno per l’altro e verso l’altro.

Con il vivo auspicio che l’appello a rifuggire dalla violenza possa essere accolto dall’intera famiglia umana – e nello spirito di profonda amicizia che unisce l’Italia alla Sede Apostolica – Le rinnovo le espressioni della massima considerazione per il Suo alto Ministero, pregandoLa di accogliere gli auguri di tutti gli italiani e miei personali per la Santa Pasqua e per l’ormai prossima ricorrenza del Suo onomastico.»

 Roma, 17/04/2022 (II mandato)

POS obbligatorio, doppia multa dal 30 giugno: ultime novità sulle sanzioni

POS obbligatorio, doppia multa dal 30 giugno: ultime novità sulle sanzioni

Il nuovo decreto PNRR approvato dal CdM, anticipa al 30 giugno le multe relative al POS obbligatorio. Ecco le ultime notizie sulle sanzioni.

Nel quadro degli obiettivi di cui al PNRR, ve ne sono alcuni indubbiamente rilevanti sul fronte fiscale. In arrivo infatti un anticipo di sei mesi per quanto riguarda le sanzioni amministrative, emesse nei confronti dei negozianti che si oppongono al pagamento POS obbligatorio. Di fatto le sanzioni scatteranno dal 30 giugno di quest’anno, e non più dal primo gennaio 2023. Questo è quanto emerge dal decreto PNRR, approvato dal Consiglio dei Ministri.

Si tratta di un provvedimento che, dopo il primo decreto Recovery dello scorso anno, dispone ulteriori misure per l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Diamo allora qualche ulteriore informazioni in merito ad un argomento che sicuramente interesserà consumatori ed esercenti commerciali, e che si collega al cd. pacchetto anti evasione. Infatti all’orizzonte non vi è soltanto la riforma del catasto e dell’IRPEF: in ambito fiscale il Governo è al lavoro per elaborare nuove norme mirate a contrastare in modo massiccio l’aggiramento delle regole in materia di tasse.

Leggi anche: pacchetto anti evasione fiscale 2022, le possibili misure in arrivo contro i furbetti delle tasse

POS obbligatorio: normativa

Lo abbiamo appena accennato: è notizia certa l’anticipo al 30 giugno, dunque di ben sei mesi, della multa per chi rifiuta il pagamento POS, vale a dire il noto dispositivo elettronico che permette di utilizzare le carte e non i contanti per le transazioni commerciali.

Vero è che l’obbligo per esercenti e professionisti in realtà sussiste dal 2013, ma non la multa. Quest’ultima si concretizzerebbe da fine giugno, onde incentivare gli operatori del commercio al rispetto delle regole in materia fiscale. Infatti, nella bozza del decreto PNRR 2 analizzata e poi approvata dal Consiglio dei Ministri, si può leggere all’art. 15 che, nell’ambito del provvedimento “in materia di sanzioni per mancata accettazione dei pagamenti elettronici, le parole ‘dal 1° gennaio 2023’ sono sostituite dalle seguenti: ‘dal 30 giugno 2022’”.

Inizialmente la data del primo gennaio 2023 era stata stabilita dal DL n. 152 del 2021, recante disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose.

Proprio l’appena citato decreto legge ha specifico rilievo all’art. 19-ter, introdotto in sede referente, il quale disciplina le sanzioni amministrative per quanto attiene alla violazione dell’obbligo di accettare il pagamento POS con carte di debito o di credito, da parte di commercianti e professionisti.

Il DL n. 179 del 2012 e l’art. 15 sui pagamenti elettronici

Si ricorda altresì che ai sensi dell’art. 15 del DL n. 179 del 2012 i soggetti che compiono l’attività di vendita di prodotti e prestazioni di servizi anche professionali avrebbero dovuto accettare dal primo giugno 2013 il pagamento POS effettuato con carte di debito e carte di credito. In detto articolo, relativo ai pagamenti elettronici, è infatti possibile leggere le seguenti parole: gli operatori del commercio “nei rapporti con l’utenza sono tenuti a far data dal 1° giugno 2013 ad accettare i pagamenti ad essi spettanti, a qualsiasi titolo dovuti, anche con l’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione“.

Tuttavia, detto obbligo non comportava alcuna sanzione in caso di violazione. Ora la novità della multa, applicata non più da inizio 2023, ma da fine giugno 2022.

POS obbligatorio, doppia multa dal 30 giugno: quali sono le sanzioni

Il sopra citato art. 19-ter ha definito le caratteristiche della sanzione che scatta contro chi dice no al pagamento POS, preferendo intascare il corrispettivo in denaro contante. Ebbene, in esso è disposto che l’importo della sanzione per chi non accetta pagamenti in formato elettronico, a partire dalla nuova data del 30 giugno 2022 è fissato in:

  • 30 euro;
  • incrementato del 4% del valore della transazione.

Da notare un dettaglio non di poco conto: infatti non vi sono norme relative al pagamento in misura ridotta, rintracciabile nelle disposizioni in vigore in campo di sanzioni amministrative.

Leggi anchebonus gomme 2022 dietrofront sulla nuova misura, ecco le ultime notizie

Facendo un esempio pratico, in ipotesi di mancata accettazione di un pagamento POS corrispondente a 25 euro con carta di credito o mobile payment con smartwatch o smartphone, all’esercente sarà inflitta una sanzione di 31 euro: 30 euro più 1 euro (vale a dire il 4% di 25 euro di transazione elettronica non consentita).

Infine appare opportuno ricordare che, nel quadro del decreto PNRR 2, all’art. 16 è l’indicazione della nascita del Portale nazionale del sommerso per contrastare il lavoro nero. Quest’ultimo servirà ad una efficace programmazione dell’attività ispettiva e allo scopo di monitorare il fenomeno del lavoro sommerso in tutto il paese. Chiara dunque l’intenzione del Governo di rafforzare la lotta contro l’evasione fiscale.

 

Esonero IMU abitazione principale, differenze fra famiglie, unioni civili e coppie di fatto

Esonero IMU abitazione principale, differenze fra famiglie, unioni civili e coppie di fatto

La Corte Costituzionale interviene sulle differenze fra famiglie, unioni civili e coppie di fatto per l’esonero IMU abitazione principale.

Quando esigenze effettive conducono i componenti di un nucleo familiare a stabilire residenze e dimore abituali differenti, può venir meno l’esenzione dall’IMU sulle rispettive abitazioni principali? È legittimo, per far scattare l’esonero dall’imposta,  far riferimento alla residenza anagrafica e alla dimora abituale non solo del possessore dell’immobile, ma anche del suo nucleo familiare?

Sono queste le questione sollevate dalla Corte Costituzionale attivando la questione di legittimità delle norme che differenziano, a detta della Corte, l’esonero IMU per l’abitazione principale tra famiglie, unioni civili e coppie di fatto.

Ecco quali conseguenze ci saranno per i contribuenti.

