Archivi giornalieri: 24 giugno 2021

Quattordicesima INPS pensionati 2021: a chi spetta e quando arriva

 

Quattordicesima INPS pensionati 2021: in arrivo con l’assegno di luglio per molti pensionati la quattordicesima INPS. Cos’è e a chi spetta.

Quattordicesima INPS pensionati 2021: in arrivo, con la rata di luglio, la quattordicesima mensilità (cd. “somma aggiuntiva”) in favore dei pensionati INPS che hanno un reddito inferiore a due volte il trattamento minimo mensile.

Ma quali sono i requisiti reddituali da possedere per poter richiedere la quattordicesima INPS? Quanto spetta? È necessario fare domanda all’INPS? Quanti contributi bisogna aver maturato?

Vediamo nel dettaglio tutto quello che c’è da sapere sulla quattordicesima INPS.

Quattordicesima INPS pensionati 2021: che cos’è e a chi spetta

La 14ma pensionati fu introdotta per la prima volta nel 2007 dal Governo Prodi (art. 5, co. da 1 a 4 della L. n. 127/2007). Essa è rivolta in favore dei pensionati ultra-sessantaquattrenni titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico dell’Ago e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima.

L’aumento spetta, in misura proporzionale, anche a coloro che compiono il 64° anno di età entro il 31 dicembre dell’anno di erogazione, con riferimento ai mesi di possesso del requisito anagrafico, compreso il mese di raggiungimento dell’età. Analogamente, il beneficio spetta in maniera proporzionale alle pensioni spettanti per un numero limitato di mesi.

Da notare, inoltre, che la somma aggiuntiva viene corrisposta in via provvisoria. Infatti, il relativo diritto viene verificato sulla base della dichiarazione dei redditi definitiva.

Quattordicesima pensionati INPS: quanto spetta

Gli importi della 14ma INPS rispecchia due diverse casistiche, che riguardano:

  • i soggetti che percepiscono un reddito fino a 1,5 volte il trattamento minimo INPS;
  • i soggetti che percepiscono un reddito che va tra 1,5 e 2 volte il trattamento minimo INPS (ossia fino a 13.405,08 euro nel 2021).

Perciò l’importo varierà principalmente in base a due elementi:

  • l’anzianità contributiva complessivamente maturata;
  • il reddito del pensionato.

Attualmente quindi:

  • con un reddito sino a 1,5 volte il trattamento minimo INPS, l’importo spettante sarà pari a 437 euro, 546 euro e 655 euro rispettivamente, a seconda che la contribuzione versata sia inferiore a 15 anni, compresa tra 15 e 25 anni o superiore a 25 anni;
  • con un reddito compreso tra 1,5 volte e 2 volte il trattamento minimo INPS l’importo spettante sarà pari a 336 euro, 420 euro o 504 euro rispettivamente, a seconda che la contribuzione versata sia inferiore a 15 anni, compresa tra 15 e 25 anni o superiore a 25 anni.

Quattordicesima INPS 2021: limiti reddituali da rispettare

I limiti reddituali da rispettare per ricevere la quattordicesima, erogata sulla base del solo reddito personale, sono i seguenti

  • per i pensionati ex lavoratori dipendenti con anzianità contributiva fino a 15 anni e per gli ex autonomi che abbiano versato i contributi fino a 18 anni, l’importo della “quattordicesima” è pari ai 336 euro;
  • per i pensionati ex lavoratori dipendenti con anzianità contributiva tra i 15 e i 25 anni e per i pensionati ex lavoratori autonomi con anzianità contributiva dai 18 ai 28 anni di contributi versati, l’importo della “quattordicesima” è pari a 420 euro.

Infine, per i pensionati lavoratori ex dipendenti con più di 25 anni di contributi e i pensionati ex lavoratori autonomi con più di 28 anni di contributi versati, l’importo della “quattordicesima” è pari a 504 euro.

Quando arriva la quattordicesima sulle pensioni?

L’emolumento, nello specifico, arriva agli aventi diritto:

  • insieme alla mensilità di pensione di luglio ai soggetti che, alla data del 31 luglio 2021, hanno un’età maggiore o uguale a 64 anni e che risultino in possesso dei requisiti reddituali previsti. Per coloro che perfezionano il requisito anagrafico richiesto dal 1° agosto 2021 in poi, la corresponsione sarà effettuata con una successiva elaborazione;
  • per la gestione pubblica, sulla mensilità di pensione di luglio ai soggetti che, alla data del 30 giugno 2021, hanno un’età maggiore o uguale a 64 anni e che risultino in possesso dei requisiti reddituali previsti. Diversamente, coloro che perfezionano il requisito anagrafico richiesto dal 1° luglio 2021 in poi, la corresponsione sarà effettuata con una successiva elaborazione, sulla rata di dicembre 2021.

È necessario fare domanda per ottenere la quattordicesima?

Assolutamente no. I pensionati, sia privati che pubblici, riceveranno una comunicazione di erogazione della quattordicesima mensilità. E’ possibile trovare il dettaglio della voce direttamente nel cedolino del mese di luglio.

Apprendistato di primo livello, sgravi contributivi 2021 al via: le istruzioni dell’INPS

 

.Lavoro e Diritti – La tua guida facile su lavoro, pensioni, fisco e welfare

 
Apprendistato di primo livello, sgravi contributivi 2021 al via: le istruzioni dell’INPS

Istruzioni per la compilazione del flusso Uniemens e codici per la fruizione degli sgravi contributivi per l’apprendistato di primo livello

Apprendistato di primo livello, sgravi contributivi 2021 al via: esteso lo sgravio contributivo anche per l’anno in corso in favore dei datori di lavoro per le assunzioni con contratto di apprendistato di primo livello per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore.

L’esonero, che si applica per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, riguarda i datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a 9. Per gli anni di contratto successivi al terzo, invece, resta ferma l’aliquota contributiva del 10%. Quindi, a titolo esemplificativo, un datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a 9, l’aliquota contributiva è pari a:

  • 0%, dal 1° al 12° mese di apprendistato di primo livello;
  • 0%, dal 13° al 24° mese di apprendistato di primo livello;
  • 11,61% (10% + 1,31% + 0,30%) dal 25° mese trasformazione in contratto di apprendistato professionalizzante

A confermarlo è l’INPS con la Circolare n. 87 del 18 giugno 2021 allegata a fondo pagina.

Apprendistato di primo livello: la disciplina

L’apprendistato di primo livello, disciplinato dall’art. 43 del D.Lgs. n. 81/2015, è possibile in tutti i settori di attività, sia privati che pubblici, per i giovani che hanno compiuto il 15esimo anno di età e fino al compimento del 25esimo.

Per i giovani ancora soggetti all’obbligo scolastico, il datore di lavoro che intende stipulare il contratto di apprendistato deve sottoscrivere un protocollo con l’istituzione formativa a cui lo studente è iscritto.

Leggi anche: Contratto di apprendistato: definizione e tipologie

La durata del contratto è determinata in considerazione della qualifica o del diploma da conseguire e non può essere superiore a 3 anni ovvero a 4 nel caso di diploma professionale quadriennale.

La retribuzione dell’apprendista è articolata come di seguito specificato:

  • nessun obbligo retributivo per le ore di formazione presso l’ente formativo;
  • 10% del valore della retribuzione che gli sarebbe dovuta per le ore di formazione presso il datore di lavoro, fatte salve le diverse previsioni dei contratti collettivi;
  • misura della retribuzione basata sul sistema del sotto-inquadramento o della percentualizzazione per le ore di effettivo lavoro.

Contratto di apprendistato di primo livello: il regime contributivo

L’art. 42, co. 6, del D.lgs. n. 81/2015 prevede, a favore dei lavoratori assunti con contratto di apprendistato, l’applicazione delle seguenti tutele assicurative obbligatorie:

  • IVS (invalidità, vecchiaia e superstiti);
  • assegno per il nucleo familiare;
  • assicurazione contro le malattie;
  • maternità;
  • assicurazione sociale per l’impiego (ASpI);
  • assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (INAIL).

Apprendistato di primo livello, sgravi contributivi

L’art. 1, co. 8, della L. n. 160/2019 e l’art. 15-bis, co. 12, del D.L. n. 137/2020 hanno disposto che per i contratti di apprendistato di primo livello stipulati, rispettivamente, nell’anno 2020 e nell’anno 2021 è riconosciuto ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a 9 uno sgravio contributivo del 100%.

L’esonero vale per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, fermo restando il livello di aliquota del 10% per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo.

Lo sgravio in argomento trova quindi applicazione qualora ricorrano entrambe le seguenti condizioni:

  • datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a 9;
  • assunzioni con contratto di apprendistato effettuate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020 o tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021.

Per la fruizione dello sgravio contributivo in argomento, il requisito dimensionale del datore di lavoro deve sussistere al momento dell’assunzione dell’apprendista di primo livello.

Conseguentemente, il beneficio contributivo permane anche se successivamente il datore di lavoro supera il predetto limite dimensionale.

Criteri di computo dei lavoratori

Ai fini del computo del limite dimensionale bisogna considerare i:

  • lavoratori subordinati di qualunque qualifica (lavoratori a domicilio, dirigenti, ecc.);
  • dipendenti part-time;
  • lavoratori a tempo determinato;
  • lavoratori intermittenti;

Il lavoratore assente, ancorché non retribuito (ad esempio, per servizio militare, gravidanza, ecc.), va escluso dal computo solamente se è computato il sostituto.

Condizioni e requisiti

Il datore di lavoro deve risultare in possesso del documento unico di regolarità contributiva (DURC) ed è tenuto al rispetto delle norme a tutela delle condizioni di lavoro e degli altri obblighi di legge, nonché degli accordi e contratti collettivi nazionali e di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Compilazione flusso Uniemens

Per le assunzioni con decorrenza gennaio 2020, per i lavoratori interessati allo sgravio, i datori di lavoro compileranno il flusso Uniemens sempre valorizzando:

  • nell’elemento <Qualifica1> il codice “5”, avente il significato di “Apprendista”;
  • nell’elemento <TipoLavoratore> il codice “PA” avente il significato di “Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore”.

Per i primi tre anni di apprendistato, nell’elemento <TipoContribuzione> si dovranno invece riportare codici differenti, a seconda dell’anno di godimento dello sgravio, come di seguito riportati:

  • JA: Apprendista per cui spetta lo sgravio del 100% dei contributi a carico del datore di lavoro (art. 1, comma 8, della legge n. 160/2019 e dal comma 12 dell’art. 15 bis del D.L. n. 137/2020) – primo anno di sgravio;
  • JB: Apprendista per cui spetta lo sgravio del 100% dei contributi a carico del datore di lavoro (art. 1, comma 8, della legge n. 160/2019 e dal comma 12 dell’art. 15 bis del D.L. n. 137/2020) – secondo anno di sgravio;
  • JC: Apprendista per cui spetta lo sgravio del 100% dei contributi a carico del datore di lavoro (art. 1, comma 8, della legge n. 160/2019 e dal comma 12 dell’art. 15 bis del D.L. n. 137/2020) – terzo anno di sgravio.

