Archivi giornalieri: 7 giugno 2021

Dichiarazione dei Redditi 2021: quanti giorni indicare di NASpI, CIG e disoccupazione agricola

Dichiarazione dei Redditi 2021: quanti giorni indicare di NASpI, CIG e disoccupazione agricola

L’Agenzia delle Entrate spiega, in riferimento alla dichiarazione dei Redditi, quanti giorni indicare di NASpI, CIG e disoccupazione agricola

Dichiarazione dei Redditi 2021: quanti giorni indicare di NASpI, CIG e disoccupazione agricola? Arrivano le indicazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate sull’indicazione dei giorni di indennità di disoccupazione Agricola, indennità di disoccupazione NASPI e Cassa Integrazione percepiti nel corso del 2020.

Il Fisco spiega che si indicano i giorni relativi al 1° e 2° semestre 2020 e in ogni caso la somma dovrà coincidere con quanto indicato al punto 6 della Certificazione Unica dell’INPS. L’indicazione esatta dei giorni è particolarmente necessaria in questa dichiarazione in quanto nel 2020 vi è stato il passaggio dal bonus Renzi al cosiddetto bonus cuneo fiscale (trattamento integrativo e ulteriore detrazione).

Di seguito i dettagli della Risoluzione, il cui testo completo è disponibile a fondo pagina.

Dichiarazione dei Redditi 2021: quanti giorni indicare di NASpI, CIG e disoccupazione agricola

Come accennato in premessa dal 1° luglio 2020, il vecchio bonus Irpef (meglio conosciuto come Bonus Renzi) è stato sostituito con un nuovo bonus di 100 euro in busta paga, ovvero il trattamento integrativo o con l’ulteriore detrazione fiscale.

Di conseguenza nei modelli dichiarativi 2021 il Fisco ha previsto due semestri, per il calcolo dei benefici fiscali spettanti al contribuente dal 1° gennaio al 30 giugno 2020 e dal 1° luglio al 31 dicembre 2020.

Anche nella Certificazione Unica 2021 è stata inserita l’indicazione del numero dei giorni per i quali spettano le detrazioni per lavoro dipendente riferiti a ciascuno dei due semestri, rispettivamente:

  1. al punto 13 – Primo semestre
  2. e al punto 14 – Secondo semestre.

Nel caso in cui il lavoratore abbia percepito nel 2020 sia redditi da lavoro dipendente che indennità INPS quali la disoccupazione agricola, la NASpI o la Cassa Integrazione, durante la compilazione della dichiarazione dei redditi, dovrà indicare i giorni rilevati sia nella CU dell’INPS, che in quella del datore di lavoro e il totale dei giorni dovrà essere al massimo pari a 365.

Richieste di chiarimenti sul numero di giorni da indicare in dichiarazione

L’Agenzia delle Entrate ha rilasciato la risoluzione in oggetto, a seguito di richieste di chiarimenti in riferimento alla corretta modalità di compilazione del quadro C del modello 730 o modello Redditi Persone Fisiche; si fa quindi riferimento con riferimento al numero dei giorni che danno diritto alle detrazioni da lavoro dipendente. In particolare i dubbi sorgono quando l’Inps o altri Enti abbiano erogato indennità come la disoccupazione agricola, la Cassa Integrazione CIG o la NASPI.

In particolare le richieste di chiarimento riguardano quale sia il numero dei giorni da indicare nei modelli dichiarativi relativi all’anno 2020 in presenza di indennità, quale quella per disoccupazione agricola, riferita alle giornate lavorate nel 2019, considerato che:

  • l’INPS nelle CU 2021, con un periodo di giorni di lavoro inferiore a 181/182 giorni nell’anno, indica nel punto 13 (“Primo semestre”) il totale di giorni indicati al punto 6 (“giorni lavoro dipendente”), non potendo attribuire un numero preciso di giorni riferiti al primo e/o al secondo semestre;
  • il datore di lavoro, invece, certifica il numero di giorni al punto 13 (“Primo semestre”) e/o 14 (“Secondo semestre”) sulla base dell’effettivo periodo di lavoro nell’anno, ricadente nel primo e/o nel secondo semestre.

Le spiegazioni delle Entrate: premessa

Il decreto-legge n. 3/2020 dal 1° luglio 2020, ha abrogato il bonus Irpef 80 euro e introdotto due nuove misure per il taglio del cuneo fiscale:

  1. Trattamento integrativo. Ai titolari di reddito di lavoro dipendente e di alcuni redditi assimilati: per averne diritto l’imposta lorda deve essere superiore alle detrazioni da lavoro spettanti. Inoltre l’importo pari a 600 euro per il 2020 e 1.200 euro per il 2021, è determinato in rapporto al numero di giorni lavorativi a partire dal 1° luglio 2020. Infine spetta solo se il reddito complessivo del beneficiario non è superiore a 28.000 euro.
  2. Ulteriore detrazione. La seconda misura riconosce per le prestazioni svolte nel secondo semestre del 2020 una ulteriore detrazione fiscale e spetta ai titolari di reddito di lavoro dipendente (e alcuni redditi assimilati), con reddito complessivo superiore a 28.000 euro e fino a 40.000 euro. L’importo della detrazione è rapportata al periodo di lavoro ed è decrescente all’aumentare del reddito complessivo, fino ad azzerarsi a 40.000 euro.

