Archivi giornalieri: 1 giugno 2021

Sospensione rate del mutuo e agevolazioni prima casa: novità Dl Sostegni bis

Sospensione rate del mutuo e agevolazioni prima casa: novità Dl Sostegni bis

Sospensione, fino alla fine del 2021, delle rate del mutuo prima casa. Questa ed altre novità per per gli under 36 nel Decreto Sostegni-bis

Sospensione rate del mutuo e agevolazioni prima casa: grazie al Decreto Sostegni-bis Dl 73/2021, entrato in vigore dal 26 maggio 2021, è stata estesa fino alla fine del 2021 la sospensione delle rate del mutuo. Il differimento della sospensione delle rate riguarda anche altre agevolazioni fra cui le misure per la garanzia statale a favore dell’acquisto della prima casa per gli under 36.

Attenzione però: la sospensione non scatta in automatico. Infatti, è necessario sempre fare un’apposita richiesta dall’interessato. Tuttavia, bisogna ricordare, che le rate sospese determinano poi un aumento degli interessi da corrispondere.

Per inoltrare le domande però bisognerà aspettare il 24 giugno. La finestra mensile si è infatti resa necessaria per dar modo alle banche di organizzarsi. La scadenza per le richieste è già stata fissata per lo stesso mese del 2022.

L’occasione è dunque propizia per effettuare un riepilogo delle agevolazioni sul mutuo prima casa, alla luce dell’entrata in vigore del “Decreto Sostegni-bis”.

Sospensione rate mutuo prima casa: come funziona e chi interessa

L’art. 64 del “Decreto Sostegni-bis” ha introdotto una norma che interviene in sostegno dei mutuatari in difficoltà. In particolare, il legislatore ha previsto la possibilità di sospendere il pagamento delle rate del muto, a richiesta dell’interessato.

In altre parole, viene prorogato fino al 31 dicembre 2021 l’operatività del “Fondo di solidarietà per la prima casa”, istituito con il “Decreto Legge Cura Italia” del 17 marzo 2020.

Possono godere della sospensione delle rate:

  • i lavoratori subordinati o atipici che sono rimasti disoccupati
  • chi ha subito una sospensione o una riduzione dell’orario di lavoro per almeno un mese
  • i liberi professionisti e lavoratori autonomi che hanno sperimentato un calo del fatturato nell’anno dei lockdown
  • chi già fruisce del Fondo di garanzia
  • le cooperative edilizie a proprietà indivisa
  • chi ha già beneficiato di 18 mesi o di due periodi di sospensione, a patto che sia stato ripreso, regolarmente e per almeno 3 mesi, il pagamento delle rate
  • quando intercorre la morte dell’intestatario del mutuo o l’invalidità civile di almeno l’80%

Agevolazioni per l’acquisto della prima casa per gli under 36

Il “Fondo garanzia prima casa” si estende, altresì, ai giovani under 36. Quindi, il predetto fondo ha previsto il rilascio della garanzia sul mutuo per l’acquisto dell’abitazione principale per i giovani di età inferiore ai 36 anni con un ISEE non superiore a 40.000 euro annui.

I soggetti interessati possono fare domanda a partire dal 30esimo giorno dall’entrata in vigore del decreto, ossia dal 24 giugno fino al 30 giugno 2022.

La percentuale di copertura della garanzia del Fondo sarà elevata fino alla misura massima dell’80% della quota capitale ogniqualvolta il soggetto finanziatore aumenti oltre l’80% il limite di finanziabilità dell’operazione.

Imposta ipotecaria e catastale: arriva lo stop dal DL Sostegni-bis

Il D.L. Sostegni-bis stabilisce, inoltre, che non saranno più dovute l’imposta di registro e le imposte ipotecaria e catastale. Restano da pagare invece:

  • l’imposta di bollo;
  • le tasse ipotecarie;
  • i tributi speciali catastali, per totali 320 euro.