Circolare INPS numero 87 del 18-06-2021

Di seguito allegata la circolare INPS in oggetto.

download   Circolare INPS numero 87 del 18-06-2021
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Colf e badanti, mancato preavviso e ferie non godute: pagamento contributi

Colf e badanti, mancato preavviso e ferie non godute: come gestire il pagamento dei contributi relativi a periodi di mancato preavviso e/o ferie non godute per i lavoratori domestici? Ebbene, a tal proposito, è stata rilasciata, nell’ambito del “Portale dei Pagamenti”, la funzione per il versamento dei contributi relativi a: periodi di mancato preavviso; e/o ferie non godute per i rapporti di lavoro domestico cessati.

Detta funzionalità tiene conto di una duplice data di cessazione dell’obbligo contributivo:

  • la prima individuabile nella data di cessazione valida ai fini giuridici (quella in cui effettivamente è terminata la prestazione lavorativa);
  • la seconda è la data di fine dell’obbligo contributivo, che coincide con il termine dei giorni di mancato preavviso che hanno dato luogo alla relativa indennità sostitutiva.

I chiarimenti sono stati forniti dall’INPS con il Messaggio n. 2330 del 17 giugno 2021.

Contributi Colf e badanti sull’indennità sostitutiva (mancato preavviso)

In merito all’indennità sostitutiva del preavviso, le somme erogate a tale titolo devono essere aggiunte, ai fini del calcolo dei contributi, alla retribuzione dell’ultimo periodo di paga.

Inoltre, tali somme devono essere attribuite, ai fini dell’accredito dei contributi assicurativi a favore del lavoratore, al periodo cui esse si riferiscono.

Contributi sulle ferie non godute

Con riferimento alla disciplina delle ferie non godute, si deve tener conto della precisazione contenuta, da ultimo, nel CCNL dell’8 settembre 2020. In particolare, le ferie non possono essere monetizzate, salvo i giorni non goduti che residuano alla cessazione del rapporto di lavoro.

Conseguentemente, gli importi dovuti dal datore di lavoro a titolo di ferie maturate e non godute, rientrano nella determinazione del reddito da lavoro dipendente dell’ultimo periodo lavorato ai fini contributivi.

Si precisa, pertanto, che il pagamento della contribuzione previdenziale relativa alle somme imponibili corrispondenti al periodo (settimane/ore) di ferie maturate e non godute deve essere effettuato insieme all’ultimo periodo lavorato, fino alla data di effettiva cessazione del rapporto di lavoro.

Colf e badanti, mancato preavviso e ferie non godute: esempio

A titolo esemplificativo, si riporta il seguente caso.

Un lavoratore domestico è licenziato senza preavviso e senza aver fruito delle ferie maturate; in questo caso è dovuta la contribuzione anche per la retribuzione percepita a tale titolo.

Il datore di lavoro deve calcolare le settimane e il numero delle ore retribuite, necessari per la generazione del documento di pagamento corrispondente.

Esempio di calcolo:

  • Cessazione di un rapporto di lavoro con un impegno di 24 ore settimanali e con una anzianità di servizio di due anni – data fine rapporto: 27 giugno 2020 senza preavviso – ferie non fruite.

Il lavoratore ha diritto a 15 giorni di indennità di mancato preavviso e ha maturato 13 giorni di ferie di cui non ha fruito.

Il datore di lavoro, dopo aver comunicato la data di cessazione, dovrà indicare i 15 giorni di calendario di preavviso (le tre settimane comprese dal 28/06/2020 al 12/07/2020), e generare due avvisi di pagamento “pagoPA” come di seguito indicato:

  • 2°/2020 – che conterrà anche le ore retribuite come ferie maturate e non fruite: 312 ore lavorate (24hx13sett) + 52 ore retribuite per ferie (24h/6ggx13gg) per un totale di 364 ore;
  • 3°/2020 – per il pagamento delle tre settimane di mancato preavviso: 24h/7ggx15gg = 52 ore (51,43 arrotondato per eccesso) per le prime tre settimane di luglio, dove cadono i 15 giorni, che saranno indicate nella causale di pagamento con la lettera “P”.

Dagli ANF all’Assegno Unico: le tappe verso il nuovo assegno per i figli

Dagli ANF all’assegno unico: con il recente messaggio INPS numero 2331 del 17 giugno 2021 l’Istituto ha fornito quelle che saranno probabilmente le ultime tabelle ANF 2021 – 2022 con i nuovi importi degli assegni per il nucleo familiare spettanti ai lavoratori dipendenti dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2022. In realtà, la data di fine erogazione sarà probabilmente anticipata al 31 dicembre 2021, coincidente con il definitivo passaggio all’assegno unico, misura che, in mancanza dei decreti attuativi, ha ad oggi visto delinearsi i suoi principi fondamentali grazie alla Legge delega numero 46 del 1° aprile 2021.

Sino al 31 dicembre, il Governo ha introdotto con il Decreto legge numero 79 dell’8 giugno 2021 alcune misure temporanee, in attesa dell’avvio dell’assegno unico. Stiamo parlando di:

  • Un assegno ponte o Assegno temporaneo figli minori destinato ai nuclei non beneficiari degli ANF;
  • Una maggiorazione degli ANF dal 1° luglio al 31 dicembre 2021.

Quest’ultima previsione è stata peraltro recepita dall’INPS nel definire i nuovi importi degli ANF per il periodo 1° luglio – 31 dicembre 2021 (salvo ulteriori proroghe).

Analizziamo nel dettaglio le tappe del passaggio dagli ANF all’assegno unico.

Dagli ANF all’assegno unico: la Legge delega

E’ entrata in vigore il 21 aprile scorso la Legge 1° aprile 2021 numero 46 con cui si delega il Governo ad adottare (entro dodici mesi) uno o più decreti legislativi con lo scopo di riordinare, semplificare e potenziare le misure di sostegno alle famiglie con figli a carico, grazie all’introduzione di un assegno unico e universale.

Come espressamente previsto all’articolo 3, il nuovo sussidio porterà al graduale superamento o alla soppressione di una serie di misure fiscali o economiche di favore, attualmente in vigore, tra cui figurano gli assegni per il nucleo familiare.

Assegno ponte per disoccupati e partite IVA

In attesa della partenza ufficiale dell’assegno unico, il 9 giugno scorso è entrato in vigore il Decreto legge 8 giugno 2021 numero 79 con cui è stato introdotto un cosiddetto “assegno – ponte”, dal 1° luglio 2021 al 31 dicembre 2021, a beneficio dei nuclei con figli minori attualmente esclusi dagli ANF, in possesso di un ISEE non superiore a 50 mila euro.

L’importo mensile del sussidio, erogato dall’INPS in funzione dell’ISEE e del numero di figli minori, dovrà essere richiesto previa domanda da inoltrare all’Istituto, secondo le modalità indicate con apposita circolare da pubblicare entro il 30 giugno.

Maggiorazione degli ANF 2021 – 2022

In parallelo rispetto all’introduzione dell’assegno – ponte, il D.l. n. 79 prevede, sempre dal 1° luglio al 31 dicembre 2021, una maggiorazione degli importi a titolo di assegni per il nucleo familiare già in vigore.

L’aumento in questione è quantificato:

  • In 37,5 euro per ciascun figlio, a beneficio dei nuclei familiari fino a due figli;
  • In 55 euro per ciascun figlio, se il nucleo familiare comprende almeno tre figli.

Passaggio dagli ANF all’assegno unico dal 1° gennaio 2022

Considerando che la maggiorazione temporanea è stata riconosciuta dal 1° luglio al 31 dicembre 2021, così come l’assegno – ponte, è ipotizzabile, a meno di proroghe, il passaggio dagli ANF all’assegno unico a decorrere dal 1° gennaio 2022.

La modifica sarà senz’altro proceduta da uno o più decreti legislativi, oltre che da una circolare INPS esplicativa delle modalità di inoltro delle istanze ed altri aspetti operativi.

A chi spetterà l’assegno unico?

Destinatari dell’assegno unico saranno i nuclei familiari con figli minorenni a carico, a partire dal settimo mese di gravidanza.

Eccezionalmente, la prestazione è estesa sino al ventunesimo anno di età del figlio a condizione che:

  • Sia studente di un percorso di formazione scolastica, professionale ovvero un corso di laurea;
  • Svolga un tirocinio o un’attività lavorativa con un reddito complessivo eccedente una determinata soglia, da definirsi in sede di attuazione dell’assegno;
  • Sia disoccupato ed in cerca di lavoro o svolga il servizio civile universale.

Importo dell’assegno unico figli a carico

Le anticipazioni contenute nella legge delega prevedono il calcolo dell’assegno unico in base all’ISEE ed al numero dei figli a carico. Vengono peraltro riconosciute maggiorazioni per:

  • Figli successivi al secondo;
  • Figli con disabilità, secondo un aumento compreso tra il 30 ed il 50%;
  • Madri di età inferiore a 21 anni.

Per i figli maggiorenni, al contrario, spetterà un ammontare inferiore rispetto agli under 18.

Il sussidio sarà ripartito in egual misura tra i genitori o, in loro assenza, a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale.

Nei casi:

  • Separazione legale ed effettiva;
  • Annullamento;
  • Scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

la prestazione spetta, in mancanza di accordo, al genitore che ha in affidamento i figli. Se l’affidamento è congiunto o condiviso, il sussidio è ripartito equamente tra i genitori.

Modalità di erogazione dell’assegno unico

Stando a quanto riportato nella legge delega l’assegno unico sarà erogato attraverso:

  • Il riconoscimento di un credito d’imposta;
  • In alternativa a mezzo pagamento diretto al beneficiario, attraverso bonifico su conto corrente o domiciliato.

Per i figli maggiorenni a carico, sino al ventunesimo anno di età, il pagamento può avvenire direttamente in favore degli stessi (previa loro richiesta), in luogo dei genitori, al fine di favorirne l’autonomia personale.

Rilevanza contributiva e fiscale

Le somme corrisposte a titolo di assegno unico non subiranno alcuna trattenuta per contributi INPS o tassazione IRPEF. Le stesse non entreranno peraltro nel calcolo del reddito complessivo ai fini fiscali del beneficiario.

Quali altre misure saranno sostituite dall’assegno unico?

Il già citato articolo 3 della Legge delega dispone, oltre agli ANF, la soppressione o il graduale superamento di:

  • Assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori;
  • Assegno di natalità;
  • Premio alla nascita;
  • Fondo di sostegno alla natalità;
  • Detrazioni fiscali per figli a carico, compresa l’ulteriore detrazione che chi ha almeno quattro figli.

Saranno invece mantenute le detrazioni per coniuge ed altri familiari a carico.

Leggi anche: Assegno unico per i figli, quando parte? Novità e dettagli

Compatibilità dell’assegno unico con altri sostegni al reddito

Eccezion fatta per le misure che andrà a sostituire progressivamente, l’assegno unico sarà pienamente compatibile, così la legge delega articolo 1 comma h), altre “misure in denaro a favore dei figli a carico erogate dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali”.

Prevista inoltre la cumulabilità con il Reddito di cittadinanza (articolo 1 comma d). Non solo, le due misure saranno erogate congiuntamente. Sul punto è opportuno precisare che la corresponsione del Reddito avviene a mezzo di ricarica mensile di una carta di pagamento elettronica (cosiddetta “Carta RdC”). Considerando le diverse modalità di pagamento dell’assegno unico, i futuri chiarimenti normativi o di prassi forniranno indicazioni anche su questo aspetto.


