Archivi giornalieri: 16 luglio 2021

Pensioni anticipate 2022: ipotesi per superare la Legge Fornero

 

Pensioni anticipate 2022: ipotesi per superare la Legge Fornero

Pensioni anticipate 2022: ipotesi per superare la Legge Fornero

 

Il tema delle pensioni anticipate 2022 continua a tenere banco soprattutto in questi mesi che precedono la cancellazione della Quota 100 (al 31 dicembre 2021). Cosa attenderà i lavoratori che sono prossimi alla pensione?

Di soluzioni alternative a Quota 100 ne sono state proposte molte nelle ultime settimane ma per il momento nessuna ha convinto il Governo che sta temporeggiando per individuare quella che potrebbe davvero rivelarsi ideale per la sostituzione di Quota 100. I Sindacati propongono Quota 41 che però per il momento non sembra trovare i favori del Governo che la ritiene troppo pesante, a livello economico, per le sue casse.

Il presidente dell’Inps, Pasquale Tridico, ha invece proposto la doppia quota e questa soluzione, almeno per il momento, sembra poter essere quella più gettonata per superare la Legge Fornero che, dopo la cancellazione di Quota 100, resterebbe l’unica soluzione per lasciare anzitempo il mondo del lavoro.

 
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Pensioni anticipate 2022: ipotesi per superare la Legge Fornero

Quota 102 e Quota 92, che per un momento sembravano poter essere soluzioni valide al post Quota 100, sono state abbandonate e sono così finite nel dimenticatoio. Restano in piedi dunque le due opzioni sopra menzionate, le uniche che attualmente potrebbero garantire ai lavoratori la possibilità di andare in pensione anticipata nel 2022. L’obiettivo, da parte dei Sindacati, sarebbe quello di evitare tagli troppo cospicui sull’assegno pensionistico.

Quota 41 in questo senso potrebbe rappresentare una soluzione fattibile. I lavoratori potrebbero raggiungere la pensione anticipata al raggiungimento dei 41 anni di contributi, indipendentemente dall’età. La possibilità varrebbe indistintamente per uomini e donne e questo sarebbe un vantaggio soprattutto per gli uomini che ad oggi, per raggiungere la tanto attesa pensione, sono costretti a “racimolare” un maggior numero di contribuiti versati. Quota insomma potrebbe essere una strada percorribile per in Sindacati ma un po’ meno per il Governo che in queste ultime settimane ha nicchiato, dimostrando di non essere troppo in linea con la proposta dei Sindacati.

 

Sarebbe invece presa maggiormente in considerazione la proposta del presidente dell’Inps, Pasquale Tridico, che ha parlato di doppia quota per andare in pensione anticipata nel 2022. Il lavoratore potrebbe dunque raggiungere la pensione intorno ai 62 anni con il solo assegno calcolato con il contributivo e poi si vedrebbe completare la pensione al raggiungimento dei 67 anni di età con l’assegno calcolato col sistema retributivo. Questo allungherebbe inevitabilmente la possibilità di prendere l’assegno pieno per il quale i lavoratori dovrebbero attendere fino a 67 anni. Saranno settimane decisive in tema di Riforma Pensioni: in attesa di sapere cosa succederà a coloro che sono prossimi a salutare il mondo del lavoro e al momento si ritrovano spaesati e senza riferimenti.

Covid: dove si rischia la nuova zona gialla in Italia

Covid: dove si rischia la nuova zona gialla in Italia

Torna lì’incubo zona gialla, mezza Italia in pericolo.
covid

Sta succedendo di tutto ormai, perché Paesi dove tutto sembrava vertere per il meglio, come Israele e Gran Bretagna, adesso sono pieni di contagi.

Si tratta dei due Stati che prima degli altri hanno ricevuto il vaccino e che hanno vaccinato la stragrande maggioranza della popolazione. Certo, pare che i numeri delle terapie intensive e dei ricoveri sia buono, e questo sembra essere un merito della vaccinazione. Ma si ritorna anche lì a chiusure, mascherine e limitazioni. La variante Delta preoccupa, come e forse più di quanto preoccupò a suo tempo quella inglese.

Ed anche in Italia i casi aumentano, forse più che la scorsa estate. Nel frattempo c’è stato il via libera ai viaggi, le trasferte all’estero e adesso abbiamo circa 300 connazionali, spesso minorenni, bloccati da Dubai alla Grecia. E l’Italia piomba nell’incubo, perché si riparla di zone gialle. Ecco la mappa del rischio Regione per Regione.

Nuove zone gialle, il Covid un incubo senza fine

Alla fine un pò ovunque si legge che spesso i nuovi contagiati dono persone che hanno già avuto una o due dosi del vaccino. I tifosi della profilassi per forza e comunque diranno che è grazie al vaccino che le ospedalizzazioni e le terapie intensive non di stanno riempiendo, ma questo non esclude il rischio di tornare alle restrizioni, iniziando con le zone gialle e poi con tutto il resto. 
Dal 26 luglio potrebbero tornare le restrizioni per Sardegna, Sicilia, Veneto, Lazio e Campania, questo lo scenario che si profila. Infatti va ricordato che con una incidenza sopra i 50 casi ogni 100mila abitanti si esce dalla zona bianca.
Ma il rischio riguarda circa mezza Italia.  