Laddove la compravendita è assoggettata a Iva (ad esempio si compra casa da una ditta), all’acquirente under 36 spetta, oltre all’esenzione dalle imposte di registro e catastali, un credito d’imposta in misura pari proprio all’Iva pagata in relazione all’acquisto.

Obbligo vaccinazione sanitari, il decreto Covid è legge. Come funziona?

Obbligo vaccinazione sanitari: in un periodo di intenso lavoro per il mondo delle istituzioni, chiamate a far uscire il paese dal tunnel della pandemia, ecco l’ok definitivo della Camera al decreto Covid. E ciò senza alcuna modifica rispetto al testo già approvato a Palazzo Madama. In sintesi, con la conversione in legge, abbiamo tra le novità anche la limitazione della responsabilità del personale sanitario: in buona sostanza viene limitata la punibilità di medici; infermieri e altri operatori nelle attività collegate alla gestione dell’emergenza da pandemia.

In base alle norme di legge ora in Gazzetta Ufficiale, scatta inoltre l’obbligo vaccinazione sanitari; altrimenti l’alternativa è rappresentata dalla sospensione o dall’assegnazione a mansioni differenti. Come appena accennato, nel decreto convertito in legge, c’è spazio per lo ‘scudo penale’ per il personale sanitario. La nuova misura comporta che in relazione a illeciti penali di omicidio colposo; e a lesioni personali colpose gli esercenti delle professioni sanitarie “sono punibili solo nei casi di colpa grave. Attenzione però: lo scudo penale non riguarderà esclusivamente la fase di somministrazione dei vaccini; ma anche, come chiarisce l’articolo 3-bis del testo, l’esercizio della stessa professione medica, durante la pandemia.

Vediamo ora più nel dettaglio i contenuti della legge in oggetto, con particolare riferimento all’obbligo vaccinazione sanitari.

Smart working: deducibilità delle spese di connessione a internet. Le indicazioni dell’AdE

Smart working: deducibilità delle spese di connessione a internet. Le indicazioni dell’AdE

Rientrano tra le spese deducibili i costi relativi alla connessione internet che una società intende rimborsare ai propri dipendenti.

Smart working, spese di connessione a internet: deducibili ai fini IRES le spese riguardante il traffico dati che una società intende rimborsare ai propri dipendenti, in quanto assimilabile alle “Spese per prestazioni di lavoro”. A renderlo noto è l’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 371 del 24 maggio 2021, fornendo alcuni chiarimenti in merito alla rilevanza del rimborso spese del costo della connessione internet con dispositivo mobile (c.d. “chiavetta internet“) o dell’abbonamento al servizio dati domestico, ai fini della determinazione del reddito di lavoro dipendente e in merito al relativo regime di deducibilità ai fini del reddito d’impresa. Il costo, si precisa, serve per lo svolgimento della prestazione di lavoro da remoto.

L’attivazione della connessione rappresenta un obbligo implicito della prestazione pattuita, e, di conseguenza, detti rimborsi sono deducibili, in quanto assimilabili alle “Spese per prestazioni di lavoro”.

Premessa: definizione dei redditi di lavoro dipendente

L’Agenzia delle Entrate, per rispondere al quesito posto, parte dalla definizione di reddito di lavoro dipendente. In base al principio di onnicomprensività, l’art. 51, co. 1 del TUIR stabilisce che:

tutte le somme ed i valori in genere a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro”,

costituiscono reddito imponibile per il dipendente.

Di conseguenza, anche le somme che il datore di lavoro corrisponde al lavoratore a titolo di rimborso spese costituiscono, per quest’ultimo, reddito di lavoro dipendente. Restano salve le trasferte e i trasferimenti.

Rimborso abbonamento internet lavoratori in smart working

Il rimborso da parte del datore di lavoro non riguarda il solo costo riferibile al suo esclusivo interesse, dal momento che il datore di lavoro rimborserebbe tutte le spese sostenute dal lavoratore per l’attivazione e per i canoni di abbonamento al servizio di connessione dati internet.

