Testo in vigore dal: 12-10-2023
art. 1 (commi 1-100)
aggiornamenti all’articolo
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
(Risultati differenziali. Norme in materia di entrata e di spesa e
altre disposizioni. Fondi speciali)
1. I livelli massimi del saldo netto da finanziare, in termini di
competenza e di cassa, e del ricorso al mercato finanziario, in
termini di competenza, di cui all'articolo 21, comma 1-ter, lettera
a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per gli anni 2023, 2024 e
2025, sono indicati nell'allegato 1 annesso alla presente legge. I
livelli del ricorso al mercato si intendono al netto delle operazioni
effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di
ristrutturare passivita' preesistenti con ammortamento a carico dello
Stato.
2. Alle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui
all'elenco per l'anno 2023 pubblicato dalla Cassa per i servizi
energetici e ambientali ai sensi del decreto del Ministro dello
sviluppo economico 21 dicembre 2017, della cui adozione e' stata data
comunicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27 dicembre 2017, i
cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla
base della media del quarto trimestre dell'anno 2022 e al netto delle
imposte e degli eventuali sussidi, hanno subito un incremento
superiore al 30 per cento rispetto al medesimo periodo dell'anno
2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di
durata stipulati dall'impresa, e' riconosciuto, a parziale
compensazione dei maggiori oneri sostenuti, un contributo
straordinario, sotto forma di credito d'imposta, in misura pari al 45
per cento delle spese sostenute per la componente energetica
acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre dell'anno
2023. Il credito d'imposta e' riconosciuto anche in relazione alla
spesa per l'energia elettrica prodotta dalle imprese di cui al primo
periodo e dalle stesse autoconsumata nel primo trimestre dell'anno
2023. In tal caso l'incremento del costo per kWh di energia elettrica
prodotta e autoconsumata e' calcolato con riferimento alla variazione
del prezzo unitario dei combustibili acquistati e utilizzati
dall'impresa per la produzione della medesima energia elettrica e il
credito di imposta e' determinato con riguardo al prezzo
convenzionale dell'energia elettrica, pari alla media, relativa al
primo trimestre dell'anno 2023, del prezzo unico nazionale
dell'energia elettrica.
3. Alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza
disponibile pari o superiore a 4,5 kW, diverse dalle imprese a forte
consumo di energia elettrica di cui al comma 2, e' riconosciuto, a
parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti
per l'acquisto della componente energia, un contributo straordinario,
sotto forma di credito d'imposta, in misura pari al 35 per cento
della spesa sostenuta per la componente energetica acquistata ed
effettivamente utilizzata nel primo trimestre dell'anno 2023,
comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, qualora il prezzo
della stessa, calcolato sulla base della media riferita al quarto
trimestre dell'anno 2022, al netto delle imposte e degli eventuali
sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30
per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo
trimestre dell'anno 2019.
4. Alle imprese a forte consumo di gas naturale di cui all'elenco
per l'anno 2023 pubblicato dalla Cassa per i servizi energetici e
ambientali ai sensi del decreto del Ministro della transizione
ecologica n. 541 del 21 dicembre 2021, della cui adozione e' stata
data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 5 dell'8 gennaio 2022,
e' riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri
sostenuti per l'acquisto del gas naturale, un contributo
straordinario, sotto forma di credito d'imposta, pari al 45 per cento
della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel
primo trimestre solare dell'anno 2023, per usi energetici diversi
dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas
naturale, calcolato come media, riferita al quarto trimestre
dell'anno 2022, dei prezzi di riferimento del mercato
infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati
energetici, abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del
corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno
2019.
5. Alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale
di cui al comma 4, e' riconosciuto, a parziale compensazione dei
maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto del gas
naturale, un contributo straordinario, sotto forma di credito
d'imposta, pari al 45 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto
del medesimo gas, consumato nel primo trimestre solare dell'anno
2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il
prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media,
riferita al quarto trimestre dell'anno 2022, dei prezzi di
riferimento del mercato infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal
Gestore dei mercati energetici, abbia subito un incremento superiore
al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo
trimestre dell'anno 2019.
6. Ai fini della fruizione dei contributi straordinari, sotto forma
di credito d'imposta, di cui ai commi 3 e 5, ove l'impresa
destinataria del contributo si rifornisca di energia elettrica o di
gas naturale, nel quarto trimestre dell'anno 2022 e nel primo
trimestre dell'anno 2023, dallo stesso venditore da cui si riforniva
nel quarto trimestre dell'anno 2019, il venditore, entro sessanta
giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito
d'imposta, invia al proprio cliente, su sua richiesta, una
comunicazione nella quale sono riportati il calcolo dell'incremento
di costo della componente energetica e l'ammontare del credito
d'imposta spettante per il primo trimestre dell'anno 2023.
L'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA),
entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, definisce il contenuto della predetta comunicazione e le
sanzioni applicabili in caso di mancata ottemperanza da parte del
venditore.
7. I crediti d'imposta di cui ai commi da 2 a 5 del presente
articolo sono utilizzabili esclusivamente in compensazione ai sensi
dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro
la data del 31 dicembre 2023. Non si applicano i limiti di cui
all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e
all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. I crediti
d'imposta non concorrono alla formazione del reddito d'impresa ne'
della base imponibile dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli
61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
I crediti d'imposta sono cumulabili con altre agevolazioni che
abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo,
tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito
e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.
8. I crediti d'imposta di cui ai commi da 2 a 5 sono cedibili, solo
per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi
gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza
facolta' di successiva cessione, fatta salva la possibilita' di due
ulteriori cessioni solo se effettuate in favore di banche e
intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106
del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui
al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di societa'
appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui
all'articolo 64 del citato testo unico di cui al decreto legislativo
n. 385 del 1993 ovvero di imprese di assicurazione autorizzate ad
operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di
cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando
l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 122-bis, comma 4, del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per ogni cessione intercorrente
tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. I contratti di
cessione conclusi in violazione del primo periodo sono nulli. In caso
di cessione dei crediti d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono
il visto di conformita' dei dati relativi alla documentazione che
attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto ai crediti
d'imposta. Il visto di conformita' e' rilasciato ai sensi
dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai
soggetti indicati all'articolo 3, comma 3, lettere a) e b), del
regolamento recante modalita' per la presentazione delle
dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta
regionale sulle attivita' produttive e all'imposta sul valore
aggiunto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio
1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri
costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto
legislativo n. 241 del 1997. I crediti d'imposta sono usufruiti dal
cessionario con le stesse modalita' con le quali sarebbero stati
utilizzati dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del
31 dicembre 2023. Le modalita' attuative delle disposizioni relative
alla cessione e alla tracciabilita' dei crediti d'imposta, da
effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti
previsti dall'articolo 3, comma 3, del citato regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, sono
definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.
Si applicano le disposizioni dell'articolo 122-bis nonche', in quanto
compatibili, quelle dell'articolo 121, commi da 4 a 6, del citato
decreto-legge n. 34 del 2020.
9. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il
monitoraggio delle fruizioni dei crediti d'imposta di cui commi da 2
a 5, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della
legge 31 dicembre 2009, n. 196.
10. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 7 e' inserito il seguente:
« 7-bis. La detrazione di cui al comma 5 spetta, nei limiti ivi
previsti, anche per gli interventi realizzati dai soggetti di cui al
comma 9, lettera d-bis), in aree o strutture non pertinenziali, anche
di proprieta' di terzi, diversi dagli immobili ove sono realizzati
gli interventi previsti ai commi 1 e 4, sempre che questi ultimi
siano situati all'interno di centri storici soggetti ai vincoli di
cui all'articolo 136, comma 1, lettere b) e c), e all'articolo 142,
comma 1, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 »;
b) al comma 16-ter e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «
Fermo restando quanto previsto dal comma 10-bis, per gli interventi
ivi contemplati il presente comma si applica fino alla soglia di 200
kW con l'aliquota del 110 per cento delle spese sostenute ».
11. Per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore
elettrico, l'ARERA provvede ad annullare, per il primo trimestre
dell'anno 2023, le aliquote relative agli oneri generali di sistema
elettrico applicate alle utenze domestiche e alle utenze non
domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile
fino a 16,5 kW.
12. Per le finalita' di cui al comma 11, un importo pari a 963
milioni di euro per l'anno 2023 e' trasferito alla Cassa per i
servizi energetici e ambientali entro il 28 febbraio 2023.
13. In deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le somministrazioni di gas metano
usato per combustione per usi civili e industriali, di cui
all'articolo 26, comma 1, del testo unico delle disposizioni
legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e
relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, contabilizzate nelle fatture
emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di gennaio,
febbraio e marzo dell'anno 2023 sono assoggettate all'aliquota IVA
del 5 per cento. Qualora le somministrazioni di cui al primo periodo
siano contabilizzate sulla base di consumi stimati, l'aliquota IVA
del 5 per cento si applica anche alla differenza derivante dagli
importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili,
anche percentualmente, ai mesi di gennaio, febbraio e marzo dell'anno
2023.
14. Le disposizioni del comma 13 si applicano anche alle
somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano in
esecuzione di un contratto servizio energia di cui all'articolo 16,
comma 4, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115,
contabilizzate per i consumi stimati o effettivi relativi al periodo
dal 1° gennaio 2023 al 31 marzo 2023.
15. Al fine di contenere, per il primo trimestre dell'anno 2023,
gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale,
l'ARERA fissa una componente negativa degli oneri generali di sistema
per il settore del gas naturale per gli scaglioni di consumo fino a
5.000 metri cubi annui, fino a concorrenza dell'importo di 3.043
milioni di euro, mantenendo l'azzeramento di tutte le altre aliquote
di tali oneri per un valore pari a 500 milioni di euro. Per le
finalita' del presente comma e' autorizzata la spesa di 3.543 milioni
di euro, da trasferire alla Cassa per i servizi energetici e
ambientali in due versamenti di 1.200 milioni di euro rispettivamente
entro il 31 marzo 2023 e il 30 aprile 2023 e un versamento di 1.143
milioni di euro entro il 31 maggio 2023.
16. In deroga alle disposizioni del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le forniture di servizi di
teleriscaldamento, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi
stimati o effettivi dei mesi di gennaio, febbraio e marzo dell'anno
2023, sono assoggettate all'imposta sul valore aggiunto con
l'aliquota del 5 per cento. Qualora le forniture di cui al primo
periodo siano contabilizzate sulla base di consumi stimati,
l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto del 5 per cento si
applica anche alla differenza derivante dagli importi ricalcolati
sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente,
ai mesi di gennaio, febbraio e marzo dell'anno 2023. Con
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, sentita
l'ARERA, da emanare entro il 28 febbraio 2023, sono determinate le
modalita' di attuazione del presente comma.
17. Per l'anno 2023, sono ammessi alle agevolazioni relative alle
tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciute ai clienti
domestici economicamente svantaggiati, di cui al decreto del Ministro
dello sviluppo economico 28 dicembre 2007, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 41 del 18 febbraio 2008, e alla compensazione per la
fornitura di gas naturale di cui all'articolo 3, comma 9, del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, i nuclei familiari
con un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)
valido nel corso dell'anno 2023 fino a 15.000 euro.
18. Per il primo trimestre dell'anno 2023, le agevolazioni relative
alle tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciute ai
clienti domestici economicamente svantaggiati e ai clienti domestici
in gravi condizioni di salute, di cui al citato decreto del Ministro
dello sviluppo economico 28 dicembre 2007, nonche' la compensazione
per la fornitura di gas naturale, di cui all'articolo 3, comma 9, del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono rideterminate,
nel limite di 2.400 milioni di euro complessivamente tra elettricita'
e gas, con delibera dell'ARERA. La suddetta delibera ridetermina le
agevolazioni di cui al primo periodo, tenendo conto del valore
dell'ISEE stabilito dall'articolo 1, comma 3, del decreto del
Ministro dello sviluppo economico 29 dicembre 2016, della cui
adozione e' stata data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 12
del 16 gennaio 2017, come modificato dall'articolo 6, comma 1, del
decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni,
dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, e, in particolare, della
necessita' di determinare risparmi piu' elevati per le famiglie con
valori dell'ISEE di cui al primo periodo.
19. Per le finalita' di cui ai commi 17 e 18, un importo pari a
2.515 milioni di euro e' trasferito alla Cassa per i servizi
energetici e ambientali entro il 31 marzo 2023.
20. In prima attuazione, in coerenza con l'obiettivo intermedio 7
della missione 1, componente 2, gli oneri nucleari coperti tramite il
conto per il finanziamento delle attivita' nucleari residue, di cui
all'articolo 42 dell'allegato A alla delibera dell'ARERA n.
231/2021/R/eel, del 1° giugno 2021, e il conto per il finanziamento
delle misure di compensazione territoriale, di cui all'articolo 51
della medesima deliberazione, non sono piu' soggetti all'obbligo di
riscossione da parte dei fornitori. A decorrere dall'anno 2023 le
relative misure sono adottate nel limite delle risorse di cui al
comma 22. Entro il 30 giugno di ogni anno, l'ARERA, nell'esercizio
delle proprie funzioni e competenze in relazione alla definizione dei
criteri di efficienza economica nello svolgimento delle attivita'
connesse al decomissioning delle centrali elettronucleari dismesse,
alla chiusura del ciclo del combustibile e alle attivita' connesse e
conseguenti, comunica al Ministero dell'economia e delle finanze e al
Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica l'aggiornamento
del piano delle attivita', anche ai fini delle eventuali
rimodulazioni finanziarie.
21. Il comma 298 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n.
311, e il comma 493 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n.
266, sono abrogati.
22. Per le finalita' di cui al comma 20 e' autorizzata la spesa di
400 milioni di euro annui a decorrere dal 2023, di cui 15 milioni di
euro annui destinati alle misure di compensazione di cui all'articolo
4, comma 1-bis, del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368.
Le risorse sono trasferite alla Cassa per i servizi energetici e
ambientali entro il 28 febbraio di ciascun anno.
23. Entro il 30 settembre 2023, l'ARERA formula proposte e relative
stime per l'estensione di quanto previsto al comma 20 ad altre
tipologie di oneri generali di sistema.
