Archivi giornalieri: 23 dicembre 2021

Bonus mobili 2022, ancora novità sul limite di spesa: ecco cosa cambia

Bonus mobili 2022, ancora novità sul limite di spesa: ecco cosa cambia

Il bonus mobili 2022 cambia ancora sul piano del limite di spesa massimo. Cosa è stato previsto in un nuovo emendamento alla manovra?

Vero è che il bonus mobili rientra tra le misure confermate per il prossimo anno, pur con qualche novità. Anzi, è il fattore limite di spesa che non sembra aver finora registrato una sostanziale convergenza delle forze politiche. In particolare, sarebbero all’orizzonte nuove modifiche al tetto massimo di spesa per il bonus mobili. Se ne trova traccia in un emendamento alla legge di bilancio 2022, approvato recentemente dalla Commissione Bilancio al Senato.

Il limite massimo di spesa passerebbe da 5mila euro per il 2022 al doppio, ossia 10mila euro. Il testo della legge di Bilancio, ritoccato su questo punto, torna ora al Senato per la fase di discussione e conseguente approvazione. Lo step successivo prevede il coinvolgimento della Camera, al fine di consentire il definitivo voto. E bisogna fare presto: infatti, la manovra va approvata entro fine anno, onde evitare quello che tecnicamente è chiamato ‘esercizio provvisorio’.

Bonus mobili 2022: il contesto di riferimento

Prima di soffermarci sull’ultima novità in tema di limite massimo di spesa, vogliamo ricordare in breve cos’è questo bonus. Si tratta di un’agevolazione che si sostanzia in una detrazione fiscale corrispondente al 50% della spesa compiuta per l’acquisto mobili ed elettrodomestici. Detti acquisti devono però essere mirati ad arredare un immobile oggetto di lavori di recupero del patrimonio edilizio. Ne consegue che solo se vale il bonus ristrutturazione, potrà essere sfruttato anche il bonus mobili 2022.

Leggi anche: Aumento pensioni nel 2022, grazie al ritorno della perequazione

Per quanto attiene all’ambito oggettivo di applicazione del bonus mobili e grandi elettrodomestici nel 2022 e oltre, non vi sono grandi novità. In concreto lo sgravio fiscale continuerà ad applicarsi e includerà il diritto al beneficio fiscale della detrazione, per l’acquisto di:

  • mobili come ad es. tavoli, sedie, letti, armadi, divani, poltrone, cassettiere, librerie, scrivanie, comodini, credenze, apparecchi di illuminazione, materassi.
  • grandi elettrodomestici, come ad es. lavatrici; congelatori; frigoriferi; apparecchi elettrici di riscaldamento; apparecchi per il condizionamento; radiatori elettrici; ventilatori elettrici; lavasciuga e asciugatrici; lavastoviglie; apparecchi per la cottura; stufe elettriche; forni a microonde e piastre riscaldanti elettriche.

In particolare, per quanto riguarda i grandi elettrodomestici, continuano ad essere di riferimento le indicazione dell’Agenzia delle Entrate. Perciò il bonus in oggetto si applica ai “grandi elettrodomestici nuovi di classe energetica non inferiore alla A+, (A o superiore per i forni e lavasciuga), per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica“. Tuttavia occorre prestare attenzione a questo dettaglio: l’acquisto è comunque sottoposto a detrazione anche se si tratta di elettrodomestici senza etichetta, a patto che per essi non ne sia stato ancora previsto l’obbligo.

Bonus mobili 2022, novità sul limite di spesa

Il bonus mobili è stato recentemente oggetto di proroga nella legge di Bilancio 2022, per la durata di un triennio. Nei giorni scorsi, era stato previsto un ritocco verso il basso del limite massimo di spesa detraibile fiscalmente. Ora, in virtù del citato emendamento, le forze politiche pare abbiano corretto almeno in parte il tiro.

Secondo l’impostazione della manovra prima dell’emendamento, il limite avrebbe dovuto scendere a 5mila euro, dall’attuale cifra corrispondente a 16mila euro, valevole per le spese svolte nel lasso di tempo primo gennaio 2021 – 31 dicembre 2021. Detto nuovo limite si applica con riferimento alle spese sostenute a partire dal primo gennaio 2022.

