Archivi giornalieri: 3 giugno 2021

Fondo nuove competenze 2021: FAQ aggiornate sul sito Anpal. I dettagli

Fondo nuove competenze 2021: FAQ aggiornate sul sito Anpal. I dettagli

Sul sito Anpal sono state aggiornate al 1° giugno 2021 le FAQ relative al Fondo nuove competenze per il rilancio delle politiche attive.

Dal 18 gennaio 2021 è attiva la nuova procedura di domande online su MyANPAL per accedere al Fondo nuove competenze. Il nuovo servizio telematico sostituisce, quindi, la precedente procedura via PEC. Va da sé, pertanto, che dalla predetta data non saranno più valutate istanze inviate tramite posta elettronica certificata. Si ricorda, al riguardo, che possono presentare domanda soltanto le aziende che hanno concluso gli accordi sindacali per la rimodulazione dell’orario di lavoro entro il 31 dicembre 2020. Il servizio è raggiungibile in MyANPAL, dal menu “Servizi attivi”.

L’ANPAL aggiorna al 1° giugno 2021 le Faq riguardanti il Fondo Nuove Competenze, fondo per l’innovazione rivolto ai datori di lavoro e ai lavoratori e che favorisce il rilancio delle politiche attive.

Le risorse finanziarie riguardano l’anticipazione del 70% del costo del lavoro del personale coinvolto nei percorsi di sviluppo delle competenze stabiliti in accordo con le associazioni sindacali. Si tratta di 53mila lavoratori, per un numero complessivo di ore di formazione di oltre 5 milioni.

Ecco cosa sapere e come procedere.

Fondo nuove competenze: cos’è e come funziona

Il Fondo nuove competenze, originariamente previsto dal Decreto Rilancio, è stato rifinanziato dal Decreto Agosto, con ulteriori:

  • 200 milioni di euro per l’anno 2020;
  • 300 milioni di euro per l’anno 2021.

Esso riguarda, in particolare, la possibilità da parte delle imprese di attingere alle predette risorse finanziarie per la formazione dei lavoratori.

Dunque, in poche parole, l’obiettivo è quello di permettere alle imprese di realizzare modifiche all’orario di lavoro del dipendente, affinché quest’ultimo possa seguire un percorso formativo. Quindi, il citato Fondo copre gli oneri relativi alle ore di formazione, comprensivi dei relativi contributi previdenziali e assistenziali.

Tra l’altro è possibile favorire anche la realizzazione di percorsi di ricollocazione dei lavoratori.

Cosa prevede il Bando ANPAL

In merito al Fondo in argomento, il bando ANPAL ha stabilito che le domande devono essere presentate da tutti i datori di lavoro privati che abbiano stipulato accordi collettivi di rimodulazione dell’orario di lavoro. Tale conversione dell’orario di lavoro doveva avvenire necessariamente entro la scadenza del 31 dicembre 2020.

Dunque, i contributi sono destinati ai datori di lavoro privati con CCNL sottoscritti a livello aziendale o territoriale da associazioni di categoria e sindacati. Inoltre, riguardano i lavoratori dipendenti o in somministrazione per i quali è ridotto l’orario di lavoro a fronte della partecipazione a percorsi di sviluppo delle competenze.

Le domande, in particolare sono valutate secondo l’ordine cronologico di presentazione dall’ANPAL, che stabilisce anche l’importo del finanziamento da riconoscere al datore di lavoro. Naturalmente l’importo riconosciuto dipendente dal costo delle ore di formazione.

Il contributo è erogato in due tranche:

  • anticipazione del 70%;
  • saldo.

Entro 90 giorni dall’approvazione dell’istanza da parte dell’ANPAL i datori di lavoro devono concludere i percorsi formativi.

Come inviare la domanda online con MyAnpal

Come anticipato in premessa, a partire dal 18 gennaio i datori di lavoro devono trasmettere le istanze di contributo attraverso il servizio Fondo nuove competenze, presente nell’area riservata denominata MyAnpal. Il nuovo servizio consentirà di presentare online le domande e sostituirà il precedente invio tramite PEC; quest’ultimo metodo non darà più accesso alla procedura di valutazione.

Superbonus 110%, ultime novità nel decreto semplificazioni: inizio lavori con la CILA

Superbonus 110%, novità decreto semplificazioni: inizio lavori degli interventi ammessi all’agevolazione saranno realizzabili mediante CILA.

