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il Riformista
Aziende agricole: aliquote contributive per il 2024
Pubblicazione: 1 febbraio 2024
Con la circolare INPS 31 gennaio 2024, n. 26, l’Istituto rende note le aliquote contributive applicate, per il 2024, alle aziende che operano nel settore dell’agricoltura e che impiegano:
- operai a tempo indeterminato;
- operai a tempo determinato;
- lavoratori occasionali
Le aliquote riguardano, in particolare:
- i contributi dovuti al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD) dalla generalità delle aziende agricole;
- i contributi dovuti al FPLD dalle aziende agricole con processi produttivi di tipo industriale;
- i contributi dovuti dalle Cooperative e Consorzi, inclusi i contributi di finanziamento NASpI;
- i minimali ai fini contributivi per i rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale;
- i contributi dovuti all’INAIL dal 1° gennaio 2024 per gli operai agricoli dipendenti.
Papa Francesco
(ANSA) – CITTÀ DEL VATICANO, 31 GEN – Il Papa mette in guardia dal vizio dell’ira ma sottolinea che esiste anche una “santa indignazione” specialmente di fronte alle ingiustizie. “Qualche volta è bene che l’ira si sfoghi nella giusta maniera. Se una persona non si arrabbiasse mai – ha detto il Papa nell’udienza generale proseguendo le catechesi sui vizi e le virtù -, se una persona non si indignasse davanti a un’ingiustizia, se davanti all’oppressione di un debole non sentisse fremere qualcosa nelle sue viscere, allora vorrebbe dire che quella persona non è umana, e tantomeno cristiana. Esiste una santa indignazione – ha spiegato Papa Francesco – che non è l’ira”. Anche Gesù “l’ha conosciuta diverse volte nella sua vita: non ha mai risposto al male con il male, ma nel suo animo ha provato questo sentimento e, nel caso dei mercanti nel Tempio, ha compiuto un’azione forte e profetica, dettata non dall’ira ma dallo zelo per la casa del Signore. Sta a noi, con l’aiuto dello Spirito Santo, trovare la giusta misura delle passioni. A educarle perché si volgano al bene e non al male”, ha concluso Papa Francesco. (ANSA).
ISTAT: Occupati e Disoccupati – dicembre 2023
ISTAT: Occupati e Disoccupati – dicembre 2023
L’Istat ha pubblicato, in data 31 gennaio 2024, la nota mensile sull’andamento dell’occupazione in Italia ad dicembre 2023.
A dicembre 2023, rispetto al mese precedente, aumentano gli occupati e gli inattivi, mentre diminuiscono i disoccupati.
L’occupazione cresce (+0,1%, pari a +14mila unità) tra gli uomini, i dipendenti a termine, gli autonomi e gli under 34, mentre cala tra donne, dipendenti permanenti e tra chi ha almeno 35 anni. Il tasso di occupazione sale al 61,9% (+0,1 punti) .
Il numero di persone in cerca di lavoro diminuisce (-2,7%, pari a -50mila unità) per uomini e donne e per tutte le classi d’età, con l’eccezione dei 15-24enni tra i quali invece si osserva un aumento. Il tasso di disoccupazione totale scende al 7,2% (-0,2 punti), quello giovanile al 20,1% (-0,4 punti).
La crescita del numero di inattivi (+0,2%, pari a +19mila unità, tra i 15 e i 64 anni) coinvolge le donne e gli individui di età superiore ai 35 anni; tra gli uomini e i 15-34enni si registra un calo. Il tasso di inattività sale al 33,2% (+0,1 punti).
Confrontando il quarto trimestre 2023 con il terzo, si registra un aumento del livello di occupazione pari allo 0,6%, per un totale di 135mila occupati.