Infatti, l’Agenzia ritiene che il costo relativo al traffico dati che la società intende rimborsare al dipendente, non essendo supportato da elementi e parametri oggettivi e documentati, non può essere escluso dalla determinazione del reddito di lavoro dipendente e, conseguentemente, rileva fiscalmente nei confronti dei dipendenti.

Smart working, spese di connessione a internet: deducibilità dei costi ai fini IRES

In merito alla deducibilità ai fini IRES ecco i chiarimenti dell’Agenzia; si tratta di un rimborso spese accordato al dipendente in smart working per attivazione e canoni di abbonamento al servizio di connessione dati internet.

Tale costo, in particolare, è sostenuto dal datore di lavoro per soddisfare un’esigenza del dipendente, legata alle modalità di prestazione dell’attività in lavoro agile. Il rimborso concorre ad assicurare la rispondenza della retribuzione alle esigenze del lavoratore. In definitiva, l’attivazione della connessione rappresenta un obbligo implicito della prestazione pattuita. Pertanto, detti rimborsi sono deducibili, in quanto assimilabili alle “Spese per prestazioni di lavoro”.

Obbligo vaccinazione sanitari, il decreto Covid è legge. Come funziona?

Obbligo vaccinazione sanitari: in un periodo di intenso lavoro per il mondo delle istituzioni, chiamate a far uscire il paese dal tunnel della pandemia, ecco l’ok definitivo della Camera al decreto Covid. E ciò senza alcuna modifica rispetto al testo già approvato a Palazzo Madama. In sintesi, con la conversione in legge, abbiamo tra le novità anche la limitazione della responsabilità del personale sanitario: in buona sostanza viene limitata la punibilità di medici; infermieri e altri operatori nelle attività collegate alla gestione dell’emergenza da pandemia.

In base alle norme di legge ora in Gazzetta Ufficiale, scatta inoltre l’obbligo vaccinazione sanitari; altrimenti l’alternativa è rappresentata dalla sospensione o dall’assegnazione a mansioni differenti. Come appena accennato, nel decreto convertito in legge, c’è spazio per lo ‘scudo penale’ per il personale sanitario. La nuova misura comporta che in relazione a illeciti penali di omicidio colposo; e a lesioni personali colpose gli esercenti delle professioni sanitarie “sono punibili solo nei casi di colpa grave. Attenzione però: lo scudo penale non riguarderà esclusivamente la fase di somministrazione dei vaccini; ma anche, come chiarisce l’articolo 3-bis del testo, l’esercizio della stessa professione medica, durante la pandemia.

Vediamo ora più nel dettaglio i contenuti della legge in oggetto, con particolare riferimento all’obbligo vaccinazione sanitari.

Obbligo vaccinazione sanitari: chi sono i soggetti su cui grava?

Nelle scorse settimane, i casi di cronaca ci avevano raccontato di non pochi membri del personale sanitario che, in varie strutture sparse per la penisola, avevano detto no alla vaccinazione, suscitando biasimo e forti critiche. Si erano appellati alla libertà di non vaccinarsi, fino a ieri garantita dalle norme vigenti. Ora però, la situazione è mutata radicalmente. Come accennato, infatti, il decreto Covid è diventato legge, grazie alla Camera dei Deputati che ha approvato la conversione in legge del decreto n. 44 del primo aprile 2021.

Questo provvedimento, in verità, include disparate misure, non soltanto l’obbligo vaccinazione sanitari, ma anche regole in materia di concorsi pubblici e di giustizia. La legge rimarca ora l’introduzione dell’obbligo vaccinazione sanitari, peraltro in forma gratuita.

A questo punto, ci si potrebbe domandare chi sono in concreto i soggetti destinatari dell’obbligo vaccinazione, così come emerge dal testo della legge.

Norma di riferimento è l’art. 4 del decreto Covid, il quale definisce le regole urgenti in tema

“di prevenzione del contagio da SARS-CoV-2 mediante previsione di obblighi vaccinali per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario”.

