Archivi giornalieri: 3 giugno 2022

Domande telematiche ai Fondi di garanzia: pubblicato nuovo servizio

Domande telematiche ai Fondi di garanzia: pubblicato nuovo servizio

L’INPS comunica che è stato pubblicato il nuovo servizio per la trasmissione delle domande telematiche di intervento dei Fondi di garanzia, riservato ai cittadini.

Questo servizio online consente di presentare, contestualmente o disgiuntamente, le domande di intervento del Fondo di garanzia per il Trattamento di Fine Rapporto e per i crediti di lavoro e del Fondo di garanzia della posizione previdenziale complementare.

Nel messaggio 1° giugno 2022, n. 2303 sono precisate le funzionalità attivate con il nuovo servizio, per l’invio dei documenti, la consultazione delle domande e per scaricare i moduli, le circolari e i messaggi relativi alla materia.

Pensionati in Ucraina: differito l’accertamento dell’esistenza in vita

Pensionati in Ucraina: differito l’accertamento dell’esistenza in vita

Il messaggio 24 dicembre 2021, n. 4659 ha fornito le istruzioni sulla campagna di accertamento dell’esistenza in vita dei pensionati che riscuotono all’estero, relativa al 2022 e al 2023, svolta da Citibank NA, la banca incaricata del servizio di pagamento delle pensioni erogate dall’INPS all’estero.

Con il messaggio 1 giugno 2022, n. 2302, l’Istituto conferma il differimento, per cause belliche, dell’accertamento dell’esistenza in vita dei pensionati residenti in Ucraina. A causa del conflitto, infatti, per i residenti in Ucraina risulta difficile effettuare gli adempimenti previsti, viste anche le difficoltà riscontrate dalle rappresentanze diplomatiche e dai pubblici funzionari abilitati ad assolvere alla loro funzione di “testimoni accettabili”.

Per agevolare i pensionati in Ucraina, quindi, l’INPS non sospenderà i pagamenti delle pensioni intestate ai residenti che non abbiano completato il processo di accertamento dell’esistenza in vita, a partire dalla prossima rata di agosto 2022. Non si ricorrerà, inoltre, neanche alla localizzazione del pagamento aggiuntivo della rata di luglio 2022 allo sportello delle locali agenzie di Western Union.

I pensionati che risultano non avere completato il processo di verifica e per i quali Citibank NA non sospenderà i pagamenti, compatibilmente con l’andamento degli eventi bellici, saranno ricompresi in una delle prossime campagne di accertamento dell’esistenza in vita.

Il Presidente Mattarella nei Giardini del Quirinale aperti a persone con fragilità

Il Presidente Mattarella nei Giardini del Quirinale aperti a persone con fragilità

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha salutato nel pomeriggio i circa 2.300 cittadini che hanno visitato i Giardini del Quirinale in occasione del 2 giugno, Festa della Repubblica.

Quest’anno la consueta apertura al pubblico dei Giardini è stata dedicata alle persone con fragilità rappresentate dalle associazioni a carattere nazionale.

L’individuazione degli ospiti è stata curata dalla Regione Lazio, da Roma Capitale e dalla Città Metropolitana di Roma Capitale.

In collaborazione con il Miur sono stati invitati alcuni bambini profughi dall’Ucraina che frequentano l’Istituto comprensivo “W.A. Mozart” di Roma, protagonisti di un percorso di integrazione e inclusione sociale.

Inoltre, con la consulenza dell’Istituto Sant’Alessio, Azienda di Servizi per persone con disabilità visiva, è stato organizzato nei Giardini un percorso sensoriale per ipovedenti e non vedenti.

L’Inno italiano e altri brani musicali sono stati eseguiti dalla Banda Interforze.

In un’area dei Giardini sono state esposte moto storiche in dotazione al Reggimento Corazzieri (Moto Guzzi Astore, Falcone Sport, V7) e autovetture presidenziali (Lancia Flaminia 335, Lancia Aurelia e Maserati).

 Roma, 02/06/2022 (II mandato)

Familiari a Carico 2022: detrazione, limiti di età e reddito per coniuge e figli #adessonews

Familiari a Carico 2022: detrazione, limiti di età e reddito per coniuge e figli #adessonews

Una tra le più importanti detrazioni fiscali IRPEF di cui possono beneficiare i contribuenti è quella che riguarda i Familiari a Carico. Sono considerati fiscalmente “a carico” del contribuente i familiari conviventi, ovvero:

  • Il coniuge;
  • I figli;
  • Altri familiari conviventi.

Per ottenere la detrazione, ovvero la riduzione del carico fiscale IRPEF è necessario che i familiari abbiamo percepito redditi (imponibili IRPEF) inferiori ad una soglia stabilita dal TUIR. Al verificarsi di queste condizioni, che vedremo in dettaglio di seguito, è possibile fruire in dichiarazione dei redditi (modello Redditi PF o modello 730) di un vantaggio fiscale.

La detrazione fiscale spetta se i familiari detengono un reddito personale non superiore a 2.840,51 euro. Per i figli di età inferiore ai 24 anni la soglia è di 4.000 euro di reddito annuo. Come detto, al verificarsi di queste condizioni puoi avere diritto ad una detrazione dall’IRPEF forfettaria relativa ai familiari a carico. In questo articolo voglio mostrarti le istruzioni per beneficiare della detrazione IRPEF per Familiari a Carico. In particolare mi occuperò di:

  • Detrazione IRPEF per coniuge a carico;
  • Detrazione IRPEF per figli a carico (da conciliare con le disposizioni legate all’assegno unico ed universale per i figli);
  • Infine, la detrazione IRPEF per altri familiari a carico.

Le detrazioni fiscali per i figli a carico, infatti, saranno rimodulate, in favore dell’assegno unico ed universale per i figli, che entrerà in vigore a partire dal 1° marzo 2022 (le domande sono già presentabili attraverso il sito INPS). Pertanto, in relazione anche a questo aspetto è importante andare ad analizzare la portata delle detrazioni per familiari a carico nel 2022.

Le detrazioni di imposta per figli a carico 2022 ed assegno unico ed universale

In questo contesto occorre tenere in considerazione che le modifiche che riguardano la disciplina delle detrazioni per figli a carico, di cui all’art. 12 del TUIR, a seguito dell’entrata in vigore dell’assegno unico e universale per i figli. Secondo quanto previsto dall’art. 3 della Legge n. 46/2021 l’introduzione dell’assegno unito determina la soppressione di alcune misure a sostegno delle famiglie:

  • Assegni per il nucleo familiare;
  • Assegni per il nucleo familiare con almeno tre figli minori;
  • Bonus bebè;
  • Premio alla nascita;
  • Detrazioni IRPEF di cui all’art. 12 del TUIR.

L’assegno unico e universale per i figli è applicabile dal 1° marzo 2022 ed è erogato dall’INPS dietro presentazione di specifica istanza. Per approfondimenti: “Assegno unico per i figli 2022: domanda e importi“. Detto questo, in relazione all’introduzione dell’assegno unico per i figli:

  • Le detrazioni IRPEF per figli a carico, di cui all’art. 12 del TUIR, sono applicabili solo con riferimento ai figli a carico di età pari o superiore a 21 anni;
  • Le detrazioni IRPEF per figli a carico, di cui all’art. 12 del TUIR, che siano disabili, sono applicabili in aggiunta all’assegno unico per figli di età pari o superiore ai 21 anni. Tuttavia sono abrogate le maggiori detrazioni previste per figli a carico disabili.

I redditi da considerare per la detrazione legata ai familiari a carico

Ai sensi dell’art. 12 del TUIR sono considerati fiscalmente a carico i familiari che possiedono un reddito complessivo annuo non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili. Il suddetto limite è incrementato a 4.000 euro, in relazione ai soli figli di età non superiore a 24 anni (art. 1 co. 252 – 253 della Legge n. 205/2017). Per operare la verifica della soglia per familiari a carico devi considerare  il reddito complessivo. A questo valore devono essere aggiunti anche eventuali redditi di impresa o da lavoro autonomo assoggettati ad imposta sostitutiva (regime forfettario). Inoltre, devi considerare anche la quota esente legata al lavoro dipendente prestato in zone di frontiera (frontalieri) da parte di soggetti residenti. Concorre alla determinazione della soglia anche il reddito fondiario assoggettato a cedolare secca sulle locazioni. Devono inoltre essere considerati (Circolare Agenzia delle Entrate n. 1/E/2008 § 2 e n. 26/E/2015 § 16):

  • Il reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze, se non è soggetta ad IMU;
  • Il 50% del reddito dell’immobile non locato, assoggettato ad IMU, ma situato nello stesso Comune in cui si trova l’abitazione principale.

I redditi esclusi dalla soglia per la verifica dei Familiari a Carico

Per la determinazione del reddito valevole per l’agevolazione, non devono essere presi in considerazione le seguenti tipologie di reddito:

Redditi esenti IRPEF

Classici esempi di redditi esenti sono:

  • Le borse di studio, di dottorato, i corsi di specializzazione delle facoltà di medicina e chirurgia;
  • Gli assegni di ricerca conferiti dalle università e dagli enti pubblici e dalla istituzioni di ricerca;
  • Le borse di studio Erasmus, e le somme corrisposte dall’Università, a condizione che l’importo complessivo annuo non sia superiore a €. 7.746,85;
  • Le borse di studio a vittime del terrorismo e della criminalità organizzata;
  • Pensioni di invalidità civile e le eventuali indennità di accompagnamento;
  • Pensioni di invalidità civile e le eventuali indennità di accompagnamento;
  • Pensione di invalidità per cause di servizio; indennità di mobilità per la parte reinvestita nella costituzione di società cooperative;
  • Assegno di maternità per la donna lavoratrice; rendite Inail, etc;

Redditi soggetti a tassazione alla fonte

Classici esempi di redditi soggetti a ritenuta alla fonte sono: 

  • Redditi da attività sportiva dilettantistica fino a 10.000 euro annue;
  • Interessi delle obbligazioni e dei titoli di Stato, gli interessi dei depositi e conti correnti bancari e postali, premi e vincite al gioco in Italia;
  • Proventi delle quote dei fondi di investimento mobiliare di tipo aperto italiani e stranieri;
  • Riscatto in forma di capitale dei fondi pensione per perdita del posto di lavoro.

La verifica della soglia per familiari a carico

Il suddetto limite di 2.840,51 o 4.000 euro è riferito all’intero periodo d’imposta (anno solare), indipendentemente dalla frazione dell’anno in cui il reddito viene prodotto. Pertanto, se al termine del periodo d’imposta si è superato il limite, non si è fiscalmente a carico, neppure per la parte dell’anno in cui il familiare era privo di redditi (da ultimo, circ. Agenzia delle Entrate 16.3.2007 n. 15 § 1.4.8). Gli unici casi in cui la detrazione viene parametrata al periodo dell’anno sono quelli di:

  • Nascita;
  • Morte, o
  • Matrimonio.