Esonero Imu abitazione principale: qual è il contesto attuale

Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (ordinanze n. 4166 del 2020 e n. 4170 del 2020) aveva disposto che nel caso in cui non è unico il riferimento alla residenza anagrafica e alla dimora abituale del nucleo familiare, l’esonero IMU per l’abitazione principale non spetta in nessun caso.

Secondo la Corte di Cassazione la previsione normativa di cui al comma 741 della Legge 169/2019 “comporta la necessità che in riferimento alla stessa unità immobiliare tanto il possessore quanto il suo nucleo familiare non solo vi dimorino stabilmente, ma vi risiedano anche anagraficamente (…)”.

Dunque, la Cassazione esclude per  per entrambi i coniugi o i partner dell’unione civile l’esenzione dall’IMU per l’abitazione principale, qualora uno di essi abbia la residenza anagrafica in un immobile ubicato in un altro Comune.

Leggi anche: IMU abitazione principale 2022: cosa cambia con il decreto fiscale

Le precedenti indicazione del Mef

Tale principi espressi dalla Corte di Cassazione avevano creato un evidente contrasto con le indicazioni del Ministero dell’economia e delle finanza.

Infatti, in caso di due immobili nello stesso comune e residenze separate, il Mef come da norma, riconosceva l’esenzione IMU  per un solo immobile; mentre in caso di due immobili in comuni separati e residenze separate, l’esonero IMU spettava per entrambi gli immobili (Circolare MEF n° 3/2012).

Considerato il contrasto Mef-Giurisprudenza, era intervento il D.L.146/2021. Decreto con il quale il Governo ha previsto una soluzione. Ove i membri del nucleo familiare abbiano stabilito la residenza in immobili diversi, l’agevolazione vale per un solo immobile per nucleo familiare. Tale indicazione vale sia nel caso di immobili siti nello stesso comune, sia in caso di gli immobili presenti in comuni diversi.

Differenze fra famiglie, unioni civili e coppie di fatto sull’esonero IMU abitazione principale

In data 23 marzo, la Corte costituzionale ha esaminato la questione di legittimità sollevata dalla Commissione tributaria provinciale di Napoli. La questione di legittimità  riguarda l’esenzione IMU disciplinata nel quinto periodo del secondo comma dell’articolo 13 del Dl 201/2011.

Si tratta di un articolo abrogato e poi in parte riprodotto nella normativa in essere dal 2020 dopo l’unificazione tra Imu e Tasi ex legge 160/2019.

In pratica, la CTP sopra citata censura l’interpretazione fornita in merito dalla Corte di Cassazione. Laddove prevede che non spetta alcun esonero dell’Imu abitazione principale laddove uno dei componenti risiede in un immobile ubicato in altro comune. Questo perchè la norma nel definire il concetto di abitazione principale fa riferimento univoco sia alla dimora abituale sia alla residenza.

Entrambe devono essere riconducibili allo stesso immobile.

Quali sono le indicazioni della Corte Costituzionale

Da qui, con il comunicato stampa del 12 aprile che ha fatto seguito all’ordinanza n° 94,  la Corte he rivelato i motivi che l’anno indotta a ritenere la risposta ai dubbi citati in premessa, pregiudiziale, rispetto alla questione sollevata dalla CTP di Napoli.

Pregiudiziale significa che deve essere anteposta alla soluzione di quanto sollevato dalla CTR di Napoli. La quale ha chiesto di di dichiarare incostituzionale solo la disposizione che, secondo l’interpretazione della Corte di cassazione, esclude per entrambi i coniugi o i partner dell’unione civile l’esenzione dall’IMU per l’abitazione principale. Ciò qualora uno di essi abbia la residenza anagrafica in un immobile ubicato in un altro Comune.

Ebbene, secondo la Corte Costituzionale:

  • il riferimento al “nucleo familiare” contenuto nella norma in esame,
  • determina un trattamento diverso rispetto non solo alle persone singole ma anche alle coppie di mero fatto.

Poiché spiega la Corte:

sino a che il rapporto non si stabilizza nel matrimonio o nell’unione civile, la struttura della norma consente a ciascuno dei partner di accedere all’esenzione della loro, rispettiva, abitazione principale.

Conclusioni

Secondo la Corte, la disciplina in oggetto potrebbe dare vita per i nuclei familiari a

«un trattamento deteriore rispetto a quello delle persone singole e delle convivenze di mero fatto».

Sebbene l’articolo 31 della Costituzione richieda di agevolare «la formazione della famiglia e l’adempimento dei compiti relativi»; di qui la decisione di sollevare la questione di legittimità costituzionale.

Vedremo come si evolverà la situazione.

Ad ogni modo, nel frattempo per quanto riguarda la nuova IMU, Legge 190/2019, il legislatore ha previsto che ove i membri del nucleo familiare abbiano stabilito la residenza in immobili diversi, l’agevolazione vale per un solo immobile per nucleo familiare. Immobile scelto dai componenti del nucleo familiare. Tale indicazione vale sia nel caso di immobili siti nello stesso comune, sia in caso di gli immobili presenti in comuni diversi.

La questione di legittima in commento potrebbe indirettamente avere delle conseguente anche su tale ultima disposizione?

Al momento non rimane che attendere ulteriori sviluppi della vicenda.

 

Bonus vacanze 2022: bandi Estate Inpsieme Italia e estero per pensionati e studenti

Bonus vacanze 2022: bandi Estate Inpsieme Italia e estero per pensionati e studenti

Bonus vacanze 2022, c’è poco tempo per fare domanda. Tre i bandi in materia, uno per i senior (pensionati), e due per i giovani studenti.

Il bonus vacanze è stato riconfermato anche per quest’anno, dopo la positiva esperienza degli anni precedenti. Tuttavia non stiamo parlando del voucher vacanze fino a 500 euro da spendere presso le strutture convenzionate in Italia, ma delle vacanze offerte dall’INPS ad alcune categorie di pensionati e lavoratori della Pubblica Amministrazione (rivolto ai figli di questi ultimi).

Ogni anno infatti l’INPS bandisce borse di studio per soggiorni estivi di vacanza e studio in Italia, della durata di una o due settimane, e all’estero, della durata di due settimane. Sempre l’INPS pubblica un bando che prevede l’assegnazione di contributi per soggiorni turistici in Italia per pensionati.

Vediamo allora come funziona e come si può sfruttare il bonus vacanze Estate INPSieme 2022. 

Leggi anche: bonus gomme 2022 dietrofront sulla nuova misura, ecco le ultime notizie

Bonus vacanze 2022: chi sono i destinatari?

Come accennato, la portata del bonus vacanze 2022 è stata ridimensionata e ridotta. L’Istituto di previdenza ha infatti aperto tre specifici bandi, rivolti esclusivamente ad alcune categorie di potenziali beneficiari. In particolare, coloro che possono chiedere il bonus vacanze 2022 sono i seguenti soggetti:

  • le famiglie di pensionati;
  • le famiglie con figli a carico con disabilità;
  • le studentesse e gli studenti figli dei dipendenti e pensionati della PA.

