Archivi giornalieri: 22 luglio 2021
Connoschere sa limba Michele Podda
il manifesto
Pensioni uomini e donne, la disuguaglianza di genere sale a 489 euro
Pensioni uomini e donne, la disuguaglianza di genere sale a 489 euro
Aumenta il gap tra uomini e donne (33 euro in più rispetto al 2020). In media le pensioni più elevate sono quelle dei dipendenti pubblici
Pensioni, la disuguaglianza di genere nei primi 6 mesi del 2021 sale a 489 euro. Quota 100 resta un importante strumento di uscita dal lavoro con oltre 124mila assegni erogati
La disuguaglianza di genere è ancora una realtà in Italia, anche quando si parla di pensioni. La conferma arriva dal Monitoraggio dei flussi di pensionamento dell’Inps relativo ai primi 6 mesi del 2021. La differenza in termini di importi medi per le pensioni di uomini e donne è aumentato a 489 euro in favore dei primi, ovvero 33 euro in più rispetto all’anno precedente.
Solo 12€ al mese per la tua bolletta della luce, scopri come cliccando qua.
Sponsorizzato da Chetariffa.it
La disuguaglianza pensionistica di genere nasce da elementi tradizionali come il fatto che gli uomini hanno carriere lavorative più lunghe e retribuzioni in media superiori. L’assegno medio per i lavoratori è quindi di 1.429 euro mentre quello per le lavoratrici di 931 euro. L’Inps rileva inoltre che da da gennaio a giugno sono stati liquidati 389.924 nuovi assegni con un importo medio di 1.155 euro.
Pensioni: Quota 100 resta un importante strumento di uscita dal lavoro
I pensionamenti anticipati restano uno dei principali strumenti di uscita dal mondo del lavoro e sarà uno dei temi più caldi che il 27 luglio il ministro del Lavoro, Andrea Orlando, affronterà con nel colloquio con i sindacati. L’Inps rileva 124.139 assegni nel primo semestre 2021 legati a Quota 100 con un importo medio di 1.928 euro, di poco inferiori alle 126.853 pensioni di vecchiaia erogate dall’Inps nello stesso periodo. Sono 30.617 i lavoratori con età inferiore ai 60 anni con 42 anni (41 per le donne) e 10 mesi di contributi che hanno usufruito di Quota 100.
Gli importi più elevati dall’Inps sono quelli spettanti ai dipendenti pubblici con 52.139 nuovi assegni con un importo medio di 1.979 euro. Nel caso di pensioni anticipate l’emolumento medio sale a 2.354 euro.
Calcolo della pensione per il comparto difesa: le istruzioni dell’INPS
Calcolo della pensione per il comparto difesa: come si calcola la pensione nei confronti del personale appartenente al comparto Difesa e per alcune figure a esso equiparate (Esercito, Marina, Aeronautica, Arma dei Carabinieri e Guardia di Finanza)? A questa domanda ha cercato di rispondere l’INPS con la Circolare n. 107/2021 riprendendo la sentenza n. 1/2021/QM/PRES-SEZ della Corte dei Conti.
Con il documento di prassi, l’Istituto Previdenziale ha fornito le istruzioni relative all’applicazione dell’art. 54 del Dpr. n. 1092/1973 con riferimento al calcolo della quota retributiva delle pensioni liquidate ai sensi dell’art. 1, co. 12, della L. n. 335/1995, per i soggetti con anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 pari o superiore a 15 anni e inferiore a 18 anni.
Con riferimento a questi soggetti, si deve procedere al riconoscimento dell’aliquota di rendimento del 2,44% per il numero degli anni di anzianità contributiva maturati alla data del 31 dicembre 1995.
Calcolo della pensione per il comparto difesa: riesame dei trattamenti pensionistici
Con riferimento ai principi generali che regolano il trattamento di quiescenza per le pensioni militari, le Sezioni Riunite hanno stabilito che tale ultima riforma non ha messo in discussione la particolare disciplina pensionistica in merito al riconoscimento dell’aliquota di rendimento del 44% in presenza di un’anzianità contributiva di 20 anni.
Ciò vale anche se tale anzianità non poteva trovare applicazione nel calcolo della quota retributiva di pensione, in quanto per quelle maturate dal 1° gennaio 1996 trova applicazione il sistema contributivo.
