Archivi giornalieri: 22 dicembre 2021

Congedo parentale SARS CoV-2: modalità di fruizione

Congedo parentale SARS CoV-2: modalità di fruizione

L’Istituto, con la circolare INPS 17 dicembre 2021, n. 189, fornisce le istruzioni amministrative in merito alle modalità di fruizione del congedo parentale SARS CoV-2, alla luce delle novità normative introdotte dall’articolo 9 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146.

Il nuovo congedo parentale SARS CoV-2 può essere fruito dai genitori lavoratori dipendenti, dai lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata o dai lavoratori autonomi iscritti all’INPS, per la cura dei figli conviventi minori di anni 14 affetti da SARS CoV-2, in quarantena da contatto o con attività didattica o educativa in presenza sospesa, e senza limiti di età e indipendentemente dalla convivenza , per la cura di figli con disabilità in situazione di gravità accertata.

Contributi handicap grave e grave malattia: online il bando anno 2021

Contributi handicap grave e grave malattia: online il bando anno 2021

È stato pubblicato il bando di concorso Contributi per handicap grave e grave malattia anno 2021.

Il concorso si rivolge ai dipendenti e pensionati del Gruppo Poste Italiane S.p.A., ai dipendenti e pensionati ex IPOST, ai loro coniugi o uniti civilmente e ai loro figli, conviventi o domiciliati presso strutture di cura e assistenza specializzate.

La domanda al bando potrà essere trasmessa dalle ore 12 del 17 gennaio alle ore 23:59 del 28 febbraio 2022.

La perequazione delle pensioni e gli aumenti per il 2022

La perequazione delle pensioni e gli aumenti per il 2022

La perequazione delle pensioni è la rivalutazione annuale degli importi dei trattamenti pensionistici per adeguarli al costo della vita. Ha l’obiettivo di proteggere il potere d’acquisto delle pensioni, mettendole al riparo, almeno in parte, dall’erosione dovuta all’inflazione.

Si applica a tutti i trattamenti pensionistici erogati dalla previdenza pubblica, dalle gestioni dei lavoratori autonomi, dalle gestioni sostitutive, esonerative, esclusive, integrative ed aggiuntive. Si applica alle pensioni dirette e a quelle ai superstiti (pensione di reversibilità e pensione indiretta), indipendentemente dal fatto che esse siano integrate al trattamento minimo.

L’applicazione della perequazione avviene al primo gennaio di ogni anno, l’adeguamento avviene sulla base degli incrementi dell’indice annuo dei prezzi al consumo accertati dall’Istat.

La perequazione e gli aumenti per il 2022

Il decreto ministeriale del 17 novembre 2021 ha stabilito che la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l’anno 2021 è pari a 1,7% dal 1° gennaio 2022.

I trattamenti pensionistici non saranno aumentati tutti allo stesso modo. La rivalutazione dipenderà dalle fasce di reddito:

  • 100% dell’inflazione, ovvero in misura piena, per le pensioni fino a 4 volte il trattamento minimo;
  • 90% dell’inflazione per le pensioni comprese tra 4 e 5 volte il trattamento minimo;
  • 75% dell’inflazione per le pensioni oltre 5 volte il trattamento minimo.

Il trattamento minimo di riferimento è pari a quello del 2021 che è di 515,58 euro.

Pensionati: il cedolino di pensione di gennaio 2022

Pensionati: il cedolino di pensione di gennaio 2022

Il cedolino della pensione, accessibile tramite servizio online, è il documento che consente ai pensionati di verificare l’importo erogato ogni mese dall’INPS e di conoscere le ragioni per cui tale importo può variare. Si riportano di seguito le informazioni sul cedolino della pensione di gennaio 2022.

La data di pagamento

Il pagamento avverrà con valuta 4 gennaio, sia per i pagamenti accreditati presso Poste italiane che per i pagamenti presso gli istituti di credito. Sulla base dell’ordinanza n. 816 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, anche a gennaio per coloro che riscuotono presso Poste Italiane SpA è prevista l’anticipazione del pagamento che, rispetto alle normali scadenze, sarà distribuito su più giorni.

In particolare, il pagamento presso Poste verrà effettuato dal 27 al 31 dicembre 2021.

