Archivi giornalieri: 16 giugno 2022

CIGS per accordi di transizione occupazionale: istruzioni

CIGS per accordi di transizione occupazionale: istruzioni

La legge di bilancio 2022 ha riordinato la normativa in materia di ammortizzatori sociali, prevedendo alcune misure di sostegno finalizzate a fronteggiare particolari situazioni di criticità sul fronte occupazionale.

In particolare, ai datori di lavoro che occupano più di 15 dipendenti può essere concesso un ulteriore trattamento di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria ( CIGS ), finalizzato al recupero occupazionale dei lavoratori a rischio esubero, per un periodo massimo di 12 mesi complessivi non ulteriormente prorogabili.

Con il messaggio 15 giugno 2022, n. 2423 si forniscono le istruzioni, le modalità procedurali e operative relative a questa misura, i destinatari dell’intervento straordinario di integrazione salariale, le condizioni di accesso e la misura del contributo addizionale che le imprese sono tenute a versare.

Assunzioni con contratto di apprendistato: sgravio contributivo

Assunzioni con contratto di apprendistato: sgravio contributivo

La legge di bilancio 2022 ha disposto che per i contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, stipulati nel 2022, è riconosciuto ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove uno sgravio contributivo del 100 per cento nei primi tre anni di contratto.

L’Istituto, con la circolare INPS 15 giugno 2022 n. 70, fornisce indicazioni sul regime contributivo applicabile a queste assunzioni e sulle condizioni necessarie per l’applicazione dello sgravio contributivo.

La circolare illustra, inoltre, le istruzioni operative, le modalità di compilazione del flusso UniEmens e le relative istruzioni contabili.

Osservatorio sul precariato: i dati di marzo 2022

Osservatorio sul precariato: i dati di marzo 2022

Sono stati pubblicati i dati di marzo 2022 dell’Osservatorio sul precariato.

LA DINAMICA DEI FLUSSI

Nel primo trimestre 2022 i flussi nel mercato del lavoro (assunzioni, trasformazioni, cessazioni) hanno ripreso i livelli prepandemici.

Le assunzioni attivate dai datori di lavoro privati sono state 1.865.281, con un aumento del 43% rispetto allo stesso periodo del 2021.

La crescita ha interessato tutte le tipologie contrattuali, risultando accentuata per le assunzioni stagionali (+113%), per gli intermittenti (+85%), per il tempo indeterminato (+44%) e per l’apprendistato (+43%). Per le altre tipologie gli aumenti sono più contenuti: tempo determinato (+35%) e somministrati (+29%).

La dinamica delle assunzioni è stata più consistente nelle imprese più piccole (under 15: +57%).

Le trasformazioni da tempo determinato nel primo trimestre 2022 sono risultate 190.939, in aumento rispetto allo stesso periodo del 2021 (+68%). Nello stesso periodo le conferme di rapporti di apprendistato giunti alla conclusione del periodo formativo – pari a 31.515 – risultano essere aumentate del 14% rispetto all’anno precedente.

Le cessazioni sono state 1.514.936, in aumento rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente (+47%).

LE AGEVOLAZIONI AI RAPPORTI DI LAVORO

Nei primi tre mesi del 2022, rispetto al corrispondente periodo del 2021, tutte le tipologie di rapporti di lavoro (con riferimento sia alle assunzioni che alle variazioni contrattuali) incentivati presentano una significativa variazione positiva. In termini percentuali l’esonero giovani presenta la variazione più consistente, tuttavia la Decontribuzione Sud, per la sua estensione e pratica assenza di requisiti particolari di accesso, è in termini assoluti l’agevolazione più rilevante.

FOCUS RAPPORTI IN SOMMINISTRAZIONE

Nel corso del primo trimestre del 2022, rispetto al corrispondente periodo del 2021, le assunzioni in somministrazione sono aumentate per entrambe le tipologie contrattuali: tempo indeterminato +92%, a termine +27%.

Anche per le cessazioni si rileva un aumento per le due tipologie contrattuali, con andamento analogo alle assunzioni.

IL LAVORO OCCASIONALE

La consistenza dei lavoratori impiegati con Contratti di Prestazione Occasionale (CPO) a marzo 2022 si attesta sulle 13.787 unità (in aumento del 25% rispetto allo stesso mese del 2021). L’importo medio mensile lordo della loro remunerazione effettiva risulta pari a 247 euro.

Per quanto riguarda i lavoratori pagati con i titoli del Libretto Famiglia (LF), a marzo 2022 essi risultano 12.674, in diminuzione del 75% rispetto a marzo 2021, periodo in cui il bonus baby-sitting era erogato attraverso questo strumento. L’importo medio mensile lordo della loro remunerazione effettiva risulta pari a 193 euro.

Servizi online: breve indisponibilità giovedì 16 giugno

Servizi online: breve indisponibilità giovedì 16 giugno

Chiarimenti sulla normativa vigente relativa alle prove equipollenti per studentesse e studenti diversamente abili nel secondo ciclo di istruzione

Chiarimenti sulla normativa vigente relativa alle prove equipollenti per studentesse e studenti diversamente abili nel secondo ciclo di istruzione

 
Chiarimenti sulla normativa vigente relativa alle prove equipollenti per studentesse e studenti diversamente abili nel secondo ciclo di istruzione

Chiarimenti sulla normativa vigente relativa alle prove equipollenti per studentesse e studenti diversamente abili nel secondo ciclo di istruzioneDiritto.it

     Indice:

  1. Definizione di prova equipollente
  2. Excursus normativo in relazione alle prove equipollenti
  3. Normativa vigente sulle prove equipollenti nell’ambito della scuola secondaria di secondo grado

1. Definizione di prova equipollente

 Per comprendere il significato di prove equipollenti relative a studentesse e studenti diversamente abili nell’ambito della scuola secondaria di secondo grado e aver chiaro in che cosa possano consistere, occorre procedere ad un attento esame della normativa in vigore.

Al riguardo, va precisato che attualmente non esiste una definizione di prova equipollente nella vigente legislazione.

Tuttavia, è noto che l’aggettivo equipollente assume il significato di ugual valore o corrispondente specialmente agli effetti giuridici.

Difatti, nel vocabolario Treccani l’aggettivo equipollente significa “che, sotto un certo riguardo, ha uguale valore ed efficacia: i due titoli di studio sono e. ai fini del concorso”.

Dunque, prova equipollente dovrebbe essere reputata una prova corrispondente agli effetti giuridici ad un’altra presa come modello di riferimento.

Non dobbiamo trascurare che prova equipollente potrebbe essere una prova differenziata.

Ciò viene confermato nel D. Lgs. 13 aprile 2017, n. 62, attualmente in vigore, in cui si legge che la «commissione d’esame […] predispone una o più prove differenziate, in linea con gli interventi educativo didattici attuati sulla base del piano educativo individualizzato e con le modalità di valutazione in esso previste. Tali prove, ove di valore equipollente, determinano il rilascio del titolo di studio conclusivo».

Pertanto, prova equipollente non è una prova identica ad una presa come modello, né è da intendersi esclusivamente una prova simile,

dato che potrebbe essere di valore equipollente una prova differenziata, rispetto a quella presa come modello di riferimento.

2. Excursus normativo in relazione alle prove equipollenti

Occorre rammentare che la nozione di prova equipollente si ritrova in primis nella Legge del 5 febbraio 1992, n. 104.

Segnatamente, in base all’art. 16 della predetta legge:

  1. Nella valutazione degli alunni handicappati da parte degli insegnanti è indicato, sulla base del piano educativo individualizzato, per quali discipline siano stati adottati particolari criteri didattici, quali attività integrative e di sostegno siano state svolte, anche in sostituzione parziale dei contenuti programmatici di alcune discipline.
  2. Nella scuola dell’obbligo sono predisposte, sulla base degli elementi conoscitivi di cui al comma 1, prove d’esame corrispondenti agli insegnamenti impartiti e idonee a valutare il progresso dell’allievo in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali.
  3. Nell’ambito della scuola secondaria di secondo grado, per gli alunni handicappati sono consentite prove equipollenti e tempi più lunghi per l’effettuazione delle prove scritte o grafiche e la presenza di assistenti per l’autonomia e la comunicazione.
  4. Gli alunni handicappati sostengono le prove finalizzate alla valutazione del rendimento scolastico o allo svolgimento di esami anche universitari con l’uso degli ausili loro necessari.
  5. Il trattamento individualizzato previsto dal comma 4 in favore degli alunni handicappati è consentito per il superamento degli esami universitari, previa intesa col docente della materia e, occorrendo, con il consiglio di facoltà, sentito eventualmente il consiglio dipartimentale.

Parimenti, anche nel successivo Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, il legislatore contemplava prove equipollenti nell’ambito della scuola secondaria superiore e, a scanso di equivoci, non solamente durante gli esami di Stato.