La nota ISTATFonte: Istat
Governo: disposizioni a tutela delle PMI in crisi
Governo: disposizioni a tutela delle PMI in crisi
Il Consiglio dei Ministri, nella seduta n. 68 del 31 gennaio 2024, ha approvato un decreto legge relativo a misure per il sostegno e l’accesso alla liquidità delle piccole e medie imprese che forniscono beni e servizi a imprese di carattere strategico ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria.
Alle imprese che incontrano difficoltà di accesso al credito a causa dell’aggravamento della posizione debitoria delle imprese è concessa a titolo gratuito, senza valutazione, la garanzia del Fondo di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, fino alla misura: dell’80% dell’importo dell’operazione finanziaria, nel caso di garanzia diretta; del 90% dell’importo dell’operazione finanziaria del primo livello, nel caso di riassicurazione. Per l’accesso, le imprese devono aver prodotto, negli ultimi due esercizi precedenti la richiesta, almeno il 70% del fatturato nei confronti del committente sottoposto alle procedure.
Può essere altresì richiesto un contributo a fondo perduto finalizzato ad abbattere il tasso di interesse, ai sensi e nei limiti della disciplina europea sugli aiuti di importanza minore (“de minimis”) e pari al valore complessivo, attualizzato, della differenza tra interessi calcolati nell’arco dell’intera durata dell’operazione, al tasso contrattuale, e gli interessi determinati applicando un tasso pari al 50% del contrattuale.
I crediti vantati dalle imprese o dai cessionari nei confronti di imprese committenti ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria sopra definiti sono prededucibili ai sensi dell’articolo 6 del codice della crisi e dell’insolvenza, ove riferiti a prestazioni di beni e servizi, anche di autotrasporto e movimentazione di attrezzature, beni, prodotti e personale, strumentali a consentire la funzionalità produttiva degli impianti.
Ai lavoratori subordinati, impiegati da datori di lavoro del settore privato che sospendono o riducono l’attività in conseguenza della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa di imprese come sopra definite, è riconosciuta per il 2024 dall’INPS un’integrazione al reddito, con relativa contribuzione figurativa, in misura pari a quella prevista dall’articolo 3 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, per un periodo non superiore a sei settimane. Il nesso causale è individuato nella monocommittenza o nell’influsso gestionale prevalente esercitato dall’impresa committente. Al fine di garantire continuità aziendale e sicurezza nei luoghi di lavoro, con apposito accordo quadro tra le associazioni datoriali e le associazioni sindacali più rappresentative, da stipularsi presso il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, sono individuate le modalità di sospensione e riduzione dell’attività lavorativa anche con ricorso alla rotazione dei lavoratori. Le integrazioni di cui al presente articolo sono incompatibili con i trattamenti di integrazione salariale di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. Le integrazioni sono erogate direttamente dai datori di lavoro alla fine di ogni periodo di paga e il relativo importo è rimborsato dall’INPS. In alternativa, i datori di lavoro possono richiedere che il sostegno sia pagato direttamente dall’INPS.
Fonte: Governo
Dottrina Per il Lavoro: la pagina dedicata all’Assegno di Inclusione (AdI)
Dottrina Per il Lavoro: la pagina dedicata all’Assegno di Inclusione (AdI)
aggiornata al 25 gennaio 2024
In questa pagina è presente la normativa e la prassi dedicata all’Assegno di Inclusione ed al Supporto per la formazione e il lavoro, costantemente aggiornata.