Quattordicesima INPS pensionati 2021: a chi spetta e quando arriva

Quattordicesima INPS pensionati 2021: in arrivo, con la rata di luglio, la quattordicesima mensilità (cd. “somma aggiuntiva”) in favore dei pensionati INPS che hanno un reddito inferiore a due volte il trattamento minimo mensile.

Ma quali sono i requisiti reddituali da possedere per poter richiedere la quattordicesima INPS? Quanto spetta? È necessario fare domanda all’INPS? Quanti contributi bisogna aver maturato?

Vediamo nel dettaglio tutto quello che c’è da sapere sulla quattordicesima INPS.

Quattordicesima INPS pensionati 2021: che cos’è e a chi spetta

La 14ma pensionati fu introdotta per la prima volta nel 2007 dal Governo Prodi (art. 5, co. da 1 a 4 della L. n. 127/2007). Essa è rivolta in favore dei pensionati ultra-sessantaquattrenni titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico dell’Ago e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima.

L’aumento spetta, in misura proporzionale, anche a coloro che compiono il 64° anno di età entro il 31 dicembre dell’anno di erogazione, con riferimento ai mesi di possesso del requisito anagrafico, compreso il mese di raggiungimento dell’età. Analogamente, il beneficio spetta in maniera proporzionale alle pensioni spettanti per un numero limitato di mesi.

Da notare, inoltre, che la somma aggiuntiva viene corrisposta in via provvisoria. Infatti, il relativo diritto viene verificato sulla base della dichiarazione dei redditi definitiva.

Quattordicesima pensionati INPS: quanto spetta

Gli importi della 14ma INPS rispecchia due diverse casistiche, che riguardano:

  • i soggetti che percepiscono un reddito fino a 1,5 volte il trattamento minimo INPS;
  • i soggetti che percepiscono un reddito che va tra 1,5 e 2 volte il trattamento minimo INPS (ossia fino a 13.405,08 euro nel 2021).

Perciò l’importo varierà principalmente in base a due elementi:

  • l’anzianità contributiva complessivamente maturata;
  • il reddito del pensionato.

Attualmente quindi:

  • con un reddito sino a 1,5 volte il trattamento minimo INPS, l’importo spettante sarà pari a 437 euro, 546 euro e 655 euro rispettivamente, a seconda che la contribuzione versata sia inferiore a 15 anni, compresa tra 15 e 25 anni o superiore a 25 anni;
  • con un reddito compreso tra 1,5 volte e 2 volte il trattamento minimo INPS l’importo spettante sarà pari a 336 euro, 420 euro o 504 euro rispettivamente, a seconda che la contribuzione versata sia inferiore a 15 anni, compresa tra 15 e 25 anni o superiore a 25 anni.

Quattordicesima INPS 2021: limiti reddituali da rispettare

I limiti reddituali da rispettare per ricevere la quattordicesima, erogata sulla base del solo reddito personale, sono i seguenti

  • per i pensionati ex lavoratori dipendenti con anzianità contributiva fino a 15 anni e per gli ex autonomi che abbiano versato i contributi fino a 18 anni, l’importo della “quattordicesima” è pari ai 336 euro;
  • per i pensionati ex lavoratori dipendenti con anzianità contributiva tra i 15 e i 25 anni e per i pensionati ex lavoratori autonomi con anzianità contributiva dai 18 ai 28 anni di contributi versati, l’importo della “quattordicesima” è pari a 420 euro.

Infine, per i pensionati lavoratori ex dipendenti con più di 25 anni di contributi e i pensionati ex lavoratori autonomi con più di 28 anni di contributi versati, l’importo della “quattordicesima” è pari a 504 euro.

Quando arriva la quattordicesima sulle pensioni?

L’emolumento, nello specifico, arriva agli aventi diritto:

  • insieme alla mensilità di pensione di luglio ai soggetti che, alla data del 31 luglio 2021, hanno un’età maggiore o uguale a 64 anni e che risultino in possesso dei requisiti reddituali previsti. Per coloro che perfezionano il requisito anagrafico richiesto dal 1° agosto 2021 in poi, la corresponsione sarà effettuata con una successiva elaborazione;
  • per la gestione pubblica, sulla mensilità di pensione di luglio ai soggetti che, alla data del 30 giugno 2021, hanno un’età maggiore o uguale a 64 anni e che risultino in possesso dei requisiti reddituali previsti. Diversamente, coloro che perfezionano il requisito anagrafico richiesto dal 1° luglio 2021 in poi, la corresponsione sarà effettuata con una successiva elaborazione, sulla rata di dicembre 2021.

È necessario fare domanda per ottenere la quattordicesima?

Assolutamente no. I pensionati, sia privati che pubblici, riceveranno una comunicazione di erogazione della quattordicesima mensilità. E’ possibile trovare il dettaglio della voce direttamente nel cedolino del mese di luglio.

Contributi a fondo perduto Sostegni-bis, in arrivo i pagamenti automatici

Lavoro e Diritti – La tua guida facile su lavoro, pensioni, fisco e welfare
 
Contributi a fondo perduto Sostegni-bis, in arrivo i pagamenti automatici

In arrivo i pagamenti automatici del contributo a fondo perduto sostegni bis per chi ha già ricevuto i contributi del primo dl sostegni.

Contributi a fondo perduto Sostegni-bis, in arrivo i pagamenti: come nei precedenti provvedimenti legislativi previsti per fronteggiare l’emergenza sanitaria ed economica da Coronavirus, il Governo ha introdotto nuovi contributi a fondo perduto per i soggetti titolari di partita IVA. Chiaramente per accedere ai bonus è assolutamente necessario rispettare determinati limiti e condizioni, che la maggior parte delle volte riguardano l’aspetto reddituale, ossia i ricavi. Sul punto, il “Decreto Sostegni-bis” ha introdotto un meccanismo di ristoro che sia maggiormente in linea con gli effettivi danni economici subiti dagli operatori a causa della pandemia. Ma non solo, la nuova misura consente di raggiungere una platea ancora più ampia di beneficiari.

Nello specifico, i nuovi meccanismi di calcolo dei ristori si articolano su tre componenti:

  • la prima misura prevede un contributo pari a quello già erogato con il D.L. n. 41/2021;
  • la seconda misura è basata sul calo medio mensile del fatturato nel periodo compreso tra il 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021;
  • la terza misura prevede una sorta di conguaglio “perequativo”, e si concentrerà sui risultati economici dei contribuenti, anziché sul fatturato.

Aggiornamento del 22/06/2021: con comunicato stampa congiunto AdE / MEF si rende noto che sono stati disposti i pagamenti dei contributi a fondo perduto riconosciuti in via automatica dal Decreto Sostegni bis a favore degli operatori economici, colpiti dall’emergenza epidemiologica “Covid-19”, già beneficiari del contributo previsto dal primo decreto Sostegni (Dl n. 41/2021). Senza bisogno di nuove istanze, verranno accreditati direttamente sui conti correnti dei richiedenti, 1,77 milioni di bonifici – per un totale di circa 5 miliardi di euro.

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Contributi a fondo perduto Sostegni-bis: meccanismo di calcolo per i vecchi beneficiari

L’art. 1 del D.L. n. 41/2021 stabilisce che il contributo spetta ai soggetti con ricavi o con compensi non superiori a 10 milioni di euro nel secondo periodo d’imposta antecedente a quello in corso.

Inoltre, il contributo spetta a condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 sia inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019.

Quanto alla percentuale spettante, bisogna applicare la differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019, ossia:

  • 60% per i soggetti con ricavi e compensi non superiori a 100.000 euro;
  • 50% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 100.000 euro e fino a 400.000 euro;
  • 40% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400.000 euro e fino a 1.000.000 di euro;
  • 30% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1.000.000 di euro e fino a 5.000.000 di euro;
  • 20% per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 5.000.000 di euro e fino a 10.000.000 di euro.

Contributi a fondo perduto decreto sostegni bis: meccanismo del calo medio mensile

I soggetti che hanno fruito del contributo a fondo perduto con il “Decreto Sostegni” possono, in alternativa al contributo precedente, richiedere un diverso contributo a fondo perduto.

In particolare, esso spetta purché l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020

A tal fine è necessario presentare, esclusivamente in via telematica, un’istanza all’Agenzia delle Entrate. L’istanza dovrò contenere la sussistenza dei requisiti previsti. Quanto alle tempistiche, la domanda deve essere inviata entro 60 giorni dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione della stessa.

Contributi a fondo perduto Sostegni bis: nuovi beneficiari

Per i soggetti che non hanno beneficiato del contributo a fondo perduto di cui al “Decreto Sostegni”, il contributo è calcolato applicando una percentuale alla differenza tra:

  • l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021;
  • l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020.

Nello specifico, si applica il:

  • 90% per i soggetti con ricavi e compensi non superiori a 100.000 euro;
  • 70% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 100.000 euro e fino a 400.000 euro;
  • 50% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400.000 euro e fino a 1.000.000 di euro;
  • 40% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1.000.000 di euro e fino a 5.000.000 di euro;
  • 30% per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 5.000.000 di euro e fino a 10.000.000 di euro.
Reddito di cittadinanza, cambia tutto? Ecco il piano Orlando

Sul discusso sussidio denominato ‘reddito di cittadinanza’ che, fin dalla sua introduzione alcuni anni fa, ha sempre spaccato e diviso formazioni politiche e opinione pubblica, potrebbe presto incidere una novità degna certamente di nota.

Se è vero che negli ultimi mesi, grazie ai decreti varati dall’Esecutivo Draghi, il reddito di cittadinanza – insieme al reddito di emergenza – ha ricevuto nuova spinta ed è stato, in qualche modo, potenziato, è altrettanto vero che appare un’esigenza per molti, quella di apporre alcune significative modifiche alle regole relative a questo sussidio. Infatti, nella cronaca non sono state affatto rare – anche in questi ultimi mesi – le notizie relative ad abusi per quanto attiene alla percezione di questo beneficio, erogato ogni mese.

Ebbene, prossimamente le regole relative all’ottenimento del reddito di cittadinanza potrebbero cambiare, e non sarebbe la prima volta. Lo ha recentemente reso noto alla fonti di informazione il ministro del Lavoro Andrea Orlando, che non a caso vuole ‘reimpostare’ le attuali politiche attive del lavoro; apponendo correzioni sostanziali anche verso il meccanismo dell’assegno di Stato rivolto a disoccupati e famiglie in difficoltà, che fu ‘cavallo di battaglia’ della campagna elettorale del M5s qualche anno fa.

Insomma, se è vero che il reddito di cittadinanza è stato rilanciato anche per aiutare le persone in difficoltà economica causa pandemia, è vero che da più parti è sentita l’esigenza di rivedere alcuni aspetti dell’istituto. E l’intervento in programma godrebbe anche del favore del Presidente del Consiglio Mario Draghi,  da sempre scettico su come è impostato ora il meccanismo di re-inserimento e avviamento al lavoro.

Leggi anche: E’ possibile pignorare il RdC?

Reddito di cittadinanza: quale potrebbe essere la novità?