Difatti, ai sensi dell’art. 318 del Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, veniva stabilito che:

  1. Nella valutazione degli alunni handicappati da parte dei docenti è indicato, sulla base del piano educativo individualizzato, per quali discipline siano stati adottati particolari criteri didattici, quali attività integrative e di sostegno siano state svolte, anche in sostituzione parziale dei contenuti programmatici di alcune discipline.
  2. Nella scuola dell’obbligo sono predisposte, sulla base degli elementi conoscitivi di cui al comma 1, prove d’esame corrispondenti agli insegnamenti impartiti e idonee a valutare il progresso dell’allievo in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali.
  3. Nell’ambito della scuola secondaria superiore, per gli alunni handicappati sono consentite prove equipollenti e tempi più lunghi per l’effettuazione delle prove scritte o grafiche e la presenza di assistenti per l’autonomia e la comunicazione.
  4. Gli alunni handicappati sostengono le prove finalizzate alla valutazione del rendimento scolastico, comprese quelle di esame, con l’uso degli ausili loro necessari.

Va segnalato che l’articolo 1 della legge 10 dicembre 1997, n. 425, ha previsto il Regolamento recante disciplina degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, emanato con DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 luglio 1998, n. 323:

art. 6

  1. Ai fini di quanto previsto dall’articolo 16, commi 3 e 4, della legge 3 febbraio 1992, n. 104, confluito nel- l’articolo 318 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, la commissione d’esame, sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe, relativa alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all’assistenza prevista per l’autonomia e la comunicazione, predispone prove equipollenti a quelle predisposte per gli altri candidati e che possono consistere nell’utilizzo di mezzi tecnici o modi diversi, ovvero nello sviluppo di contenuti culturali e professionali differenti. In ogni caso le prove equipollenti devono consentire di verificare che il candidato abbia raggiunto una preparazione culturale e professionale idonea per il rilascio del diploma attestante il superamento dell’esame. Per la predisposizione delle prove d’esame, la commissione d’esame può avvalersi di personale esperto; per il loro svolgimento la stessa si avvale, se necessario, dei medesimi operatori che hanno seguito l’alunno durante l’anno scolastico.

La norma contenuta nell’art. 6 del Regolamento, promulgato con il D.P.R.  del 23 luglio 1998, n. 323, è stata per molti anni fondamentale per comprendere in cosa potessero consistere le prove equipollenti, cioè nell’utilizzo di mezzi tecnici o modi diversi, ovvero nello sviluppo di contenuti culturali e professionali differenti.

A tal proposito, occorre ricordare che le parole contemplate dall’art. 6 del Regolamento, emanato con il D.P.R. del 23 luglio 1998, n. 323, sono state riportate anche nell’O.M. del 02/05/2018, contenente le istruzioni e modalità organizzative ed operative per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado nelle scuole statali e paritarie per l’anno scolastico 2017/2018.

In particolare, nell’O.M. del 02/05/2018 all’art. 22 veniva statuito per gli esami dei candidati diversamente abili che:

  1. Ai sensi dell’articolo 6 del D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323, la commissione d’esame, sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe, relativa alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all’assistenza prevista per l’autonomia e la comunicazione, predispone per i candidati con disabilità prove equipollenti a quelle assegnate agli altri candidati.
  2. Tali prove equipollenti, in coerenza con il PEI, possono consistere nell’utilizzo di mezzi tecnici o modalità diverse, ovvero nello sviluppo di contenuti culturali e professionali differenti, ma comunque atti a consentire la verifica degli obiettivi di apprendimento previsti dallo specifico indirizzo di studi, al fine del rilascio del relativo diploma.
  3. Per la predisposizione delle prove d’esame e nel corso del loro svolgimento, la commissione d’esame può avvalersi di personale esperto; a tal fine la stessa si avvale, se necessario, dei medesimi operatori che hanno seguito l’alunno durante l’anno scolastico.
  4. Il docente di sostegno e le eventuali altre figure a supporto dell’alunno con disabilità vengono nominati dal Presidente della Commissione sulla base delle indicazioni del documento del consiglio di classe, acquisito il parere della Commissione.

Nondimeno, la norma, di cui all’articolo 6 del Regolamento   promulgato con il D.P.R. del 23 luglio 1998, n. 323, ha perso efficacia dal 1° settembre 2018.

Infatti, ai sensi dell’art. 26, comma 7, lettera a del D. Lgs. 13 aprile 2017, n. 62:

Con effetto a partire dal 1° settembre 2018 cessano di avere efficacia:

  1. a) le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323, fatto salvo l’articolo 9, comma 8.

3. Normativa vigente sulle prove equipollenti nell’ambito della scuola secondaria di secondo grado

Com’è noto, il D. Lgs. 13 aprile 2017, n. 62, ha riformato le norme relative all’esame di Stato per le studentesse e gli studenti diversamente abili:

Art. 20.

Esame di Stato per le studentesse e gli studenti con disabilità e disturbi specifici di apprendimento

  1. Le studentesse e gli studenti con disabilità sono ammessi a sostenere l’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione secondo quanto disposto dal precedente articolo 13. Il consiglio di classe stabilisce la tipologia delle prove d’esame e se le stesse hanno valore equipollente all’interno del piano educativo individualizzato.
  2. La commissione d’esame, sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe, relativa alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all’assistenza prevista per l’autonomia e la comunicazione, predispone una o più prove differenziate, in linea con gli interventi educativo didattici attuati sulla base del piano educativo individualizzato e con le modalità di valutazione in esso previste. Tali prove, ove di valore equipollentedeterminano il rilascio del titolo di studio conclusivo del secondo ciclo di istruzione. Nel diploma finale non viene fatta menzione dello svolgimento di prove differenziate.
  3. Per la predisposizione, lo svolgimento e la correzione delle prove d’esame, la commissione può avvalersi del supporto dei docenti e degli esperti che hanno seguito la studentessa o lo studente durante l’anno scolastico.
  4. La commissione potrà assegnare un tempo differenziato per l’effettuazione delle prove da parte del candidato con disabilità.
  5. Alle studentesse e agli studenti con disabilità, per i quali sono state predisposte dalla commissione prove non equipollenti a quelle ordinarie sulla base del piano educativo individualizzato o che non partecipano agli esami o che non sostengono una o più prove, viene rilasciato un attestato di credito formativo recante gli elementi informativi.

relativi all’indirizzo e alla durata del corso di studi seguito, alle discipline comprese nel piano di studi, con l’indicazione della durata oraria complessiva destinata a ciascuna delle valutazioni, anche parziali, ottenute in sede di esame.

  1. Per le studentesse e gli studenti con disabilità il riferimento all’effettuazione delle prove differenziate è indicato solo nella attestazione e non nelle tabelle affisse all’albo dell’istituto.
  2. Al termine dell’esame di Stato viene rilasciato ai candidati con disabilità il curriculum della studentessa e dello studente di cui al successivo articolo 21, comma 2. 8. Le studentesse e gli studenti con disabilità partecipano alle prove standardizzate di cui all’articolo 19. Il consiglio di classe può prevedere adeguate misure compensative o dispensative per lo svolgimento delle prove e, ove non fossero sufficienti, predisporre specifici adattamenti della prova.

Leggendo attentamente l’art. 20 del D. Lgs. 13 aprile 2017, n. 62, si può affermare che attualmente il consiglio di classe ha l’ampio potere di stabilire la tipologia delle prove d’esame per gli alunni diversamente abili e «se le stesse hanno valore equipollente all’interno del piano educativo individualizzato».

Peraltro, la commissione d’esame, in virtù della documentazione fornita dal consiglio di classe, relativa alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all’assistenza prevista per l’autonomia e la comunicazione, «predispone una o più prove differenziate» e «tali prove, ove di valore equipollente, determinano il rilascio del titolo di studio conclusivo del secondo ciclo di istruzione».

Inoltre, nessun riferimento si rinviene all’interno del dato normativo per quanto concerne la tipologia di prova dell’esame di Stato delle studentesse e degli studenti diversamente abili, da ciò possiamo dedurre che il legislatore abbia concesso ampia libertà nella scelta tra prova scritta e prova orale o solamente prova orale.

Sotto altro profilo, con la possibilità attribuita al consiglio di classe di stabilire la tipologia di prove dell’esame di Stato per gli alunni diversamente abili, il legislatore sembra  concedere al consiglio di classe il potere di scegliere prove  su misura o adatte ai bisogni educativi degli alunni in parola e sembra voler eliminare ogni barriera per gli alunni in questione anche relativamente alle prove dell’esame di Stato, seguendo la logica della Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute (ICF) e della versione ICF per Bambini e Adolescenti (ICF-CY) dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, queste ultime fondate sul modello biopsicosociale (Engel, 1977 e 1980).