Pertanto il modello CU 2021, prevede l’indicazione distinta dei due semestri 2020 del numero dei giorni per i quali spettano le detrazioni

  • primo semestre al punto 13
  • e secondo semestre al punto 14.

Circolare INPS n. 137 del 15 maggio 1997

Facendo riferimento alla circolare INPS 137/97 l’Agenzia ritiene che il calcolo, ivi enunciato, possa essere usato anche per il calcolo dei giorni per il:

  • bonus Irpef,
  • al trattamento integrativo
  • e all’ulteriore detrazione.

nel caso in cui il contribuente abbia percepito indennità erogate direttamente dall’Inps (ad esempio disoccupazione agricola, CIG, NASPI) con riferimento ai due semestri del 2020. Purché tali giorni trovino capienza nel limite massimo di 365 giorni.

Le Conclusioni  dell’Agenzia

L’Agenzia spiega che potrà essere computato il numero di giorni indicato nelle CU INPS 2021 a prescindere dal riferimento ai semestri; consentendo quindi al lavoratore il recupero di tutti i benefici spettanti.

In dichiarazione dei redditi il contribuente, sulla base delle Certificazione Uniche di Datore di Lavoro e INPS (o altro Ente erogatore), deve riportare in dichiarazione:

  • un massimo di 181 giorni (o 182 se comprensivo del 29 febbraio) per il primo semestre 2020;
  • massimo 184 giorni per il secondo semestre.

Sempre tenuto conto che la somma dei giorni dei due semestri deve essere uguale al numero di giorni da lavoro dipendente.

In conclusione si può riportare il numero di giorni riferiti al 1° e al 2° semestre anche diversi da quelli certificati nella CU INPS; sempre che la somma dei giorni indicati per i due periodi coincida con il numero di giorni indicati nel punto 6 della certificazione CU INPS.

Risoluzione Agenzia delle Entrate 41 del 04-06-2021

In allegato la Risoluzione AdE in oggetto.

download   Risoluzione AdE 41 del 04-06-2021
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Sospensione dei versamenti delle ritenute: escluse le addizionali regionali e comunali

Sospensione dei versamenti delle ritenute: niente stop per le trattenute relative alle addizionali regionali e comunali. Il “Decreto Cura Italia” (L. n. 18/2020) non consente di ricomprendere le trattenute relative alle addizionali regionali e comunali tra i versamenti sospesi di cui all’articolo 61. Né alcun spunto in tal senso si rinviene nella relazione tecnica e nella relazione illustrativa al decreto legge.

È quanto si legge nella Risoluzione n. 40/E del 1° giugno 2021, che fornisce alcuni chiarimenti in materia di sospensione dei versamenti delle ritenute, ai sensi dell’art. 61, co. 1, del D.L. n. 18/2020. In particolare è stato chiesto se la sospensione dei termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte si riferisca anche al versamento delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale.

Sospensione versamenti ritenute: la disciplina

L’art. 61, co. 1, del D.L. n. 18 del 2020, prevede che per i soggetti di cui al co. 2, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, sono sospesi i termini:

  • relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli artt. 23 e 24 del Dpr. n. 600/1973, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta, dal 2 marzo 2020 al 30 aprile 2020;
  • agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, dal 2 marzo 2020 al 30 aprile 2020;
  • dei versamenti relativi all’imposta sul valore aggiunto in scadenza nel mese di marzo 2020.

In altre parole, la predetta norma ha:

  • soppresso il riferimento all’art. 29 del Dpr. n. 600/1973, stabilendo, pertanto, che sono sospesi i termini dei versamenti limitatamente alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati;
  • previsto la sospensione anche dei termini di versamento dell’imposta sul valore aggiunto;
  • esteso la sospensione prevista per il settore turistico-alberghiero a soggetti operanti in altri settori individuati dal successivo comma 2.

Sospensione adempimenti imprese, autonomi e professionisti

Il co. 2 del suddetto articolo ha stabilito che per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel 2019 ha previsto la sospensione dei «versamenti da autoliquidazione che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020 relativi:

  • alle ritenute alla fonte, e alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta;
  • all’imposta sul valore aggiunto;
  • ai contributi previdenziali e assistenziali, e ai premi per l’assicurazione obbligatoria.

Sospensione dei versamenti delle ritenute: escluse le addizionali regionali e comunali

Dunque, il predetto articolo, richiama espressamente le “trattenute relative all’addizionale regionale e comunale”.

La norma non consente, dunque, di ricomprendere le trattenute relative alle addizionali regionali e comunali tra i versamenti sospesi di cui all’articolo 61. Né alcun spunto in tal senso si rinviene nella relazione tecnica e nella relazione illustrativa al decreto legge.

In ogni caso, in applicazione di quanto disposto dall’art. 10, della L. n. 212/2000, non saranno dovuti sanzioni ed interessi laddove i contribuenti, prendendo atto – solo a seguito della pubblicazione dei chiarimenti ivi contenuti – di avere assunto un comportamento non coerente con le norme, provvedano tempestivamente al versamento di quanto dovuto a titolo di addizionali regionali e comunali.

Pensione di reversibilità

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Pensione di reversibilità: cos’è, a chi spetta, calcolo, importo e requisiti in questa guida completa e aggiornata

La pensione ai superstiti è un assegno riconosciuto a favore di coniuge (anche separato) o figli di un lavoratore o pensionato Inps deceduto.