Onde prevenire fenomeni di abuso, il piano Orlando vedrebbe la previsione ed introduzione di una nuova condizione di accesso per ottenere – e conservare nel tempo – il reddito di cittadinanza.

In buona sostanza, il Ministro vuole combattere le critiche che vedevano al centro i percettori del reddito di cittadinanza; accusati spesso di stare sul divano e intascare al contempo i soldi del sussidio. Altre critiche di queste settimane hanno riguardato gli operatori del settore turistico, che hanno puntato il dito contro i percettori del RdC; i quali preferirebbero restare senza un’occupazione, piuttosto che accettare un contratto di lavoro stagionale. 

Ebbene, in base al meccanismo pensato dal Ministro Orlando, il reddito di cittadinanza sarebbe conservato; ma scatterebbe la condizione per la quale il percettore dovrà nel tempo seguire corsi di aggiornamento e/o formazione; obbligatori per poter continuare a percepire il sussidio. Ovviamente ciò in attesa di trovare nuovamente lavoro, grazie anche alle strutture operanti a livello locale, che servono a favorire l’incontro tra domanda ed offerta di lavoro.

In altre parole, cambierebbe non poco per il reddito di cittadinanza e per i percettori del beneficio erogato mensilmente. Infatti,  chi è titolare della card reddito di cittadinanza dovrà, in attesa di trovare un lavoro, proseguire a studiare; o comunque continuare la formazione teorica e pratica. Ciò attraverso corsi che permettano non soltanto di affinare le proprie competenze; ma anche di allargare le proprie conoscenze. In definitiva, grazie al nuovo meccanismo di RdC per il percettore aumenterebbero le chance di trovare un lavoro.

Le finalità alla base del nuovo meccanismo del RdC: ecco quali sono

La scelta di modificare in modo radicale il meccanismo di percezione del reddito appare condivisibile; specialmente se pensiamo al grave problema rappresentato dai cosiddetti ‘neet‘, ossia coloro che non sono impegnati nello studio; né nel lavoro; né nella formazione. Si stima che al momento in Italia ci siano oltre 2 milioni di giovani, tra i 15 e i 29 anni, che non studiano e non lavorano e il nostro paese ha il negativo primato di essere il primo in Europa per il numero di neet (20,7%). Ecco perchè urge trovare una soluzione, intervenendo anzitutto sul reddito di cittadinanza.

Il Governo, ed in primis il Ministero del Lavoro, ritiene dunque che sia da attuare una riforma ulteriore del reddito di cittadinanza. Ciò per rispondere ad alcune esigenze particolarmente sentite. Anzitutto, il nuovo RdC servirebbe ad aumentare le chance di occupazione grazie ai percorsi di formazione. In seconda battuta, è innegabile che il nuovo meccanismo contribuirebbe a rendere minori i tempi di attesa; e terrebbe comunque impegnata la persona disoccupata con ore di studio e di frequenza ai corsi. Inoltre, la riforma porterebbe ad un sicura diminuzione della percentuale dei ‘neet’ in Italia, al momento davvero troppo alta.

Tanti i giovani senza diploma: occorrono nuovi percorsi formativi

Non deve stupire infatti che in un recente intervento, il Ministro del Lavoro Andrea Orlando, abbia rimarcato che quasi un terzo dei percettori di questo contributo versato da parte dell’Istituto di previdenza, non possiede un diploma di scuola superiore. Ciò di fatto impedisce a molti di trovare nuove chance occupazionali, in quanto senza qualifica o senza conoscenze da spendere nel mondo del lavoro.

Concludendo sul tema delle novità in arrivo circa il reddito di cittadinanza, le previsioni ci dicono che questo sussidio potrebbe cambiare già dal prossimo mese. Anche perchè, in corrispondenza con l’approvazione del Recovery Plan italiano da parte della UE e con l’arrivo della prima tranche di aiuti europei, il nostro paese dovrà intraprendere quel percorso di ‘allineamento’ agli standard imposti dalla UE per l’ottenimento degli aiuti stessi, nel corso del tempo. Ci riferiamo ovviamente agli obiettivi di cui al programma “NextGenerationEU“. Ecco perchè la riforma del reddito di cittadinanza è solo un tassello di una più grande riforma del lavoro, che prevede anche il potenziamento dei discussi centri per l’impiego.


Colf e badanti, mancato preavviso e ferie non godute: pagamento contributi

Colf e badanti, mancato preavviso e ferie non godute: come gestire il pagamento dei contributi relativi a periodi di mancato preavviso e/o ferie non godute per i lavoratori domestici? Ebbene, a tal proposito, è stata rilasciata, nell’ambito del “Portale dei Pagamenti”, la funzione per il versamento dei contributi relativi a: periodi di mancato preavviso; e/o ferie non godute per i rapporti di lavoro domestico cessati.

Detta funzionalità tiene conto di una duplice data di cessazione dell’obbligo contributivo:

  • la prima individuabile nella data di cessazione valida ai fini giuridici (quella in cui effettivamente è terminata la prestazione lavorativa);
  • la seconda è la data di fine dell’obbligo contributivo, che coincide con il termine dei giorni di mancato preavviso che hanno dato luogo alla relativa indennità sostitutiva.

I chiarimenti sono stati forniti dall’INPS con il Messaggio n. 2330 del 17 giugno 2021.

Contributi Colf e badanti sull’indennità sostitutiva (mancato preavviso)

In merito all’indennità sostitutiva del preavviso, le somme erogate a tale titolo devono essere aggiunte, ai fini del calcolo dei contributi, alla retribuzione dell’ultimo periodo di paga.

Inoltre, tali somme devono essere attribuite, ai fini dell’accredito dei contributi assicurativi a favore del lavoratore, al periodo cui esse si riferiscono.

Contributi sulle ferie non godute

Con riferimento alla disciplina delle ferie non godute, si deve tener conto della precisazione contenuta, da ultimo, nel CCNL dell’8 settembre 2020. In particolare, le ferie non possono essere monetizzate, salvo i giorni non goduti che residuano alla cessazione del rapporto di lavoro.

Conseguentemente, gli importi dovuti dal datore di lavoro a titolo di ferie maturate e non godute, rientrano nella determinazione del reddito da lavoro dipendente dell’ultimo periodo lavorato ai fini contributivi.

Si precisa, pertanto, che il pagamento della contribuzione previdenziale relativa alle somme imponibili corrispondenti al periodo (settimane/ore) di ferie maturate e non godute deve essere effettuato insieme all’ultimo periodo lavorato, fino alla data di effettiva cessazione del rapporto di lavoro.

Colf e badanti, mancato preavviso e ferie non godute: esempio

A titolo esemplificativo, si riporta il seguente caso.

Un lavoratore domestico è licenziato senza preavviso e senza aver fruito delle ferie maturate; in questo caso è dovuta la contribuzione anche per la retribuzione percepita a tale titolo.

Il datore di lavoro deve calcolare le settimane e il numero delle ore retribuite, necessari per la generazione del documento di pagamento corrispondente.

Esempio di calcolo:

  • Cessazione di un rapporto di lavoro con un impegno di 24 ore settimanali e con una anzianità di servizio di due anni – data fine rapporto: 27 giugno 2020 senza preavviso – ferie non fruite.

Il lavoratore ha diritto a 15 giorni di indennità di mancato preavviso e ha maturato 13 giorni di ferie di cui non ha fruito.

Il datore di lavoro, dopo aver comunicato la data di cessazione, dovrà indicare i 15 giorni di calendario di preavviso (le tre settimane comprese dal 28/06/2020 al 12/07/2020), e generare due avvisi di pagamento “pagoPA” come di seguito indicato:

  • 2°/2020 – che conterrà anche le ore retribuite come ferie maturate e non fruite: 312 ore lavorate (24hx13sett) + 52 ore retribuite per ferie (24h/6ggx13gg) per un totale di 364 ore;
  • 3°/2020 – per il pagamento delle tre settimane di mancato preavviso: 24h/7ggx15gg = 52 ore (51,43 arrotondato per eccesso) per le prime tre settimane di luglio, dove cadono i 15 giorni, che saranno indicate nella causale di pagamento con la lettera “P”.

Venditore a provvigione: come funziona la retribuzione

Alcune figure professionali – soprattutto gli agenti di commercio – ricevono un compenso composto da una parte fissa mensile e dalla provvigione. Quest’ultima rappresenta una forma di retribuzione il cui importo è determinato da una serie di variabili, “in proporzione del risultato del lavoro fatto o del profitto derivatone all’imprenditore” (come riporta la versione online dell’Enciclopedia Treccani).

Molto spesso, la provvigione è costituita da una cifra riconosciuta ad un lavoratore dipendente per lo svolgimento di un servizio di mediazione nell’ambito di una trattativa o di una compravendita.

Come lavora un venditore a provvigione

Il caso più tipico di venditore a provvigione è quello rappresentato degli agenti immobiliari, il cui compenso include una parte fissa riconosciuta su base mensile da parte dell’agenzia e dalle ‘commissioni’ sulle vendite. La provvigione costituisce il compenso destinato all’agente in quanto intermediario tra l’acquirente e il venditore all’interno del processo di contrattazione e compravendita dell’immobile. Si tratta di una percentuale derivante dalle spettanze accordate all’agenzia; in genere si aggira attorno al 5% ma l’ammontare effettivo – in percentuale – viene concordato e sottoscritto per contratto da ambo le parti.

La provvigione, quindi, rappresenta il vero premio al lavoro del venditore e dipende esclusivamente da quante vendite questi riesce a formalizzare. Naturalmente, maggiore è il volume di contrattazioni chiuse con esito positivo, più ingenti saranno le provvigioni. Per questo, i professionisti che lavorano con questo particolare inquadramento devono non soltanto possedere ottime capacità relazionali e di contrattazione ma anche padroneggiare le principali tecniche di persuasione. Un venditore a provvigione può assimilarle in vario modo, attraverso l’esperienza diretta a contatto con un professionista più esperto (tirocinio o apprendistato) oppure per mezzo di un corso di formazione incentrato sulle tecniche di vendita, come quello erogato dal portale specializzato PuntoNetFormazione.

La retribuzione con provvigione: i riferimenti normativi

Alcune forme contrattuali possono prevedere che il lavoratore venga pagato in parte o interamente per mezzo delle provvigioni. L’articolo 2099 del Codice Civile, infatti, stabilisce che “il prestatore di lavoro può anche essere retribuito in tutto o in parte con partecipazione agli utili o ai prodotti, con provvigione o con prestazioni in natura”.

Poiché la provvigione ha carattere aleatorio (in altre parole, il lavoratore non ha alcuna garanzia circa la percezione di tali somme), essa può essere utilizzata solo come retribuzione integrativa rispetto ad uno stipendio minimo mensile, stabilito in base ai parametri della contrattazione collettiva.

La parte fissa, nel rispetto di quanto sancito dall’articolo 36 della Costituzione, deve essere congruo e tale consentire al lavoratore di vivere in maniera dignitosa. Ciò si traduce, dal punto di vista pratico, nella impossibilità di stipulare contratti che prevedano una retribuzione erogata esclusivamente sotto forma di provvigione, in quanto non garantirebbe al lavoratore i mezzi per il proprio sostentamento.