D’altro canto, l’art. 20 del D. Lgs. 13 aprile 2017, n. 62 appare in sintonia con l’art. 3 della Costituzione, secondo cui è «compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese».

A ciò dovrebbe aggiungersi che l’art. 20 de quo non risulta in contrasto con la Convenzione sui diritti delle persone con disabilità del 2006, in virtù della quale le Nazioni Unite riconoscono che «la disabilità è un concetto in evoluzione e che la disabilità è il risultato dell’interazione tra persone con menomazioni e barriere comportamentali ed ambientali, che impediscono la loro piena ed effettiva partecipazione alla società su base di uguaglianza con gli altri».

Non va dimenticato che ai sensi dell’art. 12, comma 4, del D. Lgs. 13 aprile 2017, n. 62 «Con ordinanza del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca sono disposte annualmente le modalità organizzative ed operative per lo svolgimento degli esami di Stato e degli esami preliminari».

L’ordinanza del Ministro dell’Istruzione prescrive solo i modi operativi e organizzativi affinché possano svolgersi correttamente gli esami di Stato e degli esami preliminari, tuttavia non può prevedere regole diverse da quelle dettate dall’art. 20 del D. Lgs. 13 aprile 2017, n. 62 per le prove relative agli alunni diversamente abili.

In caso contrario l’ordinanza del Ministro dell’Istruzione potrebbe presentare vizi che determinano l’annullabilità del provvedimento amministrativo (Cacciavillani e D’Orsogna, 2021).

Alla luce delle considerazioni suesposte, possiamo affermare che prova equipollente è una  prova  corrispondente agli effetti giuridici ad un’altra presa come modello di riferimento, che può essere differenziata rispetto a quest’ultima, che nessun ostacolo esiste affinché sia somministrata nell’ambito della scuola secondaria superiore   e che, in base alla normativa attualmente in vigore, è il consiglio di classe ad avere l’ampio potere di  stabilire la tipologia di prove dell’esame di Stato e se queste ultime abbiano valore equipollente, non escludendo la possibilità che la prova equipollente possa consistere in una sola prova orale, in maniera che le prove dell’esame di Stato non costituiscano “barriere” o, in altre parole,  “ostacoli” che “impediscono il pieno sviluppo” delle studentesse e degli studenti diversamente abili orectiuscon diverse abilità.


Bibliografia

  • Cacciavillani, C., D’Orsogna, D. (2021). Diritto amministrativo. Torino: Giappichelli.
  • Engel, G. (1977). The need for a new medical model: a challenge for biomedical science. Science, 196:126-9.
  • Engel, G. (1980) The clinical application of the biopsychosocial model. American Journal of Psychiatry, 137(5), 535-544.
  • Grasso F. (2011), L’ICF a scuola. L’applicazione agli adempimenti della legge 104/1992: Diagnosi Funzionale, PDF e PEI. Giunti O.S. Organizzazioni Speciali: Firenze.
  • Ianes D., Celi F. (2004),. La Diagnosi Funzionale secondo l’ICF, Erickson: Trento.
  • Organizzazione Mondiale della Sanità – OMS (2001). ICF. International classification of functioning, disability and health, World Health Organization. Geneva (trad. it. ICF. Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute.  Erickson: Trento, 2002).
  • Organizzazione Mondiale della Sanità – OMS (2007). ICF-CY. International classification of functioning, disability and health: Children and youth version, World Health Organization. Geneva (trad. it. ICF-CY. Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute – Versione per bambini e adolescenti.  Erickson: Trento, 2007).

 

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UE&USA siglano accordo sulla salute pubblica

UE&USA siglano accordo sulla salute pubblica

di Biarella Laura, Avvocato, Giornalista Pubblicista, Docente 
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La Commissione UE e il Dipartimento della salute e dei servizi umani degli Stati Uniti hanno firmato un accordo per rafforzare la cooperazione in materia di preparazione e risposta alle minacce alla salute pubblica, al fine di affrontare congiuntamente le emergenze sanitarie, contribuendo a stabilire una solida architettura sanitaria globale.
L’annuncio è contenuto in un comunicato della Commissione UE del 9 giugno 2022.

L’accordo sulla salute pubblica

Tale accordo è uno degli esiti dell’agenda USA/UE finalizzata a:

  • sconfiggere la pandemia globale,
  • vaccinare il mondo,
  • salvare vite umane,
  • ricostruire una migliore sicurezza sanitaria globale.

Inoltre, l’accordo:

  • fa parte delle azioni congiunte annunciate nella dichiarazione del 12 maggio che riafferma l’agenda congiunta dei presidenti von der Leyen e Biden in occasione del secondo vertice globale sul Covid-19,
  • integra la dichiarazione congiunta Stati Uniti-Commissione UE sul lancio della task force congiunta per la produzione e la catena di approvvigionamento COVID-19.

Il coordinamento

L’accordo transatlantico, firmato il 19 maggio a Berlino, sarà coordinato:

  • dall’Autorità sanitaria per la risposta alle emergenze e dalla preparazione (HERA) della Commissione europea e dalla direzione generale della Salute e della sicurezza alimentare da parte dell’UE,
  • dal Dipartimento della salute e dei servizi umani per quanto riguarda la parte statunitense.

La cooperazione

Nell’ambito dell’accordo, la Commissione europea e gli Stati Uniti lavoreranno insieme su:

  • informazione sulle epidemie e sulla catena di approvvigionamento,
  • ricerca, innovazione, produzione di contromisure mediche, inclusi vaccini e terapie.

Facilitando le informazioni, la conoscenza e la condivisione dei dati, l’accordo ridurrà le duplicazioni e garantirà forti sinergie degli sforzi di preparazione e risposta. Più in dettaglio, la Commissione Europea e gli USA rafforzeranno la cooperazione sulle seguenti azioni:

  • riesaminare le valutazioni congiunte delle minacce con l’obiettivo di identificare almeno una minaccia per la salute pubblica più rilevante all’anno su cui collaborare,
  • condivisione di dati protetti per la sorveglianza globale per il rilevamento precoce delle minacce sanitarie emergenti,
  • sostegno alle attività di appalto, compresa la valutazione delle piattaforme vaccinali e lo scambio delle migliori pratiche sugli accordi sui vaccini,
  • supporto al coordinamento per la ricerca e lo sviluppo di contromisure mediche innovative,
  • sostenere i paesi terzi nella preparazione e risposta alle minacce per la salute pubblica,
  • combattere la disinformazione e la disinformazione sulle minacce per la salute attraverso lo scambio di buone pratiche e l’avvio di azioni congiunte.

Le dichiarazioni

I referenti di ambedue le parti hanno rilasciato dichiarazioni:

  • Stella Kyriakides, Commissaria europea per la Salute e la sicurezza alimentare: ”Il primo accordo transatlantico di oggi sulla cooperazione nel settore della salute è un passo importante nel nostro già stretto rapporto di lavoro con gli Stati Uniti per contrastare il Covid-19. Condividiamo ampi interessi reciproci nel controllo e nella prevenzione delle malattie infettive a livello globale. Oggi mettiamo questa cooperazione su un nuovo piano, per identificare insieme le minacce per la salute, lavorare insieme per procurare contromisure mediche e prepararci insieme alle minacce per la salute. Come ci ha mostrato la pandemia, unire le forze ci consentirà di affrontare meglio le future crisi sanitarie e di proteggere meglio i cittadini in tutta Europa e nel mondo”.
  • Xavier Becerra,Segretario del Dipartimento della Salute e dei Servizi Umani degli Stati Uniti: “Rafforzare la nostra collaborazione con la Commissione europea attraverso questo accordo formale significa l’importanza che gli Stati Uniti attribuiscono al lavorare insieme verso i nostri obiettivi condivisi di preparazione e risposta alla pandemia. Inoltre, questo accordo ci offre l’opportunità di assistere congiuntamente altri paesi, compresi quelli al di fuori dell’Unione Europea, con lo sviluppo della loro capacità di prevenire, rilevare e rispondere alle minacce per la salute pubblica”.

 

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Biarella Laura

Laureata cum laude presso la facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Perugia, è Avvocato e Giornalista. È autrice di numerose monografie giuridiche e di un contemporary romance, e collabora, anche come editorialista, con redazioni e su banche dati giuridiche (tra le altre Altalex, Quotidiano Giuridico, NTPLus, 24OreAvvocato, AlVolante, InSella, Diritti e Risposte, Orizzonte Scuola, Fisco e Tasse, poliziamunicipale.it). Ha svolto le funzioni di membro aggiunto presso la Corte d’Appello di Perugia, ai sensi della L. n. 69/1963. Già “cultore della materia” presso Università degli Studi E Campus nelle cattedre di “diritto privato” e “diritto della conciliazione, della mediazione e dell’arbitrato”, è moderatrice e relatrice di convegni, docente presso corsi di formazione e corsi di preparazione all’esame di abilitazione di avvocato. E’ stata professore a contratto di “Arbitrato” presso l’Università degli Studi E Campus, Master in ADR, sedi di Roma e Novedrate. E’ stata membro del Comitato Scientifico del corso di preparazione dell’esame di avvocato Altalex. Ha svolto docenze di diritto e procedura civile presso la Scuola Forense dell’Ordine degli Avvocati di Perugia, ed ivi ha ricoperto il ruolo di Segretario del Comitato Scientifico. Svolge la funzione di Tutore legale presso il Tribunale dei Minorenni dell’Umbria. E’ membro del Comitato di Redazione del mensile 24Ore Avvocato.