Leggi anche: Super cashback, niente premio da 1.500 euro per alcuni vincitori. I motivi

In sintesi, il limite massimo di spesa è stato più volte ritoccato e rivisto, nei termini seguenti:

  • limite massimo di spesa fissato a 10.000 euro per le spese fino al 31 dicembre 2020 – vale a dire detrazione massima di 5.000 euro;
  • tetto massimo di spesa fissato a 16.000 euro per le spese del 2021 (tra il primo gennaio e il 31 dicembre) – con detrazione massima di 8.000 euro;
  • limite massimo di spesa pre-emendamento, per le spese 2022-2024,  abbassato a 5.000 euro – e detrazione dunque pari a 2.500 euro;
  • nuovo limite massimo di spesa bonus mobili corrispondente a 10.000 euro per l’anno prossimo (periodo primo gennaio-31 dicembre 2022) – con detrazione massima di 5.000 euro.

Le prospettive in tema di legge di Bilancio ed emendamenti al bonus mobili ci indicano inoltre che il limite massimo di spesa per il bonus mobili scenderebbe comunque a 5.000 euro per il 2023 e 2024. Di fatto si tratterebbe di un rinvio del taglio al bonus, mentre nel 2022 il tetto massimo calerebbe di 6mila euro.

E’ un nuovo quadro di regole, che potrebbe trovare spazio in Gazzetta Ufficiale tra alcuni giorni, salvo eventuali nuove correzioni del testo della manovra.

⭐️ Segui Lavoro e Diritti su Google News: clicca sulla stellina per inserirci nei preferiti.
 

Super Cashback, niente premio da 1.500 euro per alcuni vincitori: ecco i motivi

Super Cashback, niente premio da 1.500 euro per alcuni vincitori: ecco i motivi

Giunti i rimborsi super bonus cashback, cala il sipario su un’iniziativa che non ha mai sfondato davvero. E c’è chi resta a bocca asciutta

Ben sappiamo che, alla luce di quanto previsto nel testo della legge di Bilancio 2022, il Governo ha scelto di annullare cashback e super cashback, per destinare i fondi ad altre voci di spesa. Nella manovra 2022 non vi sono dubbi: l’Esecutivo guidato dal Premier Draghi ha infatti messo la parola fine sull’iniziativa. I circa 1,5 miliardi di euro recuperati saranno destinati a diversi progetti ed interventi. E’ tempo però degli ultimi pagamenti – relativi al super bonus cashback pari a 1.500 euro assegnati ai fortunati vincitori – prima di far calare il sipario su questa iniziativa.

Ebbene, in base a quanto reso noto da Consap, la società incaricata dal MEF di effettuare i rimborsi del super cashback, diversi vincitori del premio, non potranno incassare la somma citata. Ricordiamo che Consap ha accreditato i bonifici sui conti correnti dei vincitori a partire dal 3 dicembre scorso.

Insomma, una ‘beffa finale’ che però ha una ragione ben precisa, e non collegata a qualche disguido o malfunzionamento del meccanismo. Ma a responsabilità personali dei singoli beneficiari. Facciamo chiarezza.

Super cashback: che cos’è in breve

Come accennato, nella manovra il Consiglio dei Ministri ha scelto di bloccare definitivamente un meccanismo che non ha mai convinto del tutto, a livello politico e non solo. Cashback e super cashback da 1500 euro sono stati ideati al fine di spingere ai pagamenti digitali per combattere l’evasione fiscale, e dunque al minor uso di contanti per gli acquisti. Infatti i pagamenti digitali implicano la possibilità di tracciare le operazioni da parte del Fisco, e ciò è molto utile al fine di reprimere tentativi di aggiramento delle norme fiscali.

Leggi anche: Reddito di emergenza anche nel 2022? Ultime notizie sulla proroga

Il meccanismo in oggetto, da dicembre 2020 a giugno 2021, ha riguardato diversi milioni di italiani che hanno partecipato all’iniziativa. Quest’ultima è destinata però a concludersi il 31 dicembre 2021, data di scadenza di quello che è un esperimento che ben difficilmente potrà essere riproposto in futuro, o almeno dall’attuale Governo.

Il super cashback consiste in pratica in un premio pari a 1.500 euro, destinato ai primi 100mila partecipanti al programma relativo, i quali nel primo semestre del 2021 hanno compiuto il maggior numero di transazioni attraverso modalità digitali e dunque tracciabili.