La detrazione spettante per ogni familiare a carico

Vediamo adesso i familiari che possono essere considerati a carico e la detrazione spettante per ognuno di essi. In particolare la detrazione IRPEF per Familiari a Carico può essere riconosciuta nei confronti delle seguenti categorie di soggetti, rispettando il limite reddituale sopra menzionato:

  • Detrazione IRPEF per coniuge a carico;
  • Detrazione IRPEF per figli a carico;
  • Detrazioni IRPEF per genitori a carico;
  • Detrazione IRPEF per fratelli e sorelle a carico;
  • Detrazione IRPEF per suoceri nuore e generi;
  • Detrazioni IRPEF per figli adottati.

In particolare, per il coniuge e i figli la detrazione spetta se sono fiscalmente a carico anche se non conviventi o residenti all’estero. Al contrario, per gli altri familiari la detrazione è condizionata alla convivenza con il familiare che beneficerebbe della detrazione. Nel caso invece il coniuge sia legalmente ed effettivamente separato si può aver diritto alla detrazione, considerandolo quale “altro familiare a carico“. Questo, a condizione che l’ex coniuge riceva un assegno di mantenimento non risultante da un provvedimento dell’autorità giudiziaria.

La detrazione per coniuge a carico

Nel rispetto del previsto limite di reddito, è considerato fiscalmente a carico il coniuge non legalmente ed effettivamente separato, anche se non convivente con il contribuente o residente all’estero. Ai sensi dell’art. 12 co. 1 lett. a) e b) e 4 del TUIR, per il coniuge a carico spetta una detrazione dall’IRPEF lorda:

  • Variabile da zero a 800 euro;
  • Il cui importo è collegato all’ammontare del reddito complessivo dell’altro coniuge;
  • Secondo tre diverse modalità di determinazione dell’importo in concreto spettante, corrispondenti a tre classi del suddetto reddito complessivo.

Ai sensi dell’art. 1 co. 20 della L. 20.5.2016 n. 76, la detrazione per il coniuge a carico si estende anche alla parte dell’unione civile tra persone dello stesso sesso, sempre nel rispetto del previsto limite di reddito. Il dichiarante, in relazione al proprio reddito ha diritto a una detrazione per il coniuge quando questi non ha conseguito redditi superiori a 2.840,51 euro. Sono previste tre modalità di calcolo corrispondenti a tre fasce di reddito fino ad 80.000 euro, oltre i quali non spetta più alcuna detrazione.

La detrazione per figli a carico

Per essere considerati fiscalmente a carico, i figli, compresi i figli riconosciuti nati fuori del matrimonio e i figli adottivi, affidati o affiliati, devono solo rispettare il previsto limite di reddito, a prescindere:

  • Dall’età (fermo restando il maggior limite di reddito previsto per i figli fino a 24 anni);
  • Dalla circostanza che convivano con i genitori (il figlio a carico può anche risiedere all’estero);
  • Dal fatto che siano dediti o meno agli studi o a tirocinio gratuito (cfr. circ. Agenzia delle Entrate 3.1.2005 n. 2 § 3.2 e 16.3.2007 n. 15 § 1.4.2).

In relazione ai figli non è inoltre richiesta la prova della corresponsione di assegni alimentari, come invece richiesto per gli altri familiari fiscalmente a carico (ris. Agenzia delle Entrate 2.12.2008 n. 461). Per applicare il limite di reddito di 4.000 euro previsto per i figli a carico di età non superiore a 24 anni, l’Agenza delle Entrate ha chiarito che “il requisito anagrafico deve ritenersi sussistere per l’intero anno in cui il figlio raggiunge il limite di età, a prescindere dal giorno e dal mese in cui ciò accade” (risposta a Telefisco 2018).

Per i ragazzi, che compiono 24 anni, la soglia di reddito a cui fare riferimento per verificare lo status di familiare fiscalmente a carico è quindi di 4.000 euro, a prescindere dal giorno e dal mese del compleanno.
Diversamente, per i ragazzi che compiranno 25 anni nel periodo di imposta:
– il limite reddituale a cui fare riferimento sarà di 2.840,51 euro;
– anche se i 25 anni dovessero essere compiuti il 31.12 del’anno (e, dunque, il ragazzo dovesse trascorrere quasi tutto l’anno come ventiquattrenne).

Importo della detrazione per figli a carico

Ai sensi dell’art. 12 co. 1 lett. c) e 4 del TUIR, per i figli a carico spettano determinate detrazioni dall’IRPEF lorda, il cui importo è collegato all’ammontare del reddito complessivo dei genitori.

In particolare, sono previste le seguenti detrazioni “teoriche“:

  • 950 euro, per ciascun figlio di età pari o superiore a tre anni e non portatore di handicap;
  • 1.220 euro, per ciascun figlio di età inferiore a tre anni e non portatore di handicap;
  • 1.350 euro, per ciascun figlio di età pari o superiore a tre anni e portatore di handicap;
  • 1.620 euro, per ciascun figlio di età inferiore a tre anni e portatore di handicap.

Per i contribuenti con almeno quattro figli a carico:

  • Le suddette detrazioni “teoriche” sono aumentate di 200 euro per ciascun figlio, a partire dal primo;
  • E’ riconosciuta un’ulteriore detrazione di 1.200 euro (art. 12 co. 1-bis del TUIR), che costituisce però un “bonus” complessivo e unitario a beneficio della famiglia numerosa, che non aumenta in presenza di un numero di figli superiore a quattro (circ. Agenzia delle Entrate 9.1.2008 n. 1 § 1).

Attribuzione ai genitori della detrazione per i figli a carico

Se i genitori non sono legalmente ed effettivamente separati, la detrazione per figli a carico deve essere ripartita nella misura del 50% ciascuno. Questa è la regola generale. I genitori, tuttavia, possono decidere di comune accordo di attribuire l’intera detrazione al genitore con il reddito complessivo più elevato. Questo, al fine di evitare che la detrazione non possa essere fruita in tutto o in parte dal genitore con il reddito inferiore. In tal caso, però, tutta la detrazione viene parametrata al maggior reddito (circ. Agenzia delle Entrate 16.3.2007 n. 15 § 1.4.4). In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta:

  • Nella misura del 100% al genitore affidatario;
  • Oppure, in caso di affidamento congiunto, nella misura del 50% ciascuno.

Anche in questo caso i genitori possono decidere, di comune accordo, di attribuire l’intera detrazione al genitore con il reddito complessivo più elevato.

Come individuare il genitore con il reddito complessivo più elevato?

Al fine di individuare il genitore con il reddito complessivo più elevato, occorre considerare anche il reddito determinato in regime forfettario ai sensi della L. 190/2014, al lordo dei contributi previdenziali (ris. Agenzia delle Entrate 22.7.2019 n. 69). In caso di coniuge fiscalmente a carico dell’altro, la detrazione per i figli compete esclusivamente a quest’ultimo, sulla base del proprio reddito complessivo. Per il primo figlio si applicano, se più convenienti, le detrazioni previste per il coniuge a carico:

  • Se l’altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato;
  • Ovvero se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato.

Come chiarito dalla circ. Agenzia delle Entrate 14.6.2001 n. 55 (§ 2.1), la “mancanza del genitore” è ravvisabile solo in caso di morte dello stesso e non anche nelle ipotesi di separazione o divorzio.

La detrazione per altri familiari a carico

Possono essere considerati a carico anche i seguenti altri familiari:

  • Il coniuge legalmente ed effettivamente separato;
  • I discendenti dei figli;
  • I genitori (compresi quelli adottivi);
  • Entrambi i generi e le nuore;
  • Il suocero e la suocera;
  • I fratelli e le sorelle (anche unilaterali);
  • I nonni e le nonne.

In relazione a tali soggetti, per poter essere considerati fiscalmente a carico è necessario:

  • Rispettare il previsto limite di reddito;
  • Essere conviventi con il contribuente oppure percepire assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’autorità giudiziaria.

Come chiarito dalla C.M. 12.5.2000 n. 95/E (§ 3.1.3), la corresponsione di assegni alimentari, non risultanti da un provvedimento dell’autorità giudiziaria, deve essere attestata mediante idonea autocertificazione, oppure avvalendosi di qualsiasi idoneo mezzo di prova, quali, ad esempio, l’intestazione delle utenze o del contratto di affitto dell’immobile, la documentazione bancaria, o altro mezzo.

Per ciascun “altro familiari a carico“, l’art. 12 co. 1 lett. d) e 4 del TUIR prevede una detrazione d’imposta di 750 euro, da:

  • Ripartire tra coloro che hanno diritto alla detrazione;
  • Parametrare al relativo reddito complessivo.

Parametrazione a mese

Ai sensi dell’art. 12 co. 3 del TUIR, le detrazioni d’imposta per familiari a carico:

  • Sono rapportate a mese;
  • Competono dal mese in cui si sono verificate le condizioni richieste fino a quello in cui le stesse sono cessate (compreso); in sostanza, non ha alcuna rilevanza il giorno del mese in cui si verifica l’evento rilevante (es. stipulazione del matrimonio o nascita di un figlio).

Ad esempio: nel caso di nascita di un figlio nel mese di giugno, i coniugi hanno diritto di godere della detrazione per 6 mesi.

Nel caso, invece, di variazione della condizione del familiare nel periodo di imposta, la detrazione IRPEF per familiari a carico, spetta per tutto l’anno e non per i mesi di nel quale si è verificata la condizione.

Ad esempio: figlio che nell’anno percepisce redditi superiori a €. 2.40,52 non è a carico dei genitori per tutto l’anno.

Ordine” per l’applicazione delle detrazioni per familiari a carico

La circ. Agenzia delle Entrate 24.4.2015 n. 17 (§ 4.4) ha evidenziato come le detrazioni d’imposta di cui all’art. 12 del TUIR spettino al contribuente per il quale il familiare a carico sia, nell’ordine:

  • Coniuge;
  • Figlio;
  • Altro familiare.

Tuttavia, poiché tale ordine potrebbe non rappresentare la reale contribuzione al sostegno dei componenti del nucleo familiare, la suddetta circolare ha previsto la possibilità di derogarvi, attribuendo la detrazione ad un contribuente “posto più in basso”, a condizione che:

  • Abbia un reddito complessivo più elevato;
  • Sostenga effettivamente il carico economico del familiare.

Un figlio disoccupato può essere considerato a carico del fratello convivente, invece che dei genitori, qualora:
– anche un genitore non lavori e l’altro lavori saltuariamente con un reddito molto modesto, ancorché superiore al limite di 2.840,51 euro (es. 3.500 euro);
– l’altro fratello lavori invece stabilmente, con un reddito molto superiore, provvedendo di fatto al mantenimento della famiglia.

Ai sensi dell’art. 1 co. 1325 della L. 27.12.2006 n. 296, i cittadini extracomunitari che richiedono le detrazioni per familiari a carico devono essere in possesso di una documentazione attestante lo status di familiare, che può essere alternativamente formata da:

  • Documentazione originale prodotta dall’autorità consolare del Paese d’origine, con traduzione in lingua italiana e asseverazione da parte del Prefetto competente per territorio;
  • Documentazione con apposizione dell’Apostille, per i soggetti che provengono dai Paesi che hanno sottoscritto la Convenzione dell’Aja del 5.10.61;
  • Infine, documentazione validamente formata dal Paese d’origine, ai sensi della normativa ivi vigente, tradotta in italiano e asseverata come conforme all’originale dal Consolato italiano del Paese d’origine.

