Archivi giornalieri: 25 maggio 2021

Sostegni bis: nuovi aiuti per cultura e spettacolo, ma non solo. Le novità

Sostegni bis: nuovi aiuti per cultura e spettacolo, ma non solo. Le novità

Attraverso il Sostegni bis il Governo intende aiutare più settori. Fra questi spettacolo, cultura, ma anche viaggi, wedding e trasporti.

Su queste pagine abbiamo già ribadito più volte che il Sostegni bis, approvato dal CdM del 20 maggio, e il cui testo è in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, è un provvedimento che interviene su più fronti, onde abbracciare il maggior numero di categorie professionali. In verità, il secondo maxi provvedimento economico del Governo, ri-denominato ‘Decreto Imprese, Lavoro, Giovani e Salute non guarda però soltanto al mondo delle aziende e partite iva duramente colpiti dagli effetti della pandemia, ma intende aiutare anche le famiglie e i lavoratori che si trovano in situazione di grave ristrettezza economica. In questo senso è da leggersi, ad esempio, la proroga del reddito di emergenza per ulteriori 4 mensilità fino a settembre.

Qui di seguito, però, vogliamo soffermarci su diversi aspetti del Sostegni bis, tutti accomunati dal fatto che riguardano la delicata questione lavoro.

Infatti, grazie a questo provvedimento, ai lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e dello sport sarà assegnata una nuova indennità una tantum pari a 1.600 euro. Ma in verità sono previsti stanziamenti per rilanciare più settori del tessuto imprenditoriale italiano. Ecco qualche dettaglio in proposito.

Leggi anche: proroga reddito di emergenza giugno, luglio, agosto e settembre 2021

Dl Sostegni bis: gli aiuti per il settore dello spettacolo

In verità, il dl Sostegni bis prosegue sulla linea degli aiuti economici, già prevista per gli stessi lavoratori dello spettacolo nel primo dl sostegni: quest’ultimo decreto aveva infatti stanziato un’indennità pari a 2.400 euro. D’altronde, il percorso di continuità degli aiuti è ben comprensibile, se ricordiamo le parole del Premier Draghi che qualche tempo fa, ad una specifica domanda dei giornalisti, rispose che, prima di tutte le altre questioni aperte, è necessario dare aiuti immediati e consistenti a tutti coloro che ne hanno urgente bisogno.

Contestualmente all’approvazione finale del testo del dl Sostegni bis, il Ministero della Cultura ha così precisato che per quanto riguarda specificamente la categoria dei lavoratori dello spettacolo, pesantemente limitati nell’ultimo anno a causa delle restrizioni anti-contagio, sarà applicata una ulteriore indennità pari a 1.600 euro.

Platea dei destinatari ampliata

Nel dettaglio, ai lavoratori dello spettacolo fino a questo momento coinvolti nel piano indennizzi, versati per i professionisti penalizzati dalle misure di contenimento della pandemia, sarà assegnata una supplementare indennità straordinaria una tantum. Riguarderà, di fatto, così come già con il Dl Sostegni 1, una platea di beneficiari ampliata. Infatti, insieme agli artisti e maestranze con almeno 7 giornate di  lavoro e un reddito al di sotto dei 35.000 euro annui, saranno ‘ristorati’ anche i soggetti che, con almeno 30 giornate di lavoro, abbiano un reddito al di sotto dei 75.000 euro annui.

Sul fronte fiscale, per sostenere i circhi e lo spettacolo viaggiante, che nell’ultimo anno non hanno potuto svolgere le attività, il dl Sostegni bis ha stabilito l’esenzione dal versamento del canone per l’occupazione temporanea di spazi e aree pubbliche fino al 31 agosto 2021. Ciò è possibile grazie ai più di 8 milioni di euro assegnati ai Comuni per il ristoro dal mancato incasso di questi tributi.

Nuovi aiuti economici per i fondi a favore di musei, spettacoli e cultura. La tutela degli autori

Contestualmente ai sussidi del dl Sostegni bis, appena ricordati, sono da ricordare le decine di milioni di euro di stanziamenti rivolti a fondi già esistenti per teatri; cinema ed audiovisivo e cultura in generale. Più di 200 milioni di euro andranno infatti a incrementare i fondi di emergenza esistenti, così suddivisi:

  • 120 milioni di euro per gli interventi in conto capitale del fondo emergenza spettacolo; cinema e audiovisivo;
  • 20 milioni di euro saranno assegnati per il sostegno dei musei statali;
  • 45 milioni di euro al fondo di parte corrente;
  • 20 milioni di euro al fondo per il sostegno delle imprese e delle istituzioni del mondo della cultura.

Attraverso il dl Sostegni bis, inoltre, è reso più rapido il meccanismo di versamento della quota di compenso per autori, interpreti o esecutori. Ciò allo scopo di assicurare un sostegno immediato ad alcune categorie gravemente danneggiate dalla crisi economica da coronavirus.

Non solo. Una quota parte dei contributi per lo sviluppo, la produzione e la distribuzione delle opere cinematografiche e audiovisive è rivolta direttamente agli autori del soggetto; della sceneggiatura; della musica e ai registi. Per questa via, è così valorizzato il cd. principio di partecipazione degli autori al successo delle opere artistiche, assegnando a questi ultimi un contributo al momento destinato esclusivamente alle imprese cinematografiche e audiovisive.

Altri interventi per il sostegno e rilancio del lavoro: viaggi, wedding, tessile, moda

Il dl Sostegni bis si conferma provvedimento trasversale, che intende non soltanto ‘ristorare’ ma anche favorire le nuove occasioni di lavoro e il rilancio delle attività economiche della penisola. Ecco dunque che il bonus vacanze è allargato, tanto che potrà  essere sfruttato anche nelle agenzie di viaggio e presso i tour operator, oltre agli hotel, agli agriturismi e ai b&b.

Altre decine di milioni in arrivo per il fondo da 200 milioni, già creato dal decreto Sostegni 1 per dare supporto alle attività più colpite dalla pandemia come quelle della ristorazione nei centri storici e di organizzazione di eventi nuziali (wedding planner). Stanziamenti corposi anche per parchi tematici; acquari; parchi geologici e giardini zoologici. Vale a dire, strutture che hanno dovuto grandemente comprimere le proprie attività nell’ultimo anno, per le ragioni ben note a tutti.

Ma non è finita qui. Infatti, sale di circa 50 milioni per il 2021 (da 45 a 95 milioni) e di 105 milioni per il 2022 (da 45 a 150 milioni) il credito d’imposta per le rimanenze di magazzino nel settore tessile; della moda e degli accessori.

Leggi anche: Reddito di cittadinanza, bonus per avvio nuova attività

Nuovo impulso alla mobilità sostenibile con un fondo ad hoc

Inoltre, tramite il Sostegni bis è stato istituto un fondo per la mobilità sostenibili, mirato all’erogazione di contributi per:

  • imprese;
  • PA e scuole che intervengano a varare, entro il 31 luglio 2021, un piano ad hoc, per gli spostamenti casa-lavoro del personale e casa-scuola-casa del personale scolastico e degli studenti.
  • settori del car-sharing, car-pooling, bike-pooling e bike-sharing.

Il tutto per ottimizzare il funzionamento del settore trasporti e ridurne l’impatto sull’ambiente.

Concludendo, grazie al Sostegni bis, abbiamo anche una serie di nuovi finanziamenti rivolti a fondi: (Fondo a sostegno delle grandi imprese; Fondo di compensazione a favore del settore aereo; Fondo di sostegno al settore aeroportuale). Si tratta centinaia di milioni di euro in arrivo, per il rilancio del tessuto imprenditoriale italiano.

Reddito di emergenza, proroga giugno, luglio, agosto e settembre 2021 nel Dl Sostegni bis

Nel Decreto Sostegni bis arriva anche la proroga del reddito di emergenza per giugno, luglio, agosto e settembre 2021. Il decreto-legge è stato approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri il 20 maggio 2021 scorso e fra le numerose misure per imprese, lavoratori e famiglie troviamo anche la proroga per due mesi del REm.

In attesa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del testo definitivo del Dl Sostegni bis vediamo quindi i contenuti del testo approvato in CdM.

Ecco i dettagli.

