Archivi giornalieri: 17 febbraio 2024

Ricongiunzioni e riscatti

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Ricongiunzioni e riscatti

L’elenco dei servizi per richiedere le ricongiunzioni contributive e il riscatto di periodi di lavoro o titoli di studio

Seleziona il servizio in base alle operazioni attuabili: ricongiunzioni contributive, computo di periodi di lavoro, riscatti di periodi lavorativi o titoli di studio, totalizzazione dei contributi e interruzione del pagamento dell’onere di riscatto.

 

Accesso al servizio per pagamento riscatti, ricongiunzioni e rendite

Servizio che consente di effettuare il pagamento dei contributi di riscatti, ricongiunzioni e rendite tramite la modalità “Pagamento online pagoPA”

Certificazione del servizio di leva

Verifica e convalida dei periodi di servizio di leva. Si accede tramite credenziali SPID rilasciate a Centri documentali o Direzioni marittime

Computo di periodi di lavoro nel settore pubblico

Domanda di computo per valorizzare ai fini pensionistici i periodi di lavoro prestati allo Stato e altri enti pubblici per dipendenti statali (CTPS)

Computo di periodi per iscritti Fondo Quiescenza Poste e Fondo speciale del personale delle Ferrovie dello Stato Italiane SpA

Domanda di computo per valorizzare ai fini pensionistici i periodi di lavoro prestati allo Stato e altri enti pubblici per iscritti al Fondo Quiescenza Poste e Fondo speciale del personale delle Ferrovie dello Stato Italiane SpA

Domanda Esonero Riscatto ai fini TFS/TFR – Stato

Domanda di esonero di un riscatto ai fini TFS o TFR per gli iscritti alle casse previdenziali gestite dall’Istituto

Domanda di riscatto ai fini TFR/TFS per i dipendenti dello Stato

Domanda di riscatto periodi e servizi non coperti da contribuzione ai fini della valorizzazione nella liquidazione TFS/TFR per dipendenti dello Stato

Domanda di riscatto periodi ai fini TFR o TFS per dipendenti pubblici di Enti Locali, Regioni e Sanità

Domanda di riscatto di periodi e servizi non coperti da contribuzione ai fini del TFR o TFS per i dipendenti pubblici

Estinzione anticipata del riscatto ai fini TFS/TFR con piano di ammortamento in corso

Richiesta di estinzione anticipata per le pratiche di riscatto con piano di ammortamento rivolto a iscritti che intendano estinguere il debito residuo

Ricorso amministrativo pensionistico

Istanza rivolta alla tutela di una situazione giuridica che si suppone lesa da un atto dell’Inps e che può essere diretto all’annullamento dell’atto

Riscatto a fini pensionistici per iscritti alle casse CPDEL, CPS, CPI e CPUG della Gestione Pubblica

Domanda di riscatto dei periodi non coperti da alcuna contribuzione per i lavoratori dipendenti iscritti alle casse pensioni della Gestione Pubblica

Riscatto ai fini pensionistici per iscritti alla Cassa dei Trattamenti Pensionistici dello Stato

Domanda di riscatto, a fini pensionistici, di periodi e servizi non coperti da alcuna contribuzione per lavoratori dipendenti iscritti alla CTPS

Riscatto dei periodi di lavoro compiuti all’estero

Domanda di riscatto dei periodi di lavoro subordinato compiuti all’estero per i lavoratori e superstiti con cittadinanza italiana

Riscatto dei periodi non coperti da contribuzione

Domanda di riscatto dei periodi non coperti da contribuzione nella misura massima di cinque anni, anche non continuativi, per gli iscritti all’AGO

Riscatto dei periodi per contributi omessi e prescritti

Domanda di costituzione della rendita vitalizia. Può essere richiesta dal datore di lavoro, dal lavoratore stesso e dai superstiti del lavoratore

Riscatto dei periodi per gli iscritti alle gestioni private

Domanda di riscatto di alcuni periodi scoperti da contribuzione e previsti dalla legge per gli iscritti alle Gestioni private

