Archivi giornalieri: 16 ottobre 2022

In pensione con 38 anni di contributi con una misura flessibile perfetta

In pensione con 38 anni di contributi con una misura flessibile perfetta

I lavoratori che hanno maturato 38 anni di contributi versati negli anni 2019, 2020 e 2021 hanno potuto godere della Quota 100. Già al compimento dei 62 anni di età la Quota 100 ha permesso di lasciare il lavoro a quanti avevano maturato quella carriera contributiva. Chi invece li ha maturati nel 2022, ha potuto sfruttare la Quota 102. La misura che consentiva il pensionamento a partire dai 64 anni di età va in scadenza il 31 dicembre 2022 ma si parla di una sua possibile estensione. Ma il sistema, i lavoratori e i loro rappresentanti, chiedono flessibilità in uscita. In altri termini ok alle misure che consentono un pensionamento anticipato al raggiungimento di una determinata carriera contributiva. Ma dovrebbero essere meno rigide rispetto alle misure a cui sono stati abituati i lavoratori in questi ultimi anni. In termini pratici dovrebbero essere più flessibili.

In pensione con 38 anni di contributi anche nei prossimi anni

Dal momento che sia Quota 100 che la Quota 102 garantivano il pensionamento quando la somma dei contributi e dell’età raggiungeva la quota prestabilita, molti si chiedono il perché non siano state inserite più combinazioni per completare la quota. Per esempio per la pensione in regime usuranti, quella che per esempio consente a determinate categorie di lavoratori di uscire già a 61 anni e 7 mesi di età con 35 anni di contributi versati, il raggiungimento della Quota 97,6 è determinato dalla somma di età e contributi. E sono valide anche le frazioni di anno. In quel caso si parla di pensione flessibile, perché valgono sia le frazioni di anno anagrafiche che le frazioni di anno contributive.

La quota 102 flessibile, ecco come sarebbe

In pensione con 38 anni di contributi potrebbe restare in vigore a 64 anni con la Quota 102. Molti vorrebbero una conferma di questa misura, ma dotandola di una flessibilità maggiore. Oggi con la Quota 102 che scade il prossimo 31 dicembre possono uscire dal lavoro coloro i quali completano 64 anni di età e 38 anni di contributi versati. Ma i 38 anni di contributi versati sono fissi e quindi aprono alla possibilità di uscire con questa contribuzione a chi ha compiuto 64, 65 o 66 anni di età. Aprire alla possibilità di andare in pensione a chi non ha ancora raggiunto i 64 anni potrebbe essere una soluzione. Per esempio, Quota 102 potrebbe essere completata anche a 63 anni una volta raggiunti i 39 anni di contributi versati. Darebbe comunque Quota 102, e potrebbe essere già una variazione sul tema.

Una misura con flessibilità perfetta

Una misura a quota pura, dovrebbe consentire a chiunque raggiunge la quota di poter andare in pensione a prescindere da come la questa viene raggiunta. E sicuramente con una misura flessibile di questo tipo potrebbero anche venire meno tutte le altre misure previdenziali alternative a quelle ordinarie che ha il sistema previdenziale oggi. Dal momento che la pensione anticipata ordinaria si centra più o meno a 43 anni di contributi versati senza limiti di età, è evidente che dovrebbe essere concessa la possibilità di uscire con Quota 102 a chi ha 59 anni di età e 43 anni di contributi versati. Tanto, questo lavoratore uscirebbe lo stesso con la pensione anticipata ordinaria.

E anticipare di qualche mese l’uscita a chi ha 42 anni di contributi versati e 60 anni di età, oppure a chi ha 61 anni di età e 41 anni di contributi dovrebbe essere garantito. Per questi ultimi si parla tanto di Quota 41 per tutti, ma a questo punto rendere flessibile la Quota 102 potrebbe riuscire a rendere meno necessaria la Quota 41 per tutti.