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Garante privacy e revenge porn: i recenti provvedimenti a tutela delle vittime

Garante privacy e revenge porn: i recenti provvedimenti a tutela delle vittime

di Concas Alessandra, Referente Aree Diritto Civile, Commerciale e Fallimentare e Diritto di Famiglia 
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Il Garante privacy  ha adottato i primi cinque provvedimenti a tutela di potenziali vittime di revenge porn.

L’Autorità ha ingiunto in via d’urgenza a Facebook, Instagram e Google di adottare subito le misure necessarie che impediscano la diffusione sulle relative piattaforme del materiale (video, foto) segnalato al suo Ufficio da alcune persone che avevano paura per l’inserimento online [vedi doc. web del Garante n. 97754149775327977540197759489775932].

Indice:

1. Che cosa significa revenge porn?

Revenge porn o revenge pornography, che tradotte in lingua italiana significano vendetta porno o pornovendetta, sono espressioni della lingua inglese che indicano la condivisione pubblica di immagini o video intimi attraverso Internet, senza il consenso dei protagonisti degli stessi.

Si deve sottolineare che, nonostante l’affermarsi di queste espressioni, non sempre il fenomeno della diffusione non consensuale di immagini intime si ricollega a specifiche finalità di vendetta, essendo molto più ampia la gamma delle possibili motivazioni della condotta, che potrebbe essere riportata al più ampio fenomeno della “pornografia non consensuale” o Non Consensual Pornography (NCP).

Il revenge porn e, in senso più ampio, il fenomeno della pornografia non consensuale, consiste nella diffusione di immagini pornografiche o sessualmente esplicite a scopo vendicativo, ad esempio per “punire” l’ex partner che ha deciso di mettere fine a una relazione, o per denigrare pubblicamente, bullizzare e molestare la persona alla quale sono relativi.

In alcuni casi, le immagini sono state immortalate da un partner intimo e con consenso della vittima, in altri senza che la vittima ne fosse a conoscenza, in altri ancora la persona offesa (uomo o donna) è vittima di violenza sessuale, spesso facilitata dalla droga da stupro che provoca, tra l’altro, ridotto senso del dolore, coinvolgimento nell’atto sessuale, effetti dissociativi e amnesia.

Il fenomeno è presente anche in ambito minorile, dove si collega alla diffusa pratica del sexting, vale a dire, dell’invio di immagini intime come pratica di coppia.

Non è infrequente che simili immagini fuoriescano dall’ambito della coppia (sexting secondario) andando a determinare danni analoghi a quelli prodotti dal revenge porn.

In pochi paesi del mondo, come Italia, Australia, Canada, Filippine, Giappone, Israele, Malta, Regno Unito e alcuni stati degli USA esiste una legislazione relativa.

2. La legge 19/07/2019 n. 69

La legge 19 luglio 2019, n. 69, introducendo altre disposizioni per la tutela contro la violenza domestica e di genere, prevede sanzioni per il fenomeno, stabilendo all’articolo 10 che:

Chiunque, dopo averli realizzati o sottratti, invia, consegna, cede, pubblica o diffonde immagini o video a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, senza il consenso delle persone rappresentate, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 5.000 a euro 15.000.

La stessa pena si applica a chi, avendo ricevuto oppure acquisito le immagini o i video dei quali al comma 1, li invia, consegna, cede, pubblica o diffonde senza il consenso delle persone rappresentate al fine di recare loro danno.

La pena è aumentata se i fatti sono commessi dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se i fatti sono commessi attraverso strumenti informatici o telematici.

La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti sono commessi in danno di persona in condizione di inferiorità fisica o psichica o in danno di una donna in stato di gravidanza.

Il delitto è punito a querela della persona offesa.

Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi.

La remissione della querela può essere soltanto processuale.

Si procede d’ufficio nei casi dei quali al comma 4, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere  d’ufficio.

La legge è entrata in vigore dal 9 agosto 2019.

3. Revenge porn e social

Contro il revenge porn esiste un canale di emergenza per le vittime potenziali nato dalla collaborazione tra Garante Privacy e Facebook.

Il canale nasce per aiutare le persone che hanno paura della diffusione senza il loro consenso di foto o video intimi.


Leggi anche:


4. Il recente provvedimento

L’attuale provvedimento rientra tra i compiti che sono stati attribuiti all’Autorità dalle modifiche normative introdotte al Codice privacy a dicembre 2021.

Adesso è compito del Garante ricevere segnalazioni da parte di chiunque, compresi i minori con più di quattordici anni, abbia un fondato motivo di ritenere che registrazioni audio, video, foto a contenuto sessualmente esplicito che lo interessano possano essere pubblicati sulle piattaforme digitali, senza il suo consenso.

Una volta ricevuta la segnalazione il Garante si attiva in modo tempestivo per disporre il blocco preventivo nei confronti delle piattaforme indicate dal segnalante, di solito, attraverso l’implementazione di specifiche tecnologie, come  ad esempio i codici hash.

 

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Garante privacy e revenge porn: i recenti provvedimenti a tutela delle vittime

Garante privacy e revenge porn: i recenti provvedimenti a tutela delle vittime

di Concas Alessandra, Referente Aree Diritto Civile, Commerciale e Fallimentare e Diritto di Famiglia 
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Il Garante privacy  ha adottato i primi cinque provvedimenti a tutela di potenziali vittime di revenge porn.

L’Autorità ha ingiunto in via d’urgenza a Facebook, Instagram e Google di adottare subito le misure necessarie che impediscano la diffusione sulle relative piattaforme del materiale (video, foto) segnalato al suo Ufficio da alcune persone che avevano paura per l’inserimento online [vedi doc. web del Garante n. 97754149775327977540197759489775932].

Indice:

1. Che cosa significa revenge porn?

Revenge porn o revenge pornography, che tradotte in lingua italiana significano vendetta porno o pornovendetta, sono espressioni della lingua inglese che indicano la condivisione pubblica di immagini o video intimi attraverso Internet, senza il consenso dei protagonisti degli stessi.

Si deve sottolineare che, nonostante l’affermarsi di queste espressioni, non sempre il fenomeno della diffusione non consensuale di immagini intime si ricollega a specifiche finalità di vendetta, essendo molto più ampia la gamma delle possibili motivazioni della condotta, che potrebbe essere riportata al più ampio fenomeno della “pornografia non consensuale” o Non Consensual Pornography (NCP).

Il revenge porn e, in senso più ampio, il fenomeno della pornografia non consensuale, consiste nella diffusione di immagini pornografiche o sessualmente esplicite a scopo vendicativo, ad esempio per “punire” l’ex partner che ha deciso di mettere fine a una relazione, o per denigrare pubblicamente, bullizzare e molestare la persona alla quale sono relativi.

In alcuni casi, le immagini sono state immortalate da un partner intimo e con consenso della vittima, in altri senza che la vittima ne fosse a conoscenza, in altri ancora la persona offesa (uomo o donna) è vittima di violenza sessuale, spesso facilitata dalla droga da stupro che provoca, tra l’altro, ridotto senso del dolore, coinvolgimento nell’atto sessuale, effetti dissociativi e amnesia.

Il fenomeno è presente anche in ambito minorile, dove si collega alla diffusa pratica del sexting, vale a dire, dell’invio di immagini intime come pratica di coppia.

Non è infrequente che simili immagini fuoriescano dall’ambito della coppia (sexting secondario) andando a determinare danni analoghi a quelli prodotti dal revenge porn.

In pochi paesi del mondo, come Italia, Australia, Canada, Filippine, Giappone, Israele, Malta, Regno Unito e alcuni stati degli USA esiste una legislazione relativa.

2. La legge 19/07/2019 n. 69

La legge 19 luglio 2019, n. 69, introducendo altre disposizioni per la tutela contro la violenza domestica e di genere, prevede sanzioni per il fenomeno, stabilendo all’articolo 10 che:

Chiunque, dopo averli realizzati o sottratti, invia, consegna, cede, pubblica o diffonde immagini o video a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, senza il consenso delle persone rappresentate, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 5.000 a euro 15.000.

La stessa pena si applica a chi, avendo ricevuto oppure acquisito le immagini o i video dei quali al comma 1, li invia, consegna, cede, pubblica o diffonde senza il consenso delle persone rappresentate al fine di recare loro danno.