Nel caso di riscossione allo sportello, Poste Italiane ha scaglionato le presenze dei pensionati in base alle iniziali del cognome del titolare della prestazione, secondo il seguente calendario:

  • A-C: 27 dicembre, lunedì;
  • D-G: 28 dicembre, martedì;
  • H-M: 29 dicembre, mercoledì;
  • N-R: 30 dicembre, giovedì;
  • S-Z: 31 dicembre, venerdì (mattina).

Trattandosi esclusivamente di un’anticipazione del pagamento, il diritto al rateo di pensione si matura comunque, per gennaio, il secondo giorno bancabile del mese.

Di conseguenza, nel caso in cui, dopo l’incasso, la somma dovesse risultare non dovuta, l’INPS ne richiederà la restituzione.

Indice di rivalutazione definitivo per il 2021

L’aumento di perequazione automatica, già attribuito alle pensioni, in via provvisoria, per il 2021, è stato stabilito in via definitiva in misura pari allo 0,0%. Conseguentemente, nessun conguaglio è stato effettuato rispetto a quanto corrisposto nel 2021.

Rinnovo pensioni, prestazioni assistenziali e di accompagnamento alla pensione per il 2022

Sono state effettuate le operazioni di rinnovo per il 2022. La percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per il 2021 è determinata in misura pari a +1,7 dal 1° gennaio 2022, salvo conguaglio da effettuarsi in sede di perequazione per l’anno successivo.

L’Istituto, al fine di assicurare il rinnovo delle pensioni in tempo utile per il 2022 e rendere possibile la prima liquidazione delle pensioni con decorrenza gennaio 2022, ha utilizzato l’indice di perequazione disponibile al 15 ottobre 2021, pari all’1,6%.

Nel corso del primo trimestre del 2022 verrà effettuata l’elaborazione per la corresponsione delle differenze di perequazione , ove spettanti.

Per ulteriori indicazioni sull’operazione di rinnovo per il 2022, si rimanda alla circolare in corso di pubblicazione.

Trattenute fiscali: addizionali regionali e comunali, conguaglio 2021 e tassazione 2022

Per quanto riguarda le prestazioni fiscalmente imponibili a decorrere dal rateo di pensione di gennaio, oltre all’ IRPEF mensile, vengono trattenute le addizionali regionali e comunali relative al 2021.

Si ricorda che queste trattenute sono infatti effettuate in 11 rate nell’anno successivo a quello cui si riferiscono.

È stato, inoltre, effettuato il ricalcolo a consuntivo delle ritenute erariali relative al 2021 ( IRPEF e addizionale regionale e comunale a saldo) sulla base dell’ammontare complessivo delle sole prestazioni pensionistiche.

Laddove le trattenute siano state effettuate in misura inferiore rispetto a quanto dovuto su base annua, le differenze a debito saranno recuperate, come di consueto, sulle rate di pensione di gennaio e febbraio 2022.

Nel solo caso di pensionati con importo annuo complessivo dei trattamenti pensionistici fino a 18.000 euro, per il quali il ricalcolo dell’ IRPEF ha determinato un conguaglio a debito di importo superiore a 100 euro, la rateazione viene estesa fino alla mensilità di novembre (articolo 38, comma 7, legge 122/2010).

Le somme conguagliate verranno certificate nella Certificazione Unica 2022.

Le prestazioni di invalidità civile, le pensioni o gli assegni sociali, le prestazioni non assoggettate alla tassazione per particolari motivazioni (detassazione per residenza estera, vittime del terrorismo) non subiscono trattenute fiscali.

Pensioni della Gestione pubblica

A seguito della verifica reddituale delle prestazioni collegate al reddito corrisposte in via provvisoria nel 2019, nel caso in cui, sulla base dei redditi esaminati, è risultato che sono stati corrisposti importi per prestazioni collegate al reddito superiori a quelli spettanti, è stato impostato a livello centrale il recupero a partire dalla rata di gennaio 2022. Ai pensionati interessati è stata inviata centralmente comunicazione dedicata con raccomandata con ricevuta di ritorno.

Osservatorio sulle prestazioni a sostegno della famiglia: i dati 2020

Osservatorio sulle prestazioni a sostegno della famiglia: i dati 2020

Maxiemendamento Legge di bilancio 2022, novità fiscali ed economiche

Maxiemendamento Legge di bilancio 2022, novità fiscali ed economiche

Maxiemendamento Legge di bilancio 2022: il maxiemendamento presentato dal Governo, rivede le aliquote Irpef, le detrazioni e tanto altro.

