Archivi giornalieri: 12 giugno 2021

Licenziamento del lavoratore in quarantena obbligatoria dopo le ferie: è giusta causa?

 

Licenziamento del lavoratore in quarantena obbligatoria dopo le ferie: è giusta causa?

Secondo recente decisione di tribunale, il lavoratore in quarantena obbligatoria al rientro dalla ferie, corre il rischio licenziamento.

Come al solito la giurisprudenza aiuta a fare chiarezza su tanti casi pratici, che non trovano immediata definizione nelle norme di legge. Grazie all’attività del giudice, all’interpretazione delle leggi e al ragionamento seguito per addivenire alla sentenza, ecco allora che su questioni concrete e particolari, è possibile sgomberare il campo da dubbi e incertezze.

Proprio di recente, è stata emessa una ordinanza dal Tribunale di Trento, nella quale si può desumere che, in ipotesi di quarantena obbligatoria dopo una vacanza all’estero, il lavoratore subordinato si trova innanzi al concreto rischio licenziamento per giusta causa. 

Ricordiamo brevemente  che il licenziamento per giusta causa consiste in un licenziamento di tipo disciplinare, che è dovuto a comportamenti; gesti ed azioni del dipendente così gravi da minare irreparabilmente il rapporto di fiducia con l’azienda. Ecco perchè la giusta causa non permette la continuazione del rapporto di lavoro per neanche un giorno. Si usa dire che se ricorre la ‘giusta causa’, detto licenziamento avviene in tronco e senza preavviso. Scatta insomma  il cosiddetto ‘recesso unilaterale’ da parte del datore di lavoro.

Vediamo di seguito, gli interessanti contenuti di questa ordinanza, in modo da consentire ai lavoratori di capire qual è l’orientamento giurisprudenziale che sta emergendo sul tema della quarantena dopo le ferie e eventuale rischio licenziamento.

Licenziamento del lavoratore in quarantena obbligatoria dopo le ferie: è giusta causa?

Come appena accennato, il provvedimento del Tribunale di Trento è sicuramente, in qualche modo, innovativo e va a chiarire aspetti finora controversi. Ebbene, secondo il ragionamento seguito da questo giudice, se a seguito del periodo di ferie per le vacanze estive, il lavoratore ritornato deve passare 14 giorni in regime di quarantena obbligatoria, con conseguente ed inevitabile assenza dall’ufficio, corre il pericolo di essere licenziato. E come detto sopra, si tratta di licenziamento in tronco, ossia per giusta causa e senza alcun preavviso.

Il motivo è molto semplice e spiega perchè il magistrato chiamato a giudicare in quest’occasione, non ha escluso affatto il rischio licenziamento per il dipendente andato in vacanza e poi costretto alla quarantena per ragioni sanitarie. In buona sostanza, in detta ordinanza del 2021, il Tribunale di Trento ha stabilito che la prolungata assenza dal lavoro per via della quarantena violerebbe i principi di correttezza e buona fede nei confronti del datore di lavoro o azienda.

Più nel dettaglio, il rischio licenziamento sussiste giacchè il lavoratore subordinato, ben conscio della quarantena obbligatoria al rientro dalle ferie, può produrre un grave e oggettivo pregiudizio economico al datore di lavoro. In ragione di ciò, il Tribunale afferma che può essere licenziato. Insomma, quanto basta, per ricondurre il caso nel catalogo delle ipotesi di licenziamento per giusta causa.

Il diritto alle ferie e il caso in sintesi

Anzi, il rischio licenziamento in caso di quarantena obbligatoria è pacificamente ammissibile, se consideriamo le norme vigenti. Infatti, come ben noto, le ferie consistono in un lasso di tempo di astensione dal lavoro irrinunciabile e costituzionalmente previsto. Ma attenzione: l’astensione dal posto di lavoro, non può durare più di quanto concordato con l’azienda o datore di lavoro. Ecco perchè è chiaro che se, al ritorno dalle vacanze estive in un paese straniero, un lavoratore alle dipendenze dovesse essere sottoposto a quarantena di 14 giorni, questa ulteriore assenza farebbe scattare il rischio licenziamento. Il rischio di un oggettivo danno all’azienda è, dunque, del tutto tangibile.

Leggi anche: Rientro dalle ferie: regole covid per lavoratori e imprese

Non vi sono dubbi che l’ordinanza del Tribunale di Trento sia utile sul piano giurisprudenziale: essa ha deciso in relazione al ricorso presentato da un’operaia che era stata licenziata in ragione dell’isolamento domiciliare al rientro da una vacanza in Albania, durante il periodo di ferie.

La donna, recandosi in Albania, sarebbe stata consapevole dei noti divieti; restrizioni ed i rischi per pandemia, relativi agli spostamenti. Ciò nonostante e nonostante i ben noti obblighi di quarantena obbligatoria correlati, si sarebbe dunque disinteressata dei problemi organizzativi prodotti all’azienda; in considerazione del ritardo del ritorno sul posto di lavoro e data l’emergenza sanitaria in essere.

