Detrazioni figli a carico 2022: cosa cambia con l’assegno unico

Detrazioni figli a carico 2022: cosa cambia con l’assegno unico

Detrazioni figli a carico 2022: cosa cambia con l'assegno unico
Proroga aiuti di stato, il CNDCEC: scadenza al 31 ottobre
 
3 giugno 2022Proroga aiuti di stato, il CNDCEC: scadenza al 31 ottobre

Il presidente del CNDCEC, De Nuccio ha chiesto in una lettera al Governo la proroga della scadenza per l’autodichiarazione sugli aiuti Covid almeno fino al 31 ottobre 2022. Si tratta di un adempimento estremamente complesso che in un periodo già ricco di adempimenti e scadenze rischia di mettere in difficoltà imprese e professionisti.

Autodichiarazione aiuti di Stato Covid, il CNDCEC, Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili chiede la proroga del termine per la presentazione almeno fino al 31 ottobre 2022.

La richiesta nella lettera che il 1° giugno 2022 il presidente, De Nuccio, ha inviato al Governo.

Il termine attuale del 30 giugno 2022 sarebbe insufficiente per effettuare l’adempimento con la necessaria diligenza professionale, visto anche il periodo ricco di scadenze.

È necessario un termine più ampio, considerata la complessità delle verifiche e le conseguenze penali di dichiarazioni mendaci.

L’iter di approvazione della modulistica è stato troppo lungo, 64 giorni non sono sufficienti per contribuenti e professionisti.

Autodichiarazione aiuti di stato Covid: il CNDCEC chiede la proroga della scadenza almeno al 31 ottobre 2022

Il presidente del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC), Elbano De Nuccio, il 1° giugno 2022 ha inviato una lettera al Ministro dell’Economia, a quello dello Sviluppo Economico e al Direttore dell’Agenzia delle Entrate chiedendo la proroga per l’autodichiarazione aiuti di stato Covid almeno fino al 31 ottobre 2022.

Attualmente la scadenza è fissata al 30 giugno 2022.

Una proroga era già stata chiesta dai tre commissari straordinari lo scorso aprile.

Tutti i soggetti che hanno ricevuto contributi a fondo perdutobonus o ristori previsti dal Decreto Rilancio in poi, sono tenuti a presentare l’autodichiarazione aiuti di stato Covid.

La comunicazione serve ad accertare che vengano rispettate le specifiche condizioni previste e che l’importo delle agevolazioni fruite non ecceda i massimali indicati nel Quadro Temporaneo.

Il termine del 30 giugno 2022, sottolinea De Nuccio, non è sufficiente per svolgere tutti gli incarichi nella maniera più professionale possibile, in un periodo tra l’altro già molto ricco di scadenze.

Gli studi dei professionisti, infatti, sono già alle prese con diverse scadenze fiscali come ad esempio i versamenti relativi alle dichiarazioni dei redditi e dell’IRAP e gli acconti dell’IMU.

Autodichiarazione aiuti di stato Covid 2022: troppo lungo l’iter di approvazione della modulistica. Necessaria proroga scadenza al 31 ottobre 2022

Il rinvio del termine per l’autodichiarazione aiuti di stato Covid renderebbe il calendario delle scadenze fiscali più conforme alle esigenze di professionisti e contribuenti.

Il presidente del CNDCEC sottolinea come la categoria dei commercialisti sia consapevole che una eventuale proroga necessiterebbe di una concertazione per far coincidere i termini per l’invio della comunicazione con quelli per l’aggiornamento del Registro Nazionale Aiuti di Stato.

Durante le interrogazioni a risposta immediata in Commissione Finanze della Camera lo scorso 4 e 11 maggio, infatti, il MEF aveva escluso la possibilità di una proroga sostenendo proprio l’incompatibilità dei tempi di un eventuale slittamento e quelli legati all’iscrizione nell’RNA delle agevolazioni ricevute entro fine anno. Servirebbe, dunque, una proroga anche in questo senso, che appare molto difficile.

