Sezione Prima giurisdizionale Centrale Appello n. 208/2022 Quantificazione danno d’immagine non meramente simbolica

Sezione Prima giurisdizionale Centrale Appello n. 208/2022 Quantificazione danno d’immagine non meramente simbolica

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Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale

I magistrati contabili intervengono sui criteri valutativi adottati nella quantificazione del danno all’immagine evidenziando che: “sebbene il danno all’immagine rientri nella categoria del danno non patrimoniale (art. 2059 c.c.) e perciò soggetto a valutazione equitativa del giudice, è altrettanto vero che non si può procedere a una quantificazione meramente simbolica in quanto si finisce per svilire del tutto il significato afflittivo della sanzione diretta al ristoro del danno subito dall’Amministrazione in termini di prestigio e credibilità così come ha fatto il giudice di prime cure nel caso di specie”. Infatti, l’orientamento consolidato della Corte nella definizione del danno all’immagine, evidenzia che pur classificandosi quale danno erariale il danno all’immagine è contrassegnato dalla lesione del buon andamento dell’amministrazione, “la quale, per la condotta illecita di agenti infedeli, perde credibilità e apprezzamento poiché ingenera la convinzione che tali comportamenti rappresentino l’ordinario modo di agire e non soltanto tra i cittadini amministrati, ma anche al di là degli angusti limiti dell’ambiente in cui si sono sviluppati, sia professionalmente sia geograficamente inteso” (ex multis: sez. giur. Lombardia 284/08 e 540/08; Sez. III Appello n.55/2012; SS.RR. n.10/2003).

 

Sezione Prima giurisdizionale Centrale Appello n. 208/2022 Quantificazione danno d’immagine non meramente simbolicaultima modifica: 2022-06-08T18:29:02+02:00da vitegabry
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