In particolare, la donna aveva domandato ed ottenuto le ferie dal 3 al 16 agosto. Cruciale l’accordo di tornare operativa sul posto di lavoro a partire dal 20 agosto. Cosa che poi non si è verificata, poichè – all’epoca dei fatti – l’obbligo della quarantena – di cui la donna era pienamente consapevole – non le ha permesso di tornare al lavoro per altre due settimane.

Le conclusioni del giudice sulla giusta causa di licenziamento

Ebbene, il rischio licenziamento è del tutto plausibile e il lavoratore deve sapere in anticipo a cosa potrebbe andare incontro. In base all’interpretazione resa dal Tribunale di Trento, il licenziamento per giusta causa è ammissibile e lecito poichè:

  • la donna era ben conscia del fatto avrebbe dovuto passare un periodo di isolamento domiciliare in quarantena;
  • non ha organizzato le vacanze durante le ferie, considerando la questione legata alla quarantena;
  • si tratta di un’astensione dal lavoro per isolamento, che integra un’assenza senza giustificazione.

In ragione di ciò, il giudice ha ravvisato gli estremi di una possibile causa di licenziamento da parte dell’azienda. Nello specifico, alla donna è contestato il fatto della citata violazione dell’obbligo di correttezza e buona fede nel rapporto contrattuale con l’azienda. Ma non solo: anche la mancata comunicazione e giustificazione dell’assenza sono elementi che pesano a livelli di concreto rischio licenziamento.

Alla donna è contestato il fatto per cui avrebbe dovuto essere a conoscenza – già prima della partenza – delle procedure a cui si sarebbe dovuta sottoporre (14 giorni di quarantena) al rientro in Italia. In altre parole, la scelta della lavoratrice non è stata responsabile, nè tanto meno ben ponderata; ecco perchè il rischio licenziamento è palese e la quarantena non può considerarsi assenza giustificata dal posto di lavoro.

Collocamento obbligatorio e smart working: lavoratori agili inclusi nella base di computo

Lavoro e Diritti – La tua guida facile su lavoro, pensioni, fisco e welfare
 

Collocamento obbligatorio e smart working: lavoratori agili inclusi nella base di computo

I lavoratori agili vanno inclusi nella base di computo per la determinazione della quota di riserva per il collocamento obbligatorio.

Collocamento obbligatorio e smart working: i lavoratori che operano in regime di smart working, ossia i cd. “lavoratori agili”, devono essere computati nell’organico del datore di lavoro per la determinazione della quota di riserva. La quota di riserva, si ricorda, riguarda il numero minimo di lavoratori disabili che devono essere assunti in base all’organico aziendale del datore di lavoro.

Difatti, qualora fosse ritenuta possibile l’esclusione dal computo dell’organico aziendale dei lavoratori in smart working, in assenza di un’espressa previsione in tal senso all’interno dell’ordinamento, risulterebbe di fatto pregiudicata in modo significativo la logica inclusiva della normativa speciale sulle assunzioni obbligatorie.

A specificarlo è il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con l’Interpello n. 3 del 9 giugno 2021 in risposta ad un quesito posto dal o Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del lavoro.

Collocamento obbligatorio, come funziona

La disciplina riguardante l’obbligo di assunzione delle persone disabili per i datori di lavoro pubblici e privati è sancita dalla L. n. 68/1999. Tale legge stabilisce che “agli effetti della determinazione del numero di soggetti disabili da assumere, sono computati di norma tra i dipendenti tutti i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato”.

La normativa sul collocamento mirato obbliga i datori di lavoro che occupano almeno 15 dipendenti ad assumere un certo numero di soggetti appartenenti alle categorie protette; questo numero cambia in base al computo dei lavoratori occupati in azienda.

La medesima disposizione individua altresì espressamente le categorie di lavoratori non computabili ai fini del calcolo della quota di riserva, facendo salve peraltro le ulteriori esclusioni previste dalle discipline di settore.

Leggi anche: collocamento obbligatorio disabili

Collocamento obbligatorio disabili: lavoratori esclusi dal computo

Tra i lavoratori esclusi dalla quota di riserva possiamo annoverare quelli in telelavoro:

  • per l’intero orario di lavoro;

ovvero,

  • un’esclusione proporzionale all’orario svolto in telelavoro rapportato al tempo pieno, nell’ipotesi in cui essi siano ammessi al telelavoro solo parzialmente.

Ciò detto, ai fini dell’applicazione dei criteri di computo dell’organico aziendale, è possibile un’assimilazione dei lavoratori ammessi al telelavoro a quelli in smart working. Questo comporta di conseguenza l’esclusione anche di questi ultimi per la determinazione della quota di riserva, in considerazione delle analogie riscontrabili tra tali istituti. Infatti, entrambi gli istituti sono caratterizzati da una comune finalità di conciliazione tra vita privata e lavorativa, nonché da similari modalità organizzative flessibili che consentono lo svolgimento dell’attività lavorativa da remoto.