La Normativa
- articolo 1 e ss, del Decreto Legge n. 48/2023 (cd. Decreto Lavoro)
- Decreto 13 dicembre 2023 – gli elementi essenziali della misura di inclusione sociale e lavorativa
- Decreto Ministeriale n. 156 del 15 dicembre 2023 – partecipazione a Progetti Utili alla Collettività da parte dei beneficiari AdI e SFL
- Decreto Ministeriale n. 160 del 29 dicembre 2023 – le linee guida per le condizioni di svantaggio
- Decreto interministeriale del 27 dicembre 2023 – il Decreto sulle modalità di utilizzo della Carta di inclusione
La Prassi
- INPS messaggio n. 80 del 9 gennaio 2024 – Assegno Inclusione e SFL – convenzione con i CAF
- INPS messaggio n. 27 del 3 gennaio 2024 – Supporto per la Formazione ed il Lavoro – indicazioni
- INPS messaggio n. 25 del 3 gennaio 2024 – Assegno di inclusione – primi pagamenti
- INPS circolare n. 111 del 29 dicembre 2023 – Esonero contributivo in caso di assunzione dei beneficiari dell’Assegno di inclusione
- INPS circolare n. 77 del 29 agosto 2023 – Prime indicazioni sulla misura del Supporto per la formazione e il lavoro
Il sistema di assistenza del Ministero del Lavoro e dell’INPS
- Contact center INPS 803 164 (da telefono fisso) – 06 164 164 (da telefono mobile)
- Le Faq del Ministero del Lavoro
- Le slide – Assegno di Inclusione e Supporto per la Formazione e il Lavoro
- Le attività previste per il Supporto per la formazione e il lavoro
Le Faq
- Le Risposte alle domande frequenti – predisposte dal Ministero del Lavoro
Articoli di Dottrina
La domanda per l’Assegno di Inclusione può essere presentata:
- direttamente dal sito internet inps.it, accedendo tramite SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di Livello 2, CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o CIE (Carta di Identità Elettronica) nell’apposita sezione dedicata al SFL;
- tramite gli Istituti di Patronato;
- presso i Centri di Assistenza Fiscale (CAF).
I REQUISITI
Requisito di cittadinanza, residenza e soggiorno
Al momento della presentazione della richiesta e per tutta la durata dell’erogazione del beneficio, il richiedente la misura deve essere:
- cittadino europeo o un suo familiare, che deve essere titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, ovvero titolare dello status di protezione internazionale (asilo politico o protezione sussidiaria), di cui al D.L.vo n. 251/2007;
- residente in Italia per almeno cinque anni, di cui gli ultimi due anni in modo continuativo. La residenza in Italia è richiesta anche per i componenti del nucleo familiare che rientrano nei parametri della scala di equivalenza.
Requisiti soggettivi
- non essere sottoposto a misura cautelare personale o a misura di prevenzione;
- non avere sentenze definitive di condanna o adottate ai sensi dell’articolo 444 e ss del c.p.p. (cd. “patteggiamento”), intervenute nei 10 anni precedenti la richiesta.
Requisiti economici
Il nucleo familiare del richiedente deve essere in possesso congiuntamente di:
- ISEE in corso di validità di valore non superiore a 9.360 euro (nel caso di nuclei familiari con minorenni, l’ISEE è calcolato ai sensi dell’art. 7 del DPCM n. 159/2013);
- Reddito familiare inferiore a 6.000 euro annui moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza. Se il nucleo familiare è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni, ovvero da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza, come definite dall’allegato 3 al DPCM n. 159 del 2013, la soglia di reddito familiare è fissata in euro 7.560 annui, moltiplicati per il corrispondente parametro della scala di equivalenza. Il parametro della scala di equivalenza è pari a 1 per il nucleo familiare ed è incrementato fino a un massimo complessivo di 2,2 ulteriormente elevato a 2,3 in presenza di componenti in condizione di disabilità grave o non autosufficienza, come segue:
Non sono conteggiati nella scala di equivalenza i componenti per tutto il periodo in cui risiedono in strutture a totale carico pubblico e nei periodi di interruzione della residenza in Italia, in quanto assenti per un periodo pari o superiore a 2 mesi, se continuativi, ovvero per un periodo pari o superiore a 4 mesi nell’arco di 18 mesi, anche non continuativi.