Nuove aliquote e nuove detrazioni in base alla tipologia di reddito, bonus 100 euro rivisto, niente più Irap per autonomi e professionisti: sono queste alcune delle principali novità fiscali contenute nel maxiemendamento al DDL di  bilancio 2022, presentato dal Governo in data 17 dicembre, presso la Commissione bilancio del Senato.

Ora la discussione passa al Senato, da cui arriva una pioggia di altri emendamenti; si passerà quindi alla votazione finale di Senato e poi Camera dei deputati entro la scadenza massima del 31 dicembre 2021 per l’approvazione definitiva della Manovra 2022.

Maxiemendamento Legge di bilancio 2022, novità fiscali

Ecco tutte le novità contenute nel maxiemendamento alla Legge di bilancio 2022 che potrebbero trovare posto, nel testo finale della Manovra 2022, soprattutto in materia fiscale.

Riforma Irpef 2022, nuove aliquote

La prima novità è la modifica alle aliquote Irpef.

Le aliquote attualmente in vigore sono le seguenti:

  • 23% – per i redditi fino a 15.000 euro;
  • 27% – oltre i 15.000 euro e fino a 28.000 euro;
  • 38% – oltre i 28.000 euro e fino a 55.000 euro;
  • 41% – oltre 55.000 euro e fino a 75.000 euro;
  • 43% – oltre 75.000 euro.

La Manovra 2022 modifica le suddette aliquote. Nello specifico, le aliquote vengono ridotte da 5 a 4.

Le nuove aliquote Irpef e gli step reddituali alle quali le stesse si applicano sono i seguenti:

  • 23% – fino a 15.000 euro;
  • 25% – oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro;
  • 35% – oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro;
  • 43% – oltre 50.000 euro.

Il risparmio sulle tasse interessa i redditi oltre 15.000 e fino a 28.000 (l’aliquota passa dal 27% al 25%) e quelli oltre 28.000 e fino a 50.000 (dal 38% al 35%).

Penalizzati i redditi da 50.000 a 55.000 euro. In tale caso l’aliquota passa dal 38% al 43%.

Leggi anche: Riforma Irpef 2022, da 5 a 4 aliquote e nuove detrazioni: ecco cosa cambia

Riforma Irpef 2022: nuove detrazioni per tipologia di reddito

Cambiano anche le detrazioni per tipologia di reddito. Redditi da lavoro dipendente e redditi ad essi assimilati. Nello specifico, dovrebbero essere riconosciuti in più rispetto all’attuale situazione:  65 euro per i redditi di lavoro dipendente da 25mila a 35mila euro;  50 euro invece per redditi da pensioni da 25mila a 29mila euro. La detrazione è incrementata di 50 euro anche per i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente da 11mila a 17mila euro.

Inoltre,  modifiche dovrebbero riguardare anche i redditi da lavoro autonomo.

Bonus Irpef 2022 (ex bonus Renzi)

Il maxiemendamento apporta modifiche anche al c.d bonus Irpef di 100 euro che già da tempo ha preso il posto del c.d Bonus Renzi.

Nello specifico:

  • il bonus è confermato nella misura annua piena di 1.200 euro, solo per i redditi fino a 15.000;
  • per quelli tra 15.000 e 28.000, il bonus opera a copertura delle detrazioni perse (solo quelle richiamate dal maxiemendamento) per incapienza d’imposta.

Dunque, nel caso in cui le detrazioni sono maggiori all’imposta dovuta.

In tale ultimo caso,  il bonus Irpef è comunque riconosciuto per un ammontare non superiore 1200 euro annui. Ad ogni modo, in misura non superiore alla somma delle detrazioni individuate dalla norma e l’imposta lorda dovuta dal contribuente.

Esonero IRAP

Il Maxiemendamento interviene anche in materia di IRAP. Niente più Irap per lavoratori autonomi e professionisti. In tal modo si mette nero su bianco che tali soggetti non pagano IRAP.

Altre misure economiche nel Maxiemendamento alla Legge di Bilancio 2022

Ulteriori novità sono rappresentate dalla modifica della disciplina del patent box. Per esempio, viene innalzata dal 90 al 110% la deducibilità dei costi di ricerca e sviluppo relativi ai beni immateriali (software coperti da copyright, disegni e modelli, brevetti industriali).