L’articolo 1733 del medesimo codice definisce anche quale sia la misura della provvigione; quando questa non è stabilita dalle parte, il compenso che spetta al commissionario (ossia il beneficiario della commissione) può essere determinata “secondo gli usi del luogo in cui è compiuto l’affare”. Infine, il pagamento della provvigione, in base a quanto stabilito dall’articolo 2950 del Codice Civile, si prescrive entro un anno; tale termine decorre a partire dalla data di conclusione dell’affare per la quale il venditore ha diritto alla commissione.

La normativa, più in generale, inquadra come provvigione il compenso spettante al venditore per il lavoro di intermediazione; in altre parole, rappresenta una tariffa professionale; di conseguenza, non possono essere ricompresi nel corrispettivo i rimborsi delle spese sostenute dal lavoratore durante lo svolgimento delle proprie mansioni. Di contro, il committente deve fornire al commissionario i mezzi necessari per implementare la commissione, più eventuali danni subiti, stando a quanto stabilisce l’articolo 1720 del Codice Civile in materia di spese del mandatario.

Colf e badanti, mancato preavviso e ferie non godute: pagamento contributi

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Colf e badanti, mancato preavviso e ferie non godute: pagamento contributi

Pagamento dei contributi previdenziali sulle ferie non godute e l’indennità di mancato preavviso per Colf e Badanti (Lavoratori domestici)

Colf e badanti, mancato preavviso e ferie non godute: come gestire il pagamento dei contributi relativi a periodi di mancato preavviso e/o ferie non godute per i lavoratori domestici? Ebbene, a tal proposito, è stata rilasciata, nell’ambito del “Portale dei Pagamenti”, la funzione per il versamento dei contributi relativi a: periodi di mancato preavviso; e/o ferie non godute per i rapporti di lavoro domestico cessati.

Detta funzionalità tiene conto di una duplice data di cessazione dell’obbligo contributivo:

  • la prima individuabile nella data di cessazione valida ai fini giuridici (quella in cui effettivamente è terminata la prestazione lavorativa);
  • la seconda è la data di fine dell’obbligo contributivo, che coincide con il termine dei giorni di mancato preavviso che hanno dato luogo alla relativa indennità sostitutiva.

I chiarimenti sono stati forniti dall’INPS con il Messaggio n. 2330 del 17 giugno 2021.

Contributi Colf e badanti sull’indennità sostitutiva (mancato preavviso)

In merito all’indennità sostitutiva del preavviso, le somme erogate a tale titolo devono essere aggiunte, ai fini del calcolo dei contributi, alla retribuzione dell’ultimo periodo di paga.

Inoltre, tali somme devono essere attribuite, ai fini dell’accredito dei contributi assicurativi a favore del lavoratore, al periodo cui esse si riferiscono.

Contributi sulle ferie non godute

Con riferimento alla disciplina delle ferie non godute, si deve tener conto della precisazione contenuta, da ultimo, nel CCNL dell’8 settembre 2020. In particolare, le ferie non possono essere monetizzate, salvo i giorni non goduti che residuano alla cessazione del rapporto di lavoro.

Conseguentemente, gli importi dovuti dal datore di lavoro a titolo di ferie maturate e non godute, rientrano nella determinazione del reddito da lavoro dipendente dell’ultimo periodo lavorato ai fini contributivi.

Si precisa, pertanto, che il pagamento della contribuzione previdenziale relativa alle somme imponibili corrispondenti al periodo (settimane/ore) di ferie maturate e non godute deve essere effettuato insieme all’ultimo periodo lavorato, fino alla data di effettiva cessazione del rapporto di lavoro.

Colf e badanti, mancato preavviso e ferie non godute: esempio

A titolo esemplificativo, si riporta il seguente caso.

Un lavoratore domestico è licenziato senza preavviso e senza aver fruito delle ferie maturate; in questo caso è dovuta la contribuzione anche per la retribuzione percepita a tale titolo.

Il datore di lavoro deve calcolare le settimane e il numero delle ore retribuite, necessari per la generazione del documento di pagamento corrispondente.

Esempio di calcolo:

  • Cessazione di un rapporto di lavoro con un impegno di 24 ore settimanali e con una anzianità di servizio di due anni – data fine rapporto: 27 giugno 2020 senza preavviso – ferie non fruite.

Il lavoratore ha diritto a 15 giorni di indennità di mancato preavviso e ha maturato 13 giorni di ferie di cui non ha fruito.

Il datore di lavoro, dopo aver comunicato la data di cessazione, dovrà indicare i 15 giorni di calendario di preavviso (le tre settimane comprese dal 28/06/2020 al 12/07/2020), e generare due avvisi di pagamento “pagoPA” come di seguito indicato:

  • 2°/2020 – che conterrà anche le ore retribuite come ferie maturate e non fruite: 312 ore lavorate (24hx13sett) + 52 ore retribuite per ferie (24h/6ggx13gg) per un totale di 364 ore;
  • 3°/2020 – per il pagamento delle tre settimane di mancato preavviso: 24h/7ggx15gg = 52 ore (51,43 arrotondato per eccesso) per le prime tre settimane di luglio, dove cadono i 15 giorni, che saranno indicate nella causale di pagamento con la lettera “P”.
Assegno temporaneo figli minori 2021: le istruzioni INPS sull’assegno ponte

Assegno temporaneo figli minori: tutto pronto per l’assegno unico “ponte”, infatti, dal 1° luglio e fino al 31 dicembre 2021, entrerà in regime il nuovo sostegno temporaneo per le famiglie con figli minori non rientranti nella normativa sugli ANF. L’importo del cosiddetto assegno unico per autonomi e disoccupati varia in relazione ai componenti del nucleo familiare e dell’ISEE. Ad esempio, nei nuclei familiari con almeno due figli minori, e con un ISEE fino a 7.000 euro, spetta un importo di 167,50 euro. Gli importi sono maggiorati di 50 euro per ciascun figlio minore con disabilità.

Aggiornamento del 22 giugno 2021: con il messaggio numero 2371 del 22 giugno 2021 l’INPS illustra le modalità di domanda del contributo temporaneo per i figli minori.

La domanda deve essere presentata in modalità telematica all’INPS ovvero presso gli istituti di patronato, secondo le modalità indicate dall’INPS. Le domande presentate entro il 30 settembre 2021, sono corrisposte le mensilità arretrate a partire dal mese di luglio 2021. L’assegno ponte è stato varato con il D.L. 79/2021 pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell’8 giugno ed entrato in vigore il 9 giugno 2021, recante “Misure urgenti in materia di assegno temporaneo per figli minori”.

Ecco i dettagli.

Assegno temporaneo figli minori: come funziona

Dal 1° luglio e fino al 31 dicembre 2021, ai nuclei familiari che non abbiano diritto all’ANF è riconosciuto un assegno temporaneo su base mensile.

Questo aiuto spetta a condizione che al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, siano in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti:

  • essere cittadino italiano o di uno Stato membro UE, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente; ovvero essere cittadino di uno Stato non appartenente all’UE in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo; o in possesso del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale;
  • soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;
  • domiciliato e residente in Italia e avere i figli a carico sino al compimento del diciottesimo anno d’età;
  • residente in Italia da almeno due anni, anche non continuativi; ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale.

In sostanza fino alla fine del 2021 vi saranno a regime gli assegni per il nucleo familiare per i lavoratori dipendenti e assimilati e l’assegno ponte per tutti gli altri. Dal 2022 entrerà in vigore invece l’assegno universale (assegno unico per i figli a carico) che sarà valido per la generalità delle famiglie con figli minori.

Leggi anche: Dagli ANF all’Assegno Unico: le tappe verso il nuovo assegno per i figli

Messaggio INPS numero 2371 del 22-06-2021

Il messaggio INPS con le istruzioni sul contributo temporaneo figli minori 2021.

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Assegno ponte: quanto spetta

L’assegno a favore dei soggetti è determinato in base alla tabella di cui all’Allegato 1 del D.L. n. 79/2021, la quale individua le soglie ISEE e i corrispondenti importi mensili dell’assegno temporaneo per ciascun figlio minore, in relazione al numero dei figli minori.

Gli importi sono maggiorati di 50 euro per ciascun figlio minore con disabilità.

Il beneficio è riconosciuto dall’INPS nel limite massimo complessivo di 1.580 milioni di euro per l’anno 2021.

Contributo temporaneo per i figli minori: come fare domanda e decorrenza

La domanda è presentata in modalità telematica all’INPS ovvero presso gli istituti di patronato, secondo le modalità indicate dall’INPS entro il 30 giugno 2021.

Resta ferma la decorrenza della misura dal mese di presentazione della domanda stessa. Per le domande presentate entro il 30 settembre 2021, sono corrisposte le mensilità arretrate a partire dal mese di luglio 2021.

L’erogazione dell’assegno avviene mediante accredito su IBAN del richiedente ovvero mediante bonifico domiciliato. In caso di affido condiviso dei minori, l’assegno può essere accreditato in misura pari al 50% sull’IBAN di ciascun genitore.

L’assegno non concorre alla formazione del reddito.

Compatibilità Assegno temporaneo figli minori con altri sostegni alle famiglie

Il beneficio è compatibile con:

  • il Reddito di cittadinanza;
  • la fruizione di eventuali altre misure in denaro a favore dei figli a carico erogate dalle regioni, province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali.

In caso di variazione del nucleo familiare in corso di fruizione dell’assegno, la dichiarazione sostitutiva unica aggiornata deve essere presentata entro 2 mesi dalla data della variazione.

Dal mese successivo a quello di presentazione della DSU aggiornata, la prestazione decade d’ufficio, ovvero è adeguata nel caso in cui i nuclei familiari abbiano presentato contestualmente una nuova domanda di assegno temporaneo.

Decreto-Legge 79-2021 Testo Gazzetta Ufficiale

Alleghiamo infine il testo dalla Gazzetta Ufficiale del Decreto-Legge 79-2021 recante “Misure urgenti in materia di assegno temporaneo per figli minori”.

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Contributi a fondo perduto Sostegni-bis, in arrivo i pagamenti automatici

Contributi a fondo perduto Sostegni-bis, in arrivo i pagamenti: come nei precedenti provvedimenti legislativi previsti per fronteggiare l’emergenza sanitaria ed economica da Coronavirus, il Governo ha introdotto nuovi contributi a fondo perduto per i soggetti titolari di partita IVA. Chiaramente per accedere ai bonus è assolutamente necessario rispettare determinati limiti e condizioni, che la maggior parte delle volte riguardano l’aspetto reddituale, ossia i ricavi. Sul punto, il “Decreto Sostegni-bis” ha introdotto un meccanismo di ristoro che sia maggiormente in linea con gli effettivi danni economici subiti dagli operatori a causa della pandemia. Ma non solo, la nuova misura consente di raggiungere una platea ancora più ampia di beneficiari.

Nello specifico, i nuovi meccanismi di calcolo dei ristori si articolano su tre componenti:

  • la prima misura prevede un contributo pari a quello già erogato con il D.L. n. 41/2021;
  • la seconda misura è basata sul calo medio mensile del fatturato nel periodo compreso tra il 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021;
  • la terza misura prevede una sorta di conguaglio “perequativo”, e si concentrerà sui risultati economici dei contribuenti, anziché sul fatturato.