Superbonus 110%, ultime novità decreto semplificazioni: gli interventi ammessi all’agevolazione fiscale saranno realizzabili mediante la sola comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA). Nella comunicazione devono essere attestati gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell’immobile oggetto d’intervento o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione ovvero è attestato che la costruzione è stata completata in data antecedente al 1° settembre 1967. Non sarà più necessaria l’attestazione dello stato legittimo dell’immobile.

Questa è una delle novità contenuta nel Dl Semplificazioni con la quale il Governo cerca di dare un’accelerata all’avvio dei cantieri per il 110%. Soprattutto in ambito condominiale.

Attenzione però, ciò non significa che i lavori sono agevolati al di là della regolarità urbanistica dell’immobile. Infatti, resta impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell’immobile oggetto di intervento.

Superbonus 110%: cos’è e come funziona

Il superbonus 110% è disciplinato dall’att.119 del D.L. 34/2020, decreto Crescita.

Consiste in una detrazione del 110% delle spese sostenute per interventi di risparmio energetico e di riduzione del rischio sismico su immobili residenziali. In alternativa alla detrazione, il contribuente può optare per lo sconto in fattura (anche pari al corrispettivo dovuto all’impresa)  o per la cessione di un credito d’imposta pari alla detrazione spettante. La cessione può essere disposta in favore di soggetti terzi quali fornitori dei lavori, soggetti privati (anche familiari) o anche in favore di banche e altri intermediari finanziari.

Il Superbonus si applica agli interventi effettuati da:

  • condomìni;
  • persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, che possiedono o detengono l’immobile oggetto dell’intervento;
  • persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, proprietari (o comproprietari con altre persone fisiche) di edifici costituiti da 2 a 4 unità immobiliari distintamente accatastate;
  • Istituti autonomi case popolari (Iacp) comunque denominati o altri enti che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing”.
  • cooperative di abitazione a proprietà indivisa;
  • Onlus, associazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale;
  • associazioni e società sportive dilettantistiche, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.

I soggetti Ires rientrano tra i beneficiari nella sola ipotesi di partecipazione alle spese per interventi trainanti effettuati sulle parti comuni in edifici condominiali.

Interventi trainanti e trainati

Il Superbonus spetta per i seguenti interventi principali meglio definiti quali interventi trainanti:  interventi di isolamento termico sugli involucri. sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni; sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti; interventi antisismici.

Oltre agli interventi trainanti sono agevolati, se effettuati congiuntamente a uno degli interventi appena elencati, i c.d interventi trainati ossia interventi secondari.

Si tratta di: interventi di efficientamento energetico; installazione di impianti solari fotovoltaici; infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici; interventi di eliminazione delle barriere architettoniche (16-bis, lettera e) del TUIR).

A seconda della tipologia di lavori effettuati è necessario essere in regola con le relative autorizzazioni comunali.

Superbonus 110%: le autorizzazioni ai lavori

A seconda del lavoro da effettuare, il legislatore prevede una determinata procedura nonchè un preciso titolo edilizio.

A tal proposito, il D.Lgs 222/2016 ha riscritto il quadro complessivo dei titoli e degli atti legittimanti gli interventi edilizi. Prevedendo anche un ampliamento della categoria degli interventi soggetti ad attività completamente libera.

Nello specifico possiamo distinguere tra (Agenzia delle entrate, consulenza giuridica n°910/1 2020):

  • attività edilizia totalmente libera. Si tratta di interventi edilizi per i quali non è richiesto alcun titolo abilitativo, né è prevista alcuna specifica comunicazione (si tratta prevalentemente di opere di manutenzione ordinaria). Rientrano tra le opere non soggette ai titoli abilitativi anche alcuni degli interventi di cui all’art. 16-bis del TUIR, lett. f) (interventi relativi all’adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi), lett. g) (interventi relativi alla realizzazione di opere finalizzate alla cablatura degli edifici, al contenimento dell’inquinamento acustico), lett. h) (interventi relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all’installazione di impianti basati sull’impiego delle fonti rinnovabili di energia), lett. l) (interventi rivolti alla prevenzione degli infortuni domestici) e gli interventi di messa a norma degli edifici e degli impianti tecnologici;
  • attività edilizia previa comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA). Si tratta degli interventi edilizi eseguibili previa comunicazione al comune dell’inizio dei lavori e asseverazione del tecnico (manutenzione straordinaria);
  • attività edilizia soggetta a SCIA. Si tratta di tutti i restanti interventi edilizi non rientranti nell’attività edilizia totalmente libera, né nell’attività edilizia previa comunicazione inizio lavori asseverata (CILA), né nell’ attività edilizia soggetta a permesso di costruire e soggetta a super SCIA;
  • attività edilizia soggetta a permesso di costruire. Interventi edilizi indicati all’articolo 10 del DPR n. 380 del 2001;
  • attività edilizia soggetta a SUPER SCIA alternativa al permesso di costruire.