Leggi anche: Bonus affitti negozi 2021, c’è la proroga nel dl Sostegni bis

Obbligo di effettuare il vaccino valevole in modo generalizzato

Di fatto, la conversione conferma l‘obbligo vaccinazione sanitari in via generalizzata, essendo gravante su tutte le professioni e gli operatori nel settore sanitario. Dal primo comma del citato articolo, emerge dunque che coloro che dovranno vaccinarsi sono tutti gli esercenti professioni sanitarie, ossia altresì tutti gli operatori che lavorano presso:

  • strutture sanitarie;
  • strutture sociosanitarie e socio-assistenziali;
  • farmacie e parafarmacie;
  • studi professionali.

Ribadiamo che il rispetto dell’obbligo vaccinazione sanitari comporta la gratuità della somministrazione e persegue finalità di tutela della salute pubblica, un valore difeso anche nella Costituzione italiana.

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Per quanto tempo sarà valevole l’obbligo di fare il vaccino?

A questo punto, il quesito è lecito: quale sarà il lasso di tempo entro cui il personale sanitario e gli operatori del campo dovranno sottostare all’obbligo vaccinazione? Ebbene, ad una attenta lettura del comma uno dell’art. 4 del decreto convertito in legge, è fatto chiaro riferimento al fattore durata dell’obbligo vaccinazione, onde evitare possibili fraintendimenti. “In considerazione della situazione di emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2, fino alla completa attuazione del piano di cui all’articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione delle prestazioni di cura e assistenza”, sarà in vigore detto dovere per le categorie interessate.

Parafrasando il già limpido testo del decreto, abbiamo dunque che l’obbligo introdotto dal decreto Covid sarà in vigore fino al completamento della campagna di vaccinazione; e comunque cesserà entro la fine di quest’anno.

Che cosa succede all’operatore che rifiuta il vaccino?

Se questa è la situazione, è chiaro che le norme del decreto convertito in legge stabiliscono anche quelle che sono le conseguenze, nell’ipotesi di rifiuto della vaccinazione, ossia di mancata osservanza dell’obbligo vaccinazione sanitari. Ebbene, in queste circostanze, il datore di lavoro dovrà dare – se possibile – differenti mansioni, anche di livello inferiore, all’addetto che dice no al vaccino. In ogni caso, dette mansioni comporteranno la sospensione dell’esercizio delle funzioni a contatto con il pubblico.

Inoltre, nel caso in cui non sia possibile assegnare differenti mansioni, per tutto il periodo di sospensione all’operatore non sarà conferita alcuna retribuzione nè altro compenso.

In particolare, la struttura sanitaria o il soggetto comunque competente adottano un atto di accertamento del mancato rispetto dell’obbligo vaccinazione, il quale comporta la sospensione dal diritto di compiere prestazioni; o mansioni che conducano a contatti interpersonali o rischi di diffusione del contagio da SARS-CoV-2.

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La citata sospensione sarà in vigore fino all’eventuale assolvimento dell’obbligo vaccinale; o, in assenza, fino al completamento della campagna di vaccinazione in tutta la penisola, e comunque non oltre il 31 dicembre 2021.

Tuttavia, l’obbligo vaccinazione sanitari non è valevole in tutti i casi. In base alla legge appena varata, possiamo scoprire che – in linea generale – il vaccino è doveroso per i personale sanitario, ma “Solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate; attestate dal medico di medicina generale, la vaccinazione di cui al comma 1 non è obbligatoria e può essere omessa o differita”. Pensiamo, per fare un semplice esempio, a possibili casi di allergia al principio attivo del vaccino Moderna.


Bonus 2.400 euro INPS: domande in scadenza il 31 maggio. Ecco cosa sapere e come fare richiesta

Bonus Inps 2.400 euro, domanda in scadenza il 31 maggio: è in scadenza la possibilità di accedere, previa domanda al bonus precari una tantum previsto dal primo Decreto Sostegni per chi non già beneficiato dell’indennità di cui al Decreto Ristori. Per chi ha già beneficiato dell’indennità una tantum, non è necessario presentare una nuova domanda.

