Sentenza Sezione II n. 2349-2022 Pubblico impiego – Diritto compenso sostitutivo ferie non godute

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Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale

Il Collegio in merito al diritto alla monetizzazione delle ferie non godute ha ritenuto che “il diritto al compenso sostitutivo delle ferie non godute dal pubblico dipendente, discenda direttamente dallo stesso mancato godimento delle ferie, in armonia con l’art. 36 Cost., quando sia certo che tale vicenda non sia stata determinata dalla volontà del lavoratore e non sia a lui comunque imputabile, (Cons. Stato Sez. IV, 13 marzo 2018, n. 1580, Sez. III, 17 maggio 2018, n. 2956, con riguardo ai casi di cessazione dal servizio non dipendente da causa di servizio; Cons. Stato, sez. III, 21 marzo 2016, n. 1138 relativamente alla mancata fruizione del congedo per l’aspettativa per infermità). Pertanto, i giudici affermano che il divieto di corresponsione di trattamenti economici sostitutivi per le ferie non godute non si applica nei casi in cui il loro mancato godimento dipenda da cause non imputabili al lavoratore, dovendosi invece ritenere operante il divieto tutte le volte in cui il dipendente abbia avuto la possibilità di richiederle e di fruirne (Cons. Stato. Sez. IV, 12 ottobre 2020, n. 6047).

Sentenza Sezione II n. 2349-2022 Pubblico impiego – Diritto compenso sostitutivo ferie non goduteultima modifica: 2022-06-22T21:26:49+02:00da vitegabry
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