Requisiti patrimoniali
- un valore ai fini IMU del patrimonio immobiliare (diverso dalla casa di abitazione, il cui valore non deve superare euro 150.000), non superiore ad euro 30.000;
- un valore del patrimonio mobiliare non superiore ad euro 6.000, accresciuto di euro 2.000 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino a un massimo di euro 10.000, incrementato di ulteriori euro 1.000 per ogni minorenne successivo al secondo; i predetti massimali sono ulteriormente incrementati di euro 5.000 per ogni componente in condizione di disabilità e di euro 7.500 per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza presente nel nucleo;
- nessun componente il nucleo familiare deve essere intestatario a qualunque titolo o avere piena disponibilità di autoveicoli di cilindrata superiore a 1600 cc. o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc., immatricolati la prima volta nei 36 mesi antecedenti la richiesta, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente;
- nessun componente deve essere intestatario a qualunque titolo o avere piena disponibilità di navi e imbarcazioni da diporto, nonché di aeromobili di ogni genere.
Ulteriori condizioni
Non ha diritto all’Assegno di inclusione il nucleo familiare di cui un componente, sottoposto agli obblighi di cui all’articolo 6, comma 4 risulta disoccupato a seguito di dimissioni volontarie, nei 12 mesi successivi alla data delle dimissioni, fatte salve le dimissioni per giusta causa, nonché le risoluzioni consensuali del contratto di lavoro intervenute nell’ambito della procedura di conciliazione di cui all’art. 7 della Legge n. 604/1966.
La Normativa
- articolo 1 e ss, del Decreto Legge n. 48/2023 (cd. Decreto Lavoro)
- Decreto 13 dicembre 2023 – chiarisce gli elementi essenziali della misura di inclusione sociale e lavorativa
- Decreto Ministeriale n. 160 del 29 dicembre 2023 – le linee guida per le condizioni di svantaggio
La Prassi
Il sistema di assistenza del Ministero del Lavoro e dell’INPS
- Contact center INPS 803 164 (da telefono fisso) – 06 164 164 (da telefono mobile)
- Le Faq del Ministero del Lavoro
- Le slide – Assegno di Inclusione e Supporto per la Formazione e il Lavoro
- Le attività previste per il Supporto per la formazione e il lavoro
Articoli di Dottrina
Dottrina Per il Lavoro: il valore del Ticket NASpI nel 2024
Dottrina Per il Lavoro: il valore del Ticket NASpI nel 2024
Con la circolare n. 25 del 29 gennaio 2024, l’INPS ha comunicato l’aumento dell’importo massimo mensile della NASpI che non può, in ogni caso, superare, per il 2024, 1.550,42 euro.
In considerazione di ciò aumenta anche il valore del Ticket NASpI per l’anno 2024.
Il contributo, per l’anno 2024, è pari a 635,67* euro (41% di 1.550,42* euro) per ogni anno di lavoro effettuato, fino ad un massimo di 3 anni (l’importo massimo del contributo è pari a 1.916,01* euro – arrotondato alle 2 cifre – per rapporti di lavoro di durata pari o superiore a 36 mesi).
Il contributo deve essere calcolato in proporzione ai mesi di anzianità aziendale e senza operare alcuna distinzione tra tempo pieno e part-time. Infine, vanno calcolati i mesi superiori a 15 giorni: la quota mensile è pari a 52,97* euro/mese (635,67/12).
Dottrina Per il Lavoro: massimale 2024 della base contributiva e pensionabile
Dottrina Per il Lavoro: massimale 2024 della base contributiva e pensionabile
Per l’anno 2024, il massimale della base contributiva e pensionabile, per i lavoratori iscritti successivamente al 31 dicembre 1995 a forme pensionistiche obbligatorie e per coloro che optano per la pensione con il sistema contributivo, è pari a 119.650,00 euro.
vedi la circolare n. 21 del 25 gennaio 2024
Normativa Lavoro
Archivio storico della presidenza della Repubblica
https://www.youtube.com/live/NTmBrcXwO68?feature=sharedhttps://www.youtube.com/live/NTmBrcXwO68?feature=shared