La pena è aumentata se i fatti sono commessi dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se i fatti sono commessi attraverso strumenti informatici o telematici.

La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti sono commessi in danno di persona in condizione di inferiorità fisica o psichica o in danno di una donna in stato di gravidanza.

Il delitto è punito a querela della persona offesa.

Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi.

La remissione della querela può essere soltanto processuale.

Si procede d’ufficio nei casi dei quali al comma 4, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere  d’ufficio.

La legge è entrata in vigore dal 9 agosto 2019.

3. Revenge porn e social

Contro il revenge porn esiste un canale di emergenza per le vittime potenziali nato dalla collaborazione tra Garante Privacy e Facebook.

Il canale nasce per aiutare le persone che hanno paura della diffusione senza il loro consenso di foto o video intimi.


Leggi anche:


4. Il recente provvedimento

L’attuale provvedimento rientra tra i compiti che sono stati attribuiti all’Autorità dalle modifiche normative introdotte al Codice privacy a dicembre 2021.

Adesso è compito del Garante ricevere segnalazioni da parte di chiunque, compresi i minori con più di quattordici anni, abbia un fondato motivo di ritenere che registrazioni audio, video, foto a contenuto sessualmente esplicito che lo interessano possano essere pubblicati sulle piattaforme digitali, senza il suo consenso.

Una volta ricevuta la segnalazione il Garante si attiva in modo tempestivo per disporre il blocco preventivo nei confronti delle piattaforme indicate dal segnalante, di solito, attraverso l’implementazione di specifiche tecnologie, come  ad esempio i codici hash.

 

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Rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile in scadenza il 30/9/2022

Rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile in scadenza il 30/9/2022

 

di Massimiliano Matteucci e Francesca Zucconi –  Studio Zucconi

Per le aziende sopra i 50 dipendenti dopo l’estate sarà necessario inviare telematicamente un rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile,  la cui compilazione e l’invio dovrà essere utilizzata la nuova procedura telematica predisposta dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nella sezione Servizi Lavoro.

La scadenza è stata prorogata al 30 settembre 2022.

Le aziende, sia pubbliche che private, con un organico di più di 50 dipendenti sono tenute a compilare un rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile. Se per queste aziende è prevista l’obbligatorietà dell’adempimento, per quelle con un organico inferiore a 50 dipendenti potrà essere compilato volontariamente al fine di dotarsi della certificazione sulla parità di genere, recentemente introdotta.

Le regole per la compilazione del rapporto relativo al biennio 2020-2021 sono inserite nel decreto 29 marzo 2022 del Ministero del Lavoro mentre la scadenza per quest’anno per la trasmissione è fissata per il 30 settembre, mentre la data di scadenza a regime è il 30 aprile dell’anno successivo alla scadenza di ciascun biennio.

Il rapporto deve essere inviato telematicamente e a partire dal prossimo 23 giugno all’interno del portale servizi al lavoro (https://servizi.lavoro.gov.it/) del Ministero del lavoro e delle politiche sociali sarà possibile accedere all’applicativo informatico.

Quali dati devono essere inseriti nel rapporto?

Innanzitutto, i dati inerenti all’azienda e i contratti applicati. Entrando nel vivo del numero di occupati i dati da riportare sono:

  • occupati al 31/12/2020 e al 31/12/2021, primo e secondo anno del biennio;
  • occupati al 31/12/2021 suddivisi per categoria professionale e livello di inquadramento, considerando anche promozioni e assunzioni nell’anno, categoria professionale e tipo di contratto, in Cassa Integrazione (CIG) e aspettativa;
  • nuove assunzioni, cessazioni e trasformazioni contrattuali, sempre per categoria, al 31/12/2021;
  • informazioni generali su: formazione svolta nel corso del 2021 per categoria; su processi di selezione; retribuzione per categoria e livello sia iniziale che alla fine del secondo biennio.

Successivamente alla compilazione verrà rilasciata una ricevuta, che il datore di lavoro dovrà inviare telematicamente alle rappresentanze sindacali aziendali, se costituite in azienda.

Attenzione alle sanzioni, infatti la mancata trasmissione del rapporto prevede un iniziale invito alla regolarizzazione da parte dell’Ispettorato del Lavoro competente per territorio; nel caso in cui non venga rispettato l’invio a regolarizzare allora è prevista una sanzione con un importo massimo pari a Euro 512,00. In aggiunta, qualora non si ottemperasse per oltre 12 mesi è prevista anche la sospensione per un anno dei benefici contributivi eventualmente goduti dall’azienda.

In aggiunta è prevista anche una sanzione per la veridicità dei rapporti, infatti se ci fossero rapporti mendaci o incompleti è prevista una sanzione di paria 1.000,00 fino a 5.000,00 euro (art. 46, comma 4 bis, D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198).

 

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22 giugno 2022: primo step della riforma del rito civile

22 giugno 2022: primo step della riforma del rito civile

 

Il primo blocco di norme della riforma del processo civile è operativo dal 22 giugno 2022. Riguarda interventi sul c.c. e sulle relative disp. att., sul c.p.c. e sulle relative disp. att., per le quali il legislatore non utilizza lo strumento della delega al Governo, bensì novella in modo diretto la legislazione vigente.

    Indice

  1. La Legge 26 novembre 2022, n. 206
  2. Le disposizioni operative dal 22 giugno
  3. Intervento della pubblica autorità a favore dei minori. Modifiche all’art. 403 c.c.
  4. Competenza TO e TM. Modifiche all’art. 38 disp. att. c.c.  e disp. trans.
  5. Foro relativo all’espropriazione forzata di crediti quando debitore è la P.A. Modifica all’art. 26-bis, I c., c.p.c.
  6. Nomina curatore speciale minore. Modifiche all’art. 78 c.p.c.
  7. Poteri di rappresentanza e revoca del curatore speciale minore. Modifiche all’articolo 80 c.p.c.
  8. Nuovi adempimenti pignoramento presso terzi. Modifiche all’articolo 543 c.p.c.
  9. Somme dovute per inottemperanza al provvedimento. Modifiche all’articolo 709-ter, II c., c.p.c.
  10. Albo CTU. Modifiche alle disp. att. c.p.c. e disp. trans.
  11. Negoziazione assistita crisi matrimonio. Modifiche all’art. 6 d.l. n. 132/2014 convertito in l. n. 162/2014.
  12. Competenza controversia cittadinanza. Modifiche all’art. 4, c. 5, d.l. n. 13/2017, convertito in l. n. 46/2017.

1. La Legge 26 novembre 2022, n. 206

Reca la “Delega al Governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata”. Per ciò che riguarda la delega al Governo per la riforma del processo civile, la legge n. 206 fissa in un anno dalla sua entrata in vigore il termine per l’esercizio della delega e delinea il procedimento per l’adozione dei d.lgs. valorizzando il ruolo del parere delle commissioni parlamentari.

>>Leggi sull’argomento: Riforma del processo civile: ecco tutte le novità

2. Le disposizioni operative dal 22 giugno

Il c. 37 ha statuito che le disposizioni dei c. da 27 a 36 dell’unico articolo si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal 180° giorno successivo alla data di entrata in vigore della medesima l. n. 206, coincidente col 22 giugno 2022. Si tratta di interventi sul c.c. e sulle relative disp. di att., sul c.p.c. e sulle relative disp. di att., per le quali il legislatore non ha impiegato lo strumento della delega al Governo, bensì ha introdotto direttamente le modifiche alla legislazione vigente, destinate a divenire efficaci prima dell’esercizio della delega, rispetto alla quale il Governo, in base al c. 1, ha a disposizione un anno. Alcune di queste previsioni sono finalizzate a introdurre misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie.

>>>Leggi sull’argomento: Riforma processo civile: le disposizioni della legge delega con efficacia immediata

3. Intervento della pubblica autorità a favore dei minori. Modifiche all’art. 403 c.c.

Il c. 27 dell’art. 1 interviene sull’articolo 403 c.c., il quale disciplina il provvedimento di allontanamento dei minori dall’ambiente familiare, per modificare i presupposti per l’adozione della misura e disciplinare dettagliatamente il procedimento successivo all’intervento della pubblica autorità, che coinvolge il P.M., il tribunale per i minorenni e, eventualmente, la Corte d’appello. In dettaglio:

  1. al primo comma, le parole: “ Quando il minore è moralmente o materialmente abbandonato o è allevato in locali insalubri o pericolosi, oppure da persone per negligenza, immoralità, ignoranza o per altri motivi incapaci di provvedere all’educazione di lui “ sono sostituite dalle seguenti: “Quando il minore è moralmente o materialmente abbandonato o si trova esposto, nell’ambiente familiare, a grave pregiudizio e pericolo per la sua incolumità psicofisica e vi è dunque emergenza di provvedere”;
  2. dopo il primo comma sono aggiunti i seguenti:

“La pubblica autorità che ha adottato il provvedimento emesso ai sensi del primo comma ne dà immediato avviso orale al pubblico ministero presso il tribunale per i minorenni, nella cui circoscrizione il minore ha la sua residenza abituale; entro le ventiquattro ore successive al collocamento del minore in sicurezza, con l’allontanamento da uno o da entrambi i genitori o dai soggetti esercenti la responsabilità genitoriale, trasmette al pubblico ministero il provvedimento corredato di ogni documentazione utile e di sintetica relazione che descrive i motivi dell’intervento a tutela del minore.