24. E' istituito nello stato di previsione del Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica un fondo con una dotazione
di 220 milioni di euro per l'anno 2023, da destinare al contenimento
delle conseguenze derivanti agli utenti finali dagli aumenti dei
prezzi nel settore del gas naturale. Le risorse sono trasferite alla
Cassa per i servizi energetici e ambientali, previa comunicazione
dell'effettivo fabbisogno da parte dell'ARERA. Fino al 30 settembre
2023, nel limite delle risorse effettivamente disponibili l'ARERA
individua detto fabbisogno prioritariamente per finanziare i
meccanismi di reintegrazione di morosita' a favore degli esercenti il
servizio di default distribuzione e il servizio di fornitura di
ultima istanza, prevedendo al contempo modalita' finalizzate a
ridurre le tempistiche di versamento di tali importi. Eventuali
ulteriori risorse residue sono destinate alla riduzione, nell'anno
2023, degli oneri generali di sistema per il settore del gas
naturale.
25. Con delibera dell'ARERA, i procedimenti di interruzione della
fornitura del gas naturale per i clienti finali direttamente
allacciati alla rete di trasporto del gas naturale possono essere
sospesi fino al 31 gennaio 2023, nel limite di 50 milioni di euro, da
trasferire alla Cassa per i servizi energetici e ambientali entro il
15 febbraio 2023, limitatamente all'effettivo fabbisogno.
26. Al fine della compensazione finanziaria derivante dal
riconoscimento dei costi sostenuti dal responsabile del bilanciamento
del gas naturale per il servizio di riempimento di ultima istanza
dello stoccaggio, di cui alla delibera dell'ARERA n. 274/2022/R/ gas,
del 24 giugno 2022, e' autorizzata la spesa di 350 milioni di euro
per l'anno 2023. Le risorse sono trasferite alla Cassa per i servizi
energetici e ambientali, previa comunicazione, da parte dell'ARERA,
dell'effettivo fabbisogno derivante dalla vendita da parte del
responsabile del bilanciamento, nel limite delle risorse autorizzate
ai sensi del presente comma. Eventuali risorse residue sono destinate
alla riduzione, nell'anno 2023, degli oneri generali di sistema per
il settore del gas naturale.
27. Al fine della compensazione finanziaria derivante dal
riconoscimento dei costi sostenuti dal responsabile del bilanciamento
del gas naturale per l'esecuzione del premio giacenza e del contratto
per differenze a due vie, di cui alle delibere dell'ARERA n. 165/
2022/R/gas, dell'8 aprile 2022, e 189/2022/ R/gas, del 27 aprile
2022, e' autorizzata la spesa di 452 milioni di euro per l'anno 2023.
Le risorse sono trasferite alla Cassa per i servizi energetici e
ambientali, previa comunicazione, da parte dell'ARERA, dell'effettivo
fabbisogno degli importi netti da riconoscere agli utenti, nel limite
delle risorse autorizzate ai sensi del presente comma. Eventuali
risorse residue sono destinate alla riduzione, nell'anno 2023, degli
oneri generali di sistema per il settore del gas naturale.
28. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il Ministro dell'economia e delle finanze e il
Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica procedono
all'individuazione di uno o piu' intermediari finanziari abilitati
affinche', con apposita convenzione, nel limite di spesa di 500.000
euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, da iscrivere nello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, nel
rispetto della disciplina pertinente in tema di mercati finanziari,
siano adottate pratiche volte a facilitare la liquidita' e assicurare
la fluidita' dei mercati finanziari nei quali si determina il valore
di riferimento del prezzo del gas, anche attraverso esposizione in
maniera continuativa di proposte impegnative di acquisto e vendita su
quantita' minime di titoli rappresentativi di forniture, ovvero
attraverso ogni altra pratica di mercato consentita volta a garantire
maggiore liquidita' del mercato, consentendo di stabilizzare il
prezzo in un contesto di alta volatilita'. Ai fini dell'attuazione
del presente comma e' autorizzata la spesa di 500.000 euro per
ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.
29. Per garantire la continuita' dei servizi erogati e'
riconosciuto agli enti locali un contributo straordinario. A tal
fine, e' istituito nello stato di previsione del Ministero
dell'interno un fondo con una dotazione di 400 milioni di euro per
l'anno 2023, da destinare per 350 milioni di euro in favore dei
comuni e per 50 milioni di euro in favore delle citta' metropolitane
e delle province. Alla ripartizione del fondo tra gli enti
interessati si provvede con decreto del Ministro dell'interno, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il
Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in
sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, da adottare
entro il 31 marzo 2023, in relazione alla spesa per utenze di energia
elettrica e gas, rilevata tenendo anche conto dei dati risultanti dal
SIOPE - Sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici.
30. In attuazione del regolamento (UE) 2022/1854 del Consiglio, del
6 ottobre 2022, a decorrere dal 1° dicembre 2022 e fino al 30 giugno
2023, e' applicato un tetto sui ricavi di mercato ottenuti dalla
produzione dell'energia elettrica, attraverso un meccanismo di
compensazione a una via, in riferimento all'energia elettrica immessa
in rete da:
a) impianti a fonti rinnovabili non rientranti nell'ambito di
applicazione dell'articolo 15-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022,
n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n.
25;
b) impianti alimentati da fonti non rinnovabili di cui
all'articolo 7, comma 1, del regolamento (UE) 2022/1854.
31. Il tetto sui ricavi si applica a qualsiasi ricavo di mercato
dei produttori di energia elettrica generata dagli impianti di cui al
comma 30 e, ove presenti, degli intermediari che partecipano ai
mercati all'ingrosso dell'energia elettrica per conto dei produttori
medesimi, indipendentemente dall'orizzonte temporale del mercato in
cui ha luogo l'operazione che genera il ricavo e dal fatto che
l'energia elettrica sia negoziata bilateralmente o in un mercato
centralizzato.
32. Per le finalita' di cui al comma 30, il Gestore dei servizi
energetici - GSE S.p.A. (GSE) calcola la differenza tra i valori di
cui alle seguenti lettere a) e b):
a) un prezzo di riferimento pari a 180 euro per MWh ovvero, per
le fonti con costi di generazione superiori al predetto prezzo, a un
valore per tecnologia stabilito secondo criteri definiti dall'ARERA
nell'ambito dei provvedimenti di cui al comma 35, tenuto conto dei
costi di investimento e di esercizio e di un'equa remunerazione degli
investimenti. A tal fine, nel caso di impianti incentivati con
meccanismi a una via diversi da quelli sostitutivi dei certificati
verdi, il prezzo di riferimento e' pari al valore massimo tra
l'importo di 180 euro per MWh e la tariffa spettante;
b) un prezzo di mercato pari alla media mensile del prezzo zonale
orario di mercato, calcolata quale media ponderata per gli impianti
non programmabili, sulla base del profilo di produzione del singolo
impianto, e quale media aritmetica per gli impianti programmabili,
ovvero, per i contratti di fornitura stipulati prima della data di
entrata in vigore della presente legge che non rientrano nelle
ipotesi di cui al comma 37, al prezzo indicato nei contratti
medesimi.
33. Qualora la differenza di cui al comma 32 risulti negativa, il
GSE conguaglia o richiede al produttore l'importo corrispondente.
34. I produttori interessati, previa richiesta da parte del GSE,
trasmettono al medesimo, entro trenta giorni dalla richiesta stessa,
una dichiarazione redatta ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, che attesti le informazioni necessarie per le finalita'
di cui ai commi da 30 a 38, come individuate dall'ARERA con i
provvedimenti di cui al comma 35.
35. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, l'ARERA disciplina le modalita' attuative delle
disposizioni di cui ai commi 30, 31, 32, 33 e 34, anche in
continuita' con le modalita' operative definite in attuazione delle
disposizioni di cui all'articolo 15-bis del decreto-legge 27 gennaio
2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022,
n. 25.
36. I proventi derivanti dall'attuazione dei commi da 30 a 38 sono
versati dal GSE ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello
Stato e restano acquisiti all'erario fino a concorrenza dell'importo
complessivo di 1.400 milioni di euro e degli eventuali maggiori oneri
derivanti dai crediti d'imposta di cui ai commi da 2 a 9, come
accertati a seguito di monitoraggio da parte dell'Agenzia delle
entrate. Le maggiori somme eventualmente affluite all'entrata del
bilancio dello Stato rispetto a quanto previsto al primo periodo sono
riassegnate ad un apposito fondo, da istituire nello stato di
previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica,
volto al finanziamento delle misure aventi le finalita' di cui
all'articolo 10 del regolamento (UE) 2022/1854, sulla base di
modalita' e criteri definiti con decreto del Ministro dell'ambiente e
della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze.
37. Le disposizioni dei commi 30, 31, 32, 33, 34, 35 e 36 non si
applicano:
a) agli impianti di potenza fino a 20 kW;
b) all'energia elettrica rientrante nell'ambito di applicazione
dell'articolo 5-bis del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28;
c) all'energia oggetto di contratti di fornitura conclusi prima
del 1° dicembre 2022, a condizione che non siano collegati
all'andamento dei prezzi dei mercati spot dell'energia e che,
comunque, non siano stipulati a un prezzo medio superiore al valore
di cui al comma 32, lettera a), limitatamente al periodo di durata
dei predetti contratti;
d) all'energia elettrica oggetto di contratti di ritiro conclusi
dal GSE ai sensi dell'articolo 16-bis del decreto-legge 1° marzo
2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile
2022, n. 34, e che, comunque, non siano stipulati a un prezzo medio
superiore al valore di cui al comma 32, lettera a), limitatamente al
periodo di durata dei predetti contratti;
e) agli impianti a fonti rinnovabili con contratti di
incentivazione attivi che risultino regolati con meccanismo a due
vie, agli impianti a fonti rinnovabili con contratti che prevedono il
ritiro a tariffa fissa omnicomprensiva dell'energia elettrica da
parte del GSE nonche' all'energia elettrica condivisa nell'ambito
delle comunita' energetiche e delle configurazioni di autoconsumo di
cui all'articolo 30 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199.
38. Nel caso di produttori appartenenti a un gruppo societario ai
sensi degli articoli da 2497 a 2497-septies del codice civile e che
hanno ceduto l'energia elettrica immessa in rete a imprese
appartenenti al medesimo gruppo societario, le disposizioni di cui ai
commi 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 e 37 si interpretano nel senso che,
ai fini della loro applicazione, rilevano esclusivamente i contratti
stipulati tra le imprese del gruppo, anche non produttrici, e altre
persone fisiche o giuridiche esterne al gruppo societario.
39. Il termine di entrata in esercizio degli impianti di produzione
di biocarburante avanzato diverso dal biometano, ai fini dell'accesso
agli incentivi di cui all'articolo 7 del decreto del Ministro dello
sviluppo economico 2 marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 65 del 19 marzo 2018, e' prorogato al 31 dicembre 2023.
40. L'efficacia delle disposizioni di cui al comma 39 e'
subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi
dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento
dell'Unione europea.
41. Per il conseguimento degli obiettivi di riduzione dei consumi
di energia elettrica nelle ore di picco, previsti dall'articolo 4 del
regolamento (UE) 2022/1854 del Consiglio, del 6 ottobre 2022, e'
istituito un servizio di riduzione dei consumi di energia elettrica,
affidato dalla societa' Terna Spa su base concorsuale, mediante
procedura aperta a tutti i clienti o gruppi di clienti. La procedura
di cui al primo periodo e' volta a selezionare i soggetti che
assumono l'impegno di ridurre i consumi elettrici fino al 31 marzo
2023, ai sensi del citato regolamento (UE) 2022/ 1854. Ai fini di cui
al presente comma, entro cinque giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, la societa' Terna Spa trasmette una
proposta di procedura al Ministero dell'ambiente e della sicurezza
energetica, che provvede all'approvazione della stessa, sentita
l'ARERA.
42. La proposta di procedura di cui al comma 41 individua le ore di
picco che, nel rispetto dei parametri previsti dall'articolo 4 del
regolamento (UE) 2022/1854, rappresentano la base per il calcolo
dell'obiettivo di riduzione dei consumi e formula le previsioni sul
consumo lordo di energia elettrica nelle ore di picco, anche
considerando i dati storici, rispetto alle quali e' definito
l'obiettivo di riduzione dei consumi stessi.
43. Il servizio di riduzione dei consumi di cui al comma 41 e'
coordinato con la procedura prevista dall'articolo 2, comma 4, del
decreto del Ministro della transizione ecologica n. 464 del 21
ottobre 2022, finalizzata al contenimento indiretto dei consumi di
gas da parte dei carichi industriali che offrono il servizio di
interrompibilita' elettrica, e tiene conto delle esigenze di
adeguatezza del sistema elettrico nazionale. Il servizio di riduzione
dei consumi di cui al comma 41 puo' essere esteso, su base annuale,
per le esigenze di riduzione indiretta dei consumi di gas per l'anno
2023, nel limite delle risorse di cui al comma 44.
44. Per le finalita' di cui ai commi da 41 a 43 e' autorizzata la
spesa di 150 milioni di euro per l'anno 2023.
45. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dal
perdurare dell'aumento eccezionale del prezzo del gasolio e della
benzina, alle imprese esercenti l'attivita' agricola e la pesca e
alle imprese esercenti l'attivita' agromeccanica di cui al codice
ATECO 01.61 e' riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori
oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto di gasolio e benzina
per la trazione dei mezzi utilizzati per l'esercizio delle predette
attivita', un contributo straordinario, sotto forma di credito
d'imposta, in misura pari al 20 per cento della spesa sostenuta per
l'acquisto del carburante effettuato nel primo trimestre solare
dell'anno 2023, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto,
al netto dell'imposta sul valore aggiunto.
46. Il contributo di cui al comma 45 e' altresi' riconosciuto alle
imprese esercenti l'attivita' agricola e la pesca in relazione alla
spesa sostenuta nel primo trimestre solare dell'anno 2023 per
l'acquisto del gasolio e della benzina utilizzati per il
riscaldamento delle serre e dei fabbricati produttivi adibiti
all'allevamento degli animali.
47. Il credito d'imposta di cui ai commi 45 e 46 e' utilizzabile
esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro la data del 31 dicembre
2023. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 34 della legge
23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla
formazione del reddito d'impresa ne' della base imponibile
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e non rileva ai
fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta e'
cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi
costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non
concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, non porti al
superamento del costo sostenuto.