Riscatto della laurea ai fini pensionistici gestioni dipendenti privati

Domanda di riscatto del diploma di laurea o titolo equiparato, a fini pensionistici, per tutti coloro che hanno conseguito il titolo di studio

Dichiarazione del Presidente Mattarella per la morte di Aleksej Navalnyj

Dichiarazione del Presidente Mattarella per la morte di Aleksej Navalnyj

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha rilasciato la seguente dichiarazione:
«La morte di Aleksej Navalnyj nel carcere russo di Kharp rappresenta la peggiore e più ingiusta conclusione di una vicenda umana e politica che ha scosso le coscienze dell’opinione pubblica mondiale.
Per le sue idee e per il suo desiderio di libertà Navalnyj è stato condannato a una lunga detenzione in condizioni durissime. Un prezzo iniquo e inaccettabile, che riporta alla memoria i tempi più bui della storia. Tempi che speravamo di non dover più rivivere.
Il suo coraggio resterà di richiamo per tutti.
Esprimo alla famiglia di Aleksej Navalnyj il cordoglio e la vicinanza della Repubblica italiana».

 Roma, 16/02/2024 (II mandato)

PARLAMENTO ITALIANO

Ultimi Decreti-Legge esaminati

Decreti-Legge in corso di conversione

Decreto Legge 5 febbraio 2024, n. 10

“Disposizioni urgenti sulla governance e sugli interventi di competenza della Società «Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.»”

Pubblicazione: G.U. n. 29 del 5 febbraio 2024

Iter e lavori preparatori
S.1014   13 febbraio 2024:
in corso di esame in commissione
Decreto Legge 2 febbraio 2024, n. 9

“Disposizioni urgenti a tutela dell’indotto delle grandi imprese in stato di insolvenza ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria”

Pubblicazione: G.U. n. 27 del 2 febbraio 2024

Iter e lavori preparatori
S.1011   7 febbraio 2024:
in corso di esame in commissione
Decreto Legge 29 gennaio 2024, n. 7

“Disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali dell’anno 2024 e in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale”

Pubblicazione: G.U. n. 23 del 29 gennaio 2024

Iter e lavori preparatori
S.997   13 febbraio 2024:
in corso di esame in commissione
Decreto Legge 19 gennaio 2024, n. 5

“Disposizioni urgenti per la realizzazione degli interventi infrastrutturali connessi con la presidenza italiana del G7”

Pubblicazione: G.U. n. 15 del 19 gennaio 2024

Iter e lavori preparatori
C.1658   15 febbraio 2024:
in corso di esame in commissione
Decreto Legge 18 gennaio 2024, n. 4

“Disposizioni urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico”

Pubblicazione: G.U. n. 14 del 18 gennaio 2024

Iter e lavori preparatori
S.986   14 febbraio 2024:
in corso di esame in commissione
Decreto Legge 30 dicembre 2023, n. 215

“Disposizioni urgenti in materia di termini normativi”

Pubblicazione: G.U. n. 303 del 30 dicembre 2023

Iter e lavori preparatori
C.1633   15 febbraio 2024:
all’esame dell’assemblea
Decreto Legge 29 dicembre 2023, n. 212

“Misure urgenti relative alle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119, 119-ter e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77”

Pubblicazione: G.U. n. 302 del 29 dicembre 2023

Iter e lavori preparatori
C.1630   31 gennaio 2024:
approvato
S.1005   14 febbraio 2024:
concluso l’esame da parte della commissione

Decreti-Legge approvati dal 17 novembre 2023 a oggi

Decreto Legge 21 dicembre 2023, n. 200

“Disposizioni urgenti per la proroga dell’autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell’Ucraina”

Pubblicazione: G.U. n. 297 del 21 dicembre 2023

Iter e lavori preparatori
S.974   24 gennaio 2024:
approvato
C.1666   8 febbraio 2024:
approvato definitivamente, non ancora pubblicato
Decreto Legge 9 dicembre 2023, n. 181

“Disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023”

Pubblicazione: G.U. n. 287 del 9 dicembre 2023
Legge di conversione: Legge 2 febbraio 2024, n. 11 , G.U. n. 31 del 7 febbraio 2024
Testo coordinato: G.U. n. 31 del 7 febbraio 2024

Iter e lavori preparatori
C.1606   26 gennaio 2024:
approvato
S.996   31 gennaio 2024:
approvato definitivamente. Legge
Decreto Legge 15 novembre 2023, n. 161

“Disposizioni urgenti per il «Piano Mattei» per lo sviluppo in Stati del Continente africano”

Pubblicazione: G.U. n. 267 del 15 novembre 2023
Legge di conversione: Legge 11 gennaio 2024, n. 2 , G.U. n. 10 del 13 gennaio 2024
Testo coordinato: G.U. n. 10 del 13 gennaio 2024

Iter e lavori preparatori
S.936   19 dicembre 2023:
approvato
C.1624   10 gennaio 2024:
approvato definitivamente. Legge
Decreto Legge 18 ottobre 2023, n. 145

“Misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”

Pubblicazione: G.U. n. 244 del 18 ottobre 2023
Legge di conversione: Legge 15 dicembre 2023, n. 191 , G.U. n. 293 del 16 dicembre 2023
Testo coordinato: G.U. n. 293 del 16 dicembre 2023

Iter e lavori preparatori
S.912   7 dicembre 2023:
approvato
C.1601   14 dicembre 2023:
approvato definitivamente. Legge
Decreto Legge 18 ottobre 2023, n. 144

“Disposizioni urgenti per gli Uffici presso la Corte di cassazione in materia di referendum”

Pubblicazione: G.U. n. 244 del 18 ottobre 2023
Legge di conversione: Legge 13 dicembre 2023, n. 189 , G.U. n. 293 del 16 dicembre 2023
Testo coordinato: G.U. n. 293 del 16 dicembre 2023

Iter e lavori preparatori
C.1491   5 dicembre 2023:
approvato
S.955   12 dicembre 2023:
approvato definitivamente. Legge
Decreto Legge 12 ottobre 2023, n. 140

“Misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell’area dei Campi Flegrei”

Pubblicazione: G.U. n. 239 del 12 ottobre 2023
Legge di conversione: Legge 7 dicembre 2023, n. 183 , G.U. n. 288 dell’11 dicembre 2023
Testo coordinato: G.U. n. 288 dell’11 dicembre 2023

Iter e lavori preparatori
C.1474   30 novembre 2023:
approvato
S.952   6 dicembre 2023:
approvato definitivamente. Legge
Decreto Legge 5 ottobre 2023, n. 133

“Disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonche’ per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalita’ del Ministero dell’interno”

Pubblicazione: G.U. n. 233 del 5 ottobre 2023
Legge di conversione: Legge 1 dicembre 2023, n. 176 , G.U. n. 283 del 4 dicembre 2023
Testo coordinato: G.U. n. 283 del 4 dicembre 2023

Iter e lavori preparatori
C.1458   28 novembre 2023:
approvato
S.951   30 novembre 2023:
approvato definitivamente. Legge
Decreto Legge 29 settembre 2023, n. 132

“Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali”

Pubblicazione: G.U. n. 228 del 29 settembre 2023
Legge di conversione: Legge 27 novembre 2023, n. 170 , G.U. n. 278 del 28 novembre 2023
Testo coordinato: G.U. n. 278 del 28 novembre 2023

Iter e lavori preparatori
S.899   16 novembre 2023:
approvato
C.1551   23 novembre 2023:
approvato definitivamente. Legge
Decreto Legge 29 settembre 2023, n. 131

“Misure urgenti in materia di energia, interventi per sostenere il potere di acquisto e a tutela del risparmio”

