Contributi a fondo perduto Sostegni-bis, in arrivo i pagamenti automatici

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Contributi a fondo perduto Sostegni-bis, in arrivo i pagamenti automatici

In arrivo i pagamenti automatici del contributo a fondo perduto sostegni bis per chi ha già ricevuto i contributi del primo dl sostegni.

Contributi a fondo perduto Sostegni-bis, in arrivo i pagamenti: come nei precedenti provvedimenti legislativi previsti per fronteggiare l’emergenza sanitaria ed economica da Coronavirus, il Governo ha introdotto nuovi contributi a fondo perduto per i soggetti titolari di partita IVA. Chiaramente per accedere ai bonus è assolutamente necessario rispettare determinati limiti e condizioni, che la maggior parte delle volte riguardano l’aspetto reddituale, ossia i ricavi. Sul punto, il “Decreto Sostegni-bis” ha introdotto un meccanismo di ristoro che sia maggiormente in linea con gli effettivi danni economici subiti dagli operatori a causa della pandemia. Ma non solo, la nuova misura consente di raggiungere una platea ancora più ampia di beneficiari.

Nello specifico, i nuovi meccanismi di calcolo dei ristori si articolano su tre componenti:

  • la prima misura prevede un contributo pari a quello già erogato con il D.L. n. 41/2021;
  • la seconda misura è basata sul calo medio mensile del fatturato nel periodo compreso tra il 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021;
  • la terza misura prevede una sorta di conguaglio “perequativo”, e si concentrerà sui risultati economici dei contribuenti, anziché sul fatturato.

Aggiornamento del 22/06/2021: con comunicato stampa congiunto AdE / MEF si rende noto che sono stati disposti i pagamenti dei contributi a fondo perduto riconosciuti in via automatica dal Decreto Sostegni bis a favore degli operatori economici, colpiti dall’emergenza epidemiologica “Covid-19”, già beneficiari del contributo previsto dal primo decreto Sostegni (Dl n. 41/2021). Senza bisogno di nuove istanze, verranno accreditati direttamente sui conti correnti dei richiedenti, 1,77 milioni di bonifici – per un totale di circa 5 miliardi di euro.

download   Comunicato Stampa AdE MEF Cfp Decreto Sostegni bis del 22.06.2021
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Contributi a fondo perduto Sostegni-bis: meccanismo di calcolo per i vecchi beneficiari

L’art. 1 del D.L. n. 41/2021 stabilisce che il contributo spetta ai soggetti con ricavi o con compensi non superiori a 10 milioni di euro nel secondo periodo d’imposta antecedente a quello in corso.

Inoltre, il contributo spetta a condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 sia inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019.

Quanto alla percentuale spettante, bisogna applicare la differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019, ossia:

  • 60% per i soggetti con ricavi e compensi non superiori a 100.000 euro;
  • 50% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 100.000 euro e fino a 400.000 euro;
  • 40% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400.000 euro e fino a 1.000.000 di euro;
  • 30% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1.000.000 di euro e fino a 5.000.000 di euro;
  • 20% per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 5.000.000 di euro e fino a 10.000.000 di euro.

Contributi a fondo perduto decreto sostegni bis: meccanismo del calo medio mensile

I soggetti che hanno fruito del contributo a fondo perduto con il “Decreto Sostegni” possono, in alternativa al contributo precedente, richiedere un diverso contributo a fondo perduto.

In particolare, esso spetta purché l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020

A tal fine è necessario presentare, esclusivamente in via telematica, un’istanza all’Agenzia delle Entrate. L’istanza dovrò contenere la sussistenza dei requisiti previsti. Quanto alle tempistiche, la domanda deve essere inviata entro 60 giorni dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione della stessa.

Contributi a fondo perduto Sostegni bis: nuovi beneficiari

Per i soggetti che non hanno beneficiato del contributo a fondo perduto di cui al “Decreto Sostegni”, il contributo è calcolato applicando una percentuale alla differenza tra:

  • l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021;
  • l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020.

Nello specifico, si applica il:

  • 90% per i soggetti con ricavi e compensi non superiori a 100.000 euro;
  • 70% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 100.000 euro e fino a 400.000 euro;
  • 50% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400.000 euro e fino a 1.000.000 di euro;
  • 40% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1.000.000 di euro e fino a 5.000.000 di euro;
  • 30% per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 5.000.000 di euro e fino a 10.000.000 di euro.
Reddito di cittadinanza, cambia tutto? Ecco il piano Orlando

Sul discusso sussidio denominato ‘reddito di cittadinanza’ che, fin dalla sua introduzione alcuni anni fa, ha sempre spaccato e diviso formazioni politiche e opinione pubblica, potrebbe presto incidere una novità degna certamente di nota.