Il pubblico ministero, entro le successive settantadue ore, se non dispone la revoca del collocamento, chiede al tribunale per i minorenni la convalida del provvedimento; a tal fine può assumere sommarie informazioni e disporre eventuali accertamenti. Con il medesimo ricorso il pubblico ministero può formulare richieste ai sensi degli articoli 330 e seguenti.

Entro le successive quarantotto ore il tribunale per i minorenni, con decreto del presidente o del giudice da lui delegato, provvede sulla richiesta di convalida del provvedimento, nomina il curatore speciale del minore e il giudice relatore e fissa l’udienza di comparizione delle parti innanzi a questo entro il termine di quindici giorni. Il decreto è immediatamente comunicato al pubblico ministero e all’autorità che ha adottato il provvedimento a cura della cancelleria. Il ricorso e il decreto sono notificati entro quarantotto ore agli esercenti la responsabilità genitoriale e al curatore speciale a cura del pubblico ministero che a tal fine può avvalersi della polizia giudiziaria.

All’udienza il giudice relatore interroga liberamente le parti e può assumere informazioni; procede inoltre all’ascolto del minore direttamente e, ove ritenuto necessario, con l’ausilio di un esperto. Entro i quindici giorni successivi il tribunale per i minorenni, in composizione collegiale, pronuncia decreto con cui conferma, modifica o revoca il decreto di convalida, può adottare provvedimenti nell’interesse del minore e qualora siano state proposte istanze ai sensi degli articoli 330 e seguenti dà le disposizioni per l’ulteriore corso del procedimento. Il decreto è immediatamente comunicato alle parti a cura della cancelleria.

Entro il termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione del decreto il pubblico ministero, gli esercenti la responsabilità genitoriale e il curatore speciale possono proporre reclamo alla corte d’appello ai sensi dell’articolo 739 del codice di procedura civile. La corte d’appello provvede entro sessanta giorni dal deposito del reclamo.

Il provvedimento emesso dalla pubblica autorità perde efficacia se la trasmissione degli atti da parte della pubblica autorità, la richiesta di convalida da parte del pubblico ministero e i decreti del tribunale per i minorenni non intervengono entro i termini previsti. In questo caso il tribunale per i minorenni adotta i provvedimenti temporanei e urgenti nell’interesse del minore.

Qualora il minore sia collocato in comunità di tipo familiare, quale ipotesi residuale da applicare in ragione dell’accertata esclusione di possibili soluzioni alternative, si applicano le norme in tema di affidamento familiare”.

4. Competenza TO e TM. Modifiche all’art. 38 disp. att. c.c.  e disp. trans.

Il c. 28 dell’art. 1 modifica il riparto di competenze tra Tribunale ordinario e Tribunale per i minorenni, di cui all’art. 38 disp. att. c.c., concentrando le competenze in ragione della natura dei procedimenti, con conseguente attribuzione al Tribunale ordinario della competenza su tutti i procedimenti de potestate quando sia pendente tra le stesse parti un giudizio di separazione e divorzio. In dettaglio:

“Sono di competenza del tribunale per i minorenni i procedimenti previsti dagli articoli 84, 90, 250, ultimo comma, 251, 317-bis, ultimo comma, 330, 332, 333, 334, 335 e 371, ultimo comma, del codice civile. Sono di competenza del tribunale ordinario i procedimenti previsti dagli articoli 330, 332, 333, 334 e 335 del codice civile, anche se instaurati su ricorso del pubblico ministero, quando è già pendente o è instaurato successivamente, tra le stesse parti, giudizio di separazione, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, ovvero giudizio ai sensi degli articoli 250, quarto comma, 268, 277, secondo comma, e 316 del codice civile, dell’articolo 710 del codice di procedura civile e dell’articolo 9 della legge 1° dicembre 1970, n. 898. In questi casi il tribunale per i minorenni, d’ufficio o su richiesta di parte, senza indugio e comunque entro il termine di quindici giorni dalla richiesta, adotta tutti gli opportuni provvedimenti temporanei e urgenti nell’interesse del minore e trasmette gli atti al tribunale ordinario, innanzi al quale il procedimento, previa riunione, continua. I provvedimenti adottati dal tribunale per i minorenni conservano la loro efficacia fino a quando sono confermati, modificati o revocati con provvedimento emesso dal tribunale ordinario. Il pubblico ministero della procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, nei casi di trasmissione degli atti dal tribunale per i minorenni al tribunale ordinario, provvede alla trasmissione dei propri atti al pubblico ministero della procura della Repubblica presso il tribunale ordinario.

Il tribunale per i minorenni è competente per il ricorso previsto dall’articolo 709-ter del codice di procedura civile quando è già pendente o è instaurato successivamente, tra le stesse parti, un procedimento previsto dagli articoli 330, 332, 333, 334 e 335 del codice civile. Nei casi in cui è già pendente o viene instaurato autonomo procedimento previsto dall’articolo 709-ter del codice di procedura civile davanti al tribunale ordinario, quest’ultimo, d’ufficio o a richiesta di parte, senza indugio e comunque non oltre quindici giorni dalla richiesta, adotta tutti gli opportuni provvedimenti temporanei e urgenti nell’interesse del minore e trasmette gli atti al tribunale per i minorenni, innanzi al quale il procedimento, previa riunione, continua. I provvedimenti adottati dal tribunale ordinario conservano la loro efficacia fino a quando sono confermati, modificati o revocati con provvedimento emesso dal tribunale per i minorenni”.

>>>Leggi sull’argomento: Le innovazione nel diritto di famiglia alla luce della riforma della giustizia

5. Foro relativo all’espropriazione forzata di crediti quando debitore è la P.A. Modifica all’art. 26-bis, I c., c.p.c.

Il c. 29 dell’art. 1 novella il c.p.c. introducendo misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di esecuzione forzata, e in particolare intervenendo sul foro competente per l’espropriazione forzata di crediti, quando debitore sia una P.A. In dettaglio, le parole: “il giudice del luogo dove il terzo debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede” sono sostituite dalle seguenti: “il giudice del luogo dove ha sede l’ufficio dell’Avvocatura dello Stato nel cui distretto il creditore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede”.

6. Nomina curatore speciale minore. Modifiche all’art. 78 c.p.c.

Il c. 30 dell’art. 1 interviene sull’art. 78 c.p.c., relativo al curatore speciale, nella finalità di estendere la possibilità per il giudice di procedere alla nomina del curatore speciale del minore e, tale nomina, in alcuni specifici casi, è da considerarsi obbligatoria, pena la nullità degli atti del procedimento. In dettaglio:

sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

“Il giudice provvede alla nomina del curatore speciale del minore, anche d’ufficio e a pena di nullità degli atti del procedimento:

1) con riguardo ai casi in cui il pubblico ministero abbia chiesto la decadenza dalla responsabilità genitoriale di entrambi i genitori, o in cui uno dei genitori abbia chiesto la decadenza dell’altro;

2) in caso di adozione di provvedimenti ai sensi dell’articolo 403 del codice civile o di affidamento del minore ai sensi degli articoli 2 e seguenti della legge 4 maggio 1983, n. 184;

3) nel caso in cui dai fatti emersi nel procedimento venga alla luce una situazione di pregiudizio per il minore tale da precluderne l’adeguata rappresentanza processuale da parte di entrambi i genitori;

4) quando ne faccia richiesta il minore che abbia compiuto quattordici anni.

In ogni caso il giudice può nominare un curatore speciale quando i genitori appaiono per gravi ragioni temporaneamente inadeguati a rappresentare gli interessi del minore; il provvedimento di nomina del curatore deve essere succintamente motivato”.