Tuttavia, al di là delle possibili analogie e differenze tra i due istituti richiamati, la L. n. 81/2017 non esclude espressamente i lavoratori agili dall’organico aziendale, per qualsivoglia finalità. Peraltro, i casi di esclusione contemplati dall’art. 4, co. 1, della L. n. 68/1999, avendo carattere tassativo, non sono suscettibili di interpretazione analogica o estensiva.

Collocamento obbligatorio e smart working; il parere del Ministero del Lavoro

Pertanto, laddove fosse ritenuta possibile l’esclusione dal computo dell’organico aziendale dei lavoratori in smart working, in assenza di un’espressa previsione in tal senso all’interno dell’ordinamento, risulterebbe di fatto pregiudicata in modo significativo la logica inclusiva della normativa speciale sulle assunzioni obbligatorie.

In definitiva, la commissione interpelli del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ritiene che i lavoratori agili non possano essere esclusi dal computo per la determinazione della quota di riserva.

Interpello Ministero del lavoro numero 3 del 9 giugno 2021

Di seguito il testo in formato PDF dell’interpello in oggetto.

Pensioni Quota 100 anche nel 2022? Colpo di scena. Riforma news

Pensioni Quota 100 anche nel 2022? Riforma news

Quota 100 Pensioni verso l’addio a fine anno. Anche se il sottosegretario all’Economia Claudio Durigon nei giorni scorsi ha preso tutti in contropiede rilanciando Quota 100 anche per il 2022. Intanto però il presidente Inps, Pasquale Tridico apre il dibattito su una strada diversa nella riforma pensioni: no a quota rigide per tutti. Vediamo cosa ha detto

Pensioni, Quota 100? Quota 41? Quota 102? Tridico: “Sbagliate quote rigide per tutti”

“Quote rigidi e uguali per tutte, diverse da quelle della riforma Fornero, sono sbagliate e a mio avviso difficili. Si può pensare, all’interno del modello contributivo, a una certa flessibilità, da fare però a costo zero o quasi. In questo senso la flessibilità in uscita può essere utile per i lavori usuranti o gravosi” Così il presidente Inps, Pasquale Tridico, ribadisce la sua idea sulle pensioni post quota 100 nel corso di una intervista all’Huffpost.

LAVORO: BARBAGALLO, ‘CON LICENZIAMENTI A RISCHIO PENSIONI DEL FUTURO’

“Ora faccio il segretario dei pensionati e mi rendo conto che senza lavoratori attivi sarà poi difficile discutere delle pensioni del futuro”. Lo ha detto l’ex numero uno della Uil e attuale segretario generale di Uil pensionati Carmelo Barbagallo interpellato da Adnkronos sull’ipotesi della proroga del blocco dei licenziamenti. “Licenziare senza conversione dei settori economici in crisi e senza riforma degli ammortizzatori sociali significa aumentare i problemi sociali del Paese”, ha poi aggiunto Barbagallo. “Finora abbiamo registrato una sostanziale compostezza, malgrado le difficoltà, anche nelle aziende in crisi con i lavoratori minacciati da licenziamento. Con lo sblocco dei licenziamenti la situazione potrebbe peggiorare”, ha poi detto l’ex segretario generale della Uil. “C’è troppa precarietà nel Paese, tanti lavoratori a termine sono stati mandati a casa quando è scaduto il contratto tanto che adesso abbiamo il bisogno di recuperare sulla stagionalità”, ha concluso Barbagallo.

Bonus vacanze

 

Bonus vacanze, come funziona per il 2021: guida aggiornata dell’Agenzia delle Entrate

Il bonus vacanze 2021 potrà essere sfruttato fino al 31 dicembre, ma solo da parte di chi lo ha richiesto entro il 2020. Ecco come funziona.

Bonus vacanze, come funziona fino al 31 dicembre 2021: anche per l’anno in corso alcune famiglie potranno andare in ferie avvalendosi del cosiddetto voucher vacanze. Ma solo se in possesso dei requisiti richiesti e se lo stesso è stato richiesto entro il 31 dicembre 2020.

L’Agenzia delle Entrate ha rilasciato guida al bonus vacanze aggiornata al mese di giugno 2021 con tutte le novità tra cui: la proroga del suo utilizzo fino al 31 dicembre e l’ampliamento del suo utilizzo presso agenzie di viaggio e tour operator. (La guida dell’AdE è disponibile in fondo a questo articolo).

Il contributo, pensato per aiutare le famiglie da una parte e il settore turismo dall’altra, è stato un successo proprio in questa delicatissima fase di ripresa per la società e l’economia italiana e nonostante le persistenti incertezze su aperture e spostamenti, legate all’emergenza sanitaria da coronavirus. Per molti cittadini e per molte famiglie, la voglia di viaggiare infatti è cresciuta dopo più di anno di epidemia. Pertanto pur essendo una misura lanciata l’anno scorso è molto utilizzata anche nell’anno in corso.