Superbonus 110, novità decreto Semplificazioni

Proprio sui titoli edilizi necessari per l’effettuazione dei lavori ammessi al 110%,  è intervenuto il D.L. Semplificazioni, prossimo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. L’obiettivo del decreto, tra gli altri, è anche quello di limitare la burocrazia per avviare i lavori ammessi al superbonus 110%. Ma questo non è l’unico aspetto del superbonus sul quale il Governo è intervenuto.

Con il Decreto-Legge semplificazioni viene introdotta una presunzione legale in base alla quale, gli interventi ammessi al 110%, sono soggetti a semplice comunicazione di inizio lavori (CILA).

Cos’ l’art.33 comma dell’attuale bozza del D.L. Semplificazioni 2021:

Gli interventi di cui al presente articolo, con esclusione di quelli comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, costituiscono manutenzione straordinaria e sono realizzabili mediante comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA). Nella CILA sono attestati gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell’immobile oggetto d’intervento o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione ovvero è attestato che la costruzione è stata completata in data antecedente al 1° settembre 1967. La presentazione della CILA non richiede l’attestazione dello stato legittimo di cui all’ articolo 9-bis, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

La data del 1° settembre 1967 determina l’entrata in vigore dell’obbligo generalizzato di costruire con licenza edilizia.

Anche con condono in corso si dovrebbe accedere al superbonus 110%.

Sintetizzando, i lavori ammessi al superbonus 110% rientrano nella manutenzione straordinaria dell’edificio e sono realizzabili mediante CILA.

La Regolarità urbanistica dell’immobile

Attenzione,  quanto appena affermato, non significa che i lavori sono agevolati al di là della regolarità urbanistica dell’immobile. Infatti, resta impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell’immobile oggetto di intervento.

Inoltre, si decade dall’agevolazione in caso di:

  • mancata presentazione della CILA;
  • interventi realizzati in difformità dalla CILA;
  • assenza dell’attestazione dei dati quali gli estremi del titolo abilitativo,  ecc;
  • non corrispondenza al vero delle attestazioni rilasciate dai tecnici.

Estensione dell’ambito soggettivo: superbonus anche per le case di cura e le caserme

Il D.L. semplificazioni interviene anche sulla platea dei soggetti ammessi al superbonus 110%.

Al contrario di quanto riportato nelle prime bozze del decreto, gli alberghi non sono ammessi all’agevolazione.

Possono ora beneficiare del superbonus gli enti del terzo settore (ad esempio le Onlus). Nello specifico, rispetto al previgente testo dell’art.119, l’apertura riguarda le Onlus, le associazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale che:

  • svolgono attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali, e i cui membri del Consiglio di Amministrazione non percepiscono alcun compenso o indennità di carica;
  • sono in possesso di immobili rientranti nelle categorie catastali B/1, B/2 e D/4.

Il riferimento è rispettivamente a: collegi e convitti, educandati; ricoveri; orfanotrofi; ospizi; conventi; seminari; caserme (B/1); case di cura ed ospedali (B/2 senza fine di lucro); Case di cura ed ospedali (D/4 con fine di lucro)

A tal proposito, tali immobili devono essere posseduti a titolo di: proprietà, nuda proprietà, usufrutto o comodato d’uso gratuito. Il titolo di comodato d’uso gratuito è idoneo all’accesso al superbonus 110% , a condizione che il contratto sia regolarmente registrato in data certa anteriore all’entrata in vigore della disposizione.

Infine, sono ammessi al superbonus  gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche,  anche se effettuati in favore di persone di età superiore a sessantacinque anni.

