Archivi giornalieri: 22 giugno 2022

Monitoraggio dell’attuazione del PNRR. I traguardi e gli obiettivi da conseguire entro il 30 giugno 2022

Monitoraggio dell’attuazione del PNRR. I traguardi e gli obiettivi da conseguire entro il 30 giugno 2022

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Segnalazione da UO Studi e analisi compatibilità

Il dossier riporta lo stato di attuazione degli investimenti e delle riforme previsti nel PNRR per i quali sono previsti traguardi ed obiettivi da conseguire entro il 30 giugno 2022. Nel primo semestre 2022 sono previsti 45 interventi, di cui 15 Riforme e 30 Investimenti. Per la quasi totalità degli interventi (44) è previsto il conseguimento di traguardi (milestone) (ossia adozione di norme, conclusione di accordi, aggiudicazione di appalti, avvio di sistemi informativi, ecc.); l’unico obiettivo (target1) da conseguire riguarda l’assunzione di un determinato numero di addetti nell’ufficio per il processo. Per ciascun “Investimento/Riforma” viene specificata l’amministrazione titolare dell’intervento, i contenuti e le caratteristiche dell’intervento, nonché le sue finalità complessive; infine, vengono indicati i traguardi e gli obiettivi da conseguire entro il 30 giugno 2022. Sono riportati inoltre, eventuali elementi relativi a traguardi/obiettivi il cui conseguimento era previsto, nell’ambito del medesimo intervento, nei semestri precedenti. Infine, si forniscono informazioni sui provvedimenti attuativi adottati, riconducibili ai vari traguardi/obiettivi, reperibili (alla data del 7 giugno 2022) dalla Gazzetta ufficiale, dal sito internet italiadomani.gov.it e dai siti istituzionali del Governo e dei Ministeri.

 

Servizio Bilancio – Notiziario economico finanziario – maggio 2022

Servizio Bilancio – Notiziario economico finanziario – maggio 2022

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Segnalazione da UO Studi e analisi compatibilità

Il Notiziario Economico Finanziario fornisce dati e informazioni distinti in cinque sezioni: in prima pagina viene riportato un quadro informativo con i principali indicatori economico-finanziari; la seconda sezione “Servizio Bilancio” dà conto dei più recenti prodotti realizzati dal Servizio del Bilancio; la terza sezione elenca i principali documenti e comunicati pubblicati dalle “Istituzioni nazionali”; la quarta sezione “Istituzioni comunitarie e internazionali” riporta una selezione dei documenti di maggiore interesse pubblicati dalle istituzioni comunitarie e dalle istituzioni internazionali. In questo numero si segnalano, fra gli altri: dalla Commissione europea le “Raccomandazioni specifiche per paese (RSP) per i 27 Stati membri – 2022 European Semester: Country Specific Recommendations/Commission Recommendations e, in particolare, Italy; dal FMI Comunicato conclusivo del Fondo Monetario Internazionale sulla Missione Article IV 2022 dell’Italia.

Il conto annuale 2021 – rilevazione prevista dal titolo V del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 – Circolare del 10 giugno 2022, n. 25

Il conto annuale 2021 – rilevazione prevista dal titolo V del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 – Circolare del 10 giugno 2022, n. 25

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Segnalazione da UO Studi e analisi compatibilità

La Ragioneria Generale dello Stato ha pubblicato la circolare del 10 giugno 2022, n. 25 sulla rilevazione del “Conto annuale 2021” riguardante la consistenza del personale e le relative spese sostenute dalle Amministrazioni pubbliche. Alla rilevazione partecipano gli enti dell’aggregato “Pubblica amministrazione” destinatari delle disposizioni recate dal d.lgs. n.165/2001 in materia di ordinamento del lavoro pubblico. Con l’art. 2, comma 10, del d.l. 101/2013, convertito con modificazioni dalla legge 125/2013, è stata prevista – con la sola eccezione degli organi costituzionali – l’estensione della rilevazione del costo del lavoro effettuato attraverso il Conto annuale anche agli enti inseriti nell’elenco Istat di cui all’art.1, comma 3, del d.lgs. 196/2009 (lista S13). Le variabili rilevate sono:

  • consistenza e struttura del personale in servizio
  • consistenza del lavoro part-time e del lavoro flessibile
  • assenze retribuite e non retribuite
  • turn-over e mobilità
  • età anagrafica e anzianità di servizio
  • titoli di studio
  • distribuzione geografica
  • costo del lavoro
  • consistenza ed utilizzo dei fondi per la contrattazione integrativa