Vediamo allora, più nel dettaglio, quelli che sono i tratti distintivi del buono vacanze 2021, onde non farsi trovare impreparati al momento della partenza nel periodo di ferie.

Bonus vacanze, come funziona per il 2021

Per chiarezza, ricapitoliamo in breve che cosa si deve intendere con l’espressione ‘bonus vacanze 2021′. Esso altro non è che l’incentivo fino ad un massimo di 500 euro, predisposto dal decreto Rilancio 2020, ed entrato in vigore nella primavera dello scorso anno, in piena prima fase pandemica. Questi soldi sono utilizzabili per tutto quanto attiene alle spese dei soggiorni in strutture turistico/ricettive situate in Italia quali:

  • hotel;
  • villaggi turistici;
  • campeggi;
  • agriturismi;
  • case vacanza con P. IVA e bed & breakfast.

Leggi anche: Strutture che accettano il Bonus Vacanze 2021: come e dove trovarle

L’utilizzo del bonus è stato, in un secondo tempo, prorogato fino al 30 giugno 2021, attraverso il Decreto Ristori del 28 ottobre 2020. Successivamente il Decreto Milleproroghe – convertito con la legge n. 21 del 2021 – lo ha reso utilizzabile fino alla fine dell’anno in corso. Inoltre nei successivi interventi legislativi si è ampliata la possibilità di uso presso Agenzia di Viaggio e operatori turistici, cosa che in precedenza non era prevista. In un primo momento infatti si poteva usare il voucher solo direttamente presso la struttura. Evidentemente le forze politiche continuano a puntare molto su questo beneficio, che da un lato dovrebbe spingere i cittadini a tornare a viaggiare; e dall’altro dovrebbe contribuire a rilanciare il turismo in crisi per i mancati incassi e per il crollo del volume di affari.

Bonus vacanze presso tour operator e agenzie di viaggio

E’ di queste ultime ore l’idea del Ministro del Turismo Massimo Garavaglia, per la quale il bonus vacanze 2021 potrebbe essere ampliato, per poterlo sfruttare nelle agenzie di viaggio. L’obiettivo di fondo sarebbe quello di semplificare l’accesso al contributo, servendosi delle risorse ancora disponibili, e favorendo così il turismo nelle località italiane.

Come accennato, detto beneficio è incluso nel pacchetto di misure per rilanciare un turismo travolto dalle restrizioni anti-contagio. Ma il Ministro, interpellato dagli organi di informazione, ha evidenziato che “tuttavia gran parte delle risorse stanziate per finanziarlo sono rimaste inutilizzate“. Serve insomma incentivare lo sfruttamento del bonus in oggetto, proprio in vista dell’estate 2021.

Più nel dettaglio, dei 2,6 miliardi di dotazione ne sono stati spesi finora ‘soltanto’ 820 milioni. Ecco perchè Garavaglia ha ricordato che “Sono disponibili tante risorse. Tant’è che vorremmo ampliarne la possibilità di utilizzo”. Proseguendo, ha rimarcato inoltre che  “La nostra idea  è renderlo molto più semplice, ad esempio renderlo spendibile in un’agenzia di viaggi, andare lì e fare tutto lì“.

In buona sostanza, fare le vacanze in Italia o invogliare le persone a farle: questo è l’obiettivo dell’iniziativa. D’altronde “E’ evidente che sarà un estate con un turismo Italia su Italia, anche se c’è un po’ di ripresa dall’estero perché si va verso il green pass europeo”, ha poi concluso il Ministro del Turismo.

I requisiti per l’accesso al bonus: ecco quali sono

Come sopra accennato, il bonus vacanze 2021 consiste in un contributo fino a 500 euro da sfruttare per le spese relative a soggiorni presso strutture turistiche in Italia. Ma attenzione: detto bonus scatta soltanto per i soggetti che hanno fatto richiesta dal primo luglio al 31 dicembre 2020. Pertanto, non ci sono variazioni in merito alle condizioni e requisiti, che permangono tali e quali all’anno scorso. Pertanto, è fuori discussione che la citata modifica dei tempi attiene esclusivamente ai nuclei familiari che si sono mossi per tempo.

C’è un essenziale requisito di reddito cui fare riferimento: infatti detto bonus vacanze 2021 è rappresentato da uno sconto sotto forma di credito di imposta, destinato ai nuclei familiari con Isee al di sotto dei 40mila euro annui. Ricordiamo che per calcolare correttamente l’Isee è obbligatoria la cosiddetta Dichiarazione sostitutiva unica (DSU), che include i dati anagrafici; di patrimonio e di reddito di un certo nucleo familiare. Detta DSU è valida dalla data di presentazione fino al 31 dicembre successivo.