La rateazione delle bollette

Il caro bollette ha portato il Governo a concedere la possibilità di rateizzazione delle bollette. Nello specifico, i privati potranno  rateizzare in 10 rate le bollette relative a luce e gas emesse da gennaio ad aprile 2022.

Bonus TV e decoder

Per il bonus tv, è autorizzata un’ulteriore spesa di 68 milioni di euro per l’anno 2022. Inoltre, i soggetti con età da settanta anni in su, che godano di un trattamento pensionistico non superiore a euro 20.000 annui, possono richiedere la consegna gratuita, presso il proprio domicilio, del decoder idoneo alla ricezione di programmi televisivi trasmessi con le ultime tecnologie.  Il decoder non può avere un prezzo superiore ad euro 30.

Busta paga più pesante nel 2022, spunta lo sconto sui contributi INPS: diminuzione dello 0,8% delle trattenute a carico del dipendente.

Busta paga più pesante nel 2022, spunta lo sconto sui contributi INPS: diminuzione dello 0,8% delle trattenute a carico del dipendente.

Il governo tende la mano ai dipendenti con reddito medio-basso: per tutti coloro che hanno una retribuzione mensile imponibile che non superi ai 2.692 euro mensili, potrebbe scattare nel corso del 2022 la riduzione delle ritenute contributive INPS a carico del dipendente dello 0,8%. La novità sarà valida per un periodo limitato, ossia dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022. La novella è stata prevista nel maxiemendamento alla Legge di Bilancio 2022. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche a carico delle aziende.

La misura si affianca alla riforma complessiva dell’IRPEF e ad altre agevolazioni di tipo contributivo, ad esempio, quella indirizzata alle lavoratrici madri, rivolte ad alleviare il cuneo fiscale sui redditi medio bassi. Sempre in un’ottica di sostegno ai ceti meno abbienti molte risorse sono stanziate per l’alleggerimento delle bollette energetiche.

Ecco io dettagli.

Diminuzione contributi INPS 2022: campo di applicazione

Nel maxiemendamento presentato dal Governo per la legge di bilancio 2022, è prevista una riduzione dei contributi previdenziali a carico del dipendente per i redditi medio-bassi.

Nello specifico, il testo dell’emendamento alla Legge di Bilancio 2022 presentato dal Governo prevede che:

“In via eccezionale, per il periodo di paga dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 per i rapporti di lavoro dipendente, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, è riconosciuto un esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore di 0,8 punti percentuali, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo di 2.692 euro mensile, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima. Tenuto conto dell’eccezionalità della misura di cui al primo periodo del presente comma, resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche”.

Lo sconto sul prelievo contributivo è rivolto:

  • a favore dei lavoratori dipendenti, esclusi i domestici. Poiché soggetti alla stessa disciplina, lo sconto dovrebbe valere anche i rapporti di co.co.co. cd. di “terzo genere”;
  • a condizione che la retribuzione imponibile, su base mensile per tredici mensilità, non sia superiore a 2.692 euro.

La riduzione sarà applicabile in tutti i settori, resta escluso solo il settore del lavoro domestico.

Si stima che la riduzione contributiva riguardi circa 20 milioni di lavoratori.

Riduzione ritenute INPS a carico del dipendente: durata e importo

La decontribuzione non è strutturale, in quanto vale esclusivamente per il 2022, ossia dal periodo di paga da gennaio 2022 a dicembre 2022. Lo sconto è pari allo 0,8%, per le buste paga fino a 35mila euro di imponibile annuo (2692 euro mensili) rapportate a 13 mensilità, escludendo dal computo la tredicesima. Il beneficio si applica per il solo periodo che va dal primo gennaio al 31 dicembre 2022.

Dal 2023, pertanto, questa significativa quota di sconto contributivo non comparirà più in busta paga.

Da notare che la novità non inciderà sul calcolo della pensione, sarà infatti lo Stato a farsi carico della quota di contributi INPS scontati per il 2022.

Riduzione dei contributi INPS a carico del dipendente: quanto si risparmia

Provando a quantificare lo sconto, un dipendente con retribuzione annua di 20.000 euro otterrà un bonus di circa 135 euro annui (160 è il premio lordo, ma occorre togliere la maggiore Irpef pagata), quindi circa 10 euro al mese.

