Archivi giornalieri: 12 settembre 2023

Santissimo Nome di Maria

 

Santissimo Nome di Maria


Santissimo Nome di Maria

autore: Ilian Rachov anno: 2003 titolo: Madonna col Bambino luogo: Collezione privata
Nome: Santissimo Nome di Maria
Titolo: L’amore di Maria verso il Figlio
Ricorrenza: 12 settembre
Martirologio: edizione 2004
Tipologia: Memoria facoltativa
Dopo il nome di Gesù non v’è nome più dolce, più potente, più consolante che quello di Maria; nome dinanzi a cui s’inchinano riverenti gli Angeli, la terra si allieta, l’inferno trema.

Tre sono i principali significati di questo nome:

Mare: dall’ebraico Maryam, nome adatto ad esprimere la sovrabbondanza delle grazie sparse sopra di lei. Come invero tutti i fiumi sboccano nell’oceano, così tutti i tesori delle grazie celesti, tutte le eccelse prerogative e carismi furono versati sopra l’anima della Vergine, la quale è chiamata: « Madre di grazie ».

Amarezza: anche questo conviene moltissimo alla Vergine il cui cuore nuotò in un mare di angoscia, precisamente come aveva predetto il Profeta: « Immenso come il mare è il tuo cordoglio ». Come la Vergine era stata colmata più di tutti i Santi di grazia, così più di tutti loro doveva bere il calice amaro della passione del suo Figliuolo Gesù.

Stella: con questo appellativo la Chiesa invoca la Vergine nel bellissimo inno « Ave, Maris Stella ». S. Bernardo intreccia sapientemente a questo significato le più belle pagine di eloquenza e le più consolanti considerazioni: « Ella è la pura e gloriosa stella che sorge da Giacobbe ed illumina tutto il mondo; la sua luce brilla nei cieli e penetra negli abissi, percorre la terra, infiamma d’amor divino ogni cuore, suscita le virtù e distrugge il vizio. Ella è la candida e dolce stella dalla Provvidenza innalzata sopra il profondo mare dell’universo, per illuminarlo con lo splendore del suo esempio ». Maria è ancora giubilo al cuore, melodia soave all’orecchio, balsamo salutare ad ogni sorta di miserie; come l’arcobaleno indica la fine della tempesta ed annunzia il ritorno della calma, così il nome di Maria entrato in un’anima ne allontana il peccato e la dispone alla pace col Signore.

Il culto del Santissimo Nome della beata Vergine Maria che il Martirologio Romano ricorda in questo giorno, rievoca l’ amore della Madre di Dio verso il suo Figlio santissimo ed è proposta ai fedeli la figura della Madre del Redentore, perché sia invocata con profonda devozione. E’ un culto che si diffuse nel corso dei secoli in tutta la Chiesa, ed i Pontefici arricchirono d’indulgenze l’invocazione dei nomi di Gesù e di Maria.

Nel 1513 il Papa Giulio II da Roma concesse alla Spagna una festa in onore del nome di Maria. San Pio V la sopprese, Sisto V la ripristinò e si estese poi nel 1671 al Regno di Napoli fino a raggiungere Milano. Dopo la vittoria riportata nel nome di Maria contro i Turchi da Giovanni Sobieski, re di Polonia, il Beato Pontefice Innocenzo XI il 12 settembre 1683, in memoria e grato del prodigio, estese questa festa a tutta la Chiesa, fissandola alla domenica fra l’Ottava della Natività. Fu infine san Pio X a riportarla al 12 settembre.

PRATICA. S. Bernardo ci raccomanda: «Nei pericoli, nelle angustie, nelle perplessità, invoca Maria. Un sì bel nome non si parta dalla tua bocca, non si parta dal tuo cuore ».

PREGHIERA. Deh! concedi, Dio onnipotente, che tuoi fedeli, i quali si rallegrano del nome e della protezione della SS. Vergine Maria, siano liberati, per la sua amorevole intercessione, da tutti i mali in terra, e meritino di giungere ai gaudii eterni nel cielo.

MARTIROLOGIO ROMANO. In questo giorno si rievoca l’ineffabile amore della Madre di Dio verso il suo santissimo Figlio ed è proposta ai fedeli la figura della Madre del Redentore perché sia devotamente invocata.

Santissimo Nome di Maria

autore Ilian Rachov titolo Madonna col Bambino

Scrive il Manzoni:

IL NOME DI MARIA

Tacita un giorno a non so qual pendice Salia d’un fabbro nazaren la sposa; Salia non vista alla magion felice D’una pregnante annosa;

E detto: “Salve” a lei, che in reverenti Accoglienze onorò l’inaspettata, Dio lodando, sclamò: Tutte le genti Mi chiameran beata.

Deh! con che scherno udito avria i lontani Presagi allor l’età superba! Oh tardo Nostro consiglio! oh degl’intenti umani Antiveder bugiardo!