L’importo del bonus vacanze 2021

Attenzione anche al fatto che l’importo del bonus vacanze 2021 non è fisso, ma proporzionato in base al numero dei componenti del nucleo familiare che ne ha diritto. Ecco le cifre:

  • 500 euro per un nucleo familiare di tre o più persone;
  • 300 euro se il nucleo è di due persone
  • 150 euro da una persona.

Le norme in merito all’incentivo prevedono anche alcune limitazioni degne di nota. Infatti, il bonus vacanze 2021 può essere sfruttato da un solo membro del nucleo familiare. Può trattarsi anche di un soggetto differente da colui che di fatto ha presentato la domanda. Inoltre, detto beneficio deve essere speso in una unica soluzione, nell’ambito di una sola struttura turistica, situata nella penisola italiana.

Come funziona l’erogazione del bonus vacanze

Per quanto riguarda le modalità con cui richiedere il beneficio e il versamento dello stesso, ricordiamo che il meccanismo contempla esclusivamente la forma digitale, anche attraverso l’app IO della PA. Pertanto, per poter usufruire concretamente del bonus vacanze 2021, è obbligatorio che almeno un membro del nucleo familiare avente diritto, abbia attivato una identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o CIE 3.0 (Carta d’Identità Elettonica). In occasione della richiesta del bonus, l’interessato dovrà indicare le credenziali SPID e, in un secondo tempo, l’Isee aggiornato.

Non solo. La somma erogata sarà attribuita tramite un codice identificativo, legato a un QR code da presentare, con il codice fiscale, alla struttura turistica, in cui il nucleo ha deciso di trascorrere la vacanza. Da rimarcare che sarà poi l’operatore turistico a ottenere in via automatica il rimborso, sotto forma di credito d’imposta.

Che cosa si recupera con il 730?

Per coloro che hanno già sfruttato il bonus vacanze nel 2020, ora è giunto il momento di recuperare il 20%, tramite una detrazione fiscale da inserire nel modello 730. Infatti il bonus in oggetto è suddiviso in due parti, con l’80% da far valere nelle strutture ricettive autorizzate, ossia quelle con codice Ateco 55 (hotel; agriturismi; alberghi; campeggi; B&B; villaggi turistici).

Dunque, se l’80% è stato utilizzato direttamente nelle strutture turistiche – con lo sconto sul prezzo da versare per il soggiorno – il rimanente 20% è da indicare nella dichiarazione dei redditi. Ad esempio, chi ha ottenuto 500 euro di bonus, 400 li ha già recuperati, invece 100 euro varranno come detrazione dall’Irpef.

Leggi anche: Bonus vacanze, restituzione in caso di errore nell’ISEE. Ecco i dettagli

La detrazione vale per il  contribuente al quale è stata intestata la fattura, ricevuta fiscale, documento commerciale o scontrino. Ovviamente, si tratta dei documenti collegati alla vacanza nella struttura turistica, prescelta per le passate vacanze. In particolare, il bonus come detrazione va indicato nel 730/2021 al Quadro E, ossia nell’area inerente Oneri e spese. La sezione di riferimento è la VI, riguardante le “altre detrazioni di imposta”. Va indicato nel rigo E83 l’importo che è il 20% del costo delle vacanze stesse (nel limite del bonus vacanze) con il codice 3.

Concludendo, ribadiamo che il decreto Milleproroghe ha soltanto esteso la validità del voucher in oggetto; ma non i termini per la fare la domanda, che – come sopra accennato – andava presentata entro la fine dell’anno scorso. Tuttavia, al momento non è detto che con l’arrivo della stagione estiva, non siano introdotte nuove ed ulteriori agevolazioni e bonus in ambito turistico e vacanze.

Guida Bonus Vacanze Agenzia delle Entrate aggiornata a giugno 2021

Alleghiamo infine la guida ufficiale al Bonus Vacanze a cura dell’Agenzia delle Entrate aggiornata a giugno 2021.

Assegno temporaneo figli minori: a chi spetta, importi e come fare domanda di assegno ponte

 

Assegno temporaneo figli minori: a chi spetta, importi e come fare domanda di assegno ponte

Dal 1° luglio al 31 dicembre 2021, in vigore il nuovo assegno temporaneo figli minori, in favore delle famiglie che non hanno diritto all’ANF

Assegno temporaneo figli minori: tutto pronto per l’assegno unico “ponte”, infatti, dal 1° luglio e fino al 31 dicembre 2021, entrerà in regime il nuovo sostegno temporaneo per le famiglie con figli minori non rientranti nella normativa sugli ANF. L’importo del cosiddetto assegno unico per autonomi e disoccupati varia in relazione ai componenti del nucleo familiare e dell’ISEE. Ad esempio, nei nuclei familiari con almeno due figli minori, e con un ISEE fino a 7.000 euro, spetta un importo di 167,50 euro. Gli importi sono maggiorati di 50 euro per ciascun figlio minore con disabilità.