La richiesta di detrazione, per gli anni successivi a quello di prima presentazione della documentazione di cui sopra, deve essere accompagnata da dichiarazione che confermi il per durare della situazione certificata. Ovvero da una nuova documentazione qualora i dati certificati debbano essere aggiornati.

Documentazione richiesta per i residenti UE

I soggetti residenti in uno Stato membro dell’Unione Europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro delle Finanze 4 settembre 1996, attestano, mediante una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà:

  • Il grado di parentela del familiare per il quale intendono fruire della detrazione, con indicazione del mese nel quale si sono verificate le condizioni richieste e del mese in cui le predette condizioni sono cessate;
  • Che il predetto familiare possiede un reddito complessivo, al lordo degli oneri deducibili e comprensivo dei redditi prodotti anche fuori dal territorio dello Stato di residenza, riferito all’intero periodo d’imposta, non superiore a € 2.840,51;
  • Di non godere nel Paese di residenza ovvero in nessun altro Paese diverso da questo di alcun beneficio fiscale connesso ai carichi di famiglia.

Il coniuge a carico è esonerato dall’obbligo di presentazione della sua dichiarazione dei redditi?

La soggetto che risulta essere fiscalmente a carico di un familiare non è automaticamente escluso dall’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi. Questo in quanto può essere conveniente per lui presentare comunque il modello Redditi PF. La casistica principale si ha quando un familiare ha percepito redditi derivanti da lavoro autonomo occasionale. Ipotizziamo il coniuge del familiare che ha percepito nell’anno un reddito relativo ad una prestazione occasionale effettuata e soggetta a ritenuta di acconto. Tale reddito, tuttavia, rimane inferiore alla soglia di 2.840,51 euro.

Il coniuge rimane, quindi, a carico dell’altro, che beneficerà della detrazione fiscale spettante. Tuttavia, il coniuge che ha percepito il reddito ha un vantaggio nel presentare autonoma dichiarazione dei redditi (modello Redditi PF). Presentando la dichiarazione dei redditi il coniuge che ha percepito il reddito riesce a “trasformare” la ritenuta di acconto subita in credito di imposta. Credito che può essere utilizzato in compensazione, oppure chiesto a rimborso.

Il prospetto dei Familiari a Carico in dichiarazione dei redditi

Il prospetto dei Familiari a Carico è composto di sei righe e sette colonne che servono per scrivere i dati relativi ai familiari che sono fiscalmente a carico.

In particolare, il primo rigo serve per scrivere i dati relativi al coniuge, anche se non fiscalmente a carico. Il secondo rigo è riservato esclusivamente all’esposizione dei dati relativi al primo figlio a carico, intendendo per primo figlio a carico quello anagraficamente di maggiore età. I successivi righi servono per l’esposizione dei dati relativi agli altri figli o familiari.

Le colonne servono per indicare, nell’ordine, per ogni familiare inserito nel prospetto:

  • Il tipo di rapporto di parentela che avete con il familiare in questione (C, coniuge; F1, primo figlio/a; F, altro figlio/a; A, altro tipo di rapporto);
  • L’eventuale condizione di handicap del figlio a carico (D, disabile),
  • Il suo codice fiscale,
  • Il numero di mesi durante i quali è stato a vostro carico, il numero di mesi durante i quali il figlio a carico ha avuto un’età inferiore ai tre anni,
  • La percentuale di deduzione prevista.

La compilazione dedicata al rigo per il coniuge a carico

Rigo 1: scrivere i dati relativi al vostro coniuge.

Colonna 1: barrare la casella “C”.

Colonna 4: scrivere il codice fiscale del coniuge, anche se non è a vostro carico.

Colonne 5: utilizzare questa casella solo se il coniuge è stato a vostro carico. Scrivere ’12’ se il vostro coniuge è stato a vostro carico per tutto il periodo. In caso di matrimonio, decesso, separazione legale ed effettiva, scioglimento o annullamento del matrimonio o cessazione dei suoi effetti civili nel corso dell’anno, scrivere il numero dei mesi per i quali il coniuge è stato a vostro carico. Per esempio, se vi siete sposati a giugno, la deduzione spetta per sette mesi, pertanto, nella casella dovrete scrivere 7.

La compilazione dei righi per figli a carico

Righi 2-6: in ognuno di questi righi dovete inserire i dati relativi solo a un figlio o a un altro familiare a vostro carico. Nel rigo 2 devono essere indicati i dati relativi al primo figlio.

Colonna 1: barrare la casella “F1” se il familiare indicato è il primo figlio/a e la casella “F” per i figli successivi al primo.

Colonna 2: barrare la casella “A” se si tratta di un altro familiare.

Colonne 3: barrare la casella “D” se si tratta di un figlio portatore di handicap. Qualora venga barrata questa casella non è necessario barrare anche la casella ‘F’. Si precisa che è considerato portatore di handicap la persona riconosciuta tale ai sensi della Legge n. 104/92.

Colonna 4:

scrivere il codice fiscale di ciascuno dei figli, e degli altri familiari che avete a carico. E’ bene sapere che il codice fiscale dei figli e degli altri familiari a carico deve essere scritto comunque, anche se non fruite delle relative deduzioni, che invece sono attribuite interamente ad un altro soggetto.

Si precisa che l’articolo 21, comma 6-bis, del D.L. n. 269/03, convertito con modificazioni dalla Legge n. 326/03, ha previsto che:

“a fini di controllo, il diritto alla deduzione per i figli a carico di cittadini extra-comunitari è in ogni caso certificato nei riguardi del sostituto di imposta dallo stato di famiglia rilasciato dal comune, se nella relativa anagrafe i figli di tali cittadini sono effettivamente iscritti, ovvero da equivalente documentazione validamente formata nel Paese d’origine, ai sensi della legge ivi vigente, tradotta in italiano ed asseverata come conforme all’originale dal consolato italiano nel Paese di origine”

Articolo 21, comma 6-bis, del D.L. n. 269/03

Colonna 5: utilizzate questa casella per indicare il numero dei mesi dell’anno durante i quali il familiare è stato a vostro carico e pertanto vi spetta la deduzione. Scrivere ’12’ se il familiare è stato a vostro carico per tutto l’anno; se invece è stato a vostro carico solo per una parte dell’anno, scrivere il numero dei mesi corrispondenti. Per esempio, per un figlio nato il 14 agosto la deduzione spetta per cinque mesi; pertanto nella casella dovrete scrivere 5.

I righi dedicati all’ulteriore deduzione per figli minori di tre anni

Colonna 6: utilizzate questa casella per indicare il numero dei mesi dell’anno durante i quali il figlio a carico ha un’età inferiore a 3 anni. Per esempio, per un figlio nato il 15 marzo dell’anno precedente, nella casella scrivere ’12’; per un figlio che ha compiuto 3 anni il 18 maggio dell’anno in corso, indicare ‘5’.

Colonna 7: utilizzate questa casella per indicare la percentuale di deduzione che vi spetta per ogni familiare a vostro carico.

Indicazioni per la compilazione

Prima di indicare la percentuale di deduzione che vi spetta, tenete presente che la deduzione per figli a carico può essere ripartita liberamente tra entrambi i genitori, anche se sono separati.

Figlio con detrazione per il coniuge

Per il primo figlio si ha diritto alla stessa deduzione per coniuge a carico, quando l’altro genitore manca perché deceduto o non ha riconosciuto il figlio. Oppure se il figlio è adottivo, affidato o affiliato a un solo genitore che non è sposato o se sposato si è legalmente ed effettivamente separato.

In tal caso, scrivete in questa colonna la lettera C. Se tale deduzione non spetta per l’intero anno occorre compilare il rigo 2 per i mesi in cui spetta la deduzione come figlio. Ed inoltre il rigo 3 per i mesi in cui spetta la deduzione come coniuge.

Per il periodo in cui spetta per il primo figlio la deduzione prevista per il coniuge, il contribuente può, se più favorevole, utilizzare la deduzione prevista per il primo figlio.

Se invece l’onere del mantenimento grava anche su altre persone, oltre a voi, la deduzione (sia quella per il figlio che per altri familiari) va suddivisa in proporzione all’effettivo onere sostenuto da ciascuno.

Massima detrazione per figli a carico

Per poterne avere il massimo utilizzo, quando si tratta di figli a carico, questa proporzione può essere stabilita fra i genitori a loro discrezione.

E’ importante sapere però, che se un genitore fruisce al 100 per cento della deduzione per il figlio a carico, l’altro genitore non può fruirne.

La deduzione spetta per intero ad uno solo dei genitori quando l’altro genitore è fiscalmente a carico del primo e nei seguenti casi:

  • Figli del contribuente rimasto vedovo/a che, risposatosi, non si sia poi legalmente ed effettivamente separato;
  • Figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente, se questi è coniugato e non è legalmente ed effettivamente separato

In questi casi, scrivere “100”, perché la deduzione è prevista per intero. Dovete scrivere ‘ 0 ‘ (zero) se non fruite delle deduzioni perché l’onere del mantenimento per il figlio o familiare è stato assunto da un altro contribuente.

La ripartizione delle detrazioni per Familiari a Carico in caso di contribuente in Regime Forfettario

Ipotizziamo il caso di due coniugi, di cui uno di essi applica il regime forfettario. Tale regime non prevede la tassazione IRPEF, quindi il problema che si pone è come ripartire la detrazione per Familiari a Carico. Il primo aspetto da tenere presente è che su questa fattispecie non vi sono chiarimenti di prassi ufficiali. Tuttavia, è possibile prendere a riferimento quanto indicato dall’articolo 1, comma 75 della Legge n 190/14. La norma, in deroga al principio generale, stabilisce che il reddito determinato in Regime Forfettario sia rilevante ai fini:

  • Dello status di familiare fiscalmente a carico;
  • Delle conseguenti detrazioni per carichi di famiglia a favore del contribuente.

In sostanza la norma fa riferimento esclusivo alle detrazioni per familiari a carico. Quindi il Reddito Forfettario rileva soltanto per misurare tale condizione, e non appare utilizzabile per parametrare e verificare altre condizioni previste dalla legge. Quindi, il Reddito Forfettario non deve essere tenuto in considerazione per verificare il familiare con reddito più elevato, per la ripartizione della detrazione dei familiari a cario. Infatti, solo al familiare con il reddito più elevato può prendersi la detrazione al 100%. In questo caso con un coniuge in Regime Forfettario, la detrazione per familiari a carico può essere concessa al 100% all’altro coniuge.

Source

“https://fiscomania.com/familiari-a-carico-limiti-detrazione/”

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Detrazioni figli a carico 2022: cosa cambia con l’assegno unico

Detrazioni figli a carico 2022: cosa cambia con l’assegno unico

Detrazioni figli a carico 2022: cosa cambia con l'assegno unico
Proroga aiuti di stato, il CNDCEC: scadenza al 31 ottobre
 
3 giugno 2022Proroga aiuti di stato, il CNDCEC: scadenza al 31 ottobre

Il presidente del CNDCEC, De Nuccio ha chiesto in una lettera al Governo la proroga della scadenza per l’autodichiarazione sugli aiuti Covid almeno fino al 31 ottobre 2022. Si tratta di un adempimento estremamente complesso che in un periodo già ricco di adempimenti e scadenze rischia di mettere in difficoltà imprese e professionisti.