Reddito di emergenza proroga giugno, luglio, agosto e settembre 2021

Lo abbiamo appena anticipato, nel maxi provvedimento dell’Esecutivo sono previsti aggiornamenti anche per quanto riguarda il reddito di emergenza che, in via di scadenza proprio questo mese di maggio, sarà invece oggetto di proroga per altri quattro mesi, ossia giugno, luglio, agosto e settembre. Non è difficile scorgere la finalità della scelta politiche che sta dietro questa proroga: il Governo vuole sostenere – anche con questo strumento – i cittadini ora in forte difficoltà economica. Ciò a seguito delle gravi conseguenze generate dall’accoppiata pandemia-lockdown.

Pertanto, le ultime notizie in tema di reddito di emergenza 2021 e norme presenti nel prossimo maxi-decreto del Governo ci informano del fatto che sarà possibile richiedere il sussidio all’Inps, per ancora diverse settimane. Ciò ovviamente a patto che ne ricorrano tutti i requisiti.

Il beneficio sarà riconosciuto – a domanda – o prorogato, ai cittadini o nuclei familiari in condizioni di difficoltà, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, e in possesso cumulativamente dei requisiti di residenza ed economici, patrimoniali e reddituali, previsti dalla normativa vigente.

Ora, la nuova proroga del reddito di emergenza 2021 che di fatto estende ulteriormente il beneficio, in considerazione del protrarsi dello stato di emergenza sanitaria e delle gravi conseguenze economiche, patite da famiglie e lavoratori, a seguito della pandemia.

Quali sono i requisiti per accedere al REM?

Le ultime notizie in tema di Sostegni bis ci dicono dunque che il reddito di emergenza sarà prorogato almeno fino a settembre 2021. Le famiglie avranno dunque ulteriori possibilità di incassare questo sussidio finalizzato a combattere le contingenti situazioni di disagio economico e di povertà. Ma per ottenerlo, dovranno comunque avere i requisiti obbligatori che seguono:

  • residenza in nel nostro paese alla data di effettuazione della domanda, verificata con riferimento al solo componente che fa domanda per ottenere il beneficio;
  • valore del reddito del nucleo familiare, nel mese di febbraio 2021 al di sotto di una soglia corrispondente all’ammontare del beneficio in oggetto;
  • valore ISEE, come comprovato dalla DSU valida alla data di presentazione della domanda, al di sotto dei 15.000 euro;
  • ammontare del patrimonio mobiliare del nucleo familiare – in relazione all’anno 2020 – al di sotto dei 10 mila euro.

Leggi anche: Il pacchetto salva lavoro nel Dl Sostegni bis

Chi sono i destinatari del reddito di emergenza 2021

Con riferimento proprio all’ultimo requisito appena esposto, è da rimarcare che la soglia sale di 5.000 euro per ciascun componente successivo al primo – fino a un totale di 20.000 euro – e nella sussistenza di un membro in stato di disabilità grave o di non autosufficienza.

Non solo. Oltre alle famiglie che possono comprovare di essere in oggettive e gravi difficoltà di natura economica, vi sono anche altri soggetti che possono domandare ed ottenere il reddito di emergenza 2021. Si tratta delle persone che tra il primo luglio 2020 e il 28 febbraio 2021 non hanno più materialmente incassato il cd. assegno di disoccupazione NASpI  e la DIS-COLL (indennità di disoccupazione mensile). Debbono però poter evidenziare un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) al di sotto dei 30mila euro.

Ricordiamo altresì che il reddito di emergenza 2021 è rivolto ai lavoratori precari (tra essi, gli stagionali e gli autonomi) e, più in generale, si rivolge ai disoccupati e tutti coloro che, per requisiti, non hanno diritto al reddito di cittadinanza e ad altri ammortizzatori sociali.

Concludendo, a questo punto attendiamo la la pubblicazione in Gu del Dl Sostegni bis con la proroga ufficiale del REm per giugno, luglio, agosto e settembre.

Reddito di emergenza fino a settembre: come fare domanda

La domanda per ottenere il REm potrà essere presentata fino al 31 luglio 2021. E’ scritto nel testo definitivo del Dl Sostegni bis in attesa della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale:

la domanda per le quote di Rem dovrà essere presentata all’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) entro il 31 luglio 2021 tramite modello di domanda predisposto dall’ente.

Per richiederlo bisognerà fare domanda attraverso i consueti canali:

  • online sul sito dell’INPS, attraverso il servizio dedicato, autenticandosi con le proprie credenziali SPID, CIE o CNS;
  • tramite i Patronati.

Calendario pensioni giugno 2021: le prossime date dei pagamenti alle Poste o in Banca

Quando si pagano le pensioni di giugno 2021? Quando si può riscuotere il cedolino pensione? Dall’inizio dell’emergenza da coronavirus l’INPS di concerto con Poste Italiane e con l’ausilio della Protezione Civile, ha predisposto diverse misure di contenimento del rischio di contagio, fra cui appunto l’anticipo delle date dei pagamenti dei cedolini pensione.

In particolare quelle che vengono anticipate sono le Pensioni pagate direttamente alle Poste. Il motivo per cui si anticipano i pagamenti alle Poste è proprio quello di evitare le code agli sportelli e di conseguenza gli assembramenti presso gli uffici postali che ci sono normalmente nei primi giorni del mese.

Pertanto anche per giugno l’Istituto di previdenza sociale anticipa di qualche giorno l’erogazione della pensione e fornisce in anticipo il calendario dei pagamenti in ordine alfabetico. Per i pensionati che decidono di ricevere la pensione direttamente in conto corrente (bancario o postale), oppure su Libretto Postale o PostePay Evolution invece non cambia nulla. In tal caso si riceverà l’assegno pensionistico secondo le consuete tempistiche, ovvero il primo giorno bancabile del mese di giugno.

I soggetti oggetto di questa guida, cioè chi preferisce il pagamento allo sportello postale dovrà recarsi all’ufficio di competenza alle date prestabilite dall’INPS, che riportiamo qui di seguito. Il pensionato potrà presentarsi a riscuotere personalmente oppure delegando un altro soggetto. Vi è infine un’altra modalità di riscossione tramite i carabinieri, che andremo a vedere in fondo a questa pagina.

Ecco quindi il nuovo calendario dei pagamenti delle pensioni di giugno 2021 e le relative istruzioni di riscossione.

Pagamento pensioni giugno 2021

Per fare in modo che i pensionati (o loro delegati) possano recarsi in sicurezza a riscuotere l’assegno presso le Poste di competenza, anche a giugno l’INPS ha disposto l’anticipo del pagamento della pensione. Questa misura di sicurezza serve, come detto sopra, a evitare assembramenti presso gli sportelli delle Poste nei giorni di riscossione delle pensioni. In tal modo si potrà ridurre al minimo i rischi di contagio, soprattutto fra la popolazione più anziana.

La Protezione civile ha emanato la nuova ordinanza numero 778 del 18 maggio 2021 che riguarda appunto il pagamento delle prestazioni pensionistiche in anticipo per i mesi di giugno, luglio e agosto 2021.

Pagamento pensioni e altri trattamenti Inps di giugno, luglio e agosto

Saranno in primis erogati trattamenti pensionistici, assegni, pensioni e indennità di accompagnamento erogate agli invalidi civili.

Di seguito il nuovo calendario definitivo per i prossimi mesi di giugno, luglio e agosto 2021:

  • pagamento di giugno: dal 26 maggio al 1° giugno 2021
  • luglio: dal 25 giugno al 1° luglio 2021
  • agosto: dal 27 luglio al 31 luglio 2021.

Il diritto al rateo mensile si perfeziona comunque il primo giorno del mese di competenza dello stesso.

Questo accredito riguarda i titolari di un Libretto di Risparmio, Conto BancoPosta, Postepay Evolution. Infine i titolari di carta Postamat, Carta Libretto o di Postepay Evolution potranno prelevare i contanti da Postamat, senza andare allo sportello.

Pensione in contanti

Chi invece vuole ritirare la pensione in contanti presso un ufficio postale, dovrà presentarsi alla data indicata da Poste Italiane in ordine alfabetico in al proprio Cognome; il calendario viene reso noto dalle Poste Italiane ma può variare in base al proprio ufficio postale (a cui quindi bisogna fare riferimento per non sbagliare).

Il calendario ufficiale di giugno è il seguente:

  1. dalla A alla B mercoledì 26 maggio;
  2. C –> D giovedì 27 maggio;
  3. E –> K venerdì 28 maggio;
  4. L –> O sabato mattina 29 maggio;
  5. P –> R lunedì 31 maggio;
  6. infine S –> Z martedì 1° giugno.