“Per completare l’iter di approvazione della modulistica da utilizzare per quest’ennesimo adempimento straordinario a carico dei contribuenti sono serviti ben tredici mesi.”

Vista l’attesa per l’approvazione non è possibile, spiega De Nuccio, aver un tempo così breve a disposizione per l’adempimento. I tempi così ridotti non sono da imputare agli operatori economici ma al lunghissimo tempo che è stato necessario per l’approvazione della disciplina di attuazione e della relativa modulistica.

Considerando la complessità delle verifiche richieste per l’invio, un periodo di soli 64 giorni non è sufficiente per i contribuenti e soprattutto per i professionisti, che sono chiamati ad effettuare l’adempimento per quasi tutti i loro clienti.

In più ci sono da considerare le responsabilità, anche penali, per le dichiarazioni mendaci.

Infine, aggiunge De Nuccio, i dati da riportare nel modello:

“Sono peraltro relativi agli aiuti ricevuti dal 1° marzo 2020 al 30 giugno 2022, con la conseguenza di dover “autodichiarare” anche aiuti eventualmente fruiti il giorno stesso della scadenza dell’adempimento, il che è già di per sé sufficiente a dimostrare la palese incongruità dell’attuale scadenza.”

Per questi motivi il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili chiede al Governo la proroga dei termini per la presentazione dell’autodichiarazione aiuti di stato Covid.


La deducibilità del costo del personale
 
3 giugno 2022La deducibilità del costo del personale

Qual è la deducibilità del costo del personale ai fini Ires e Irap? Ecco la normativa di riferimento e alcune considerazioni di carattere generale.

Dopo aver analizzato gli aspetti normativi e contabili del costo del personale dipendente, illustriamo di seguito gli aspetti fiscali della deducibilità delle sue componenti considerando sia le base retributiva che le parti accessorie.

Com’è noto, infatti, il costo del personale dipendente è una voce fondamentale del bilancio di qualsiasi azienda, soprattutto in Italia a causa del pesante cuneo fiscale e contributivo attualmente a carico di lavoratori e imprese.

Un focus particolare sarà poi dedicato all’incidenza del costo del personale ai fini della determinazione dell’Irap.

La deducibilità del costo dei dipendenti secondo il Testo Unico delle Imposte sui Redditi

Secondo l’art. 95 del TUIR, le spese per prestazioni lavorative dei dipendenti sono interamente deducibili dal reddito di impresa, secondo il principio di competenza, comprendendo quindi non solo le componenti principali del costo del personale (retribuzione, oneri sociali, trattamento di fine rapporto) ma anche le erogazioni liberali e in natura definite anche fringe benefits.

L’art. 100 del TUIR sottolinea che per le erogazioni liberali a favore ai dipendenti, non é necessario che l’erogazione sia sostenuta per particolari categorie di dipendenti o a favore della pluralità degli stessi, a differenza di quanto richiesto per gli oneri di utilità sociale a favore dei dipendenti.

Questi ultimi comprendono le opere e i servizi volontariamente erogati per finalità educative, di istruzione, assistenza sociale e sanitaria o culto, e sono deducibili ne limite del 5 per mille del costo del personale risultante dal modello 770.

Interessante dettagliare la normativa fiscale riguardo i c.d. Fringe benefits o meglio quella parte di retribuzione elargita in “natura” che comprende quella serie di beni e i servizi di cui il lavoratore può usufruire gratuitamente o a condizioni più vantaggiose rispetto al mercato.

Secondo l’art. 51.3 del TUIR per quantificare il valore di questi beni e servizi é necessario riferirsi alla regola generale del valore normale di essi, con alcune differenze riguardo autoveicoli, alloggi e servizi di trasporto.

L’articolo 95 al terzo comma ci parla delle c.d. spese per le trasferte dei dipendenti e titolari di rapporti di collaborazione continuata e continuativa.

