Archivi giornalieri: 21 luglio 2021

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Decreti Legislativi

Decreto Legislativo 25 Maggio 83/2021
Recepimento degli articoli 2 e 3 della direttiva (UE) 2017/2455 del Consiglio del 5 dicembre 2017 che modifica la direttiva 2006/112/CE e la direttiva 2009/132/CE per quanto riguarda taluni obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto per le prestazioni di servizi e le vendite a distanza di beni e della direttiva (UE) 2019/1995 del Consiglio del 21 novembre 2019 che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda le disposizioni relative alle vendite a distanza di beni e a talune cessioni nazionali di beni. (21G00094)

Pubblicato in: G.U. n. 141 del 15/06/2021

Decreto Legislativo 2 Febbraio 32/2021
Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell’articolo 12, comma 3, lettera g) della legge 4 ottobre 2019, n. 117. (21G00035)

Pubblicato in: G.U. n. 62 del 13/03/2021

Decreto Legislativo 2 Febbraio 27/2021
Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell’articolo 12, lettere a), b), c), d) ed e) della legge 4 ottobre 2019, n. 117. (21G00034)

Pubblicato in: G.U. n. 60 del 11/03/2021

Decreto Legislativo 2 Febbraio 24/2021
Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2017/625 in materia di controlli sanitari ufficiali sugli animali e sulle merci che entrano nell’Unione e istituzione dei posti di controllo frontalieri del Ministero della salute, in attuazione della delega contenuta nell’articolo 12, comma 3, lettere h) e i) della legge 4 ottobre 2019, n. 117. (21G00027)

Pubblicato in: G.U. n. 55 del 05/03/2021

Decreto Legislativo 2 Febbraio 23/2021
Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 in materia di controlli ufficiali sugli animali e le merci provenienti dagli altri Stati membri dell’Unione e delle connesse competenze degli uffici veterinari per gli adempimenti comunitari del Ministero della salute ai sensi dell’articolo 12, comma 3, lettere f) e i) della legge 4 ottobre 2019, n. 117. (21G00026)

Pubblicato in: G.U. n. 54 del 04/03/2021

Decreto Legislativo 2 Febbraio 20/2021
Norme per la produzione a scopo di commercializzazione e la commercializzazione di prodotti sementieri in attuazione dell’articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625. (21G00022)

Pubblicato in: G.U. n. 49 del 27/02/2021

Decreto Legislativo 2 Febbraio 19/2021
Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell’articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625. (21G00021)

Pubblicato in: G.U. n. 48 del 26/02/2021

Decreto Legislativo 2 Febbraio 18/2021
Norme per la produzione e la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto e delle ortive in attuazione dell’articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625. (21G00023)

Pubblicato in: G.U. n. 47 del 25/02/2021

Decreto Legislativo 2 Febbraio 17/2021
Norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativo al prospetto da pubblicare per l’offerta pubblica o l’ammissione alla negoziazione di titoli di un mercato regolamentato, e che abroga la direttiva 2003/71/CE, e alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1131 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sui fondi comuni monetari. (21G00020)

Pubblicato in: G.U. n. 46 del 24/02/2021

Decreto Legislativo 2 Febbraio 16/2021
Norme per la produzione e la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione della vite in attuazione dell’articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625. (21G00019)

Pubblicato in: G.U. n. 45 del 23/02/2021

Decreto Legislativo 2 Febbraio 14/2021
Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1938 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2017, concernente misure volte a garantire la sicurezza dell’approvvigionamento di gas e che abroga il regolamento (UE) n. 994/2010. (21G00018)

Pubblicato in: G.U. n. 44 del 22/02/2021

Decreto Legislativo 2 Febbraio 13/2021
Attuazione della delega al Governo per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/821 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che stabilisce obblighi in materia di dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento per gli importatori dell’Unione di stagno, tantalio e tungsteno, dei loro minerali, e di oro, originari di zone di conflitto o ad altro rischio. (21G00015)

Pubblicato in: G.U. n. 39 del 16/02/2021

Decreto Legislativo 2 Febbraio 10/2021
Disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della decisione quadro 2002/584/GAI, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra stati membri, in attuazione delle delega di cui all’articolo 6 della legge 4 ottobre 2019, n. 117. (21G00013)

Pubblicato in: G.U. n. 30 del 05/02/2021

Decreto Legislativo 2 Febbraio 9/2021
Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata sull’istituzione della Procura europea «EPPO». (21G00012)

Pubblicato in: G.U. n. 30 del 05/02/2021

Decreto Legislativo 18 Gennaio 8/2021
Modifiche all’articolo 7 del decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 158, recante norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, dei conti giudiziali e dei controlli. (20G00203)

Pubblicato in: G.U. n. 30 del 05/02/2021

2 per mille, cos’è e a chi destinarlo: regole modello 730/2021

Lavoro e Diritti: la tua guida facile su lavoro, pensioni, fisco e welfare
 

2 per mille, cos’è e a chi destinarlo: regole modello 730/2021

Cos’è e come funziona il 2 per mille: guida completa e aggiornata alla scelta di destinazione due x mille. Elenco destinatari / beneficiari.