L’obiettivo che accomuna i bandi è l’assegnazione di contributi per soggiorni turistici, in Italia e all’estero nei mesi di giugno, luglio e agosto e, per quanto riguarda il bando per i pensionati, anche nei mesi di settembre e ottobre. Proprio questi ultimi infatti sono non di rado scelti dai percettori del trattamento pensionistico per fare le vacanze in relax e lontano dal caos della stagione estiva. Ecco i tre bandi Inps.

Bonus vacanze pensionati: bando Estate INPSieme Senior 2022

Esso prevede l’assegnazione di contributi per soggiorni turistici nel nostro paese. Le domande devono essere fatte pervenire entro le 12 del 15 aprile e le graduatorie saranno poi rese note entro il 18 maggio.

Si tratta di un bando di concorso annuale, il quale “offre ai pensionati, ai loro coniugi e figli disabili conviventi – appartenenti alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, alla Gestione Dipendenti Pubblici e alla Gestione Fondo IPOST – la possibilità di fruire di soggiorni estivi in località marine, montane, termali o culturali italiane nei mesi di giugno, luglio, agosto, settembre e ottobre, con rientro entro il 1° novembre 2022“. Queste le parole usate nel sito web ufficiale dell’Inps, per definire il bando in oggetto e relativo al bonus vacanze 2022.

Sono disponibili in tutto 3.850 contributi, totali o parziali, utilizzabili per soggiorni di otto oppure di 15 giorni. Ciascun contributo può arrivare a un massimo di 1.400 euro per i soggiorni in Italia di durata pari a 15 giorni (e 14 notti) e di 800 euro per le vacanze di otto giorni (e sette notti).

Il contributo è a copertura del costo di un pacchetto che include: le spese di alloggio presso strutture turistiche ricettive, di vitto, di viaggio, eventuali spese collegate a gite, escursioni, attività ludiche, sport, ed anche le previste coperture assicurative. Il valore del contributo dipende dall’ISEE.

Bonus vacanze studenti scuole medie: Bando Estate INPSieme Italia 2022

Gli altri bandi messi a disposizione dall’Inps sono dedicati a studenti e studentesse figli (o orfani ed equiparati) dei dipendenti e pensionati della PA. Si tratta delle agevolazioni di cui ai bandi Estate Inpsieme Italia 2022 ed Estate INPSieme estero e vacanze tematiche in Italia 2022. I contributi possono essere usati sia per vacanze in Italia che all’estero. Il bonus è previsto per il periodo che va da giugno ad agosto 2022.

Come spiega Inps nel suo sito, Estate Inpsieme Italia 2022 è in particolare un bando mirato ad offrire la possibilità di fruire di soggiorni in Italia. Ciò nell’ambito della stagione estiva 2022, e dunque nei mesi di giugno, luglio ed agosto, con rientro entro il 4 settembre 2022. I beneficiari sono i seguenti:

  • studenti della scuola primaria e secondaria di primo grado;
  • nonché secondaria di secondo grado se studenti disabili ex art.3, comma 1 e 3, della legge 104 del 1992, oppure invalidi civili al 100%.

Per questo bando, l’Istituto di previdenza assegna 12.020 contributi, in base ad una graduatoria resa nota entro il 20 maggio. L’importo massimo di ogni contributo è di 600 euro per il contributo legato ad un soggiorno di 8 giorni (7 notti) o 1.000 euro per un soggiorno pari a 15 giorni (14 notti).

L’importo servirà a coprire il costo del soggiorno nelle sue varie componenti (attività didattiche, attività ricreative, coperture assicurative ecc.).

Leggi anche: cos’è e come funziona il portale delle Famiglie INPS

Bonus vacanze studenti scuole superiori: estero e vacanze tematiche in Italia 2022

Il terzo bando Inps è specificamente rivolto agli studenti della scuola secondaria di secondo grado e consente di poter sfruttare soggiorni studio all’estero e vacanze tematiche in Italia, nel quadro della stagione estiva 2022 nei mesi di giugno, luglio e agosto, con rientro entro il 4 settembre 2022.

Come precisato da Inps, anche per questo bonus vacanze 2022 sarà redatta una graduatoria ad hoc, entro il 20 maggio. L’Istituto assegna 20.348 contributi legati al bando “Estate INPSieme estero e vacanze tematiche in Italia 2022“, mentre l’importo massimo di ogni contributo è corrispondente 2mila euro.

Per ambo i bandi rivolti a studenti e studentesse, le domande potranno essere fatte pervenire fino alle 12 del 22 aprile. Ricordiamo infine che, nel quadro delle attività comprese nei periodi di vacanza per i giovanissimi, sono previste diverse attività di formazione sia culturale che fisica e morale.

730 con due CUD: la dichiarazione dei redditi è obbligatoria? Ecco cosa fare

730 con due CUD: la dichiarazione dei redditi è obbligatoria? Ecco cosa fare

Come succede se abbiamo ricevuto due o più Certificazioni Unica (ex CUD)? E’ obbligatorio fare il 730? Ecco la nostra guida completa

La dichiarazione dei redditi rappresenta il momento finale del rapporto tra contribuente ed Erario per quanto riguarda il conguaglio dell’IRPEF a credito o a debito da versare o da rimborsare con riferimento ad un determinato periodo d’imposta. Acronimo di “Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche” l’IRPEF è calcolata con riguardo ad una serie di categorie reddituali, si citano ad esempio i redditi da lavoro dipendente, pensione, terreni e fabbricati.

Dal momento che alcuni redditi sono tassati in anticipo nel corso del periodo d’imposta (si pensi ai redditi da lavoro dipendente e da pensione) in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi con modello 730 o REDDITI Persone Fisiche, si opera il conteggio definitivo dell’IRPEF dovuta sommando le varie componenti reddituali. Alcune di esse sono certificate nel loro ammontare grazie al rilascio, da parte del soggetto che le ha corrisposte (sostituto d’imposta) di un apposito modello, la cosiddetta “Certificazione Unica” detta anche CU o cud.

Può accadere ad esempio che lo stesso contribuente, in quanto dipendente di più aziende nel corso dell’anno, riceva due o più Certificazioni Uniche, attestanti i redditi corrisposti dai diversi sostituti d’imposta, le ritenute operate nonché le detrazioni e i crediti d’imposta (ex “Bonus Renzi”) riconosciuti. Oppure che un dipendente presti lavoro a termine presso un’azienda, poi percepisca la NASpI per un altro periodo e poi torni a lavorare presso un’altra azienda: in quest’ultimo caso ci sarebbero addirittura 3 Certificazioni Uniche, due dalle aziende e uno dall’INPS.