I lavoratori che non hanno beneficiato delle indennità pregresse possono presentare domanda per il riconoscimento delle indennità onnicomprensive entro la data del 31 maggio 2021.

La circolare INPS di riferimento è la n. 65 del 19 aprile 2021, che alleghiamo per completezza a fondo pagina. Ecco come fare richiesta.

Bonus 2.400 euro INPS: a chi spetta

In particolare, i lavoratori destinatari della tutela denominata “indennità una tantum” di cui all’art. 10, co. 1, del “Decreto Sostegni” sono i lavoratori:

  • stagionali e i lavoratori in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
  • dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;
  • intermittenti;
  • autonomi occasionali;
  • incaricati alle vendite a domicilio;
  • a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
  • infine i lavoratori dello spettacolo.

Leggi anche: Bonus 1600 euro lavoratori precari: nuova indennità nel Dl Sostegni bis

Bonus 2.400 euro lavoratori stagionali e in somministrazione

La disposizione di cui all’art. 10, co. 2, del D.L. n. 41/2021 prevede il riconoscimento di una indennità onnicomprensiva di importo pari a 2.400 euro a favore dei lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali.

A tal fine è necessario che i lavoratori abbiano cessato involontariamente – con la predetta qualifica – un rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data del 23 marzo 2021.

È necessario, al riguardo che il datore di lavoro rientri nei settori produttivi del turismo e degli stabilimenti termali.

Dipendenti stagionali in settori diversi da quelli del turismo

L’art. 10, co. 3, lett. a), del D.L. n. 4172021 prevede un’indennità onnicomprensiva di importo complessivo pari a 2.400 euro a favore dei lavoratori dipendenti stagionali e in somministrazione appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali. A tal fine è necessario che il rapporto di lavoro:

  • sia cessato involontariamente nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data del 23 marzo 2021;
  • sia svolto per almeno 30 giornate nel predetto arco temporale.

Ai fini dell’accesso all’indennità in argomento, è necessario inoltre che detti lavoratori, alla data di presentazione della domanda, non siano titolari di altro rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Lavoratori intermittenti

Il medesimo art. 10, co. 3, alla lett. b) prevede il riconoscimento di un’indennità onnicomprensiva di importo complessivo di 2.400 euro a favore dei lavoratori intermittenti. Ai fini dell’accesso all’indennità è necessario che tali lavoratori abbiano svolto la prestazione lavorativa – nell’ambito di uno o più contratti di tipo intermittente – per almeno 30 giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data del 23 marzo 2021.

Sono destinatari dell’indennità onnicomprensiva in argomento:

  • sia i lavoratori che sono stati titolari di rapporto di lavoro di tipo intermittente con obbligo di risposta alla chiamata;
  • sia lavoratori con indennità di disponibilità;
  • nonché i lavoratori che sono stati titolari di rapporto di lavoro di tipo intermittente senza obbligo di risposta alla chiamata e senza indennità di disponibilità.

Lavoratori autonomi occasionali

La disposizione di cui all’art. 10, co. 3, lett. c), del “Decreto Sostegni” prevede un’indennità onnicomprensiva di importo complessivo pari a 2.400 euro a favore dei lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

Ai fini dell’accesso all’indennità in questione, è necessario che detti lavoratori – nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data del 23 marzo 2021, siano stati titolari di contratti autonomi occasionali. Quindi, occorre che abbiano un contratto di tale tipologia in essere alla data del 24 marzo 2021.

Lavoratori incaricati alle vendite a domicilio

L’art. 10, co. 3, lett. d) prevede un’indennità onnicomprensiva di importo complessivo pari a 2.400 euro a favore dei lavoratori incaricati alle vendite a domicilio di cui all’art. 19 del D.Lgs. n. 114/1998.