Pensione di reversibilità: si tratta di un importante trattamento pensionistico previsto per i familiari superstiti in caso di morte del pensionato iscritto ad una delle gestioni assicurative dell’Inps. E’ un diritto alla pensione previsto per legge nel caso in cui si verifichino alcune precise condizioni di legge come età o reddito.

Questo assegno mensile ai superstiti spetta al coniuge anche in caso di separazione o divorzio. Per i figli, invece, bisogna verificare l’età, la frequenza di una scuola o di una università (con diritto alla pensione fino ai 21 o ai 26 anni) e dell’assenza di un lavoro.

Ecco una guida completa e aggiornata su cos’è e come funziona, al calcolo, agli importi riconosciuti e i requisiti per ottenerla. Con calcolatore pensione reversibilità a fondo pagina.

Pensione di reversibilità: cos’è

Due sono le principali condizioni che maturano il diritto alla pensione ai superstiti indiretta o di reversibilità. Sul sito ufficiale dell’Inps, sono presenti le principali casistiche riferite alle due categorie ora citate, ossia:

  • Pensione reversibilità. E’ dovuta nel caso in cui il titolare di diritto deceduto, percepiva una pensione diretta o è in corso la sua liquidazione. In questo caso, il diritto alla pensione passa ai superstiti.
  • Pensione indiretta. E’ dovuta nel caso in cui il titolare di diritto deceduto, aveva maturato almeno 15 anni di assicurazione e di contribuzione o almeno cinque anni di assicurazione e contribuzione al periodo precedente al decesso.

La pensione ai superstiti in uno dei due casi citati, decorre dal primo giorno del mese successivo al decesso del pensionato e prevede il calcolo di aliquote di reversibilità ai parenti secondo tre casistiche. Nel caso in cui il coniuge non ha figli, tale aliquota è del 60%, mentre nel caso in cui sia presente un figlio, l’aliquota passa all’80%. Le aliquote di reversibilità della pensione ai superstiti, sono riconosciute al 100%, invece, nel caso in cui il coniuge abbia due o più figli.

 Leggi tutte le nostre guide nella rubrica ABC Pensioni

A chi spetta la pensione ai superstiti

La pensione di reversibilità, spetta principalmente al coniuge e ai figli ed equiparati, che alla data della morte del pensionato o dell’assicurato alla gestione Inps, non siano diventati maggiorenni. Per questi ultimi, infatti, il requisito anagrafico, è essenziale per poter accedere a tale prestazione. E’ poi necessario, che rientrino in una di queste categorie:

  • Per i figli adottivi e affiliati, riconosciuti o giudizialmente dichiarati del lavoratore deceduto.
  • Nel caso di figli non riconosciuti e per i quali era in atto un mantenimento da parte del lavoratore deceduto.
  • Sui figli non riconosciuti dal deceduto ma che in fase di successione hanno ottenuto il diritto all’assegno vitalizio.
  • Per i figli nati dal precedente matrimonio o riconosciuti dal coniuge del deceduto.

Ammessi nella categoria dei figli ed equiparati del lavoratore deceduto, anche i minori regolarmente affidati dagli organi di legge, i nipoti minori eventualmente a carico e i figli postumi se nati entro il 13°giorno dalla data del decesso.

Le pensioni reversibilità figli, possono essere riconosciute anche nei confronti di coloro che superano la maggiore età, laddove si tratta di studenti. In questi casi, è da verificare l’assenza di un lavoro retribuito e nell’essere a carico del genitore al momento del suo decesso.

In particolare, il limite di età passa dai 18 anni ai 21 anni, nel caso in cui lo studente frequenti una scuola media o professionale. Dai 18 anni ai 26 anni, invece, nel caso in cui lo studente frequenti l’Università. Nessun limite di età per il riconoscimento al diritto alla pensione, per i figli inabili al lavoro e a carico del genitore deceduto.

Pensione reversibilità, quanto spetta: calcolo e importi aggiornati

Pensione di reversibilità al coniuge divorziatoL’ammontare dell’assegno di pensione può essere più o meno alto in base ad alcuni fattori legati agli anni di lavoro e al tipo di lavoro svolto dal defunto, ma anche in base al reddito del beneficiario. Ovviamente per quanto riguarda gli anni di lavoro e la lavorazione svolta questa influisce sull’assegno in quanto varierà anche l’ammontare dei contributi versati. Quindi più questo montante è alto e più alto sarà l’assegno spettante.

Altro fattore comunque che influisce sull’importo è il reddito del superstite. Inoltre bisogna precisare che la pensione di reversibilità viene riconosciuta immediatamente nel caso in cu il soggetto defunto è già pensionato, mentre è diverso il discorso quando il coniuge defunto è ancora in età lavorativa. In quest’ultimo caso si parla di pensione di reversibilità indiretta e il lavoratore defunto deve aver maturato almeno uno dei seguenti requisiti:

  1. almeno 15 anni di contribuzione già versati, ovvero 780 contributi settimanali nel caso di lavoratore autonomo;
  2. 5 anni di contribuzione e assicurazione o 260 contributi settimanali per i liberi professionisti. Gli ultimi tre anni di contributi devono essere stati versati nei cinque anni di lavoro prima della morte.

Pensione reversibilità coniuge separato o divorziato

La pensione di reversibilità spetta al coniuge nel caso in cui si presentino specifiche condizioni di legge. In particolare, maturano il diritto alla pensione di reversibilità il coniuge, anche se separato legalmente o divorziato e titolare di un assegno periodico divorzile. Bisogna verificare, tuttavia, che non siano state stipulate delle nuove nozze, poiché in tali casi, il coniuge perde il diritto alla pensione ai superstiti.