Pubblicazione: G.U. n. 228 del 29 settembre 2023
Legge di conversione: Legge 27 novembre 2023, n. 169 , G.U. n. 278 del 28 novembre 2023
Testo coordinato: G.U. n. 278 del 28 novembre 2023

Iter e lavori preparatori
C.1437   15 novembre 2023:
approvato
S.937   21 novembre 2023:
approvato definitivamente. Legge

Decreti-Legge con esito diverso dall’approvazione, dal 17 novembre 2023 a oggi

Nessun Decreto-legge con esito diverso dall’approvazione, dal 17 novembre 2023

Sindaci, i rischi dell’abolizione al limite dei mandati Nuovi poteri

Sindaci, i rischi dell’abolizione al limite dei mandati Nuovi poteri

Con un recente decreto il governo ha modificato le norme sul limite al numero di mandati per i sindaci, abolendolo completamente nel caso dei comuni più piccoli.

 

Nei giorni scorsi il governo ha emanato un decreto legge (Dl 7/2024) contenente disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali 2024. La norma specifica in quali giorni e orari si terranno le elezioni europee di giugno.

Oltre a questo però il decreto interviene sul testo unico degli enti locali (Tuel). In questo caso, le modifiche riguardano il numero massimo di mandati che possono essere ricoperti dai sindaciaumentandolo a 3 per i comuni tra 5 e 15mila abitanti ed eliminandolo completamente per quelli più piccoli.

Le ragioni di questa norma deriverebbero dalla difficoltà di trovare candidati nei piccoli centri. Tuttavia il decreto sembra andare in contrasto con alcuni importanti principi costituzionali. Questo non vuol dire che si tratti chiaramente di una norma illegittima. Nondimeno esistono diverse ragioni che spingono a riflettere sull’opportunità di attribuire a una singola figura politica un potere così rilevante sul suo territorio per moltissimi anni.

E questo in una fase in cui la tendenza a rafforzare gli organi esecutivi è molto pronunciata nel dibattito politico. Ne è prova il fatto che, mentre in questi giorni in parlamento si discute la conversione in legge del decreto, alcuni esponenti della Lega hanno presentato degli emendamenti che porterebbero a 3 il limite di mandati anche dei sindaci di grandi comuni e dei presidenti di regione.

Il limite al numero dei mandati

Il limite al numero dei mandati che possono essere ricoperti consecutivamente da un sindaco è stato previsto per la prima volta nel 1993.

La ratio di questo limite deriva dall’introduzione, con la legge 81/1993, dell’elezione diretta del sindaco. Una connessione confermata in diverse sentenze della corte di cassazione e ribadita da una recedente sentenza della corte costituzionale.

È comunemente riconosciuto che il limite ai mandati consecutivi dei sindaci […] è stato pensato quale temperamento “di sistema” rispetto alla contestuale introduzione della loro elezione diretta.

Sempre la corte costituzionale ha riaffermato, riprendendo una sentenza del consiglio di stato, come la concentrazione del potere in un’unica persona per un tempo eccessivo possa creare delle rendite di posizione tali da alterare le elezioni successive.

Il limite del terzo mandato è stato inquadrato dalla dottrina come punto di equilibrio tra il modello dell’elezione diretta dell’esecutivo e la concentrazione del potere in capo a una sola persona che ne deriva, con effetti negativi anche sulla par condicio delle elezioni successive, suscettibili di essere alterate da rendite di posizione.

D’altronde la norma del 1993, pur essendo stata più volte modificata negli anni è rimasta piuttosto stabile su questi principi. Infatti con l’approvazione del Tuel nel 2000, il limite dei 2 mandati è rimasto inalterato, anche se la durata in carica dei sindaci è passata da 4 a 5 anni ed è stato introdotto il criterio che, se un mandato è durato meno di due anni e mezzo non è considerato ai fini del limite in questione.

Successivamente la legge Delrio (l. 56/2014) ha previsto che per i comuni con popolazione fino a 3mila abitanti fosse consentito un terzo mandato per i sindaci. Limite spostato ai comuni sotto i 5mila abitanti nel 2022 (l. 35/2022).