48. Il credito d'imposta di cui ai commi 45 e 46 e' cedibile, solo
per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi
gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza
facolta' di successiva cessione, fatta salva la possibilita' di due
ulteriori cessioni solo se effettuate in favore di banche e
intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106
del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui
al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di societa'
appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui
all'articolo 64 del citato testo unico di cui al decreto legislativo
n. 385 del 1993 ovvero di imprese di assicurazione autorizzate ad
operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di
cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando
l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 122-bis, comma 4, del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per ogni cessione intercorrente
tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. I contratti di
cessione conclusi in violazione del primo periodo sono nulli. In caso
di cessione del credito d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono
il visto di conformita' dei dati relativi alla documentazione che
attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito
d'imposta di cui ai commi 45 e 46. Il visto di conformita' e'
rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, dai soggetti indicati all'articolo 3, comma 3, lettere
a) e b), del regolamento recante modalita' per la presentazione delle
dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta
regionale sulle attivita' produttive e all'imposta sul valore
aggiunto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio
1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri
costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto
legislativo n. 241 del 1997. Il credito d'imposta e' utilizzato dal
cessionario con le stesse modalita' con le quali sarebbe stato
utilizzato dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del
31 dicembre 2023. Le modalita' attuative delle disposizioni relative
alla cessione e alla tracciabilita' del credito d'imposta, da
effettuare in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti
dall'articolo 3, comma 3, del citato regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica n. 322 del 1988, sono definite con
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Si applicano
le disposizioni dell'articolo 122-bis nonche', in quanto compatibili,
quelle dell'articolo 121, commi da 4 a 6, del citato decreto-legge n.
34 del 2020.
49. Le disposizioni dei commi da 45 a 50 si applicano nel rispetto
della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi
adempimenti europei provvede il Ministero dell'agricoltura, della
sovranita' alimentare e delle foreste.
50. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il
monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui ai commi da
45 al presente comma, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17,
comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
51. Dopo il comma 1 dell'articolo 7 del decreto-legge 9 agosto
2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre
2022, n. 142, sono inseriti i seguenti:
« 1-bis. Il credito d'imposta di cui al comma 1 e' utilizzabile
esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro la data del 31 marzo 2023.
Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge
23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla
formazione del reddito d'impresa ne' della base imponibile
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e non rileva ai
fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta e'
cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi
costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non
concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, non porti al
superamento del costo sostenuto.
1-ter. Il credito d'imposta di cui al comma 1 e' cedibile, solo per
intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli
istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza
facolta' di successiva cessione, fatta salva la possibilita' di due
ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e
intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106
del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui
al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di societa'
appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui
all'articolo 64 del predetto testo unico di cui al decreto
legislativo n. 385 del 1993 ovvero di imprese di assicurazione
autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle
assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre
2005, n. 209, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui
all'articolo 122-bis, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche
successiva alla prima. I contratti di cessione conclusi in violazione
del primo periodo sono nulli. In caso di cessione del credito
d'imposta di cui al presente articolo, le imprese beneficiarie
richiedono il visto di conformita' dei dati relativi alla
documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno
diritto al medesimo credito d'imposta. Il visto di conformita' e'
rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 3
dell'articolo 3 del regolamento recante modalita' per la
presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi,
all'imposta regionale sulle attivita' produttive e all'imposta sul
valore aggiunto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei
centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato
decreto legislativo n. 241 del 1997. Il credito d'imposta e'
utilizzato dal cessionario con le stesse modalita' con le quali
sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e, comunque, entro la
medesima data del 31 marzo 2023. Le modalita' attuative delle
disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilita' del credito
d'imposta, da effettuare in via telematica, anche avvalendosi dei
soggetti previsti dal comma 3 dell'articolo 3 del regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322,
sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle
entrate. Si applicano le disposizioni dell'articolo 122-bis nonche',
in quanto compatibili, quelle dell'articolo 121, commi da 4 a 6, del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 ».
52. In considerazione delle difficolta' causate dalla crisi
energetica che interessano il settore del vetro di Murano, il fondo
istituito dall'articolo 1, comma 702, della legge 30 dicembre 2021,
n. 234, destinato alle imprese operanti nel settore della ceramica
artistica e del vetro artistico di Murano, e' rifinanziato nella
misura di 1,5 milioni di euro per l'anno 2023. Gli interventi di
sostegno finanziati a valere sulle risorse di cui al primo periodo
sono concessi ai sensi e nei limiti della comunicazione della
Commissione europea concernente il quadro temporaneo di crisi per
misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito
dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. C 131I del 24 marzo 2022.
53. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, da
adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono individuati i criteri e le modalita' di riparto
del fondo di cui al comma 52 tra domande nuove e domande gia'
presentate ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico
29 marzo 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 172 del 25
luglio 2022, non finanziate in tutto o in parte a causa della mancata
applicazione del quadro temporaneo di cui al predetto comma 52. Con
il medesimo decreto di cui al primo periodo sono stabilite le
modalita' di recupero e di eventuale riassegnazione delle risorse non
utilizzate nonche' l'individuazione del soggetto in house dello Stato
a cui demandare l'attuazione degli interventi.
54. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, in materia
di regime forfetario per le persone fisiche esercenti attivita'
d'impresa, arti o professioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 54, lettera a), le parole: « euro 65.000 » sono
sostituite dalle seguenti: « euro 85.000 »;
b) al comma 71 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Il
regime forfetario cessa di avere applicazione dall'anno stesso in cui
i ricavi o i compensi percepiti sono superiori a 100.000 euro. In
tale ultimo caso e' dovuta l'imposta sul valore aggiunto a partire
dalle operazioni effettuate che comportano il superamento del
predetto limite ».
55. Per il solo anno 2023, i contribuenti persone fisiche esercenti
attivita' d'impresa, arti o professioni, diversi da quelli che
applicano il regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a
89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, possono applicare, in luogo
delle aliquote per scaglioni di reddito stabilite dall'articolo 11
del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, un'imposta
sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e relative
addizionali, calcolata con l'aliquota del 15 per cento su una base
imponibile, comunque non superiore a 40.000 euro, pari alla
differenza tra il reddito d'impresa e di lavoro autonomo determinato
nel 2023 e il reddito d'impresa e di lavoro autonomo d'importo piu'
elevato dichiarato negli anni dal 2020 al 2022, decurtata di un
importo pari al 5 per cento di quest'ultimo ammontare.
56. Quando le vigenti disposizioni fanno riferimento, per il
riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni,
detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non
tributaria, al possesso di requisiti reddituali, si tiene comunque
conto anche della quota di reddito assoggettata all'imposta
sostitutiva di cui al comma 55.
57. Nella determinazione degli acconti dovuti ai fini dell'imposta
sul reddito delle persone fisiche e relative addizionali per il
periodo d'imposta 2024 si assume, quale imposta del periodo
precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando le
disposizioni dei commi 55 e 56.
58. Nelle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione
di alimenti e bevande di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto
1991, n. 287, le somme destinate dai clienti ai lavoratori a titolo
di liberalita', anche attraverso mezzi di pagamento elettronici,
riversate ai lavoratori di cui al comma 62, costituiscono redditi di
lavoro dipendente e, salva espressa rinuncia scritta del prestatore
di lavoro, sono soggette a un'imposta sostitutiva dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e
comunali con l'aliquota del 5 per cento, entro il limite del 25 per
cento del reddito percepito nell'anno per le relative prestazioni di
lavoro. Tali somme sono escluse dalla retribuzione imponibile ai fini
del calcolo dei contributi di previdenza e assistenza sociale e dei
premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali e non sono computate ai fini del calcolo del
trattamento di fine rapporto.