Lettura consigliata

A 67 anni senza pensione ecco cosa può prendere chi si trova così

Si invita a leggere attentamente le Avvertenze riguardo al presente articolo e alle responsabilità dell’autore, consultabili QUI»
 

Leggi decentrate. Continue modifiche su presupposti, volumetrie e altezze.Recupero dei sottotetti a seconda della Regione

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di Rezzonico Silvio 
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Oramai nella maggior parte del territorio italiano sono state emanate norme sul recupero dei sottotetti, tanto che le altezze minime stabilite dal Decreto del ministero della Sanità 5 luglio 1975 per i locali abitativi sono derogate quasi dappertutto. Con regole che variano però a seconda delle Regioni e spesso anche a seconda delle altitudini del comune (vedi la tabella a fianco). Anche in Lombardia, dove una versione mal scritta della legge urbanistica aveva bloccato per sette mesi i lavori, la legge n. 20/2005 ha riparato al mal fatto. Tratto comune a quasi tutte le norme è porre come condizione che il sottotetto venga riutilizzato come abitazione (in Piemonte, anche solo in parte). Poi di concedere deroghe alle norme urbanistiche vigenti, quindi la possibilità di aggiungere superfici o volumetrie oltre quelle consentite. Si prevedono spesso eccezioni alle regole sull’eliminazione delle barriere a favore dei disabili previste per le nuove costruzioni o gli ampliamenti: è possibile accedere ai solai ricavati anche da scale ripide o comunque da passaggi assai stretti. Possono essere posti requisiti di coibentazione mentre è facilitata l’apertura di finestre e lucernari. Infine nei comuni nelle zone montane e (in qualche caso) nei centri storici, le altezze minime sono ulteriormente ridotte (tranne che in Basilicata, in Sicilia e in provincia di Bolzano). Tuttavia il concetto di “montano” varia da regione a regione,da un minimo di 400 a 1.100 metri d’altitudine.
Differenze. In Piemonte e in Liguria gli oneri di urbanizzazione sono ridotti a metà qualora le parti rese abitabili costituiscano pertinenza dell’unità immobiliare. Occorrerà però a trascrivere, presso la conservatoria dei registri immobiliari, una dichiarazione notarile in tal senso.
In Basilicata si distingue tra sottotetti collegabili a un’abitazione sottostante e quelli che vengono trasformati in un’unità immobiliare “ad uso residenziale autonomo”. Nel primo caso si tratta di un recupero senza condizioni, per cui è resuscitata la semplice relazione asseverata per opere interne (abrogata dalle leggi nazionali). Si possono realizzare, inoltre, aperture, botole e scale per l’accesso, senza particolari permessi. Viceversa nuovi criteri di altezza media e di rapporto di areoilluminazione si applicano ai sottotetti che divengono abitazioni autonome. C’è da aggiungere che le abitazioni realizzate non debbono superare il 15% del volume urbanistico dell’intero edificio (volumi fuori terra, esclusi quelli tecnici, come casotto caldaia o per l’argano dell’ascensore) e che le finestre non possono superare in larghezza il 15% della falda del tetto.
In Liguria, quando il sottotetto abitabile diviene parte dell’abitazione, non è possibile per dieci anni frazionare l’appartamento stesso in più unità immobiliari (salvo diverse norme comunali). In Campania è possibile recuperare volume abbassando il piano di sotto, ma in tal caso i locali sottostanti debbono essere adeguati alle altezze minime stabilite dalle norme dello Stato.
Friuli, Val d’Aosta e provincia di Bolzano non hanno varato leggi specifiche sui sottotetti ma, avvalendosi della loro autonomia, hanno da sempre stabilito requisiti di altezze minime diversi dalle norme nazionali, che si riducono se l’edificio è situato in un centro storico e via via che cresce l’altitudine. In Val d’Aosta le altezze minime sono limitate anche quando è in ballo il recupero funzionale di edifici storico-monumentali.
In Friuli nel caso di altezze non uniformi dei piani, esse possono essere compensate l’una con l’altra abbassando soffitti o alzando pavimenti, purché non siano in alcun punto inferiori a metri 1,50 nei vani abitabili e a metri 1,40 nei vani accessori e purché l’altezza media dei vani abitabili non sia inferiore a metri 2,20.
 