Nel sito web del piano Cashless Italia, la conferma della validità del meccanismo e del sistema dei rimborsi, per quanto attiene al primo semestre di quest’anno, vale a dire primo gennaio – 30 giugno 2021. Invece, per quanto riguarda le prospettive della misura, il testo della legge di Bilancio non offre spazio ad ipotesi differenti dal blocco.

Il tono è tranchant: “Il programma di attribuzione di rimborsi in denaro per acquisti effettuati mediante l’utilizzo di strumenti di pagamento elettronici disciplinato dal decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 24 novembre 2020… si conclude il 31 dicembre 2021 …“. Nessuno spazio ad una possibile conferma in extremis, dunque.

Super cashback da 1500 euro: l’incredibile disattenzione che è costata il premio

Vero è che il versamento del super cashback da 1500 euro sarebbe dovuto iniziare già poche settimane dopo la fine del primo periodo, ossia a luglio. Di seguito è però intervenuto il decreto-legge n. 99 del 30 giugno 2021, vale a dire un provvedimento che ha disposto lo spostamento della data di accredito entro il 30 novembre 2021. Nei fatti, ci sono voluti ancora alcuni giorni per i bonifici, giacché – come accennato in precedenza – la Consap ha provveduto ai pagamenti dei rimborsi, a partire dallo scorso 3 dicembre 2021.

Cifre molto consistenti, quelle inerenti l’intero programma, che infatti è costato oltre un miliardo di euro. Questo è certamente un elemento che ha spinto il Governo a non riproporre la misura in oggetto, la quale – come accennato – non ha peraltro mai convinto del tutto. Ciò anche a causa dei numerosi ‘furbetti’ che hanno eseguito delle micro-transazioni per scalare la classifica del super cashback.

I fondi sono stati distribuiti, sotto forma di rimborsi, a più di 9 milioni di italiani. Vero è tuttavia che la cifra non è però paragonabile a quella che il precedente Governo – il Conte bis – aveva previsto per l’intera durata del programma: 5 miliardi di euro di spesa totale.

Che è successo allora a coloro che non hanno potuto incassare il premio del super cashback? Qual è la ragione che ha impedito il bonifico da parte di Consap? Ebbene, come reso noto da quest’ultima, diversi destinatari del super premio non hanno comunicato correttamente o entro le tempistiche previste, il loro IBAN: una svista madornale che poteva certamente essere evitata e che è costata l’assegnazione del premio.

⭐️ Segui Lavoro e Diritti su Google News: clicca sulla stellina per inserirci nei preferiti.
 

Forfettari 2022, obbligo e-fattura e stop al regime premiale: ultime notizie

Forfettari 2022, obbligo e-fattura e stop al regime premiale: ultime notizie

Forfettari 2022, obbligo e-fattura e stop al regime premiale: il premio per partita iva forfettaria dovrebbe andare in pensione. I dettagli

Forfettari 2022, obbligo e-fattura regime premiale

Con molta probabilità, l’estensione dell’obbligo di fattura elettronica anche alle partite IVA in regime forfettario, farà venire meno il regime premiale riservato proprio a tali contribuenti che fino ad oggi hanno optato per la e-fattura, pur in assenza di uno specifico obbligo.

Infatti, il “premio” non troverebbe più giustificazione alcuna nei confronti degli altri contribuenti dato che la fatturazione elettronica non sarebbe più un opzione, ma un obbligo.

Di seguito le novità in arrivo, ma prima ricordiamo in breve cos’è e come funziona il regime premiale per i forfettari.

Regime premiale forfettari: cos’è e come funziona

Ad oggi, la partita IVA forfettaria non è obbligata all’invio della fattura elettronica, ma può usare ancora la vecchia fattura cartacea. Proprio per questo, da qualche anno, il legislatore ha introdotto un’agevolazione in favore dei forfettari che decidono di adeguarsi volontariamente all’uso della e-fattura b2b, pur in assenza di uno specifico obbligo. La norma non riguarda invece gli obblighi di fattura tramite il sistema di interscambio (SDI) verso la Pubblica Amministrazione.