Esse sono somme di denaro erogate al dipendente che viene inviato in trasferta e si trova a svolgere le proprie mansioni in via occasionale fuori dalla sede abituale di lavoro. Per tali spese il dipendente ha diritto a rimborso, purché siano annotate sul Libro unico e che siano documentate da “pezze giustificative” delle spese sostenute già intestate all’azienda (fatture, ricevute, scontrini, biglietti etc.)

Tali rimborsi vanno distinti innanzitutto classificati in base all’ambito territoriale di riferimento:

  • le trasferte nel comune di lavoro sono deducibili se opportunamente documentate (es spese di trasporto come taxi, mezzi pubblici)
  • le trasferte fuori dal comune di lavoro cioè almeno a 10 km da quella di lavoro abituale: se il dipendente elencherà le spese in un rimborso analitico, cioè dettagliatamente documentato e riassunto in un’apposita nota spese, l’art. 95 comma 3 del TUIR stabilisce che le spese di vitto e alloggio saranno deducibili per l’impresa per un massimo giornaliero di € 180,75 per trasferte nazionali e € 258,22 per trasferte estere.

Nel caso in cui le suddette spese siano rimborsate in maniera forfettaria, cioè stabilita a prescindere dall’importo speso dal dipendente, esse non saranno imponibili nel limite di € 46,48 al giorno per trasferte in Italia e € 77,47 per trasferte all’estero. La parte dell’indennità eccedente i predetti limiti è considerata di natura retributiva.

L’art. 95 del Tuir nel comma 4 illustra la deducibilità per i rimborsi spese dell’auto. Parliamo delle spese sostenute dal dipendente per viaggi di lavoro effettuate con un’auto che po’ essere propria, presa a noleggio o di proprietà dell’azienda.

Tali spese non sono da considerasi reddito per il lavoratore dipendente e sono deducibili:

  • al 100% se l’autoveicolo é di proprietà del dipendente o preso a noleggio : in questo caso l’azienda potrà dedurre il costo interamente nel limite tariffario proposto dall’Aci in merito, per autoveicoli di potenza non superiore ai 17 cavalli fiscali, ovvero 20 se con motore diesel;
  • al 70% se il veicolo é dato in uso promiscuo al dipendente per più della metà del periodo di imposta.

Le spese sostenute per le trasferte devono essere obbligatoriamente documentante in un elenco che contenga chilometraggio percorso, tipo di veicolo, date di riferimento.

Tra i fringe benefits ricordiamo inoltre i c.d. ticket restaurant o comunemente chiamati buoni pasto che sono documenti in forma elettronica o cartacea recanti il diritto di ottenere, recandosi in esercizi convezionati, la somministrazione di alimenti e bevande. Tali prestazioni considerate sostituive della mensa aziendale, non concorrono a formare il reddito per il dipendente nel limite di € 5.29 gionaliero per ticket cartacei e € 7.00 per ticket in forma elettronica. Sono costi deducibili per competenza invece per l’azienda purché rivolti alla generalità dei dipendenti e non a categorie specifiche.

Riepilogando possiamo descrivere nella tabella seguente l’elenco dei possibili fringe benefit di cui il dipendente può usufruire e la loro deducibilità per l’azienda.

Deducibilità dei Fringe Benefits per le imprese
Mensa aziendale 100% deducibilità
Asili nino 100% deducibilità
Borse di studio, corsi di formazione 100% deducibilità
Trasporto collettivo 100% deducibilità
Gratuità nel limite di €258.23 erogati alla generalità dei dipendenti 100% deducibilità
Veicoli ad uso promiscuo 70% deducibilità
Fabbricati in locazione, comodato o uso deducibile nel limite del reddito dei dipendenti secondo l’art. 51.4c)
Fabbricati ai dipendenti che abbiano trasferito la propria residenza per lavoro 100% deducibili nel periodo di imposta di trasferimento e nei due successivi
Vitto e alloggio deducibili nel limite di € 180.76 (€258.23 se avvenuti all’estero)
Telefonia esclusivamente per lavoro 80%deducibilià
Telefonia ad uso promiscuo 80% deducibilità per la parte non attribuibile al dipendente

 

Il costo del personale ai fini Irap

L’Irap (imposta regionale sulle attività produttive)} introdotta dal D.lgs 446/97 é un’imposta reale sul valore aggiunto prodotto da un’azienda in relazione al territorio di produzione. Il gettito derivante dagli introiti dell’Irap spettano infatti alle Regioni.