La rilevazione è aperta dal 10 giugno ed il termine entro cui dovrà essere eseguito l’invio dei dati è posticipato al 20 luglio. In apposita area è possibile prelevare il materiale utile per l’invio dei dati del conto annuale (istruzioni e i download kit)

Sezione controllo per la Regione Siciliana deliberazione n. 81/2022 Enti locali – Debiti fuori bilancio

Sezione controllo per la Regione Siciliana deliberazione n. 81/2022 Enti locali – Debiti fuori bilancio

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Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale

Il Collegio esprime un parere in merito alla configurazione dell’indennità arretrata dei segretari comunali di cui all’art 41, comma 4, del Ccnl 1998/2001, in particolare, se la stessa, in caso di incapienza, anche parziale, possa essere considerata o meno un debito fuori bilancio. I giudici contabili evidenziano, che la consolidata giurisprudenza (ex multis: sez. reg. controllo Lombardia n. 436/2013) “considera la procedura per il debito fuori bilancio, di cui all’art 194 TUEL, una disciplina eccezionale relativa ad ipotesi tassative e di tendenziale stretta interpretazione, diverse sono le passività pregresse o arretrate, spese che a differenza dei primi riguardano debiti per cui si è proceduto a regolare impegno ma che per fatti non prevedibili, di norma collegati alla natura della prestazione, hanno dato luogo ad un debito in definitiva maggiore e che comunque si pongono all’interno di una regolare procedura di spesa.

Sentenza Sezione II n. 2349-2022 Pubblico impiego – Diritto compenso sostitutivo ferie non godute

Sentenza Sezione II n. 2349-2022 Pubblico impiego – Diritto compenso sostitutivo ferie non godute

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Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale

Il Collegio in merito al diritto alla monetizzazione delle ferie non godute ha ritenuto che “il diritto al compenso sostitutivo delle ferie non godute dal pubblico dipendente, discenda direttamente dallo stesso mancato godimento delle ferie, in armonia con l’art. 36 Cost., quando sia certo che tale vicenda non sia stata determinata dalla volontà del lavoratore e non sia a lui comunque imputabile, (Cons. Stato Sez. IV, 13 marzo 2018, n. 1580, Sez. III, 17 maggio 2018, n. 2956, con riguardo ai casi di cessazione dal servizio non dipendente da causa di servizio; Cons. Stato, sez. III, 21 marzo 2016, n. 1138 relativamente alla mancata fruizione del congedo per l’aspettativa per infermità). Pertanto, i giudici affermano che il divieto di corresponsione di trattamenti economici sostitutivi per le ferie non godute non si applica nei casi in cui il loro mancato godimento dipenda da cause non imputabili al lavoratore, dovendosi invece ritenere operante il divieto tutte le volte in cui il dipendente abbia avuto la possibilità di richiederle e di fruirne (Cons. Stato. Sez. IV, 12 ottobre 2020, n. 6047).

Sezione Lavoro Sentenza n. 18140 del 6/6/2022 Impiego pubblico – dirigenza medica – Ferie – Organizzazione autonoma – Cessazione del rapporto – Perdita all’indennità sostitutiva delle ferie – Esclusione – Art. 7 della direttiva 2003/88/CE

Sezione Lavoro Sentenza n. 18140 del 6/6/2022 Impiego pubblico – dirigenza medica – Ferie – Organizzazione autonoma – Cessazione del rapporto – Perdita all’indennità sostitutiva delle ferie – Esclusione – Art. 7 della direttiva 2003/88/CE

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Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale

La Corte di Cassazione accoglie parzialmente il ricorso proposto da un dirigente medico nei confronti dell’ASP di appartenenza che rivendica il diritto all’indennità per ferie non godute all’atto della cessazione del rapporto, e dell’indennità turni notturni e di pronta disponibilità. La Suprema Corte ritiene fondato il motivo rappresentato dal ricorrente rispetto alle ferie ribadendo che Il potere del dirigente pubblico di organizzare autonomamente il godimento delle proprie ferie, pur se accompagnato da obblighi previsti dalla contrattazione collettiva di comunicazione al datore di lavoro della pianificazione delle attività e dei riposi, non comporta la perdita del diritto, alla cessazione del rapporto, all’indennità sostitutiva delle ferie se il datore di lavoro non dimostra di avere, in esercizio dei propri doveri di vigilanza ed indirizzo sul punto, formalmente invitato il lavoratore a fruire delle ferie e di avere assicurato altresì che l’organizzazione del lavoro e le esigenze del servizio cui il dirigente era preposto non fossero tali da impedire il loro godimento. Anche la lettura della Corte di Giustizia (art. 7 della direttiva 2003/88/CE) si coordina con l’orientamento interpretativo della Corte Costituzionale (sent. n. 95 6/5/2016) secondo cui la perdita del diritto alla monetizzazione non può aversi anche quando ad essere chiamata in causa sia la capacità organizzativa del datore di lavoro che va comunque esercitata in modo da assicurare che le ferie siano effettivamente godute nel corso del rapporto, quale diritto garantito dalla Carta fondamentale, dalle fonti internazionali e da quelle europee.