Se è vero che negli ultimi mesi, grazie ai decreti varati dall’Esecutivo Draghi, il reddito di cittadinanza – insieme al reddito di emergenza – ha ricevuto nuova spinta ed è stato, in qualche modo, potenziato, è altrettanto vero che appare un’esigenza per molti, quella di apporre alcune significative modifiche alle regole relative a questo sussidio. Infatti, nella cronaca non sono state affatto rare – anche in questi ultimi mesi – le notizie relative ad abusi per quanto attiene alla percezione di questo beneficio, erogato ogni mese.

Ebbene, prossimamente le regole relative all’ottenimento del reddito di cittadinanza potrebbero cambiare, e non sarebbe la prima volta. Lo ha recentemente reso noto alla fonti di informazione il ministro del Lavoro Andrea Orlando, che non a caso vuole ‘reimpostare’ le attuali politiche attive del lavoro; apponendo correzioni sostanziali anche verso il meccanismo dell’assegno di Stato rivolto a disoccupati e famiglie in difficoltà, che fu ‘cavallo di battaglia’ della campagna elettorale del M5s qualche anno fa.

Insomma, se è vero che il reddito di cittadinanza è stato rilanciato anche per aiutare le persone in difficoltà economica causa pandemia, è vero che da più parti è sentita l’esigenza di rivedere alcuni aspetti dell’istituto. E l’intervento in programma godrebbe anche del favore del Presidente del Consiglio Mario Draghi,  da sempre scettico su come è impostato ora il meccanismo di re-inserimento e avviamento al lavoro.

Leggi anche: E’ possibile pignorare il RdC?

Reddito di cittadinanza: quale potrebbe essere la novità?

Onde prevenire fenomeni di abuso, il piano Orlando vedrebbe la previsione ed introduzione di una nuova condizione di accesso per ottenere – e conservare nel tempo – il reddito di cittadinanza.

In buona sostanza, il Ministro vuole combattere le critiche che vedevano al centro i percettori del reddito di cittadinanza; accusati spesso di stare sul divano e intascare al contempo i soldi del sussidio. Altre critiche di queste settimane hanno riguardato gli operatori del settore turistico, che hanno puntato il dito contro i percettori del RdC; i quali preferirebbero restare senza un’occupazione, piuttosto che accettare un contratto di lavoro stagionale. 

Ebbene, in base al meccanismo pensato dal Ministro Orlando, il reddito di cittadinanza sarebbe conservato; ma scatterebbe la condizione per la quale il percettore dovrà nel tempo seguire corsi di aggiornamento e/o formazione; obbligatori per poter continuare a percepire il sussidio. Ovviamente ciò in attesa di trovare nuovamente lavoro, grazie anche alle strutture operanti a livello locale, che servono a favorire l’incontro tra domanda ed offerta di lavoro.

In altre parole, cambierebbe non poco per il reddito di cittadinanza e per i percettori del beneficio erogato mensilmente. Infatti,  chi è titolare della card reddito di cittadinanza dovrà, in attesa di trovare un lavoro, proseguire a studiare; o comunque continuare la formazione teorica e pratica. Ciò attraverso corsi che permettano non soltanto di affinare le proprie competenze; ma anche di allargare le proprie conoscenze. In definitiva, grazie al nuovo meccanismo di RdC per il percettore aumenterebbero le chance di trovare un lavoro.

Le finalità alla base del nuovo meccanismo del RdC: ecco quali sono

La scelta di modificare in modo radicale il meccanismo di percezione del reddito appare condivisibile; specialmente se pensiamo al grave problema rappresentato dai cosiddetti ‘neet‘, ossia coloro che non sono impegnati nello studio; né nel lavoro; né nella formazione. Si stima che al momento in Italia ci siano oltre 2 milioni di giovani, tra i 15 e i 29 anni, che non studiano e non lavorano e il nostro paese ha il negativo primato di essere il primo in Europa per il numero di neet (20,7%). Ecco perchè urge trovare una soluzione, intervenendo anzitutto sul reddito di cittadinanza.

Il Governo, ed in primis il Ministero del Lavoro, ritiene dunque che sia da attuare una riforma ulteriore del reddito di cittadinanza. Ciò per rispondere ad alcune esigenze particolarmente sentite. Anzitutto, il nuovo RdC servirebbe ad aumentare le chance di occupazione grazie ai percorsi di formazione. In seconda battuta, è innegabile che il nuovo meccanismo contribuirebbe a rendere minori i tempi di attesa; e terrebbe comunque impegnata la persona disoccupata con ore di studio e di frequenza ai corsi. Inoltre, la riforma porterebbe ad un sicura diminuzione della percentuale dei ‘neet’ in Italia, al momento davvero troppo alta.