59. Qualora le vigenti disposizioni, per il riconoscimento della
spettanza o per la determinazione, in favore del lavoratore, di
deduzioni, detrazioni o benefici a qualsiasi titolo, anche di natura
non tributaria, facciano riferimento al possesso di requisiti
reddituali, si tiene comunque conto anche della quota di reddito
assoggettata all'imposta sostitutiva di cui al comma 58.
60. L'imposta sostitutiva di cui al comma 58 e' applicata dal
sostituto d'imposta.
61. Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il
contenzioso si applicano, in quanto compatibili, le ordinarie
disposizioni in materia di imposte dirette.
62. Le disposizioni dei commi da 58 a 61 si applicano con esclusivo
riferimento al settore privato e per i titolari di reddito di lavoro
dipendente di importo non superiore a euro 50.000.
63. Per i premi e le somme erogati nell'anno 2023, l'aliquota
dell'imposta sostitutiva sui premi di produttivita', di cui
all'articolo 1, comma 182, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e'
ridotta al 5 per cento.
64. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 652, concernente l'imposta sul consumo dei manufatti
con singolo impiego, le parole: « dal 1° gennaio 2023 » sono
sostituite dalle seguenti: « dal 1° gennaio 2024 »;
b) al comma 676, concernente l'imposta sul consumo delle bevande
analcoliche, le parole: « dal 1° gennaio 2023 » sono sostituite dalle
seguenti: « dal 1° gennaio 2024 ».
65. Le quote di ammortamento del costo dei fabbricati strumentali
per l'esercizio delle imprese, operanti nei settori indicati al comma
66, sono deducibili in misura non superiore a quella risultante
dall'applicazione al costo degli stessi fabbricati del coefficiente
del 6 per cento. La disposizione del primo periodo si applica
limitatamente ai fabbricati strumentali utilizzati per l'attivita'
svolta nei settori indicati al comma 66.
66. Ai fini del comma 65, le imprese devono svolgere una delle
attivita' riferite ai seguenti codici ATECO: 47.11.10 (Ipermercati);
47.11.20 (Supermercati); 47.11.30 (Discount di alimentari); 47.11.40
(Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari);
47.11.50 (Commercio al dettaglio di prodotti surgelati); 47.19.10
(Grandi magazzini); 47.19.20 (Commercio al dettaglio in esercizi non
specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le
telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video,
elettrodomestici); 47.19.90 (Empori ed altri negozi non specializzati
di vari prodotti non alimentari); 47.21 (Commercio al dettaglio di
frutta e verdura in esercizi specializzati); 47.22 (Commercio al
dettaglio di carni e di prodotti a base di carne in esercizi
specializzati); 47.23 (Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e
molluschi in esercizi specializzati); 47.24 (Commercio al dettaglio
di pane, torte, dolciumi e confetteria in esercizi specializzati);
47.25 (Commercio al dettaglio di bevande in esercizi specializzati);
47.26 (Commercio al dettaglio di prodotti del tabacco in esercizi
specializzati); 47.29 (Commercio al dettaglio di altri prodotti
alimentari in esercizi specializzati).
67. Le imprese di cui ai commi 65 e 66 il cui valore del patrimonio
e' prevalentemente costituito da beni immobili diversi dagli immobili
alla cui produzione o al cui scambio e' effettivamente diretta
l'attivita' dell'impresa, dagli impianti e dai fabbricati utilizzati
direttamente nell'esercizio dell'impresa, aderenti al regime di
tassazione di gruppo disciplinato dagli articoli 117 e seguenti del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possono
avvalersi della disposizione del comma 65 in relazione ai fabbricati
concessi in locazione a imprese operanti nei settori di cui al comma
66 del presente articolo e aderenti al medesimo regime di tassazione
di gruppo.
68. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da
emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono adottate le disposizioni di attuazione dei commi
da 65 a 67.
69. Le disposizioni dei commi da 65 a 68 si applicano per il
periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2023 e per i successivi
quattro periodi di imposta.
70. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze e' costituito un fondo destinato all'attenuazione degli oneri
fiscali connessi alla cessione gratuita, da parte di imprese di
commercio di prodotti di consumo al dettaglio, nell'ambito di
manifestazioni a premi, di materiale informatico e didattico per le
esigenze di istruzione delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e
grado e degli asili nido, nonche' delle strutture di assistenza
sociale in favore dei minori, gestiti da enti pubblici o privati
nonche' da enti religiosi, nel rispetto delle previsioni in materia
di regime degli aiuti « de minimis ». Con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e
delle finanze, sentito il Ministro dell'istruzione e del merito, da
adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono definiti termini e modalita' di attuazione del
presente comma. La dotazione finanziaria del fondo di cui al primo
periodo e' pari a 25 milioni di euro per l'anno 2023 e a 40 milioni
di euro per l'anno 2024.
71. All'articolo 1, comma 67, primo periodo, della legge 27
dicembre 2013, n. 147, le parole: « con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, adottato, su proposta del Ministro
dell'economia e delle finanze, entro centoventi giorni dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione » sono sostituite dalle
seguenti: « con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,
da adottare entro il 31 marzo 2023. Con il medesimo decreto possono
essere previste le modalita' di gestione unitaria delle somme
depositate, anche mediante l'apertura di un apposito conto di
tesoreria ».
72. Alla tabella A allegata al decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) alla parte II-bis, concernente i beni e i servizi soggetti
all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 5 per cento:
1) al numero 1-quinquies), dopo la parola: « prodotti » sono
inserite le seguenti: « assorbenti e tamponi » e le parole: «
compostabili secondo la norma UNI EN 13432:2002 o lavabili » sono
soppresse;
2) dopo il numero 1-quinquies) e' aggiunto il seguente: «
1-sexies) latte in polvere o liquido per l'alimentazione dei lattanti
o dei bambini nella prima infanzia, condizionato per la vendita al
minuto; preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi,
fecole o estratti di malto per l'alimentazione dei lattanti o dei
bambini, condizionate per la vendita al minuto (codice NC1901 10 00);
pannolini per bambini; seggiolini per bambini da installare negli
autoveicoli »;
b) alla parte III, concernente i beni e i servizi soggetti
all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 10 per cento:
1) al numero 65), dopo le parole: « per l'alimentazione dei
fanciulli » sono inserite le seguenti: « , diversi dai prodotti per
l'alimentazione dei lattanti e dei bambini nella prima infanzia
indicati al numero 1-sexies) della parte II-bis della presente
tabella »;
2) il numero 114-bis) e' abrogato.
73. In deroga al numero 98) della tabella A, parte III, allegata al
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per
l'anno 2023 i pellet di cui al medesimo numero 98) sono soggetti
all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 10 per cento.
74. All'articolo 64 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106,
concernente misure per l'acquisto della casa di abitazione, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: « fino al 31 dicembre 2022 » sono
sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2023 »;
b) al comma 3, le parole: « 31 dicembre 2022 », ovunque
ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « 31 marzo 2023 »;
c) al comma 9, le parole: « il 31 dicembre 2022 » sono sostituite
dalle seguenti: « il 31 dicembre 2023 ».