Aggiornamento del 22/06/2021: con comunicato stampa congiunto AdE / MEF si rende noto che sono stati disposti i pagamenti dei contributi a fondo perduto riconosciuti in via automatica dal Decreto Sostegni bis a favore degli operatori economici, colpiti dall’emergenza epidemiologica “Covid-19”, già beneficiari del contributo previsto dal primo decreto Sostegni (Dl n. 41/2021). Senza bisogno di nuove istanze, verranno accreditati direttamente sui conti correnti dei richiedenti, 1,77 milioni di bonifici – per un totale di circa 5 miliardi di euro.

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Contributi a fondo perduto Sostegni-bis: meccanismo di calcolo per i vecchi beneficiari

L’art. 1 del D.L. n. 41/2021 stabilisce che il contributo spetta ai soggetti con ricavi o con compensi non superiori a 10 milioni di euro nel secondo periodo d’imposta antecedente a quello in corso.

Inoltre, il contributo spetta a condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 sia inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019.

Quanto alla percentuale spettante, bisogna applicare la differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019, ossia:

  • 60% per i soggetti con ricavi e compensi non superiori a 100.000 euro;
  • 50% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 100.000 euro e fino a 400.000 euro;
  • 40% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400.000 euro e fino a 1.000.000 di euro;
  • 30% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1.000.000 di euro e fino a 5.000.000 di euro;
  • 20% per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 5.000.000 di euro e fino a 10.000.000 di euro.

Contributi a fondo perduto decreto sostegni bis: meccanismo del calo medio mensile

I soggetti che hanno fruito del contributo a fondo perduto con il “Decreto Sostegni” possono, in alternativa al contributo precedente, richiedere un diverso contributo a fondo perduto.

In particolare, esso spetta purché l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020

A tal fine è necessario presentare, esclusivamente in via telematica, un’istanza all’Agenzia delle Entrate. L’istanza dovrò contenere la sussistenza dei requisiti previsti. Quanto alle tempistiche, la domanda deve essere inviata entro 60 giorni dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione della stessa.

Contributi a fondo perduto Sostegni bis: nuovi beneficiari

Per i soggetti che non hanno beneficiato del contributo a fondo perduto di cui al “Decreto Sostegni”, il contributo è calcolato applicando una percentuale alla differenza tra:

  • l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021;
  • l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020.

Nello specifico, si applica il:

  • 90% per i soggetti con ricavi e compensi non superiori a 100.000 euro;
  • 70% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 100.000 euro e fino a 400.000 euro;
  • 50% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400.000 euro e fino a 1.000.000 di euro;
  • 40% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1.000.000 di euro e fino a 5.000.000 di euro;
  • 30% per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 5.000.000 di euro e fino a 10.000.000 di euro.

Reddito di cittadinanza, cambia tutto? Ecco il piano Orlando

Sul discusso sussidio denominato ‘reddito di cittadinanza’ che, fin dalla sua introduzione alcuni anni fa, ha sempre spaccato e diviso formazioni politiche e opinione pubblica, potrebbe presto incidere una novità degna certamente di nota.

Se è vero che negli ultimi mesi, grazie ai decreti varati dall’Esecutivo Draghi, il reddito di cittadinanza – insieme al reddito di emergenza – ha ricevuto nuova spinta ed è stato, in qualche modo, potenziato, è altrettanto vero che appare un’esigenza per molti, quella di apporre alcune significative modifiche alle regole relative a questo sussidio. Infatti, nella cronaca non sono state affatto rare – anche in questi ultimi mesi – le notizie relative ad abusi per quanto attiene alla percezione di questo beneficio, erogato ogni mese.

Ebbene, prossimamente le regole relative all’ottenimento del reddito di cittadinanza potrebbero cambiare, e non sarebbe la prima volta. Lo ha recentemente reso noto alla fonti di informazione il ministro del Lavoro Andrea Orlando, che non a caso vuole ‘reimpostare’ le attuali politiche attive del lavoro; apponendo correzioni sostanziali anche verso il meccanismo dell’assegno di Stato rivolto a disoccupati e famiglie in difficoltà, che fu ‘cavallo di battaglia’ della campagna elettorale del M5s qualche anno fa.

Insomma, se è vero che il reddito di cittadinanza è stato rilanciato anche per aiutare le persone in difficoltà economica causa pandemia, è vero che da più parti è sentita l’esigenza di rivedere alcuni aspetti dell’istituto. E l’intervento in programma godrebbe anche del favore del Presidente del Consiglio Mario Draghi,  da sempre scettico su come è impostato ora il meccanismo di re-inserimento e avviamento al lavoro.

Leggi anche: E’ possibile pignorare il RdC?

Reddito di cittadinanza: quale potrebbe essere la novità?

Onde prevenire fenomeni di abuso, il piano Orlando vedrebbe la previsione ed introduzione di una nuova condizione di accesso per ottenere – e conservare nel tempo – il reddito di cittadinanza.

In buona sostanza, il Ministro vuole combattere le critiche che vedevano al centro i percettori del reddito di cittadinanza; accusati spesso di stare sul divano e intascare al contempo i soldi del sussidio. Altre critiche di queste settimane hanno riguardato gli operatori del settore turistico, che hanno puntato il dito contro i percettori del RdC; i quali preferirebbero restare senza un’occupazione, piuttosto che accettare un contratto di lavoro stagionale. 

Ebbene, in base al meccanismo pensato dal Ministro Orlando, il reddito di cittadinanza sarebbe conservato; ma scatterebbe la condizione per la quale il percettore dovrà nel tempo seguire corsi di aggiornamento e/o formazione; obbligatori per poter continuare a percepire il sussidio. Ovviamente ciò in attesa di trovare nuovamente lavoro, grazie anche alle strutture operanti a livello locale, che servono a favorire l’incontro tra domanda ed offerta di lavoro.

In altre parole, cambierebbe non poco per il reddito di cittadinanza e per i percettori del beneficio erogato mensilmente. Infatti,  chi è titolare della card reddito di cittadinanza dovrà, in attesa di trovare un lavoro, proseguire a studiare; o comunque continuare la formazione teorica e pratica. Ciò attraverso corsi che permettano non soltanto di affinare le proprie competenze; ma anche di allargare le proprie conoscenze. In definitiva, grazie al nuovo meccanismo di RdC per il percettore aumenterebbero le chance di trovare un lavoro.

Le finalità alla base del nuovo meccanismo del RdC: ecco quali sono

La scelta di modificare in modo radicale il meccanismo di percezione del reddito appare condivisibile; specialmente se pensiamo al grave problema rappresentato dai cosiddetti ‘neet‘, ossia coloro che non sono impegnati nello studio; né nel lavoro; né nella formazione. Si stima che al momento in Italia ci siano oltre 2 milioni di giovani, tra i 15 e i 29 anni, che non studiano e non lavorano e il nostro paese ha il negativo primato di essere il primo in Europa per il numero di neet (20,7%). Ecco perchè urge trovare una soluzione, intervenendo anzitutto sul reddito di cittadinanza.

Il Governo, ed in primis il Ministero del Lavoro, ritiene dunque che sia da attuare una riforma ulteriore del reddito di cittadinanza. Ciò per rispondere ad alcune esigenze particolarmente sentite. Anzitutto, il nuovo RdC servirebbe ad aumentare le chance di occupazione grazie ai percorsi di formazione. In seconda battuta, è innegabile che il nuovo meccanismo contribuirebbe a rendere minori i tempi di attesa; e terrebbe comunque impegnata la persona disoccupata con ore di studio e di frequenza ai corsi. Inoltre, la riforma porterebbe ad un sicura diminuzione della percentuale dei ‘neet’ in Italia, al momento davvero troppo alta.

Tanti i giovani senza diploma: occorrono nuovi percorsi formativi

Non deve stupire infatti che in un recente intervento, il Ministro del Lavoro Andrea Orlando, abbia rimarcato che quasi un terzo dei percettori di questo contributo versato da parte dell’Istituto di previdenza, non possiede un diploma di scuola superiore. Ciò di fatto impedisce a molti di trovare nuove chance occupazionali, in quanto senza qualifica o senza conoscenze da spendere nel mondo del lavoro.

Concludendo sul tema delle novità in arrivo circa il reddito di cittadinanza, le previsioni ci dicono che questo sussidio potrebbe cambiare già dal prossimo mese. Anche perchè, in corrispondenza con l’approvazione del Recovery Plan italiano da parte della UE e con l’arrivo della prima tranche di aiuti europei, il nostro paese dovrà intraprendere quel percorso di ‘allineamento’ agli standard imposti dalla UE per l’ottenimento degli aiuti stessi, nel corso del tempo. Ci riferiamo ovviamente agli obiettivi di cui al programma “NextGenerationEU“. Ecco perchè la riforma del reddito di cittadinanza è solo un tassello di una più grande riforma del lavoro, che prevede anche il potenziamento dei discussi centri per l’impiego.

Domanda assegni familiari 2021: modulo ANF, richiesta online e istruzioni

 
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Domanda assegni familiari 2021: modulo ANF, richiesta online e istruzioni

Procedura per fare richiesta di assegni familiari ANF. Ecco come fare domanda con modulo assegni familiari (anf dip sr16 online).

Domanda assegni familiari 2021: in questa breve guida andiamo a vedere come fare richiesta di assegni familiari (ANF) tramite modulo telematico (anf dip sr16 online). Ricordiamo, se ancora ce ne fosse bisogno, che gli assegni al nucleo familiare sono una prestazione a sostegno delle famiglie dei lavoratori dipendenti e assimilati e dei pensionati da lavoro dipendente.

Anche se comunemente si parla di assegno familiare, il termine tecnico relativo all’argomento in oggetto è Assegno per il nucleo Familiare. La denominazione stessa ci evidenzia come gli assegni sono riferiti al nucleo familiare del soggetto richiedente; lo stesso quindi farà domanda non per moglie e figli, ma per il suo intero nucleo compreso se stesso. Oggi invece vedremo come fare richiesta assegni familiari.

Aggiornamento: l’INPS ha comunicato l’avvio della domanda di ANF 2021 – 2022 dopo il rilascio delle nuove tabelle Assegni familiari con gli importi rivalutati e le addizionali da 37,50 a 55 euro previste in attesa dell’avvio dell’assegno unico per i figli a partire dal 2022. Ricordiamo che entro fine anno vi sarà il passaggio dagli ANF all’assegno unico per i figli. Nel frattempo si può ancora fare richiesta di Assegni Familiari 2021 – 2022 (con importi maggiorati) oppure di assegno temporaneo figli minori.

Dal 1° aprile 2019 la procedura per i lavoratori del settore privato è cambiata; non si usa più il modello cartaceo sr16 per la domanda di ANF, ma si può fare richiesta di ANF solo in via telematica (tranne in alcuni casi). I lavoratori del settore privato quindi (tranne per gli agricoli a tempo indeterminato) devono presentare la domanda tramite modulo assegni familiari online sul sito dell’INPS oppure tramite patronato o Consulente del Lavoro. Non sono quindi più accettate le domande di ANF cartacee al datore di lavoro. I dipendenti pubblici possono fare ancora domanda di ANF cartacea, come vedremo in seguito.