Tanti i giovani senza diploma: occorrono nuovi percorsi formativi

Non deve stupire infatti che in un recente intervento, il Ministro del Lavoro Andrea Orlando, abbia rimarcato che quasi un terzo dei percettori di questo contributo versato da parte dell’Istituto di previdenza, non possiede un diploma di scuola superiore. Ciò di fatto impedisce a molti di trovare nuove chance occupazionali, in quanto senza qualifica o senza conoscenze da spendere nel mondo del lavoro.

Concludendo sul tema delle novità in arrivo circa il reddito di cittadinanza, le previsioni ci dicono che questo sussidio potrebbe cambiare già dal prossimo mese. Anche perchè, in corrispondenza con l’approvazione del Recovery Plan italiano da parte della UE e con l’arrivo della prima tranche di aiuti europei, il nostro paese dovrà intraprendere quel percorso di ‘allineamento’ agli standard imposti dalla UE per l’ottenimento degli aiuti stessi, nel corso del tempo. Ci riferiamo ovviamente agli obiettivi di cui al programma “NextGenerationEU“. Ecco perchè la riforma del reddito di cittadinanza è solo un tassello di una più grande riforma del lavoro, che prevede anche il potenziamento dei discussi centri per l’impiego.


Colf e badanti, mancato preavviso e ferie non godute: pagamento contributi

Colf e badanti, mancato preavviso e ferie non godute: come gestire il pagamento dei contributi relativi a periodi di mancato preavviso e/o ferie non godute per i lavoratori domestici? Ebbene, a tal proposito, è stata rilasciata, nell’ambito del “Portale dei Pagamenti”, la funzione per il versamento dei contributi relativi a: periodi di mancato preavviso; e/o ferie non godute per i rapporti di lavoro domestico cessati.

Detta funzionalità tiene conto di una duplice data di cessazione dell’obbligo contributivo:

  • la prima individuabile nella data di cessazione valida ai fini giuridici (quella in cui effettivamente è terminata la prestazione lavorativa);
  • la seconda è la data di fine dell’obbligo contributivo, che coincide con il termine dei giorni di mancato preavviso che hanno dato luogo alla relativa indennità sostitutiva.

I chiarimenti sono stati forniti dall’INPS con il Messaggio n. 2330 del 17 giugno 2021.

Contributi Colf e badanti sull’indennità sostitutiva (mancato preavviso)

In merito all’indennità sostitutiva del preavviso, le somme erogate a tale titolo devono essere aggiunte, ai fini del calcolo dei contributi, alla retribuzione dell’ultimo periodo di paga.

Inoltre, tali somme devono essere attribuite, ai fini dell’accredito dei contributi assicurativi a favore del lavoratore, al periodo cui esse si riferiscono.

Contributi sulle ferie non godute

Con riferimento alla disciplina delle ferie non godute, si deve tener conto della precisazione contenuta, da ultimo, nel CCNL dell’8 settembre 2020. In particolare, le ferie non possono essere monetizzate, salvo i giorni non goduti che residuano alla cessazione del rapporto di lavoro.

Conseguentemente, gli importi dovuti dal datore di lavoro a titolo di ferie maturate e non godute, rientrano nella determinazione del reddito da lavoro dipendente dell’ultimo periodo lavorato ai fini contributivi.

Si precisa, pertanto, che il pagamento della contribuzione previdenziale relativa alle somme imponibili corrispondenti al periodo (settimane/ore) di ferie maturate e non godute deve essere effettuato insieme all’ultimo periodo lavorato, fino alla data di effettiva cessazione del rapporto di lavoro.

Colf e badanti, mancato preavviso e ferie non godute: esempio

A titolo esemplificativo, si riporta il seguente caso.

Un lavoratore domestico è licenziato senza preavviso e senza aver fruito delle ferie maturate; in questo caso è dovuta la contribuzione anche per la retribuzione percepita a tale titolo.

Il datore di lavoro deve calcolare le settimane e il numero delle ore retribuite, necessari per la generazione del documento di pagamento corrispondente.

Esempio di calcolo:

  • Cessazione di un rapporto di lavoro con un impegno di 24 ore settimanali e con una anzianità di servizio di due anni – data fine rapporto: 27 giugno 2020 senza preavviso – ferie non fruite.

Il lavoratore ha diritto a 15 giorni di indennità di mancato preavviso e ha maturato 13 giorni di ferie di cui non ha fruito.

Il datore di lavoro, dopo aver comunicato la data di cessazione, dovrà indicare i 15 giorni di calendario di preavviso (le tre settimane comprese dal 28/06/2020 al 12/07/2020), e generare due avvisi di pagamento “pagoPA” come di seguito indicato:

  • 2°/2020 – che conterrà anche le ore retribuite come ferie maturate e non fruite: 312 ore lavorate (24hx13sett) + 52 ore retribuite per ferie (24h/6ggx13gg) per un totale di 364 ore;
  • 3°/2020 – per il pagamento delle tre settimane di mancato preavviso: 24h/7ggx15gg = 52 ore (51,43 arrotondato per eccesso) per le prime tre settimane di luglio, dove cadono i 15 giorni, che saranno indicate nella causale di pagamento con la lettera “P”.