Per effetto di quanto sopra, pertanto, la Corte dei Conti introduce un correttivo per coloro che hanno un’anzianità contributiva pari o superiore a 15 anni e inferiore a 18 anni. In particolare, si prevede per la determinazione della quota retributiva, il riconoscimento dell’aliquota di rendimento annua del 2,44% per il numero degli anni di anzianità contributiva maturati al 31 dicembre 1995.
Con riferimento a tali soggetti, si deve procedere al riconoscimento dell’aliquota di rendimento del 2,44% per il numero degli anni di anzianità contributiva maturati alla data del 31 dicembre 1995.
Si precisa che tale riconoscimento non trova applicazione per coloro nei cui confronti è intervenuta sentenza passata in giudicato.
Pensioni militari: modalità applicative
L’Istituto procede al riesame d’ufficio dei trattamenti pensionistici del personale in esame, applicando, per la rideterminazione della quota retributiva, l’aliquota di rendimento del 2,44% per il numero degli anni di anzianità contributiva maturati al 31 dicembre 1995.
Ai pensionati interessati alla ricostituzione del trattamento pensionistico in argomento vengono riconosciute le differenze sui ratei arretrati dovute a seguito della riliquidazione e gli interessi legali e/o rivalutazione monetaria, nei limiti della prescrizione quinquennale da calcolarsi a ritroso dalla data della riliquidazione.
Gestione del contenzioso giurisdizionale
Nelle ipotesi di giudizi in corso, in primo grado o in appello, aventi ad oggetto la domanda, avanzata da militari, di ricalcolo della pensione, i trattamenti verranno riliquidati nei limiti della prescrizione quinquennale da calcolarsi a ritroso dalla data di notificazione dell’atto introduttivo.
Gestione dei ricorsi amministrativi
Con riguardo infine ai ricorsi amministrativi pendenti sulla materia in oggetto, si rappresenta che, i gravami non sono suscettibili di accoglimento in autotutela. Con riguardo, quindi, ai ricorsi amministrativi per i quali è in corso l’istruttoria, sarà cura delle Strutture territoriali predisporre gli atti di competenza, dando atto dell’eventuale riliquidazione, e inserire nella “Procedura DICA” i relativi provvedimenti.
In relazione, invece, ai ricorsi che risultano già inoltrati all’Ufficio di Segreteria degli Organi Collegiali e con riferimento ai quali sia emesso un provvedimento di riliquidazione del trattamento pensionistico, le Strutture territoriali dovranno darne opportuna comunicazione al Comitato di Vigilanza.
Pignoramento pensioni e stipendi: sospensione fino al 31 agosto
Pignoramento pensioni e stipendi: negli ultimi mesi, proroghe e sospensioni di vario tipo sono state previste al fine di aiutare i cittadini in difficoltà economica, ma anche i lavoratori appartenenti a categorie professionali, colpite duramente dall’accoppiata pandemia-lockdown. Non soltanto bonus e agevolazioni, dunque, ma anche rinvii delle scadenze fiscali e dei versamenti contributi INPS.
Nell’ottica di dare una boccata d’ossigeno a molte famiglie, va letto il nuovo stop pignoramenti stipendi e pensioni. Infatti, il “Decreto Sostegni-bis” – ossia il noto D.L. n. 73 del 2021 – nell’ambito della sua fase di conversione in legge, ha stabilito la proroga al 31 agosto 2021 del termine di sospensione dell’attività di riscossione.
Non deve stupire che la proroga dello stop è fondata su considerazioni di ordine pratico e mira ad offrire una risposta efficace in relazione alla crisi economica e sociale, scaturita dal protrarsi della diffusione del coronavirus, con le sue varianti. Vediamo allora un po’ più nel dettaglio che cosa è opportuno tenere presente in merito alla stop pignoramenti stipendi e pensioni.