Vediamo come procedere.

Domanda assegni familiari 2021: istruzioni

Come richiedere gli assegni familiari (ANF)? Per prima cosa bisogna comprendere che a seconda del soggetto richiedente gli ANF possono essere pagati dal datore di lavoro privato o pubblico oppure pagati direttamente all’INPS. Importi e regole rimangono gli stessi, ma cambieranno le modalità di richiesta di assegni familiari e i modelli da utilizzare.

Gli assegni familiari spettano ai:

  1. lavoratori dipendenti pubblici e privati;
  2. lavoratori dipendenti agricoli;
  3. colf, badanti e baby sitter regolarmente assunti;
  4. lavoratori parasubordinati (collaboratori iscritti alla gestione separata senza partita IVA);
  5. pensionati (a carico del fondo pensioni lavoratori dipendenti, fondi speciali ed Enpals);
  6. titolari di ammortizzatori sociali (NASpi, CIG);
  7. lavoratori in altre situazioni di pagamento diretto INPS.

A seconda dei casi gli ANF vanno richiesti al datore di lavoro privato (online tramite l’INPS) o pubblico (modello cartaceo), oppure direttamente all’INPS (sempre online). In ogni caso è l’INPS che paga, ma il pagamento avviene direttamente dall’Istituto o tramite il datore di lavoro.

Modulo richiesta assegni familiari: come fare domanda online

Abbiamo appena detto che gli ANF vanno richiesti al datore di lavoro, sia privato che pubblico. La procedura cambia però leggermente.

Infatti si può fare una distinzione per il modulo di richiesta assegni familiari da usare e per le modalità di domanda.

Modulo richiesta ANF online: datori di lavoro privati

In questo caso il lavoratore dipendente dovrà compilare il modello richiesta assegni familiari ANF/DIP SR16 online; il modulo ANF si trova nel cassetto previdenziale del cittadino e può essere compilato autonomamente oppure tramite patronato. Una volta inviato il modello arriva al datore di lavoro che provvede al pagamento in busta paga. Per accedere alla propria area riservata sul sito INPS bisogna avere il PIN, oppure SPID o la CNS. Invece dal patronato non serve avere le proprie credenziali.

La domanda online di assegni familiari deve essere presentata:

  • entro il 30 giugno di ogni anno o comunque prima dell’elaborazione della busta paga di giugno;
  • al momento dell’assunzione o entro la prima busta paga in caso di nuove assunzioni.

Se non si presenta per tempo il modulo richiesta ANF non è un grosso problema, infatti si potrà presentare in qualsiasi momento anche con data retroattiva, infatti è possibile chiedere gli arretrati ANF fino a 5 anni dopo la maturazione del diritto.

download   SR16 ANF DIP
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Modello richiesta assegni familiari: dipendenti pubblici

Come richiedere gli assegni familiari (ANF): domanda online e istruzioniA seconda dell’amministrazione pubblica di appartenenza vi saranno vari modi per richiedere gli ANF; è quindi bene rivolgersi all’ufficio del personale o ufficio paghe per farsi spiegare bene come procedere.

In linea generale il modulo richiesta assegni familiari è quello rilasciato annualmente dal MEF, che trovate allegato qui di seguito. L’ultimo modello disponibile è aggiornato al 12 giugno 2018, lo trovate allegato qui di seguito.

download   Richiesta Assegno al Nucleo Familiare (per il dipendente) – Modulo 2018 (per reddito 2017)
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Come specifica NoiPA, la domanda di richiesta ANF va inoltrata:

  • alle Ragionerie territoriali dello Stato (RTS), per il personale appartenente agli uffici periferici dello Stato sia di persona che tramite posta ordinaria od elettronica;
  • all’Ufficio della propria Amministrazione od Ente che gestisce il trattamento economico dei dipendenti, nel caso di personale delle amministrazioni centrali statali o di altri Enti;
  • per i supplenti brevi e saltuari, alla scuola titolare del rapporto di lavoro. Per più contratti su più scuole il modello va consegnato a ciascun istituto.

Come richiedere assegni familiari all’INPS

Come abbiamo detto sopra in alcuni casi la domanda di ANF va presentata direttamente all’INPS ed è lo stesso istituto a pagare:

Anche nel caso di richiesta di pagamento diretto dall’INPS la domanda va inoltrata telematicamente tramite l’accesso con le credenziali nel cassetto previdenziale oppure tramite patronato.

Come richiedere assegni familiari: dipendenti agricoltura

Caso particolare è quello dei lavoratori agricoli. Infatti in questo caso bisogna fare una distinzione tra operai e impiegati, a seconda dei casi infatti la domanda deve essere presentata:

  • dagli operai agricoli a tempo determinato e figure equiparate alla Sede INPS con il modello PREST. AGR. 21TP (SR 25);
  • dagli impiegati e dagli operai agricoli a tempo indeterminato (dal 2007) direttamente al datore di lavoro con modulo ANF/DIP SR16 cartaceo.
download   PREST.AGR.21TP (SR 25)
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Modulo Variazione Nucleo Familiare

Con le stesse modalità andranno presentate anche le variazioni del nucleo familiare; ricordiamo infatti che queste vanno prontamente comunicate perchè i cambiamenti del nucleo comportano anche una variazione dell’importo degli ANF.

Leggi anche: calcolo assegni familiari

Arretrati assegni familiari

Con le stesse modalità su indicate si possono presentare anche le domande di arretrati di ANF fino a 5 anni indietro.

Leggi anche: Assegni familiari arretrati

Assegni familiari: quando arrivano i soldi

Dopo aver visto come richiedere gli assegni familiari vediamo infine quando arrivano i soldi degli ANF. Nel caso di pagamento da parte del datore di lavoro privato e pubblico, per i pensionati e per i disoccupati e cassintegrati il pagamento avviene mensilmente tramite il cedolino paga, il cedolino pensione o l’accredito NASPI.

Nel caso di pagamento da parte dell’INPS per colf e badanti e lavoratori parasubordinati l’INPS pagherà con due rate semestrali posticipate. Per maggiori informazioni sui pagamenti diretti e su come richiedere gli assegni familiari è utile contattare il Numero Verde INPS.

Contributi a fondo perduto Sostegni-bis, in arrivo i pagamenti automatici

Contributi a fondo perduto Sostegni-bis, in arrivo i pagamenti: come nei precedenti provvedimenti legislativi previsti per fronteggiare l’emergenza sanitaria ed economica da Coronavirus, il Governo ha introdotto nuovi contributi a fondo perduto per i soggetti titolari di partita IVA. Chiaramente per accedere ai bonus è assolutamente necessario rispettare determinati limiti e condizioni, che la maggior parte delle volte riguardano l’aspetto reddituale, ossia i ricavi. Sul punto, il “Decreto Sostegni-bis” ha introdotto un meccanismo di ristoro che sia maggiormente in linea con gli effettivi danni economici subiti dagli operatori a causa della pandemia. Ma non solo, la nuova misura consente di raggiungere una platea ancora più ampia di beneficiari.

Nello specifico, i nuovi meccanismi di calcolo dei ristori si articolano su tre componenti:

  • la prima misura prevede un contributo pari a quello già erogato con il D.L. n. 41/2021;
  • la seconda misura è basata sul calo medio mensile del fatturato nel periodo compreso tra il 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021;
  • la terza misura prevede una sorta di conguaglio “perequativo”, e si concentrerà sui risultati economici dei contribuenti, anziché sul fatturato.

Aggiornamento del 22/06/2021: con comunicato stampa congiunto AdE / MEF si rende noto che sono stati disposti i pagamenti dei contributi a fondo perduto riconosciuti in via automatica dal Decreto Sostegni bis a favore degli operatori economici, colpiti dall’emergenza epidemiologica “Covid-19”, già beneficiari del contributo previsto dal primo decreto Sostegni (Dl n. 41/2021). Senza bisogno di nuove istanze, verranno accreditati direttamente sui conti correnti dei richiedenti, 1,77 milioni di bonifici – per un totale di circa 5 miliardi di euro.

download   Comunicato Stampa AdE MEF Cfp Decreto Sostegni bis del 22.06.2021
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Contributi a fondo perduto Sostegni-bis: meccanismo di calcolo per i vecchi beneficiari

L’art. 1 del D.L. n. 41/2021 stabilisce che il contributo spetta ai soggetti con ricavi o con compensi non superiori a 10 milioni di euro nel secondo periodo d’imposta antecedente a quello in corso.

Inoltre, il contributo spetta a condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 sia inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019.

Quanto alla percentuale spettante, bisogna applicare la differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019, ossia:

  • 60% per i soggetti con ricavi e compensi non superiori a 100.000 euro;
  • 50% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 100.000 euro e fino a 400.000 euro;
  • 40% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400.000 euro e fino a 1.000.000 di euro;
  • 30% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1.000.000 di euro e fino a 5.000.000 di euro;
  • 20% per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 5.000.000 di euro e fino a 10.000.000 di euro.

Contributi a fondo perduto decreto sostegni bis: meccanismo del calo medio mensile

I soggetti che hanno fruito del contributo a fondo perduto con il “Decreto Sostegni” possono, in alternativa al contributo precedente, richiedere un diverso contributo a fondo perduto.

In particolare, esso spetta purché l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020

A tal fine è necessario presentare, esclusivamente in via telematica, un’istanza all’Agenzia delle Entrate. L’istanza dovrò contenere la sussistenza dei requisiti previsti. Quanto alle tempistiche, la domanda deve essere inviata entro 60 giorni dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione della stessa.

Contributi a fondo perduto Sostegni bis: nuovi beneficiari

Per i soggetti che non hanno beneficiato del contributo a fondo perduto di cui al “Decreto Sostegni”, il contributo è calcolato applicando una percentuale alla differenza tra:

  • l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021;
  • l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020.

Nello specifico, si applica il:

  • 90% per i soggetti con ricavi e compensi non superiori a 100.000 euro;
  • 70% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 100.000 euro e fino a 400.000 euro;
  • 50% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400.000 euro e fino a 1.000.000 di euro;
  • 40% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1.000.000 di euro e fino a 5.000.000 di euro;
  • 30% per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 5.000.000 di euro e fino a 10.000.000 di euro.

Dagli ANF all’Assegno Unico: le tappe verso il nuovo assegno per i figli

Dagli ANF all’assegno unico: con il recente messaggio INPS numero 2331 del 17 giugno 2021 l’Istituto ha fornito quelle che saranno probabilmente le ultime tabelle ANF 2021 – 2022 con i nuovi importi degli assegni per il nucleo familiare spettanti ai lavoratori dipendenti dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2022. In realtà, la data di fine erogazione sarà probabilmente anticipata al 31 dicembre 2021, coincidente con il definitivo passaggio all’assegno unico, misura che, in mancanza dei decreti attuativi, ha ad oggi visto delinearsi i suoi principi fondamentali grazie alla Legge delega numero 46 del 1° aprile 2021.

Sino al 31 dicembre, il Governo ha introdotto con il Decreto legge numero 79 dell’8 giugno 2021 alcune misure temporanee, in attesa dell’avvio dell’assegno unico. Stiamo parlando di:

  • Un assegno ponte o Assegno temporaneo figli minori destinato ai nuclei non beneficiari degli ANF;
  • Una maggiorazione degli ANF dal 1° luglio al 31 dicembre 2021.

