ASAN76

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I Dirigenti delle Professioni Sanitarie sono destinatari di quote del Fondo di Perequazione?

Si evidenzia che il CCNL 2016-2018 dell’Area della Sanità all’art. 116 comma 2 lett. i) opera un rinvio diretto all’art. 5 comma 2 lett. e) del DPCM del 27.3.2000 secondo il quale “e) i criteri per la determinazione delle tariffe e le modalità della loro ripartizione, sono stabiliti in conformità ai contratti collettivi nazionali di lavoro e alla contrattazione decentrata, garantendo, comunque, una percentuale pari al 5% della massa dei proventi dell’attività libero-professionale, al netto delle quote a favore dell’azienda, quale fondo aziendale da destinare alla perequazione per quelle discipline mediche e veterinarie che abbiano una limitata possibilità di esercizio della libera professione intramuraria; analogo fondo è costituito per le restanti categorie.”

In applicazione di tale DPCM, il previgente art. 57, comma 2 lett. i), del CCNL 8.6.2000 I biennio economico dell’Area III – da riferirsi ai dirigenti del ruolo sanitario nel cui ambito è stata a suo tempo istituita, ex legge 10 agosto 2000 n. 251, la qualifica unica dei dirigenti delle professione sanitarie – “un’ulteriore quota della tariffa – da concordare in azienda ai sensi dell’art. 4, (pag. 18) comma 2 lettera G), (Contrattazione collettiva integrativa) del CCNL 8.6.2000, I biennio economico, comunque non inferiore al 5% della massa di tutti i proventi dell’attività libero professionale, al netto delle quote a favore delle aziende, è accantonata quale fondo aziendale da destinare alla perequazione per le discipline del ruolo sanitario – individuate in sede di contrattazione integrativa – che abbiano una limitata possibilità di esercizio della libera professione intramuraria….”.

Tuttavia, con l’entrata in vigore del nuovo CCNL 2016-2018 dell’Area della Sanità, il sistema contrattuale della dirigenza sanitaria ha subito alcune modifiche e, per quanto qui interessa, tale CCNL ha sancito quanto segue:

–   all’art. 1 comma 1 stabilisce che anche i dirigenti delle professioni sanitarie (ex Area III) confluiscono in questa nuova area della sanità: “1. Il presente contratto si applica a tutti i dirigenti medici, sanitari, veterinari e delle professioni sanitarie di cui all’art. 7 del CCNQ sulla definizione dei comparti di contrattazione collettiva del 13 luglio 2016 con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato dipendenti da tutte le Aziende ed Enti del comparto indicate all’art. 6 del medesimo CCNQ.”;

–   all’art. 114 comma 1 chiarisce che “…a tutti i dirigenti con rapporto esclusivo, ad eccezione dei dirigenti delle professioni sanitarie di cui all’art. 8 del CCNL del 17.10.2008 dell’Area III, è consentito lo svolgimento dell’attività libero professionale…”.

Da tutto quanto sopra, ne discende che il c.d. fondo di perequazione di cui all’art. 116, comma 2, lett. i) del CCNL 2016-2018 dell’Area della Sanità, menzionato ab initio, può intendersi come destinato anche ai dirigenti delle professioni sanitarie ai quali, come già precisato, non è consentito lo svolgimento dell’attività libero professionale.

ASAN76ultima modifica: 2023-01-31T20:21:45+01:00da vitegabry
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