2 per mille, cos’è e a chi destinarlo: anche quest’anno l’appuntamento con la presentazione della dichiarazione dei redditi coincide con la scelta della destinazione del 8 del 5 e del 2 per mille. Si tratta di una piccola percentuale dell’Irpef  che possiamo scegliere di destinare a specifiche finalità ossia a soggetti quali istituzioni religiose, partiti politici, associazioni culturali ecc.

Nella presente guida ci soffermeremo sul 2 per mille, sulle sue possibili destinazioni e sulle conseguenze legate all’omessa indicazione della scelta in dichiarazione dei redditi. Vi diciamo fin da subito che se non esprimiamo alcuna scelta le somme rimarranno nelle casse dello Stato.

Cos’è il 2 per mille

Il 2 per mille è una percentuale dell’irpef dovuta allo Stato che il contribuente può destinare a specifiche finalità. Grazie all’art.97-bis del D.L. 104/2020, è stato disposto che:

per l’anno finanziario 2021, con riferimento al precedente periodo d’imposta, ciascun contribuente puo’ destinare il due per mille della propria imposta sul reddito delle persone fisiche a favore di un’associazione culturale iscritta in un apposito elenco istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

Si veda a tal proposito il DPCM del 16 aprile 2021.

Dove destinare il 2 per mille

All’atto della presentazione della dichiarazione dei redditi, il contribuente negli appositi riquadri deve provvedere a specificare se intende destinare:

  • l’8 per mille del gettito Irpef allo Stato oppure a un’Istituzione religiosa;
  • il 5 per mille della propria Irpef a determinate finalità di interesse sociale;
  • il 2 per mille della propria Irpef in favore di un partito politico o di un’ associazione culturale.

Le scelte, che non sono in alcun modo alternative tra loro. Non c’è alcuna incidenza sulle tasse da pagare. Sia se esprimiamo la scelta sia che non lo facciamo, le tasse da pagare rimangono invariate.

Il contribuente può destinare una quota pari al due per mille delle proprie tasse a favore di uno dei partiti politici iscritti nella seconda sezione del registro di cui all’articolo 4 del decreto legge 28 dicembre 2013, n. 149. Inoltre, è possibile destinare un 2 per mille a favore di un’associazione culturale iscritta in un apposito elenco istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri (art. 97-bis, D.L. n. 104/2020).

Cosa succede se non destino il 2 per mille

Esprimere la scelta su come destinare il 2 per mille non è obbligatorio. Anche se non effettuiamo alcuna scelta dobbiamo comunque indicarlo  in dichiarazione dei redditi.

Però se non si esprime la propria preferenza, le somme rimangono in tasca allo Stato.

Attenzione, può capitare anche di esprimere una scelta e farlo in maniera sbagliata.

Da qui, gli importi relativi alle scelte prive di indicazione del codice fiscale , ovvero recanti un codice fiscale che risulti errato o riferibile ad un soggetto non inserito negli elenchi di cui DPCM 16 aprile 2021, sono ripartiti in proporzione al numero complessivo delle scelte ottenute da ciascuna associazione con indicazione del codice fiscale. Stessa cosa dicasi per le scelte che riguardano i partiti politici.

Elenco beneficiari 2 per mille

Per esprimere la scelta a favore di uno dei partiti politici destinatari della quota del due per mille dell’Irpef, il contribuente, in dichiarazione dei redditi,  deve apporre la propria firma nel riquadro della scheda destinata al 2 per mille. Indicando nell’apposita casella il codice del partito prescelto. La scelta deve essere fatta esclusivamente per uno solo dei partiti politici beneficiari. L’elenco con i codici relativiai partiti è riportato nella tabella “Partiti politici ammessi al beneficio della destinazione volontaria del due per mille dell’Irpef” nell’ultima pagina delle istruzioni del Modello Redditi persone fisiche – fascicolo 1 e nelle istruzioni del Modello 730.

Per esprimere la scelta a favore di una delle associazioni culturali ammesse al beneficio, il contribuente deve apporre la propria firma nell’apposito riquadro presente nella scheda indicando il codice fiscale dell’associazione cui vuole destinare la quota del due per mille. La scelta deve essere fatta per una sola delle associazioni culturali beneficiarie. L’apposizione nel riquadro di segno non riconducibile a firma rende nulla la scelta effettuata.

Le associazioni culturali alle quali può essere destinato il 2 per mille sono qui elencate.

Se non si presenta la dichiarazione dei redditi

La scelta su come destinare il 2 per mille può essere espressa anche laddove non si presenta la dichiarazione, ad esempio perchè si beneficia di un esonero. Infatti nel modello Redditi è specificato che la scheda per la scelta della destinazione dell’8 per mille, del 5 per mille e del 2 per mille dell’IRPEF è

da utilizzare sia in caso di presentazione della dichiarazione che in caso di esonero.