I soggetti passivi di questa imposta sono le società che esercitano attività di produzione e scambio di beni e servizi. Le modalità di calcolo della base imponibile sono differenti a seconda del tipo di attività:

  • le società di capitali determinano la base imponibile derivandola dallo schema di bilancio civilistico
  • le società di persone o ditte individuali considerano gli importi rilevati ai fini della dichiarazione dei redditi;

La caratteristica comune a tutte le tipologie di calcolo dell’Irap é quella di tassare oltre all’utile d’esercizio anche le componenti finanziarie e il costo del personale

Quindi le aziende che redigono il bilancio civilistico, per determinare la base imponibile ai fini Irap, escluderanno il costo del personale compreso nella voce B9 del conto economico.
Per tanto gli elementi della retribuzione compresi gli oneri sociali e il Tfr non sono considerati deducibili ai fini dell’Irap, ad eccezione delle spese relative agli apprendisti, ai disabili e al personale assunto con contratto di formazione e inserimento e i relativi contributi INAIL versati.

Seppur non incluso nella base imponibile Irap, il costo del personale é invece considerato nella base di calcolo della deduzione dell’Irap dall’IRES.

L’Irap può essere dedotta dell’IRES in due modalità:

  • 10% dell’imposta versata nell’anno se alla formazione della base imponibile Irap erano presenti interessi passivi in misura superiore di quelli attivi (di cui all’art. 6 del D.L. 185/2008)
  • 100% dell’imposta versata relativamente al costo del personale. Si calcola in questo caso l’incidenza del costo del personale sul valore della produzione ai fini Irap. Questa deduzione tiene conto anche dei compensi erogati agli amministratori e le deduzioni di lavoro dipendente (di cui all’art. 2 del D.L. 201/2011)

Esempio di calcolo:

Spese per dipendenti ( voce B9 c.e.) +
Compenso amministratori e relativi oneri sociali(voce B7 c.e.)+
Deduzioni lavoro dipendente=
A: Spese per il personale
B: Valore della produzione ai fini Irap
A/B: % di incidenza del costo del personale sul valore dalla produzione Irap

Per ottenere l’importo dell’Irap deducibile dall’IRES moltiplicare la % ottenuta per il versamento Irap dovuto per l’anno di riferimento.

Le due deduzioni non sono cumulabili. L’ammontare deducibile non può mai eccedere il valore dell’Irap complessivamente versata.


Modello 730/2022: rimborso già a luglio in alcuni casi
 
3 giugno 2022Modello 730/2022: rimborso già a luglio in alcuni casi

Primi rimborsi IRPEF da modello 730/2022 già a luglio nel caso dei contribuenti più veloci: ecco le ultime novità dall’Agenzia delle Entrate.

L’Agenzia delle Entrate è recentemente tornata a fornire dati e informazioni utili in materia di modello 730/2022.

Il comunicato stampa pubblicato il 1° giugno cerca di placare le polemiche relative ai malfunzionamenti riscontrati in questo avvio di campagna della precompilata, e al possibile rischio di ritardi nella fase di erogazione dei rimborsi IRPEF.

Non saranno modificate le tempistiche ordinarie, specifica l’Agenzia delle Entrate: a luglio partiranno i primi rimborsi IRPEF per i lavoratori dipendenti che hanno già inviato il modello 730/2022.

Si partirà da agosto per i pensionati.

Modello 730 precompilato 2022, avvio senza intoppi secondo le Entrate: primi rimborsi IRPEF accreditati già a luglio

Secondo quanto indicato dall’Agenzia delle Entrate nel comunicato stampa pubblicato mercoledì, è dalle 15.35 del 31 maggio che è possibile modificare ed inviare il modello 730 precompilato 2022.