Nello specifico, tali soggetti hanno diritto a un regime premiale, che consiste in una riduzione dei termine di decadenza per la notifica degli avvisi di accertamento.

In particolare, il termine di accertamento, ex art.43 del DPR 600/73, è ridotto di un anno: quindi quattro anni anziché gli ordinari cinque.

La disposizione normativa che ha previsto il regime premiale in parola è la Legge n°160/2019, Legge di bilancio 2020.

Fattura elettronica forfettari obbligatoria

E’ notizia recente che l’UE ha autorizzato l’Italia ad estendere l’obbligo di fatturazione elettronica sia ai contribuenti in regime forfettario sia a quelli in regime di vantaggio (minimi).

Nello specifico, l’Italia ha ottenuto:

  • in primis, il placet alla proroga dell’obbligo di fatturazione elettronica fino al 31 dicembre 2024 e
  • poi anche la possibilità di estendere l’obbligo anche ai contribuenti in regime forfettario e a quelli in regime di vantaggio.

Attenzione, la novità non è subito in vigore. Infatti, l’Italia dovrà adottare una norma ad hoc per estendere l’obbligo anche in capo a coloro che fino ad oggi sono esonerati dalla fattura tramite SDI.

E’ improbabile che ci siano novità già nella Legge di bilancio 2022, con effetti dal 1° gennaio 2022: ciò è vietato espressamente anche dallo statuto del contribuente. Nuovi adempimenti comportano infatti un certo preavviso in favore dei soggetti tenuti ad assolverli.

Forfettari 2022, obbligo e-fattura: che fine farà il regime premiale?

Detto ciò, con l’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica anche in capo ai forfettari, che fine farà il regime premiale? Ebbene, è plausibile che il regime premiale non rimarrà in vigore e probabilmente verrà abrogato dalla nuova normativa.

Infatti, tale regime non potrebbe trovare giustificazione alcuna nei confronti degli altri contribuenti già in obbligo di e-fattura. Non avrebbe neanche senso farne applicazione generalizzata per tutti i contribuenti. In tale caso, sarebbe più ragionevole intervenire direttamente sui termini di accertamento.

In sostanza, il regime premiale, ad oggi riservato ai contribuenti forfettari che optano per la fatturazione elettronica, dovrebbe andare in pensione; la novità dovrebbe entrare in vigore non appena sarà adottata la norma che estende l’obbligo di fattura digitale ai forfettari.

E’ difficile pensare che il legislatore possa ammettere un passaggio graduale nell’introduzione dell’obbligo che consentirebbe ancora di mantenere in essere il regime premiale. Ad ogni modo, non rimane che attendere news soprattutto da parte del Governo.

Di certo, con l’estensione dell’obbligo di fatturazione elettronica in capo ai forfettari, il Fisco ha un’arma in più nella lotta all’evasione fiscale. Considerata l’amplia platea dei contribuenti che operano in regime forfettario.

⭐️ Segui Lavoro e Diritti su Google News: clicca sulla stellina per inserirci nei preferiti.
 

Superbonus 110 case singole e villette, salta il limite ISEE a 25.000 euro

Superbonus 110 case singole e villette, salta il limite ISEE a 25.000 euro

Nella Legge di Conversione del Ddl Bilancio 2022 in commissione al Senato previste diverse novità sul superbonus 110 case singole e villette.

Nel disegno di Legge di bilancio 2022, è stata inserita la proroga di sei mesi del superbonus 110 case singole e villette (abitazioni unifamiliari), ma con il limite dell’ISEE a 25000 euro e il vincolo del bonus spettante solo sulla prima casa.

Aggiornamento: il 21 dicembre è stato trovato l’accordo in Commissione Bilancio del Senato sugli emendamenti alla Legge di Bilancio 2022 sul superbonus 110:

  1. salta il tetto ISEE per le abitazioni unifamiliari (case singole e villette)
  2. ok all’accesso al superbonus 110 con la realizzazione del 30 per cento dei lavori entro il 30 giugno 2022
  3. eliminato infine il vincolo della prima casa.

Maggiori aggiornamenti in una prossima guida specifica.

Ricordiamo che il Ddl Bilancio dovrà essere convertito in Legge dello Stato entro il 31 dicembre 2021, quindi il testo potrebbe ancora subire modifiche da parte del Parlamento.