Mentre un dipendente con retribuzione annua di 25.000 euro avrà uno sconto di circa 160 euro annui; quello con retribuzione di 30.000 euro annui riceverà un bonus di circa 190 euro annui.

Bonus assunzioni donne 2022, nuove tabelle disparità uomo-donna

Bonus assunzioni donne 2022, nuove tabelle disparità uomo-donna

Bonus assunzioni donne 2022: nuove tabelle di riferimento per l’applicazione degli incentivi all’assunzione donne di cui alla Legge Fornero

Nuovo decreto 402 del 17 dicembre 2021 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che individua per l’anno 2022, sulla base dei dati Istat relativi alla media annua dell’anno più recente disponibile, i settori e le professioni caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna, ai fini dell’applicazione degli incentivi all’assunzione di cui all’articolo 4, commi 8-11, L. 92/2012.

Il Decreto in sostanza serve ad individuare i settori e le professioni caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% il valore medio annuo, per l’applicazione degli incentivi. Ma riepiloghiamo in breve come funzionano questi sgravi contributivi INPS e come si potranno applicare anche per il prossimo anno.

Bonus assunzioni donne 2022: cos’è e come funziona

Il bonus donne consiste in un incentivo per le imprese finalizzato all’assunzione di donne (ma anche di uomini) in possesso di determinati requisiti oppure residenti in aree svantaggiate o assunte in settori con un alto tasso di disparità uomo-donna.

Questi incentivi sono stati introdotti dall’art. 4, commi 8-11, della Legge 92/2012 meglio conosciuta come Legge Fornero del mercato del lavoro. Esistono quindi da ben 6 anni e non essendo legati alla Legge di Bilancio non hanno bisogno di nessuna proroga annuale.

Tuttavia periodicamente il Min. Lavoro rilascia delle tabelle di riferimento per l’applicazione degli incentivi in determinate situazioni.

Incentivo assunzione donne: quanto spetta

Le assunzioni incentivate possono essere sia a tempo determinato che indeterminato e anche in somministrazione.

Per le assunzioni termine il bonus spetta per dodici mesi ed è pari al 50% dei contributi INPS a carico del datore di lavoro. Se l’assunzione a termine viene trasformata a tempo indeterminato lo sgravio spetta fino a 18 mesi.

Se invece l’assunzione avviene a tempo indeterminato dall’inizio, lo sgravio spetta direttamente per 18 mesi.

Requisiti

Ma vediamo in breve quali sono i requisiti che il lavoratore deve possedere al momento dell’assunzione per poter richiedere lo sgravio.

  1. Il bonus in realtà si applica sia a uomini che donne over 50 disoccupati da oltre dodici mesi (c. 8 art. 4 L. 92/2012).
  2. Inoltre il bonus può essere applicato anche alle assunzioni di donne di qualsiasi età disoccupate da almeno 24 mesi in qualsiasi settore e in tutte le regioni d’Italia.
  3. Infine l’incentivo può essere fruito per:
    1. l’assunzione di donne di qualsiasi età residenti nelle aree svantaggiate e prive d’impiego da almeno 6 mesi,
    2. oppure per l’assunzione nei settori e nelle professioni caratterizzate da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% il valore medio annuo. I settori e le professioni individuati sono individuati annualmente con Decreto del Ministero del Lavoro di concerto con il MEF.

Bonus donne 2022: settori e professioni individuati

Con il Decreto ministeriale 402 del 17/12/2021 che trovate allegato a fondo pagina, vengono individuati:

  • i settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25 per cento la disparità media uomo-donna.
  • le professioni caratterizzate da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25 per cento la disparità media uomo-donna.

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Sottoscritta la Preintesa di Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro – Comparto Funzioni Centrali periodo 2019/2021