Il limite nei comuni e nelle regioni

La legge quindi prevedeva un limite di due mandati per i comuni sopra i 5mila abitanti e di 3 per quelli più piccoli. Almeno nelle regioni a statuto ordinario.

Le nuove regole eliminano completamente il limite al numero di mandati nei piccoli comuni.

Il nuovo decreto prevede invece un limite di 3 mandati per i comuni tra 5 e 10mila abitanti e nessun limite nei comuni più piccoli.

La ratio di questa norma, come chiarito nella relazione al decreto, deriverebbe dalla difficoltà di reperire, nei piccoli centri, candidati al ruolo di primo cittadino. In effetti al diminuire del numero dei residenti cresce la quota di comuni in cui il sindaco è almeno al secondo mandato. Nei centri più piccoli questo dato sfiora il 50% (48,4%) mentre si riduce al 42,3% in quelli tra 5 e 15mila abitanti e al 36,8% in quelli più grandi.

Tuttavia bisogna anche considerare che il dato è influenzato dalle norme stesse. Infatti se la legge prevedesse dappertutto un limite di due mandati, i comuni in cui oggi i primi cittadini sono al terzo incarico avrebbero necessariamente un sindaco al primo mandato. Osservando allora esclusivamente la quota di sindaci al secondo mandato emerge che il dato nei piccoli comuni (34,3%) è addirittura più basso di quello dei comuni più grandi (36,9%).

Già oggi peraltro esistono alcuni piccoli comuni con un sindaco al quarto mandato e altri, tra 5 e 10mila abitanti, in cui è al terzo.

Nel primo caso si tratta di 5 comuni sardi. Qui infatti la legge regionale prevedeva già questa possibilità. Come vedremo meglio in seguito però la norma è stata dichiarata illegittima dalla corte costituzionale e non è più in vigore. La decisione della consulta però non ha avuto effetti sui sindaci di questi territori, che sono rimasti in carica. Senza contare che la loro posizione risulta attualmente in linea con le regole previste dal nuovo decreto.

Malgrado questo la Sardegna non risulta una delle regioni con la quota più elevata di sindaci oltre il primo mandato (42%) nei piccoli comuni. Tra queste piuttosto si trovano l’Umbria (57,1%), le Marche (54,4%), la Toscana (51,7%) e il Lazio (51%).

In termini assoluti invece le regioni in cui in futuro più sindaci potrebbero beneficiare dell’abolizione al limite di mandati sono il Piemonte e la Lombardia. Nei loro territori infatti insistono molti comuni con una popolazione inferiore ai 5mila abitanti.

Ma oltre alla Sardegna, anche nella provincia autonoma di Bolzano le regole previste dalla legge elettorale divergono da quelle nazionali, consentendo tre mandati consecutivi in tutti i comuni. Qui al momento non risultano sindaci al terzo mandato in comuni oltre i 15mila abitanti. Sono 6 invece quelli che si trovano in questa condizione nella fascia di popolazione tra 5 i e i 15mila.

Nonostante le modifiche introdotte dal nuovo decreto, questa legge provinciale si pone comunque in contrasto con la norma nazionale rispetto ai comuni più grandi. Per questo, nonostante la norma sia ancora in vigore, è probabile che in futuro venga cambiata o che incorra a sua volta in una dichiarazione di illegittimità costituzionale.

La corte costituzionale e il limite dei mandati

A questo punto può essere utile capire le ragioni della dichiarazione di illegittimità costituzionale che ha riguardato la legge regionale della Sardegna (e che con tutta evidenza dovrebbe riguardare anche quella di Bolzano).