La domanda deve essere presentata in modalità telematica all’INPS ovvero presso gli istituti di patronato, secondo le modalità indicate dall’INPS entro il 30 giugno 2021. le domande presentate entro il 30 settembre 2021, sono corrisposte le mensilità arretrate a partire dal mese di luglio 2021.

L’assegno ponte è stato varato con il D.L. 79/2021 pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell’8 giugno ed entrato in vigore il 9 giugno 2021, recante “Misure urgenti in materia di assegno temporaneo per figli minori”.

Assegno temporaneo figli minori: come funziona

Dal 1° luglio e fino al 31 dicembre 2021, ai nuclei familiari che non abbiano diritto all’ANF è riconosciuto un assegno temporaneo su base mensile.

Questo aiuto spetta a condizione che al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, siano in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti:

  • essere cittadino italiano o di uno Stato membro UE, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente; ovvero essere cittadino di uno Stato non appartenente all’UE in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo; o in possesso del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale;
  • soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;
  • domiciliato e residente in Italia e avere i figli a carico sino al compimento del diciottesimo anno d’età;
  • residente in Italia da almeno due anni, anche non continuativi; ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale.

In sostanza fino alla fine del 2021 vi saranno a regime gli assegni per il nucleo familiare per i lavoratori dipendenti e assimilati e l’assegno ponte per tutti gli altri. Dal 2022 entrerà in vigore invece l’assegno universale (assegno unico per i figli a carico) che sarà valido per la generalità delle famiglie con figli minori.

Assegno ponte: quanto spetta

L’assegno a favore dei soggetti è determinato in base alla tabella di cui all’Allegato 1 del D.L. n. 79/2021, la quale individua le soglie ISEE e i corrispondenti importi mensili dell’assegno temporaneo per ciascun figlio minore, in relazione al numero dei figli minori.

Gli importi sono maggiorati di 50 euro per ciascun figlio minore con disabilità.

Il beneficio è riconosciuto dall’INPS nel limite massimo complessivo di 1.580 milioni di euro per l’anno 2021.

Come fare domanda e decorrenza dell’assegno ponte

La domanda è presentata in modalità telematica all’INPS ovvero presso gli istituti di patronato, secondo le modalità indicate dall’INPS entro il 30 giugno 2021.

Resta ferma la decorrenza della misura dal mese di presentazione della domanda stessa. Per le domande presentate entro il 30 settembre 2021, sono corrisposte le mensilità arretrate a partire dal mese di luglio 2021.

L’erogazione dell’assegno avviene mediante accredito su IBAN del richiedente ovvero mediante bonifico domiciliato. In caso di affido condiviso dei minori, l’assegno può essere accreditato in misura pari al 50% sull’IBAN di ciascun genitore.

L’assegno non concorre alla formazione del reddito.

Compatibilità Assegno temporaneo figli minori con altri sostegni alle famiglie

Il beneficio è compatibile con:

  • il Reddito di cittadinanza;
  • la fruizione di eventuali altre misure in denaro a favore dei figli a carico erogate dalle regioni, province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali.

In caso di variazione del nucleo familiare in corso di fruizione dell’assegno, la dichiarazione sostitutiva unica aggiornata deve essere presentata entro 2 mesi dalla data della variazione.

Dal mese successivo a quello di presentazione della DSU aggiornata, la prestazione decade d’ufficio, ovvero è adeguata nel caso in cui i nuclei familiari abbiano presentato contestualmente una nuova domanda di assegno temporaneo.

Decreto-Legge 79-2021 Testo Gazzetta Ufficiale

Alleghiamo infine il testo dalla Gazzetta Ufficiale del Decreto-Legge 79-2021 recante “Misure urgenti in materia di assegno temporaneo per figli minori”.

730

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Cosa fare in caso di invio del 730 precompilato sbagliato? Entro il 22 giugno si può inviare un 730 sostitutivo; poi integrativo o Redditi.

730 precompilato sbagliato: cosa fare? Entro il 22 giugno è possibile annullare il 730 precompilato sbagliato ma comunque inviato: l’annullamento comporta, entro la stessa data, l’invio di un nuovo 730, ma superata tale data, se vogliamo correggere un errore a nostro sfavore potremo ricorrere al 730 integrativo, entro il prossimo 25 ottobre.

Se invece, gli errori da correggere sono a nostro favore, ad esempio hanno determinato un credito Irpef maggiore rispetto a quello effettivamente spettante, possiamo ricorrere solo al modello Redditi 2021.

730 precompilato sbagliato: invio sostitutivo entro il 22 giugno

Se una volta inviato il 730 precompilato ci accorgiamo di avere commesso un errore a sfavore o a favore del Fisco, entro il 22 giugno possiamo provvedere ad annullare il primo invio e ad effettuare un invio sostitutivo.

L’invio sostitutivo è ammesso una sola volta e fino al 22 giugno.