La richiamata disposizione, in particolare, prevede che possono accedere alla suddetta indennità i lavoratori incaricati alle vendite a domicilio che:

  • possono fare valere per l’anno 2019 un reddito annuo superiore a 5.000 euro;
  • siano titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione separata di cui all’art. 2, co. 26, della L. n. 335/1995, alla data del 23 marzo 2021;
  • infine non siano iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

Lavoratori a tempo determinato nel settore del turismo

Il Decreto Sostegni prevede anche un’indennità onnicomprensiva di importo complessivo pari a 2.400 euro a favore dei lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali.

In particolare, ai fini dell’accesso all’indennità onnicomprensiva, i predetti lavoratori devono essere stati titolari – nell’arco temporale compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 marzo 2021, di uno o più rapporti di lavoro dipendente a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali. Inoltre, è necessario che la durata complessiva del rapporto di lavoro o dei rapporti di lavoro, come sopra individuati, deve essere stata pari ad almeno 30 giornate.

Inoltre, i lavoratori in argomento devono fare valere nel corso dell’anno 2018 la titolarità di uno o più rapporti di lavoro dipendente a tempo determinato o stagionale nei predetti settori del turismo e degli stabilimenti termali.

Lavoratori dello spettacolo

Infine, il richiamato articolo 10 al comma 6 prevede un’indennità onnicomprensiva di importo complessivo pari a 2.400 euro a favore dei lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo.

L’indennità è rivolta ai lavoratori iscritti al predetto Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo che possono fare valere almeno 30 contributi giornalieri versati al medesimo Fondo nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data del 23 marzo 2021, da cui deriva un reddito non superiore a 75.000 euro.

Bonus 2.400 euro INPS: come fare domanda

Si può richiedere richiedere il beneficio dal 22 aprile al 31 maggio 2021. Chi non ha preso l’indennità covid in precedenza deve quindi presentare domanda all’Inps tramite i consueti canali:

  • online, tramite sito Inps, con PIN Inps, SPID almeno di livello 2, Carta di identità elettronica 3.0 (CIE) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS);
  • tramite contact center INPS numero verde 803 164 da rete fissa o 06 164164 da rete mobile (a pagamento).
  • tramite Patronato.

Circolare INPS numero 65 del 19-04-2021

Bonus cashback: sanzioni in arrivo per i furbetti del supercashback. Le ultime novità


Bonus cashback: sanzioni in arrivo per i furbetti del supercashback. Le ultime novità

Le regole cashback non sono rispettate da tutti, come dimostrano i tanti casi dei cd. furbetti del supercashback. Ecco le contromisure.

Bonus cashback, sanzioni in arrivo per i furbetti del supercashback: più volte, su queste pagine, abbiamo parlato dello strumento del cashback sui pagamenti elettronici, effettuati presso negozi fisici. Si tratta, in buona sostanza, di un piccolo rimborso sulla spesa sostenuta, mirato – da un lato – a contrastare l’evasione fiscale e – dall’altro – a portare al progressivo abbandono dell’uso del contante, a favore di strumenti di pagamento ‘tracciabili’, come ad es. i bancomat.

Il meccanismo del cashback fu un cavallo di battaglia del Governo Conte, che almeno per il momento è stato conservato. Tuttavia, non sono mancati i cd. ‘furbetti’, anche nelle circostanze dell’applicazione delle regole cashback. Vediamo allora quali sono le ultime novità degne di nota e come lo Stato intende colpire che vuole aggirare le regole in vigore.

Bonus Cashback: le finalità dello strumento

Il 30 giugno è una data clou per le regole cashback e per il meccanismo collegato. Infatti, quel giorno si chiuderà il primo semestre del cashback. Coloro che hanno partecipato al programma, comprando con strumenti di pagamento elettronico, potranno sfruttare il rimborso di parte delle spese sostenute. Si tratta in particolare del 10% degli importi per un minimo di 50 transazioni a periodo. Per i partecipanti, anche la possibilità di vincere il superbonus da 1.500 euro. Ma attenzione, giacchè i pagamenti online restano fuori dal margine di applicazione delle regole cashback.