Proroga superbonus 110: la situazione attuale

In base all’intervento di proroga di pochi mesi addietro da parte del D.L. 59/2021, il superbonus per gli edifici unifamiliari comprese le villette unifamiliari,  spetta attualmente per i lavori effettuati fino al 30 giugno 2022.

Nello specifico, l’operatività del superbonus 110, è per norma stabilità nei seguenti termini:

  • per gli interventi effettuati sulle parti comuni condominiali, il superbonus 110% spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022;
  • su quelli effettuati sulle parti comuni degli edifici composti da due a quattro unità immobiliari di un unico proprietario o in comproprietà, la proroga al 31 dicembre 2022 si applica a condizione che alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell’intervento complessivo;
  • per i  lavori effettuati sugli gli edifici e villette unifamiliari,  il superbonus 110% si applica fino al 30 giugno 2022.

Per gli gli IACP il superbonus spetta fino al 31 dicembre 2023. Se alla data del 30 giugno 2023 sono stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell’intervento complessivo. Altrimenti la proroga opera fino al 30 giugno 2023.

Il superbonus nella Legge di bilancio 2022

Nel documento programmatico di bilancio, non c’è traccia della proroga del superbonus per gli edifici unifamiliari. Infatti la proroga al 2023 riguarda i soli lavori condominiali.

Tuttavia nelle ultime ore, si è arrivati ad un compromesso all’interno delle forze politiche che potrebbe portare al superamento del diverso trattamento tra lavori effettuati sugli edifici condominiali e su quelli effettuati sugli edifici unifamiliari.

Superbonus 110 case singole e villette

Infatti,  nella bozza della Legge di bilancio 2022 che circola in rete, è stata inserita la proroga dal 30 giugno 2022 al 31 dicembre 2022 anche per i lavori effettuati sulle singole unità abitative ossia sugli edifici e sulle villette unifamiliari. Si tratterebbe quindi di una proroga di sei mesi.

Attenzione però, si introduce un limite ISEE per i lavori che iniziano nel 2022.

Difatti, la proroga dal 30 giugno 2022 al 31 dicembre 2022 spetterà:

  • per le famiglie con un ISEE non superiore a 25,000 euro e
  • solo per la prima casa.

Sarebbero pertanto esclusi gli immobili diversi dalla prima casa.

Per i lavori avviati dal 1° gennaio al 30 giugno 2022 non sarà invece necessario rispettare il limite ISEE di 25.000 euro e si applicheranno le regole attualmente vigenti.

Su tale punto, non dovrebbe essere così, in quanto le risorse per finanziare la già approvata proroga dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2022 (D.L. 59/2021), sono già state assicurate. Grazie al Piano nazionale riprese e resilienza (PNRR). Si veda il decreto 6 agosto 2021.

⭐️ Segui Lavoro e Diritti su Google News: clicca sulla stellina per inserirci nei preferiti.
 

Giorni feriali, festivi e prefestivi, quali sono e come incidono sulla busta paga

Giorni feriali, festivi e prefestivi, quali sono e come incidono sulla busta paga

Come incidono in busta paga i giorni feriali, festivi o prefestivi e quali sono le differenze tra lavoratori mensilizzati o ad ore?

Giorni feriali, festivi e prefestivi in busta paga

Quali sono i giorni feriali, festivi e prefestivi? Come incidono sulla busta paga? Sabato giorno feriale o festivo? Sono queste alcune delle domande più frequenti che ci vengono poste rispetto al rapporto di lavoro. Partiamo col dire che il contratto di lavoro prevede in capo all’azienda l’obbligo di riconoscere la retribuzione al dipendente a fronte dell’attività manuale e / o intellettuale resa in un determinato intervallo di tempo, di norma coincidente con il singolo mese.

Eccezion fatta per coloro (pensiamo ai collaboratori coordinati e continuativi) il cui compenso è determinato in misura forfettaria la retribuzione erogata dall’azienda è strettamente connessa con la quantità e la collocazione delle ore di lavoro prestate. Analizziamo ora in dettaglio quali sono i giorni feriali, festivi e prefestivi e che effetti hanno sulla retribuzione, sia nel caso in cui si lavori, che nel caso in cui si “goda” delle festività.