Lo scenario peggiore 

contagi anche in Italia continuano a salire e in alcune zone del nostro Paese i numeri sono molto vicini alla soglia del cambio di colore. Quello che i tecnici reputano il peggiore scenario prevede che nello stretto giro di due o tre settimane, circa la metà delle nostre Regioni, diventerebbe gialla. L’università La Cattolica ha approntato uno studio approfondito che ha tenuto conto del numero delle terapie intensive, del numero di contagiati e del numero d i vaccinati. In pratica, una analisi a 360 gradi.

Il rischio Regione per Regione

Bene, ne è emerso che in Sardegna al 72% in una settimana si tornerà al giallo, colore che sarà della Sardegna al 100% tra due settimane.Al 53%, tra una settimana, sarà gialla la Sicilia, così come al 45% il Veneto. E poi, entro agosto, al 43% finirà in giallo il Molise, al 37% il Trentino, al 35% la Lombardia e al 34% le Marche. 

 il 45% di rischio di finire in zona gialla in sette giorni. Entro agosto anche il Molise ha il 43% di finire in zona gialla, l’Alto Adige il 37%, la Lombardia il 35% e le Marche il 34%.

Pensione reversibilità separati, spetta senza assegno di mantenimento?

Pensione reversibilità separati, spetta senza assegno di mantenimento?

Al coniuge legalmente separato non titolare di assegno di mantenimento spetta la pensione di reversibilità?
genitori separati: stesso tempo con i figli?

La pensione di reversibilità serve ai familiari superstiti del pensionato deceduto ad avere una sorta di continuità reddituale e proprio per questo motivo il primo beneficiario della prestazione è il coniuge a cui spetta il 60% della pensione diretta percepita dal de cuius.

Ma cosa accade per i coniugi che hanno avviato le pratiche di separazione senza giungere al divorzio? Scopriamolo rispondendo ad un nostro lettore che ci chiede:

Buongiorno,
Sono separato legalmente con la consensuale, senza assegno di mantenimento pur non avendo reddito.
La reversibilità di mia moglie, in pensione , mi spetterà ugualmente o no?
Mi hanno riferito che non essendoci un minimo di assegno di mantenimento non mi spetterebbe!

Pensione reversibilità separati

Al coniuge separato la pensione di reversibilità spetta sempre. Il coniuge separato è equiparato, per la pensione di reversibilità, al coniuge non separato e, quindi, la pensione ai superstiti spetta anche se non è titolare di assegno di mantenimento.

Fino ad un decennio fa ai separati veniva riconosciuto il diritto alla pensione di reversibilità solo nel caso che la separazione non fosse con addebito e che fossero titolari di mantenimento. Poi la Corte Costituzionale, trovando la normativa incostituzionale, ha equiparato i separati ai coniugi non separati allargando, di fatto, il diritto alla pensione ai superstiti anche a tutti i coniugi separati legalmente con e senza assegno di mantenimento.

Le hanno, quindi, riferito male (o attenendosi alla vecchia normativa) non è necessario essere titolari di assegno di mantenimento per ricevere la pensione di reversibilità a meno che non intervenga il divorzio: in questo ultimo caso la misura spetta solo all’ex coniuge che è titolare di assegno di mantenimento periodico.

Per dubbi e domande è possibile scrivere a: info@pensioniefisco.it
I nostri esperti provvederanno a dare una risposta al tuo quesito in base all’originalità.

Piano concorsi e assunzioni scuola nel Decreto Sostegni-bis: le novità

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Piano concorsi e assunzioni scuola nel Decreto Sostegni-bis: le novità

Il dl Sostegni bis è trasversale, perchè tocca più temi. Tra essi, il settore scuola, con nuovi concorsi e assunzioni entro il 2022.

Piano concorsi e assunzioni scuola nel Decreto Sostegni-bis: grazie a ben 441 voti a favore e solo 51 contrari, nella giornata del 14 luglio la Camera dei Deputati ha votato la fiducia posta dal Governo sul D.L. n. 73 del 2021, ossia il noto dl Sostegni bis del Governo Draghi. Tra circa una settimana, il testo in oggetto giungerà di fatto blindato a Palazzo Madama, giacchè l’iter parlamentare deve completarsi entro il 24 di questo mese. E’ pertanto scontato che il Governo metterà la fiducia anche al Senato.

Di seguito ci occuperemo delle interessanti novità relative al settore scuola e nuovi concorsi, in quanto proprio grazie al dl Sostegni bis sono in arrivo sette nuovi concorsi e assunzioni. Facciamo dunque il punto della situazione.

Dl Sostegni bis: un provvedimento multisettoriale che vale circa 40 miliardi

Il dl Sostegni bis presenta numeri di tutto rispetto: infatti, sono in gioco ben 40 miliardi dello scostamento del deficit, che ha incassato il sì del Parlamento qualche tempo fa. Da rimarcare che la Camera ha altresì potuto sfruttare una dote di circa 800 milioni di euro e i soldi non utilizzati sul fondo perduto anteriore.

Nell’ambito del dl Sostegni bis prossimo alle conversione in legge, abbiamo tante e disparate novità. Ad esempio, le nuove scadenze fiscali; le modifiche sulla durata dei contratti a termine; gli incentivi per le auto; l’ampliamento del fondo perduto per le aziende; nuovi sostegni per i settori più danneggiati dall’accoppiata pandemia-lockdown.

