Sezione Lavoro Sentenza n. 19192 del 14/6/2022 Impiego pubblico – regolamenti enti locali – materie riservate alla contrattazione collettiva

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Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale

La Corte di Cassazione riguardo alle materie oggetto di riserva della contrattazione collettiva nonché di specifiche disposizioni legislative si è pronunciata dichiarando illegittimi ed inefficaci i regolamenti emanati dagli enti locali che disciplinano elementi fondamentali del rapporto di lavoro. In particolare la pronuncia della Corte ha origine da un provvedimento adottato da un sindaco in attuazione di un articolo del regolamento comunale che prevedeva la sospensione del pagamento della retribuzione di posizione e di risultato nel caso di assenza dal servizio eccedente i trenta giorni consecutivi. Gli Ermellini rilevano che la disciplina del rapporto di lavoro è riservata alla legge e alla contrattazione collettiva in particolare per quanto riguarda il trattamento economico delle assenze dal servizio, il regolamento comunale infatti può intervenire esclusivamente (art. 2 d.lgs 165/2001) riguardo alle linee fondamentali di organizzazione degli uffici e alla determinazione delle dotazioni organiche e non riguardo nella disciplina del rapporto di lavoro riservata invece alla legge ed alla contrattazione collettiva.

Sezione Lavoro Sentenza n. 19192 del 14/6/2022 Impiego pubblico – regolamenti enti locali – materie riservate alla contrattazione collettivaultima modifica: 2022-06-22T21:23:56+02:00da vitegabry
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