A seguito della recente entrata in vigore della Legge Cirinnà Legge 76/2016, concorre alla pensione di reversibilità al coniuge, anche un componente superstite di una unione civile.

Come fare domanda di pensione ai superstiti

La reversibilità della pensione, in presenza dei requisiti di legge, può essere richiesta dai superstiti mediante la presentazione di una domanda online. In merito, l’Inps ha predisposto un servizio dedicato da cui poter accedere collegandosi al sito ufficiale dell’Ente previdenziale alla sezione Prestazione e servizi. Per la corretta presentazione della domanda, occorrerà essere muniti anche di Pin personale e indicare un codice fiscale, laddove si tratta di accesso diretto.

E’ infatti possibile, anche rivolgersi a enti di patronato o intermediari per la presentazione telematica della domanda.  Attivo, anche un contact center gratuito in alternativa al servizio online dell’Inps per esercitare il proprio diritto alla pensione.

Sul sito ufficiale dell’Inps, inoltre, sono presenti delle sezioni informative su cosa sono le pensioni reversibilità, a chi spetta e in che misura, oltre che l’accesso diretto alla procedura telematica per una corretta presentazione della domanda.

Leggi anche: Calcolo della Pensione di reversibilità, chiarimenti dell’Inps

Pensione superstiti: casistiche più frequenti

La pensione ai superstiti consiste in un assegno versato agli eredi del pensionato o dell’assicurato in misura diretta a coniuge e figli. La materia, tuttavia, è molto ampia e ne prevede l’applicazione sotto diversi punti di vista. In particolare, ecco le casistiche più frequenti:

  • Coniuge separato. La pensione di reversibilità spetta anche in questo caso, laddove l’iscrizione all’Inps da parte del lavoratore o del pensionato avviene prima della emissione della sentenza con separazione legale. Il diritto alla pensione, spetta anche nel caso in cui il titolare deceduto era tenuto ad un assegno di mantenimento al coniuge.
  • Coniuge divorziato. Le pensioni reversibilità spettano anche in questo particolare caso, ossia quando il coniuge in vita è titolare di un assegno di mantenimento e non ha ancora contratto un nuovo matrimonio.
  • Unione civile. Nelle pensioni di reversibilità novità importanti per tali categorie e che, in base ad una recente legge del 2016, hanno diritto a tale assegno al pari di un coniuge.
  • Figli minori. Se la persona deceduta aveva dei figli minori a carico, questi ultimi fino al compimento della maggiore età maturano il diritto alla pensione.
  • Figli studenti. Il diritto alla pensione permane, anche nel caso in cui gli stessi erano a carico del genitore deceduto. L’assegno, spetta fino al compimento dei 21 anni, se studenti di scuola media superiore e non oltre i 26 anni, se studenti universitari.
  • Figli inabili. Confermato il requisito di essere a carico del genitore deceduto e con una inabilità del lavoro, in questo caso non è previsto una età massima per mantenere il diritto all’assegno.

Pensioni di reversibilità, eccezioni al diritto all’assegno

Le pensioni di reversibilità, infine, possono essere riconosciute anche nei confronti di genitori e fratelli del lavoratore o pensionato deceduto. Per il primo caso, il diritto alla pensione scatta per coloro che presentano almeno 65 anni di età, non titolari di pensione diretta o indiretta e a carico del deceduto. E’ necessario, anche l’assenza di un coniuge o di figli e nipoti a carico della persona deceduta.

Per i fratelli o le sorelle, invece, deve essere accertata l’inabilità al lavoro e dell’essere a carico del lavoratore deceduto. La pensione di reversibilità, però, potrà essere riconosciuta, solo nel caso in cui non siano presenti altri parenti diretti come coniuge, figli, nipoti o genitori.

Calcolo pensione reversibilità

Per terminare vi riportiamo questo utile strumento di calcolo della pensione di reversibilità (a cura del sito www.avvocatoandreani.it) che aiuta a sapere in anticipo l’importo dell’assegno di pensione ai superstiti spettante in base ai requisiti.

Decreto Semplificazioni: novità su superbonus, SPID, appalti, PNRR ma non solo

Il decreto Semplificazioni è uno dei tanti provvedimenti attesi nelle ultime settimane: indica quelle che dovranno essere le misure di governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e, peraltro, come suggerisce la parola stessa ‘semplificazioni’, è in qualche modo strumentale all’adozione di futuri provvedimenti. L’ottica è infatti quella dello snellimento delle procedure, anch’esso un fattore decisivo per il rilancio del paese dopo la crisi da pandemia; e per l’effettiva attuazione delle riforme strutturali di cui si trova traccia nel testo del Recovery Plan italiano.

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale pochi giorni fa, il Decreto Semplificazioni  si focalizza – come accennato – sulla governance del PNRR, ma prevede in verità tutta una serie di misure di rilievo, e descrive un sistema organizzato su vari livelli. Queste nuove disposizioni sono entrate in vigore a partire dal primo giugno.

Vediamo di seguito il provvedimento in alcuni suoi punti salienti, cercando di fornire una ricostruzione d’insieme.