In tali casi, l’interessato è obbligato a presentare la dichiarazione dei redditi? O il suo rapporto con l’Erario si è esaurito quando, in sede di conguaglio di fine anno o di fine rapporto, l’azienda ha operato il calcolo definitivo delle tasse dovute per l’anno? Analizziamo la questione in dettaglio.

730 con due CUD: è obbligatorio?

Il contribuente con due CUD in un anno è tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi (tramite modello 730 o REDDITI Persone Fisiche) a meno che non rientri nelle cause di esonero descritte dalla stessa Agenzia delle Entrate.

All’interno delle istruzioni per la compilazione del modello 730 (disponibili collegandosi a “agenziaentrate.gov.it – Schede informative e servizi – Dichiarazioni – 730 2022 – Modello e istruzioni”) si chiariscono le condizioni di esonero per coloro che ricevono determinati redditi da più sostituti d’imposta:

Contribuenti che ricevono esclusivamente i seguenti redditi (**) Condizioni di esonero
Lavoro dipendente
  • Se i redditi sono corrisposti da un unico sostituto d’imposta obbligato ad effettuare le ritenute d’acconto ovvero da più sostituti d’imposta purché le somme siano certificate dall’ultimo che ha effettuato il conguaglio;
  • Le detrazioni per coniuge e familiari a carico sono spettanti e non sono dovute le addizionali regionale e comunale
Pensione
Lavoro dipendente / pensione + abitazione principale e relative pertinenze compresi altri fabbricati non locati (*)
Rapporti di collaborazione coordinata e continuativa compresi i lavori a progetto
(*) L’esonero dal presentare la dichiarazione non opera se il fabbricato non locato è situato nello stesso comune dell’abitazione principale. Abitazione principale e pertinenze per le quali non è dovuta l’IMU.
(**) L’esonero non si applica per quei contribuenti che, pur in presenza delle condizioni sopra descritte, devono restituire in tutto o in parte il trattamento integrativo (ex “Bonus Renzi”).

 

Esonero dichiarazione dei redditi con due CUD

Di conseguenza, il lavoratore con due CUD, il quale ha percepito solo redditi da lavoro dipendente, non è tenuto a presentare il 730 se l’ultimo datore di lavoro (sostituto d’imposta), sulla base della Certificazione Unica rilasciata dalla precedente azienda, ha effettuato il conguaglio di fine anno in busta paga (operazione attestata anch’essa dalla CU) e, al tempo stesso:

  • Le detrazioni per coniuge e familiari a carico già riconosciute in busta paga spettano effettivamente all’interessato;
  • Non sono dovute le addizionali regionale e comunale;
  • Non si è tenuti a restituire il trattamento integrativo.

In tal caso infatti, pur in presenza di due cud la dichiarazione dei redditi non è necessaria in quanto l’ammontare definitivo delle imposte è già stato stabilito nel cedolino che sconta gli effetti del conguaglio di fine anno (di norma coincidente con quello del mese di dicembre).

730 con due CUD: un esempio di esonero

Per meglio comprendere quanto detto finora facciamo l’esempio di Caio il quale ha percepito nel corso del 2021 soltanto redditi da lavoro dipendente da parte di:

  • Azienda Alfa S.r.l. con cui il rapporto è cessato in data 31 maggio 2021;
  • Azienda Beta S.p.a. in virtù di un’assunzione a decorrere dal 1° luglio 2021, tuttora in corso.

Caio riceve due cud con le tasse e le detrazioni applicate dai sostituti d’imposta. Tuttavia, se l’azienda Beta S.p.a. in sede di conguaglio di fine anno con il cedolino di dicembre 2021 (in cui sostanzialmente si opera il conteggio definitivo delle imposte sulla base dei redditi noti al sostituto d’imposta) considera, grazie alla CU rilasciata da Alfa S.r.l., anche le somme erogate, le detrazioni ed i bonus riconosciuti dal precedente sostituto d’imposta, effettua in anticipo i conteggi che altrimenti Caio avrebbe dovuto fare presentando la dichiarazione 730.

Pertanto, ricorrendo le altre condizioni relative a detrazioni per familiari ed addizionali, Caio sarà esonerato dal presentare il modello 730 2022 redditi 2021.

Tre cud in un anno: il 730 è obbligatorio?

Quanto detto finora in merito alla dichiarazione dei redditi con due cud vale anche nel caso in cui le Certificazioni Uniche siano tre o più. Le condizioni di esonero e le modalità di presentazione del 730 non tengono conto infatti di quanti cud sono stati rilasciati al contribuente.

Naturalmente, per coloro che optano per la presentazione del 730 precompilato con due cud è potenzialmente meno complessa (a livello di verifiche sulla correttezza dei dati precaricati) rispetto a coloro che hanno ricevuto tre, quattro o addirittura cinque Certificazioni Uniche nello stesso periodo d’imposta.

730 con due cud: cosa fare?

Se non si rientra nei casi di esonero poc’anzi descritti, la presentazione del 730 con due cud è obbligatoria al fine di permettere il conteggio definitivo dell’IRPEF dovuta dal contribuente all’Erario in base ai redditi dallo stesso percepiti nel corso del periodo d’imposta.

La dichiarazione dei redditi con due cud segue le regole ordinarie. L’interessato può optare per la trasmissione del modello 730 ordinario o precompilato.

730 ordinario

Il modello 730 ordinario può essere presentato a:

  • Sostituto d’imposta (datore di lavoro) che presta l’assistenza fiscale;
  • Caf;
  • Professionista abilitato.

Per i lavoratori dipendenti privi di un sostituto che si occupi dell’assistenza fiscale, il passaggio obbligato è rivolgersi ad un Caf – dipendenti o ad un professionista abilitato.

Il termine di scadenza del 730 ordinario 2022 è fissato al prossimo 30 settembre. Entro tale data, il modello dev’essere presentato al Caf, professionista abilitato o sostituto d’imposta.

730 precompilato

Con l’obiettivo di facilitare la presentazione del modello 730, l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione, a partire dal 30 aprile, la dichiarazione cosiddetta “precompilata” a beneficio di lavoratori dipendenti e pensionati.

Il modello, prelevabile sul portale “dichiarazioneprecompilata.agenziaentrate.gov.it” per gli utenti in possesso delle credenziali SPID, CIE o CNS, contiene una serie di dati precaricati dall’ADE provenienti da:

Dato nel 730 precompilato Fonte
Frontespizio CU e anagrafe tributaria
Prospetto familiari a carico CU
Redditi dei terreni Dichiarazione redditi anno precedente e banche dati immobiliari
Redditi dei fabbricati Dichiarazione dei redditi anno precedente e banche dati immobiliari
Redditi di lavoro dipendente ed assimilati CU
Altri redditi CU
Oneri e spese CU, dichiarazione redditi anno precedente e comunicazione oneri deducibili e detrabili
Acconti, ritenute, eccedenze ed altri dati CU, dichiarazione redditi anno precedente, pagamenti e compensazioni con F24
Crediti d’imposta Dichiarazione redditi anno precedente, compensazioni con F24 e CU

 

Il modello 730 precompilato dev’essere presentato, entro il 30 settembre, direttamente all’Agenzia Entrate ovvero al Caf, professionista abilitato o sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale.