Venditore a provvigione: come funziona la retribuzione

Alcune figure professionali – soprattutto gli agenti di commercio – ricevono un compenso composto da una parte fissa mensile e dalla provvigione. Quest’ultima rappresenta una forma di retribuzione il cui importo è determinato da una serie di variabili, “in proporzione del risultato del lavoro fatto o del profitto derivatone all’imprenditore” (come riporta la versione online dell’Enciclopedia Treccani).

Molto spesso, la provvigione è costituita da una cifra riconosciuta ad un lavoratore dipendente per lo svolgimento di un servizio di mediazione nell’ambito di una trattativa o di una compravendita.

Come lavora un venditore a provvigione

Il caso più tipico di venditore a provvigione è quello rappresentato degli agenti immobiliari, il cui compenso include una parte fissa riconosciuta su base mensile da parte dell’agenzia e dalle ‘commissioni’ sulle vendite. La provvigione costituisce il compenso destinato all’agente in quanto intermediario tra l’acquirente e il venditore all’interno del processo di contrattazione e compravendita dell’immobile. Si tratta di una percentuale derivante dalle spettanze accordate all’agenzia; in genere si aggira attorno al 5% ma l’ammontare effettivo – in percentuale – viene concordato e sottoscritto per contratto da ambo le parti.

La provvigione, quindi, rappresenta il vero premio al lavoro del venditore e dipende esclusivamente da quante vendite questi riesce a formalizzare. Naturalmente, maggiore è il volume di contrattazioni chiuse con esito positivo, più ingenti saranno le provvigioni. Per questo, i professionisti che lavorano con questo particolare inquadramento devono non soltanto possedere ottime capacità relazionali e di contrattazione ma anche padroneggiare le principali tecniche di persuasione. Un venditore a provvigione può assimilarle in vario modo, attraverso l’esperienza diretta a contatto con un professionista più esperto (tirocinio o apprendistato) oppure per mezzo di un corso di formazione incentrato sulle tecniche di vendita, come quello erogato dal portale specializzato PuntoNetFormazione.

La retribuzione con provvigione: i riferimenti normativi

Alcune forme contrattuali possono prevedere che il lavoratore venga pagato in parte o interamente per mezzo delle provvigioni. L’articolo 2099 del Codice Civile, infatti, stabilisce che “il prestatore di lavoro può anche essere retribuito in tutto o in parte con partecipazione agli utili o ai prodotti, con provvigione o con prestazioni in natura”.

Poiché la provvigione ha carattere aleatorio (in altre parole, il lavoratore non ha alcuna garanzia circa la percezione di tali somme), essa può essere utilizzata solo come retribuzione integrativa rispetto ad uno stipendio minimo mensile, stabilito in base ai parametri della contrattazione collettiva.

La parte fissa, nel rispetto di quanto sancito dall’articolo 36 della Costituzione, deve essere congruo e tale consentire al lavoratore di vivere in maniera dignitosa. Ciò si traduce, dal punto di vista pratico, nella impossibilità di stipulare contratti che prevedano una retribuzione erogata esclusivamente sotto forma di provvigione, in quanto non garantirebbe al lavoratore i mezzi per il proprio sostentamento.

L’articolo 1733 del medesimo codice definisce anche quale sia la misura della provvigione; quando questa non è stabilita dalle parte, il compenso che spetta al commissionario (ossia il beneficiario della commissione) può essere determinata “secondo gli usi del luogo in cui è compiuto l’affare”. Infine, il pagamento della provvigione, in base a quanto stabilito dall’articolo 2950 del Codice Civile, si prescrive entro un anno; tale termine decorre a partire dalla data di conclusione dell’affare per la quale il venditore ha diritto alla commissione.

La normativa, più in generale, inquadra come provvigione il compenso spettante al venditore per il lavoro di intermediazione; in altre parole, rappresenta una tariffa professionale; di conseguenza, non possono essere ricompresi nel corrispettivo i rimborsi delle spese sostenute dal lavoratore durante lo svolgimento delle proprie mansioni. Di contro, il committente deve fornire al commissionario i mezzi necessari per implementare la commissione, più eventuali danni subiti, stando a quanto stabilisce l’articolo 1720 del Codice Civile in materia di spese del mandatario.

Contributi a fondo perduto Sostegni-bis, in arrivo i pagamenti automaticiultima modifica: 2021-06-24T08:30:15+02:00da vitegabry
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