75. Al Fondo di garanzia per la prima casa, di cui all'articolo 1,
comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono
assegnati ulteriori 430 milioni di euro per l'anno 2023, derivanti
dalla disposizione di cui al comma 74, lettera b), del presente
articolo.
76. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si
detrae dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare,
il 50 per cento dell'importo corrisposto per il pagamento
dell'imposta sul valore aggiunto in relazione all'acquisto,
effettuato entro il 31 dicembre 2023, di unita' immobiliari a
destinazione residenziale, di classe energetica A o B ai sensi della
normativa vigente, cedute da organismi di investimento collettivo del
risparmio (OICR) immobiliari o dalle imprese che le hanno costruite.
La detrazione di cui al primo periodo e' pari al 50 per cento
dell'imposta sul valore aggiunto dovuta sul corrispettivo di acquisto
ed e' ripartita in dieci quote costanti nel periodo d'imposta in cui
sono state sostenute le spese e nei nove periodi d'imposta
successivi.
77. All'articolo 76 della legge 30 dicembre 1991, n. 413,
concernente il trattamento tributario delle prestazioni corrisposte
dall'assicurazione invalidita', vecchiaia e superstiti svizzera e
dalla gestione della previdenza professionale per la vecchiaia, i
superstiti e l'invalidita' svizzera, dopo il comma 1-bis e' aggiunto
il seguente:
« 1-ter. Le somme ovunque corrisposte da parte dell'assicurazione
per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti (AVS) svizzera e da
parte della gestione della previdenza professionale per la vecchiaia,
i superstiti e l'invalidita' (LPP) svizzera, ivi comprese le
prestazioni erogate dagli enti o istituti svizzeri di
prepensionamento, maturate sulla base anche di contributi
previdenziali tassati alla fonte in Svizzera ed erogate in qualunque
forma e a qualsiasi titolo, percepite da soggetti residenti senza
l'intervento nel pagamento da parte di intermediari finanziari
italiani, sono soggette ad imposizione sostitutiva delle imposte sui
redditi con la stessa aliquota della ritenuta di cui ai commi 1 e
1-bis ».
78. Le disposizioni del comma 1-ter dell'articolo 76 della legge 30
dicembre 1991, n. 413, introdotto dal comma 77 del presente articolo,
si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del
decreto-legge 30 settembre 2015, n. 153, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 novembre 2015, n. 187. Non si da' luogo
al rimborso o alla ripetizione di quanto gia' versato a titolo
definitivo.
79. A decorrere dal 1° gennaio 2023, le somme ovunque corrisposte
da parte dell'assicurazione di invalidita', vecchiaia e superstiti
della gestione della previdenza professionale per la vecchiaia, i
superstiti e l'invalidita' del Principato di Monaco, comprese le
prestazioni di prepensionamento erogate da enti o istituti del
Principato di Monaco, maturate sulla base anche di contributi
previdenziali tassati alla fonte nel Principato di Monaco e in
qualunque forma e titolo erogate, percepite da soggetti residenti nel
territorio dello Stato senza l'intervento nel pagamento da parte di
intermediari finanziari italiani, sono soggette a un'imposta
sostitutiva delle imposte sui redditi con l'aliquota del 5 per cento.
80. All'articolo 1, comma 44, della legge 11 dicembre 2016, n. 232,
concernente l'esclusione dei redditi dominicali e agrari dei
coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali dalla
base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, le
parole: « 2021 e 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 2021, 2022
e 2023 ».
81. All'articolo 1, comma 759, della legge 27 dicembre 2019, n.
160, concernente i casi di esenzione dall'imposta municipale propria,
dopo la lettera g) e' aggiunta la seguente:
« g-bis) gli immobili non utilizzabili ne' disponibili, per i
quali sia stata presentata denuncia all'autorita' giudiziaria in
relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma, o 633 del
codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata
denuncia o iniziata azione giudiziaria penale. Il soggetto passivo
comunica al comune interessato, secondo modalita' telematiche
stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da
emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, sentita la Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali, il possesso dei requisiti che danno diritto
all'esenzione. Analoga comunicazione deve essere trasmessa allorche'
cessa il diritto all'esenzione ».
82. Per ristorare i comuni per le minori entrate derivanti
dall'attuazione della lettera g-bis) del comma 759 dell'articolo 1
della legge 27 dicembre 2019, n. 160, introdotta dal comma 81 del
presente articolo, nello stato di previsione del Ministero
dell'interno e' istituito un fondo con una dotazione di 62 milioni di
euro annui a decorrere dall'anno 2023. Le modalita' di accesso alle
erogazioni del fondo sono definite con decreto del Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali.
83. All'articolo 5 della legge 15 marzo 2010, n. 38, dopo il comma
4 e' inserito il seguente:
« 4-bis. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
presentano, entro il 30 gennaio di ciascun anno, un piano di
potenziamento delle cure palliative al fine di raggiungere, entro
l'anno 2028, il 90 per cento della popolazione interessata. Il
monitoraggio dell'attuazione del piano e' affidato all'Agenzia
nazionale per i servizi sanitari regionali, che lo realizza a cadenza
semestrale. La presentazione del piano e la relativa attuazione
costituiscono adempimento regionale ai fini dell'accesso al
finanziamento integrativo del Servizio sanitario nazionale a carico
dello Stato ».
84. All'articolo 110 del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, recante norme generali sulle valutazioni, dopo il comma 9 sono
aggiunti i seguenti:
« 9-bis. Le spese e gli altri componenti negativi derivanti da
operazioni, che hanno avuto concreta esecuzione, intercorse con
imprese residenti ovvero localizzate in Paesi o territori non
cooperativi a fini fiscali sono ammessi in deduzione nei limiti del
loro valore normale, determinato ai sensi dell'articolo 9. Si
considerano Paesi o territori non cooperativi a fini fiscali le
giurisdizioni individuate nell'allegato I alla lista UE delle
giurisdizioni non cooperative a fini fiscali, adottata con
conclusioni del Consiglio dell'Unione europea.
9-ter. Le disposizioni del comma 9-bis non si applicano quando le
imprese residenti in Italia forniscono la prova che le operazioni
poste in essere rispondono a un effettivo interesse economico e che
le stesse hanno avuto concreta esecuzione. Le spese e gli altri
componenti negativi deducibili ai sensi del primo periodo del
presente comma e ai sensi del comma 9-bis sono separatamente indicati
nella dichiarazione dei redditi. L'Amministrazione, prima di
procedere all'emissione dell'avviso di accertamento d'imposta o di
maggiore imposta, deve notificare all'interessato un apposito avviso
con il quale e' concessa al medesimo la possibilita' di fornire, nel
termine di novanta giorni, le prove di cui al primo periodo. Ove
l'Amministrazione non ritenga idonee le prove addotte, deve darne
specifica motivazione nell'avviso di accertamento. A tale fine, il
contribuente puo' interpellare l'Agenzia delle entrate ai sensi
dell'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 27 luglio 2000, n.
212.
9-quater. Le disposizioni dei commi 9-bis e 9-ter non si applicano
per le operazioni intercorse con soggetti non residenti cui risulti
applicabile l'articolo 167, concernente disposizioni in materia di
imprese estere controllate.