La funzionalità di modifica e invio del 730, che fa entrare nel vivo la stagione della dichiarazione dei redditi online, è stata lanciata “in seguito ai test tecnici di routine svolti nel corso della mattinata dal partner tecnologico Sogei”.

Prove tecniche che hanno portato ad un “rinvio orario” della tabella di marcia, ma che non incideranno sui tempi dei rimborsi IRPEF.

L’Agenzia delle Entrate specifica, infatti, che i rimborsi derivanti dalla liquidazione del 730 verranno riconosciuti dai sostituti d’imposta nei tempi e nelle modalità ordinarie.

Ed è sulla questione dei tempi che la data di ieri era di fondamentale importanza, considerando che solo in caso di invio del modello 730/2022 entro il 31 maggio è garantita l’erogazione a luglio del rimborso emerso dalla dichiarazione dei redditi.

L’Agenzia delle Entrate smentisce quindi intoppi tecnici, nonostante le numerose segnalazioni di malfunzionamenti che hanno caratterizzato la giornata di ieri, ma anche quella precedente, nel pieno delle scadenze di fine mese.

Rimborso IRPEF a luglio a chi ha inviato il modello 730/2022 entro il 31 maggio

Chi ha atteso il lancio della precompilata ed è riuscito ad effettuare l’invio potrà quindi contare sull’accredito a luglio delle somme spettanti.

L’appuntamento slitta ad agosto o a settembre per i pensionati.

Stessi tempi per i rimborsi IRPEF che valgono anche nel caso dei 730 presentati tramite un CAF, un professionista o il medesimo sostituto d’imposta, specifica l’Agenzia delle Entrate.

Si ricorda che il nuovo sistema per il pagamento dei rimborsi IRPEF, modificato dall’articolo 16-bis del decreto Fiscale n. 124/2019, lega data di presentazione del modello 730 e operazioni di conguaglio.

Gli slot temporali sono sei.

Nel dettaglio, il prospetto di liquidazione che consente di gestire le operazioni conseguenti alla presentazione della dichiarazione dei redditi è messo a disposizione entro le seguenti date:

  • 15 giugno per le dichiarazioni presentate entro il 31 maggio;
  • 29 giugno per quelle presentate dal 1° al 20 giugno;
  • 23 luglio per quelle presentate dal 21 giugno al 15 luglio;
  • 15 settembre per quelle presentate dal 16 luglio al 31 agosto;
  • 30 settembre per quelle presentate dal 1° al 30 settembre.

L’ultimo riguarda i contribuenti che inviano il modello 730/2022 entro la scadenza attualmente prevista, quella del 30 settembre.

In tal caso, il rimborso IRPEF spettante è erogato nel mese di ottobre o a novembre, e conseguentemente slittano anche eventuali operazioni di conguaglio a debito.


Modello 730 precompilato con errori: annullamento e nuovo invio dal 6 al 20 giugno 2022
 
3 giugno 2022Modello 730 precompilato con errori: annullamento e nuovo invio dal 6 al 20 giugno 2022

Modello 730 precompilato inviato con errori? Si può correggere autonomamente una sola volta: dal 6 al 20 giugno 2022 prende il via la fase di annullamento e nuovo invio della dichiarazione dei redditi online. Successivamente si passa da CAF o professionisti.

Modello 730 precompilato inviato con errori: dal 6 giugno 2022 parte la possibilità di effettuare l’annullamento della dichiarazione dei redditi online, per poi procedere con un nuovo invio.

Partita dal 31 maggio, la dichiarazione dei redditi precompilata è caratterizzata da un calendario di scadenze serrato e ricco di appuntamenti da ricordare.

Quello relativo all’annullamento e al nuovo invio è uno dei più importanti, e consente al contribuente di correggere errori o integrare il modello 730 precompilato trasmesso.

Per procedere in autonomia c’è una sola possibilità, fino alla scadenza del 20 giugno 2022.

In caso di “recidiva”, e superato il termine indicato, sarà possibile correggere gli errori nel modello 730 precompilato esclusivamente passando da CAF o professionisti o presentando il modello Redditi.