La scelta può essere espressa anche con l’apposita scheda allegata alla Certificazione Unica laddove il contribuente è esonerato dalla presentazione del 730.

In tali casi di esonero, la scheda in busta chiusa, può essere presentata ad un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all’Agenzia delle entrate. Il servizio offerto dalla posta è gratuito. L’ufficio postale rilascia un’apposita ricevuta. La presentazione deve avvenire entro il 30 novembre 2021.

In alternativa, la scheda può essere presentata:

  • a un intermediario abilitato alla trasmissione telematica (professionista, Caf, ecc.), quest’ultimo deve rilasciare, anche se non richiesta, una ricevuta attestante l’impegno a trasmettere la scelta (gli intermediari hanno facoltà di accettare la scheda e possono chiedere un corrispettivo per l’effettuazione del servizio prestato);
  • direttamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia (Fonte portale Agenzia delle entrate).

Ad ogni modo, la busta da utilizzare per la presentazione della scheda deve recare l’indicazione “Scheda per le scelte della destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’Irpef”, il codice fiscale, il cognome e nome del contribuente. La scheda deve essere integralmente presentata anche se è stata espressa soltanto una delle scelte consentite (8, 5 o 2 per mille dell’Irpef).

Esonero contributivo

Esonero contributivo autonomi e contratto di rioccupazione: c’è l’ok UE

Contratto di rioccupazione e esonero contributivo autonomi e professionisti sono stati autorizzati dalla Commissione UE lo scorso 14 luglio.

E’ notizia recente quella per cui la Commissione europea ha detto sì al cosiddetto ‘anno bianco’ per i lavoratori autonomi e i liberi professionisti: si tratta di fatto dell‘esonero contributivo per coloro che hanno dovuto fare i conti con una drastica riduzione del fatturato, a seguito della crisi socio-economica generata dalla famigerata pandemia.

Ma vi sono importanti aggiornamenti anche con riferimento al contratto di rioccupazione, ossia quel contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, la cui peculiarità principale è rappresentata dall’inserimento di un progetto formativo di durata semestrale, mirato a garantire il miglioramento e l’adeguamento delle competenze professionali del lavoratore. Infatti, può finalmente partire questa formula contrattuale, finora in stand by, in attesa del via libera delle istituzioni UE.

Cruciale la giornata del 14 luglio, nella quale la Commissione ha dato l’ok ad un regime pari a circa 2 miliardi e mezzo di euro; ciò nel quadro provvisorio relativo alle misure di sostegno da parte degli Stati, a favore dell’economia, nella persistente fase di emergenza coronavirus. Vediamo allora un po’ più nel dettaglio le novità in tema di esonero contributivo professionisti ed autonomi e in tema di contratto di rioccupazione.

Leggi anche: Concorso tecnici al Sud, nuovo bando in arrivo. Ecco quando

Contratto di rioccupazione: che cos’è e a cosa serve

Abbiamo ricordato il giorno 14 luglio, data cruciale in Italia anche perchè la Camera – proprio in quella data – ha dato l’ok alla legge di conversione del decreto Sostegni Bis, un altro maxi provvedimento economico messo a punto dall’Esecutivo Draghi.

Ottenuto il benestare di Bruxelles, ecco che il contratto di rioccupazione può essere finalmente utilizzato. Fortemente voluto dal Ministro del Lavoro Andrea Orlando, fa parte di un corposo pacchetto lavoro che include distinti strumenti per spingere all’occupazione e frenare i licenziamenti, dopo il recente sblocco.

E’ insomma ben chiaro che il contratto di rioccupazione si pone lo scopo di evitare lo choc legato alla fine del divieto di licenziare. In questi giorni sono attese giornate di sciopero e proteste in piazza dei lavoratori, nel timore di licenziamenti di massa.

Il Ministro Orlando ha inteso necessario “gestire insieme anche la brutta stagione. Dopo lo sblocco dei licenziamenti avremo sicuramente giornate nuvolose”. Ecco perchè l’ok della Commissione UE al contratto in oggetto è stato accolto con estrema soddisfazione.

Il meccanismo del contratto di rioccupazione: ecco come funziona

Come è possibile leggere nel testo del decreto Sostegni bis, il contratto di rioccupazione è previsto in maniera eccezionale dal primo luglio 2021 fino a fine ottobre di quest’anno. Giuridicamente, è un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, che si pone l’obiettivo di favorire l’inserimento lavorativo dei soggetti disoccupati, in base all’art. 19 del d. lgs n. 150 del 2015, nella fase di ripresa dall’emergenza covid.

Il contratto, da stipulare in forma scritta, prevede come condizione e con il consenso del lavoratore, un progetto individuale d’inserimento. Ciò per fare in modo che il lavoratore acquisisca le competenze necessarie per il nuovo contesto lavorativo. Progetto che ha una durata di sei mesi e durante il quale vigono le sanzioni previste in caso di licenziamento illegittimo. Interessante notare che al termine del cd. periodo di inserimento è concesso alle parti il diritto di recesso dal contratto di lavoro, sulla scorta di quanto all’art. 2118 Codice Civile con preavviso, decorrente proprio dalla fine del citato periodo.