LEGGI ANCHE: Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, pubblicato il testo ufficiale

Decreto Semplificazioni: la struttura in generale

Essenzialmente il Decreto legge del 31 maggio 2021 n. 77 è articolato in due parti:

  • nella prima parte del decreto Semplificazioni, sono incluse regole sul piano della governance del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Grazie ad esse, sono chiariti e definiti i ruoli strategici dei vari enti dello Stato, per quanto attiene al perseguimento degli obiettivi di cui alle missioni indicata nel Recovery Plan. Non solo: vi sono anche le disposizioni circa le modalità di dialogo con le istituzioni UE;
  • nella seconda parte del provvedimento – in una linea di coerenza d’insieme – abbiamo misure di alleggerimento, snellimento e semplificazione che riguardano i settori più a stretto contatto con gli assi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Dette misure servono, in buona sostanza, ad avere finalmente una Pubblica Amministrazione più veloce ed efficiente.

In verità il pacchetto del Decreto Semplificazioni è stato chiuso non senza dibattiti, confronti e contrasti di vedute. Infatti, il provvedimento è uscito revisionato dopo le prime bozze e le immediate polemiche tra il Governo Draghi e le maggiori sigle sindacali per rappresentanza.

Come accennato, il decreto Semplificazioni va considerato come un provvedimento in risposta alle richieste dell’Europa: le istituzioni UE infatti avevano raccomandato all’Italia di adottare un pacchetto di norme ad hoc, entro fine maggio. Ciò al fine di procedere più veloci con l’attuazione degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

Come sopra accennato, il testo del decreto Semplificazioni appare assai significativo sotto vari aspetti. Non soltanto governance del PNRR, ma anche argomenti come ambiente ed energie rinnovabili sono tenuti in stretta considerazione.

Gli argomenti clou affrontati nel provvedimento: ecco quali sono

Il provvedimento è suddiviso in differenti titoli,  a riprova dell’elevata articolazione del testo. Essi riguardano:

  • il sistema di coordinamento; gestione; attuazione; monitoraggio e controllo del PNRR;
  • i poteri sostitutivi, il superamento del dissenso e le procedure finanziarie;
  • la transizione ecologica;
  • la velocizzazione del procedimento ambientale e paesaggistico;
  • la procedura speciale per attuare specifici progetti del PNRR;
  • i contratti pubblici;
  • la semplificazione delle regole attinenti agli investimenti nel Sud Italia;
  • l’innovazione della nota legge n. 241/1990 sul procedimento amministrativo;
  • il rafforzamento della capacità amministrativa.

In definitiva, l’ottica è quello della progressiva sburocratizzazione di enti e procedure; dello snellimento delle attività e della maggior efficienza. Ciò per rendere un servizio migliore nei confronti dei cittadini e per semplificare l’attuazione di quanto previsto nel PNRR.

La concretezza al primo posto: cosa cambia per il superbonus 110%?

Il provvedimento si distingue dunque per stabilire tutta  una serie di semplificazioni e agevolazioni, come ad es. la quota del 50% dell’importo totale del contratto lavori; servizi e forniture per quanto attiene ai subappalti  – in deroga alle regole attuali che pongono il limite del 30% –  fino al 31 ottobre 2021, con eliminazione integrale dei  cd. limiti quantitativi dal primo novembre 2021.

Ma non solo. Prevista anche la semplificazione degli iter per accedere al noto Superbonus  edilizia e ristrutturazioni e l’estensione della misura ai lavori mirati a eliminare le barriere architettoniche. Il decreto Semplificazioni si dimostra, in qualche modo, trasversale nella linea di interventi. Predisposte infatti regole più agili per quanto attiene all’installazione della fibra ottica negli immobili.

Più nel dettaglio, una delle misure di preminente interesse su cui interviene il decreto Semplificazioni è l’art. 119 sugli incentivi, nel decreto rilancio n. 34/2020 del passato Governo Conte. Su di esso infatti sono apposte le seguenti novità sostanziali:

  • semplificati gli iter per permettere l’accesso al superbonus in ipotesi di lavori di efficientamento energetico degli immobili;
  • allargamento del superbonus 110% alle opere mirate alla eliminazione delle barriere architettoniche;
  • per quanto attiene alle opere di manutenzione straordinaria, attuabili con comunicazione di inizio lavori asseverata(CILA), per la presentazione della CILA non è obbligatoria l’attestazione dello stato legittimo art. 9-bis, comma 1- bis del dPR n. 380 del 2001;
  • alla detrazione in questione può essere sfruttata anche da ospizi, caserme, ospedali e case di cura.

Come si può notare, dunque, si tratta di notevoli passi avanti per quanto riguarda la sburocratizzazione e lo snellimento delle procedure.

Appalti: quali sono le novità apportate dal decreto?

Il decreto Semplificazioni si conferma dunque provvedimento tutt’altro che di secondaria importanza, se pensiamo che incide anche sulla normativa in tema di appalti e subappalti.

Per quanto attiene agli interventi e alle opere mirate ad attuare il Recovery Plan italiano, è stato disposto un affidamento unico che unisce la progettazione e la realizzazione effettiva dell’opera, e che deve considerare il progetto di fattibilità economica e tecnica. In particolare, l’aggiudicazione delle opere si compie sulla scorta del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ma senza dimenticare gli aspetti qualitativi.