Giorni feriali, festivi e prefestivi: come incidono sulla busta paga

Come detto in premessa le conseguenze economiche sulla retribuzione variano a seconda che la prestazione lavorativa si svolga nei giorni feriali, prefestivi o festivi. Esistono inoltre circostanze in cui le festività e le domeniche influenzano il compenso pur non essendo lavorate, ma semplicemente godute.

Oltre alle variabili determinate da “quante” e “quali” sono le giornate lavorate è opportuno considerare le diverse modalità di calcolo della retribuzione.

Leggi anche: Il lavoro festivo infrasettimanale è obbligatorio?

L’ipotesi più diffusa prevede il riconoscimento di una retribuzione fissa mensile. Inizialmente riconosciuta a dirigenti, quadri ed impiegati, il compenso cosiddetto “mensilizzato” è stato esteso in maniera significativa anche agli operai, in un’ottica di parificazione con le altre categorie professionali.

In questo tipo di calcolo, l’unità di misura della retribuzione è il mese intero. La conseguenza è presto detta: il compenso lordo è identico in tutti i mesi di vigenza del contratto di lavoro, eccezion fatta per:

  • Assunzione o cessazione in corso di mese;
  • Assenze non retribuite;
  • Lavoro straordinario / supplementare o maggiorazioni per lavoro festivo o notturno.

Al contrario, nei casi residuali di dipendenti retribuiti ad ore, la paga oraria, calcolata in base al compenso individuato nel contratto di lavoro, è moltiplicata per le ore effettivamente lavorate nel mese, eccezion fatta per le assenze.

Quali sono i giorni feriali

Per esclusione, i giorni feriali identificano tutte quelle date dell’anno differenti da festività e domeniche. A seconda dell’orario di lavoro definito nel contratto di assunzione (o nelle intese successivamente intercorse tra le parti) i giorni feriali sono potenzialmente lavorabili:

  • Dal lunedì al venerdì (cosiddetta “settimana corta”);
  • Dal lunedì al sabato (cosiddetta “settimana lunga”).

Nei confronti dei lavoratori retribuiti in misura fissa mensile è superfluo parlare di retribuzione dei giorni feriali. Dal momento che l’unità di misura della stessa è il mese intero, il compenso riconosciuto è identico a prescindere dalle presenze / assenze, eccezion fatta per:

  • Lavoro straordinario (reso oltre il limite dell’orario a tempo pieno) o supplementare (prestato oltre l’orario part-time);
  • Maggiorazioni per lavoro notturno;
  • Assenze non retribuite quali aspettativa non retribuite, sospensioni del rapporto di lavoro, assenze ingiustificate, scioperi.

Discorso diverso per i dipendenti pagati ad ore. In tal caso la retribuzione lorda è pari alle ore effettivamente lavorate nei giorni feriali del mese.

Quali sono i giorni festivi

Sono considerate giorni festivi, oltre alla domenica e alla ricorrenza del Santo Patrono, le seguenti festività religiose e civili:

  • Primo giorno dell’anno;
  • Epifania (6 gennaio);
  • Liberazione (25 aprile);
  • Lunedì dopo Pasqua;
  • Festa del lavoro (1° maggio);
  • Fondazione della Repubblica italiana (2 giugno);
  • Assunzione (15 agosto);
  • Ognissanti (1° novembre);
  • Immacolata (8 dicembre);
  • Natale (25 dicembre);
  • Santo Stefano (26 dicembre).

Salvo diverso tra le parti o specifiche previsioni della contrattazione collettiva, il lavoratore ha diritto, durante i giorni festivi, di astenersi dal lavoro percependo comunque la retribuzione.

Leggi anche: Lavoro festivo: vediamo come funziona e se è obbligatorio

Festività non lavorate

Le giornate appena citate (eccezion fatta per le domeniche) e quelle considerate come tali dalla contrattazione collettiva se non sono lavorate prevedono in capo al dipendente:

  • Nessun importo aggiuntivo se il lavoratore è pagato in misura fissa mensile, in quanto la retribuzione si considera comprensiva dell’incidenza delle festività (eccezion fatta per le festività cadenti di domenica per cui spetta una quota di retribuzione giornaliera di norma pari ad 1/26 del compenso lordo mensile);
  • Retribuzione ragguagliata ad 1/6 dell’orario settimanale di lavoro previsto nel contratto per i dipendenti pagati ad ore, tanto per le giornate festive godute quanto per quelle cadenti di domenica.