Autodichiarazione aiuti di Stato Covid, il CNDCEC, Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili chiede la proroga del termine per la presentazione almeno fino al 31 ottobre 2022.

La richiesta nella lettera che il 1° giugno 2022 il presidente, De Nuccio, ha inviato al Governo.

Il termine attuale del 30 giugno 2022 sarebbe insufficiente per effettuare l’adempimento con la necessaria diligenza professionale, visto anche il periodo ricco di scadenze.

È necessario un termine più ampio, considerata la complessità delle verifiche e le conseguenze penali di dichiarazioni mendaci.

L’iter di approvazione della modulistica è stato troppo lungo, 64 giorni non sono sufficienti per contribuenti e professionisti.

Autodichiarazione aiuti di stato Covid: il CNDCEC chiede la proroga della scadenza almeno al 31 ottobre 2022

Il presidente del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC), Elbano De Nuccio, il 1° giugno 2022 ha inviato una lettera al Ministro dell’Economia, a quello dello Sviluppo Economico e al Direttore dell’Agenzia delle Entrate chiedendo la proroga per l’autodichiarazione aiuti di stato Covid almeno fino al 31 ottobre 2022.

Attualmente la scadenza è fissata al 30 giugno 2022.

Una proroga era già stata chiesta dai tre commissari straordinari lo scorso aprile.

Tutti i soggetti che hanno ricevuto contributi a fondo perdutobonus o ristori previsti dal Decreto Rilancio in poi, sono tenuti a presentare l’autodichiarazione aiuti di stato Covid.

La comunicazione serve ad accertare che vengano rispettate le specifiche condizioni previste e che l’importo delle agevolazioni fruite non ecceda i massimali indicati nel Quadro Temporaneo.

Il termine del 30 giugno 2022, sottolinea De Nuccio, non è sufficiente per svolgere tutti gli incarichi nella maniera più professionale possibile, in un periodo tra l’altro già molto ricco di scadenze.

Gli studi dei professionisti, infatti, sono già alle prese con diverse scadenze fiscali come ad esempio i versamenti relativi alle dichiarazioni dei redditi e dell’IRAP e gli acconti dell’IMU.

Autodichiarazione aiuti di stato Covid 2022: troppo lungo l’iter di approvazione della modulistica. Necessaria proroga scadenza al 31 ottobre 2022

Il rinvio del termine per l’autodichiarazione aiuti di stato Covid renderebbe il calendario delle scadenze fiscali più conforme alle esigenze di professionisti e contribuenti.

Il presidente del CNDCEC sottolinea come la categoria dei commercialisti sia consapevole che una eventuale proroga necessiterebbe di una concertazione per far coincidere i termini per l’invio della comunicazione con quelli per l’aggiornamento del Registro Nazionale Aiuti di Stato.

Durante le interrogazioni a risposta immediata in Commissione Finanze della Camera lo scorso 4 e 11 maggio, infatti, il MEF aveva escluso la possibilità di una proroga sostenendo proprio l’incompatibilità dei tempi di un eventuale slittamento e quelli legati all’iscrizione nell’RNA delle agevolazioni ricevute entro fine anno. Servirebbe, dunque, una proroga anche in questo senso, che appare molto difficile.

“Per completare l’iter di approvazione della modulistica da utilizzare per quest’ennesimo adempimento straordinario a carico dei contribuenti sono serviti ben tredici mesi.”

Vista l’attesa per l’approvazione non è possibile, spiega De Nuccio, aver un tempo così breve a disposizione per l’adempimento. I tempi così ridotti non sono da imputare agli operatori economici ma al lunghissimo tempo che è stato necessario per l’approvazione della disciplina di attuazione e della relativa modulistica.

Considerando la complessità delle verifiche richieste per l’invio, un periodo di soli 64 giorni non è sufficiente per i contribuenti e soprattutto per i professionisti, che sono chiamati ad effettuare l’adempimento per quasi tutti i loro clienti.

In più ci sono da considerare le responsabilità, anche penali, per le dichiarazioni mendaci.

Infine, aggiunge De Nuccio, i dati da riportare nel modello:

“Sono peraltro relativi agli aiuti ricevuti dal 1° marzo 2020 al 30 giugno 2022, con la conseguenza di dover “autodichiarare” anche aiuti eventualmente fruiti il giorno stesso della scadenza dell’adempimento, il che è già di per sé sufficiente a dimostrare la palese incongruità dell’attuale scadenza.”

Per questi motivi il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili chiede al Governo la proroga dei termini per la presentazione dell’autodichiarazione aiuti di stato Covid.


La deducibilità del costo del personale
 
3 giugno 2022La deducibilità del costo del personale

Qual è la deducibilità del costo del personale ai fini Ires e Irap? Ecco la normativa di riferimento e alcune considerazioni di carattere generale.

Dopo aver analizzato gli aspetti normativi e contabili del costo del personale dipendente, illustriamo di seguito gli aspetti fiscali della deducibilità delle sue componenti considerando sia le base retributiva che le parti accessorie.

Com’è noto, infatti, il costo del personale dipendente è una voce fondamentale del bilancio di qualsiasi azienda, soprattutto in Italia a causa del pesante cuneo fiscale e contributivo attualmente a carico di lavoratori e imprese.

Un focus particolare sarà poi dedicato all’incidenza del costo del personale ai fini della determinazione dell’Irap.

La deducibilità del costo dei dipendenti secondo il Testo Unico delle Imposte sui Redditi

Secondo l’art. 95 del TUIR, le spese per prestazioni lavorative dei dipendenti sono interamente deducibili dal reddito di impresa, secondo il principio di competenza, comprendendo quindi non solo le componenti principali del costo del personale (retribuzione, oneri sociali, trattamento di fine rapporto) ma anche le erogazioni liberali e in natura definite anche fringe benefits.

L’art. 100 del TUIR sottolinea che per le erogazioni liberali a favore ai dipendenti, non é necessario che l’erogazione sia sostenuta per particolari categorie di dipendenti o a favore della pluralità degli stessi, a differenza di quanto richiesto per gli oneri di utilità sociale a favore dei dipendenti.

Questi ultimi comprendono le opere e i servizi volontariamente erogati per finalità educative, di istruzione, assistenza sociale e sanitaria o culto, e sono deducibili ne limite del 5 per mille del costo del personale risultante dal modello 770.

Interessante dettagliare la normativa fiscale riguardo i c.d. Fringe benefits o meglio quella parte di retribuzione elargita in “natura” che comprende quella serie di beni e i servizi di cui il lavoratore può usufruire gratuitamente o a condizioni più vantaggiose rispetto al mercato.

Secondo l’art. 51.3 del TUIR per quantificare il valore di questi beni e servizi é necessario riferirsi alla regola generale del valore normale di essi, con alcune differenze riguardo autoveicoli, alloggi e servizi di trasporto.

L’articolo 95 al terzo comma ci parla delle c.d. spese per le trasferte dei dipendenti e titolari di rapporti di collaborazione continuata e continuativa.

Esse sono somme di denaro erogate al dipendente che viene inviato in trasferta e si trova a svolgere le proprie mansioni in via occasionale fuori dalla sede abituale di lavoro. Per tali spese il dipendente ha diritto a rimborso, purché siano annotate sul Libro unico e che siano documentate da “pezze giustificative” delle spese sostenute già intestate all’azienda (fatture, ricevute, scontrini, biglietti etc.)

Tali rimborsi vanno distinti innanzitutto classificati in base all’ambito territoriale di riferimento:

  • le trasferte nel comune di lavoro sono deducibili se opportunamente documentate (es spese di trasporto come taxi, mezzi pubblici)
  • le trasferte fuori dal comune di lavoro cioè almeno a 10 km da quella di lavoro abituale: se il dipendente elencherà le spese in un rimborso analitico, cioè dettagliatamente documentato e riassunto in un’apposita nota spese, l’art. 95 comma 3 del TUIR stabilisce che le spese di vitto e alloggio saranno deducibili per l’impresa per un massimo giornaliero di € 180,75 per trasferte nazionali e € 258,22 per trasferte estere.

Nel caso in cui le suddette spese siano rimborsate in maniera forfettaria, cioè stabilita a prescindere dall’importo speso dal dipendente, esse non saranno imponibili nel limite di € 46,48 al giorno per trasferte in Italia e € 77,47 per trasferte all’estero. La parte dell’indennità eccedente i predetti limiti è considerata di natura retributiva.

L’art. 95 del Tuir nel comma 4 illustra la deducibilità per i rimborsi spese dell’auto. Parliamo delle spese sostenute dal dipendente per viaggi di lavoro effettuate con un’auto che po’ essere propria, presa a noleggio o di proprietà dell’azienda.

Tali spese non sono da considerasi reddito per il lavoratore dipendente e sono deducibili:

  • al 100% se l’autoveicolo é di proprietà del dipendente o preso a noleggio : in questo caso l’azienda potrà dedurre il costo interamente nel limite tariffario proposto dall’Aci in merito, per autoveicoli di potenza non superiore ai 17 cavalli fiscali, ovvero 20 se con motore diesel;
  • al 70% se il veicolo é dato in uso promiscuo al dipendente per più della metà del periodo di imposta.

Le spese sostenute per le trasferte devono essere obbligatoriamente documentante in un elenco che contenga chilometraggio percorso, tipo di veicolo, date di riferimento.

Tra i fringe benefits ricordiamo inoltre i c.d. ticket restaurant o comunemente chiamati buoni pasto che sono documenti in forma elettronica o cartacea recanti il diritto di ottenere, recandosi in esercizi convezionati, la somministrazione di alimenti e bevande. Tali prestazioni considerate sostituive della mensa aziendale, non concorrono a formare il reddito per il dipendente nel limite di € 5.29 gionaliero per ticket cartacei e € 7.00 per ticket in forma elettronica. Sono costi deducibili per competenza invece per l’azienda purché rivolti alla generalità dei dipendenti e non a categorie specifiche.

Riepilogando possiamo descrivere nella tabella seguente l’elenco dei possibili fringe benefit di cui il dipendente può usufruire e la loro deducibilità per l’azienda.

Deducibilità dei Fringe Benefits per le imprese
Mensa aziendale 100% deducibilità
Asili nino 100% deducibilità
Borse di studio, corsi di formazione 100% deducibilità
Trasporto collettivo 100% deducibilità
Gratuità nel limite di €258.23 erogati alla generalità dei dipendenti 100% deducibilità
Veicoli ad uso promiscuo 70% deducibilità
Fabbricati in locazione, comodato o uso deducibile nel limite del reddito dei dipendenti secondo l’art. 51.4c)
Fabbricati ai dipendenti che abbiano trasferito la propria residenza per lavoro 100% deducibili nel periodo di imposta di trasferimento e nei due successivi
Vitto e alloggio deducibili nel limite di € 180.76 (€258.23 se avvenuti all’estero)
Telefonia esclusivamente per lavoro 80%deducibilià
Telefonia ad uso promiscuo 80% deducibilità per la parte non attribuibile al dipendente

 

Il costo del personale ai fini Irap

L’Irap (imposta regionale sulle attività produttive)} introdotta dal D.lgs 446/97 é un’imposta reale sul valore aggiunto prodotto da un’azienda in relazione al territorio di produzione. Il gettito derivante dagli introiti dell’Irap spettano infatti alle Regioni.