Simulazione 730 con due cud

Il contribuente con due cud tanto nel caso di 730 ordinario che precompilato, troverà nei campi del modello la somma dei redditi corrisposti dai rispettivi sostituti d’imposta, certificati nelle singole CU.

Tornando all’esempio di Caio. Ipotizziamo quindi che:

  • Il rapporto con Alfa S.r.l. sia stato a tempo determinato con reddito 2021 pari ad euro 6.530,21;
  • Il rapporto con Beta S.p.a. sia a tempo indeterminato con reddito 2021 corrispondente ad euro 15.900,00.

Se questi è obbligato a presentare la dichiarazione modello 730-2022 redditi 2021 all’interno del “Quadro C – Redditi di lavoro dipendente e assimilati – Sezione I – Rigo C1” dovrà indicare:

Sostituto d’imposta Rigo Colonna 1 “Tipo” Col. 2 “Indeterminato / determinato” Col. 3 “Reddito”
Alfa S.r.l. C1 Codice “2” – redditi da lavoro dipendente ed assimilati Codice “2” – rapporto di lavoro a tempo determinato 6.530,00
Beta S.p.a. C2 Codice “2” – redditi da lavoro dipendente ed assimilati Codice “1” – rapporto di lavoro a tempo indeterminato 15.900,00

Infine alla successiva “Sezione II – Rigo C9” alla Colonna 1 dovrà essere indicata la somma delle ritenute IRPEF subite da Caio nel 2021 in virtù di entrambi i rapporti di lavoro.

 

Pasqua, Pasquetta e 25 aprile in busta paga: guida alle festività di aprile 2022

Pasqua, Pasquetta e 25 aprile in busta paga: guida alle festività di aprile 2022

Guida alle festività di Aprile in busta paga: dalle festività pasquali di Pasqua e Pasquetta al 25 aprile Festa della Liberazione.

Come vengono trattate le festività di Pasqua e Pasquetta in busta paga (oltre alla festività nazionale della Liberazione del 25 aprile)? Insieme alle festività natalizie, la Pasqua è la principale festività religiosa prevista nel nostro calendario di lavoro, quando poi capita nel mese di aprile come quest’anno si unisce anche ad altre festività nazionali ed è utile quindi sapere come vengono trattate nel computo del cedolino paga.

Partiamo dal presupposto che generalmente durante le festività il dipendente ha diritto di astenersi dal lavoro, percependo comunque la retribuzione. Di conseguenza, le giornate del 18 e del 25 aprile, coincidenti rispettivamente con il Lunedì dell’Angelo e la Liberazione non sono scoperte dal punto di vista retributivo. Ricordiamo infatti che, a differenza della Pasquetta il giorno di Pasqua non è un festivo lavorativo, anche se coincide sempre con la domenica (se non per alcuni CCNL come vedremo in seguito).

Un’eventuale richiesta dell’azienda di lavorare durante la festività non basta, è necessario quindi un apposito accordo individuale tra le parti e le somme (o i riposi compensativi) riconosciute cambiano a seconda del tipo di retribuzione spettante al dipendente, se fissa o ad ore.

Le aziende e i dipendenti devono inoltre porre molta attenzione su quanto prevede il contratto collettivo applicato:

  • Riconosce il giorno di Pasqua come festività?
  • Quali maggiorazioni prevede per il lavoro festivo con riposo compensativo in altra giornata?
  • Qual è la maggiorazione per il lavoro straordinario festivo?

Senza dimenticare che i contratti collettivi possono prevedere maggiorazioni differenti a seconda che il lavoro straordinario sia diurno o notturno. Ma vediamo ora come trattare queste festività in busta paga partendo dalla regola generale del lavoro festivo.

Lavoro festivo: la regola generale

Il dipendente durante i giorni festivi ha diritto di non svolgere attività lavorativa percependo comunque la retribuzione come se fosse stato in azienda a disposizione del datore. A fronte della richiesta di svolgere attività lavorativa il dipendente può legittimamente rifiutarsi.

La prestazione è possibile solo previo apposito accordo individuale tra le parti.

Elenco delle festività civili e religiose

Oltre alla domenica le giornate festive (comprese quelle di Aprile) sono determinate dalla legge (L. n. 260/1949) e dai contratti collettivi (ad esempio la festività del Santo Patrono).

Sono giorni festivi per legge:

  • Primo dell’anno;
  • Epifania (6 gennaio);
  • Liberazione (25 aprile);
  • Lunedì dell’Angelo (Lunedì dopo Pasqua);
  • Festa del Lavoro (1° maggio);
  • Fondazione della Repubblica Italiana (2 giugno);
  • Assunzione (15 agosto);
  • Ognissanti (1° novembre);
  • Immacolata (8 dicembre);
  • Natale (25 dicembre);
  • Santo Stefano (26 dicembre).

Leggi anche: Ponti lavorativi e giorni festivi del 2022: calendario completo e aggiornato delle festività

Festività del mese di aprile 2022 in busta paga: lavorato o assente

Vediamo ora la differenza della giornata festiva in busta paga a seconda che il dipendente abbia o meno prestato attività lavorativa.

Festività non lavorata aprile 2022

Nei giorni festivi del 18 (Lunedì dell’Angelo) e del 25 aprile (Festa della Liberazione) il dipendente ha diritto di astenersi dal lavoro percependo comunque la retribuzione.

Il trattamento economico è tuttavia diverso a seconda che il soggetto sia retribuito in misura fissa o ad ore.

Nel primo caso, la retribuzione di aprile non subirà alcuna variazione a causa della presenza di due festività. Questo perché i dipendenti pagati in misura fissa hanno diritto ogni mese alla stessa retribuzione a prescindere dai giorni di calendario. In tal caso, l’importo della retribuzione di aprile sarà lo stesso di maggio, giugno e così via.

Per i dipendenti pagati ad ore invece per i giorni festivi spetta la normale retribuzione ragguagliata ad 1/6 dell’orario settimanale a tempo pieno previsto dal CCNL o in mancanza dalla legge (pari a 40 ore settimanali). Facciamo l’esempio di un dipendente con retribuzione oraria pari a 11,80 euro cui si applica un CCNL che fissa il tempo pieno a 38 ore settimanali. La retribuzione per il 18 e il 25 aprile sarà pari a:

  • [11,80 * (38/6)] = 11,80 * 6,33 equivalenti ad euro 74,69.