9-quinquies. Le disposizioni dei commi 9-bis e 9-ter si applicano
anche alle prestazioni di servizi rese dai professionisti domiciliati
in Paesi o territori individuati ai sensi dello stesso comma 9-bis ».
85. All'articolo 8, comma 3-bis, del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 471, in materia di violazioni relative al contenuto
e alla documentazione delle dichiarazioni, le parole: « comma 11 »
sono sostituite dalle seguenti: « comma 9-ter ».
86. All'articolo 31-ter, comma 1, lettera a), secondo periodo, del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, in
materia di accordi preventivi per le imprese con attivita'
internazionale, le parole: « comma 10 » sono sostituite dalle
seguenti: « comma 9-bis ».
87. Ai fini di cui agli articoli 47, comma 4, e 89, comma 3, del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, gli utili e le
riserve di utile non ancora distribuiti alla data di entrata in
vigore della presente legge, risultanti dal bilancio dei soggetti
direttamente o indirettamente partecipati di cui all'articolo 73,
comma 1, lettera d), del medesimo testo unico, relativo all'esercizio
chiuso nel periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1°
gennaio 2022, sono integralmente esclusi dalla formazione del reddito
del soggetto partecipante residente o localizzato nel territorio
dello Stato, a condizione che sia esercitata l'opzione di cui al
comma 88.
88. L'opzione e' esercitabile solo dai contribuenti che detengono
le partecipazioni nell'ambito dell'attivita' di impresa. I
contribuenti assoggettati all'imposta sul reddito delle societa'
possono optare per l'assoggettamento a imposta sostitutiva delle
imposte sui redditi, con aliquota del 9 per cento, degli utili e
delle riserve di utile di cui al comma 87. I contribuenti
assoggettati all'imposta sul reddito delle persone fisiche possono
optare per l'assoggettamento a imposta sostitutiva delle imposte sui
redditi, con aliquota del 30 per cento, degli utili e delle riserve
di utile di cui al comma 87.
89. Le aliquote di cui al comma 88 sono ridotte di 3 punti
percentuali in relazione agli utili percepiti dal controllante
residente o localizzato nel territorio dello Stato entro il termine
di scadenza del versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute
per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre
2022 e a condizione che gli stessi siano accantonati per un periodo
non inferiore a due esercizi in una specifica riserva di patrimonio
netto. In caso di mancato rispetto delle condizioni di cui al periodo
precedente, entro i trenta giorni decorrenti dal termine di scadenza
stabilito per il rimpatrio degli utili o dalla data di riduzione
dell'utile accantonato nell'apposita riserva prima del decorso del
biennio, deve essere versata la differenza, maggiorata del 20 per
cento e dei relativi interessi, tra l'imposta sostitutiva determinata
ai sensi del comma 88 e l'imposta sostitutiva determinata ai sensi
del presente comma.
90. L'imposta sostitutiva e' determinata in proporzione alla
partecipazione detenuta nella partecipata estera e tenendo conto
dell'effetto demoltiplicativo della quota di possesso in presenza di
partecipazioni indirette per il tramite di societa' controllate ai
sensi dell'articolo 167, comma 2, del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917.
91. L'opzione di cui al comma 88, che puo' essere esercitata
distintamente per ciascuna partecipata estera e con riguardo a tutti
o a parte dei relativi utili e riserve di utile, si perfeziona con
l'esercizio dell'opzione stessa mediante indicazione nella
dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in corso al
31 dicembre 2022. Il versamento dell'imposta sostitutiva e'
effettuato in un'unica soluzione entro il termine di scadenza del
saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta in
corso al 31 dicembre 2022. Non e' ammessa la compensazione ai sensi
dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
L'opzione e' efficace a decorrere dall'inizio del periodo di imposta
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022.
92. Gli utili distribuiti si considerano prioritariamente formati
con quelli assoggettati alle imposte sostitutive nella misura di cui
ai commi 88 e 89.
93. Il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione
nell'entita' estera detenuta dal soggetto residente o localizzato nel
territorio dello Stato e' incrementato, fino a concorrenza del
corrispettivo della cessione, dell'importo degli utili e delle
riserve di utili assoggettati all'imposta sostitutiva e diminuito
dell'importo dei medesimi utili e riserve di utili distribuiti.
94. L'opzione di cui al comma 88 puo' essere esercitata anche in
relazione agli utili attribuibili alle stabili organizzazioni che
applicano il regime fiscale disciplinato dall'articolo 168-ter del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
95. Le disposizioni di attuazione del comma 87, anche ai fini del
suo coordinamento con le altre norme vigenti, sono adottate con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
96. All'articolo 23 del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, in materia di applicazione dell'imposta ai non residenti, dopo
il comma 1 e' inserito il seguente:
« 1-bis. I redditi diversi realizzati mediante la cessione a titolo
oneroso di partecipazioni in societa' ed enti non residenti, il cui
valore, per piu' della meta', deriva, in qualsiasi momento nel corso
dei trecentosessantacinque giorni che precedono la loro cessione,
direttamente o indirettamente, da beni immobili situati in Italia si
considerano prodotti nel territorio dello Stato. La disposizione del
primo periodo non si applica con riferimento alla cessione di titoli
negoziati in mercati regolamentati ».
97. All'articolo 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n.
461, concernente l'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli
altri redditi diversi di cui alle lettere da c) a c-quinquies) del
comma 1 dell'articolo 81 del testo unico delle imposte sui redditi,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, dopo il comma 5 e' inserito il seguente:
« 5-bis. Le disposizioni del comma 5 non si applicano ai redditi
derivanti dalla cessione di partecipazioni in societa' ed enti, non
negoziate in mercati regolamentati, il cui valore, per piu' della
meta', deriva, in qualsiasi momento nel corso dei
trecentosessantacinque giorni che precedono la loro cessione,
direttamente o indirettamente, da beni immobili situati nel
territorio dello Stato ».
98. Al fine dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 96
e 97 non si considerano i beni immobili alla cui produzione o al cui
scambio e' effettivamente diretta l'attivita' di impresa nonche'
quelli utilizzati direttamente nell'esercizio dell'impresa.
99. Le disposizioni di cui ai commi 96 e 97 non si applicano alle
plusvalenze realizzate dagli organismi di investimento collettivo del
risparmio individuati dall'articolo 1, comma 633, della legge 30
dicembre 2020, n. 178.
100. Le societa' in nome collettivo, in accomandita semplice, a
responsabilita' limitata, per azioni e in accomandita per azioni che,
entro il 30 settembre 2023, assegnano o cedono ai soci beni immobili,
diversi da quelli indicati nell'articolo 43, comma 2, primo periodo,
del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o beni mobili
iscritti in pubblici registri non utilizzati come beni strumentali
nell'attivita' propria dell'impresa possono applicare le disposizioni
del presente comma e dei commi da 101 a 105 a condizione che tutti i
soci risultino iscritti nel libro dei soci, ove prescritto, alla data
del 30 settembre 2022 ovvero che siano iscritti entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, in forza di
titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1° ottobre
2022. Le medesime disposizioni si applicano alle societa' che hanno
per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni e
che entro il 30 settembre 2023 si trasfo