Ma soprattutto, come suddetto, vi sono interventi in tema di assunzioni scuola. Si tratta di novità immesse, nell’ambito dei lavori della commissione Bilancio della Camera, nel testo del dl Sostegni bis, su cui l’Aula della Camera ha dato il via libera – nelle ultime ore – alla fiducia posta dall’Esecutivo Draghi con 444 ‘sì’ (51 i ‘no’ e 0 astenuti).

Leggi anche: Rottamazione ter e saldo e stralcio, nuove scadenze rate. Il calendario aggiornato

E’ interessante notare che la Commissione Bilancio ha introdotto nel dl Sostegni bis più di 270 novità tra modifiche e norme ulteriori, su più temi, cercando e trovando un compromesso tra le varie anime della maggioranza (pensiamo ad argomenti come fisco ed editoria, per esempio). Più compattezza a livello politico è stata invece registrata sugli interventi in tema di calmieramento per il caro-prezzi delle materie prime. Come ora vedremo, rispetto al tema scuola, non si vi sono nuove sostanziali novità rispetto a quanto approvato dalla Commissione Bilancio della Camera.

Piano concorsi e assunzioni scuola nel Decreto Sostegni-bis: in arrivo sette nuovi bandi

Come accennato, il dl Sostegni bis, nel suo percorso di conversione in legge ormai quasi completato, prevede interessanti novità sul fronte scuola. Infatti, è previsto un nuovo maxi arruolamento, così come voluto dal Ministro dell’istruzione Bianchi. In virtù dei fondi stanziati per le assunzioni di docenti e personale ATA con nuovi concorsi pubblici, il Governo ritiene che in un anno le cattedre vacanti caleranno notevolmente, passando da 112.000 a 15.000. Per garantire un simile crollo del numero, sono in calendario ben sette concorsi nel corso dell’anno scolastico 2021-2022. Ma per le assunzioni occorrerà aspettare un po’: infatti giungeranno quasi tutte a settembre 2022.

Nuove selezioni e risorse finanziarie per garantire più occupazione nel settore scolastico

In particolare rileva la notizia per la quale possono finalmente partire i concorsi scuola ordinari in sospeso. Scatta una procedura straordinaria a livello regionale, per stabilizzare i precari che hanno svolto il loro lavoro nella scuola statale per “almeno tre annualità anche non consecutive negli ultimi cinque anni scolastici”. Coloro che risulteranno vincitori del concorso dovranno poi effettuare un percorso di formazione e sostenere una prova finale.

E’ interessante notare che l’assunzione di almeno 11mila docenti di sostegno con contratto a tempo determinato sarà possibile grazie all’ok alle risorse per il prossimo anno scolastico. 400 mln di euro sono previsti per l’assunzione a tempo determinato di personale scolastico per il recupero dell’apprendimento. Inoltre, 10 milioni di euro saranno stanziati per l’avvio dell’anno scolastico per le scuole d’infanzia paritarie; 6 milioni per i banchi e 20 milioni per i tablet per i nuclei familiari con basso reddito. Si tratta di finanziamenti ‘trasversali’, che dimostrano come il piano Bianchi sulla scuola intenda rappresentare la svolta per tutto il settore.

Leggi anche: concorsi pubblici 2021

Concorsi ordinari scuola e STEM: quando si svolgeranno?

Ad ottobre vi saranno i primi concorsi ordinari per infanzia e primaria per 12.863 posti da insegnante da assegnare. Il concorso è stato indetto il 21 aprile 2020 e le domande per partecipare alle selezioni sono state consegnate entro il 31 luglio 2020. Tuttavia, le prove non sono finora state effettuate per sospensione.

In combinazione con il decreto Brunetta che comporta la velocizzazione delle prove e assunzioni in rapidità, le nuove prove saranno più snelle: no alla preselettiva, un solo scritto, un solo orale e valutazione dei titoli. Come accennato sopra, per coloro che risulteranno vincitori, la cattedra non sarà però di fatto assegnata in data anteriore al primo settembre 2022. Occorrerà aspettare diversi mesi, insomma.

Anche il concorso ordinario della secondaria I e II grado per 33mila posti dovrebbe svolgersi entro il prossimo ottobre (prima metà del mese). Anche per questa selezione, le domande erano state consegnate entro il termine del 31 luglio dell’anno scorso.

Leggi anche: Concorso Tecnici Sud è stato un flop, le ragioni e rischio ricorsi al Tar

Secondo semestre 2021 chiave per i nuovi concorsi ed i primi inserimenti

Per il concorso STEM vale invece un discorso a parte. Infatti, le assunzioni relative all’iter di concorso scuola ordinario per materie scientifiche STEM saranno già a settembre 2021. Le prove del concorso con procedura semplificata per le materie scientifiche (classi A20 Fisica, A26 Matematica, A27 Matematica e Fisica, A28 Matematica e Scienze, A41 Scienze e tecnologie informatiche) si sono già svolte qualche giorno fa. In poco tempo saranno stilate le graduatorie per gli inserimenti a fine estate. Tanti i posti in ballo (6.129).

Inoltre, un doppio bando concorsuale potrebbe portare in ruolo circa 22 mila precari, ma si attendono su questo maggiori dettagli a breve.