Il Governo sembra ancora voler puntare su questo meccanismo, nonostante alcuni intoppi e nonostante la presenza dei non pochi soggetti che hanno inteso aggirare le regole, per conseguirne un illecito vantaggio. D’altronde, l’idea di favorire il pagamento con moneta elettronica nel Paese ha la precisa funzione di spingere gli italiani a usare di più bancomat, carte di debito, di credito, prepagate e app di pagamento.

Finalità delle regole cashback è anche quella di dare impulso alla ripresa dell’economia in generale; e alle attività commerciali nei negozi fisici, spingendo i consumi e frenando almeno un po’ il boom degli acquisti online. Favorita insomma la tracciabilità e la trasparenza delle operazioni, disincentivando cattive pratiche come quella, adottata da non pochi negozianti, di non rilasciare lo scontrino per eludere il Fisco.

Rimborsi cashback in arrivo: ma attenzione ai furbetti

Come accennato sopra, entro poche settimane, ovvero il 30 giugno scade il primo periodo dell’attivazione regole cashback a pieno regime. Ciò significa che i consumatori potranno finalmente incassare il rimborso nella misura massima di 150 euro, potendo altresì sperare di vincere il supercashback da 1500 euro, se si risulta essere inclusi tra i primi 100mila partecipanti che hanno compiuto il maggior numero di transazioni nel periodo di riferimento. Ed ecco dunque il problema dei cd. ‘furbetti del cashback’.

In questo periodo, la prassi delle operazioni di compravendita è di frazionare i versamenti elettronici, proprio in vista del rush finale. Colpisce in particolare che c’è chi, per giungere al superpremio, ha tentato di presentarsi ai negozianti domandando di ottenere più micropagamenti attraverso il pos, al fine di salire in classifica. In particolare, qualche tempo fa aveva suscitato clamore la condotta di alcuni automobilisti che, nelle ore notturne, si erano recati presso i distributori automatici di benzina per compiere una serie di rifornimenti di pochi euro. Ciò nella finalità di salire in classifica Super Cashback di Stato.

Comportamenti che certamente non brillano per onestà e che, soprattutto, hanno provocato l’irritazione dei venditori – i quali pagano una percentuale sulle distinte commissioni. Ma non solo. Anche negli utenti onesti prevale ormai un sentimento di disapprovazione, giacchè questi ultimi osservano tutte le regole cashback e partecipano al programma senza sotterfugi.

Bonus cashback, sanzioni in arrivo per i furbetti del supercashback

Per reagire a questa pratica scorretta – come riporta l’Ansa – sono iniziate le prime verifiche in concomitanza con la fase di chiusura del semestre iniziale del programma. In buona sostanza, dalle autorità sarebbe stato disposto l’invio di un avviso che intende invitare il destinatario a provare (entro 7 giorni) la regolarità delle varie micro-transazioni in un breve intervallo di tempo.

Più nel dettaglio, il ministero dell’Economia e delle Finanze ha segnalato che le anomalie finite nella lente dei controlli, attengono al numero di transazioni ripetute di importo esiguo, compiute presso lo stesso negoziante, nello stesso giorno. I furbetti delle regole cashback sono e saranno così avvisati tramite messaggio di notifica, sull’app Io della Pubblica Amministrazione.  

Se il consumatore non sarà in grado di attestare che le mini-transazioni sono da ritenersi veritiere e conformi alle regole cashback, queste ultime non saranno considerate operazioni di acquisto, bensì operazioni fraudolente e ‘abusive’. Con la conseguenza che saranno stornate, a meno che – appunto – il consumatore non sia in grado di provare di aver agito con onestà e nel rispetto delle regole cashback.

Leggi anche:  Obbligo vaccinazione sanitari, il decreto Covid è legge

Come può difendersi il consumatore? 7 giorni di tempo per giustificare le micro-transazioni

A questo punto, è lecito domandarsi quali sono gli strumenti atti a dimostrare che le operazioni sono ‘legali’. Ebbene, l’interessato deve sapere che è possibile fare ricorso, a seguito di compilazione di un modulo ad hoc, ossia un Google Form.