Pensione su c/c bancario

Infine chi riceve la pensione su conto corrente bancario dovrà attendere il primo giorno bancabile del mese: per questo mese si tratta di martedì 1° giugno.

Calendario pensioni giugno 2021

Le date di erogazione delle pensioni sono suddivise in base alle iniziali del cognome del titolare della prestazione. Per il mese di aprile 2021, il pagamento inizia, come detto, dal 26 marzo e finisce il 1° aprile.

Il calendario in ordine alfabetico è il seguente:

  • cognomi dalla A alla B venerdì 26 marzo,
  • dalla C alla D sabato 27 marzo (normalmente solo la mattina),
  • da E a K lunedì 29 marzo,
  • da L a O martedì 30 marzo,
  • dalla P alla R mercoledì 31 marzo,
  • e infine dalla S alla Z giovedì 1° aprile.

N.B. E’ importante verificare il corretto calendario presso l’ufficio postale di competenza, in quanto questo potrebbe subire variazioni rispetto ai singoli uffici postali sulla base dei giorni di apertura delle Poste.

Come riscuotere la pensione alle Poste: pagamento al pensionato o ad un suo delegato

L’assegno di pensione può essere riscosso all’ufficio postale sia direttamente dal soggetto pensionato che delegando un altro soggetto.

La data di riscossione corrisponde comunque al cognome del titolare della pensione.

Pagamento pensioni Over 75 tramite i carabinieri

Ricordiamo infine che i pensionati ultra 75enni, non in possesso di un conto corrente o libretto postale l’INPS possono delegare alla riscossione della Pensione i Carabinieri.

Pertanto chi non può andare alle Poste e non ha altri metodi per riscuotere l’assegno, può delegare gratuitamente i Carabinieri contattando direttamente la Caserma locale, e chiedere di poter ricevere questo servizio gratuito.


Blocco dei licenziamenti fino al 28 agosto nel Decreto Sostegni-bis: come funziona

Nuova proroga fino al 28 agosto per il blocco dei licenziamenti nel pacchetto lavoro del Decreto Sostegni bis. Il divieto di licenziamento, prorogato mese dopo mese sta per subire quindi un nuovo differimento dei termini. È la recente novità che spunta nel Sostegni-bis per tutte le imprese che richiedono di poter utilizzare la cassa Covid-19 fino al 30 giugno 2021.

Si ricorda, al riguardo, che la versione originaria della bozza del decreto in oggetto non conteneva la proroga del blocco dei licenziamenti. Infatti, il differimento del termine è stato introdotto durante le ultime riunioni di Governo, prima del varo del Decreto-Legge in Consiglio dei Ministri del 20 maggio. Dal 1° luglio, inoltre, le aziende che utilizzano la cassa ordinaria non dovranno pagare le addizionali e non potranno licenziare mentre utilizzano la cassa integrazione. I sindacati, però, chiedono una proroga fino al 31 ottobre 2021.

Aggiornamento del 25/05/2021: il Governo fa dietrofront sulla proroga del blocco dei licenziamenti: qui i dettagli

Vediamo quindi in dettaglio quando il datore di lavoro non può procedere al licenziamento e quando invece è ancora possibile.

Blocco dei licenziamenti fino al 28 agosto: campo di applicazione

L’art. 80 del D.L. n. 34/2020, che interviene nell’ambito dell’art. 46 del D.L. n. 18/2020, ha disposto la sospensione:

  • dell’avvio delle procedure di licenziamento collettivo ex artt. 4, 5 e 24 della L. n. 223/1991, che riguarda le aziende che occupano più di 15 dipendenti e, in conseguenza di una riduzione o trasformazione di attività o di lavoro, hanno intenzione di effettuare almeno 5 licenziamenti nell’arco temporale di 120 giorni;
  • delle procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020;
  • dei recessi dai contratti di lavoro per giustificato motivo oggettivo (indipendentemente dal numero dei dipendenti in forza) di cui all’art. 3 della L. n. 604/1966;
  • delle procedure di licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo di cui all’art. 7 della L. n. 604/1966.

Le eccezioni, e quindi la possibilità di licenziare, sono ammesse sempre solo in due casi: se viene meno il soggetto imprenditoriale o se si arriva a un accordo collettivo aziendale.

Blocco dei licenziamenti nel Primo Decreto Sostegni

A causa della pandemia da Coronavirus, il Governo ha imposto il divieto di licenziare i lavoratori in determinati casi. L’ultimo intervento sul blocco dei licenziamenti è stato previsto dal primo Decreto Sostegni che, con le disposizioni dell’art. 8, ha delineato una fuoriuscita a due vie:

  • fino alla scadenza del 30 giugno 2021 i datori di lavoro non possono avviare le procedure di licenziamento individuale e collettivo nonché di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo;
  • dal 1° luglio al 31 ottobre 2021 questa regola vige solo per i datori di lavoro che beneficiano della CIGD, dell’ASO o della CISOA prevista dal “Decreto Sostegni”.

Leggi anche: Il primo decreto Sostegni è legge, testo definitivo pubblicato in Gazzetta Ufficiale

Blocco dei licenziamenti, le indicazioni del Ministro del Lavoro

Il blocco è stato voluto in particolar modo dal ministro del Lavoro, Andrea Orlando, secondo il quale vi era:

“l’esigenza di adeguare questo pacchetto ad alcune dinamiche che si stanno determinando, e che prevede la possibilità di rendere più conveniente l’utilizzo della cassa, però legandola a un impegno a prorogare il vincolo sui licenziamenti. In sostanza, per chi prende la cassa Covid entro il mese di giugno, ci deve essere un impegno a una proroga al 28 agosto per il licenziamento; le aziende che utilizzano invece la cassa ordinaria non dovranno pagare le addizionali però non potranno licenziare mentre usano questa cassa “gratuita” (nel senso che su questa non si pagano le addizionali)”.

Sullo sfondo, si è acceso un aspro dibattito, con le associazioni imprenditoriali colte alla sprovvista e contrarie alla proroga. I sindacati, invece, si ritengono insoddisfatti chiedendo una proroga generalizzata e non soltanto per le aziende che chiedono la cassa Covid, estendendo lo stop a fine ottobre.

Testo definitivo Decreto Sostegni bis

In attesa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale di seguito alleghiamo il testo dell’ultima bozza di Decreto Sostegni bis approvata in CdM del 20 maggio.

Calendario pensioni giugno 2021: le prossime date dei pagamenti alle Poste o in Banca

Calendario pensioni giugno 2021: le prossime date dei pagamenti alle Poste o in Banca

Le date aggiornate dei pagamenti delle pensioni di giugno 2021: calendario con le date di riscossione o accredito in conto corrente

Quando si pagano le pensioni di giugno 2021? Quando si può riscuotere il cedolino pensione? Dall’inizio dell’emergenza da coronavirus l’INPS di concerto con Poste Italiane e con l’ausilio della Protezione Civile, ha predisposto diverse misure di contenimento del rischio di contagio, fra cui appunto l’anticipo delle date dei pagamenti dei cedolini pensione.

In particolare quelle che vengono anticipate sono le Pensioni pagate direttamente alle Poste. Il motivo per cui si anticipano i pagamenti alle Poste è proprio quello di evitare le code agli sportelli e di conseguenza gli assembramenti presso gli uffici postali che ci sono normalmente nei primi giorni del mese.

Pertanto anche per giugno l’Istituto di previdenza sociale anticipa di qualche giorno l’erogazione della pensione e fornisce in anticipo il calendario dei pagamenti in ordine alfabetico. Per i pensionati che decidono di ricevere la pensione direttamente in conto corrente (bancario o postale), oppure su Libretto Postale o PostePay Evolution invece non cambia nulla. In tal caso si riceverà l’assegno pensionistico secondo le consuete tempistiche, ovvero il primo giorno bancabile del mese di giugno.

I soggetti oggetto di questa guida, cioè chi preferisce il pagamento allo sportello postale dovrà recarsi all’ufficio di competenza alle date prestabilite dall’INPS, che riportiamo qui di seguito. Il pensionato potrà presentarsi a riscuotere personalmente oppure delegando un altro soggetto. Vi è infine un’altra modalità di riscossione tramite i carabinieri, che andremo a vedere in fondo a questa pagina.