Sopralzo e parcheggi
Solo due regioni (Lombardia e Liguria), consentono di modificare le altezze di colmo e di gronda, nonché le linee di pendenza delle falde, purché nei limiti di altezza massima previsti per gli edifici ed unicamente al fine di assicurare i parametri minimi di legge. Gli interventi debbono comunque garantire il rispetto delle caratteristiche architettoniche dell’immobile e i piani paesistici. In Liguria tale facilitazione è concessa sia alle abitazioni che agli immobili turistici e ricettivi.
In condominio il diritto al sopralzo prevede però, che siano rispettate le regole dettata dall’articolo 1127 del codice civile. In particolare, va corrisposta agli altri condomini un’indennità pari al valore di mercato dell’area su cui sorge l’edificio, da dividersi per il numero dei piani (ivi compreso il sottotetto). Va detratta la quota spettante al proprietario dell’appartamento sottostante. La sopraelevazione può essere impedita se non lo consentono le condizioni statiche dell’edificio, se pregiudica il suo aspetto architettonico o diminuisce notevolmente l’aria o la luce dei piani sottostanti. Si tratta di valutazioni che, in caso di contrasti, solo perito nominato da un giudice può fare. Infine va ricordato che, secondo un’interpretazione delle Entrate, i lavori di sopralzo non hanno diritto alla detrazione del 36%, a meno che non si resti all’interno dei volumi originariamente assentiti per il palazzo (cosa che capita raramente).
Posti auto. L’aumento di volumetrie abitabili dovrebbe imporre, per le leggi nazionali, il fatto di reperire nuovi spazi a parcheggio, cosa che spesso può essere impossibile. Questa prescrizione è in effetti valida in Emilia-Romagna e Veneto che però danno come alternativa il pagamento di una somma (a patto che il consiglio comunale lo consenta). Liguria, Basilicata e Calabria seguono vie intermedie: parcheggi o monetizzazione sì, ma se si incrementa la volumetria oltre certi limiti. In Lombardia, Piemonte e Sicilia, nessun obbligo.
L’opera è in genere qualificata come “ristrutturazione edilizia” è occorre versare il relativo contributo di costruzione (che in Sicilia e Abruzzo viene incrementato).
 
Condizioni nazionali e regionali per ottenere l’abitabilità nei sottotetti
 
 Regione e legge
Leggi di modifica
Altitudine
Altezza media
Altezze minime (1)
Rapporto areo-illuminante (2)
Edifici realizzati o con assenso edilizio richiesto entro il:
locali abitativi
servizi
locali abitativi
servizi
Legge nazionale n. 457/1978 art. 43, Dm Sanità. 5 / 7 / 75
Dm 9/6/1999
– di 1.000 m
2,7 m
2,4 m
1/8
+ di 1.000 m
2,55 m
2,4 m
Abruzzo, L. 15/2004, art. 85
L.  6/2005, 33/2005, 41/2006
– di 1.000 m
2,4 m
1,4 m
1/8
31/10/2007
+ di 1.000 m
2,2 m
1,2 m
Basilicata, L. 8/2002
NO
qualsiasi
2,4 m
1,4 m
1/10
28/1/2002
Bolzano, Dpgp n. 5/1998, art. 47 e 52
Dpgp. n. 39/1998, n. 40/1998,
qualsiasi
2,2 m
1,5 m
1/15
nessun limite
Calabria, L. 19/2002, art. 49
NO
– di 800 m
2,2 m
1,5 m
1/15
nessun limite
+ di 800 m
2 m
1,5 m
Campania, L. 15/2000
L.  19/2001
– di 600 m
2,4 m
1,4 m
1/8
5/12/2000
+ di 600 m
2,2 m
1,4 m
Emilia Romagna, L. 11/1998
NO
pianura
2,4 m
2,2 m
1,8 m
1/16
28/04/1998
(3)
2,2 m
1,8 m
Friuli, L. 44/1985
 