In particolare, alle imprese che contano più di 15 dipendenti e che gareggiano per ottenere i lavori di cui al PNRR, sono assegnati punteggi ulteriori se si obbligano a utilizzare donne e giovani under 35. Ciò a condizione che negli ultimi 3 anni abbiano rispettato la parità di genere e abbiano adottato regole per favorire la pari opportunità per giovani e donne nelle assunzioni; nei ruoli di vertice e sul piano degli stipendi.

Tutelati i lavoratori nel subappalto: cosa cambia?

Inoltre, come sopra accennato, fino a fine ottobre 2021 il subappalto non può oltrepassare il 50% dell’importo del contratto sottoscritto per lavori, forniture e servizi. Mentre è vietata la cessione integrale del contratto di appalto e l’affidamento a terzi dello svolgimento dei lavori; e l’esecuzione prevalente per quel tipo di lavori che comportano un alto valore di intensità di manodopera. Non solo: il subappaltatore deve comunque assicurare gli identici livelli di qualità e prestazioni del contraente principale. E in un’ottica di coerenza, non stupisce la norma per cui i dipendenti debbono beneficiare dello stesso trattamento che sarebbe riservato ai dipendenti del contraente principale, inclusa l’applicazione dei contratti collettivi di riferimento.

Dall’1 novembre 2021 viene meno ogni limite per i subappalti, ma vi sono norme ad hoc per scongiurare le infiltrazioni mafiose. In ogni caso, le limitazioni cadranno sempre a patto che i subappaltatori non siano iscritti nelle liste bianche o presso l’anagrafe antimafia.

Altre ulteriori novità incluse nel decreto in materia di ambiente

A questo punto, veniamo ad altre importanti novità previste nel decreto Semplificazioni in tema di ambiente, riportandole sinteticamente:

  • prevista presso il ministero della Cultura una Soprintendenza speciale per proteggere i beni culturali e paesaggistici collegati agli interventi del PNRR;
  • ridotta a 130 giorni la durata massima per la valutazione d’impatto ambientale dei progetti di cui al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza; di quelli finanziati dal fondo complementare e di quelli che mettono in pratica il Piano Nazionale integrato per l’Energia e il Clima (PNIEC);
  • semplificazioni in materia di recupero nella gestione rifiuti (economia circolare);
  • eliminazione delle autorizzazioni paesaggistiche; idrauliche e per il vincolo idrogeologico in alcuni specifici casi.

LEGGI ANCHE: Quota 41 come novità clou della riforma pensioni? Ecco come funziona

PA semplificata e digitalizzata: cosa cambia? Novità anche per lo SPID

Come accennato, il decreto Semplificazioni si propone di modernizzare la Pubblica Amministrazione, rendendola finalmente più efficiente e più capace di rispondere tempestivamente ai bisogni della cittadinanza. Pertanto, ben si comprende che una delle norme più utili della cd. ‘transizione digitale‘ comporta l’introduzione del Sistema di gestione deleghe (SGD), gestito da una struttura della Presidenza del Consiglio. Detto meccanismo permette a qualsiasi cittadino di delegare l’accesso a uno o più servizi a un soggetto titolare dell’identità digitale con livello di sicurezza almeno significativo.

In buona sostanza, con questa innovazione, le persone che hanno meno capacita di usare i sistemi informatici e lo SPID (ad es. gli anziani) potranno conferire la delega a una persona di fiducia (ad es. il figlio o la figlia) che così potrà agire per il titolare e avere accesso ai servizi della Pubblica Amministrazione.

In conclusione, come da più parti auspicato anche nel recente passato, il decreto Semplificazioni introduce anche regole molto utili in tema di procedimento amministrativo (legge n. 241 del 1990), con il rafforzamento del meccanismo del silenzio assenso come accoglimento; e del potere sostitutivo in ipotesi di inerzia del soggetto incaricato ad una certa funzione all’interno della PA.

Decreto PA 2021: nuovi concorsi pubblici in arrivo per 24 mila posti per attuare il PNRR

Decreto PA 2021: nuovi concorsi pubblici in arrivo per 24 mila posti per attuare il PNRR

Il decreto PA si lega al dl Semplificazioni e al PNRR in un quadro di coerenza d’insieme. Scopo è riformare le selezioni del pubblico impiego.

Nuovi concorsi pubblici in arrivo per circa 24 mila posti che serviranno ad attuare il PNRR: come ormai ben noto, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza include tutta una serie di ‘missioni’ e di progetti inerenti le riforme strutturali che il paese dovrà varare nei prossimi mesi. Il meccanismo è di facile comprensione: soltanto a seguito dell’attuazione effettiva di quanto previsto nel Recovery Plan italiano, il nostro paese potrà contare sui corposi aiuti economici provenienti dall’Europa. Facciamo ovviamente riferimento al Next Generation EU, ossia il fondo approvato nel luglio 2020 dal Consiglio europeo al fine di sostenere il rilancio degli Stati membri colpiti dalla pandemia di coronavirus.

In questo quadro di novità e di cambiamenti che l’Italia dovrà apportare su più fronti (fisco, pensioni, lavoro, giustizia ecc.), trova spazio anche il cd. Decreto PA. Sono infatti previste non meno di circa 24 mila nuove assunzioni nel pubblico impiego, per ciò che attiene all’attuazione del PNRR.

A disporre ciò è il provvedimento approvato dal Consiglio dei Ministri il 4 giugno 2021. Sarà così reclutato personale ad alta specializzazione, con la formula del contratto a tempo determinato dai 3 ai 5 anni; e una riserva del 40% per chi avrà lavorato almeno per 36 mesi. Vediamo allora, un po’ più da vicino, quelle che sono le novità in argomento e cosa cambierà per la Pubblica Amministrazione nei prossimi mesi.