7. Poteri di rappresentanza e revoca del curatore speciale minore. Modifiche all’articolo 80 c.p.c.

Il c. 31 dell’art. 1 modifica l’art. 80 c.p.c., in tema di curatore speciale del minore, per prevedere che egli debba procedere all’ascolto del minore e che possano essergli attribuiti specifici poteri di rappresentanza sostanziale. Vengono inoltre disciplinati i presupposti e il procedimento per la revoca del curatore speciale. Più in dettaglio, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. a) al primo comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Se la necessità di nominare un curatore speciale sorge nel corso di un procedimento, anche di natura cautelare, alla nomina provvede, d’ufficio, il giudice che procede”;
  2. b) dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

“Al curatore speciale del minore il giudice può attribuire nel provvedimento di nomina, ovvero con provvedimento non impugnabile adottato nel corso del giudizio, specifici poteri di rappresentanza sostanziale. Il curatore speciale del minore procede al suo ascolto. Il minore che abbia compiuto quattordici anni, i genitori che esercitano la responsabilità genitoriale, il tutore o il pubblico ministero possono chiedere con istanza motivata al presidente del tribunale o al giudice che procede, che decide con decreto non impugnabile, la revoca del curatore per gravi inadempienze o perché mancano o sono venuti meno i presupposti per la sua nomina”.

8. Nuovi adempimenti pignoramento presso terzi. Modifiche all’articolo 543 c.p.c.

Il c. 32 dell’art. 1 novella il c.p.c. introducendo misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di esecuzione forzata, e in particolare intervenendo sulla procedura di pignoramento nell’espropriazione presso terzi. In dettaglio, dopo il quarto comma sono aggiunti i seguenti:

“Il creditore, entro la data dell’udienza di comparizione indicata nell’atto di pignoramento, notifica al debitore e al terzo l’avviso di avvenuta iscrizione a ruolo con indicazione del numero di ruolo della procedura e deposita l’avviso notificato nel fascicolo dell’esecuzione. La mancata notifica dell’avviso o il suo mancato deposito nel fascicolo dell’esecuzione determina l’inefficacia del pignoramento.

Qualora il pignoramento sia eseguito nei confronti di più terzi, l’inefficacia si produce solo nei confronti dei terzi rispetto ai quali non è notificato o depositato l’avviso. In ogni caso, ove la notifica dell’avviso di cui al presente comma non sia effettuata, gli obblighi del debitore e del terzo cessano alla data dell’udienza indicata nell’atto di pignoramento”.

9. Somme dovute per inottemperanza al provvedimento. Modifiche all’articolo 709-ter, II c., c.p.c.

Il c. 33 dell’art. 1 modifica la disciplina relativa alla soluzione delle controversie insorte tra genitori, di cui all’art. 709-ter c.p.c., per consentire al giudice di disporre, oltre che il risarcimento danni a carico di un genitore nei confronti dell’altro, anche il pagamento di una somma di denaro dovuta per ciascun giorno di inottemperanza da parte del genitore ai provvedimenti del giudice. Più in dettaglio, il numero 3) è sostituito dal seguente:

“3) disporre il risarcimento dei danni a carico di uno dei genitori nei confronti dell’altro anche individuando la somma giornaliera dovuta per ciascun giorno di violazione o di inosservanza dei provvedimenti assunti dal giudice. Il provvedimento del giudice costituisce titolo esecutivo per il pagamento delle somme dovute per ogni violazione o inosservanza ai sensi dell’articolo 614-bis “.

10. Albo CTU. Modifiche alle disp. att. c.p.c. e disp. trans.

Il c. 34 dell’art. 1 interviene sugli artt. 13 e 15 disp. att. c.p.c., al fine di aggiungere, nell’albo dei consulenti tecnici tenuto da ciascun tribunale la categoria dei neuropsichiatri infantili, degli psicologi dell’età evolutiva e degli psicologi giuridici o forensi, individuando le specifiche caratteristiche richieste al professionista per accedere all’albo. In particolare:

  1. a) all’articolo 13, terzo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “; 7) della neuropsichiatria infantile, della psicologia dell’età evolutiva e della psicologia giuridica o forense”;
  2. b) all’articolo 15, dopo il primo comma è inserito il seguente:

“Con riferimento alla categoria di cui all’articolo 13, terzo comma, numero 7), la speciale competenza tecnica sussiste qualora ricorrano, alternativamente o congiuntamente, i seguenti requisiti:

1) comprovata esperienza professionale in materia di violenza domestica e nei confronti di minori;

2) possesso di adeguati titoli di specializzazione o approfondimento post-universitari in psichiatria, psicoterapia, psicologia dell’età evolutiva o psicologia giuridica o forense, purché iscritti da almeno cinque anni nei rispettivi albi professionali;

3) aver svolto per almeno cinque anni attività clinica con minori presso strutture pubbliche o private”.

11. Negoziazione assistita crisi matrimonio. Modifiche all’art. 6 d.l. n. 132/2014 convertito in l. n. 162/2014.

Il c. 35 dell’art. 1 modifica la disciplina della negoziazione assistita per la soluzione consensuale delle controversie in materia di separazione dei coniugi, di cui all’art. 6 del d.l. n. 132/2014, per estendere l’applicazione di tale istituto anche alla soluzione consensuale delle controversie tra genitori relative all’affidamento e al mantenimento di figli naturali, al mantenimento di figli maggiorenni non economicamente autosufficienti e agli obblighi alimentari. In dettaglio:

  1. a) alla rubrica, dopo le parole: “o di divorzio” sono aggiunte le seguenti: “, di affidamento e mantenimento dei figli nati fuori del matrimonio, e loro modifica, e di alimenti”;
  2. b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

“1-bis. La convenzione di negoziazione assistita da almeno un avvocato per parte può essere conclusa tra i genitori al fine di raggiungere una soluzione consensuale per la disciplina delle modalità di affidamento e mantenimento dei figli minori nati fuori del matrimonio, nonché per la disciplina delle modalità di mantenimento dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti nati fuori del matrimonio e per la modifica delle condizioni già determinate. Può altresì essere conclusa tra le parti per raggiungere una soluzione consensuale per la determinazione dell’assegno di mantenimento richiesto ai genitori dal figlio maggiorenne economicamente non autosufficiente e per la determinazione degli alimenti, ai sensi dell’articolo 433 del codice civile, e per la modifica di tali determinazioni”;

  1. c) al comma 3, primo periodo, le parole: “ nei casi di cui al comma 1 “ sono sostituite dalle seguenti: “ nei casi di cui ai commi 1 e 1-bis “ e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, di affidamento e di mantenimento dei figli minori nati fuori del matrimonio, nonché i procedimenti per la disciplina delle modalità di mantenimento dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti e per la modifica delle condizioni già determinate, per la determinazione degli alimenti e per la loro modifica”.

12. Competenza controversia cittadinanza. Modifiche all’art. 4, c. 5, d.l. n. 13/2017, convertito in l. n. 46/2017.

Il c. 36 dell’art. 1, in riferimento alle controversie relative all’accertamento dello stato di cittadinanza italiana, modifica i criteri di individuazione del foro competente per il giudizio, in modo da deflazionare l’attuale carico della sezione specializzata istituita presso il Tribunale di Roma, aggiungendo, in fine, il seguente periodo: “Quando l’attore risiede all’estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell’avo cittadini italiani”.


Per approfondire leggi inoltre: 

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Concorso Inps 1858 consulenti protezione sociale: le date della preselettiva e della prima prova

Concorso Inps 1858 consulenti protezione sociale: le date della preselettiva e della prima prova

 

Le date della prova preselettiva e della prima prova del concorso pubblico per 1858 posti per consulente protezione sociale sono state comunicate nella Gazzetta Ufficiale “Concorsi ed Esami” del 14 giugno 2022.

La prova preselettiva del concorso pubblico in oggetto si terrà dal 4 al 12 luglio 2022 presso la Nuova Fiera di Roma (Ingresso Nord – Via Portuense nn. 1645/1647) e si svolgerà con l’utilizzo di strumenti informatici.
I candidati dovranno presentarsi nel giorno e nell’orario indicato nel calendario al link sotto riportato, corrispondenti alle iniziali del proprio cognome.
>> CONSULTA il CALENDARIO della PROVA PRESELETTIVA

La prima prova, ovviamente per i candidati che avranno superato la preselezione e quelli esonerati dalla preselezione stessa, ai sensi dell’art. 20, comma 2-bis, della legge 5 febbraio 1992, n.104, si svolgerà dal 18 al 20 luglio 2022 presso la Nuova Fiera di Roma.
L’elenco dei candidati ammessi alle prove scritte saranno comunicati tramite pubblicazione sul sito www.inps.it – nella sezione dedicata al concorso, a conclusione dell’ultima sessione di prova preselettiva.

Il profilo ricercato verrà assunto a tempo indeterminato ed assegnato alle varie sedi Inps d’Italia.
Le prove concorsuali prevedono la valutazione dei titoli e due prove scritte e una prova orale.
Clicca QUI per leggere il bando.

Profilo di Consulente protezione sociale

L’Inps, nel suo piano di assunzioni 2021-2023, tra i 5.000 posti che metterà a bando in questi anni, cerca al momento 1858 unità di personale per il profilo del Consulente protezione sociale da inquadrare nell’area C, posizione economica C1, su tutto il territorio nazionale, da assumere a tempo indeterminato. I candidati assunti dovranno svolgere un primo periodo di prova della durata di 4 mesi. I neo-assunti sono soggetti all’obbligo di permanenza nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità di trasferimenti d’ufficio nei casi previsti dalla legge.