Ecco quindi il nuovo calendario dei pagamenti delle pensioni di giugno 2021 e le relative istruzioni di riscossione.

Pagamento pensioni giugno 2021

Per fare in modo che i pensionati (o loro delegati) possano recarsi in sicurezza a riscuotere l’assegno presso le Poste di competenza, anche a giugno l’INPS ha disposto l’anticipo del pagamento della pensione. Questa misura di sicurezza serve, come detto sopra, a evitare assembramenti presso gli sportelli delle Poste nei giorni di riscossione delle pensioni. In tal modo si potrà ridurre al minimo i rischi di contagio, soprattutto fra la popolazione più anziana.

La Protezione civile ha emanato la nuova ordinanza numero 778 del 18 maggio 2021 che riguarda appunto il pagamento delle prestazioni pensionistiche in anticipo per i mesi di giugno, luglio e agosto 2021.

Pagamento pensioni e altri trattamenti Inps di giugno, luglio e agosto

Saranno in primis erogati trattamenti pensionistici, assegni, pensioni e indennità di accompagnamento erogate agli invalidi civili.

Di seguito il nuovo calendario definitivo per i prossimi mesi di giugno, luglio e agosto 2021:

  • pagamento di giugno: dal 26 maggio al 1° giugno 2021
  • luglio: dal 25 giugno al 1° luglio 2021
  • agosto: dal 27 luglio al 31 luglio 2021.

Il diritto al rateo mensile si perfeziona comunque il primo giorno del mese di competenza dello stesso.

Questo accredito riguarda i titolari di un Libretto di Risparmio, Conto BancoPosta, Postepay Evolution. Infine i titolari di carta Postamat, Carta Libretto o di Postepay Evolution potranno prelevare i contanti da Postamat, senza andare allo sportello.

Pensione in contanti

Chi invece vuole ritirare la pensione in contanti presso un ufficio postale, dovrà presentarsi alla data indicata da Poste Italiane in ordine alfabetico in al proprio Cognome; il calendario viene reso noto dalle Poste Italiane ma può variare in base al proprio ufficio postale (a cui quindi bisogna fare riferimento per non sbagliare).

Il calendario ufficiale di giugno è il seguente:

  1. dalla A alla B mercoledì 26 maggio;
  2. C –> D giovedì 27 maggio;
  3. E –> K venerdì 28 maggio;
  4. L –> O sabato mattina 29 maggio;
  5. P –> R lunedì 31 maggio;
  6. infine S –> Z martedì 1° giugno.

Pensione su c/c bancario

Infine chi riceve la pensione su conto corrente bancario dovrà attendere il primo giorno bancabile del mese: per questo mese si tratta di martedì 1° giugno.

Calendario pensioni giugno 2021

Le date di erogazione delle pensioni sono suddivise in base alle iniziali del cognome del titolare della prestazione. Per il mese di aprile 2021, il pagamento inizia, come detto, dal 26 marzo e finisce il 1° aprile.

Il calendario in ordine alfabetico è il seguente:

  • cognomi dalla A alla B venerdì 26 marzo,
  • dalla C alla D sabato 27 marzo (normalmente solo la mattina),
  • da E a K lunedì 29 marzo,
  • da L a O martedì 30 marzo,
  • dalla P alla R mercoledì 31 marzo,
  • e infine dalla S alla Z giovedì 1° aprile.

N.B. E’ importante verificare il corretto calendario presso l’ufficio postale di competenza, in quanto questo potrebbe subire variazioni rispetto ai singoli uffici postali sulla base dei giorni di apertura delle Poste.

Come riscuotere la pensione alle Poste: pagamento al pensionato o ad un suo delegato

L’assegno di pensione può essere riscosso all’ufficio postale sia direttamente dal soggetto pensionato che delegando un altro soggetto.

La data di riscossione corrisponde comunque al cognome del titolare della pensione.

Pagamento pensioni Over 75 tramite i carabinieri

Ricordiamo infine che i pensionati ultra 75enni, non in possesso di un conto corrente o libretto postale l’INPS possono delegare alla riscossione della Pensione i Carabinieri.

Pertanto chi non può andare alle Poste e non ha altri metodi per riscuotere l’assegno, può delegare gratuitamente i Carabinieri contattando direttamente la Caserma locale, e chiedere di poter ricevere questo servizio gratuito.

Modello 730 precompilato

Modello 730 precompilato, modifiche con compilazione assistita dal 26 maggio: vantaggi sui controlli

Dal 26 maggio sarà possibile modificare il quadro E del 730 precompilato con la procedura di compilazione assistita. Vantaggi sui controlli.

Dal 26 maggio sarà possibile modificare il quadro E del 730 precompilato con la procedura di compilazione assistita. Se modifichiamo il quadro E con la “compilazione assistita”,  eventuali controlli documentali del Fisco riguarderanno esclusivamente i dati aggiunti o rettificati dal contribuente nella fase di compilazione assistita.

Quindi, non verrà effettuato il controllo sui dati relativi agli oneri indicati nella dichiarazione precompilata che non sono stati modificati.

Vediamo quindi come procedere alla compilazione del modello 730 online e quali sono i vantaggi per il contribuente usando questa procedura.

Composizione quadro E modello 730 precompilato

Il quadro E del 730 precompilato o ordinario è suddiviso nelle seguenti sezioni:

  • Sezione I (righi da E1 a E14): spese per le quali spetta la detrazione d’imposta del 19 per cento (per esempio spese sanitarie) o del 26 per cento o del 30 (erogazioni liberali alle ONLUS o alle APS) per cento o del 35 per cento (erogazioni liberali alle OV);
  • II (righi da E21 a E36): spese e oneri per i quali spetta la deduzione dal reddito complessivo (per esempio, contributi previdenziali);
  • Sezione III A (righi da E41 a E43): spese per le quali spetta la detrazione d’imposta per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e per misure antisismiche;
  • III B (righi da E51 a E53): dati catastali identificativi degli immobili e altri dati per fruire della detrazione;
  • III C (righi da E56 a E59): detrazione d’imposta del 50 per cento per l’acquisto di mobili per l’arredo di immobili e IVA per acquisto abitazione classe A o B;
  • Sezione IV (righi da E61 a E62): spese per le quali spetta la detrazione d’imposta per gli interventi di risparmio energetico;
  • V (righi da E71 a E72): dati per fruire delle detrazioni d’imposta per canoni di locazione;
  • VI (righi da E81 a E83): dati per fruire di altre detrazioni d’imposta (per esempio, spese per il mantenimento dei cani guida).

Modifica del 730 precompilato

In base alle indicazioni presenti sul portale della dichiarazione precompilata, ai fini della modifica e successivo invio del 730, è necessario visualizzare i quadri del dichiarativo per:

  • inserire i dati che mancano (per esempio, le attività sportive dei figli, altri redditi, crediti d’imposta);
  • controllare la correttezza dei dati del sostituto d’imposta che deve rimborsare o pagare quanto dovuto;
  • effettuare le scelte di destinazione dell’8, 5 e 2 per mille.

Sarà poi necessario controllare il prospetto di liquidazione (ci da il conguaglio a credito o a debito) per verificare la presenza di eventuali errori.

Successivamente si deve cliccare su “Seleziona Stampa e invia”. Con tale ultimo passaggio si invia la  dichiarazione  e si verifica l’esito dell’invio.

Compilazione assistita modifica 730 precompilato

Dal 2018, il quadro E del 730 precompilato può essere modificato con la c.d compilazione assistita; in particolare la compilazione assistita permette al contribuente che invia direttamente il 73o precompilato, di modificare o integrare i dati riportati nel quadro E con funzionalità semplificate.

Nello specifico, è possibile:

  • inserire, cancellare, modificare o integrare  spese che sono già riportate nel foglio allegato al 730;
  • inserire nuove documenti e spese che non sono presenti nel foglio informativo e di conseguenza nel 73o precompilato.

Si ricorda che nel foglio informativo sono riportate le informazioni in possesso dell’Agenzia delle Entrate, con le relative fonti. Accanto ad ogni informazione, ad esempio un onere detraibile,   è specificato se il dato è stato inserito o meno nella dichiarazione precompilata.

Per accedere alla compilazione assistita, è necessario seguire i seguenti passaggi dal portale della precompilata:

  1. compila e invia;
  2. modifica il 730 e invia;
  3. selezionare il quadro E.