Concludendo, entro fine anno è in programma un ulteriore concorso straordinario. Detta selezione sarà congegnata in relazione ai posti che permarranno vacanti a seguito delle immissioni in ruolo, per l’anno scolastico 2021-22. Sarà effettuabile da docenti con almeno tre anni di servizio negli ultimi cinque, e comporta una prova disciplinare. Per chi ottiene esito positivo, c’è un percorso con prova finale e assunzione a tempo indeterminato entro due anni. Circa 18.500 precari di prima fascia già abilitati saranno coinvolti dalla procedura.

Somme assoggettate a tassazione in anni precedenti: modalità di restituzione

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Somme assoggettate a tassazione in anni precedenti: modalità di restituzione

Credito d’imposta del 30% della somma restituita al sostituto d’imposta resa senza le ritenute operate e versate. I dettagli

Modalità di restituzione delle somme assoggettate a tassazione in anni precedenti. Con la Circolare n. 8 del 14 luglio 2021, l’Agenzia delle Entrate ha fornito utili chiarimenti in merito all’ambito di applicazione delle disposizioni che prevedono la restituzione al sostituto di somme indebitamente percepite e assoggettate a tassazione in anni precedenti.

Sul punto, al fine di deflazionare l’insorgere di contenziosi tra i datori di lavoro e i dipendenti tenuti alla restituzione delle predette somme, l’art. 150 del D.L. n. 34/2020 (cd. “Decreto Rilancio”) ha previsto la cd. modalità di restituzione “al netto” in aggiunta a quella al “lordo” della ritenuta stabilita dall’art. 10, lett. d-bis) del TUIR (Dpr. n. 917/1986).

In pratica, la restituzione de quo deve riguardare solo le somme “effettivamente” percepite dal contribuente ovvero quelle entrate nella concreta disponibilità del percettore.

Somme assoggettate a tassazione in anni precedenti: somme restituite al lordo

La circolare richiama, in primis, l’art. 10, co. 1, lett. d-bis) del TUIR, in forza del quale sono deducibili dal reddito le somme restituite al soggetto erogatore se tassate in anni precedenti. Il presupposto è che la restituzione sia al lordo delle ritenute fiscali.

Leggi anche: Rimborso 730 in busta paga: quando arriva e come funziona il conguaglio IRPEF

La disciplina riguarda non solo i redditi di lavoro dipendente, ma tutti i redditi tassati con il criterio di cassa e, quindi, anche:

  • i compensi di lavoro autonomo professionale;
  • altri redditi di lavoro autonomo, come i diritti di autore;
  • i redditi diversi (quali lavoro autonomo occasionale o altro).

In particolare, la disposizione si applica alle somme oggetto di restituzione:

  • sia assoggettate a ritenuta a titolo di imposta o a imposta sostitutiva o a titolo di acconto;
  • sia a quelle assoggettate a Irpef in sede di dichiarazione dei redditi.

Tali somme, pertanto, costituiscono un onere deducibile indipendentemente dalla modalità di tassazione (anche separata) subìta.

Per consentire il recupero delle imposte versate al momento della percezione delle somme, la Legge di Stabilità 2014 ha previsto che:

  • “L’ammontare, in tutto o in parte, non dedotto nel periodo d’imposta di restituzione può essere portato in deduzione dal reddito complessivo dei periodi d’imposta successivi; in alternativa, il contribuente può chiedere il rimborso dell’imposta corrispondente all’importo non dedotto secondo modalità definite con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze”.

Restituzione al netto della ritenuta subìta al momento della percezione

Il co. 2-bis, introdotto nell’art. 10 del TUIR, disciplina una modalità di restituzione delle somme già assoggettate a tassazione, che si aggiunge a quella già prevista (al “lordo” della ritenuta), disponendo la restituzione al “netto” della ritenuta.

Ebbene, sono previste due distinte modalità di restituzione delle somme, in quanto:

  • il “Decreto Rilancio” ha mantenuto la lettera d-bis) che è tutt’ora vigente e disciplina la restituzione “anche” di somme assoggettate a ritenuta;
  • nel primo comma dell’art. 150 si dispone che le somme restituite al netto delle ritenute subìte “non costituiscono oneri deducibili”.

Calcolo dell’importo netto delle somme da restituire

Per il calcolo dell’importo netto da restituire, il sostituto dovrà sottrarre dall’importo lordo che il contribuente è tenuto a corrispondere, la quota parte delle ritenute operate ai fini Irpef, proporzionalmente riferibili all’indebito.

Le somme da restituire vanno calcolate al netto della ritenuta Irpef subìta e delle ritenute applicate a titolo di addizionali all’Irpef.

Il credito d’imposta, meccanismo e utilizzo

L’articolo 150, disciplinando le modalità con le quali il sostituto d’imposta recupera le ritenute IRPEF versate all’Erario all’atto della corresponsione delle somme, gli riconosce un credito d’imposta pari al 30% delle somme restituite al “netto” delle ritenute. Il bonus, determinato forfettariamente, non dovrà essere ricalcolato dal sostituto d’imposta in base all’importo delle ritenute versate al momento dell’erogazione delle somme, successivamente restituite. La misura del credito è calcolata sull’importo netto restituito.

Il diritto del sostituto a fruire del credito d’imposta sorge nel momento in cui non può più essere eccepita la legittimità della pretesa alla restituzione. Più precisamente, l’Agenzia ritiene che la “definitività” della pretesa alla restituzione delle somme consente la fruizione dell’intero ammontare del bonus, a prescindere dall’importo effettivamente corrisposto dal sostituito. Pertanto, sono irrilevanti le vicende e le modalità relative alla concreta restituzione dell’indebito.

