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Come deve operarsi l’incremento stabile di cui all’art. 76, comma 3, lett. a) del CCNL personale comparto Funzioni Centrali del 12/02/2018 con riferimento all’art. 89, comma 5 del medesimo contratto? In particolare, l’incremento del Fondo risorse decentrare del monte salari di un anno X, si deve operare una tantum ovvero in modo stabile?

Il CCNL comparto Funzioni Centrali del 12/02/2018 ha finalizzato, a decorrere dal 1° gennaio 2018, quota parte delle risorse contrattuali – in percentuale differente per ciascun ex comparto – al fondo risorse decentrate.

Tale incremento è da effettuarsi in modo stabile ma una volta sola. In altre parole, le risorse vengono aggiunte tra le risorse stabili a decorrere dall’1° gennaio 2018, come indicato chiaramente dall’art. 76, comma 3, lett. a) del citato CCNL.

È evidente che, laddove le risorse in parola vengano utilizzate per impieghi pluriennali (si pensi, ad esempio, all’attribuzione di PEO), le stesse verranno sottratte dalla quota disponibile alla contrattazione degli anni successivi come dettagliatamente previsto all’art. 77 comma 1 del contratto stesso.

 

CFC60aultima modifica: 2022-06-22T15:16:06+02:00da vitegabry
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