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E’ stata siglata in data odierna la Preintesa di  Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro – Comparto Funzioni Centrali, periodo 2019/2021 (la prima relativa del triennio contrattuale di riferimento).
Tra le diverse novità, la principale riguarda il nuovo sistema di classificazione del personale, con il quale sono stati ricondotti ad unità i diversi modelli presenti negli ex comparti Ministeri, Agenzie fiscali, EPNE, CNEL confluiti nel comparto Funzioni Centrali. Si è trattato di un’operazione particolarmente complessa poiché dalle precedenti diverse discipline si è giunti ad un sistema che ha consentito una notevole razionalizzazione e semplificazione del quadro regolativo di riferimento.
Tale modello consentirà un maggiore agio nello sviluppo professionale del personale delle pubbliche amministrazioni centrali al fine di valorizzare i più meritevoli e incoraggiare percorsi di crescita di maggiore qualità. Il nuovo ordinamento vede infatti, tra gli altri elementi caratterizzanti, l’introduzione di una quarta area, denominata “area delle elevate professionalità” nella quale potrà essere inquadrato personale di livello e preparazione ragguardevole nonché rappresentare un futuro sbocco professionale per i migliori funzionari già presenti nell’amministrazione
Un altro importante aspetto di novità, che risponde alle differenti esigenze organizzative delle Amministrazioni e dei lavoratori – ferma restando la qualità e la quantità dei servizi prestati e delle attività svolte – è la regolamentazione contrattuale del lavoro a distanza, che si articola in lavoro agile, di cui alla Legge 81/2017, e lavoro da remoto. Si tratta di un importante riconoscimento di questa tipologia lavorativa, che supera il momento emergenziale e può diventare una modalità ordinaria ed efficace di articolare l’attività di servizio.
Nell’ambito delle relazioni sindacali, a testimonianza della volontà delle parti di mantenere un dialogo costruttivo e collaborativo, il testo contiene una rivisitazione delle materie di confronto e contrattazione integrativa al fine di potenziare il livello di partecipazione e di collaborazione tra Amministrazioni e Organizzazioni sindacali.
Una rinnovata attenzione è stata posta sulla formazione del personale, specie in questo particolare momento storico, in cui è necessario completare la transizione digitale ed investire – con specifiche risorse già stanziate dal Governo – in processi di sviluppo di competenze e qualificazioni professionali.
Inoltre, si è ritenuto opportuno rivisitare alcuni istituti normo-economici previsti dal precedente CCNL: ampliando la tutela nei confronti di chi si deve assentare per curare gravi patologie che richiedono terapie salvavita; estendendo la copertura assicurativa ai dipendenti che coprano posizioni di lavoro che richiedono l’assunzione di responsabilità diretta verso l’esterno; introducendo tutele volte a consentire alle persone di vivere in modo equilibrato la propria identità di genere.  
In materia di trattamento economico, l’accordo riconosce – a decorrere dall’1/1/2021 – a ciascun dipendente un incremento stipendiale pari a circa 105 euro medi per 13 mesi e prevede altresì l’utilizzo delle ulteriori risorse che saranno stanziate nella legge di bilancio per il 2022, a decorrere dal 1° gennaio di tale anno, per finanziare il nuovo ordinamento professionale ed il superamento dei limiti all’incremento dei Fondi risorse decentrate, consentendo un ulteriore beneficio complessivo a regime di circa 20 euro medi al mese a persona. L’intesa sottoscritta riconosce anche arretrati contrattuali medi, per il periodo 2019-2021, pari a circa 1.800 Euro lordo IVC per dipendente.
Il Presidente dell’Aran, cons. Antonio Naddeo, ha dichiarato: “Sono molto soddisfatto della firma della preintesa sul CCNL delle funzioni centrali. Ringrazio i sindacati, anche chi non ha firmato il contratto, per la grande collaborazione in un confronto che è stato anche aspro, ma alla fine ha portato ad un risultato molto positivo. Dopo venti anni abbiamo rivisto l’ordinamento professionale, istituito una nuova area per le elevate professionalità e, per la prima volta in un CCNL, regolamentato il lavoro agile. Ora ci concentriamo sugli altri contratti Sanità e Funzioni locali per arrivare al più presto alla firma.”

Santa Francesca Saverio Cabrini

 

Santa Francesca Saverio Cabrini


Nome: Santa Francesca Saverio Cabrini
Titolo: Vergine
Nascita: 15 luglio 1850, Sant’Angelo Lodigiano, Lombardia
Morte: 22 dicembre 1917, Chicago, Illinois, Stati Uniti d’America
Ricorrenza: 22 dicembre
Tipologia: Commemorazione
Protettrice:degli emigranti
Nella luminosa mattinata del 15 luglio 1850 uno stuolo di colombe apparve nel cielo di S. Angelo Lodigiano, piccolo paese dell’ubertosa pianura lombarda, volteggiò sulla casa dei coniugi Cabrini e si posò sul tetto e sui davanzali delle finestre; poco dopo in quella medesima casa nasceva una graziosa bimba, gracile e malaticcia, cui fu posto il nome di Francesca. Fin da piccola ricevette una sana educazione.