Da rimarcare altresì che all’attuale normativa in merito, seguiranno con tutta probabilità ulteriori dettagli e precisazioni di ordine pratico, da parte dell’Inps e/o Ministero del Lavoro.

L’esonero contributivo nei contratti di rioccupazione: quali sono i limiti?

Per spingere alla sottoscrizione di questi contratti, le regole in materia implicano a favore dell’azienda privata, un esonero contributivo totale per la durata massima di un semestre. Ma attenzione: detto esonero contributivo opera entro l’importo massimo di 6mila euro, su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Da esso sono comunque tagliati fuori versamenti dovuti per i premi e i contributi INAIL.

L’esonero contributivo, anche sulla scorta dei principi generali in tema di fruizione degli incentivi, vale esclusivamente per i datori di lavoro privati che nel semestre anteriore all’assunzione non abbiano scelto la via dei licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo; o licenziamenti collettivi nella stessa unità produttiva. E’ chiara insomma la finalità di salvaguardare i posti di lavoro.

Ed ora, grazie all’attesa autorizzazione della Commissione Europea del 14 luglio, l’esonero contributivo può essere pacificamente assegnato ai datori di lavoro. Infatti, l’efficacia delle disposizioni in tema di contratto di rioccupazione era subordinata – nel testo del decreto Sostegni bis – all’ok della Commissione.

Leggi anche: Bonus Sar per i lavoratori in somministrazione, cos’è e come funziona

Esonero contributivo autonomi e liberi professionisti: come funziona?

Come accennato all’inizio, sempre il giorno 14 luglio, la Commissione UE ha dato il via libera ad un’altra misura di sostegno per il lavoro. Infatti, vi è stata l’autorizzazione all’esonero contributivo parziale, con uno sconto fino a un totale di 3mila euro, a favore di lavoratori autonomi e liberi professionisti, introdotto dalla legge di Bilancio 2021 e potenziato nelle risorse fino a 2,5 miliardi dal decreto Sostegni.

Finalizzato a risollevare categorie di lavoratori gravemente danneggiate dagli effetti della pandemia, l’esonero contributivo vale alle seguenti condizioni:

  • nel corso del 2020 vi è stata una perdita di fatturato o corrispettivi corrispondente ad almeno il 33% rispetto al 2019;
  • nel 2019 non è stato oltrepassato il valore di 50.000 euro di reddito annuo;
  • è necessario essere in regola con i pagamenti dei contributi  e poterlo dimostrare (decreto Sostegni bis).

Anche in relazione a questa specifica misura di sostegno, restiamo in attesa di aggiornamenti  e precisazioni per avere un quadro più dettagliato circa operatività e fruizione del beneficio. Soprattutto, gli enti previdenziali dovranno diffondere le istruzioni per la presentazione della domanda.

Pagamento in anticipo delle pensioni di agosto 2021: ecco le date da ricordare

Pagamento in anticipo delle pensioni di agosto 2021: come ben sappiamo, l’emergenza coronavirus e tutte le regole di sicurezza sanitaria che sono state introdotte a seguito dei contagi, hanno in lungo e in largo cambiato le abitudini dei cittadini, ed anche le prassi degli uffici.

Ecco perchè il prossimo mese, come già successo per giugno e luglio e per i mesi anteriori, avremo il pagamento anticipato delle pensioni di agosto per ragioni collegate alla pandemia.  Ma attenzione: ciò varrà soltanto per i soggetti che ottengono la pensione in denaro contante attraverso il servizio offerto da Poste Italiane.

Vediamo allora un po’ più da vicino quali sono le date da tenere d’occhio per quanto riguarda le pensioni di agosto.

Pagamento in anticipo delle pensioni di agosto 2021: provvedimento della Protezione Civile

Lo abbiamo accennato poco sopra: il meccanismo di versamento periodico delle pensioni è cambiato dall’inizio della pandemia. Si tratta di un pagamento anticipato e contingentato per i soggetti che si recano agli uffici delle Poste, per ritirarle in denaro contante. Ciò nell’evidente finalità di organizzare l’accesso agli sportelli nell’arco di più giorni, anteriori al mese di riferimento delle prestazioni pensionistiche stesse.

La regola è quella già vista nei mesi precedenti: infatti, il pagamento delle pensioni di agosto si compie in anticipo, in base alla consueta turnazione alfabetica. Attenzione però: essa potrà subire variazioni in relazione al numero di giorni di apertura dell’ufficio postale di riferimento. Si parte dal 27 luglio.

In particolare, il provvedimento a cui occorre guardare è l’ordinanza n.778 del 18 maggio 2021 della Protezione Civile. Detto documento è stato redatto al fine di permettere a Poste Italiane la gestione dell’accesso ai propri sportelli dei titolari, in modo più agevole e semplificato, così da tenere sotto controllo l’emergenza epidemiologica Covid-19.