Ferie lavorative: come funzionano, come maturano, quanto spetta. La guida

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Ferie lavorative: come funzionano, come maturano, quanto spetta. La guida

Chi decide quando godere delle ferie lavorative e quante ore spettano? Le ore residue possono essere pagate in cedolino? Analisi completa

Ferie lavorative: come funzionano? Chi decide quando devo andare in ferie? Quante ferie ha diritto un lavoratore? Quanti giorni di ferie si maturano in un mese? A queste e ad altre domande daremo risposte in questa guida completa.

Partiamo dal presupposto che le ferie lavorative sono periodi di assenza giustificata del lavoratore finalizzati a consentire il recupero delle energie psico-fisiche e la possibilità di dedicarsi alle proprie esigenze familiari o sociali. Data l’importanza dell’istituto (diritto riconosciuto dalla Costituzione) questo è definito in particolare dalla legge, la quale prevede (Dlgs. n. 66/2003) un periodo minimo di ferie spettante a tutti i dipendenti. Eventuali ulteriori condizioni (ad esempio il riconoscimento di giorni aggiuntivi) sono demandate alla contrattazione collettiva.

A tutela del dipendente la normativa introduce precise scadenze entro le quali sfruttare le ferie maturate, pena l’applicazione di sanzioni amministrative per l’azienda, oltre al pagamento dei contributi previdenziali calcolati sulle ore residue ed il rischio di azioni di risarcimento danni da parte del lavoratore.

Analizziamo la disciplina in dettaglio, partendo dal soggetto che decide se e quando fruire delle ferie, quanti giorni di ferie si maturano, quanto spetta di retribuzione e come gestire le ferie non  godute.

Chi decide quando devo andare in ferie?

La decisione sulla concessione o meno delle ferie spetta al datore di lavoro, tenuto conto, da un lato, delle esigenze produttive ed organizzative dell’azienda e, dall’altro, di quelle personali del dipendente.

Ferie collettive

Nel caso delle ferie collettive, come tali quelle che interessano un intero ufficio o reparto (di norma previste nel periodo pasquale, estivo e natalizio) è di norma l’azienda a comunicare ai lavoratori quando e per quanti giorni possono assentarsi, attraverso la predisposizione di un “piano ferie”.

Di conseguenza, comunicato il numero di giorni a disposizione (ad esempio una o due settimane) è richiesto ai dipendenti di indicare, nel piano ferie, i periodi di assenza.

Una volta completato, il piano ferie sarà sottoposto alla visione del datore di lavoro / responsabile dell’ufficio per la definitiva approvazione.

Ferie individuali

Al contrario, la fissazione delle ferie individuali sorge dietro esplicita richiesta del dipendente. Il datore di lavoro, considerate le esigenze aziendali e quelle del richiedente, valuta se concedere o meno le ferie.

Leggi anche: Richiesta ferie

Quante ferie ha diritto un lavoratore?

In questo paragrafo vediamo a quante ferie ha diritto un lavoratore dipendente.

Ciascun lavoratore subordinato ha diritto ad un periodo di ferie:

  • non inferiore a 4 settimane per un anno di servizio, previsto per legge (Dlgs. n. 66/2003);
  • aggiuntivo, eventualmente riconosciuto dal contratto collettivo applicato.

In particolare, le ferie complessivamente spettanti (considerate sommando quelle riconosciute dalla legge e le ulteriori introdotte dal CCNL) devono essere riproporzionate in caso di assunzione o cessazione in corso d’anno, riducendo il totale annuo in virtù dei mesi di rapporto.

Ipotizziamo il caso del dipendente Caio il quale ha diritto a 165 ore totali di ferie per un anno di servizio. Tuttavia, Caio è stato il 1° maggio 2021. Di conseguenza, questi avrà diritto nel 2021 a:

  • (165 / 12) * 8 (mesi di rapporto nel 2021 da maggio a dicembre) = 110 ore.

Al contrario, nel 2022, Caio avrà diritto a 165 ore di ferie.

In presenza di mesi parzialmente lavorati (per effetto dell’assunzione o cessazione) si considerano nel conteggio soltanto i periodi in cui il rapporto di lavoro ha interessato più di quindici giorni (a meno che il contratto collettivo non disponga un diverso criterio di determinazione). Ad esempio per Caio i mesi di ferie maturati nel 2021 sarebbero:

  • 8 mesi da maggio a dicembre se l’assunzione è avvenuta il 1° maggio 2021;
  • 7 mesi da giugno a dicembre se l’assunzione è avvenuta il 24 maggio 2021.

Quanti giorni di ferie si maturano in un mese?

Vediamo ora come funzionano le ferie, ovvero quanti giorni di ferie si maturano in un mese. Il numero di ferie che il dipendente matura in ciascun mese di rapporto è pari al totale annuo diviso per 12. In questi casi si parla di “rateo mensile” di ferie. Per coloro che hanno potenzialmente diritto ad 173 ore annue totali di ferie, il rateo mensile sarà pari a 173 / 12 = 14,42 ore.

Il numero di ferie che il dipendente matura in ciascun mese è ridotto in caso di:

  • Assunzione o cessazione (come già visto);
  • Assenze che non consentono la maturazione delle ferie.