Da una parte infatti è bene chiarire che le ragioni della pronuncia si fondano sulla violazione dell’articolo 51 della costituzione. Una norma che garantisce la parità di accesso alle cariche elettive di tutti i cittadini Italiani. Infatti malgrado lo statuto regionale preveda la competenza della Sardegna in materia di ordinamento degli enti locali, la consulta ha ritenuto che aumentare il numero massimo di mandati avrebbe comportato una differenza ingiustificata nel diritto di elettorato passivo tra i cittadini italiani.

Proprio nel motivare la sua decisione la corte ha dichiarato che la questione della difficoltà di reperire candidati sindaco nei piccoli comuni, non riguarda in modo particolare la regione Sardegna. Suggerendo dunque che la questione debba eventualmente essere risolta sul piano nazionale.

Da questo punto di vista dunque il nuovo decreto sembra proprio andare nella direzione suggerita dalla consulta. Allo stesso tempo però rimangono molti dubbi a riguardo, sia dal punto di vista della legittimità costituzionale, che dell’opportunità politica.

I rischi di abolire ogni limite

Infatti dalle considerazioni della corte emergono diversi passaggi che lasciano perplessi. In particolare rispetto alla decisione di abolire del tutto il limite nei comuni più piccoli.

Come abbiamo visto infatti, giurisprudenza e dottrina concordano ampiamente sullo stretto legame tra elezione diretta e limite al numero di mandati. Inoltre la corte ha sottolineato i rischi di clientelismo e di presonalizzazione del potere che deriverebbero dall’assenza di questo limite.

il limite in parola ha lo scopo di tutelare il diritto di voto dei cittadini […] impedendo la permanenza per periodi troppo lunghi […] che possono dar luogo ad anomale espressioni di clientelismo; serve a favorire il ricambio ai vertici dell’amministrazione locale ed evitare la soggettivizzazione dell’uso del potere dell’amministratore locale.

Peraltro secondo la corte questo principio ha anche la funzione di tutelare altri diritti costituzionalmente garantiti inclusa l’effettiva democraticità della vita politica nei comuni.

La previsione del numero massimo dei mandati consecutivi […] riflette infatti una scelta normativa idonea a inverare e garantire ulteriori fondamentali diritti e principi costituzionali: l’effettiva par condicio tra i candidati, la libertà di voto dei singoli elettori e la genuinità complessiva della competizione elettorale, il fisiologico ricambio della rappresentanza politica e, in definitiva, la stessa democraticità degli enti locali.

Che il limite sia stato abolito solo nei comuni più piccoli non sembra poi un’obiezione molto solida. Infatti questa stessa sentenza sottolinea esplicitamente come i possibili rischi si manifestino ancora più chiaramente nei livelli di governo in cui aumenta la prossimità tra elettore ed eletto.

Per conoscere la posizione effettiva della corte comunque bisognerà aspettare che la norma venga sottoposta al suo giudizio, sempre che questo accada. Resta il fatto che abolire completamente il limite sembra presentare molti rischi.

Questa norma si inquadra in una tendenza di rafforzamento degli organi esecutivi.

Infine, dal punto di vista politico, bisogna rilevare come questa norma sembri l’espressione particolare di una tendenza più generale che vede favorevolmente un rafforzamento del potere esecutivo, e in particolare il suo vertice, in tutti i livelli di governo.

Di estendere o abolire il limite al numero di mandati infatti si è parlato anche per sindaci dei comuni più grandi e per i presidenti di regione. Senza contare poi il disegno di legge costituzionale in discussione in parlamento, con cui la maggioranza intende introdurre in Italia una forma di premierato.

Foto: Anci

 

Santi Sette Fondatori dell’Ordine dei Servi di Maria

Santi Sette Fondatori dell’Ordine dei Servi di Maria


Nome: Santi Sette Fondatori dell’Ordine dei Servi di Maria
Titolo: Confessori
Ricorrenza: 17 febbraio
Martirologio: edizione 2004
Tipologia: Memoria facoltativa

Vivevano a Firenze, all’inizio del secolo XIII, sette illustri patrizi che alla nobiltà del sangue, univano una grande virtù; Bonfiglio Monaldi, Bonagiunta Manetti, Manetto dell’Antella, Amadio degli Amedei, Uguccione degli Uguccioni, Sostegno dei Sostegni, Alessio dei Falconieri.