Per i lavoratori retribuiti ad ore (eccezion fatta per le festività del 25 aprile, 1° maggio e 2 giugno) le altre ricorrenze non danno diritto alla retribuzione se l’interessato è sospeso (ad esempio in Cassa integrazione) da oltre due settimane.

Esempio di busta paga

Prendiamo il caso del lavoratore Caio con retribuzione fissa mensile pari ad euro 1.850 lordi. Nel caso in cui non lavori in dicembre a seguito delle festività dell’8, 25 e 26 la sua retribuzione sarà identica a quella dei mesi precedenti e successivi, nello specifico 1.850 euro lordi.

Al contrario, se Caio fosse retribuito ad ore (paga oraria 11,50 euro lordi) con orario a tempo pieno previsto da contratto collettivo pari a 40 ore settimanali, il compenso spettante per ciascuna delle festività godute a dicembre sarebbe:

[11,50 * (40 / 6)] = 11,50 * 6,67 equivalenti ad euro 76,71 lordi.

Festività lavorate

In caso di festività lavorata le ipotesi sono due:

  • Se a fronte della prestazione resa non sono previsti riposi compensativi, il lavoratore (sia esso retribuito in misura fissa che ad ore) ha diritto ad un compenso aggiuntivo per lavoro straordinario, calcolato applicando alla retribuzione oraria le maggiorazioni previste dal contratto collettivo applicato;
  • Se è previsto un riposo compensativo in misura pari alle ore di lavoro svolte nella festività, il dipendente ha diritto alla sola maggiorazione per lavoro festivo.

Leggi anche: Ponti lavorativi e giorni festivi

Esempio di busta paga

Ipotizziamo che il dipendente Tizio abbia una retribuzione lorda mensile di 1.950,00 euro ed un orario a tempo pieno. In virtù della festività lavorata (6 ore) del giorno 8 dicembre 2021 Tizio ha diritto ad un compenso per lavoro straordinario aggiuntivo alla retribuzione mensile, maggiorato in misura pari al 30%.

Per calcolare l’importo sarà sufficiente:

  • Dividere la retribuzione lorda mensile per il divisore orario previsto dal CCNL (nel nostro esempio 173) ottenendo così la retribuzione oraria 1.950,00 / 173 = 11,27 euro;
  • Calcolare il 30% di 11,27 euro equivalente a 3,38 euro;
  • Sommare retribuzione oraria e maggiorazione per un totale di 11,27 + 3,38 = 14,65 euro;
  • Moltiplicare la retribuzione oraria maggiorata per lavoro straordinario per le ore lavorate il giorno 8 dicembre (pari a 6) ottenendo così 14,65 * 6 = 87,90 euro lordi a titolo di lavoro straordinario festivo.

Di conseguenza, il cedolino del mese avrà come competenze:

Retribuzione mensile euro 1.950,00
Lavoro straordinario festivo euro 87,90 +
Totale euro 2.037,90

Discorso diverso se Tizio fosse retribuito ad ore. In tal caso, la paga oraria (pari ad euro 11,27) sarebbe moltiplicata per le ore complessivamente lavorate nel mese (ipotizziamo 176). In aggiunta, l’interessato avrebbe diritto al compenso:

  • Per le festività (a dicembre sono tre ciascuna pari a 6,67 ore in quanto l’orario a settimanale è 40 ore);
  • Per il lavoro straordinario.

Stiliamo la parte “competenze” del cedolino paga:

Lavoro ordinario (176 * 11,27) euro 1983,52
Lavoro straordinario festivo (come calcolato nell’esempio precedente) euro 87,90 +
Festività godute [11,27 (6,67 * 3)]  euro 225,51 +
Totale euro 2.296,93

Quali sono i giorni prefestivi

I giorni prefestivi sono quelli immediatamente precedenti le domeniche (sabati) e le festività civili e le religiose.

Fatta eccezione per condizioni di maggior favore previste dai contratti collettivi di lavoro (nazionali, territoriali o aziendali) le giornate prefestive non vengono equiparate a livello economico – normativo alle festività.