Il testo dell’ordinanza dispone l’anticipo del versamento pensioni di agosto per ragioni sanitarie

Nell’insieme delle disposizioni del provvedimento citato, rileva in particolar modo l’art. 1, dal titolo “Anticipazione del termine di pagamento delle prestazioni previdenziali corrisposte dall’Istituto Nazionale Previdenza Sociale”. In esso si può dunque leggere che:

Allo scopo di consentire a Poste Italiane S.p.A. la gestione dell’accesso ai propri sportelli dei titolari del diritto alla riscossione delle prestazioni previdenziali corrisposte dall’Istituto Nazionale Previdenza Sociale, in modalità compatibili con le disposizioni in vigore adottate allo scopo di contenere e gestire l’emergenza epidemiologica da COVID-19, salvaguardando i diritti dei titolari delle prestazioni medesime, il pagamento dei trattamenti pensionistici, degli assegni, delle pensioni e delle indennità di accompagnamento erogate agli invalidi civili, di cui all’articolo 1, comma 302, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e successive integrazioni e modificazioni:

  • di competenza del mese di giugno 2021, è anticipato dal 26 maggio al 1° giugno 2021;
  • competenza del mese di luglio 2021, è anticipato dal 25 giugno al 1° luglio 2021;
  • di competenza del mese di agosto 2021, è anticipato dal 27 luglio al 31 luglio 2021″.

Ecco chi sono i destinatari del pagamento anticipato pensioni di agosto

Nel testo è  rimarcato comunque che, ad ogni altro effetto, il diritto al rateo mensile delle citate prestazioni si perfeziona il primo giorno del mese di competenza dello stesso. Insomma, secondo la logica già utilizzata nei mesi precedenti, i pagamenti pensioni di agosto saranno compiuti tra il 27 e il 31 luglio 2021. Sostanzialmente, i soggetti che effettueranno il ritiro della pensione alle poste in contanti saranno suddivisi sulla scorta di un calendario in ordine alfabetico. Di riferimento sarà l’iniziale del cognome.

Leggi anche: Le date dei pagamenti di luglio del reddito di cittadinanza e come fare rinnovo

Il versamento delle pensioni di agosto in anticipo riguarda esclusivamente i soggetti che ricevono la pensione in contanti attraverso il servizio di Poste Italiane e attiene alle pensioni; agli assegni e alle indennità di accompagnamento per gli invalidi civili.

Pensioni di agosto: le date del pagamento a fine luglio

Abbiamo detto che il versamento delle pensioni di agosto 2021 sarà anche questa volta anticipato. In base alle informazioni più recenti di cui siamo in possesso, si prevede che i pagamenti delle pensioni saranno compiuti tra  martedì 27 e sabato 31 luglio 2021. Ma attenzione: Poste Italiane deve ancora dare la conferma per i singoli scaglioni suddivisi per lettera del cognome. E lo stesso Istituto di Previdenza Sociale potrebbe decidere, nei prossimi giorni, di intervenire con qualche modifica al calendario. Al momento però abbiamo la seguente situazione:

  • 27 luglio: pagamenti versati per i cognomi dalla A alla C;
  • 28 luglio: pagamenti versati per i cognomi dalla D alla G;
  • 29 luglio: pagamenti versati per i cognomi dalla H alla M;
  • 30 luglio: pagamenti versati per i cognomi dalla N alla R;
  • 31 luglio: pagamenti versati per i cognomi dalla S alla Z.

Secondo gli osservatori, l’Inps potrebbe anche decidere di far svolgere i pagamenti pensioni di agosto in 6 giorni invece di 5, con ulteriore scaglionamento. In pratica, l’iter terminerebbe il 2 agosto per i cognomi da S a Z, e non il 31 luglio. Ma, come accennato, siamo in attesa di conferme ufficiale dell’Istituto.

Anche la tecnologia avrà un ruolo chiave a fine mese: infatti, dal giorno 27 luglio e senza considerare la lettera del cognome, presso gli ATM postali, saranno disponibili la pensione e gli altri trattamenti Inps, per le operazioni di prelievo con Carta Postamat, Carta Libretto o Postepay Evolution e per chi consegue l’accredito su Libretto di Risparmio, Conto BancoPosta o Postepay Evolution.

Per gli over 75 consegna a casa delle pensioni di agosto da parte dei Carabinieri

Come già visto nei mesi precedenti, anche in quest’occasione, chi ha già compiuto 75 anni potrà ottenere la pensione presso la propria abitazione, consegnata dall’Arma dei Carabinieri, in quanto delegata al ritiro della mensilità stessa.

La ragione è evidentemente da collegarsi al permanere dello stato di emergenza Covid-19. Ecco perchè è garantita questa specifica agevolazione per le persone anziane, che solitamente percepiscono i trattamenti pensionistici previdenziali presso gli Uffici di Poste Italiane e che dunque incassano normalmente la pensione in denaro contante.