Giungevano ogni tanto dei fascicoli sulle opere che i missionari svolgevano nel mondo; Francesca ne sentiva la lettura fatta dal padre, e ne era così affascinata, che fin dall’infanzia si vide in lei ciò che sarebbe stato l’ideale della sua vita: farsi Missionaria. La piccina cominciò a studiare sotto la guida della sorella maggiore, dalla quale apprendeva gli insegnamenti della dottrina cristiana.

A undici anni emise il voto di castità e cominciò ad imporsi delle discipline e mortificazioni. Andò poi in collegio, secondo il volere dei genitori, e a 18 anni ne uscì con il diploma di maestra. Ma ella si sentiva chiamata alla vita religiosa e ben due volte aveva già chiesto di potersi far suora, e due volte era stata respinta per motivi di salute. A vent’anni Francesca perdette in breve tempo il padre e la madre. Fu così che accettò di andare a Codogno per dirigere un Istituto di carità. Qui potè avverarsi il suo sogno: il 19 settembre 1877, a 27 anni, pronunciò con alcune compagne i santi voti e divenne Superiora dello stesso Istituto.

Ma poco dopo, per complicazioni causate dallo squilibrio mentale dell’ex-superiora, l’Istituto venne sciolto e il Vescovo incaricò Suor Francesca di fondarne uno nuovo, che il mese dopo ricevette l’approvazione diocesana col nome di Istituto delle Missionarie del Sacro Cuore. Francesca aveva allora trent’anni, era sempre debole e malaticcia, senza molta istruzione, senza appoggi, senza risorse finanziarie.

Innanzitutto ella pensò che l’Istituto dovesse avere una funzione educativa : accogliere ed istruire le giovanette. Comincia ora per Francesca una nuova vita di stenti e di sacrifici. Dopo Codogno apre altre Case a Milano, a Roma, e in altre parti d’Italia.

Ma il suo sogno rimaneva sempre quello di partire per le missioni e per questo rivolse a Leone XIII la domanda per essere inviata in Cina.

« Ma perché in Oriente? Le rispose il grande Papa. Vi sono altri luoghi dove è necessaria la nostra azione. Vi è per esempio, l’America. Migliaia e migliaia di emigrati italiani vivono negli Stati Uniti. Sono in quel vasto paese da poco tempo e non ne conoscono la lingua, i costumi. Avrebbero bisogno di scuole, educandati, orfanotrofi ». E Madre Cabrini obbediente partì con lo stesso slancio che l’aveva sempre animata, e lì fondò orfanotrofi ed ospedali a vantaggio specialmente degli emigrati italiani. D’ora in poi Madre Cabrini farà la spola fra l’America e l’Europa per fondare nuove Case o per visitare quelle già fondate.

Dagli Stati Uniti passa al Nicaragua, poi nell’Argentina, nel Perù, nel Cile, ovunque fondando orfanotrofi e ospedali. Poi passa in Spagna, in Francia, in Inghilterra e di nuovo in Italia, dove ha la consolazione di vedere approvata definitivamente la sua opera dalla Chiesa. D’ora in poi Madre Cabrini resterà sempre in America tra i suoi emigrati e in mezzo a questi morirà il 22 dicembre 1917.

PRATICA. Un giorno chiesero a Madre Cabrini dove attingesse la forza per fare tutto quello che faceva e lei rispose: nella preghiera. Se vogliamo far prosperare le nostre opere di apostolato e le opere di bene, irroriamole colla preghiera, soprattutto con la grande preghiera della carità e dell’amore verso il prossimo.

PREGHIERA. O Dio, per intercessione di S. Francesca Cabrini, dàcci, te ne preghiamo, quella grande carità e quel grande amore verso il prossimo che fu il segreto della Santa di cui oggi celebriamo la festa.

MARTIROLOGIO ROMANO. A Chicago in Illinois negli Stati Uniti d’America, santa Francesca Saverio Cabrini, vergine, che fondò l’Istituto delle Missionarie del Sacratissimo Cuore di Gesù e si adoperò in tutti i modi nell’assistere gli emigrati con insigne carità.