In quest’ultimo caso si applica lo stesso criterio utilizzato per i dipendenti assunti o cessati in corso d’anno: il rateo mensile matura se i periodi di lavoro sono superiori a 15 giorni. Esistono tuttavia assenze che, ai fini della maturazione delle ferie, sono equiparate alle ore lavorate. Ci riferiamo a:

  • Malattia;
  • Infortunio sul lavoro;
  • Permessi Legge 104/1992;
  • Ferie e permessi;
  • Maternità;
  • Donazione sangue;

ed in generale le assenze del dipendente giustificate o per le quali spetta comunque una copertura economica.

Al contrario, non consentono la maturazione delle ferie:

  • Sospensione dal lavoro;
  • Assenze ingiustificate o non retribuite;
  • Aspettativa non retribuita;
  • Permessi non retribuiti.

Qual è il termine per la fruizione delle ferie

I periodi di ferie previsti per legge (ricordiamolo 4 settimane per un anno di servizio) devono essere fruiti dal dipendente:

  • Per almeno due settimane entro il 31 dicembre dell’anno di maturazione;
  • Le restanti due settimane entro i 18 mesi successivi al termine dell’anno di maturazione (di conseguenza le ferie maturate nel 2021 dovranno essere fruite entro e non oltre il 30 giugno 2023).

Discorso diverso per i periodi aggiuntivi eventualmente previsti dai contratti collettivi. In questo caso saranno i CCNL a definire le scadenze per la fruizione.

E’ importante precisare che le ore di ferie non godute dai dipendenti entro le scadenze di legge non decadono. Queste continueranno ad essere nella disponibilità dell’interessato.

Ferie continuative o frazionate?

Le ferie possono essere godute dal dipendente in maniera continuativa o frazionata. Sul punto si segnala l’orientamento del Ministero del lavoro per cui:

  • Il periodo di ferie pari almeno a 2 settimane, da fruire nell’anno di maturazione, potrà essere goduto in maniera ininterrotta dal dipendente, previa sua richiesta (soggetta al parere del datore di lavoro il quale dovrà considerare anche le esigenze produttive ed organizzative dell’azienda);
  • Il restante periodo di 2 settimane potrà essere goduto anche in maniera frazionata;
  • Eventuali ferie eccedenti quelle minime previste per legge potranno essere frazionate.

Retribuzione delle ferie: quanto spetta

I periodi di ferie sono retribuiti dal datore di lavoro. In particolare:

  • I dipendenti con stipendio fisso mensile non subiscono alcuna riduzione di retribuzione per i periodi di assenza per ferie;
  • I lavoratori retribuiti ad ore ricevono un compenso per i periodi di ferie, ottenuto moltiplicando la paga oraria per le ore di ferie fruite.

Peraltro, le ore di assenze per ferie sono considerate utili ai fini della maturazione di:

  • Ferie e permessi;
  • Mensilità aggiuntive (tredicesima ed eventuale quattordicesima);
  • TFR.

Leggi anche: divieto di monetizzazione delle ferie

Ferie non godute: che fine fanno

Le ore di ferie non godute non possono essere liquidate in busta paga, senza pertanto concedere al dipendente la possibilità di assentarsi dal lavoro.

Unica deroga al divieto di monetizzare le ferie è prevista in caso di cessazione del rapporto di lavoro, dove la liquidazione dell’importo corrispondente alle ore residue avverrà nel cedolino relativo all’ultimo mese di contratto.

Sanatoria lavoro nero, per le denunce all’INAIL tempo fino all’8 agosto

Sanatoria lavoro nero, per le denunce all’INAIL tempo fino all’8 agosto
Per la denuncia all’INAIL da parte dei datori di lavoro che hanno aderito alla sanatoria lavoro nero, c’è tempo fino all’8 agosto.
badanti

L’INAIL con la circolare numero 20 del 2021 rende noto che i datori di lavoro che hanno aderito alla sanatoria sul lavoro nero e non hanno ancora effettuato denuncia di iscrizione o variazione all’INAIL, avranno tempo fino all’8 agosto 2021 per procedere senza sanzioni.

A chi è rivolto il chiarimento?

Il chiarimento è rivolto a tutti i datori di lavoro che hanno dichiarato la sussistenza del lavoro nero ai sensi dell’articolo 103 del DL 34 del 2020. La sanatoria era rivolta a datori di lavoro con rapporto di lavoro irregolare con lavoratori italiani ma anche comunitari e stranieri a patto che fossero presenti in Italia prima dell’8 marzo 2020.

La sanatoria lavoro nero ha operato solo nel settore agricoltura, allevamento, pesca, zootecnica, acquacoltura, assistenza alla persona, lavoro domestico a sostegno del bisogno familiare.

Per accedere alla sanatoria il datore di lavoro doveva versare un ticket di 500 euro per ogni lavoratore irregolare più un forfait andando a sanare le retribuzioni le contribuzioni e le questioni fiscali per tutti i periodi antecedenti l’emersione. Il forfait richiesto pari a 300 euro per ogni mese che si intende sanare in agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e di 156 euro per ogni mese per lavoro domestico.

Istruzioni dell’INAIL

L’INAIL spiega che se il datore di lavoro che ha effettuato la regolarizzazione non ha un codice ditta o una posizione assicurativa deve presentare denuncia di iscrizione. Se invece possiede codice ditta o posizione assicurativa deve richiedere solo una variazione.