Leggi anche: come accedere alla dichiarazione dei redditi precompilata

Come annullare il 730 precompilato inviato

Come annullare il 730 precompilato inviato? Tramite la funzione “annulla 730 inviato“, è possibile annullare il precedente invio del 730 precompilato.

Attenzione, annullando la dichiarazione:

  • tutti i dati inseriti saranno cancellati e
  • sarà di nuovo disponibile la dichiarazione precompilata così come originariamente predisposta dal Fisco, al netto dell’eventuali modifiche effettuate in precedenza.

L’annullamento del 730 è possibile se lo stato della ricevuta dell’invio risulta “Elaborato” e se si accede al portale della precompilata con le stesse credenziali che sono state utilizzate per l’invio.

Inoltre, come riportato sul portale della dichiarazione precompilata, se è stato compilato il modello  Redditi aggiuntivo (ad esempio il quadro RW del modello Redditi) o correttivo del 730,  prima è necessario cancellare i dati inseriti. Ciò è possibile  cliccando su “Ripristina” nella sezione “Redditi aggiuntivo e correttivo/integrativo”.

Detto ciò, per procedere con l’annullamento del 730 deve essere selezionata la funzione “Richiedi annullamento 730”.

Superata la data del 22 giugno, nella sezione “Ricevute” è possibile  controllare e stampare le ricevute dell’annullamento. L’annullamento riguarda anche l’F24 predisposto in automatico sulla base delle risultanze del dichiarativo annullato.

730 integrativo e modello Redditi

Come detto in premessa superata la data del 22 giugno per l’invio del 730 sostitutivo, è possibile correggere la dichiarazione precedentemente inviata:

  • presentando al Caf o al professionista un 730 integrativo, entro il 25 ottobre.
  • trasmettendo, tramite l’applicazione web, il modello Redditi correttivo entro il 30 novembre o
  • il modello Redditi integrativo, dopo il 30 novembre e fino al 31 dicembre 2026.

Modello Redditi 2021 integrativo

Perchè il modello Redditi integrativo può essere presentato entro il 31 dicembre 2026? Perchè la dichiarazione integrativa può essere presentata entro i termini dell’accertamento.

Ai sensi dell’art.43 del DPR 600/73,

gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui e’ stata presentata la dichiarazione. Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di presentazione di dichiarazione nulla l’avviso di accertamento puo’ essere notificato entro il 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.

Modello 730/2021 integrativo

Il 730 integrativo si può presentare solo nel caso in cui si tratti di una dichiarazione più favorevole al contribuente. Dunque se nel 730 già inviato abbiamo riportato in maniera errata dei valori reddituali o degli oneri detraibili e ciò ha comportato un minor credito Irpef o un maggior debito, possiamo presentare un 730 integrativo.

Attenzione:

  • il 730 integrativo deve essere comunque presentato a un Caf o a un professionista abilitato anche in caso di assistenza precedentemente prestata dal sostituto;
  • è necessario esibire la documentazione necessaria al Caf  per il controllo della conformità dell’integrazione che viene effettuata.

Se l’assistenza sul mod. 730 originario era stata prestata dal sostituto d’imposta occorre esibire al Caf o al professionista abilitato tutta la documentazione.

Il 730 integrativo può essere presentato anche laddove:

  • l’integrazione della dichiarazione riguarda esclusivamente i dati del sostituto d’imposta;
  • l’integrazione riguarda sia i dati del sostituto d’imposta sia altri dati della dichiarazione la cui correzione comporta un maggior importo a credito, un minor debito oppure un’imposta invariata.

Modello Redditi per correggere il 730 sbagliato

Se una volta effettuato  l’invio del 730 ci siamo accorti di non aver inserito qualche dato, un reddito, oppure abbiamo indicato delle detrazioni o delle deduzioni per un importo maggiore rispetto a quello spettante, per la correzione, dobbiamo utilizzare per forza il modello Redditi. Infatti in questo caso, l’integrazione o la rettifica 730 inviato comporta un minor credito o un maggior debito.

Il modello REDDITI Persone fisiche 2021 può essere presentato:

  • entro il 30 novembre (correttiva nei termini);
  • ntro il termine previsto per la presentazione del modello REDDITI relativo all’anno successivo (dichiarazione integrativa);
  • entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione (dichiarazione integrativa – art. 2 comma 8 del D.P.R. 322 del 1998).

Se dall’integrazione emerge un importo a debito, sarà necessario versare:

  • il maggio tributo;
  • gli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giornaliera e
  • la sanzione per omesso versamento (30%,15%,1%) in misura ridotta secondo quanto previsto dall’art. 13 del D. Lgs. n. 472 del 1997 (ravvedimento operoso).

Attenzione, se il modello Redditi a correzione del 730 è presentato entro il 30 novembre (Redditi correttivo), non sarà necessario versare alcuna sanzione per infedeltà dichiarativa. Dopo tale data si versa  la sanzione per infedeltà dichiarativa, dal 90% al 180% dell’imposta non dichiarata. Attenzione, tale sanzione assorbe anche quella del 30% per omesso/carente versamento.