Leggi anche: Pagamento pensioni di agosto in anticipo
Pignoramento stipendi e pensioni: proroga sospensione per tutto agosto, salvo ulteriori proroghe
In buona sostanza, lavoratori subordinati e pensionati possono ora fare affidamento sulla proroga al 31 agosto 2021 della sospensione delle attività peculiari dell’Agente della Riscossione. Rileva in particolare il blocco del pignoramento stipendi, salari, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego (incluse quelle dovute a causa di licenziamento). Al contempo, ecco lo stop pignoramento pensioni, indennità o assegni di quiescenza. Come accennato, la fonte di tutto ciò è da rintracciarsi nel decreto Sostegni bis, e nello specifico nella sua fase di conversione in legge (ora all’esame a Palazzo Madama, dopo l’ok della Camera dei deputati).
In altre parole, la novità è che solo dal primo settembre scattano di nuovo le notifiche, vale a dire gli avvisi di accertamento esecutivo e avvisi di addebito INPS con scadenza a giugno 2021, ma anche i pignoramenti stipendi, pensioni e trattamenti assimilati.
Pignoramento pensioni e stipendi: il quadro delle successive proroghe
Non deve di certo stupire che il termine della sospensione dei pignoramenti stipendi e pensioni sia stato oggetto di successivi slittamenti, a causa della prosecuzione dell’emergenza coronavirus e del protrarsi dello stato di emergenza in tutta la penisola. Ben si comprende allora l’ondata di proroghe del termine, per tamponare le conseguenze economiche dell’ultimo anno a mezzo, ai danni di tantissimi lavoratori e famiglie.
In particolare l’art. 9 del decreto Sostegni bis è intervenuto sulla disposizione dell’art. 68, co. 1 del D.L. n. 18 del 2020, disponendo la proroga al 31 agosto 2021 del termine della sospensione dei pignoramenti delle pensioni e degli stipendi. E’ interessante notare che il citato articolo aveva operato lo stop dei termini dei versamenti, con scadenza nel periodo dall’8 marzo al 31 maggio 2020, e legati a cartelle di pagamento, emesse dagli agenti della riscossione, nonché agli avvisi previsti dagli artt. 29 e 30 del decreto legge n. 78 del 2010, poi convertito con modificazioni nella legge n. 122 del 2010, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita’ economica.
Pignoramento stipendi e pensioni 2021: le date chiave
Per l’emergenza coronavirus, fu per primo il decreto Rilancio a prevedere la sospensione dal 2 marzo 2020 e fino al 31 agosto 2020 della possibilità di compiere pignoramenti stipendi, pensioni, assegni di quiescenza ed altre indennità, presso terzi da parte dell’Agente di riscossione. Posteriormente, sono stati vari provvedimenti delle autorità a disporre gli ulteriori rinvii, e in ultimo il decreto Sostegni bis.
Per chiarezza, riportiamo di seguito come è articolato lo slittamento del termine di sospensione pignoramenti stipendi e pensioni, a partire dallo scorso anno:
- dal 31 agosto 2020 al 15 ottobre 2020 (art. 99 del decreto-legge n. 104 del 2020);
- dal 15 ottobre 2020 al 31 dicembre 2020 (art. 1-bis, decreto legge 7 ottobre 2020, n. 125, comma 2);
- dal 31 dicembre 2020 al 31 gennaio 2021;
- 31 gennaio 2021 – 28 febbraio 2021 (in virtù del decreto Milleproroghe);
- dal 28 febbraio 2021 si è slittati al 30 aprile 2021 (in virtù del primo decreto Sostegni);
- alla luce del decreto Sostegni bis in fase di conversione(art. 9), oggi il termine è il 31 agosto 2021.
Leggi anche: La domanda assegno figli a carico non serve si è già beneficiari del reddito di cittadinanza. I dettagli
Stop pignoramento stipendi e pensioni: ecco il nuovo calendario
Alla luce di questo sintetico quadro delle proroghe, abbiamo che il datore di lavoro o l’ente pensionistico, nell’amplissimo e certamente giustificato lasso di tempo di sospensione – 2 marzo 2020 – 31 agosto 2021 – non deve compiere le collegate “trattenute di pignoramento”. Esse infatti potranno ricominciare soltanto a partire dal primo settembre 2021, fatto salvo ovviamente l’eventuale pagamento del debito. Così stabilisce il decreto Sostegni bis.
Ricapitolando per concludere, soltanto da inizio settembre scatteranno nuovamente le notifiche – ci riferiamo agli avvisi di accertamento esecutivo e agli avvisi di addebito INPS con scadenza entro giugno – e i pignoramenti di stipendi, trattamenti pensionistici e assimilati.