Lo stipendio tabellare iniziale, in base al CNNL per il personale del comparto Funzioni Centrali, è pari a 1.859,54 euro lordi mensili, con corresponsione della tredicesima mensilità.

Vediamo di seguito:

Prove concorsuali

La procedura di selezione concorsuale prevede la valutazione dei titoli, una prova preselettivadue prove scritte e una prova orale.

Prova preselettiva

La prova preselettiva dei candidati, consistente in 60 quesiti a risposta multipla, di carattere psicoattitudinale, logica, lingua inglese, competenze informatiche, cultura generale.
La prova di preselezione, il cui espletamento potrà essere affidato a qualificati enti pubblici o privati, sarà realizzata con l’ausilio di sistemi informatici. Quindi non sarà possibile portare carta da scrivere, appunti, manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque genere.

I candidati dovranno:
1. presentarsi da soli, per evitare assembramenti;
2. non presentarsi presso la sede concorsuale se sottoposto alla misura dell’isolamento come misura di prevenzione della diffusione del contagio da COVID-19;
3. indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso all’area concorsuale sino all’uscita, facciali filtranti messi a disposizione dall’istituto.
L’obbligo di cui al punto 2 deve essere oggetto di un’apposita autodichiarazione da prodursi ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.
La predetta dichiarazione dovrà essere consegnata il giorno della prova e dovrà essere redatta sulla base del fac-simile disponibile sul sito
internet dell’INPS, all’indirizzo www.inps.it nella sezione «Avvisi, bandi e fatturazione», sottosezione «Concorsi».

Prove d’esame

Le prove d’esame saranno le seguenti:

  • prima prova scritta, consistente in quesiti a risposta multipla su bilancio e contabilità pubblica, pianificazione, programmazione e controllo e organizzazione e gestione aziendale, diritto amministrativo e costituzionale, diritto del lavoro e legislazione sociale;
  • seconda prova scritta, consistente in quesiti a risposta multipla su scienza delle finanze, economia del lavoro, elementi di economia politica, diritto civile, elementi di diritto penale;
  • prova orale, un colloquio sulle materie a programma, inglese ed informatica.

Sono ammessi a partecipare alla prova orale i candidati che riportano il punteggio di almeno 21/30 in ciascuna delle due prove scritte.

Come prepararsi al concorso

Per prepararsi al concorso è bene iniziare subito a studiare. Oltre a utilizzare i manuali universitari è possibile acquistare dei manuali realizzati proprio per la preparazione al concorso.

È disponibile questo manuale, edito dalla Maggioli Editore, per la preparazione alla prova preselettiva.
Il volume si presenta suddiviso in due parti:

  1. nella prima si affrontano i quesiti a risposta multipla di carattere psicoattitudinale e di logica: numeri romani; esercizi di aritmetica; problemi di aritmetica; comprensione delle tabelle; calcolo delle combinazioni; calcolo delle probabilità; esercizi di algebra; problemi di algebra; quiz di logica matematica ecc…
  2. nella seconda parte è presente una sezione manualistica e una sezione di quesiti a risposta multipla in: cultura generale (letteratura italiana, grammatica italiana, storia, storia dell’arte, geografia, educazione civica); informatica.

Il testo è completato da una selezione di videolezioni a cura di Giuseppe Cotruvo, relativa a metodi e trucchi per risolvere i quiz, disponibili nella sezione online collegata al libro (raggiungibile seguendo le istruzioni presenti in fondo al libro).

 

Per la preparazione alla SECONDA PROVA SCRITTA e ORALE
>> CLICCA QUI <<


Consigliamo anche il CORSO online
“Concorso INPS 1858 Consulenti di Protezione sociale”

Docenti: Giuseppe Cotruvo, Luciano Manelli, Docente di lingua inglese
10 lezioni in diretta di 2 ore ciascuna (6 lezioni di logica e cultura generale, 2 di informatica e 2 di inglese)


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Bonus 200 euro in busta paga: bisognerà presentare autocertificazione

Bonus 200 euro in busta paga: bisognerà presentare autocertificazione

 

Decreto aiuti: 200 euro per i lavoratori autonomi, dipendenti e pensionati

Decreto aiuti: 200 euro per i lavoratori autonomi, dipendenti e pensionatiDiritto.it

Dopo l’approvazione nel Consiglio dei Ministri del 2 maggio, il c.d. Decreto Aiuti è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (decreto legge 17 maggio 2022 n. 50). Il DL introduce diverse misure di sostegno per imprese, politiche sociali ed energetiche e lavoro. Tra le novità introdotte spicca un bonus da 200 euro per redditi fino a 35mila euro.
Ma di cosa si tratta?

Bonus 200 euro, a quali lavoratori è destinato?

Il decreto legge prevede l’erogazione una tantum di una indennità pari a 200 euro per i lavoratori autonomidipendenti e pensionati che hanno un reddito inferiore a 35mila euro, per contribuire alle difficoltà connesse al caro prezzi.

Come verrà erogato il bonus 200 euro?

Il Decreto Aiuti stabilisce che l’erogazione del bonus avverrà a luglio 2022:

– per i lavoratori dipendenti compresi i lavoratori domestici il bonus 200 euro verrà erogato in busta paga;
– per i pensionati arriverà nell’assegno pensionistico di luglio sempre in forma automatica.

Il bonus verrà erogato, come afferma il messaggio n° 2397 del 13-06-2022, previa acquisizione da parte del datore di lavoro di una dichiarazione del lavoratore con la quale lo stesso dichiari, ricorrendone le circostanze, “di non essere titolare delle prestazioni di cui all’articolo 32, commi 1 e 18”.

>>>Leggi il messaggio INPS<<<

E i lavoratori autonomi?

Per i lavoratori autonomi l’erogazione del bonus di 200 euro slitta più avanti perchè sarà necessario fare domanda:

  • all’INPS,  sia per gli autonomi che per i percettori di indennità di disoccupazione  e
  • alle casse private per i professionisti iscritti agli albi.

Per chiarimenti bisognerà attendere un decreto attuativo che fornisca ulteriori specifiche.

Altre misure introdotte dal Decreto aiuti

Il decreto-legge, recante Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina, rafforza ulteriormente l’azione dell’esecutivo finalizzata a contrastare gli effetti della crisi politica e militare in Ucraina, potenziando strumenti a disposizione e creandone di nuovi, con particolare riguardo ai seguenti ambiti:

  1. energia, con misure per ridurne il costo, semplificare ulteriormente i procedimenti autorizzatori per la realizzazione di nuovi impianti e potenziare la produzione energetica nazionale;
  2. imprese, con misure per assicurare liquidità alle imprese colpite dalla crisi ucraina, fronteggiare il rincaro delle materie prime e dei materiali da costruzione, assicurare produttività e attrazione degli investimenti;
  3. lavoro, politiche sociali e servizi ai cittadini, con misure per lavoratori e pensionati contro l’inflazione, nonché per il personale, il trasporto pubblico locale, le locazioni, i servizi digitali;
  4. enti territoriali, con misure per sostenere Regioni, province e comuni e potenziare gli investimenti;
  5. accoglienza e supporto economico, con misure sia a beneficio delle persone in fuga e accolte in Italia, sia in favore del Governo ucraino.

Nel dettaglio evidenziamo alcune delle misure introdotte dal Decreto Aiuti:

Bonus sociale energia elettrica e gas: la misura, già adottata per il secondo trimestre 2022, è estesa al terzo trimestre 2022 e sarà attuata dall’ARERA – Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente.

Produzione di energia e semplificazioni: si individuano ulteriori aree idonee ai fini dell’installazione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e vengono ulteriormente semplificati i procedimenti relativi alla realizzazione degli impianti.

Credito di imposta in materia di bonus edilizi: la detrazione del 110% spetta anche, in relazione agli interventi su unità immobiliari effettuati da persone fisiche (edifici unifamiliari), per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo.

Fondo per il sostegno alle imprese danneggiate dalla crisi ucraina: sono stanziati 200 milioni di euro per il 2022 per l’erogazione di contributi a fondo perduto in favore delle imprese che abbiano perduto fatturato a causa dalla contrazione della domanda a seguito della crisi ucraina.

Misure per fronteggiare l’aumento dei prezzi materiali da costruzione: per consentire la prosecuzione della realizzazione delle opere pubbliche avviate e stimolare la partecipazione alle nuove gare, si introducono misure per fronteggiare il caro-materiali e l’aumento dei prezzi dei carburanti e dell’energia. Sono stanziati complessivamente 3 miliardi di euro per il 2022, 2,55 miliardi per il 2023 e 1,5 miliardi dal 2024 al 2016.

Locazioni: è incrementato il Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione (c.d. “Fondo affitti”).

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