Infine è necessario chiarire quali sono gli effetti sul conguaglio Irpef in caso di dichiarazione integrativa.

Ebbene, la presentazione di una dichiarazione integrativa non sospende le procedure avviate con la consegna del modello 730.  Il datore di lavoro o l’ente pensionistico sono tenuti ad effettuare i conguagli in base al  730 originariamente tramesso, anche tramite l’invio sostitutivo.

Turismo

 

TURISMO: ON LINE BANDO DA 1 MLN PER PROMOZIONE TERRITORI

Corrado, “Settore piegato da pandemia, rilanciamolo!”

23/03/2021 – È stato pubblicato l’Avviso di interventi per il rilancio del turismo del Lazio in conseguenza dei danni causati dall’emergenza Covid-19.

Si tratta di contributi, per un totale di 1 milione di euro, a supporto di attività e iniziative volte alla promozione dei territori in chiave turistica tenendo conto degli ambiti territoriali individuati nel Piano Turistico triennale 2020-2022. Un sostegno al territorio regionale per valorizzarne le eccellenze presenti nei più importanti segmenti turistici della Regione: quello culturale, artistico, archeologico, storico, naturalistico, religioso, enogastronomico e sportivo. Le proposte possono essere presentate da Associazioni, Fondazioni o altri soggetti privati, singolarmente o riuniti in A.T.I., operanti nel campo del turismo, della cultura, della promozione web, dell’enogastronomia, dello sport, del commercio e dell’ambiente del territorio della Regione Lazio.

I progetti devono prevedere, almeno per il 50% del totale del costo stimato, l’impiego di guide turistiche e accompagnatori turistici regolarmente iscritti negli appositi elenchi.

Le proposte potranno riguardare uno o più cluster già individuati dal Piano turistico triennale: turismo culturale identitario (arte, storia cultura); luoghi della memoria; turismo outdoor (cammini e itinerari, sport, natura, montagna); salute, enogastronomia e turismo rurale.

Tutte le informazioni su come accedere al Bando

“Il turismo è stato piegato dalla pandemia e noi vogliamo ripartire dalle enormi potenzialità della nostra Regione per rilanciarlo. Il Bando prevede un contributo complessivo di 1 milione di euro, risorse che copriranno iniziative che prevedano la promozione dei territori in chiave turistica e la valorizzazione degli ambiti territoriali della Regione. I progetti dovranno rafforzare, in particolare, l’offerta turistica nel periodo di bassa stagionalità e incrementare nuove tipologie di flussi turistici. Abbiamo un’enorme ricchezza che è il nostro territorio, fatto di storia, di bellezze naturalistiche, di borghi, di terme e benessere, di mare e montagne. Adesso mettiamo in campo le nostre migliori energie e idee nuove che permettano al settore turistico di risollevarsi”, dichiara Valentina Corrado, Assessore al Turismo, Enti locali, Sicurezza Urbana, Polizia locale e Semplificazione Amministrativa.

 

IL PROGETTO K&ISS

 

 

IL PROGETTO K&ISS

Il progetto K&ISS – Knowledge & Innovation Sharing System (finanziato dalla Misura POR FESR 2014-2020 – Azione 3.5.1a – A0121E0002 – Potenziamento della rete Spazio Attivo: Infrastrutture e Servizi sul territorio per le imprese e lo sviluppo”), si pone l’obiettivo di affiancare le micro, piccole e medie imprese (MPMI) del Lazio nel processo di trasformazione digitale, con un supporto e un affiancamento che  allo stesso tempo sia innovativo e dia continuità alle attività tradizionali.

 

PARTECIPA

Dal 3 maggio puoi ottenere il report di assessment digitale, partecipare alle attività di formazione online sui temi del digitale e candidarti (fino al 30 giugno) per usufruire del servizio di assistenza.

Compila il questionario di self assessment digitale.
Al termine del periodo di rilevazione (scadenza: 30 giugno 2021) un Report con l’indicazione del proprio posizionamento in termini di maturità digitale.
– Scarica il questionario (link)
– Registrati e vai al questionario (link)

Partecipa alle attività di formazione.
Compila il questionario e partecipa al bando. Anche se non rientri tra le 60 imprese aggiudicatarie, puoi partecipare alle attività di formazione accedendo direttamente alla piattaforma. Già disponibili oltre 10 lezioni sul digitale: customer satisfaction, sito web, social media, digital advertising, alcune delle tematiche a disposizione.
– Scarica il bando (link)

Candidati al bando
Verifica i requisiti di partecipazione e partecipa al bando. 60 imprese da settembre usufruiranno del servizio di consulenza e digital coaching.
– Scarica il bando (link)
– Verifica il Codice ATECO (link)
– Partecipa (link)

 

 

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