Sezione Lavoro Sentenza n. 19192 del 14/6/2022 Impiego pubblico – regolamenti enti locali – materie riservate alla contrattazione collettiva

Sezione Lavoro Sentenza n. 19192 del 14/6/2022 Impiego pubblico – regolamenti enti locali – materie riservate alla contrattazione collettiva

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Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale

La Corte di Cassazione riguardo alle materie oggetto di riserva della contrattazione collettiva nonché di specifiche disposizioni legislative si è pronunciata dichiarando illegittimi ed inefficaci i regolamenti emanati dagli enti locali che disciplinano elementi fondamentali del rapporto di lavoro. In particolare la pronuncia della Corte ha origine da un provvedimento adottato da un sindaco in attuazione di un articolo del regolamento comunale che prevedeva la sospensione del pagamento della retribuzione di posizione e di risultato nel caso di assenza dal servizio eccedente i trenta giorni consecutivi. Gli Ermellini rilevano che la disciplina del rapporto di lavoro è riservata alla legge e alla contrattazione collettiva in particolare per quanto riguarda il trattamento economico delle assenze dal servizio, il regolamento comunale infatti può intervenire esclusivamente (art. 2 d.lgs 165/2001) riguardo alle linee fondamentali di organizzazione degli uffici e alla determinazione delle dotazioni organiche e non riguardo nella disciplina del rapporto di lavoro riservata invece alla legge ed alla contrattazione collettiva.

Cos’è il debito pubblico

Cos’è il debito pubblico

È una misura messa in atto da uno stato quando le uscite superano le entrate. Viene effettuato tramite numerosi strumenti finanziari tra cui le obbligazioni e i prestiti.

Definizione

Per finanziare le attività di uno stato esistono diversi metodi, ad esempio le tasse e le imposte. Quando le uscite di uno stato superano le entrate questo può ricorrere a strumenti finanziari, creando così il debito pubblico.

Gli strumenti che principalmente sono utilizzati per contrarre questo debito sono i titoli di stato, ovvero delle obbligazioni che vengono emesse sul mercato dal dipartimento del tesoro. Vengono inseriti all’interno di questo indicatore anche prestiti, depositi e monete. Questi elementi rappresentano delle passività finanziarie, ovvero degli impegni di pagamento che devono essere soddisfatti alla fine di un determinato periodo di tempo.

Debito pubblico e indebitamento netto misurano due aspetti diversi.

Il debito pubblico non va confuso con l’indebitamento netto. Questo è infatti la differenza tra le entrate totali e le uscite totali riportate nel conto economico consolidato e si registra in un arco di tempo. Al contrario, il debito pubblico rappresenta proprio l’ammontare complessivo dei debiti contratti. 

Quando viene effettuato un prestito di qualsiasi natura il debitore è obbligato alla fine del periodo a restituire la quantità inizialmente versata più un compenso maturato da quando è nato il debito fino al suo appianamento. Questo elemento si chiama interesse. Si può trovare nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione una specifica voce di uscita, chiamata appunto spesa per interessi, che riguarda queste remunerazioni nei confronti dei creditori.

Dati

Secondo banca d’Italia, il debito delle amministrazioni pubbliche ammonta nel 2021 a 2.678,4 miliardi di euro. Nel 2020 questo valore era pari a 2.573,5 miliardi.

104,9 miliardi l’aumento del debito pubblico tra 2020 e 2021 (banca d’Italia).

I vari strumenti finanziari sono considerati al valore facciale, ovvero viene considerato il valore che il debitore si è impegnato a rimborsare al momento in cui il debito è stato contratto. Quindi è misurato al netto degli interessi. Istat stima che la spesa per interessi fosse stata pari a 57.317 milioni di euro nel 2020 per poi aumentare nel 2021 a 62.863. L’incidenza sul Pil risulta sempre pari al 3,5%.

Secondo banca d’Italia, la variazione del debito pubblico riflette sia le necessità delle pubbliche amministrazioni ma anche l’aumento di liquidità del Tesoro e ulteriori operazioni di rivalutazione, adeguamento inflazionistico e variazioni dei cambi di alcuni strumenti finanziari.