Tuttavia la Cassazione ha affermato (sentenza n. 10132/1993) che per i dipendenti con settimana corta distribuita su 5 giorni (dal lunedì al venerdì), la retribuzione oraria lorda dev’essere moltiplicata per 1/5 dell’orario settimanale, anziché 1/6.

All’azienda può giungere in soccorso il CCNL  qualora preveda per le festività non lavorate di ragguagliare la retribuzione ad 1/5 dell’orario.

In assenza di disposizioni contrattuali in merito si consiglia in via prudenziale di accogliere la tesi della Cassazione.

Festività lavorata aprile 2022

Se il dipendente raggiunge un accordo con l’azienda per lavorare nelle giornate festive del 18 o del 25 aprile o in entrambe, la retribuzione spettante per il mese in questione varia a seconda che siano previsti o meno riposi compensativi per l’attività svolta durante le festività.

Nel primo caso se a fronte del lavoro svolto il 18 o il 25 aprile spettano giorni di riposo compensativo, oltre alla retribuzione per le ore lavorate il dipendente ha diritto alla sola maggiorazione che il CCNL riconosce per il lavoro festivo (quale può essere ad esempio quella del 10% che il CCNL Metalmeccanica – Industria riconosce in caso di lavoro festivo). Ad esempio retribuzione oraria lorda pari ad euro 11,80. La maggiorazione per lavoro festivo è pari al 20%. A fronte delle 4 ore lavorate il 18 aprile al dipendente è riconosciuto un riposo compensativo di pari durata nella giornata del 24 aprile e la maggiorazione per lavoro festivo così calcolata:

  • 11,80 * 20% pari ad euro 2,36 da moltiplicare per le 4 ore lavorate il 18 aprile = 9,44.

Se a fronte del lavoro prestato nelle festività non vengono riconosciuti riposi compensativi, al dipendente spetta lo straordinario festivo previsto dal CCNL applicato (ad esempio il CCNL Metalmeccanica – Industria riconosce la normale retribuzione maggiorata del 55% per lo straordinario festivo oltre le 8 ore).

Retribuzione giorno di Pasqua

La legge non include il giorno di Pasqua (cadente di domenica) tra le festività lavorative. Di conseguenza nella busta paga di Aprile 2022 è ininfluente il fatto che domenica 17 sia Pasqua.

A meno che il CCNL applicato non disponga diversamente. Come specificato sopra, i contratti possono includere tra le festività la giornata del Santo Patrono o, per quanto qui d’interesse, il giorno di Pasqua.

E’ il caso ad esempio del CCNL Pulizia e Pulizia – Artigianato. In questi casi l’azienda dovrà retribuire i dipendenti come se il giorno di Pasqua fosse una festività alla stregua del 25 aprile, ivi compresa l’erogazione del trattamento per festività non goduta perché cadente di domenica.

Pasqua e Pasquetta e 25 aprile in busta paga: retribuzione in caso di assenza

Al dipendente spetta la retribuzione per le festività del 18 (Pasquetta) e del 25 aprile (Liberazione), oltre alla Pasqua se previsto dal CCNL, anche se assente in:

  • Malattia, infortunio, maternità obbligatoria, congedo parentale, congedo matrimoniale, ferie e permessi;
  • Sospensione dal lavoro per cause indipendenti dalla volontà del lavoratore;
  • Sospensione dal lavoro per riposo compensativo di lavoro domenicale.

Se per le assenze il trattamento economico è a carico dell’INPS o dell’INAIL, il datore deve intervenire per riconoscere una somma che integri quanto già erogato dagli enti pubblici.

 

Detrazione Spese Assicurazione al 19% nel 730: come fare e cosa sapere

Detrazione Spese Assicurazione al 19% nel 730: come fare e cosa sapere

Quali sono detrazione spese assicurazione al 19%? Ecco come fare e cosa sapere per scaricare la polizza assicurativa dalle tasse.

Nel panorama delle spese detraibili dal 730 in favore del contribuente ce n’è una anche sui premi assicurativi relativi alle assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni (Detrazione Spese Assicurazione al 19%). La detrazione fiscale si ottiene inserendo la spesa in dichiarazione dei redditi 730 o modello Redditi ed è pari al 19% della spesa sostenuta. Il pagamento deve essere avvenire tramite strumenti tracciabili, quindi con carte di credito, bancomat, prepagate ecc. Attenzione particolare va rivolta anche alla documentazione da conservare per porsi al riparo da eventuali controlli del Fisco.

Ecco quali sono le polizze assicurative detraibili al 19% e come scaricare l’assicurazione dalle tasse.

Quale assicurazione si può scaricare al 19% nel 730

E’ possibile scaricare dalle tasse, ex art. 15, comma 1, lett. f), del TUIR un importo, pari al 19 per cento dei premi relativi a:

  • contratti di assicurazione sulla vita e contro gli infortuni, stipulati o rinnovati prima del 31 dicembre 2000;
  • contratti di assicurazione stipulati o rinnovati dal 1° gennaio 2001 aventi ad oggetto il rischio di morte e di invalidità permanente non inferiore al 5 per cento da qualsiasi causa derivante;
  • nonché quelli contro il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana sempreché, in quest’ultima evenienza, l’impresa di assicurazione non abbia facoltà di recesso dal contratto.

Fra queste spese su indicate rientrano anche i premi versati per le assicurazioni contro gli infortuni relative al conducente auto. Diverso invece è il discorso delle RCA auto di cui l’unico costo deducibile è la quota di costo per SSN.

Quando è possibile scaricare l’assicurazione in dichiarazione dei redditi

In base alle indicazioni fornite dall’Agenzia delle entrate con la circolare n°7/E 2021, la detrazione spetta al contribuente se:

  • è contraente e assicurato
  • è contraente e un suo familiare a carico è il soggetto assicurato;
  • un suo familiare a carico è sia contraente che soggetto assicurato;
  • è il soggetto assicurato e un suo familiare a carico è il contraente;
  • il contraente è un familiare a carico e il soggetto assicurato è un altro familiare a carico.

Il soggetto che ha effettivamente sostenuto la spesa ha diritto alla detrazione a prescindere dalla circostanza che nel contratto di assicurazione il familiare fiscalmente a carico risulti come contraente e/o come assicurato (Circolare 18.05.2006 n. 17/E, risposta 4).

Se all’atto della stipula del contratto di assicurazione per l’auto, viene pattuita anche un’assicurazione per il conducenterischio morte e invalidità del conducente terzo, la detrazione spetta solo se il conducente è individuato nello specifico. Non possono essere accettati riferimenti generici a conducenti terzi.

Assicurazioni detraibili per i lavoratori dipendenti

La detrazione spetta anche ai lavoratori dipendenti a titolo di parte assicurata nell’ambito di una polizza vita collettiva. Caso frequente nel mondo del lavoro dipendente con polizze stipulate direttamente da società o da organizzazioni sindacali di imprenditori o lavoratori dipendenti in nome e per conto del lavoratore dipendente (sottoscrittore assicurato). Il premio deve essere a carico del lavoratore.