I soggetti passivi di questa imposta sono le società che esercitano attività di produzione e scambio di beni e servizi. Le modalità di calcolo della base imponibile sono differenti a seconda del tipo di attività:

  • le società di capitali determinano la base imponibile derivandola dallo schema di bilancio civilistico
  • le società di persone o ditte individuali considerano gli importi rilevati ai fini della dichiarazione dei redditi;

La caratteristica comune a tutte le tipologie di calcolo dell’Irap é quella di tassare oltre all’utile d’esercizio anche le componenti finanziarie e il costo del personale

Quindi le aziende che redigono il bilancio civilistico, per determinare la base imponibile ai fini Irap, escluderanno il costo del personale compreso nella voce B9 del conto economico.
Per tanto gli elementi della retribuzione compresi gli oneri sociali e il Tfr non sono considerati deducibili ai fini dell’Irap, ad eccezione delle spese relative agli apprendisti, ai disabili e al personale assunto con contratto di formazione e inserimento e i relativi contributi INAIL versati.

Seppur non incluso nella base imponibile Irap, il costo del personale é invece considerato nella base di calcolo della deduzione dell’Irap dall’IRES.

L’Irap può essere dedotta dell’IRES in due modalità:

  • 10% dell’imposta versata nell’anno se alla formazione della base imponibile Irap erano presenti interessi passivi in misura superiore di quelli attivi (di cui all’art. 6 del D.L. 185/2008)
  • 100% dell’imposta versata relativamente al costo del personale. Si calcola in questo caso l’incidenza del costo del personale sul valore della produzione ai fini Irap. Questa deduzione tiene conto anche dei compensi erogati agli amministratori e le deduzioni di lavoro dipendente (di cui all’art. 2 del D.L. 201/2011)

Esempio di calcolo:

Spese per dipendenti ( voce B9 c.e.) +
Compenso amministratori e relativi oneri sociali(voce B7 c.e.)+
Deduzioni lavoro dipendente=
A: Spese per il personale
B: Valore della produzione ai fini Irap
A/B: % di incidenza del costo del personale sul valore dalla produzione Irap

Per ottenere l’importo dell’Irap deducibile dall’IRES moltiplicare la % ottenuta per il versamento Irap dovuto per l’anno di riferimento.

Le due deduzioni non sono cumulabili. L’ammontare deducibile non può mai eccedere il valore dell’Irap complessivamente versata.


Modello 730/2022: rimborso già a luglio in alcuni casi
 
3 giugno 2022Modello 730/2022: rimborso già a luglio in alcuni casi

Primi rimborsi IRPEF da modello 730/2022 già a luglio nel caso dei contribuenti più veloci: ecco le ultime novità dall’Agenzia delle Entrate.

L’Agenzia delle Entrate è recentemente tornata a fornire dati e informazioni utili in materia di modello 730/2022.

Il comunicato stampa pubblicato il 1° giugno cerca di placare le polemiche relative ai malfunzionamenti riscontrati in questo avvio di campagna della precompilata, e al possibile rischio di ritardi nella fase di erogazione dei rimborsi IRPEF.

Non saranno modificate le tempistiche ordinarie, specifica l’Agenzia delle Entrate: a luglio partiranno i primi rimborsi IRPEF per i lavoratori dipendenti che hanno già inviato il modello 730/2022.

Si partirà da agosto per i pensionati.

Modello 730 precompilato 2022, avvio senza intoppi secondo le Entrate: primi rimborsi IRPEF accreditati già a luglio

Secondo quanto indicato dall’Agenzia delle Entrate nel comunicato stampa pubblicato mercoledì, è dalle 15.35 del 31 maggio che è possibile modificare ed inviare il modello 730 precompilato 2022.

La funzionalità di modifica e invio del 730, che fa entrare nel vivo la stagione della dichiarazione dei redditi online, è stata lanciata “in seguito ai test tecnici di routine svolti nel corso della mattinata dal partner tecnologico Sogei”.

Prove tecniche che hanno portato ad un “rinvio orario” della tabella di marcia, ma che non incideranno sui tempi dei rimborsi IRPEF.

L’Agenzia delle Entrate specifica, infatti, che i rimborsi derivanti dalla liquidazione del 730 verranno riconosciuti dai sostituti d’imposta nei tempi e nelle modalità ordinarie.

Ed è sulla questione dei tempi che la data di ieri era di fondamentale importanza, considerando che solo in caso di invio del modello 730/2022 entro il 31 maggio è garantita l’erogazione a luglio del rimborso emerso dalla dichiarazione dei redditi.

L’Agenzia delle Entrate smentisce quindi intoppi tecnici, nonostante le numerose segnalazioni di malfunzionamenti che hanno caratterizzato la giornata di ieri, ma anche quella precedente, nel pieno delle scadenze di fine mese.

Rimborso IRPEF a luglio a chi ha inviato il modello 730/2022 entro il 31 maggio

Chi ha atteso il lancio della precompilata ed è riuscito ad effettuare l’invio potrà quindi contare sull’accredito a luglio delle somme spettanti.

L’appuntamento slitta ad agosto o a settembre per i pensionati.

Stessi tempi per i rimborsi IRPEF che valgono anche nel caso dei 730 presentati tramite un CAF, un professionista o il medesimo sostituto d’imposta, specifica l’Agenzia delle Entrate.

Si ricorda che il nuovo sistema per il pagamento dei rimborsi IRPEF, modificato dall’articolo 16-bis del decreto Fiscale n. 124/2019, lega data di presentazione del modello 730 e operazioni di conguaglio.

Gli slot temporali sono sei.

Nel dettaglio, il prospetto di liquidazione che consente di gestire le operazioni conseguenti alla presentazione della dichiarazione dei redditi è messo a disposizione entro le seguenti date:

  • 15 giugno per le dichiarazioni presentate entro il 31 maggio;
  • 29 giugno per quelle presentate dal 1° al 20 giugno;
  • 23 luglio per quelle presentate dal 21 giugno al 15 luglio;
  • 15 settembre per quelle presentate dal 16 luglio al 31 agosto;
  • 30 settembre per quelle presentate dal 1° al 30 settembre.

L’ultimo riguarda i contribuenti che inviano il modello 730/2022 entro la scadenza attualmente prevista, quella del 30 settembre.

In tal caso, il rimborso IRPEF spettante è erogato nel mese di ottobre o a novembre, e conseguentemente slittano anche eventuali operazioni di conguaglio a debito.


Modello 730 precompilato con errori: annullamento e nuovo invio dal 6 al 20 giugno 2022
 
3 giugno 2022Modello 730 precompilato con errori: annullamento e nuovo invio dal 6 al 20 giugno 2022

Modello 730 precompilato inviato con errori? Si può correggere autonomamente una sola volta: dal 6 al 20 giugno 2022 prende il via la fase di annullamento e nuovo invio della dichiarazione dei redditi online. Successivamente si passa da CAF o professionisti.

Modello 730 precompilato inviato con errori: dal 6 giugno 2022 parte la possibilità di effettuare l’annullamento della dichiarazione dei redditi online, per poi procedere con un nuovo invio.

Partita dal 31 maggio, la dichiarazione dei redditi precompilata è caratterizzata da un calendario di scadenze serrato e ricco di appuntamenti da ricordare.

Quello relativo all’annullamento e al nuovo invio è uno dei più importanti, e consente al contribuente di correggere errori o integrare il modello 730 precompilato trasmesso.

Per procedere in autonomia c’è una sola possibilità, fino alla scadenza del 20 giugno 2022.

In caso di “recidiva”, e superato il termine indicato, sarà possibile correggere gli errori nel modello 730 precompilato esclusivamente passando da CAF o professionisti o presentando il modello Redditi.

Vediamo quindi come correggere, annullare ed effettuare un nuovo invio dal 6 giugno.

Modello 730 precompilato con errori: annullamento e nuovo invio dal 6 al 20 giugno 2022

C’è una seconda possibilità per il contribuente che dopo aver inviato il 730 precompilato 2022 dovesse accorgersi di aver commesso errori di compilazione o di non aver indicato tutti i dati necessari, da quelli relativi alle detrazioni ai redditi percepiti.

A partire dal 6 giugno sarà possibile annullare la dichiarazione trasmessa ed effettuare un nuovo invio correttivo e sostitutivo. Anche in questo caso sarà necessario tenere bene a mente la scadenza, fissata dall’Agenzia delle Entrate al 20 giugno.

L’annullamento del modello 730 precompilato inviato con errori o con dati mancanti può essere effettuato accedendo al sito dedicato dell’Agenzia delle Entrate, selezionando la voce “Richiedi annullamento 730”.

La possibilità di tornare sui propri passi è consentita se la ricevuta di invio riporta la dicitura “Elaborato”.

L’annullamento comporta l’eliminazione di tutti i dati inseriti dal contribuente: il modello 730 precompilato 2022 torna quindi nella versione originaria messa a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.

A questo punto sarà possibile effettuare il nuovo invio, procedura disponibile entro 24 o 48 ore dalla richiesta di annullamento. Ci sarà tempo fino alla scadenza del 20 giugno.

Si evidenzia che una volta annullata, all’Agenzia delle Entrate non risulterà trasmessa alcuna dichiarazione dei redditi, così come viene automaticamente rimosso anche il modello F24 eventualmente predisposto ai fini del pagamento delle imposte.

Sarà quindi fondamentale effettuare un nuovo invio del modello 730/2022 corretto entro la scadenza del 30 settembre.

Cosa succede, invece, qualora ci si dovesse accorgere di errori soltanto dopo il 20 giugno oppure nel caso di “recidiva”?

Correzioni possibili, ma solo per il tramite di CAF o intermediari oppure presentando il modello Redditi.

Errori nel modello 730 precompilato, correzioni tramite CAF o con modello Redditi dopo il 20 giugno 2022

Se è vero che il 20 giugno sarà una data da tenere bene a mente per chi sceglie il fai-da-te, è bene ricordare che anche successivamente si potrà modificare il 730 inviato con errori.

Dal 21 giugno in poi le strade da seguire saranno due e a fare la differenza sarà l’effetto della correzione.

Nello specifico, il contribuente potrà presentare al CAF o ad un intermediario il modello 730 integrativo, entro la scadenza del 25 ottobre, nel caso di integrazioni che comportino una situazione più favorevole.

Si tratta delle integrazioni che comportano un maggior credito o un minor debito IRPEF per le quali, oltre al modello 730 integrativo, sarà possibile presentare il modello Redditi entro il 30 novembre (correttiva nei termini) oppure una dichiarazione integrativa a favore entro la scadenza per l’invio del modello Redditi dell’anno successivo.