L. 26/1988, 37/1991, 37/1993, 31/1996 ,12/2003, 18/2003, 26/2004
– di 400 metri
2,2 m
1,5 m
1,4 m
1/10
nessun limite
+ di 400 m
2 m
1 m
1/12
centri storici
2,2 m
2 m
1,5 m
1,4 m
1/10
Liguria, L. 24/2001
NO
pianura
2,3 m
2,1 m
1,5 m
1,3 m
1/16
11/09/2001
(3)
2,1 m
2 m
1,3 m
1,1 m
Lombardia, L. n. 12/2005 art. 63-65
L. 20/2005
– di 600 m
2,4 m
1,5 m
1/8
1-31/12/2005
+ di 600 m
2,1 m
1,5 m
Piemonte, L. 21/1998
NO
pianura
2,4 m
2,2 m
1,6 m
1,4 m
1/8
12/08/1998
(3)
2,2 m
2 m
1,4 m
1,2 m
Sicilia, L. 4/2003, art. 18
L. 19/2005
qualsiasi
2 m
1,5 m
1/8
30/11/2005
Umbria, L. 1/2004, art. 34-35 (5)
L. 21/2004
qualsiasi
2,2-2,4 m
1,2 m
1/16
16/03/2004
Val d’Aosta,, L. 11/1998 art. 95
NO
400-1.100 m
2,5 m
2,4 m
1/8
nessun limite
+ di 1.100 m (4)
2,4 m
centri storici
2,2 m
2 m
1/32
Veneto, L. 12/1999
NO
pianura
2,4 m
2,2 m
1,8 m
1/16
31/12/1998
(3)
2,2 m
1,6 m
 
 
 
(1) Gli spazi inferiori vanno chiusi e utilizzati, tuttalpiù come depositi o armadi.
(2) Rapporto minimo tra la superficie del pavimento (esclusi gli spazi sotto le altezze minime) e quella delle finestre
 (3) ) Comuni identificati singolarmente da una legge regionale  (Emilia: 22/97; Liguria: 20/1996; Piemonte 16/1999, Veneto 19/1992)
(4) Norma valida per tutti i locali abitativi (non solo i sottotetti) nei comuni a più di 1.100 metri s.l.m
(5) In Umbria eccezioni sono previste per gli edifici esistenti alla data di entrata in vigore del d.m. 5 luglio 1975 o dietro parere Asl. Si parla inoltre non di altezza media, ma massima: la prima (2,2 m) per tetti piani e la seconda per tetti spioventi. Si può far eccezione al rapporto areoilluminante con impianti di ventilazione meccanizzata e un’adeguata illuminazione artificiale.
 
 

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Santa Margherita Maria Alacoque

 

Santa Margherita Maria Alacoque


Nome: Santa Margherita Maria Alacoque
Titolo: Vergine
Nascita: 22 luglio 1647, Autun, Francia
Morte: 17 ottobre 1690, Paray-le-Monial, Francia
Ricorrenza: 16 ottobre
Martirologio: edizione 2004
Tipologia: Memoria facoltativa
Questa grande Santa fu la confidente del S. Cuore. Nacque il 22 luglio dell’anno 1647 da onorata famiglia, in un piccolo villaggio della diocesi di Autun. Accesa di amore per la Vergine e per l’augusto Sacramento dell’Eucarestia, giovanetta ancora, consacrò a Dio la sua verginità.

All’età di 15 anni, attraversò un periodo di rilassamento: l’amore umano e l’amore divino sembrava che se la contendessero; ma alla fine quest’ultimo trionfò. Iddio l’aveva eletta per rivelarle i tesori ineffabili del suo Cuore. A 23 anni entrò nel monastero della Visitazione in ParayleMonial. È qui dove incominciano le più sublimi ascensioni nella via della santità e dove ammiriamo le visioni e le conversazioni di Margherita col suo Celeste Sposo.

Da parte sua si teneva in grande umiltà e nutriva una devozione particolarissima verso la passione di Nostro Signore. Sentiva compassione per le grandi offese che continuamente laceravano il Cuore Sacratissimo di Gesù e voleva ripararle. Un giorno, mentre pregava ai piedi del Crocifisso, Gesù le mostrò il suo Cuore, acceso di fiamme e circondato di spine, e le disse: « Ecco quel Cuore che tanto ha amato gli uomini e dai quali non riceve che ingratitudini ».