Ascritti alla congregazione cittadina di S. Maria Maggiore, nella festa dell’Assunta dell’anno 1233, in chiesa, furono rapiti in estasi ed ebbero una visione. Parve loro di vedere partire da un globo infocato sette raggi di vivida luce e penetrare in loro, ispirandoli a rinunciare alla vita del mondo e a ritirarsi per attendere unicamente al servizio di Dio.

Finiti gli esercizi di pietà gli altri confratelli se ne uscirono di chiesa, essi però vi si fermarono.

Si guardarono attoniti l’un l’altro e nessuno osava dire per primo la visione. Ruppe finalmente il silenzio Bonfiglio, raccontando quanto aveva visto e sentito, e gli altri rimasero sbalorditi nel sentirsi manifestare ognuno la propria visione. Conchiusero quindi di consacrarsi al servizio di Dio e, senza frapporre tempo, assestarono le proprie cose domestiche e si ritirarono in solitudine.

Coll’approvazione e benedizione del Vescovo, andarono a Camarzia, nei pressi di Firenze e colà vestirono rozze lane, nascondendovi sotto il cilicio e una grossa cintura di ferro. Colla celebrazione della S. Messa di un sacerdote inviato dal Vescovo e colla S. Comunione,
inaugurarono la nuova vita il di della Natività di Maria SS.

Dovendo in seguito recarsi nuovamente a Firenze a chiedere al Vescovo quale regola dovevano abbracciare, al loro passaggio per le vie, i bimbi in fasce e i lattanti gridavano: — Ecco i servi di Maria, ecco i servi di Maria!

A Camarzia la loro casa divenne meta di pellegrinaggi onde essi, per non essere disturbati, pregarono la SS. Vergine a indicare loro un luogo più solitario. E furono esauditi, poiché, apparendo loro, indicò il monte Senario. Ritiratisi su quelle alture scoscese ed impraticabili, dapprima abitarono nelle grotte scavate nel sasso dalla natura, quindi cominciarono a fabbricarsi delle capannucce di legno e più tardi una chiesa ed altri caseggiati migliori, cingendo poi il tutto di ima siepe.

Il cardinale Goffredo Castiglione, legato pontificio per la Toscana, recatosi col Vescovo al monte, esortò quei solitari a mitigare la loro vita di penitenza e ad accogliere nella loro comunità quanti desideravano entrare. Fu così che d’allora cominciarono a moltiplicarsi i religiosi e i nuovi monasteri.

Una visione determinò poi la regola da seguire. Apparve loro un giorno la SS. Vergine circondata da Angeli: alcuni di questi portavano simboli della passione di Gesù, altri un libro aperto con le regole di S. Agostino, altri abiti religiosi di color nero, altri infine una scritta: « Servi di Maria ».

Così si può dire che la Madonna fu in modo sensibile e diretto la fondatrice della congregazione ed essi i cooperatori docili e fedeli.

PRATICA. Dai sette Fondatori dobbiamo imparare la costanza nel seguire la vocazione alla quale Dio ci chiama a far la sua santa volontà.

PREGHIERA. Signore Gesù Cristo, che per venerare i dolori della Santissima tua Madre, per mezzo dei sette santi Padri, hai fecondato la Chiesa d’una nuova famiglia di suoi servi, concedi propizio che noi ci associamo loro nel pianto, onde meritiamo di partecipare con essi ai gaudii.

MARTIROLOGIO ROMANO. I sette santi Fondatori dell’Ordine dei Servi della beata Vergine Maria, Confessori, la cui deposizione si celebra nei rispettivi giorni. Essi, che in vita furono congiunti da uno stesso spirito di vera fraternità e dopo morte ebbero tutti uniti la venerazione del popolo, dal Papa Leone decimoterzo furono anche insieme ascritti nel catalogo dei Santi.