Esami Consulenti del Lavoro 2021: modalità semplificate

Esami Consulenti del Lavoro 2021: come verranno svolti gli esami di abilitazione alla professione del Consulente del Lavoro per il 2021? Innanzitutto, a parziale modifica del Decreto Direttoriale n. 3 del 21 gennaio 2021, il Decreto Direttoriale n. 46 del 16 luglio 2021 ha prorogato a venerdì 10 settembre 2021 i termini di scadenza per l’invio delle domande di ammissione.

Inoltre, a causa del perdurare dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, con il Decreto Direttoriale n. 46 del 16 luglio 2021 è stato previsto – anche per la sessione 2021 – che l’esame di Stato per l’esercizio della professione di Consulente del Lavoro sia costituito esclusivamente dalla prova orale. Conseguentemente, le prove orali avranno inizio a decorrere dal 25 ottobre 2021, secondo i calendari adottati dalle singole commissioni. Si ricorda, tra l’altro, che l’accesso alla procedura d’iscrizione avverrà tramite le credenziali SPID o attraverso l’accesso CIE.

Le modalità di svolgimento dell’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di Consulente del Lavoro sono state fornite dall’INL con la nota n. 5184 del 16 luglio 2021.

Esami Consulenti del Lavoro 2021: presentazione e istruttoria domande di ammissione

L’art. 3 del D.D. n. 46 del 16.07.2021 differisce il termine di presentazione delle domande di ammissione alla data del 10 settembre 2021. Come noto, la domanda di ammissione all’esame di Stato deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica.

Al riguardo il MLPS ha messo a disposizione un apposito applicativo accessibile tramite link https://servizi.lavoro.gov.it/abilitazionecdl.

L’applicativo consente al personale abilitato la gestione delle domande e, nello specifico, di:

  • valutare l’ammissibilità dei singoli candidati, registrare l’esito della valutazione o indicare le motivazioni dell’eventuale rigetto;
  • reperire i dati dei candidati per ogni comunicazione/convocazione;
  • esportare in formato Excel e PDF l’elenco dei candidati da convocare;
  • registrare, per ogni candidato ammesso, la presenza in sede di esame e il relativo esito.

L’Ufficio sede d’esame, conclusa la fase di istruttoria delle domande, registrerà l’ammissibilità dei singoli candidati sull’applicativo dedicato. L’eventuale rigetto della domanda di partecipazione, oltre che registrato sull’applicativo con le necessarie motivazioni, dovrà essere oggetto di apposita comunicazione al candidato tramite PEC o, in mancanza, tramite raccomandata A/R.

Leggi anche: come diventare consulente del lavoro

Abilitazione CdL 2021: convocazione candidati per la prova orale

Nella lettera di convocazione i candidati sono informati del luogo, della data e dell’ora della convocazione, delle procedure da seguire e quelle a cui saranno sottoposti per l’accesso alle sedi INL. La convocazione dovrà necessariamente contenere i seguenti elementi:

  • indicazione del giorno e dell’orario di presentazione del candidato;
  • informativa sulla rilevazione della temperatura corporea;
  • informativa sul divieto di accesso per chiunque presenti febbre superiore a 37.5° o che riscontri sintomi associabili a COVID-19;
    • per chiunque negli ultimi 14 giorni abbia avuto contatti stretti con soggetti positivi a COVID-19;
    • abbia avuto contatti stretti con persone che potrebbero essere potenzialmente positivi al COVID-19 o sono in attesa di effettuare tampone di controllo;
    • stia in contatto con familiari o conviventi entrati a loro volta in contatto con una persona positiva a COVID-19;
  • informazione al candidato di presentarsi munito di mascherina in assenza della quale non sarà consentito l’accesso ai locali;
  • informazione al candidato in merito alla necessità di portare con sé una penna non cancellabile;
  • informativa sulle modalità di accesso e i comportamenti da tenere presso la sede dell’Ispettorato;
  • informazione ai candidati sulle modalità di comunicazione dell’esito dell’esame.

Assembramenti

Per evitare assembramenti è opportuno che le convocazioni dei candidati avvengano con orari differenziati, ad intervalli non inferiori a 30 minuti. Inoltre, nel rispetto del protocollo di sicurezza vigente, si dovrà:

  • rendere disponibili prodotti per l’igiene delle mani per candidati e commissione anche in più punti degli spazi dedicati all’attività, in particolare all’entrata e in prossimità dei servizi igienici, raccomandarne e promuoverne l’utilizzo frequente;
  • conservare l’elenco dei soggetti che hanno partecipato all’esame e quello degli uditori per un periodo di 14 giorni, al fine di consentire alle strutture sanitarie competenti di individuare e tracciare eventuali contatti;
  • organizzare gli spazi destinati all’attività in modo da assicurare il distanziamento di almeno un metro tra i presenti, e favorire il ricambio d’aria negli ambienti interni;
  • procedere alla pulizia del locale al termine di ogni sessione. Particolare riguardo nella pulizia sarà posta per le superfici più frequentemente toccate, ai servizi igienici e alle parti comuni;
  • evitare promiscuità nell’uso delle penne e di altro materiale di cancelleria;
  • rispettare l’obbligo, per gli impianti di condizionamento, di escludere totalmente la funzione di ricircolo dell’aria, ove tecnicamente possibile.