A meno che le stesse non coincidano con la domenica o con un altro giorno festivo, il trattamento economico è identico a quello dei giorni feriali potenzialmente lavorabili, sia pure con le distinzioni sopra citate tra lavoratori retribuiti in misura fissa mensile o in base alle ore lavorate.

⭐️ Segui Lavoro e Diritti su Google News: clicca sulla stellina per inserirci nei preferiti.
 

San Giovanni da Kety

 

San Giovanni da Kety


Nome: San Giovanni da Kety
Titolo: Sacerdote
Nascita: 1390, Kety, Polonia
Morte: 24 dicembre 1473, Cracovia, Polonia
Ricorrenza: 23 dicembre
Tipologia: Commemorazione

S. Giovanni Canzio nacque l’anno 1397 nel villaggio di Kety della diocesi di Cracovia, da piissimi genitori. Grazie alle loro cure trascorse nell’innocenza la sua giovinezza. Compiuti i primi studi, passò a quelli filosofici e teologici nell’Università di Cracovia, dove fu insignito dei gradi di dottore e di professore. Durante l’insegnamento, non solo illuminò la mente dei suoi discepoli con una dottrina pura, ma riempi i loro cuori della più sincera pietà. Ordinato sacerdote, all’ardore dello studio aggiunse una cura più sollecita per la sua perfezione. Dopo aver atteso ancora alcuni anni all’insegnamento, fu chiamato al ministero pastorale nella parrocchia di Itkusi. Questo ufficio, imponendogli nuovi obblighi, fece risplendere in lui nuove virtù. Vero pastore di anime, adempì con zelo edificante e con somma cura i doveri del sacro ministero. Severo con sè e indulgente verso gli altri, era il padre del suo gregge: tutti erano certi di trovare in lui un tenero amico. un consolatore nelle loro pene. Fu allora che egli divenne oggetto di ammirazione per la sua grande prodigalità verso i poverelli.

Una domenica mattina, recandosi in chiesa, trovò un povero disteso sulla neve, quasi nudo ed intirizzito dal freddo. Egli lo coprì col suo mantello e lo condusse alla sua casa, dove lo fece sedere alla sua mensa.

Più tardi fu richiamato all’insegnamento, ed impiegava tutto il tempo che gli rimaneva libero nella preghiera e nel beneficare il prossimo.

Lo commoveva il ricordo della passione di Nostro Signore e talvolta passava la notte nella contemplazione di questo mistero. Per scolpirla maggiormente nel suo cuore, intraprese un pellegrinaggio in Terra Santa. Quattro volte si recò a Roma per visitare le tombe dei santi Apostoli. In uno di quei viaggi incappò nei ladri che Io spogliarono di quanto possedeva. Gli chiesero poi se non avesse più altro e rispose di no. Ma continuando il cammino, accortosi che gli rimanevano alcune monete, corse loro dietro e le consegnò. Quelli ne rimasero talmente stupiti, che non solo ricusarono di riceverle, ma restituirono tutto quanto gli avevano preso.

Le veglie, i digiuni e le mortificazioni lo portarono ad un alto grado di perfezione, e l’anima sua, adorna di molti meriti, volò al bacio del Signore il 24 dicembre 1473. Aveva 70 anni. Molti miracoli furono operati per sua intercessione ed il Papa Clemente XIII, il 16 luglio 1767, lo innalzò agli onori degli altari.

PRATICA. La santità ed a sapere sono le basi di ogni fecondo apostolato e la sorgente di grandi meriti per l’anima nostra. Preghiamo S. Giovanni Canzio che ci ottenga da Dio amore al sapere e alla santità.

PREGHIERA. Concedici, o Signore onnipotente, che, ad esempio di S. Giovanni confessore, progredendo nella scienza dei Santi e praticando la misericordia verso gli altri, conseguiamo, per i suoi meriti, il tuo perdono.

MARTIROLOGIO ROMANO. San Giovanni da Kety, sacerdote, che, ordinato sacerdote, insegnò per molti anni nell’Università di Cracovia. Ricevuto poi l’incarico della cura pastorale della parrocchia di Olkusz, aggiunse alle sue virtù la testimonianza di una fede retta e fu per i suoi collaboratori e i discepoli un modello di pietà e carità verso il prossimo. Nel giorno seguente a questo, a Cracovia in Polonia, passò ai celesti gaudi.