RIFORMA PENSIONI/ Le richieste della Cna sulle rivalutazioni

RIFORMA PENSIONI/ Le richieste della Cna sulle rivalutazioni

Pubblicazione: 03.06.2021 Ultimo aggiornamento: 16:49 – Lorenzo Torrisi

Riforma pensioni, la CNA riporta l’attenzione sulla rivalutazione degli assegni dei pensionati, in particolare per quelli con la minima

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LaPresse
 

LE RICHIESTE DELLA CNA

Come riporta quibrescia.it, Angelo Bregoli è stato confermato alla presidenza di CNA Pensionati Brescia. Tra le istanze di cui si farà promotore nel nuovo mandato c’è ancora quella dell’adeguamento “Istat delle pensioni, al fine di conservare una capacità di spesa in ragione dell’aumento del costo della vita e della necessità di acquisire nuovi prodotti e servizi”. Un tema condiviso anche dalla CNA Brescia, la cui Presidente Eleonora Rigotti ha ricordato l’importazione della “rivalutazione della pensione minima, in un momento in cui la difficile situazione economico-sociale ha ampliato la fascia di chi oltrepassa la soglia di povertà. E i pensionati costituiscono ancora un fulcro importante per il sostegno ai nuclei familiari”. A proposito dell’importo degli assegni pensionistici, val la pena ricordare quanto segnalato da quifinanza.it, ovvero che nel mese di agosto si procederà al conguaglio relativo alle risultanze della dichiarazione dei redditi, se effettuate entro il 31 maggio. Per quelle presentate successivamente, il conguaglio potrà arrivare anche a novembre.

 
 
 

 
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Il video inizierà a breve

IL TAGLIO DALL’UE E IL RILANCIO DEI SINDACATI

Con la presentazione del piano economico del semestre europeo, ieri la Commissione Ue ha lanciato un monito diretto all’Italia: il debito va ridotto entro il 2022, visto che poi dall’anno successivo tornerà il patto di stabilità. È dunque già allarme dato che si scrive “ridurre il debito” ma si legge “tagliare pensioni e welfare”: il Governo Draghi ne dovrà dunque tenere conto nel preparare la prossima riforma previdenziale e soprattutto la Manovra di Bilancio d’autunno: Draghi stesso ha in mente un modello diverso della mera austerità, ovvero riforma fiscale e investimenti mirati con il PNRR. Ma sulle pensioni trova il “diktat” dei sindacati che chiedono a gran voce una degna sostituta della Quota 100 in scadenza a fine anno: oggi su Repubblica il segretario generale della Cisl, Luigi Sbarra, rivendica «E’ mancata finora una effettiva politica di concertazione ed un patto sociale che noi vogliamo si realizzi su tutte le questioni sul tappeto, dai licenziamenti alla sicurezza sul lavoro, dall’utilizzo del Recovery Plan alle riforme degli ammortizzatori e delle politiche attive, dal fisco alle pensioni. La condivisione degli obiettivi e delle responsabilità reciproche è la strada giusta oggi per far ripartire il Paese». (agg. di Niccolò Magnani)

 

RITA TRA LE ALTERNATIVE A QUOTA 100

Come noto, a fine anno scadrà la misura di riforma pensioni nota come Quota 100. “Questo significa che in vista di uno stop, è necessario studiare un’alternativa per i lavoratori che raggiunta la quota 100 si troveranno di fronte a uno scalone da 62 a 67 anni”, evidenzia la Fenapi di Massa Carrara. Chi è iscritto alla previdenza complementare potrà eventualmente anche valutare il ricorso alla Rita, la Rendita integrativa temporanea anticipata, che per i disoccupati da almeno due anni, se iscritti da almeno 5 anni al fondo pensione, consente di avere una rendita fino a 10 prima del raggiungimento dei requisiti pensionistici. Come ricorda pmi.it, quindi, è possibile già a 57 anni percepire “non una indennità di prepensionamento in senso stretto, poiché non è previsto alcuno sconto sull’età pensionabile né sugli anni di contributi necessari a ritirarsi dal lavoro, ma l’erogazione anticipata di quanto accumulato presso il fondo pensione”. La cifra che si andrà a prendere sarà quindi commisurata ai versamenti effettuati.