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Decreto PA: nuovi concorsi pubblici in arrivo per 24 mila posti per attuare il PNRR

Si tratta insomma di svecchiare il sistema delle assunzioni nelle pubbliche amministrazioni: il modello da seguire deve essere quello digitale, con un percorso di selezione tramite concorsi pubblici, che si deve concludere in non più di 3 mesi, e che dall’inizio alla fine, è 100% digitale. Questo è quanto indicato dal ministro per la Pa Renato Brunetta, recentemente interpellato sul punto dagli organi di informazione. Scompaiono dunque le regole ormai antiquate che finora avevano caratterizzato i concorsi pubblici; e che avevano prodotto, non di rado, critiche e malumori.

Come sopra accennato, il decreto PA, approvato solo qualche giorno fa, intende dunque porre le fondamenta delle nuove assunzioni, per rafforzare e modernizzare la macchina amministrativa pubblica. Soprattutto ciò serve per curare ed attuare tutti i dettagli tecnici del PNRR, il Piano nazionale di ripresa e resilienza, la cui concretizzazione è essenziale per ottenere gli aiuti europei.

Ecco perchè sono in ballo più di 24mila nuovi contratti a termine fino al 2026, per super-esperti; professionisti; dirigenti e vincitori di concorso. Non solo: saranno coinvolti anche giovani apprendisti, per essere finalmente pronti alle riforme e per cambiare davvero il paese. In programma anche “premi” ai dipendenti pubblici meritevoli, mentre la cd. ‘staffetta generazionale’ dovrà essere uno dei temi caratterizzanti l’evoluzione della PA nei prossimi anni.

La struttura in due parti del provvedimento

La prospettiva è quella della coerenza d’insieme: il decreto PA infatti si aggiunge agli altri due già approvati, ossia il PNRR e il decreto Semplificazioni. Il tema comune è sempre lo stesso: il rilancio economico del Paese e la sua progressiva modernizzazione.

In particolare, il nuovo provvedimento predispone percorsi rapidi; chiari e comprensibili a tutti, al fine di reclutare professionalità tecniche e gestionali per le riforme della pubblica amministrazione e della giustizia. In buona sostanza, il decreto PA rappresenta una sorta di ‘investimento’ sulle risorse del personale della PA, per i prossimi anni. Ma com’è è strutturato in sintesi questo  provvedimento? Ebbene si compone di due parti:

  • la prima regola i concorsi e le modalità di arruolamento del personale della PA;
  • la seconda disciplina le assunzioni, a tempo determinato e collegate alla realizzazione pratica dei vari punti chiave del Recovery Plan (durata di 36 mesi e non oltre il 2026).

Dal punto di vista dei servizi informatici che dovranno illustrare tutti i dettagli per la partecipazione ai nuovi concorsi pubblici, entro l’estate sarà auspicabilmente pronto un portale unico ad hoc, con le prime funzionalità attive.

E’ chiaro che la riforma della PA sul piano dei nuovi concorsi dovrà essere messa in pratica quanto prima; anche in considerazione del fatto che già a luglio dovrebbe essere assegnata all’Italia la prima tranche da 25 miliardi di aiuti europei.

Nuovi concorsi pubblici per 24 mila assunzioni: novità per le selezioni

ll decreto PA sancisce che per i contratti di lavoro dipendente a tempo determinato vale quanto alla riforma dei concorsi pubblici contenuta nel decreto-legge  n. 44 del primo aprile scorso. L’ottica è quella dello snellimento e sburocratizzazione delle procedure: ecco perchè trovano spazio una sola prova scritta digitale e la valutazione dei titoli per le figure ad alto tasso di specializzazione tecnica.

Si tratta, come sopra accennato, di contratti a tempo determinato, che potranno essere rinnovati fino al 31 dicembre 2026, in base al raggiungimento degli obiettivi di cui al PNRR.

Dal punto di vista pratico, tutti gli interessati a sostenere i nuovi concorsi pubblici, dovranno fare l’iscrizione in un apposito “Portale del reclutamento”. Le amministrazioni di seguito potranno rapidamente disporre le assunzioni sulla scorta dei punteggi in  graduatoria (valutazione dei titoli + esame scritto).

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In ogni caso, le figure chiave nelle nuove assunzioni saranno i lavoratori altamente specializzati. Ci riferiamo dunque prevalentemente a dottori di ricerca e persone con esperienze documentate di almeno un biennio in organizzazioni internazionali e dell’Unione europea. In ballo d’altronde c’è l’attuazione di un documento assai complesso come il PNRR, che necessità di figure assai preparate. Non solo: il decreto PA prevede altresì che, al fine di non disperdere le professionalità coinvolte, sarà contemplata la possibilità di assumere a tempo indeterminato, con una riserva di posti fino al 40% per chi avrà lavorato almeno per un triennio.