I lavoratori dipendenti possono fruire della detrazione dall’imposta per i contributi versati dalle imprese per finanziare il Fondo Unico Nazionale Long Term Care. Contributi che in forza del principio di onnicomprensività del reddito di lavoro dipendente, sono tassati ex art. 51, comma 1, del TUIR.

Quanto scarico dell’assicurazione

Come detto in precedenza, il beneficio fiscale è pari al 19% della spesa sostenuta per i premi relativi alle assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni.

La detrazione è calcolata su un ammontare massimo del premio pari a euro 530. Difatti, il beneficio fiscale massimo è pari a 101 euro (530*19% arrotondato per eccesso).

Non fa differenza se il contribuente ha stipulato più contratti; il limite è unico e complessivo ossia non per singolo contratto.

Devono essere comprese nell’importo di 530 euro anche le spese indicate nella CU 2022 (punti da 341 a 352) con il codice 36 (Premi relativi alle assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni)

Attenzione, anche per tale tipo di spese si applica il meccanismo di decalage.

Infatti, a partire dal 2020, la detrazione dall’imposta lorda per i premi relativi alle assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni spetta

  • per intero ai titolari di reddito complessivo fino a euro 120.000;
  • in caso di superamento del predetto limite, la detrazione decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo pari a euro 240.000.

Cosa altrettanto importante è che, come detto sopra, il pagamento deve essere avvenire tramite strumenti tracciabili. Dunque vanno bene carte di credito, bancomat, prepagate ecc.

Come scaricare l’assicurazione dal 730

La detrazione si ottiene inserendo la spesa in dichiarazione dei redditi 730 o modello Redditi.

Per chi il 730 deve essere compilato il Rigo E8/E10, cod. 36(Premi relativi alle assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni). Per chi presenta il modello Redditi, deve essere compilato il quadro RP.

La spesa sarà già precaricata nel 730 precompilato e modello Redditi precompilato. Infatti, le assicurazioni rientrano tra i soggetti tenuti ad inviare i dati di spesa al Fisco. Fisco che poi li inserisce in dichiarazione precompilata.

Quali documenti conservare per la detrazione spese assicurazione

Attenzione particolare va rivolta anche alla documentazione da conservare per porsi  riparo da eventuali controlli del Fisco (ben individuata nella circolare n°7/E 2021).

Nello specifico, fino al 31 dicembre del quinto anno successivo alla presentazione della dichiarazione dei redditi, il contribuente deve conservare

  • la quietanza di pagamento rilasciata dall’assicurazione, a condizione che la stessa indichi anche la modalità di pagamento tracciata, ovvero
  • le ricevute dei bollettini di pagamento,
  • nonché copia del contratto di assicurazione dal quale si evincono i dati del contraente e dell’assicurato, il tipo di contratto con la relativa decorrenza e gli importi fiscalmente rilevanti o
  • l’attestazione della compagnia di assicurazione contenente tutti i requisiti richiesti dalla norma fiscale.
 

Speciale Riforma Pensioni

Speciale Riforma Pensioni

 

 

Nel 2022 è prevista una nuova riforma delle pensioni con la revisione del sistema previdenziale italiano, dopo le prime formule di pensione anticipata introdotte con la Legge di Bilancio in sostituzione della Quota 100, dopo la Quota 102 (64 + 38) e la proroga di Opzione Donna e APE Sociale (con ampliamento della platea dei beneficiari che rientrano nella categoria dei lavori gravosi). Previsto anche anche scivolo pensione PMI a 62 anni per dipendenti di imprese in crisi. Nel medio termine è previsto un ritorno alla Legge Fornero ma l’impegno del Governo è di mettere a punto una riforma pensioni che vada verso il contributivo, con interventi previdenziali, giuslavoristici e per il mercato del lavoro, così da evitare distorsioni del passato come gli esodati con conseguenze economiche e sociali su quelle che sono le pensioni oggi.

Ultime notizie

 

Riforma Pensioni 2022-2023

Garantire la flessibilità di uscita dal mondo del lavoro, mantenendo attiva l’opzione agevolata riservata alle donne e alle categorie svantaggiate con una uscita graduale da Quota 100 grazie a Quota 102: è l’obiettivo chiave per la Riforma Pensioni, avviata con la Legge di Bilancio 2022 ma da completarsi nel corso dell’anno.

L’obiettivo è arrivare ad una Riforma Pensioni condivisa, dopo le proroghe inserite nella Legge di Bilancio 2022 per quanto concerne APe Social ed Opzione Donna.

In cima alla lista delle priorità ci sono anche i giovani: l’esigenza è di assicurare un inserimento nel mondo del lavoro stabile, così da evitare carriere discontinue e stipendi bassi, con effetti sulle future pensioni. Da ripensare anche temi legati al reddito dei pensionati (14esima, rivalutazione assegni ecc.) e alla pensione complementare.

Su PMI.it tutte le novità, le regole e le proposte migliorative che si sono avute negli anni successivi: guide ed esempi di calcolo, quali i requisiti minimi per l’accesso alle agevolazioni, le controversie sulla legge sulle pensioni, le ultime notizie sulle pensioni, rivalutazione e potere d’acquisto.

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Pensioni, fisco, crisi: un tavolo permanente tra Governo e Sindacati

Il Governo invita i Sindacati a un confronto permanente su lavoro, caro prezzi, pensioni e fisco: nuovo vertice con le imprese dopo Pasqua.

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Pensioni 2022: tutte le risposte ai dubbi più frequenti

Tutte le risposte alle domande più frequenti in tema di pensioni: dal calcolo dell’importo a quando si può andare in pensione anticipata.

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Pasqua di Risurrezione del Signore

 

Pasqua di Risurrezione del Signore


Domenica di Pasqua

autore: Noël Coypel anno: 1700 titolo: La resurrezione di Cristo luogo: Museo delle Belle Arti, Francia
Nome: Domenica di Pasqua
Titolo: Risurrezione del Signore
Ricorrenza: 17 aprile
Martirologio: edizione 2004
Tipologia: Solennità
Patrono di:Cherasco

Alla sera del venerdì, appena Gesù aveva reso lo spirito un soldato per assicurarsi che era veramente morto gli aveva passato il cuore con una lancia. Giuseppe d’Arimatea, nobile decurione, e Nicodemo chiesero a Pilato il corpo adorabile di Gesù e, ottenutolo, lo avvolsero in una sindone con aromi e lo deposero in un sepolcro nuovo, scavato nel vivo sasso. Il giorno seguente i Principi dei Sacerdoti, ricordandosi che Gesù aveva detto che dopo tre giorni sarebbe risuscitato, domandarono a Pilato che ne facesse custodire il sepolcro per tre giorni, affinchè, dicevano essi, non vengano i suoi discepoli a rapirne il corpo, e poi dicano ch’è risorto. Pilato acconsentì, e furono posti i soldati a guardia del sepolcro, e venne suggellata la pietra. Al terzo giorno, di buon mattino, si sentì un gran terremoto; un Angelo sfolgoreggiante di luce discese dal cielo, rovesciò la pietra del sepolcro e vi sedette sopra. Gesù vincitore della morte e dell’inferno era risorto come aveva promesso. Le guardie sbigottite caddero come morte, ma poi riavutesi, corsero in città a dar l’avviso dell’accaduta ai Principi dei Sacerdoti. Questi però diedero loro del denaro, affinchè dicessero che mentre esse dormivano erano venuti i discepoli, e ne avevano portato via il corpo.