LA RISOLUZIONE DEL PD SULL’INPGI

In una risoluzione presentata in commissione Cultura alla Camera, alcuni deputati del Partito democratico chiedono al Governo di impegnarsi per anticipare l’attuazione della Legge 58 del 28 giugno 2019, invocata come misura di riforma pensioni dallo stesso Inpgi per mettere in sicurezza la previdenza dei giornalisti. Come noto, tale legge prevede l’allargamento della platea degli iscritti all’Inpgi a partire dal 2023 con l’inserimento della categoria dei comunicatori. Nel testo della risoluzione, i deputati dem ricordano che “ogni mese le uscite per il pagamento delle pensioni sono circa una volta e mezza le entrate da contributi. La situazione è molto simile a quella della previdenza dell’Inps che però, a differenza dell’Inpgi, può contare per restare in equilibrio sulla fiscalità generale. Nel 2020 il disavanzo dell’Inpgi ha raggiunto quasi 250 milioni, per cui per raggiungere il pareggio dei conti di bilancio sarebbe necessario un aumento del 5% dei contributi o la diminuzione del 30% della spesa per le pensioni. Ipotesi evidentemente non praticabili”.

RIFORMA PENSIONI, LE CATEGORIE ESCLUSE DA QUOTA 100

In un articolo su farmacista33  viene ricordato che il dibattito sulla riforma pensioni post Quota 100 “non riguarda i farmacisti titolari o contribuenti ad una sola cassa, l’Enpaf. Lo stesso ente ha comunicato a gennaio con una circolare che la professione è esclusa dai benefici di Quota 100, in quanto i contributi versati non possono concorrere al raggiungimento dei requisiti prescritti per erogare le pensioni di questo tipo in Enpaf, né sono in parte utilizzabili per unirli ad una posizione contributiva Inps. Ciò non toglie che chi contribuisce sia in Inps sia in Enpaf possa ‘accedere al cumulo gratuito dei contributi, od alla totalizzazione parimenti gratuita, ovvero alla onerosa ricongiunzione per trasferire presso un unico ente tutti i contributi versati in più gestioni’”.

LE PAROLE DI SCHIRÒ (PD) SU RIFORMA PENSIONI

Intanto, come riporta l’agenzia Aise, Angela Schirò, sempre riguardo al dibattito sulla riforma delle pensioni, ha evidenziato che “i pensionati italiani Inps residenti in Bulgaria continuano ad essere ingiustamente e illogicamente tassati alla fonte (e cioè dall’Italia che applica una aliquota fiscale molto più elevata) per una anomalia della convenzione contro le doppie imposizioni fiscali tra Italia e Bulgaria, quando invece la stragrande maggioranza delle convenzioni contro le doppie imposizioni fiscali stipulate dall’Italia prevedono la tassazione delle pensioni Inps nel Paese di residenza”.

La deputata del Pd eletta all’estero ha quindi “scritto di nuovo al Direttore dell’Agenzia delle Entrate Ernesto Maria Ruffini per sollecitare un interessamento e un intervento risolutivo”. Vedremo se verrà trovata un soluzione a questo problema.

Santi Carlo Lwanga e 12 compagni

 

Santi Carlo Lwanga e 12 compagni


Nome: Santi Carlo Lwanga e 12 compagni
Titolo: Martiri
Nascita: 1865, Africa
Morte: 1886, Namugongo,Uganda
Ricorrenza: 3 giugno
Tipologia: Commemorazione

I primi martiri dell’Africa nera furono Carlo Lwanga e altri dodici compagni paggio alla corte del re dell’Uganda Mwanga, convertiti al cristianesimo da Padri Bianchi Carlo venne arso vivo a Namugongo con dodici compagni a Kampala nel 1886 perchè affermarono di pregare fino alla morte nel corso della persecuzione ordinata dallo stesso re; altri nove vennero uccisi con la spada. Le persecuzioni durarono fino al 1887 e si calcola che i cristiani trucidati in odio alla fede di Uganda siano stati un centinaio Carlo e i suoi compagni di Martirio vennero beatificati il 6 giugno 1920 e canonizzati il 18 ottobre 1964.

MARTIROLOGIO ROMANO. Memoria dei santi Carlo Lwanga e dodici compagni, martiri, che, di età compresa tra i quattordici e i trent’anni, appartenenti alla regia corte dei giovani nobili o alla guardia del corpo del re Mwanga, neofiti o fervidi seguaci della fede cattolica, essendosi rifiutati di accondiscendere alle turpi richieste del re, sul colle di Namugongo in Uganda furono alcuni trafitti con la spada, altri arsi vivi nel fuoco.

