Collaborazione con l’ex datore di lavoro dopo quota 100. E’ possibile?

Collaborazione con l’ex datore di lavoro dopo quota 100. E’ possibile?

Il lavoratore dipendente che va in pensione anticipata con quota 100 deve rispettare alcuni limiti ben precisi

Quanti soldi per le pensioni nel 2023? Il post Quota 102 è in salita

In redazione è arrivato un importante quesito su quota 100.

Un lavoratore dipendente è andato da poco in pensione con quota 100. Sta valutando la possibilità di collaborare con un’impresa che opera nello stesso settore in cui lavorava da dipendente. La collaborazione sarebbe di tipo occasionale e potrebbe riguardare anche il suo ex datore di lavoro.

Ci sono dei paletti da rispettare, quota 100 è compatibile con le collaborazioni occasionali?

Quota 102

Grazie a quota 100, una volta maturati i requisiti entro lo scorso 31 dicembre 2021, è possibile andare in pensione in via anticipata.

Per beneficiare di quota 100, sono richiesti due specifici requisiti da maturare tra il 2019 ed il 31 dicembre 2021.

Nello specifico, il contribuente deve essere in possesso di:

  • un’età anagrafica non inferiore a 62 anni
  • un’anzianità contributiva non inferiore a 38 anni.

Grazie al meccanismo di cristallizzazione dei requisiti c’è ancora chi può andare in pensione con quota 100.

Incompatibilità di quota 102 con altri redditi

Per rispondere al quesito esposto in premessa, è necessario riprendere le indicazioni fornite dall’Inps con la circolare n° 117/2019.

Ma innanzitutto vediamo cosa dice la norma ossia l’art.14 del D.L. 4/2019.

In particolare, il legislatore prevede che:

La pensione di cui al comma 1 non e’ cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l’accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui.

Da qui, nella circolare sopra citata, l’Inps ha ribadito che l’incompatibilità opera in relazione ai redditi da lavoro autonomo percepiti nel periodo compreso tra la data di decorrenza del trattamento pensionistico e la data di compimento dell’età richiesta per la pensione di vecchiaia.

I redditi da lavoro autonomo e d’impresa rilevano al lordo delle ritenute erariali ed al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti all’INPS.

Rilevano ai fini dell’incumulabilità della pensione quota 100:

  • compensi percepiti per l’esercizio di arti;
  • redditi di impresa connessi ad attività di lavoro, nonché
  • le partecipazioni agli utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione nei casi in cui l’apporto è costituito dalla prestazione di lavoro (cfr. il messaggio n. 59 del 12 marzo 1997);
  • diritti d’autore.

La risposta al lettore

In base a quanto detto finora, il lavoro autonomo occasionale è compatibile con la pensione quota 100. La compatibilità opera nei limiti di 5.000 euro lordi annui. Dunque dalle collaborazioni occasionali complessivamente avviate dal pensionato non possono derivare introiti superiori a 5.000 euro.

Ai fini della verifica del superamento di detto limite di importo, rileva il reddito annuo derivante dallo svolgimento di lavoro autonomo occasionale, compreso, pertanto:

  • quello riconducibile all’attività svolta nei mesi dell’anno precedenti la decorrenza della pensione e/o successivi
  • al compimento dell’età richiesta per la pensione di vecchiaia.

Nel rispetto di tali limiti, quota 100 è compatibile con il lavoro autonomo occasionale.

 
Collaborazione con l’ex datore di lavoro dopo quota 100. E’ possibile?ultima modifica: 2022-06-15T17:46:54+02:00da vitegabry
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