Al mattino presto (le donne) si recarono al sepolcro, portando con sé gli aromi che avevano preparato. Trovarono che la pietra era stata rimossa dal sepolcro e, entrate, non trovarono il corpo del Signore Gesù. Mentre si domandavano che senso avesse tutto questo, ecco due uomini presentarsi a loro in abito sfolgorante. Le donne, impaurite, tenevano il volto chinato a terra, ma quelli dissero loro: «Perché cercate tra i morti colui che è vivo? Non è qui, è risorto. Ricordatevi come vi parlò quando era ancora in Galilea e diceva: “Bisogna che il Figlio dell’uomo sia consegnato in mano ai peccatori, sia crocifisso e risorga il terzo giorno”».

È ancora buio e le donne si recano al sepolcro di Gesù, le mani cariche di aromi. Vanno a prendersi cura del suo corpo, con ciò che hanno, come solo loro sanno. Sono quelle donne che l’avevano seguito dalla Galilea, sostenendolo con i loro beni in ciò che era necessario. Con lui avevano assaporato la ricchezza del «più che necessario», giorni di libertà felice, germogli di un mondo nuovo. Sono quelle che stavano sotto la croce. L’avevano guardato morire. E nessuno a soccorrerlo. Ora vanno al sepolcro: ciò che le muove non è un atto di fede nella divinità di Gesù, non una speranza segreta, ma un atto d’amore. Lo amano ancora, semplicemente, ma è ciò che rimette in marcia la vita: «non è possibile amare la divinità di Cristo se non amando prima la sua umanità» (Heidewick di Anversa).

Il racconto di Luca è di estrema sobrietà: «entrarono e non trovarono il corpo del Signore». Tutto si blocca, l’assenza del corpo di Gesù entra dolorosamente in loro come uno smarrimento, un vuoto pieno solo di domande. E alla desolazione si aggiunge paura: due uomini vestiti di lampi. Come è contrastata la fede di Pasqua! Quasi fossero doglie di parto. Si innesta su di una ferita, su di una assenza patita dolorosamente, su di una perdita.

Perché cercate tra i morti colui che è vivo?

Voi state cercando il vostro tesoro perduto, avete fame di colui che vi ha riempito di senso le vite.

Perché cercate colui che è vivo?

Bellissimo nome di Gesù: Lui è il vivente. Non solo è vivo adesso, come uno che non è più un morto, ma è il vivente, colui che continuamente vive, cui appartiene il vivere, l’autore della vita: la sua missione, la sua azione è germinare vita, fiorire vita.

Non è qui, è risuscitato, si è alzato.

I Vangeli raccontano la risurrezione di Gesù con i due verbi del mattino dell’uomo, svegliarsi e alzarsi. Come se i nostri giorni fossero una piccola risurrezione quotidiana, e la Pasqua un giorno senza più tramonto. Ma la tomba vuota non basta, gli angeli non bastano perché la fede venga alla luce: Ricordatevi come vi parlò: bisogna che io sia crocifisso e risorga… ed esse ricordarono le sue parole.
Adesso tutto esplode. Le donne ricordano, credono perché ricordano, credono non per le parole degli angeli, ma per la parola di Gesù. Credono prima di vedere. Non sono le apparizioni che fanno credere, né le vesti sfolgoranti, ciò che fa credere è sempre la sua Parola, Vangelo custodito anche nei giorni della perdita e dell’assenza. Le donne hanno conservato quelle parole perché le amano, perché nell’uomo si imprime e persiste solo ciò che ci sta davvero a cuore. Principio di ogni incontro con il Vivente è, anche per noi, la custodia amorosa della sua Parola.

MASSIMA. Il nostro Agnello pasquale, Cristo, è stato immolato. Perciò facciam festa non col vecchia lievito della malizia, ma con gli azimi della parità e della verità. S. Paolo ai Corinti.

PRATICA. La solennità di tutte le solennità che la Provvidenza ha voluto assegnarvi in questo mese, sollevi al cielo il vostro spirito, la mente ed il cuore: tutto quello che non è pel cielo, è tutto perduto. O Adamo, felice il tuo peccato Che un sì gran Redentor ci ha meritato!

MARTIROLOGIO ROMANO. In questo giorno, che il Signore ha fatto, solennità delle solennità e nostra Pasqua: Risurrezione del nostro Salvatore Gesù Cristo secondo la carne.

ICONOGRAFIA

L’iconografia della Resurrezione di Cristo vanta di tantissime opere d’arte quasi sempre raffiguranti il Cristo che risorge dal sepolcro con una bandiera crociata simbolo della resurrezione, insieme a lui in basso quasi sempre troviamo i soldati che erano di guardia al sepolcro, in molte rappresentazioni sono presenti anche le tre Marie, la Vergine, Maria Maddalena e Maria di Cleofa. Una delle più celebri rappresentazioni della resurrezione è sicuramente quella di Raffaello che con i suoi meravigliosi colori esalta la forza e la bellezza della scena dove oltre ai tipici soggetti sono visibili anche due splendidi angeli che sono i primi testimoni e gli interpreti del Risorto e che aprono la strada all’annuncio di vittoria sulla morte e avranno un ruolo importante nell’incontro con le Tre Marie

Resurrezione di Crist

titolo Resurrezione di Crist
autore Raffaello anno 1501-1502

Anche la magnifica opera di Piero della Francesca conservata nel Museo Civico di Sansepolcro è una grande rappresentazione della scena con i soldati che sono addormentati.

Resurrezione

titolo Resurrezione
autore Piero Della Francesca anno 1458-1474

Anche la celebre opera di Peter Paul Rubens conservata a Palazzo Pitti di Firenze rappresenta come Cristo si leva trionfante, reggendo il vessillo crociato, con un angelo che lo scopre e due putti che gli reggono la corona di spine.

Resurrezione di Cristo

titolo Resurrezione di Cristo
autore Pieter Paul Rubens anno 1616 circa

Di notevole fascino anche l’opera di Domenico Ghirlandaio artista del XV sec

Resurrezione di Cristo

titolo Resurrezione di Cristo
autore Domenico Ghirlandaio anno 1490-1498

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