Diverso è invece il caso in cui dalle correzioni dovesse emergere un maggior debito o un minor credito.

Errori nel modello 730/2022, correzioni con modello Redditi correttivo se c’è un maggior debito o minor credito

Se le correzioni al 730 comportano una situazione di svantaggio per il contribuente bisognerà modificare la dichiarazione già trasmessa utilizzando il modello Redditi correttivo.

La scadenza è fissata al 30 novembre 2022. Qualora invece ci si accorgesse di errori e dimenticanze soltanto dopo i termini di scadenza, bisognerà inviare il modello Redditi integrativo.

In tal caso, sebbene sia possibile avvalersi dell’invio della precompilata, si consiglia al contribuente di rivolgersi o ad un CAF ovvero ad un commercialista.


 

Welfare aziendale: cosa fare con il 730?

Welfare aziendale: cosa fare con il 730?

Con l’avvicinarsi del periodo di dichiarazione dei redditi, è bene sapere come sfruttare al massimo il welfare

Per dichiarare il proprio reddito è importante sapere che le somme a titolo di welfare sono prive di tasse. Questo vuol dire quindi che tali somme entrano per intero nelle tasche dei lavoratori senza alcuna riduzione di importo.

Welfare aziendale, cos’è

Chiamato anche «benessere aziendale», è un incentivo erogato dall’azienda ai propri dipendenti per un migliore equilibrio tra vita e lavoro e per mantenere o generare benessere nei luoghi aziendali.  

BannerBannerNel benessere aziendale sono compresi diversi beni o servizi che possono essere erogati direttamente dall’azienda oppure dettagliati all’interno di un relativo Regolamento.

Elenco possibili spese welfare aziendale 

La legge offre un elenco non definitivo di beni e servizi relativi a diverse «aree» di interesse:  

  • educazione e istruzione: rette d’iscrizione per ogni tipo di scuola, acquisto libri scolastici, master, università, corsi di formazione extraprofessionali, corsi di lingua
  • famiglia: centri estivi, ludoteche, servizi di baby-sitting 
  • sanità: check-up, visite specialistiche, odontoiatriche, riabilitazione oppure erogazioni volontarie a casse/enti esclusivamente assistenziali
  • previdenza complementare: erogazioni a Fondi pensione
  • shopping: qualsiasi tipo di buono spendibile in e-commerce, siti o negozi
  • tempo libero: ingressi cinema, teatri e palestre, impianti sciistici, viaggi, attività extrascolastiche

Come portare nel 730 il welfare speso?

Entro il 30 settembre 2022 il lavoratore deve dichiarare all’Agenzia delle Entrate il totale dei redditi percepiti nell’anno 2021 presentando il Modello di dichiarazione dei redditi (Modello 730).

Vi sono poi una serie di spese che, quando riportate in 730, portano a una riduzione sulle tasse da pagare. Bisogna ricordare però che, in base alla tipologia di spesa, l’Agenzia delle Entrate prevede dei tetti massimi di importo scontabile dalle tasse.

Può accadere che nel corso dell’anno il lavoratore utilizzi il proprio credito welfare per questo tipo di spese. Tuttavia, poiché quest’ultimo non è soggetto a tassazione, per godere al massimo dei benefici fiscali, il lavoratore non dovrà riportare in 730 la spesa fatta con il credito welfare, bensì dovrà utilizzarlo per tutte le spese che eccedono il limite massimo di sconto in 730.

Come massimizzare il beneficio fiscale? Esempio pratico 

Il lavoratore deve assicurarsi di non indicare nel 730 le spese sostenute attraverso il credito welfare. Le due agevolazioni, infatti, non devono sovrapporsi

Facciamo un esempio: 

Tizio in un anno ha sostenuto una spesa di 2.000 euro per la retta scolastica del figlio e l’azienda dove lavora eroga 3.000 euro di welfare a tutti i suoi dipendenti.

Per procedere al rimborso totale dei 2.000 euro, Tizio può inizialmente portare in 730 la spesa sostenuta entro il tetto massimo previsto dall’Agenzia delle Entrate

Successivamente, potrà pagare la differenza rimasta tramite il proprio credito welfare.

Retta: 2.000 euro

730: 950 euro (limite massimo per un figlio di età pari o maggiore a 3 anni)

Differenza: 1.050 euro welfare a disposizione per il pagamento della retta

 

 

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Zingaretti e D’Amato presentano Primo rapporto salute di genere

Zingaretti e D’Amato presentano Primo rapporto salute di genere

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Il rapporto evidenzia come le donne vivano mediamente più a lungo, ma spesso con almeno una patologia cronica; Il rapporto rappresenta una importante integrazione alle informazioni già disponibili sul sito open salute Lazio e PReValE

01/06/2022

Il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti e l’Assessore alla Sanità, Alessio D’Amato presentano “Salute e genere nella Regione Lazio: I dati epidemiologici” il primo Rapporto sulla salute di Genere a cura del Dipartimento di Epidemiologia regionale (DEP Lazio) in collaborazione con il Pensiero Scientifico editore.

Nel Lazio la popolazione femminile vive mediamente più a lungo, 5 anni in più rispetto alla popolazione maschile (la speranza di vita alla nascita delle donne è 84,5 anni contro 79,8 anni degli uomini). La maggior durata di vita media delle donne fa sì che nella popolazione anziana le donne siano più numerose. Rispetto alla popolazione over 80, i 2/3 sono donne e di queste l’85% ha almeno una patologia cronica, un dato importante da considerare nella definizione dei bisogni di salute della popolazione.

Il Lazio è la prima Regione italiana a realizzare uno studio sulla salute di genere anche al fine di orientare gli interventi programmati con il PNRR in ambito sanitario. Questo rapporto è un lavoro prezioso che porterà un forte contributo nello sviluppo delle cure più appropriate per le patologie più frequenti nelle donne, favorendo anche una migliore definizione dei programmi per la promozione di campagne di comunicazione e informazione rivolte al cittadino allo scopo di diffondere informazioni sulla salute di genere”, ha detto il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti.

“Il Rapporto rappresenta uno strumento prezioso dove troviamo sicuramente come elemento caratterizzante la piramide di età e un secondo elemento è legato alla maggiore frequenza di alcune patologie quali le demenze che colpiscono più frequentemente le donne e con differenze che crescono con l’aumentare dell’età. Un terzo elemento importante è quello legato agli stili di vita. Sin dalle primissime età c’è una differente propensione a determinati stili di vita, la suscettibilità a diverse patologie e una diversa percezione della propria salute e della propria immagine corporea, che espongono inoltre a un diverso rischio di sviluppo di patologie nel corso della vita. Le ragazze infatti a fronte di una minore prevalenza sia di sovrappeso che di obesità percepiscono in modo diverso e sono più sensibili al proprio sovrappeso o all’obesità. Quest’ultimo dato è particolarmente importante se pensiamo alla necessità di un’identificazione precoce del rischio di sviluppo di disturbi del comportamento alimentare, che interessano prevalentemente le ragazze, ma in misura minore anche i ragazzi” commenta l’Assessore Alessio D’Amato.

La diversità di genere non riguarda solamente le patologie croniche, i dati documentano infatti che la proporzione di donne con infarto che effettuano un’angioplastica primaria è significativamente inferiore rispetto agli uomini. Nelle donne è inoltre meno probabile un’adeguata terapia post-infarto.

Per quanto riguarda i tumori, anche se complessivamente più frequenti nei maschi, le donne hanno un incidenza di tumore più alta tra i 40 e i 64 anni attribuibile al tumore della mammella che, anche grazie ai programmi di screening e ai progressi terapeutici ha visto un aumento della sopravvivenza dopo la diagnosi molto importante, tale per cui è molto alto il numero di donne che vivrà molti anni con una diagnosi di tumore della mammella e con quanto ne consegue in termini di vissuto personale, accesso ai servizi per le visite e i controlli di follow-up ecc… Infine, sempre nel caso dei tumori sono di particolare interesse le differenze nelle sedi di presentazione che possono poi avere un impatto sulla tempestività della diagnosi e del trattamento. Capitolo a parte quello sulla gravidanza, dai dati analizzati risulta che le donne in gravidanza sono esposte ad un maggior utilizzo di antibiotici spesso inappropriato e ad una scorretta gestione delle terapie per patologie croniche preesistenti o per quelle di nuova insorgenza.

“Anche la pandemia Covid ha messo in evidenza importanti differenze. L’incidenza dell’infezione è risultata maggiore nelle donne soprattutto nelle fasce di età più giovani (25/54anni). Tutti questi approfondimenti sono contenuti in questo rapporto ed è la prima volta che una Regione italiana realizza un rapporto di salute di genere così esteso e completo” conclude l’Assessore D’Amato.

“Il rapporto rappresenta una importante integrazione alle informazioni già disponibili sul sito open salute Lazio e PReValE utili a supportare il sistema sanitario del Lazio nell’offerta di interventi di prevenzione e cura più attenti alle diverse specificità delle persone, tra cui il genere” ha concluso Marina Davoli direttore del DEP Lazio.

Link al rapporto

Cultura: prorogato al 15 giugno l’avviso da 48 milioni del PNRR per la valorizzazione del patrimonio architettonico e paesaggistico rurale del Lazio

Cultura: prorogato al 15 giugno l’avviso da 48 milioni del PNRR per la valorizzazione del patrimonio architettonico e paesaggistico rurale del Lazio

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Regione Lazio

È stata prorogata al 15 giugno la chiusura dell’Avviso pubblico da 48 milioni di euro messi a disposizione dall’Unione Europea per interventi di Protezione e Valorizzazione del patrimonio architettonico e paesaggistico rurale del Lazio.

25/05/2022

Una misura messa a punto per dare nuovo impulso ai processi di salvaguardia e valorizzazione di edifici storici ma anche di tutto il paesaggio rurale come prescrive l’azione “Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale” del Piano Nazionale di Ripresa e resilienza. L’azione, inoltre, è in linea con gli obiettivi di tutela del vasto e variegato patrimonio culturale e naturalistico della Regione Lazio, tra le priorità di questa amministrazione affinché da qui si alimentino nuovi processi di sviluppo delle realtà locali.

Gli interventi previsti riguardano edifici insediamenti storici che siano testimonianze significative della storia delle popolazioni e delle comunità rurali, delle rispettive economie agricole tradizionali, dell’evoluzione del paesaggio. In particolare è destinato a:

a) edifici rurali (manufatti destinati ad abitazione rurale o destinati ad attività funzionali all’agricoltura come mulini ad acqua o a vento, frantoi, che abbiano o abbiano avuto un rapporto diretto o comunque connesso con l’attività agricola circostante e che non siano stati irreversibilmente alterati nell’impianto tipologico originario, nelle caratteristiche architettonico-costruttive e nei materiali tradizionali impiegati;

b) strutture o opere rurali (manufatti che connotano il legame organico con l’attività agricola di pertinenza come fienili, stalle, essiccatoi, forni, pozzi, fontane, abbeveratoi, ponti, muretti a secco e simili);

c) elementi della cultura, religiosità, tradizione locale (manufatti tipici della tradizione popolare e religiosa delle comunità rurali quali cappelle, chiese rurali, edicole votive, ma anche dei mestieri della tradizione connessi alla vita delle comunità rurali.