Prova orale esame CdL: su cosa vertono le tematiche

La prova orale verterà sulle seguenti materie e gruppi di materie:

  • diritto del lavoro;
  • legislazione sociale;
  • diritto tributario ed elementi di ragioneria, con particolare riguardo alla rilevazione del costo del lavoro e alla formazione del bilancio;
  • elementi di diritto privato, pubblico e penale;
  • ordinamento professionale e deontologia.

Le Commissioni, al fine di accertare l’acquisizione delle competenze, nozioni e abilità richieste per l’esercizio della professione di consulente del lavoro da parte dei candidati, avranno particolare riguardo alle materie per le quali non potranno essere sostenute le prove scritte.

A tal fine predisporranno il set di domande avendo cura di formulare le medesime in numero e modalità tali da poter valutare al meglio la preparazione generale richiesta, assicurando adeguati tempi di esposizione e il necessario approfondimento delle materie che sarebbero state oggetto di prova scritta.

Le prove orali avranno inizio in data 25 ottobre 2021 e proseguiranno secondo i calendari di esame adottati dalle singole Commissioni, in base al numero dei candidati.

Esito esami CdL: come avviene la comunicazione

In merito alle modalità di pubblicazione degli esiti degli esami, gli elenchi predisposti dagli uffici per la necessaria pubblicazione nel sito istituzionale devono risultare privi di qualsiasi dato ulteriore rispetto al nome e cognome del candidato.

L’esito della prova orale andrà comunque comunicato, non oltre il giorno successivo, anche al singolo candidato.


Somme assoggettate a tassazione in anni precedenti: modalità di restituzione

Modalità di restituzione delle somme assoggettate a tassazione in anni precedenti. Con la Circolare n. 8 del 14 luglio 2021, l’Agenzia delle Entrate ha fornito utili chiarimenti in merito all’ambito di applicazione delle disposizioni che prevedono la restituzione al sostituto di somme indebitamente percepite e assoggettate a tassazione in anni precedenti.

Sul punto, al fine di deflazionare l’insorgere di contenziosi tra i datori di lavoro e i dipendenti tenuti alla restituzione delle predette somme, l’art. 150 del D.L. n. 34/2020 (cd. “Decreto Rilancio”) ha previsto la cd. modalità di restituzione “al netto” in aggiunta a quella al “lordo” della ritenuta stabilita dall’art. 10, lett. d-bis) del TUIR (Dpr. n. 917/1986).

In pratica, la restituzione de quo deve riguardare solo le somme “effettivamente” percepite dal contribuente ovvero quelle entrate nella concreta disponibilità del percettore.

Somme assoggettate a tassazione in anni precedenti: somme restituite al lordo

La circolare richiama, in primis, l’art. 10, co. 1, lett. d-bis) del TUIR, in forza del quale sono deducibili dal reddito le somme restituite al soggetto erogatore se tassate in anni precedenti. Il presupposto è che la restituzione sia al lordo delle ritenute fiscali.

Leggi anche: Rimborso 730 in busta paga: quando arriva e come funziona il conguaglio IRPEF

La disciplina riguarda non solo i redditi di lavoro dipendente, ma tutti i redditi tassati con il criterio di cassa e, quindi, anche:

  • i compensi di lavoro autonomo professionale;
  • altri redditi di lavoro autonomo, come i diritti di autore;
  • i redditi diversi (quali lavoro autonomo occasionale o altro).

In particolare, la disposizione si applica alle somme oggetto di restituzione:

  • sia assoggettate a ritenuta a titolo di imposta o a imposta sostitutiva o a titolo di acconto;
  • sia a quelle assoggettate a Irpef in sede di dichiarazione dei redditi.

Tali somme, pertanto, costituiscono un onere deducibile indipendentemente dalla modalità di tassazione (anche separata) subìta.

Per consentire il recupero delle imposte versate al momento della percezione delle somme, la Legge di Stabilità 2014 ha previsto che:

  • “L’ammontare, in tutto o in parte, non dedotto nel periodo d’imposta di restituzione può essere portato in deduzione dal reddito complessivo dei periodi d’imposta successivi; in alternativa, il contribuente può chiedere il rimborso dell’imposta corrispondente all’importo non dedotto secondo modalità definite con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze”.

Restituzione al netto della ritenuta subìta al momento della percezione

Il co. 2-bis, introdotto nell’art. 10 del TUIR, disciplina una modalità di restituzione delle somme già assoggettate a tassazione, che si aggiunge a quella già prevista (al “lordo” della ritenuta), disponendo la restituzione al “netto” della ritenuta.