Noi testimoni che alla tua parola Ubbidiente l’avvenir rispose, Noi serbati all’amor, nati alla scola Delle celesti cose,

Noi sappiamo, o Maria, ch’Ei solo attenne L’alta promessa che da Te s’udia, Ei che in cor la ti pose: a noi solenne È il nome tuo, Maria. continua >>

Nome di Maria

PREGHIERA AL NOME DI MARIA

O potente Madre di Dio e Madre mia Maria, è vero che non sono degno neppure di nominarti, ma Tu mi ami e desideri la mia salvezza.

Concedimi, benché la mia lingua sia immonda, di poter sempre chiamare in mia difesa il tuo santissimo e potentissimo nome, perché il tuo nome è l’aiuto di chi vive e la salvezza di chi muore.

Maria purissima, Maria dolcissima, concedimi la grazia che il tuo nome sia da oggi in poi il respiro della mia vita. Signora, non tardare a soccorrermi ogni volta che Ti chiamo, poiché in tutte le tentazioni e in tutte le mie necessità non voglio smettere di invocarti ripetendo sempre: Maria, Maria. continua >>

INNO AL NOME DI MARIA

Inno al Nome di Maria

O dolce Nome, Maria, Maria,
speme e conforto dell’alma mia,
col cuor sul labbro, finché vivrò:
o dolce Nome, t’invocherò.

Allor che l’alba rimena il giorno,
allor che il sole fa in mar ritorno,
ovunque stia, ovunque andrò:
o dolce Nome, t’invocherò.

Nel mar crudele di questa vita,
se la mia nave andrà smarrita,
a te mia stella mi volgerò;
o dolce nome t’invocherò.

Tu sei la stella che fuga i venti,
che doma e placa l’onde frementi,
che mille e mille navi salvò:
o dolce Nome, t’ invocherò.

La sospirata placida calma
per te sicura godrà quest’alma:
per te beato ognor sarò:
o dolce Nome, t’ invocherò.

Perché sia lungi timore e doglia,
perché sia lungi ogni rea voglia,
a te, Maria. sol penserò:
o dolce Nome, t’ invocherò.

Quando al confine del viver mio,
a quel confine pur giunto anch’io,
l’estreme voci proferirò:
o dolce Nome, t’ invocherò.

In quei tremendi mortali affanni,
del fier nemico le insidie, i danni,
per sì bel nome non temerò:
o dolce Nome, t’ invocherò.

Il calcolo della pensione

Il calcolo della pensione

Tutte le informazioni necessarie al computo della propria pensione. Il criterio di calcolo della pensione varia a seconda dell’anzianità contributiva maturata dal lavoratore. Viene calcolata con calcolo contributivo, retributivo e misto.

img

Dettaglio

Pubblicazione: 3 aprile 2017 Ultimo aggiornamento: 3 aprile 2017

Il criterio di calcolo della pensione varia a seconda dell’anzianità contributiva maturata dal lavoratore al 31 dicembre 1995.

La pensione è calcolata con il sistema di calcolo contributivo per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 e per coloro la cui pensione è calcolata col suddetto sistema in base agli istituti vigenti.

La pensione è calcolata con il sistema retributivo e misto (una quota con il sistema retributivo e una quota con il sistema contributivo) per i lavoratori con anzianità contributiva al 31 dicembre 1995.

Dal 1° gennaio 2012, a tutti i lavoratori viene applicato il sistema di calcolo contributivo sulla quota di pensione corrispondente alle anzianità contributive maturate a decorrere dal 1° gennaio 2012.

Il sistema retributivo

Il sistema retributivo si applica alle anzianità contributive maturate fino al 31 dicembre 2011 dai lavoratori con almeno 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995.
Secondo tale sistema, la pensione è rapportata alla media delle retribuzioni (o redditi per i lavoratori autonomi) degli ultimi anni lavorativi.

Si basa su tre elementi:

  • l’anzianità contributiva, data dal totale dei contributi fino a un massimo di 40 anni, che il lavoratore può far valere al momento del pensionamento e che risultano accreditati sul suo conto assicurativo, siano essi obbligatori, volontari, figurativi, riscattati o ricongiunti;
  • la retribuzione/reddito pensionabile, data dalla media delle retribuzioni o redditi percepiti negli ultimi anni di attività lavorativa, opportunamente rivalutate sulla base degli indici ISTAT fissati ogni anno;
  • l’aliquota di rendimento, pari al 2% annuo della retribuzione/reddito percepiti entro determinati limiti stabiliti con legge per poi decrescere per fasce di importo superiore. Ciò vuol dire che, se la retribuzione pensionabile non supera tale limite, con 35 anni di anzianità contributiva la pensione è pari al 70% della retribuzione, con 40 anni è pari all’80%.

L’importo della pensione con il sistema retributivo si compone di due quote.