L’Avviso è rivolto a persone fisiche e soggetti privati profit e non profit, compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, enti del terzo settore e altre associazioni, fondazioni, cooperative, imprese in forma individuale o societaria, che siano proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo dei beni appartenenti al patrimonio culturale rurale (di proprietà pubblica o privata). Il contributo è concesso fino a 150 mila euro per massimo l’80% del finanziamento totale e per il 100% se il bene è oggetto di dichiarazione di interesse culturale.

La domanda di finanziamento potrà dunque essere presentata fino alle ore 16:59 del 15 giugno 2022 utilizzando esclusivamente l’applicativo informatico predisposto da Cassa depositi e prestiti S.p.A. e accessibile all’indirizzo https://portale-paesaggirurali.cdp.it/, secondo la procedura “a sportello”. La Regione provvederà il 24 giugno alla trasmissione degli elenchi delle domande ammissibili a finanziamento al Ministero della Cultura.

 

Utilizzo della posta elettronica e della rete internet nel rapporto di lavoro

Utilizzo della posta elettronica e della rete internet nel rapporto di lavoro

 

Le Ordinanze-Ingiunzioni del Garante della Protezione dei Dati Personali costituiscono spesso, per tutti i titolari del trattamento e per i consulenti privacy, una vera e propria guida operativa ed anche un utilissimo spunto di miglioramento organizzativo, poiché evidenziano rilevanti e significative “non conformità” al GDPR, indicando, contestualmente, anche le modalità per risolverle.

In molti casi le stesse Ordinanze-Ingiunzioni sono anche importanti indicatori delle regole e delle prescrizioni che è opportuno e/o necessario seguire.

Ne è un chiaro esempio un provvedimento segnalato nell’ultima Newsletter dell’Autorità.

>>>Leggi qui il provvedimento completo<<<

Vediamolo.

     Indice

  1. Incertezze nel passaggio dalla Direttiva 95/46/CE al GDPR e loro superamento
  2. La confermata attualità e vigenza delle Linee Guida
  3. Le prescrizioni ai datori di lavoro

1. Incertezze nel passaggio dalla Direttiva 95/46/CE al GDPR e loro superamento

Con l’entrata in vigore del GDPR si è posto il problema di governare la transizione dal vecchio al nuovo sistema privacy, anche attraverso una revisione della normativa nazionale di settore.

Per tale finalità è stato emanato il D.Lgs. 101/2018 che ha introdotto una gamma disposizioni volte ad adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del GDPR.

Tra queste, l’art.21, comma 4 stabilisce che a decorrere dal 25 maggio 2018, i provvedimenti del Garante per la Protezione dei Dati Personali continuano ad applicarsi, in quanto compatibili con il GDPR.

Questa norma pone però un problema, poiché non indica “chi” sia legittimato a stabilire la “compatibilità” dei pregressi provvedimenti del Garante con il GDPR, né “come” la stessa compatibilità vada affermata.

In tale contesto, di fatto, un valido criterio per stabilire con certezza la persistenza degli antecedenti provvedimenti è quello di verificare se l’Autorità vi abbia fatto riferimento per contestare specifiche violazioni, come è avvenuto nell’ambito di uno degli ultimi procedimenti per l’adozione di provvedimenti correttivi e sanzionatori.

2. La confermata attualità e vigenza delle Linee Guida

Si fa riferimento al provvedimento n. 127 del 7 aprile 2022 (riportato anche nella Newsletter GPDP 489 del 19 maggio 2022) con il quale il Garante, a seguito di un reclamo, ha imposto ad una società/titolare del trattamento una pesante sanzione pecuniaria, per aver gestito l’account di posta aziendale di una collaboratrice esterna in violazione delle norme sulla privacy.

In particolare, la società, in costanza di un rapporto di lavoro (agenzia in esclusiva), senza alcun preavviso né comunicazione successiva, aveva inibito alla dipendente l’accesso al di lei account, utilizzato per le relazioni commerciali. Lo stesso account risultava però ancora attivo. La lavoratrice infatti continuava a ricevere sul suo computer e sul telefono gli avvisi e le richieste di immettere la nuova password di accesso, che era stata cambiata da remoto a sua insaputa.

Nel provvedimento si legge anche che nell’ambito della relativa istruttoria preliminare avviata per definire il reclamo, l’Autorità Garante ha, tra l’altro, richiesto alla società/titolare del trattamento se avesse rilasciato alla reclamante un’idonea informativa ed il disciplinare alla luce delle Linee guida del Garante per posta elettronica e internet del 1° marzo 2007, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 58 del 10 marzo 2007 (doc. web n. 1387522), con particolare riguardo anche alla gestione delle caselle di posta elettronica aziendale, durante lo svolgimento del rapporto di lavoro e dopo la cessazione del medesimo.

Nel corso del successivo procedimento instaurato a carico della società/titolare del trattamento l’Autorità Garante, dopo aver accertato la mancata applicazione delle citate Linee Guida, le ha anche specificamente più volte richiamate per contestarne la mancata applicazione che, peraltro, ha determinato la violazione dei principi di ‘limitazione della conservazione’ dell’art. 5, par. 1, lett. e) del GDPR e del connesso principio di ‘minimizzazione’ di cui al medesimo art. 5, par. 1, lett. c).

Infatti le stesse Linee Guida – ai fini della conformità ai principi in materia di protezione dei dati -, prescrivono che, dopo la cessazione del rapporto di lavoro, il titolare del trattamento provveda alla rimozione dell’account, previa disattivazione dello stesso e contestuale adozione di sistemi automatici volti ad informarne i terzi e a fornire a questi ultimi indirizzi e-mail alternativi riferiti alla sua attività professionale.


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3. Le prescrizioni ai datori di lavoro

L’Ordinanza-Ingiunzione in esame conferma così la piena attualità e la vigenza delle “vecchie” Linee Guida che prescrivono ai datori di lavoro alcune misure, necessarie o opportune, per conformare alla normativa privacy il trattamento di dati personali effettuato per verificare il corretto utilizzo nel rapporto di lavoro della posta elettronica e della rete Internet.

Si tratta di prescrizioni non solo attuali ma anche rilevanti ed utilissime poiché, essendo basate sui principi della protezione dei dati, consentono al datore di lavoro di realizzare un elevato livello di tutela delle persone e, contestualmente, un’effettiva compliance al GDPR.

Invero, costituiscono anche un ottimo strumento di bilanciamento tra il legittimo interesse dei datori di lavoro (volto a soddisfare le esigenze organizzative e produttive nonché a garantire la sicurezza del lavoro e la tutela del patrimonio aziendale) e le ragionevoli aspettative di riservatezza dei dipendenti, considerando tutti i rischi posti dalle nuove tecnologie (posta elettronica ed accesso ad internet, in particolare).

In questo quadro, le Linee Guida in esame indicano l’opportunità di adottare un disciplinare interno redatto in modo chiaro e senza formule generiche, da pubblicizzare adeguatamente (verso i singoli lavoratori, nella rete interna, mediante affissioni sui luoghi di lavoro) e da sottoporre ad aggiornamento periodico.

Il datore di lavoro, oltre a prefigurare e pubblicizzare una policy interna rispetto al corretto uso della posta elettronica e di internet e agli eventuali controlli, ha anche il dovere di informare comunque gli interessati preventivamente, e in modo chiaro, sui trattamenti di dati che possono riguardarli.

E’ quindi auspicabile che i datori di lavoro, sia pubblici che privati, abbiano consapevolezza dell’attualità e vigenza delle Linee Guida in esame e le applichino, rilasciando ai dipendenti il disciplinare ed un’adeguata informativa, al fine di assicurare nei luoghi di lavoro la tutela dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità dei lavoratori dipendenti garantendo che, in una cornice di reciproci diritti e doveri, sia assicurata l´esplicazione della personalità del lavoratore e una ragionevole protezione della sua sfera di riservatezza nelle relazioni personali e professionali (artt. 2 e 41, secondo comma, Cost.; art. 2087 cod. civ.; cfr. altresì l´art. 2, comma 5, Codice dell´amministrazione digitale – D,Lgs. 7 marzo 2005, n. 82).

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Il valore delle prove nelle cause di separazione e divorzio

Il valore delle prove nelle cause di separazione e divorzio

di Concas Alessandra, Referente Aree Diritto Civile, Commerciale e Fallimentare e Diritto di Famiglia 
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Le cause di separazione e divorzio, almeno quelle giudiziali, necessitano di prove e si vincono sulla base delle stesse, non basta avere ragione  affermando i propri diritti e non è neanche  sufficiente  avere un bravo avvocato.

Per vincere le cause le prove giocano un fondamentale ruolo.

A questo  proposito ci si chiede quali siano le prove in una causa di divorzio e soprattutto a che cosa servano e che cosa debba essere dimostrato al giudice.

In questo articolo scriveremo qualcosa su questi argomenti.

     Indice

  1. Le cause di separazione o divorzio
  2. Il ruolo delle prove nelle cause di separazione o divorzio
  3. Le prove da portare in una causa di separazione o divorzio

1. Le cause di separazione o divorzio

Separazione e divorzio  si possono realizzare o con l’accordo delle parti oppure durante una causa. Nel primo caso si parla di separazione o divorzio consensuale, nel secondo caso di separazione o divorzio giudiziale.

La procedura consensuale si può realizzare in tre modi diversi:

  • Davanti al giudice, precisamente davanti al Presidente di Sezione, in un’unica udienza nella quale costui, dopo avere tentato una formale conciliazione tra le parti, dà lettura dell’accordo dalle stesse previamente concordato, per come redatto dai rispettivi avvocati, e lo approva.
  • Davanti all’ufficiale di stato civile del Comune, o davanti al sindaco stesso, in due diversi incontri con una distanza di 30 giorni l’uno dall’altro.

Una simile possibilità è ammessa esclusivamente in assenza di figli minori, portatori di handicap o maggiorenni non ancora autosufficienti.

Non sono ammessi, nell’accordo, patti di trasferimento di beni, che andranno regolamentati con contratti autonomi.

La procedura giudiziale è una vera e propria causa.

Inizia con l’atto di ricorso presentato da uno dei coniugi e la difesa successiva dell’altro.

Il giudice ammette le prove richieste dalle parti e poi emette la sentenza.

La causa di separazione e divorzio viene intrapresa perché i coniugi non sono riusciti a trovare un accordo su uno o più aspetti dei loro rapporti economici o personali che seguono alla cessazione del matrimonio.

Potrebbe essere relativa:

  • All’ammontare del mantenimento per l’ex coniuge meno abbiente.
  • L’ammontare del mantenimento per i figli.
  • La collocazione dei figli presso uno dei genitori.
  • L’affidamento dei figli, se congiunto o condiviso.
  • Le modalità di visita dei figli e la possibilità di un coniuge di trasferirsi altrove

2. Il ruolo delle prove nelle cause di separazione o divorzio

Le prove, di solito, sono più importanti nella causa di separazione che in quella di divorzio, dove il giudice, il più delle volte, si limita a prendere atto di quello che era stato deciso nel precedente gradino della separazione, salvo ci siano altri imprevedibili eventi che abbiano modificato la situazione di fatto.