Gli adempimenti vanno effettuati entro l’8 agosto 2021, ovvero entro 30 giorni dalla pubblicazione della circolare 20 del 2021.

Beata Vergine Maria del Monte Carmelo

 

Beata Vergine Maria del Monte Carmelo


Nome: Beata Vergine Maria del Monte Carmelo
Titolo: Apparizione
Ricorrenza: 16 luglio
Tipologia: Commemorazione

Il Monte Carmelo fu, fin dai tempi più remoti, assai famoso in Palestina ma oggi territorio israeliano. Su di esso infatti si ritiravano uomini di santa vita per onorarvi, ancor prima che nascesse, la Vergine Madre di Dio. Venne santificato pure da un lungo soggiorno che vi fece il profeta Elia.

Continuarono poi sempre pii solitari a ritirarsi sul Monte Carmelo, ma quando la spada di Maometto assoggettò la Palestina, a stento alcuni riuscirono a salvarsi nascondendosi nelle spelonche.

Verso il secolo XI, un pio sacerdote calabrese eresse sui ruderi di una cappella anteriore una chiesetta alla Vergine, ed, avendo raccolti altri compagni, ebbe dal patriarca di Gerusalemme una regola di vita. Ebbe così inizio l’ordine dei Carmelitani che fu poi approvato dai Sommi Pontefici Onorio II e Gregorio IX.

Ma la festa della Madonna del Carmine è strettamente legata al grande devoto della Vergine, S. Simone Stock. Era questi un inglese che, per onorare la Madre di Dio, si era dato ad austerissime discipline, rinnovando le mortificazioni dei primi eremiti. E quando, sul principio del XIII secolo, l’Ordine Carmelitano si estese in Inghilterra, S. Simone, attratto dalla devozione che i Carmelitani professavano a Maria, volle entrare nel loro Ordinè. Accettato, chiese di vedere il Monte Carmelo, e così visitò a piedi nudi tutti i luoghi sacri della Palestina, trattenendovisi per ben sei anni. Solo Iddio è testimonio delle fervorose preghiere che il Santo fece su quel sacro suolo nelle notti silenziose!

Ed appunto in una di quelle notti gli apparve la Vergine che, consegnandogli uno scapolare, gli disse con dolcezza: Figlio, prendi il segnale del mio amore.

E che questo sia il segnale dell’amore di Maria ce lo dice il seguente versetto, riferito allo scapolare: Protego nunc, in morte juvo, post funera salvo! —Avranno, dice Maria, la mia protezione in vita, saranno da me aiutati in morte e dopo la morte li condurrò in cielo.

S. Simone, per soddisfare il desiderio della Regina del Cielo, con grande zelo propagò questa devozione, che si estese rapidamente.

Anche i Papi si tennero onorati di appartenere alla milizia di Maria, e concessero molte indulgenze agli ascritti. Il Privilegio sabatino che godono gli ascritti all’abitino del Carmine assicura la liberazione dal Purgatorio, per intercessione di Maria, il primo sabato dopo la morte.

La solennità della Beata Vergine del Carmine si celebra il 16 luglio, in ricordo dell’apparizione e della consegna dello scapolare a S. Simone.

Il Beniamino di Maria, l’apostolo dell’abitino del Carmine, morì proprio il 16 luglio del 1265 in età di oltre cento anni.

PRATICA. Impariamo ad amare Maria, e portiamo sempre sul nostro corpo l’abitino del Carmine.

PREGHIERA. O Dío, che decorasti l’ordine del Carmelo del titolo singolare della tua beatissima sempre Vergine e Madre Maria, concedi propizio che mentre oggi ne celebriamo la festa con solenne ufficio, muniti della sua protezione, meritiamo di giungere ai gaudi eterni.

MARTIROLOGIO ROMANO. Beata Maria Vergine del Monte Carmelo, dove un tempo il profeta Elia aveva ricondotto il popolo di Israele al culto del Dio vivente e si ritirarono poi degli eremiti in cerca di solitudine, istituendo un Ordine di vita contemplativa sotto il patrocinio della santa Madre di Dio.

SUPPLICA ALLA
MADONNA DEL CARMINE

Madonna del Carmine
I. O Vergine Maria, Madre e Regina del Carmelo, in questo giorno che ricorda la tua tenerezza materna per chi piamente indossa il santo Scapolare, innalziamo le nostre preghiere e, con confidenza di figli, imploriamo il tuo patrocinio.

Tu vedi, o Vergine Santissima, quante prove temporali e spirituali ci affliggono: volgi il tuo sguardo di misericordia su tali miserie e da esse libera noi che ti invochiamo, ma liberane anche coloro che non t’invocano, perché imparino a invocarti.

Il titolo con il quale oggi ti celebriamo, richiama il luogo scelto da Dio per riconciliarsi con il suo popolo, quando questo, pentito, volle ritornare a Lui. Dal monte Carmelo, infatti, il profeta Elia innalzò la preghiera che, dopo lunga siccità, ottenne la pioggia ristoratrice, segno del perdono di Dio: la preannunciò con gioia il santo Profeta quando vide levarsi dal mare una nuvoletta bianca che in breve tempo ricoprì il cielo. In quella nuvoletta, o Vergine Immacolata, i tuoi figli Carmelitani hanno visto te, sorta purissima dal mare contaminato dell’umanità, che nel Cristo ci hai dato l’abbondanza di ogni bene e con quella visione nel cuore essi andarono e vanno nel mondo a parlare e a testimoniare te, i tuoi insegnamenti, le tue virtù.