Per passare alla compilazione assistita si deve selezionare il pulsante “Cambia modalità di compilazione” presente a inizio pagina.

Una volta confermate le modifiche, sarà l’applicazione web a ricalcolare gli oneri detraibili e deducibili e a inserire l’importo totale nei campi relativi del quadro E del 730.

La compilazione assistita è disponibile dal 26 maggio.

Anche per quest’anno, la compilazione assistita dovrebbe riguardare solo la sezione I e II del quadro E del modello 730.

Vantaggi modifica con compilazione assistita: conseguenze sui controlli

Se presentiamo il 730 precompilato direttamente ossia senza avvalerci di intermediari quali Caf o commercialisti:

  • senza modifiche o
  • con modifiche che non incidono sulla determinazione del reddito o dell’imposta,

non sarà effettuato alcun controllo documentale, ex art36-ter del DPR 600/73, sui documenti relativi agli oneri indicati nella dichiarazione e forniti all’Agenzia delle Entrate dai soggetti terzi.

Se invece apportiamo delle modifiche rilevanti ossia che incidono sull’imposta dovuta (ad esempio aggiungiamo un onere detraibile), il controllo è effettuato su tutti gli oneri. Compresi quelli comunicati da enti esterni all’Agenzia delle entrate. Si pensi alle spese funebri, universitarie, scolastiche ecc.

Attenzione, se modifichiamo il quadro E con la “compilazione assistita“,  eventuali controlli documentali del Fisco,  riguarderanno esclusivamente i dati aggiunti o rettificati dal contribuente nella fase di compilazione assistita. Non verrà, quindi, effettuato il controllo sui dati relativi agli oneri indicati nella dichiarazione precompilata che non sono stati modificati.

Tale indicazione è stata fornita dall’Agenzia delle entrate con un comunicato stampa datato 2 maggio 2018. Dovrebbe valere anche per quest’anno.

C’è da dire che non c’è alcuna disposizione normativa che limita il controllo formale laddove si ricorra alla compilazione assistita.

Precisazioni

E’ da ricordare che, non sono considerate  rilevanti ossia non fanno scattare i controlli formali sui dati comunicati dai soggetti terzi, le seguenti modifiche:

  • indicazione o modifica dei dati anagrafici del contribuente, a eccezione del comune del domicilio fiscale, che potrebbe incidere sulla determinazione delle addizionali regionale e comunale all’Irpef;
  • inserimento o modifica dei dati identificativi del soggetto che effettua il conguaglio;
  • indicazione o modifica del codice fiscale del coniuge non fiscalmente a carico;
  • compilazione del quadro I per la scelta dell’utilizzo in compensazione, totale o parziale, dell’eventuale credito che risulta dal modello 730;
  • scelta di non versare o di versare in misura inferiore a quanto calcolato da chi presta assistenza fiscale gli acconti dovuti, mediante la compilazione dell’apposito rigo del quadro F;
  • richiesta di suddivisione in rate mensili delle somme dovute a titolo di saldo e acconto nei casi consentiti dalla normativa vigente, mediante la compilazione dell’apposito rigo del quadro F.

730 precompilato: prossime scadenze

Come anticipato sopra, la funzionalità assistita per la compilazione del quadro E è disponibile dal 26 maggio.

Dopo il 26 maggio, ulteriore scadenze rilevanti possono essere così riassunte:

  • 22 giugno, ultimo giorno utile per annullare tramite l’applicativo web il 730 già inviato;
  • 30 giugno, ultimo giorno per il versamento di saldo e primo acconto per i contribuenti con 730 senza sostituto d’imposta o con modello Redditi;
  • 30 luglio, ultimo giorno utile per il versamento, con la maggiorazione dello 0,40 per cento a titolo di interesse, di saldo e primo acconto per i contribuenti con 730 senza sostituto d’imposta o con modello Redditi.

Il 730 precompilato/ordinario va inviato entro il 30 settembre.

La scadenza per inviare un 730 integrativo è sempre quella del 25 ottobre.

Accesso, modifica e invio 730 precompilato 2021: guida Agenzia Entrate

Accesso, modifica e invio 730 precompilato 2021: dal 19 maggio i contribuenti hanno la possibilità di accedere, modificare e inviare il modello 730 precompilato 2021 per i redditi 2020. La dichiarazione precompilata è accessibile online ufficialmente sul sito predisposto dall’Agenzia delle Entrate dal 10 maggio. La scadenza è invece fissata ufficialmente al 30 settembre. Da ricordare però che prima si invia e prima arrivano eventuali rimborsi IRPEF spettanti.

Sempre dal 19 maggio l’Agenzia delle Entrate ha rilasciato la guida aggiornata alla Dichiarazione Precompilata 2021 che alleghiamo in fondo a questa pagina.

Ma come si accede alla dichiarazione dei redditi precompilata? Le modalità sono diverse e ognuna con le proprie istruzioni, con la breve guida che segue cercheremo di fare chiarezza e dare tutte le informazioni a riguardo.

Accesso, modifica e invio 730 precompilato 2021: online dal 10 maggio

Dal 10 maggio come detto (il termine per legge è il 16 aprile, ma quest’anno è slittato a maggio per via del coronavirus) l’Agenzia delle Entrate rilascia ai diretti interessati il modello precompilato.

Anche quest’anno l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione online in una sezione ad hoc del proprio sito il modello 730 precompilato, la dichiarazione dei redditi compilata in alcune sue parti direttamente dal Fisco.

Modifica e invio 730 precompilato dal 19 maggio 2021

I dati precompilati dal Fisco sono normalmente: Certificazione Unica, compensi di lavoro autonomo occasionale, dati relativi alle locazioni brevi, interessi passivi sui mutui, spese sanitarie, spese veterinarie, spese universitarie, spese per la frequenza degli asili nido, bonifici riguardanti le spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e altri dati presenti nell’Anagrafe tributaria.

Lavoratori dipendenti e pensionati possono accettare il modello così come proposto oppure possono modificarlo o integrarlo e poi inviarlo all’Agenzia direttamente on line dal 19 maggio 2021.

La scadenza di invio del modello 730 precompilato è il 30 settembre.

Però è bene sapere che prima si invia la dichiarazione dei redditi e prima arriveranno gli eventuali rimborsi IRPEF del conguaglio fiscale.

Leggi anche: Conguaglio IRPEF del modello 730 in busta paga: cosa c’è da sapere

Come accedere al 730 precompilato 2021

I contribuenti che accedono al 730 precompilato non sono poi obbligati ad utilizzarlo o inviarlo ma possono continuare ad avvalersi del modello 730 ordinario.

Chi invece vuole usare la dichiarazione dei redditi precompilata la prima cosa che deve fare è accedervi, poi potrà modificarla, integrarla oppure accettarla e inviarla così come la trova, ma solo in data successiva e comunque entro il 30 settembre. Le date sono cambiate a causa dell’emergenza Covid-19.

Ma come si accede al modello 730 precompilato? Per prima cosa bisogna recarsi all’indirizzo https://infoprecompilata.agenziaentrate.gov.it e poi accedere con una delle modalità previste.

Accesso con SPID

La prima modalità di accesso al 730 precompilato è tramite le credenziali Spid, il nuovo “Sistema Pubblico dell’Identità Digitale” per accedere ai servizi della Pubblica Amministrazione. Dal sito apposito (www.spid.gov.it/richiedi-spid) per ottenere Spid basta essere in possesso di un indirizzo e-mail, numero di telefono del cellulare, documento di identità in corso di validità e la tessera sanitaria con il codice fiscale e seguire una serie di passaggi.

Altra modalità di accesso è tramite le credenziali rilasciate dall’Agenzia delle Entrate a Fisconline. In tal caso per registrarsi a Fisconline, il contribuente può scegliere la registrazione:

  • online dal sito dell’Agenzia delle Entrate
  • tramite app (basta scaricare l’applicazione mobile “AgenziaEntrate” e accedere a una serie di servizi per smartphone o tablet)
  • in ufficio (occorre recarsi presso un qualsiasi ufficio territoriali e compilare l’apposito modulo)
  • tramite la Carta Nazionale dei Servizi (CNS).