Pensione: posso cedere alcuni anni di contributi a mia moglie?

Pensione: posso cedere alcuni anni di contributi a mia moglie?

I contributi in eccesso possono essere ceduti al coniuge per andare in pensione insieme? Vediamo cosa prevede la normativa.
pensione a 56 anni

I contributi, siano essi obbligatori, da riscatto, figurativi ma anche volontari sono personale e appartengono esclusivamente al lavoratore che li ha versati. Possono dar luogo ad una pensione, ed in questo caso si rivelano utili, ma possono anche non permettere di accedere alla quiescenza, ed in questo caso sono persi.

Rispondiamo ad un lettore di Pensioniefisco.it che ci ha chiesto:

Buongiorno,volevo fare una domanda.Se era possibile, passare degli anni contributivi alla moglie . In modo di andare In pensione assieme grazie

Per approfondire invitiamo a leggere la nostra guida: Pensione: tutto quello che c’è da sapere, la guida

Contributi per pensione

Come dicevamo in apertura i contributi sono personali e può usarli solo il lavoratore che li ha versati. Per nessun motivo possono essere ceduti (non lo prevede proprio la normativa).

Alla sua domanda, quindi, devo rispondere no, non può passare i suoi contributi a sua moglie neanche per permetterle di andare prima in pensione. I contributi, infatti, non possono essere neanche ereditati nel caso che il lavoratore che li ha versati dovesse morire prima di accedere alla pensione. Non spettano a parenti e figli. Tutto quello che spetterebbe agli eredi in questo caso sarebbe la pensione indiretta, ma non i contributi.

Non si possono cedere al coniuge neanche eventuali contributi eccedenti (oltre quelli richiesti per accedere alla misura previdenziale).

Molti, infatti, sono i coniugi che vorrebbero pensionarsi insieme magari per dedicarsi ad altri progetti o per godere insieme del meritato riposo.

Ma non c’è nulla da fare, i contributi hanno carattere personale ed il datore di lavoro li ha versati per il suo dipendente. I contributi non possono essere ceduti, donati o venduti perché sono strettamente connessi al rapporto di lavoro per il quale vengono versati.