Il messaggio ricevuto dagli acquirenti controllati, attraverso l’app Io, riporta quanto segue: “Se pensi che si tratti di un errore e le tue transazioni sono in regola, hai sette giorni dalla data di invio di questo messaggio per provare che ci stiamo sbagliando! Usa questo modulo online per dichiarare l’oggetto effettivo dell’acquisto a cui corrisponde ciascuna delle transazioni stornate”.

Come appena accennato, nel caso in cui il consumatore non dia risposta circa la transazioni sospette e su cui lo Stato chiede spiegazioni; oppure nel caso in cui non il consumatore non dia elementi concreti e precisi a sostegno della regolarità delle transazioni, le operazioni fraudolente saranno rimosse. Ecco perchè gli osservatori più attenti hanno già previsto uno stravolgimento della classifica Super Cashback. Invece, nelle circostanze nelle quali le operazioni emergano come valide e regolari, saranno pacificamente conteggiate nella classifica.

Concludendo sul tema delle violazione delle regole cashback e delle sanzioni previste, la misura contro i furbetti non comporterà tuttavia la cancellazione degli utenti dal programma. Ciò che sarà eliminato sarà il numero delle transazioni non valide.

Detrazioni per figli a carico e gestione delle spese per familiari in dichiarazione dei redditi

Detrazioni per figli a carico e gestione delle spese per familiari in dichiarazione dei redditi

Come si calcolano le detrazioni per figli e altri familiari a carico in dichiarazione dei redditi. Quali spese posso portare in detrazione.

Detrazioni per figli a carico: nella dichiarazione dei redditi deve essere compilato il prospetto dei familiari a carico. Sono considerati tali i familiari con un reddito non superiore a 2.840,51 ovvero 4.000 euro per i figli con un’età non superiore a 24 anni. L’indicazione del familiare nel prospetto del familiare a carico, permette di detrarre le spese sostenute nell’interesse dello stesso familiare; le spese sostenute per i figli a carico possono essere portate in detrazione del genitore che le ha sostenute, anche se nel prospetto dei familiari a carico il figlio è indicato con una percentuale dei carico pari allo zero.

In tali casi dunque, il figlio è a carico dell’altro genitore che non ha sostenuto la spesa o comunque l’ha fatto solo in parte.

Vediamo come funziona a cosa c’è da sapere.

Detrazioni per figli a carico: il prospetto dei familiari a carico

Nella dichiarazione dei redditi, 730 o modello Redditi,  deve essere compilato il prospetto dei familiari a carico. Tale prospetto è, generalmente, per i lavoratori dipendenti e assimilati, la trasposizione del prospetto dei familiari a carico presente nella certificazione unica. La compilazione di tale prospetto è finalizzato alla spettanza delle detrazioni per carichi di famiglia, ex art.12 del DPR 917/86, TUIR.

Emersione del lavoro irregolare: indicazioni sul contributo forfettario

Emersione del lavoro irregolare: indicazioni sul contributo forfettario

Il decreto 7 luglio 2020 del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, disciplina il contributo forfettario di cui all’articolo 103, comma 7, ultimo periodo, del D.L. n. 34/2020, per le somme dovute dal datore di lavoro a titolo retributivo, contributivo e fiscale relativamente ai rapporti di lavoro irregolare oggetto dell’istanza di emersione.

Con la circolare INPS 28 maggio 2021, n. 79, si forniscono indicazioni relative a tale contributo forfettario, nonché relativamente agli adempimenti informativi e contributivi per i periodi per i quali non è dovuto il contributo forfettario e alla contribuzione dovuta nel caso di inammissibilità della domanda o di rigetto dell’istanza.

La circolare fornisce, infine, le istruzioni contabili relativi alle somme dovute all’Istituto a titolo di contributo forfettario.