730 precompilato pin Inps

Altra modalità di accesso al modello 730 precompilato è tramite il codice PIN INPS ovvero dopo aver fatto l’accesso all’area riservata. A chi già possiede le credenziali INPS ricordiamo che l’istituto di previdenza rilascia due tipologie di codice Pin:

  • uno ordinario che permette esclusivamente di effettuare operazioni di consultazioni;
  • uno “dispositivo”, col quale effettivamente eseguire le operazioni.

Per accedere al 730 precompilato occorre il PIN dispositivo. Per chi invece non avesse tale codice basta andare sul sito dell’Inps richiedere quello ordinario e poi trasformarlo in PIN “dispositivo” con la funzione “Converti PIN”.

Accesso alla precompilata con NOiPA

Si può accedere al modello 730 precompilato anche con l’utenza riservata a NOiPA, i servizi online del Portale della Pubblica Amministrazione.

Per la registrazione a NOiPA basta seguire le istruzioni riportate sul sito (https://noipa.mef.gov.it/documents/10179/a40f1323-11f2-4d5c-b643-5c1a744d0134), ma si precisa che la registrazione al Portale è riservata solo ai dipendenti della Pubblica Amministrazione.

730 precompilato tutore

Per chi ha un tutore nominato dal Giudice tutelare, la dichiarazione precompilata deve essere presentata proprio dal tutore. Stessa cosa per i minori tenuti a presentare la denuncia dei redditi: in tal caso sono i genitori ad assolvere al loro obbligo dichiarativo. Come vi accedono?

In entrambi i casi tramite le credenziali Fisconline o Entratel, insieme ad una specifica delega che sarà rilasciata presso gli uffici dell’Agenzia delle Entrate.

In mancanza delle credenziali Fisconline o Entratel, si dovrà procedere alla propria registrazione ai servizi telematici.

Precompilata eredi

Alla precompilata 2021 è possibile accedere anche da parte di eventuali eredi del contribuente de cuius; si può accedere come erede se si presenta la dichiarazione di una persona deceduta.

In questo caso per entrare bisogna essere in possesso del proprio SPID o le proprie credenziali di Fisconline.

Mancata predisposizione del 730 precompilato

Una volta ottenute le credenziali di accesso e averle inserite si visualizzerà la homepage dell’applicazione della dichiarazione precompilata.

Può accadere che una volta entrati, l’Agenzia delle Entrate non ha predisposto la dichiarazione precompilata perché ad esempio il Fisco non disponeva di nessun dato per poterlo inserire nella denuncia dei redditi precompilata.

In tal caso l’Agenzia delle Entrate offre sempre la possibilità di presentare la dichiarazione dei redditi attraverso l’applicazione web. Dopo aver inserito le credenziali, si visualizzerà un messaggio con l’avviso che la dichiarazione precompilata non è stata predisposta e che si può compilare comunque la dichiarazione senza alcun dato precompilato, a eccezione dei dati anagrafici.

Area dedicata Dichiarazione Precompilata

Per accedere all’area dedicata al modello 730 precompilato 2021 sul sito dell’Agenzia delle Entrate seguire i seguenti link:

  • Accesso al 730 precompilato: link
  • Accesso alle istruzioni e a tutte le altre informazioni disponibili: link

Dichiarazione Precompilata 2021 – Guida AdE

In allegato la guida alla Dichiarazione Precompilata 2021 a cura dell’Agenzia delle Entrate.

Proroga blocco licenziamenti: il dietrofront del Governo. Sì all’esonero addizionali

Proroga blocco licenziamenti: il dietrofront del Governo. Sì all’esonero addizionali

Salta la proroga blocco licenziamenti fino al 28 agosto, ma è conservato lo sconto Cig ordinaria. Le ragioni dello stop.

La notizia sul dietrofront del Governo sulla proroga del blocco dei licenziamenti (di cui avevamo parlato qui) dell’ultima ora non appare così inaspettata. Infatti, è ben nota la questione di cui il Governo ha dovuto occuparsi in queste settimane che hanno preceduto il varo del dl Sostegni bis. Molteplici le richieste e le istanze di sindacati, lavoratori e imprese. Ora, il Premier Mario Draghi – che sullo spinoso tema ha dovuto anche confrontarsi con le formazioni politiche nella squadra dell’Esecutivo – per il pressing esercitato da Confindustria, avrebbe deciso di fare marcia indietro.

Pertanto, a seguito dell’approfondimento tecnico nel Governo, per quanto attiene alla norma sui licenziamenti di cui al dl Sostegni bis, l’ex banchiere centrale ha deciso di confermare la scadenza del blocco licenziamenti in data 30 giugno. In buona sostanza, niente ulteriore proroga blocco licenziamenti, a differenza di quanto emerso fino a ieri. Vediamo dunque qualche dettaglio in più su questa novità delle ultime ore.

Proroga blocco licenziamenti: non passa la linea Orlando

Come appena accennato, ecco lo stop alla proroga blocco licenziamenti fino al 28 agosto; per quanto riguarda le aziende che avessero domandato la Cig Covid dal giorno di entrata in vigore del dl Sostegni bis.

La norma sulla proroga blocco licenziamenti era stata voluta dal ministro del Lavoro Orlando, ed era stata inclusa all’ultimo momento nel decreto Sostegni bis. Tramite essa, vi sarebbero stati ulteriori 60 giorni di blocco per le industrie che usufruiscono della cassa Covid.

Vero è che, a seguito del dietrofront, i sindacati nelle ultime ore si sono già mossi, protestando proprio contro Confindustria: “Posizione inaccettabile e pericolosa degli industriali” hanno dichiarato. Il PD ha cercato invece di ‘salvare’ il Ministro Orlando e il suo operato, asserendo che nel secondo maxi decreto economico del Governo Draghi, sarebbe comunque confermata l’impostazione generale.

Ma di fatto, ciò che appare incontrovertibile è che alla fine è passata una versione “soft” che impedisce la piena attuazione della linea Orlando circa la proroga blocco licenziamenti. Infatti, l’esponente del PD ora nella squadra di Governo aveva proposto una sorta di  “tappa intermedia” al 28 agosto nell’ambito della graduale eliminazione dello stop. In estrema sintesi, per le grandi imprese che avessero sfruttato la Cig Covid durante il mese di giugno, la rimozione del blocco sarebbe stata rinviata dal primo luglio alla fine di agosto. In altre parole, questi ulteriori 60 giorni sarebbero comunque stati ‘coperti’ dall’estensione per altri 2 mesi della cassa integrazione Covid.

Il dietrofront è legato alle pressioni di Confindustria e a opposte visioni all’interno del Governo

A ben vedere, lo stop della proroga blocco licenziamenti non sorprende eccessivamente. Infatti, la decisione dell’Esecutivo Draghi è  frutto – come sopra accennato – delle decisive pressioni di Confindustria contro la possibilità dell’ulteriore proroga. L’associazione degli imprenditori avrebbe preso di mira proprio il ministro del Lavoro Orlando, accusato di avere in qualche modo “agito nell’ombra”; per introdurre la norma sulla proroga blocco licenziamenti, ad insaputa degli altri componenti dell’Esecutivo.

Ma il dietrofront è conseguenza altresì di una spaccatura all’interno del Governo, proprio su questo tema. Da una parte, abbiamo infatti Lega e Forza Italia che hanno preferito condividere la linea di Confindustria; dall’altra il M5S il quale aveva tentato di ottenere una proroga blocco licenziamenti fino a dicembre. Ciò, secondo il Movimento, al fine di mettere in sicurezza lavoratori e imprese e traghettare il Paese verso il rilancio socio-economico nel corso del 2022. Il PD ha agito in qualche modo in veste di ‘mediatore’ ed anzi, per salvare quanto realizzato da Orlando, alle fonti di informazione ha fatto sapere che “Il pacchetto lavoro approvato nel decreto Sostegni bis conferma l’impostazione data dal ministro con una serie di opzioni a disposizione delle aziende, alternative ai licenziamenti”.

Leggi anche: Decreto Imprese, Lavoro e Professioni, il testo definitivo.

Qual è la situazione ora in tema di licenziamenti?

Cerchiamo adesso di fare il punto circa la delicata questione dello sblocco dei licenziamenti, alla luce del dietrofront delle ultime ore.

Attualmente, il blocco licenziamenti vale fino al 30 giugno; invece dovrebbe slittare, tranne ulteriori smentite, al 31 ottobre soltanto per le imprese che sfruttano il FIS (Fondo integrazione salariale) o la cassa in deroga (CIGD).