Ad esempio, un arricchimento o un impoverimento di uno dei due ex coniugi con conseguente richiesta di incremento o di riduzione dell’assegno di mantenimento, inadeguatezza di uno dei due coniugi ai compiti di genitore.

Gli accordi che si stipulano in sede di separazione non sono vincolanti con il divorzio.

Ad esempio, se un coniuge, all’atto della separazione, rinuncia al mantenimento in cambio del trasferimento della proprietà di un immobile, con il divorzio potrebbe modificare la propria pretesa e pretendere anche l’assegno.

Di solito, le prove sono rivolte a dimostrare:

  • La responsabilità di uno dei due coniugi nell’avere determinato la crisi del matrimonio.Questo comporterebbe l’imputazione di addebito, con conseguente perdita del diritto al mantenimento e della qualità di erede legittimario.
  • La sussistenza di redditi nascosti e non dichiarati che potrebbero determinare un maggiore importo del mantenimento.
  • Le esigenze economiche del coniuge che richiede il mantenimento, oppure, l’incapacità dell’altro di provvedervi per come richiesto dall’ex.
  • L’incapacità di uno dei due coniugi a gestire i figli o a prendere le decisioni più adeguate per la loro crescita.

Nel primo caso, la battaglia si concentrerà sulla collocazione dei minori e, nel secondo, sull’affidamento.


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3. Le prove da portare in una causa di separazione o divorzio

Nel processo civile le prove sono “tipiche”, vale a dire, unicamente quelle indicate dal codice civile.

Oggi i giudici si stanno aprendo anche alle prove atipiche, come ad esempio le chat, gli screenshot, le e mail semplici.

Le prove in una causa di separazione divorzio sono quelle di qualsiasi altro processo.

La testimonianza

Possono testimoniare in causa i soggetti, compresi parenti, affini e figli, tranne i due coniugi.

La testimonianza dei minori deve essere disposta con le opportune cautele per tutelare la loro psiche.

Il bambino con più di 12 anni deve essere obbligatoriamente sentito quando si decide sul suo collocamento e affidamento.

Il testimone è colui che ha visto i fatti o ne ha cognizione diretta.

Non sono ammessi i testimoni che hanno conoscenza dei fatti per “sentito dire”.

Le deposizioni dei parenti, affini o figli hanno lo stesso valore probatorio di quelle che provengono da terzi estranei.

Ad esempio è frequente ai fini dell’addebito, la testimonianza:

  • Dei parenti del coniuge che richiede l’addebito. La prova che il comportamento di un coniuge ha determinato l’intollerabilità irreversibile della convivenza può emergere dalle loro testimonianze. I fatti relativi all’intimità familiare non possono che essere noti con più diretta conoscenza ai congiunti più prossimi.
  • Dei figli. Ad esempio, può essere decisiva la testimonianza del figlio che conferma che la relazione extraconiugale del genitore è stata l’unica causa della crisi che ha portato alla fine del matrimonio.

Il divieto di comunicazione e diffusione delle informazioni personali non si applica alla narrazione dei fatti nell’ambito di una testimonianza e non può essere relativo a quelle attività necessarie oppure obbligatorie per le esigenze di difesa in giudizio quando sono rispettati i limiti della pertinenza e continenza.

Il rispetto della privacy non può legittimare una violazione del diritto inviolabile di difesa che non può avere ostacoli o impedimenti nell’accertamento della verità.

Documenti e atti

Nel processo possono entrare lettere, scritti, contratti, atti notarili e qualsiasi altro documento.

Nel nostro ordinamento non hanno valore i cosiddetti patti prematrimoniali, con i quali le parti concordano prima gli effetti di una eventuale separazione o divorzio.

È possibile che un coniuge si impegni a rimborsare l’altro, in caso di separazione, delle spese dallo stesso sostenute per la ristrutturazione o edificazione della casa comune.

Fotografie

Le foto sono “riproduzioni meccaniche” che fanno fede se non vengono contestate in giudizio dalla parte avversaria.

Non basta una generica opposizione ma bisogna insinuare nel giudice il dubbio della mancanza di genuinità di simili documentazioni.

Chat, email, screenshot

Oggi i giudici ammettono la prova acquisita attravvscreenshot, sms, chat ed email a patto che non siano stati acquisiti con l’inganno o in violazione della privacy. 

Confessione

La confessione di un coniuge, che può avvenire anche tacitamente, vale a dire, in mancanza di contestazione di un fatto dedotto dall’avversario, è prova legale e vincola il giudice a tenerne conto senza potersi discostare più da esso.

Le indagini della polizia tributaria

Quando è in contestazione il reddito di uno dei due coniugi, l’altro può chiedere al giudice di ricostruire il suo tenore di vita sulla base delle spese da questi sostenute, come affitto, viaggi, utenze, oppure con una indagine tributaria da affidare alla finanza.

In questo secondo caso, si procederà a delle vere e proprie verifiche fiscali.

L’investigatore privato

Spesso, si utilizzano detective privati per dimostrare l’infedeltà di uno dei due coniugi.

Il relativo rapporto scritto non è una prova, lo possono essere le foto se non contestate.

L’investigatore potrà essere sentito come testimone dei fatti ai quali ha assistito di persona.

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Spagna: approvata la riforma della legge sulla salute sessuale e riproduttiva e sull’aborto

Spagna: approvata la riforma della legge sulla salute sessuale e riproduttiva e sull’aborto

di Concas Alessandra, Referente Aree Diritto Civile, Commerciale e Fallimentare e Diritto di Famiglia 
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In Spagna qualche settimana fa il Consiglio dei Ministri ha approvato la riforma della legge sulla salute sessuale e riproduttiva e sull’aborto.

Il provvedimento è frutto di una richiesta avanzata dalla Ministra per le Pari Opportunità Irene Montero.

Allo Stato verrà a costare 104 milioni di Euro, dei quali 23,8 milioni avranno la finalità di finanziare l’introduzione del congedo “mestruale”, interamente pagato dallo Stato e non dai datori di lavoro, per le donne che documenteranno di avere un ciclo mestruale particolarmente doloroso.

Una conquista in nome dell’autodeterminazione della quale scriveremo nelle righe che seguono.

     Indice

  1. I diritti introdotti con la riforma
  2. La libertà guadagnata dalle donne

1. I diritti introdotti con la riforma

Le donne che interromperanno la gravidanza avranno diritto a un periodo di congedo per malattia, la pillola del giorno dopo verrà distribuita a titolo gratuito nei centri di servizi di salute sessuale e riproduttiva.

Il personale medico potrà continuare ad esercitare l’obiezione di coscienza, però i nomi degli obiettori verranno annotati su un registro, al fine di garantire sempre la presenza di personale disponibile a praticare l’aborto, se richiesto.

Le pillole anticoncezionali di ultima generazione verranno coperte dalla sanità pubblica e verranno promossi anche metodi contraccettivi maschili.

Continuerà ad essere proibita la maternità surrogata, indicata come forma di “violenza contro le donne”, e resterà proibita anche la pubblicità da parte delle società di intermediazione che facilitano la pratica in Paesi nei quali è consentito  l’utero in affitto.

Nel testo di legge  non è passata la proposta di perseguire con pene detentive i genitori che ricorrono alla maternità surrogata, recandosi all’estero.

Nella proposta è presente la promozione di un’autentica campagna di “educazione sessuale” a partire dalle prime fasi del percorso di istruzione.

Si procederà al finanziamento di una formazione appropriata per insegnanti, funzionari addetti ai penitenziari e dipendenti pubblici, e verranno realizzati dei centri pubblici specializzati sulla salute sessuale e riproduttiva.

È caduta la proposta per la riduzione dell’Iva dal 10% al 4% sui prodotti per l’igiene femminile (assorbenti e tamponi), alla rinegoziazione della quale si procederà in sede di bilancio dello Stato.

L’approvazione definitiva della riforma  da parte del Consiglio dei Ministri spagnolo, avverrà quando la riforma passerà al Congresso e al Senato, ed essendo una legge relativa ai diritti fondamentali, dovrà essere approvata con la maggioranza assoluta dei parlamentari.

2. La libertà guadagnata dalle donne

La riforma  appena approvata in Spagna, accanto alla recente  conquista del “congedo mestruale”, permette alle donne di guadagnare un’altra inedita forma di libertà, quella “dal pensare”, con le sofferenze interiori che questo “atto del pensiero” potrebbe arrecare al benessere femminile.

Le norme consentiranno alle ragazze di abortire senza dovere chiedere il permesso dei genitori, a partire dall’età di 16 anni.

Si procederà all’eliminazione dell’obbligo del periodo di riflessione di tre giorni che segue alla manifestazione della volontà di abortire, e la busta che contiene le informazioni sulla pratica dell’aborto e le sue conseguenze, dovrà essere consegnata esclusivamente alle donne che la richiederanno.

Nell’Ordinamento Giuridico Spagnolo sta avanzando una specie di “diritto a non ponderare”, quasi volendo combattere senza colpo ferire il ripensamento, lo scrupolo, il senso di colpa, la sofferenza di fare una scelta, dando il via libera alla nascita di una presunta libertà che non deve più essere un peso.

Questo di “diritto di non ponderare”, è legato a un cambiamento di mentalità che ha come caratteristica quella di essere ostile alla dialettica, al dubbio, al contraddittorio, sia nel dibattito pubblico sia nella persona.

Una volta stabilito che non sono più in ballo due beni giuridici che si contrastano, il legislatore, liberando dal fardello del pesare, riesce a farsi garante dell’unico bene giuridico rimasto, vale a dire, il diritto all’autodeterminazione della persona, nel caso specifico, della donna.

Questa autodeterminazione è diventata un valore assoluto, che merita di essere difeso anche quando non nasce da un autentico percorso di libertà, perché non c’è stato tempo e non ci sono stati neanche il modo e gli strumenti per ponderare in modo sufficiente e riuscire a scegliere.

L’autodeterminazione, nata come bene giuridico funzionale di ampliamento della sfera di libertà dell’individuo, facendo leva sulla imputabilità di ogni azione alla sfera del proprio volere, e sulla responsabilità personale, ha assunto il ruolo di bene giuridico primario, che deve essere tutelato per se stesso, con il rovescio della medaglia che impone la rinuncia di un pieno e compiuto esercizio di libertà.

Questa è l’unica via che aiuta a spiegarsi l’estensione del diritto all’aborto ai minori di età, che non possono neanche acquistare una casa in modo autonomo perché non hanno la capacità di agire.

L’assurdità è che nei decenni trascorsi si è assistito all’apologia del diritto di ripensamento del consumatore, che ha sempre una settimana per ritornare indietro se dovesse avere compiuto con impulsività e poca informazione un atto di acquisto di merce.

In contemporanea, accade che diventi inutile garantire lo spazio di un ripensamento quando si tratta di doversi autodeterminare, decidere di sé, disporre della propria integrità personale, anziché del proprio portafogli.

 

 

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