Per avere un’idea più concreta della salute economica di uno stato si calcola il rapporto debito/Pil. Questo indicatore misura nell’arco di un anno l’ammontare del debito pubblico in relazione al prodotto interno lordo, che detto in maniera sintetica è l’insieme delle attività produttive di uno stato.

In Italia, questo valore risulta in crescita dal 2016 al 2020 raggiungendo il picco del 155,3%. Nel 2021 questo rapporto riporta una diminuzione di 4,5 punti percentuali.

Tra il 2020 e il 2021 il Pil italiano era in crescita (passando da 1.656.961 milioni di euro a 1.775.436). Questo cambiamento incide riducendo il valore totale del rapporto.

Analisi

Il ricorso al mercato permette di ottenere immediatamente della liquidità ma sposta sulle generazioni future gli oneri contratti nel presente. È quindi ampiamente discussa come misura, soprattutto quando il valore accumulato risulta già elevato.

Bisogna stare attenti all’esplosione del debito pubblico.

Come è stato già detto infatti si mette in atto in un momento nel quale il budget annuale di uno stato risulta in deficit, ovvero quando le entrate sono superate dalle uscite. Aumentare il debito significa incrementare anche le spese per interessi che compongono una parte delle spese di uno stato. Questa situazione può creare un circolo vizioso se non opportunamente gestita. Il rischio è quello del default di uno stato che diventa così insolvente e non riesce a ripagare i propri creditori.

Sono molti altri i fattori che possono incidere sulla gestione del debito pubblico e possono andare dalla politica monetaria al livello di sviluppo di un’economia.

Proprio per questi motivi, l’unione europea ha deciso di disciplinare i limiti di entrata nell’area euro. All’interno del trattato di Maastricht c’è un’indicazione specifica sul rapporto debito/Pil di uno stato, che non dovrebbe superare il 60%. Questa soglia è però ampiamente dibattuta così come le altre presenti nel trattato.

 

Sezione Lavoro Sentenza n. 19192 del 14/6/2022 Impiego pubblico – regolamenti enti locali – materie riservate alla contrattazione collettiva

Sezione Lavoro Sentenza n. 19192 del 14/6/2022 Impiego pubblico – regolamenti enti locali – materie riservate alla contrattazione collettiva

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Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale

La Corte di Cassazione riguardo alle materie oggetto di riserva della contrattazione collettiva nonché di specifiche disposizioni legislative si è pronunciata dichiarando illegittimi ed inefficaci i regolamenti emanati dagli enti locali che disciplinano elementi fondamentali del rapporto di lavoro. In particolare la pronuncia della Corte ha origine da un provvedimento adottato da un sindaco in attuazione di un articolo del regolamento comunale che prevedeva la sospensione del pagamento della retribuzione di posizione e di risultato nel caso di assenza dal servizio eccedente i trenta giorni consecutivi. Gli Ermellini rilevano che la disciplina del rapporto di lavoro è riservata alla legge e alla contrattazione collettiva in particolare per quanto riguarda il trattamento economico delle assenze dal servizio, il regolamento comunale infatti può intervenire esclusivamente (art. 2 d.lgs 165/2001) riguardo alle linee fondamentali di organizzazione degli uffici e alla determinazione delle dotazioni organiche e non riguardo nella disciplina del rapporto di lavoro riservata invece alla legge ed alla contrattazione collettiva.

 

CFC61a

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Come devono concretamente applicarsi le regole relative alle assenze dal lavoro rese a qualsiasi titolo (come ad es. ferie, permessi retribuiti, malattia, ecc…) nel caso di personale turnista?

L’art. 17 del CCNL comparto Funzioni Centrali del 12/02/2018 disciplina le diverse articolazioni orarie.

In armonia con tale previsione, dunque, vanno lette le norme contrattuali riguardanti gli istituti che disciplinano le assenze dal lavoro che sono di diretta ed immediata applicazione da parte delle amministrazioni. Sul punto, si ricorda che le assenze dal lavoro possono essere fruite a giorni o ad ore, a seconda dell’istituto contrattuale preso in considerazione, con il relativo computo.

Pertanto, le assenze fruibili esclusivamente in giorni vengono sempre considerate come singola giornata di assenza indipendentemente dalla durata della prestazione che il lavoratore avrebbe dovuto rendere nella stessa e vengono riproporzionate solo in caso di part-time verticale o misto atteso che solo in tali fattispecie le giornate di prestazione rese nella settimana sono meno del numero ordinariamente previsto dall’art. 17 citato.