In base a quanto emerso dal Ministero del Lavoro, oltre alla cassa Covid, per chi domanda la cassa integrazione ordinaria non sarebbe comunque da pagare il contributo addizionale  – corrispondente al 9, 12 e 15%, in base alla durata della cassa –  impegnandosi tuttavia a non licenziare personale.

Per ricapitolare, è dunque eliminata la proroga al 28 agosto per le imprese che avessero domandato la cassa Covid dall’entrata in vigore del decreto entro fine giugno. Lo ribadiamo: ciò che invece permane è la possibilità per le aziende di servirsi del meccanismo della Cig ordinaria, dall’1 luglio, con il rilevante beneficio di non dover pagare le addizionali per tutto il 2021. Ma attenzione: lo sconto Cig vale soltanto a condizione che l’azienda non intenda diminuire il numero degli occupati.

Passaporto Covid europeo dal 1° luglio: i dettagli sul nuovo Green Pass UE

Passaporto Covid europeo dal 1° luglio: i dettagli sul nuovo Green Pass UE

Il passaporto Covid europeo o Green Pass UE varrà per tutta l’area della Comunità e consentirà di muoversi senza adempimenti o restrizioni

La notizia era attesa e ne è finalmente arrivata conferma. Nel pomeriggio di ieri, giovedì 20 maggio, si è registrata l’intesa tra Parlamento, Commissione e Consiglio europeo sul tema del passaporto Covid europeo o Eu digital certificate Covid-19. Ciò evidentemente nella volontà di favorire gli spostamenti delle persone e i viaggi turistici nel nostro continente, con l’avvicinarsi della stagione estiva.

L’introduzione di questo particolare certificato digitale certamente contribuisce a cambiare il quadro delle regole per i viaggi nell’Unione. Ma è comunque vero che non sarà una pre-condizione per la libertà di circolazione negli Stati membri dell’Unione Europea, né sarà formalmente ritenuto un documento di viaggio.

Vediamo allora più nel dettaglio le ultime novità sul passaporto Covid europeo.

Passaporto Covid Europeo: cos’è e come funziona

Lo abbiamo appena accennato, l’accordo (provvisorio) è stato trovato proprio ieri, con una fumata bianca molto attesa. In base a quanto fatto emergere da fonti di Bruxelles, Parlamento, Commissione e Consiglio europeo hanno trovato la ‘quadra’ sulle regole da introdurre relativamente ai certificati digitali UE Covid-19 o passaporti Covid europei.

Si tratta, in ogni caso, di un documento da tener ben distinto dal cd. green pass italiano, sul quale ci eravamo già soffermati.

La giornata di ieri è stata decisiva ai fini dell’accordo sul passaporto Covid europeo, giacchè i negoziatori del Parlamento UE avevano presentato un pacchetto di compromesso che prevedeva novità e modifiche circa la spesa per il test e le regole di restrizione alla libera circolazione nella UE. Infatti, non pochi esponenti delle istituzioni europee hanno ribadito la necessità di test gratuiti; a favorire il ritorno alla libertà di circolazione e per evitare rischi di discriminazione. Al contempo, il Parlamento UE ha proposto di usare lo strumento di sostegno alle emergenze e di prevedere lo stanziamento di una consistente quantità di denaro per consentire test accessibili, rapidi e,  soprattutto gratuiti.

Nel nuovo accordo provvisorio, è stata però bocciata la proposta di rendere gratis test per conseguire il certificato, se non ci si è sottoposti a vaccinazione. Tuttavia è stato predisposto lo stanziamento di 100 milioni di euro per l’acquisto di tamponi per i lavoratori frontalieri e per quelli essenziali. Non solo. Gli stati membri UE dovranno altresì accettare tutti i certificati emessi dai paesi europei alle persone immunizzate con vaccini approvati dall’Agenzia europea per i medicinali, ossia l’Ema.

Ecco dunque il compromesso, per un passaporto Covid unico per tutta l’area UE, per poter circolare per svago, turismo, lavoro ed affari. Il Green Pass UE o passaporto Covid europeo è dunque realtà: con tutta probabilità, entrerà ufficialmente in vigore il primo luglio, proprio in concomitanza con il periodo clou delle vacanze estive.

Green Pass europeo: formato e finalità

Molti potrebbero chiedersi, proprio in vista del momento in cui faranno le valigie per partire, quali sono i tratti distintivi del passaporto Covid europeo. Ebbene, la sua denominazione ufficiale sarà “Eu Digital Covid Certificate” e sarà disponibile in due formati distinti, ossia digitale e cartaceo. Per impedire rischio di frodi e falsificazioni, detto documento conterrà un sigillo elettronico che ne comproverà l’autenticità.

Non solo. Previste anche regole di tutela della privacy, con riferimento al possesso ed utilizzo del passaporto Covid europeo. Infatti, per proteggere la riservatezza dei propri dati personali, il materiale contenuto nei pass digitali non potrà – in ogni caso – essere immagazzinato nei paesi di destinazione. Inoltre, non sarà creata una sorta di banca-dati a livello europeo.

Lo scopo del certificato in questione, che potrà essere utilizzato dallo smartphone o in formato cartaceo, sarà comprovare una delle 3 seguenti condizioni:

  • effettiva vaccinazione contro il coronavirus;
  • risultato negativo di un tampone;
  • avvenuta guarigione dopo la malattia.

In buona sostanza, ciò consentirà alle autorità di controllare prontamente lo stato di salute di chi viaggia per svago o affari. Ciò sulla scorta delle indicazioni date dal paese di origine.

L’aspetto positivo del passaporto Covid europeo è che sarà accettato ovunque nell’area UE. Un vantaggio non da poco per chi si muoverà anche solo per una vacanza all’estero di qualche giorno.

L’utilità del documento in questione sarà, ovviamente, di ordine pratico, giacchè il possesso del certificato in questione non costituisce comunque una pre-condizione per la libertà di circolazione in UE; né è da considerare un documento di viaggio. Invece, essere in possesso del passaporto Covid europeo permetterà all’intestatario di viaggiare negli stati membri UE con un buon margine di libertà, ossia senza troppi adempimenti e senza dover rispettare alcune regole restrittive, come ad es. quelle dell’autoisolamento, dei tamponi o della quarantena.

Leggi anche: Reddito di emergenza, proroga giugno luglio agosto e settembre 2021

Passaporto europeo e passaporto italiano Covid: attenzione a distinguere

Come sopra ricordato, il passaporto Covid europeo è da tenere distinto da green pass italiano, che ha ricevuto l’ok alcune settimane fa. Il recente decreto Covid ha stabilito che l’efficacia del documento sarà pari a 9 mesi.

Inoltre, il passaporto italiano avrà validità soltanto all’interno dell’Italia; e il possesso permetterà di effettuare spostamenti in piena libertà, senza alcun vincolo o limite nell’ambito del territorio nazionale. Non solo. Il green pass italiano consentirà anche di riacquistare la libertà di seguire eventi sportivi e partecipare a concerti.

Concludendo sul tema del passaporto Covid europeo, Parlamento UE e stati membri dunque raggiunto un accordo provvisorio sul nuovo Eu digital certificate Covid-19, dopo il recente incontro trilaterale tra Parlamento, Consiglio e Commissione. La prossima tappa sarà il vaglio della Commissione per le libertà civili del Parlamento, in data 26 maggio. Ma le prospettive indicano che con tutta probabilità il documento sarà approvato. Per questa via, sarà così sottoposto alla votazione del Parlamento e del Consiglio, per poi entrare ufficialmente in vigore dal primo luglio.

Il primo decreto Sostegni è legge, testo definitivo pubblicato in Gazzetta Ufficiale

Il primo decreto Sostegni è legge, testo definitivo pubblicato in Gazzetta Ufficiale

Il dl Sostegni 1 è stato convertito in legge con numerose novità e il testo della Legge pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Le novità fiscali.

Il testo della Legge di conversione del primo decreto sostegni è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 21 maggio, con entrata in vigore il 22 maggio. Il Decreto-Legge è stato convertito in Legge definitivamente dalla Camera con fiducia, nella seduta del 19 maggio. Il maxi-emendamento al testo iniziale del Decreto era stato approvato in precedenza dal Senato.