Vediamo quindi come correggere, annullare ed effettuare un nuovo invio dal 6 giugno.

Modello 730 precompilato con errori: annullamento e nuovo invio dal 6 al 20 giugno 2022

C’è una seconda possibilità per il contribuente che dopo aver inviato il 730 precompilato 2022 dovesse accorgersi di aver commesso errori di compilazione o di non aver indicato tutti i dati necessari, da quelli relativi alle detrazioni ai redditi percepiti.

A partire dal 6 giugno sarà possibile annullare la dichiarazione trasmessa ed effettuare un nuovo invio correttivo e sostitutivo. Anche in questo caso sarà necessario tenere bene a mente la scadenza, fissata dall’Agenzia delle Entrate al 20 giugno.

L’annullamento del modello 730 precompilato inviato con errori o con dati mancanti può essere effettuato accedendo al sito dedicato dell’Agenzia delle Entrate, selezionando la voce “Richiedi annullamento 730”.

La possibilità di tornare sui propri passi è consentita se la ricevuta di invio riporta la dicitura “Elaborato”.

L’annullamento comporta l’eliminazione di tutti i dati inseriti dal contribuente: il modello 730 precompilato 2022 torna quindi nella versione originaria messa a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.

A questo punto sarà possibile effettuare il nuovo invio, procedura disponibile entro 24 o 48 ore dalla richiesta di annullamento. Ci sarà tempo fino alla scadenza del 20 giugno.

Si evidenzia che una volta annullata, all’Agenzia delle Entrate non risulterà trasmessa alcuna dichiarazione dei redditi, così come viene automaticamente rimosso anche il modello F24 eventualmente predisposto ai fini del pagamento delle imposte.

Sarà quindi fondamentale effettuare un nuovo invio del modello 730/2022 corretto entro la scadenza del 30 settembre.

Cosa succede, invece, qualora ci si dovesse accorgere di errori soltanto dopo il 20 giugno oppure nel caso di “recidiva”?

Correzioni possibili, ma solo per il tramite di CAF o intermediari oppure presentando il modello Redditi.

Errori nel modello 730 precompilato, correzioni tramite CAF o con modello Redditi dopo il 20 giugno 2022

Se è vero che il 20 giugno sarà una data da tenere bene a mente per chi sceglie il fai-da-te, è bene ricordare che anche successivamente si potrà modificare il 730 inviato con errori.

Dal 21 giugno in poi le strade da seguire saranno due e a fare la differenza sarà l’effetto della correzione.

Nello specifico, il contribuente potrà presentare al CAF o ad un intermediario il modello 730 integrativo, entro la scadenza del 25 ottobre, nel caso di integrazioni che comportino una situazione più favorevole.

Si tratta delle integrazioni che comportano un maggior credito o un minor debito IRPEF per le quali, oltre al modello 730 integrativo, sarà possibile presentare il modello Redditi entro il 30 novembre (correttiva nei termini) oppure una dichiarazione integrativa a favore entro la scadenza per l’invio del modello Redditi dell’anno successivo.

Diverso è invece il caso in cui dalle correzioni dovesse emergere un maggior debito o un minor credito.

Errori nel modello 730/2022, correzioni con modello Redditi correttivo se c’è un maggior debito o minor credito

Se le correzioni al 730 comportano una situazione di svantaggio per il contribuente bisognerà modificare la dichiarazione già trasmessa utilizzando il modello Redditi correttivo.

La scadenza è fissata al 30 novembre 2022. Qualora invece ci si accorgesse di errori e dimenticanze soltanto dopo i termini di scadenza, bisognerà inviare il modello Redditi integrativo.

In tal caso, sebbene sia possibile avvalersi dell’invio della precompilata, si consiglia al contribuente di rivolgersi o ad un CAF ovvero ad un commercialista.


 
Detrazioni figli a carico 2022: cosa cambia con l’assegno unicoultima modifica: 2022-06-03T18:04:53+02:00da vitegabry
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