Quest’ultima previsione è stata peraltro recepita dall’INPS nel definire i nuovi importi degli ANF per il periodo 1° luglio – 31 dicembre 2021 (salvo ulteriori proroghe).

Analizziamo nel dettaglio le tappe del passaggio dagli ANF all’assegno unico.

Dagli ANF all’assegno unico: la Legge delega

E’ entrata in vigore il 21 aprile scorso la Legge 1° aprile 2021 numero 46 con cui si delega il Governo ad adottare (entro dodici mesi) uno o più decreti legislativi con lo scopo di riordinare, semplificare e potenziare le misure di sostegno alle famiglie con figli a carico, grazie all’introduzione di un assegno unico e universale.

Come espressamente previsto all’articolo 3, il nuovo sussidio porterà al graduale superamento o alla soppressione di una serie di misure fiscali o economiche di favore, attualmente in vigore, tra cui figurano gli assegni per il nucleo familiare.

Assegno ponte per disoccupati e partite IVA

In attesa della partenza ufficiale dell’assegno unico, il 9 giugno scorso è entrato in vigore il Decreto legge 8 giugno 2021 numero 79 con cui è stato introdotto un cosiddetto “assegno – ponte”, dal 1° luglio 2021 al 31 dicembre 2021, a beneficio dei nuclei con figli minori attualmente esclusi dagli ANF, in possesso di un ISEE non superiore a 50 mila euro.

L’importo mensile del sussidio, erogato dall’INPS in funzione dell’ISEE e del numero di figli minori, dovrà essere richiesto previa domanda da inoltrare all’Istituto, secondo le modalità indicate con apposita circolare da pubblicare entro il 30 giugno.

Maggiorazione degli ANF 2021 – 2022

In parallelo rispetto all’introduzione dell’assegno – ponte, il D.l. n. 79 prevede, sempre dal 1° luglio al 31 dicembre 2021, una maggiorazione degli importi a titolo di assegni per il nucleo familiare già in vigore.

L’aumento in questione è quantificato:

  • In 37,5 euro per ciascun figlio, a beneficio dei nuclei familiari fino a due figli;
  • In 55 euro per ciascun figlio, se il nucleo familiare comprende almeno tre figli.

Passaggio dagli ANF all’assegno unico dal 1° gennaio 2022

Considerando che la maggiorazione temporanea è stata riconosciuta dal 1° luglio al 31 dicembre 2021, così come l’assegno – ponte, è ipotizzabile, a meno di proroghe, il passaggio dagli ANF all’assegno unico a decorrere dal 1° gennaio 2022.

La modifica sarà senz’altro proceduta da uno o più decreti legislativi, oltre che da una circolare INPS esplicativa delle modalità di inoltro delle istanze ed altri aspetti operativi.

A chi spetterà l’assegno unico?

Destinatari dell’assegno unico saranno i nuclei familiari con figli minorenni a carico, a partire dal settimo mese di gravidanza.

Eccezionalmente, la prestazione è estesa sino al ventunesimo anno di età del figlio a condizione che:

  • Sia studente di un percorso di formazione scolastica, professionale ovvero un corso di laurea;
  • Svolga un tirocinio o un’attività lavorativa con un reddito complessivo eccedente una determinata soglia, da definirsi in sede di attuazione dell’assegno;
  • Sia disoccupato ed in cerca di lavoro o svolga il servizio civile universale.

Importo dell’assegno unico figli a carico

Le anticipazioni contenute nella legge delega prevedono il calcolo dell’assegno unico in base all’ISEE ed al numero dei figli a carico. Vengono peraltro riconosciute maggiorazioni per:

  • Figli successivi al secondo;
  • Figli con disabilità, secondo un aumento compreso tra il 30 ed il 50%;
  • Madri di età inferiore a 21 anni.

Per i figli maggiorenni, al contrario, spetterà un ammontare inferiore rispetto agli under 18.

Il sussidio sarà ripartito in egual misura tra i genitori o, in loro assenza, a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale.

Nei casi:

  • Separazione legale ed effettiva;
  • Annullamento;
  • Scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

la prestazione spetta, in mancanza di accordo, al genitore che ha in affidamento i figli. Se l’affidamento è congiunto o condiviso, il sussidio è ripartito equamente tra i genitori.

Modalità di erogazione dell’assegno unico

Stando a quanto riportato nella legge delega l’assegno unico sarà erogato attraverso:

  • Il riconoscimento di un credito d’imposta;
  • In alternativa a mezzo pagamento diretto al beneficiario, attraverso bonifico su conto corrente o domiciliato.

Per i figli maggiorenni a carico, sino al ventunesimo anno di età, il pagamento può avvenire direttamente in favore degli stessi (previa loro richiesta), in luogo dei genitori, al fine di favorirne l’autonomia personale.

Rilevanza contributiva e fiscale

Le somme corrisposte a titolo di assegno unico non subiranno alcuna trattenuta per contributi INPS o tassazione IRPEF. Le stesse non entreranno peraltro nel calcolo del reddito complessivo ai fini fiscali del beneficiario.

Quali altre misure saranno sostituite dall’assegno unico?

Il già citato articolo 3 della Legge delega dispone, oltre agli ANF, la soppressione o il graduale superamento di:

  • Assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori;
  • Assegno di natalità;
  • Premio alla nascita;
  • Fondo di sostegno alla natalità;
  • Detrazioni fiscali per figli a carico, compresa l’ulteriore detrazione che chi ha almeno quattro figli.

Saranno invece mantenute le detrazioni per coniuge ed altri familiari a carico.

Leggi anche: Assegno unico per i figli, quando parte? Novità e dettagli

Compatibilità dell’assegno unico con altri sostegni al reddito

Eccezion fatta per le misure che andrà a sostituire progressivamente, l’assegno unico sarà pienamente compatibile, così la legge delega articolo 1 comma h), altre “misure in denaro a favore dei figli a carico erogate dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali”.

Prevista inoltre la cumulabilità con il Reddito di cittadinanza (articolo 1 comma d). Non solo, le due misure saranno erogate congiuntamente. Sul punto è opportuno precisare che la corresponsione del Reddito avviene a mezzo di ricarica mensile di una carta di pagamento elettronica (cosiddetta “Carta RdC”). Considerando le diverse modalità di pagamento dell’assegno unico, i futuri chiarimenti normativi o di prassi forniranno indicazioni anche su questo aspetto.

Natività di San Giovanni Battista

 

Natività di San Giovanni Battista


Natività di San Giovanni Battista

autore Andrea Sacchi anno XVII sec. titolo Nascita di San Giovanni Battista
Nome: Natività di San Giovanni Battista
Titolo: Profeta e martire
Nascita: I secolo a. C., Ein Kerem, Regno di Erode
Morte: 29 circa d. C., Macheronte, Perea
Ricorrenza: 24 giugno
Tipologia: Solennità

Il culto e l’alto onore tributato dalla Chiesa al grande Battista col celebrarne la natività è certo un segno della grandezza di questo uomo santificato prima ancora della sua nascita.

Zaccaria, suo padre, era della classe di Abia, e come sacerdote attendeva agli uffici del tempio. Elisabetta, sua consorte, era sterile e avanzata negli anni: ambedue però camminavano irreprensibili nella legge del Signore.

Or avvenne che mentre il bianco vegliardo Zaccaria, entrato nel tempio, vi offriva l’incenso, gli apparve l’Angelo del Signore. Egli si turbò alla vista del celeste messaggero, ma questi con voce dolce e soave: « Non temere, gli disse, o Zaccaria, perché le tue preghiere sono state esaudite e la tua moglie Elisabetta darà alla luce un figliuolo a cui porrai nome Giovanni. Egli sarà per te di allegrezza e di giubilo, e molti per la sua nascita si rallegreranno poichè sarà grande al cospetto dell’Altissimo… sarà ripieno dello Spirito Santo e precederà dinanzi al Signore con lo spirito e la potenza di Elia ». « Ma come avverrà questo, rispose tremante Zaccaria, se io e la mia moglie siamo vecchi? ». A cui l’inviato misterioso: « Io sono Gabriele chè sto al cospetto di Dio, e sono stato inviato ad annunciarti questa bella notizia, ma giacché hai esitato, rimarrai muto fino a tanto non sia compiuto quello che ti ho detto ».

Così dicendo l’Angelo scomparve.

Quando furono compiti i giorni del suo ministero se ne tornò a casa. Allora si compì la parola del Signore;

Un altro spettacolo ci si presenta. Gabriele lascia nuovamente il cielo; sorvola le montagne della Giudea e si porta a Nazareth ad una verginella in dolce contemplazione.

Ave grazia piena! A questo saluto Maria si turba ma rassicurata dall’Angelo, crede e diviene all’istante madre di Dio. Saputo poi che la cugina Elisabetta deve partorire, Maria si dirige frettolosa verso la città. L’abbraccio colla cugina, la purificazione di Giovanni, le parole ispirate di Elisabetta fanno proromper Maria in quel cantico di lode e di benedizione a Dio che è la più bella e la più sublime di tutte le poesie, il più dolce di tutti i canti: il Magnificat. Ecco i prodigi coi quali fu circondata la Natività del Battista, il Precursore di Cristo, l’ultimo e il più insigne tra i personaggi che nel corso di quaranta secoli preannunziarono il Salvatore. La sua vita mortificatissima trascorsa quasi tutta nel deserto e nella predicazione del regno messianico, fanno di S. Giovanni uno dei santi più grandi.

San Giovanni Battista
autore Tiziano anno 1540 circa
titolo San Giovanni Battista

Le sue relazioni con il Salvatore sono intime. È Giovanni che lo battezza nel Giordano: ancora lui che lo mostra ai discepoli con quelle parole: « ecco l’Agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati dal mondo ». E a chi, stupito della sua vita e della sua predicazione, domandava: « Sei tu il Messia? » rispondeva: « Io sono la voce di colui che grida nel deserto: raddrizzate le vie del Signore. Io non sono il Cristo: ma fui mandato innanzi a lui. Bisogna che Egli cresca e che io diminuisca ».

Battesimo di Gesù
autore Bartolomé Esteban Murillo
anno 1655 circa titolo Battesimo di Cristo

E Giovanni diminuì veramente. Dopo aver additato il Messia, insegnato ad ogni ceto di persone il modo di ricevere il Salvatore, è preso e decapitato in odio alla verità. Più splendido coronamento alla sua missione non poteva desiderare.

PRATICA. Impariamo dal Battista la fermezza nella fede, l’amore alla mortificazione e alla penitenza.

PREGHIERA. O Giovanni, che preparasti i sentieri, deh! fa che noi possiamo percorrere speditamente la via che ci separa dal cielo.

MARTIROLOGIO ROMANO. Solennità della Natività di san Giovanni Battista, precursore del Signore: già nel grembo della madre, ricolma di Spirito Santo, esultò di gioia alla venuta dell’umana salvezza; la sua stessa nascita fu profezia di Cristo Signore; in lui tanta grazia rifulse, che il Signore stesso disse a suo riguardo che nessuno dei nati da donna era più grande di Giovanni Battista.