Nella pletora di emendamenti al primo decreto Sostegni, grande rilievo assumono le novità fiscali e le principali le riportiamo qui di seguito. Facciamo chiarezza attraverso la lettura della Legge 21 maggio 2021, n. 69 il cui testo definitivo completo è disponibile a fondo pagina.

Ecco i dettagli.

Primo decreto Sostegni: p. Iva, IRAP e superbonus 110%. Le novità fiscali

Anzitutto sono predisposti per l’anno 2021 contributi a fondo perduto per start-up di importo totale corrispondente a 1000 euro, riservati ai titolari di reddito d’impresa con partita IVA attivata nel corso del 2018; la cui attività è cominciata nel 2019 e che sono tuttavia fuori dal beneficio del fondo perduto, in quanto il fatturato medio mensile 2020 (o i corrispettivi) non è al di sotto del 30% minimo, rispetto a quello dell’anno anteriore. Per la concessione del beneficio, debbono comunque esservi tutti gli altri requisiti richiesti. Anche in queste circostanze vale la regola della non pignorabilità del contributo.

Nell’ambito del chiacchierato superbonus 110% edilizia, c’è una novità tecnica non di poco conto. Infatti in virtù del maxi-emendamento, nel primo decreto Sostegni comparirà l’art. 6 bis, per il quale l’IVA non detraibile, anche in modo parziale sulle spese agevolabili, rientra nel computo del tetto massimo di spesa. E ciò indipendentemente dal metodo di rilevazione contabile.

Per quanto riguarda, invece, il già previsto spostamento a fine settembre per quanto attiene all‘IRAP non versata per errata interpretazione della sospensione, di cui al Dl Rilancio (articolo 24 del DL 34/2020), esso trova spazio nella legge di conversione del primo Decreto Sostegni. Ma d’altronde ciò non stupisce, essendo notizia già  annunciata da un comunicato stampa del MEF.

Invece, l’esonero canone unico prosegue prorogato fino al 31 dicembre 2021. Ci riferiamo all’esenzione per il canone patrimoniale di concessione; autorizzazione o esposizione pubblicitari e per il canone legato all’occupazione delle aree per i mercati.

Altre proroghe 2021 di rilievo fiscale

Sempre sul fronte del pagamento delle tasse, la legge di conversione del primo dl Sostegni contiene significative integrazioni con riguardo ad ulteriori proroghe. Infatti abbiamo le seguenti novità:

  • esenzione della prima rata IMU 2021 per coloro che hanno patito una perdita di fatturato del 30%;
  • proroga al 29 ottobre, 30 novembre e 15 dicembre per quanto riguarda il prelievo erariale unico (PREU) su apparecchi videolottery e newslot e del canone della rimanente quota del quinto bimestre 2020; più tempo, insomma, per versare il prelievo unico erariale, dovuto sulle somme vinte con le sale giochi, e relativo dunque al pagamento dei tributi sulle vincite;
  • fino al 31 dicembre 2021, vale il meccanismo della compensazione straordinaria tra somme a ruolo e crediti commerciali certificati (liquidi ed esigibili), vantati dalle aziende verso la Pubblica Amministrazione;
  • soglia di esenzione fiscale sui fringe benefit aziendali pari a 561 euro anche nel 2022.

Leggi anche: progetto Scuole di Mestiere, che cosa sono e a cosa servono.

Beni d’impresa e Codice crisi d’impresa: le novità

A seguito delle ultime integrazioni al primo decreto Sostegni, in Senato è stata prevista la possibilità di compiere la rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni di cui al bilancio 2019, non soltanto nei bilanci 2020, ma anche in quelli 2021. Ciò a condizione che si tratti di beni non rivalutati nel bilancio anteriore; e senza la facoltà di affrancamento del saldo attivo, nè degli altri effetti fiscali.

Nel maxi-emendamento, abbiamo poi una importante norma di interpretazione autentica, e con quest’ultima ci si riferisce all’interpretazione della legge effettuata dallo stesso organo che ha emanato l’atto normativo. Ebbene, detta norma di interpretazione autentica è introdotta allo scopo di ammettere al beneficio di cui al Decreto Liquidita Imprese (art. 6-bis decreto legge n. 23 del 2020) anche i beni d’impresa e le partecipazioni di cui al bilancio dell’esercizio 2019, per gli addetti dei settori alberghiero e termale, anche su immobili in affitto per queste attività (oltre a quelli in via di realizzazione e ristrutturazione).

Inoltre, in ipotesi di esposizioni debitorie consistenti, è stato disposto lo slittamento di un anno dell’obbligo di segnalazione, da parte dell’Agenzia delle Entrate. Analoga considerazione vale per INPS e Agente della riscossione. In particolare, l’obbligo decorre dell’anno posteriore al termine di entrata in vigore del Codice crisi d’impresa (fissato al primo settembre di quest’anno).

Testo Gazzetta Ufficiale Legge di conversione Primo Dl Sostegni

San Beda il Venerabile

 

San Beda il Venerabile


Nome: San Beda il Venerabile
Titolo: Sacerdote e dottore della Chiesa
Nascita: 672, Scozia
Morte: 25 maggio 735, Jarrow, Inghiltérra
Ricorrenza: 25 maggio
Tipologia: Commemorazione
Protettore:degli studiosi

Beda significa uomo che prega. Nacque l’anno 672 sui confini della Scozia.

A sette anni i genitori lo affidarono a S. Benedetto Biscopio, il quale ammirando le belle disposizioni del fanciullo, lo predilesse e lo formò nella pietà e nella scienza. A 12 anni fu vestito dell’abito benedettino. Nel 691 fu ordinato diacono ed alcuni anni dopo sacerdote.

La vita di questo grande fu tutta nascosta: la spese nell’osservanza monastica, nella preghiera, negli studi sacri, nell’insegnamento e nello scrivere libri. Dalla sua scuola uscirono uomini grandi, e dalla sua penna una cinquantina di opere in cui tratta di quasi tutto lo scibile umano sacro e profano.

Interpreta in modo ammirabile la Sacra Bibbia alla luce delle opere dei Padri della Chiesa che egli conosceva profondamente. I suoi scritti eran sì sodi, sì sapienti e di tanta autorità, che lui vivente, venivano letti pubblicamente nelle chiese. Il sapere di quest’uomo desta meraviglia!

Vi fu uno che geloso di tanta scienza lo accusò di eresia. Beda, amante della verità, compose uno scritto in sua difesa, mostrandosi però pronto ad abbandonare le sue idee, qualora apparissero erronee.

La moderazione, la dolcezza, l’umiltà e la chiarezza che traspaiono da quell’apologia dissiparono come per incanto la calunnia, e il Santo ebbe nuovi e più entusiasti ammiratori.

Gran numero di persone ricorrevano ai lumi dei suoi consigli, ed egli accoglieva tutti amorevolmente e soddisfaceva con somma carità tutti, dal più umile e rozzo al Più alto dignitario.

Praticando in tutta l’estensione il motto: ora et labora del suo padre, S. Benedetto, ravvivò lo studio col soffio della pietà più profonda e studiò non per sfoggio di erudizione, ma per conoscere e far conoscere sempre meglio le meraviglie di Dio, per sentire più profondamente nel cuore le verità della fede e per metterle in pratica con l’esercizio delle più sublimi virtù.

Fu perfetto monaco e perfetto studioso!

Anche nell’ultima sua dolorosa infermità, non diminuì punto la sua grande attività di scrittore.

Godeva tal fama di santità, che, ancora vivente, fu soprannominato Venerabile, soprannome che ancor oggi gli rimane.

Mentre colla faccia rivolta alla chiesa recitava con fervore e ad alta voce il Gloria Patri, il divino programma della sua vita, gli Angeli si presero la sua bell’anima e la portarono in Paradiso (a. 735), poichè: Qui fecerit et docuerit, magnus vocabitur in regno coelorum: «chi avrà praticato e insegnato, sarà grande nel regno dei cieli ».

PRATICA. — Aiutare e pregare per il più grande apostolato dei nostri tempi: l’Apostolato della Stampa.

PREGHIERA. O Signore, che illustri la tua Chiesa coll’erudizione del tuo beato confessore e dottore Beda, concedi propizio ai tuoi servi d’essere sempre illuminati dalla sua sapienza e aiutati dai suoi meriti.

MARTIROLOGIO ROMANO. A Jarrow, in Inghiltérra, San Beda Venerabile, Prete, Confessore e Dottore della Chiesa, celeberrimo per santità e per dottrina.