Ebbene, sono previste due distinte modalità di restituzione delle somme, in quanto:

  • il “Decreto Rilancio” ha mantenuto la lettera d-bis) che è tutt’ora vigente e disciplina la restituzione “anche” di somme assoggettate a ritenuta;
  • nel primo comma dell’art. 150 si dispone che le somme restituite al netto delle ritenute subìte “non costituiscono oneri deducibili”.

Calcolo dell’importo netto delle somme da restituire

Per il calcolo dell’importo netto da restituire, il sostituto dovrà sottrarre dall’importo lordo che il contribuente è tenuto a corrispondere, la quota parte delle ritenute operate ai fini Irpef, proporzionalmente riferibili all’indebito.

Le somme da restituire vanno calcolate al netto della ritenuta Irpef subìta e delle ritenute applicate a titolo di addizionali all’Irpef.

Il credito d’imposta, meccanismo e utilizzo

L’articolo 150, disciplinando le modalità con le quali il sostituto d’imposta recupera le ritenute IRPEF versate all’Erario all’atto della corresponsione delle somme, gli riconosce un credito d’imposta pari al 30% delle somme restituite al “netto” delle ritenute. Il bonus, determinato forfettariamente, non dovrà essere ricalcolato dal sostituto d’imposta in base all’importo delle ritenute versate al momento dell’erogazione delle somme, successivamente restituite. La misura del credito è calcolata sull’importo netto restituito.

Il diritto del sostituto a fruire del credito d’imposta sorge nel momento in cui non può più essere eccepita la legittimità della pretesa alla restituzione. Più precisamente, l’Agenzia ritiene che la “definitività” della pretesa alla restituzione delle somme consente la fruizione dell’intero ammontare del bonus, a prescindere dall’importo effettivamente corrisposto dal sostituito. Pertanto, sono irrilevanti le vicende e le modalità relative alla concreta restituzione dell’indebito.


 

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San Lorenzo da Brindisi

 

San Lorenzo da Brindisi


San Lorenzo da Brindisi

autore Oronzo Tiso anno 1748 titolo Gloria del beato Lorenzo da Brindisi
Nome: San Lorenzo da Brindisi
Titolo: Sacerdote e dottore della Chiesa
Nascita: 22 luglio 1559
Morte: 22 luglio 1619
Ricorrenza: 21 luglio
Tipologia: Commemorazione
Patrono di:Brindisi

San Lorenzo da Brindisi fu religioso francescano. Uomo singolare per intelligenza, seppe compiere le più belle opere per la gloria di Dio ed il bene delle anime. Compì i suoi studi nel convento di Verona, dove si distinse per pietà e scienza; in breve tempo riuscì riuscì ad apprendere la lingua greca, ebraica, francese, spagnola e tedesca così bene da saper predicare in tutte queste lingue.

Sebbene godesse dell’universale stima il nostro Santo praticò sempre l’umiltà, aiutato in ciò dalle frequenti mortificazioni. Digiunava molto spesso, camminava a piedi nudi ed a capo scoperto: meditava continuamente, pregava e predicava ai poveri la Buona Novella. A Vienna ed a Praga aprì conventi del suo ordine.

Vide in spirito l’assalto dei musulmani a Vienna, per la cui difesa osservò il digiuno di un giorno e celebrò la S. Messa. Dopo, montato a cavallo e tenendo il Crocifisso in mano, levò alto il grido: “Avanti! Dio lo vuole, Dio è con noi!” E la vittoria fu dei Cristiani. Nel convento francescano della città di Innsbruck si conserva ancora oggi il Crocifisso che ostentava S. Lorenzo.

Esemplare in tutto, fu eletto Ministro Generale. Oltre alla buona riputazione che godeva presso i re, godeva pure il favore e la fiducia del Papa, che lo volle inviare quale legato in Spagna, presso il re Filippo III. Ma appena giunto, S. Lorenzo fu colto da una grave malattia, per cui morì nel Signore il 22 luglio 1619.

Venne beatificato nel 1783 da papa Pio VI e nel 1881 fu canonizzato da papa Leone XIII.

Nel 1959 venne proclamato dottore della chiesa, col titolo di doctor apostolicus, da papa Giovanni XXIII. È oggi patrono di Brindisi e di numerose altre città e paesi.

È ricordato anche per la sua straordinaria conoscenza della Bibbia nelle tre lingue originali e per la sua fede eucaristica.

PRATICA. Siamo ubbidienti a tutte le leggi della Chiesa.

PREGHIERA. Fa, te ne preghiamo, o Dio onnipotente, che questa solennità del tuo beato Lorenzo accresca la nostra devozione e ci assicuri la salvezza.

MARTIROLOGIO ROMANO. San Lorenzo da Brindisi, sacerdote e dottore della Chiesa: entrato nell’Ordine dei Frati Minori Cappuccini, svolse instancabilmente nelle regioni d’Europa il ministero della predicazione; esercitò ogni compito in semplicità e umiltà nel difendere la Chiesa contro gli infedeli, nel riconciliare tra loro i potenti in guerra, nel curare il governo del suo Ordine. Il 22 luglio morì a Lisbona in Portogallo.