La quota A è determinata sulla base dell’anzianità contributiva maturata al 31 dicembre 1992 e sulla media delle retribuzioni degli ultimi 5 anni, o meglio, delle 260 settimane di contribuzione immediatamente precedenti la data di pensionamento per i lavoratori dipendenti, e dei 10 anni (520 settimane di contribuzione) immediatamente precedenti la data di pensionamento per i lavoratori autonomi.

La quota B è determinata sulla base dell’anzianità contributiva maturata dal 1° gennaio 1993 alla data di decorrenza della pensione e sulla media delle retribuzioni/redditi degli ultimi dieci anni per i lavoratori dipendenti e degli ultimi 15 anni per gli autonomi.

 

Il sistema misto

Il sistema misto si applica ai lavoratori con meno di 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995 e a decorrere dal 1° gennaio 2012 anche ai lavoratori con un’anzianità contributiva pari o superiore a 18 anni al 31 dicembre 1995.

Per i lavoratori con un’anzianità contributiva inferiore a 18 anni al 31 dicembre 1995 la pensione viene calcolata in parte secondo il sistema retributivo, per l’anzianità maturata fino al 31 dicembre 1995, in parte con il sistema contributivo, per l’anzianità maturata dal 1° gennaio 1996.

Per i lavoratori con un’anzianità contributiva pari o superiore a 18 anni al 31 dicembre 1995 la pensione viene calcolata in parte secondo il sistema retributivo, per l’anzianità maturata fino al 31 dicembre 2011 secondo le modalità descritte nel paragrafo relativo al sistema retributivo, e in parte con il sistema contributivo, per l’anzianità contributiva maturata dal 1° gennaio 2012.

 

Il sistema contributivo

La pensione è calcolata esclusivamente con il sistema di calcolo contributivo per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 1° gennaio 1996 e per i lavoratori che, in base a istituti attualmente vigenti, conseguono la liquidazione della pensione con il calcolo contributivo.

Per esercitare la facoltà di opzione è necessario che i lavoratori abbiano un’anzianità contributiva inferiore a 18 anni al 31 dicembre 1995 e possano far valere, al momento dell’opzione, una anzianità contributiva di almeno 15 anni, di cui cinque successivi al 1995.

Tale facoltà non può essere esercitata da chi ha maturato un’anzianità contributiva pari o superiore a 18 anni al 31 dicembre 1995.

Ai fini del calcolo occorre:

  • individuare la retribuzione annua dei lavoratori dipendenti o i redditi conseguiti dai lavoratori autonomi o parasubordinati;
  • calcolare i contributi di ogni anno sulla base dell’aliquota di computo (33% per i dipendenti. Quella vigente anno per anno per gli autonomi come da circolare 29 gennaio 2016, n. 15 e per gli iscritti alla Gestione Separata che varia anche a seconda della situazione del contribuente come da circolare 29 gennaio 2016, n. 13);
  • determinare il montante individuale che si ottiene sommando i contributi di ciascun anno opportunamente rivalutati sulla base del tasso annuo di capitalizzazione derivante dalla variazione media quinquennale del PIL (Prodotto Interno Lordo) determinata dall’ISTAT;
  • applicare al montante contributivo il coefficiente di trasformazione, che varia in funzione dell’età del lavoratore, al momento della pensione.

Montante contributivo

Il montante individuale rappresenta il capitale che il lavoratore ha accumulato nel corso degli anni lavorativi.

Per determinare il montante individuale dei contributi occorre:

  • individuare la base imponibile annua, cioè la retribuzione annua per gli iscritti alle gestioni pensionistiche dei lavoratori dipendenti ovvero il reddito annuo per gli iscritti alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi, corrispondente ai periodi di contribuzione (obbligatoria, volontaria, figurativa, da riscatto, da ricongiunzione) fatti valere dall’assicurato in ciascun anno;
  • calcolare l’ammontare dei contributi di ciascun anno moltiplicando la base imponibile annua per l’aliquota di computo del 33% per i periodi di contribuzione da lavoratore dipendente, ovvero per l’aliquota di computo di anno in anno vigente per i lavoratori autonomi e per i parasubordinati;
  • sommare l’ammontare dei contributi di ciascun anno, rivalutato annualmente sulla base del tasso annuo di capitalizzazione risultante dalla variazione media quinquennale del PIL nominale, appositamente calcolata dall’ISTAT con riferimento al quinquennio precedente l’anno da rivalutare. Il tasso di capitalizzazione è stato modificato da ultimo dal decreto legge 21 maggio 2015, n. 65.

L’importo così ottenuto costituisce la quota di montante individuale dei contributi per i periodi maturati successivamente al 31 dicembre 1995.
La rivalutazione del montante contributivo su base composta deve essere operata il 31 dicembre di ciascun anno con esclusione della contribuzione dello stesso anno e ha effetto per le pensioni aventi decorrenza dal 1° gennaio dell’anno immediatamente successivo.