CFC60a

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Come deve operarsi l’incremento stabile di cui all’art. 76, comma 3, lett. a) del CCNL personale comparto Funzioni Centrali del 12/02/2018 con riferimento all’art. 89, comma 5 del medesimo contratto? In particolare, l’incremento del Fondo risorse decentrare del monte salari di un anno X, si deve operare una tantum ovvero in modo stabile?

Il CCNL comparto Funzioni Centrali del 12/02/2018 ha finalizzato, a decorrere dal 1° gennaio 2018, quota parte delle risorse contrattuali – in percentuale differente per ciascun ex comparto – al fondo risorse decentrate.

Tale incremento è da effettuarsi in modo stabile ma una volta sola. In altre parole, le risorse vengono aggiunte tra le risorse stabili a decorrere dall’1° gennaio 2018, come indicato chiaramente dall’art. 76, comma 3, lett. a) del citato CCNL.

È evidente che, laddove le risorse in parola vengano utilizzate per impieghi pluriennali (si pensi, ad esempio, all’attribuzione di PEO), le stesse verranno sottratte dalla quota disponibile alla contrattazione degli anni successivi come dettagliatamente previsto all’art. 77 comma 1 del contratto stesso.

 

Sottoscritta l’Ipotesi del Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto della Sanità triennio 2019-2021

Sottoscritta l’Ipotesi del Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto della Sanità triennio 2019-2021

In data 15 giugno 2022 alle ore 23:00 l’Aran e le parti sindacali hanno sottoscritto l’Ipotesi di Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del Comparto Sanità per il triennio 2019/2021.

Il testo dell’Ipotesi si caratterizza per numerose e rilevanti innovazioni concernenti aspetti salienti del trattamento normo-economico del personale.

L’Ipotesi ha innanzitutto operato una revisione del sistema di classificazione del personale prevedendo cinque aree di inquadramento ed accogliendo la recente innovazione legislativa di un’area di elevata qualificazione

A completamento del sistema di classificazione, è stata prevista una rivisitazione del sistema degli incarichi, aumentandone la rilevanza e basandolo sui principi di maggiore responsabilità e di impegno realmente profuso, valorizzazione del merito e della prestazione professionale finalizzati a promuovere lo sviluppo professionale, mediante il riconoscimento dell’autonomia operativa e funzionalizzandolo ad una efficace organizzazione aziendale e al raggiungimento degli obiettivi di salute previsti dalla programmazione sanitaria e sociosanitaria nazionale e regionale.

È stato delineato inoltre un nuovo regime delle progressioni economiche orizzontali prevedendo “differenziali economici di professionalità” da intendersi come incrementi stabili del trattamento economico finalizzati a remunerare il maggior grado di competenza professionale progressivamente acquisito dai dipendenti, nello svolgimento delle attribuzioni proprie dell’area di classificazione.

Anche il sistema delle relazioni sindacali ha visto una significativa revisione nella prospettiva di un ampliamento del rilievo dei moduli partecipativi dell’informazione e del confronto e con la valorizzazione dell’Organismo paritetico per l’innovazione.

L’Ipotesi ha operato anche modifiche sostanziali ad alcuni istituti del rapporto di lavoro ricercando un equilibrato rapporto tra l’estensione dei diritti dei lavoratori e la salvaguardia delle esigenze organizzative e funzionali delle Aziende ed Enti.

Rilievo assume anche la nuova disciplina del lavoro a distanza nelle due tipologie di lavoro agile, previsto dalla legge 81/2017 e lavoro da remoto, che sostituiscono la precedente tipologia del telelavoro.

Sul piano del trattamento economico, l’accordo riconosce – a decorrere dall’1/1/2021 – un incremento medio a regime degli stipendi tabellari di 91 euro medi per 13 mesi ed una rivalutazione dei Fondi destinati alla contrattazione integrativa di 12 euro mese per 13 mensilità. Per l’applicazione del nuovo sistema di classificazione professionale è stato inoltre previsto un ulteriore impegno finanziario delle aziende e degli enti del comparto di 13 euro mese per 13 mensilità.

Al fine di valorizzare il ruolo di alcuni specifici profili del ruolo sanitario e socio-sanitario, l’Ipotesi di contratto, in applicazione di alcune disposizioni previste nelle ultime due leggi di bilancio, istituisce l’indennità di specificità infermieristica per i profili di infermiere, l’indennità di tutela del malato e promozione della salute per altri profili del ruolo sanitario e socio-sanitario ed una specifica indennità destinata al personale operante nei servizi di pronto soccorso.

Considerando anche le nuove indennità, l’accordo raggiunto consentirà di riconoscere incrementi medi, calcolati su tutto il personale del comparto, di circa 175 euro medi mese, corrispondenti ad una percentuale di rivalutazione del 7,22%.