Margherita si adoperò in tutti i modi per propagare la devozione al Sacro Cuore. Non mancarono le pene e le lotte. S. Claudio de la Colombière, suo confessore, la aiutò e così il suo apostolato passò le mura del monastero e si diffuse nel mondo.

Margherita ricevette così dal suo direttore spirituale l’ordine di scrivere le sue esperienze ascetiche. Ella però inizia l’autobiografia sottolineando tutto la sua repulsione per quanto le viene chiesto:

«Soltanto per amor Tuo, o mio Dio, mi sottometto all’obbedienza di scrivere queste memorie e ti chiedo perdono della resistenza che fino ad ora ti ho opposta. E siccome Tu solo sai quanto forte sia la mia ripugnanza, Tu solo puoi concedermi la forza di superarla.»

«Devo farmi estrema violenza per scrivere tutte queste cose che avevo tenute nascoste con tanta gelosia e tante precauzioni per il futuro.»

«Queste parole mi dettero un gran coraggio, ma la paura, che questo mio scritto cada sotto lo sguardo altrui, continua.»

Molte sono le promesse che il Sacro Cuore per mezzo di S. Margherita fece ai fedeli che praticano questa devozione. Fra tutte spicca « La Grande Promessa »: « Tutti coloro che si comunicheranno nei primi venerdì di nove mesi consecutivi avranno la grazia della perseveranza finale; non morranno in mia disgrazia, nè senza ricevere i Ss. Sacramenti. Io stesso sarò loro sicuro asilo in quell’ora ».

Il 17 ottobre del 1690, Margherita, quasi consunta dall’amor di Dio, spirò serenamente nel dolcissimo amplesso di quel Cuore che tanto aveva amato. Moltissimi furono i miracoli operati per la sua intercessione e Benedetto XV l’iscrisse tra i Santi. Il Sommo Pontefice Pio XI ne estese l’Ufficio a tutta la Chiesa.

PRATICA. Facciamo i primi nove venerdì per assicurarci la salvezza eterna.

PREGHIERA. Signore Gesù Cristo, che le investigabili ricchezze del Cuor tuo mirabilmente rivelasti alla beata vergine Margherita Maria, da’ a noi per i meriti e l’imitazione di lei, che amando te in tutte e sopra tutte le cose, meritiamo di vivere perennemente nel tuo Cuore.

MARTIROLOGIO ROMANO. Santa Margherita Maria Alacoque, vergine, che, entrata tra le monache dell’Ordine della Visitazione della beata Maria, corse in modo mirabile lungo la via della perfezione; dotata di mistici doni e particolarmente devota al Sacratissimo Cuore di Gesù, fece molto per promuoverne il culto nella Chiesa. A Paray-le-Monial nei pressi di Autun in Francia, il 17 ottobre, si addormentò nel Signore.

Santa Margherita Maria Alacoque
Preghiera a Santa Margherita Maria Alacoque
O Santa Margherita Maria Alacoque,
Tu che fosti scelta da Dio per rivelare al mondo
la divina bellezza del Cuore di Gesù,
la sua bontà infinita, la sua misericordia senza limiti,
la sua luce radiosa; fa’ che anche noi, come te,
possiamo poggiare la nostra vita sul suo cuore.

Cuore di Gesù,
riversa l’abbondanza del tuo amore
sui peccatori perché tornino a te,
sui credenti perché vivano di te,
sui missionari perché testimonino te,
sui malati perché guariscano in te,
sui moribondi perché si abbandonino a te.

Dammi un cuore buono,
sincero e disponibile,
capace di amare e di soffrire,
di perdonare e di gioire,
di vivere ogni momento della vita
come un grandioso dono
del tuo amore infinito.

Cuore di Gesù,
sorgente di Carità, di Pace,
di Verità, di Speranza,
confido in te, mi affido a te.

Santa Margherita Maria Alacoque,
prega per noi!