Ma attenzione alla data del 2 agosto 2021: entro quel giorno sarà necessario pagare le cartelle esattoriali, in sospeso fin dall’8 marzo 2020. In riferimento alle rate dei piani di rateazione per cartelle con scadenza posteriore al 30 giugno 2021, esse conservano l’originario termine di pagamento – non essendo incluse nella sospensione.
Pensioni agosto 2021 più alte: come visualizzare l’eventuale aumento
Santa Maria Maddalena
Santa Maria Maddalena
Maria, soprannominata Maddalena dal castello di Magdala, località situata nella costa occidentale del lago di Tiberiad, ove nacque. Peccò molto nella sua giovinezza, ma illuminata dalla divina grazia pianse i suoi peccati e mutò vita. Liberandola dai “Sette Demoni” Gesù la fece quindi diventare sua discepola.
Sul Calvario sfidò l’ira dei nemici di Gesù, assistette alla morte del suo Maestro, e non s’allontanò se non dopo la sepoltura di Lui. Non vide l’ora che trascorresse il sabato, per correre ad imbalsamare con profumi ed aromi il corpo adorabile di Gesù, e fu la prima ad avere la grazia di vederLo risorto.
La domenica mattina, difatti, sull’albeggiare, Maria corse al sepolcro del Salvatore, ma affacciatasi non vide più nulla. Piena di angoscia, mentre le lacrime cominciavano a scendere, velandole lo sguardo, Maddalena si affacciò e guardò nuovamente: due angeli vestiti di bianco le chiesero: « Donna, perché piangi? ». Ella rispose: «Perché hanno portato via il mio Signore e non so dove l’abbiano messo ». E detto ciò si voltò e vide Gesù in piedi, senza però riconoscerLo. Gesù le disse: « Donna, perché piangi? chi cerchi? ». Ed ella, pensando che fosse l’ortolano, gli disse: « Signore, se l’hai portato via tu, dimmi dove l’hai messo ed io lo
prenderò ». Gesù le rispose: « Maria? ». Maria si voltò ed esclamò: « Rabbunì ! », che in aramaico vuol dire “Maestro Buono”. Le disse Gesù: « Non mi toccare, perché non sono ancora asceso al Padre mio; ma va’ dai miei fratelli e di’ loro: « Ascendo al Padre mio e Padre vostro, Dio mio e Dio vostro ».
Salito Gesù al cielo, Maria Maddalena fu perseguitata e gettata poi su una vecchia nave senza vela e senza remi, venne abbandonata in balia delle onde, ma miracolosamente approdò a Marsiglia. Scelse per dimora una squallida spelonca e quivi visse per trent’anni in penitenza, preghiera, lacrime e digiuno nutrendosi esclusivamente della presenza degli angeli, finché il 22 luglio del 66 s’addormentò nel bacio del Signore e volò in cielo per adorarLo in eterno. Fu sepolta a Saint Maximin-la-Sainte Baume, dove i monaci dell’ordine di San Cassiano vegliano ancora oggi sul suo sepolcro e tomba in alabastro.
PRATICA. Il Signore disse alla Maddalena: « Molto ti è perdonato, perché molto hai amato ». Queste parole divine ispirino anche a noi grande confidenza nella misericordia infinita di Gesù.
PREGHIERA. Deh! Signore, ci venga in aiuto l’intercessione della beata Maria Maddalena per le cui preghiere.
MARTIROLOGIO ROMANO. Memoria di santa Maria Maddalena, che, liberata dal Signore da sette demòni, divenne sua discepola, seguendolo fino al monte Calvario, e la mattina di Pasqua meritò di vedere per prima il Salvatore risorto dai morti e portare agli altri discepoli l’annuncio della risurrezione.
Ti può interessare anche:
VergineNacque nel 1566 da nobilissima famiglia fiorentina. Crebbe nella pietà, nell’amore alla ritiratezza, alla meditazione ed alla mortificazione. Fin…
ReligiosaGiulia Francesca Caterina Postel nacque a Barfleur, vicino a Cherbourg, nel 1756, da Giovanni e Teresa Levallois. Studiò in una scuola locale e poi all’abbazia…
.