Identità e folclore. La lezione di Gramsci

Identità e folclore. La lezione di Gramsci
Di Francesco Casula
La Sardegna è stata fin troppo folclorizzata dagli “stranieri” che si sono affacciati a guardarla e ne hanno subito il fascino, segnando talvolta nei loro taccuini cose inesistenti: a questo riguardo rimando al romanzo Assandira di Giulio Angioni o a Tarquinio Sini, noto soprattutto come pittore e caricaturista dai tratti rapidi ed essenziali (Sassari 1891– Cagliari 1943), che – in un romanzo dal titolo A quel paese… Romanzo moderno (ad imitazione di molti altri) per uso esterno,( Ed. S.E.I. Cagliari 1929) – si diverte ironicamente a rivelare ai non sardi l’immagine di quella che essi ritengono sia la vera Sardegna, quella infestata da terribili banditi pronti a sparare e a uccidere, con indosso il classico costume sardo: con la berretta infilata sulla testa che non ha mai conosciuto le forbici del coiffeur, il sottanino di orbace e le brache bianche…i turisti davanti a questi ceffi, dai barboni arruffatti, passano da una emozione all’altra…chi viene in Sardegna in cerca di emozioni e prova tutto ciò può chiamarsi fortunato, scrive Sini. E questa è la Sardegna che vogliono i turisti, sembra dirci. E quando l’Isola non risponde alle aspettative dei vacanzieri, magari ricchi ed annoiati, la si “maschera” riportandola al passato o a un’immagine che tale si ritiene abbia avuto.
Ecco a questo proposito un passo del romanzo, in cui il maître dell’albergo: dopo una notte insonne, una di quelle notti che portano consiglio, impartisce ordini e contrordini al suo personale.
-Questa siepe di fichi d’india di qua! Quest’altra di là, più su più giù!
Questi asinelli? In ordine sparso: un po’ ovunque. Via fatemi sparire quel camioncino! Al suo posto un carrettino…bravo! Il somaro più rognoso. Adesso incominciamo ad andar bene! Il Nuraghe lassù: sulla collina al centro. Oh benissimo!…E il paesaggio sardo prende subito quel caratteristico aspetto della vera Sardegna, di quella Sardegna che tutti conoscono senza aver mai visto e che soltanto i trucchi del modernismo invadente tentano occultare.
Ma manca ancora qualche cosa: ecco allora che “bisogna far passare qualche numeroso gregge da queste parti…” afferma ancora il maître. “E dopo qualche istante… ecco il colore locale. E anche l’odore …
La Sardegna – signori miei – dopo tanti anni si risveglia e senza lavarsi la faccia si rimette in cammino. Così la vogliono i poeti e i curiosi di là dal mare. Sia fatta la loro volontà!.
E’ questa la conclusione, fra l’ironico e il melanconico e l’amaro, del romanzo di Sini. Siamo nel 1929 ma pare che le cose non siano cambiate granché.
Il tema è stato analizzato anche da Gramsci segnatamente nelle Lettere dal carcere.
Sì, le tradizioni popolari: le canzoni sarde che cantano per le strade i discendenti di Pirisi Pirione di Bolotana … le gare poetiche… le feste di San Costantino di Sedilo e di San Palmerio … le feste di Sant’Isidoro”.
Sai – scrive dal Carcere in una lettera alla mamma il 3 Ottobre 1927 – che queste cose mi hanno sempre interessato molto, perciò scrivimele e non pensare che sono sciocchezze senza cabu nè coa.
In altre opere Gramsci ribadirà che il folclore non deve essere concepito come una bizzarria, una stranezza o un elemento pittoresco, ma come una cosa molto seria. Solo così – fra l’altro – l’insegnamento sarà più efficiente e determinerà realmente una nuova cultura nelle grandi masse popolari, facendo sparire il distacco fra la cultura moderna e la cultura popolare o folclore.
In altre occasioni sottolinea che folclore è ciò che è, e occorrerebbe studiarlo come una concezione del mondo e della vita, riflesso della condizione di vita culturale di un popolo in contrasto con la società ufficiale.
Quello che invece Gramsci critica è il “folclorismo“, ovvero: l’abbandono all’isolamento storico e a una cultura arbitrariamente privata di ogni residua mobilità, che definisce, malattia mortale di una cultura disattenta ai significati progressivi della esperienza popolare e invece esaurita nel rispecchiamento della vita passata,nella celebrazione di quei «valori» che disturbano meno la morale degli strati dirigenti e rendono in questo senso più facili tutte le «operazioni conservatrici e reazionarie», legando vieppiù il folclore «alla cultura della classe dominante » .
In altre lettere – per esempio in quelle del Novembre del 1912 e 26 Marzo del 1913 alla sorella Teresina – chiede notizie su parole in sardo logudorese e campidanese e alla madre – nella lettera del 26 Febbraio del 1927 – si figura di rinnovare una volta libero e tornato al paese il grandissimo pranzo con culurzones e pardulas e zippulas e pippias de zuccuru e figu siccada.
In un’altra lettera del 27 Giugno 1927 le chiede di mandargli la predica di fra Antiogu a su populu de Masullas. E al figlio Delio che parlava russo e italiano e cantava canzoncine in francese avrebbe voluto insegnare a cantare in sardo: lassa su figu, puzzone.
Ma il “Sardo“ di Gramsci non si ferma qui: alle pardulas e ai bimborimbò delle feste paesane, pure importanti. Il suo rientrare insistente nella lingua materna non è un fatto solo sentimentale. Va ben oltre. Voglio ricordare che nei primi mesi di vita studentesca nella Facoltà di Lettere a Torino i suoi interessi si rivolgono in modo particolare agli studi di glottologia, di qui le sue ricerche sulla lingua sarda e il suo proposito di laurearsi, con il suo grande maestro Matteo Bartoli, proprio in glottologia. O basti pensare che si fa scrivere da due bolscevichi della “Sassari“ lo slogan della futura rivoluzione in Sardegna:” Viva sa comune sarda de sos massajos, de sos minadores, de sos pastores, de sos omines de traballu” (“Avanti”, edizione piemontese del 13 Luglio 1919).
Spesso però la Sardegna è stata folclorizzata anche dai residenti, in una sorta di ripiegamento su se stessi, o nella esibizione di una straripante diversità.