In questo santo giorno sii per noi nuova sorgente di grazie e di benedizioni.

Salve Regina

II. Per dimostrarci più chiaramente il tuo affetto, o Madre nostra, tu riconosci come simbolo della nostra devozione filiale lo Scapolare che piamente portiamo in tuo onore e che tu consideri come tua veste e noi come segno della nostra consacrazione a te.

Vogliamo renderti grazie, o Maria, per il tuo Scapolare. Quante volte, però, ne abbiamo fatto poco conto; quante volte abbiamo trascurato quell’abito che doveva essere per noi simbolo e richiamo alle tue virtù! Ma tu perdonaci e fa’ che il tuo santo Scapolare ci sia di difesa contro i nemici dell’anima e del corpo, richiamandoci il pensiero di te e del tuo amore nel momento della tentazione e del pericolo.

O Madre nostra tutta santa, in questo giorno che ricorda la tua continua bontà verso di noi che viviamo la spiritualità del Carmelo, commossi e fiduciosi, ti ripetiamo la preghiera che da secoli ti rivolge l’Ordine a te consacrato: “Fior del Carmelo – vite fiorente – splendore del Cielo, – tu solamente sei Vergine Madre. – Dolce Madre e intemerata, – ai figli tuoi sii propizia – stella del mare”.

Questa invocazione segni l’aurora di un’era nuova di santità per tutti i popoli, per la Chiesa e per il Carmelo. Desideriamo rimanere saldi in questo nobile proposito, perché diventino realtà le parole che interessano tanto il Carmelo fin dai primi momenti della sua esistenza: “Molte volte e in molte maniere i santi Padri hanno stabilito che ciascuno deve vivere nell’ossequio di Gesù Cristo e servire fedelmente a Lui con cuore puro e buona coscienza”.

Salve Regina

III. O Maria, è grande il tuo amore per tutti i devoti del tuo Scapolare. Non contenta di aiutarli perché vivano in modo da evitare la condanna eterna, ti prendi cura di abbreviare ad essi le pene del Purgatorio, per affrettare l’ingresso in Paradiso. Questa è una grazia, o Maria, che rende più luminose tutte le altre grazie e degna di una madre misericordiosa quale tu sei.

Veramente, come Regina del Purgatorio, tu puoi mitigare le pene di quelle anime ancora lontane dalla gioia di Dio. Pietà ti prenda, dunque, o Maria, di tutti i tuoi figli che pieni di speranza aspettano di entrare in Cielo per vedere e udire ciò che occhio mai vide e orecchio d’uomo mai udì. In questo bel giorno si sveli loro la potenza della tua intercessione materna.

Noi ti supplichiamo, o Vergine, per le anime dei nostri cari e per quelle che in vita furono rivestite del tuo Scapolare e si impegnarono a portarlo con decoro, ma non vogliamo dimenticare tutte le altre che aspettano il dono della visione beata. Per tutte ottieni che, purificate dal Sangue innocente di Cristo, siano ammesse quanto prima alla felicità senza fine.

Anche noi ti preghiamo! Per gli ultimi momenti del nostro pellegrinaggio verso Cristo, perché nulla ci impedisca di accoglierlo nella sua nuova venuta. Prendici per mano e guidaci al godimento dei frutti del tuo Carmelo, giardino di delizie eterne.

Salve Regina

IV. Tante altre grazie vorremmo chiederti, o nostra dolcissima Madre! In questo giorno, che i nostri padri dedicarono alla gratitudine per te, ti supplichiamo di beneficiarci ancora. Impetraci la grazia di non macchiare con la colpa l’anima nostra. Liberaci dai mali del corpo e dello spirito, concedici le grazie d’ordine temporale che vorremmo chiederti per noi e per il nostro prossimo. Tu puoi esaudire le nostre richieste; e abbiamo fiducia che le esaudirai per l’amore che nutri verso il tuo Gesù e verso di noi, che a te siamo stati affidati come figli.

E ora benedici tutti noi, o Madre della Chiesa e Regina del Carmelo. Benedici il Sommo Pontefice che in nome di Gesù guida ai pascoli ubertosi il popolo di Dio; concedigli la gioia di trovare pronta e leale risposta ad ogni sua iniziativa a beneficio dell’uomo. Benedici il vescovi, nostri Pastori; le vocazioni sacerdotali e religiose, speranze della Chiesa; tutti i Sacerdoti. Benedici quanti soffrono a causa delle aridità dello spirito e delle prove della vita. Illumina gli animi tristi e infiamma i cuori inariditi. Sostieni quelli che zelano la tua devozione con il proporre lo Scapolare del Carmelo come richiamo a imitare le tue virtù. Benedici, infine, le anime del Purgatorio: libera con sollecitudine quelle che ti sono state devote. Benedici tutti i tuoi figli, o Madre nostra e nostra Consolatrice. Sii con noi sempre, nel pianto e nella gioia, ora e nel momento in cui il giorno terreno si spegnerà.

L’inno di ringraziamento qui incominciato si muti in canto di lode nei cieli dove tu vivi con Cristo, Re e Signore per tutti i secoli dei secoli. AMEN

Ave, o Maria.