Concludendo, in questo quadro di riorganizzazione e modernizzazione delle strutture, non deve stupire che il decreto PA disponga anche in merito alle nuove assunzioni che favoriscano innovazione e transizione digitale. Nel provvedimento sono incluse altresì indicazioni circa l’innovazione organizzativa della farraginosa giustizia italiana: nuove assunzioni in arrivo per velocizzare il funzionamento dei tribunali e soprattutto per definire i processi pendenti.

dal Corriere della sera

Guglielmo Epifani morto: l’ex segretario della Cgil aveva 71 anni

 
 

 

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© Fornito da Corriere della Sera

Addio a Ettore Guglielmo Epifani, morto a 71 anni. Nato a Roma da genitori campani, l’ex segretario generale della Cgil dal 2002 al 2010, dall’11 maggio al 15 dicembre 2013 fu segretario del Partito Democratico. Partito che aveva lasciato nel 2017: dal 2018 era deputato di Liberi e Uguali. Secondo quanto trapela da ambienti parlamentari, era stato colpito da un’embolia polmonare circa una settimana fa. Ricoverato d’urgenza, l’ex sindacalista sembrava aver stabilizzato il suo quadro clinica, ma nelle ultime ore i parametri sarebbero peggiorati. Epifani lascia la moglie Giusi De Luca, medico dirigente dell’Inail. La carriera sindacale in Cgil e politica

Primo socialista a guidare la Cgil, si era laureato in Filosofia alla Sapienza di Roma con una tesi su Anna Kuliscioff. Iniziò la sua carriera di dirigente sindacale nel 1979 con l’incarico di segretario generale aggiunto della categoria dei lavoratori poligrafici e cartai. Vice di Sergio Cofferati dal 1994 al 2002, divenne segretario generale della Cgil fino al 2010. Alle elezioni politiche italiane del 2013 venne candidato alla Camera dei deputati come capolista del Partito Democratico ed eletto deputato. L’11 maggio 2013, in seguito alle dimissioni di Pier Luigi Bersani, fu nominato segretario del Partito Democratico fino alle elezione a leader dem di Matteo Renzi il 15 dicembre seguente. Il 25 febbraio 2017 seguì Bersani nell’addio al Pd Movimento Democratico e Progressista (qui l’ultimo intervento alla Camera, il 20 maggio scorso).

Il ricordo del sindacato e della politica

Numerosi i messaggi di cordoglio giunti in seguito alla notizia della sua scomparsa. «La sua è una mancanza molto grave. Guglielmo ha dato la vita per il sindacato e il suo lavoro rimarrà da esempio», ha detto Maurizio Landini, attuale segretario generale della Cgil. «Uomo forte, gentile, colto, paziente e intransigente. Un dolore per tutti noi, e siamo tanti, che ti abbiamo voluto un grande bene», ha scritto su Twitter Dario Franceschini, ministro della Cultura. «Sconvolge e addolora la sua scomparsa. Un signore della politica come ce ne sono pochi», ha detto in una nota il presidente dei senatori di Italia viva, Davide Faraone. «Con lui ho condiviso tre anni in Parlamento tra i banchi del gruppo. Una persona colta e rigorosa, con cui anche quando abbiamo avuto divergenze era sempre piacevole confrontarsi», è stato il ricordo del segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni. «Con la morte di Epifani il sindacato e la politica italiana perdono un signore. Un signore che si dimostrava tale anche e soprattutto quando capitava di non essere d’accordo con lui», si legge nella nota del leader di Italia Viva Matteo Renzi. «Salutiamo con grandissimo dolore Epifani, autentico e appassionato antifascista. Una persona perbene», è l’ultimo saluto all’ex leader della Cgil dell’Anpi.

Letta: «Un ruolo fondamentale anche come leader del PD«z

«Esprimo profondo cordoglio di tutti i democratici e democratiche alla moglie. Ricordo il ruolo fondamentale che ha avuto come leader Pd, in un momento difficile», ha aggiunto il segretario Pd, , annunciando la sospensione della riunione in corso con i sindacati. «Gentile, rigoroso, colto, appassionato, sempre disponibile a battersi per una società più giusta. Il sindacato, la politica, il Paese perdono un protagonista», ha scritto su Twitter il presidente del Parlamento europeo David Sassoli. Renato Brunetta: «Compagno di tante battaglie. Collega deputato, gentile, serio, equilibrato, ha speso la sua vita da una parte sola: dalla parte dei lavoratori». La scomparsa di Epifani «lascia un grande vuoto. Era un riferimento del mondo sindacale, della sinistra, del nostro partito. Una persona dotata di grande umanità, capacità di ascolto e spirito di servizio sincero», ha aggiunto il ministro del Lavoro, Andrea Orlando.

«Ha speso la vita per i lavoratori e le lavoratrici»

A ricordarlo anche la deputata del Pd, Laura Boldrini: «Mi mancherà, e mancherà a tante e tanti di noi. Ha speso la sua vita a sostegno di lavoratrici e lavoratori». Una perdita per l’intero mondo del lavoro riconosciuta anche dall’ex presidente della Camera, Fausto Bertinotti: «La sua scomparsa è un dolore che riguarda in primo luogo il mondo del lavoro e la politica delle sinistre, ma soprattutto le lavoratrici e i lavoratori… Un compagno con cui abbiamo militato e nei confronti del quale i dissensi che ci sono stati nel percorso non hanno mai fatto venire meno solidarietà e vicinanza». Profondamente colpito anche Massimo D’Alema: «Con lui ho condiviso tanti anni di impegno, ammirando sempre la sua partecipazione intelligente e la correttezza con cui ha interpretato il suo ruolo nella politica e nel sindacato». La scomparsa di Epifani «lascia un enorme dolore e un vuoto in tutti noi», affermano in una nota i deputati M5S in commissione Lavoro. «Apprendo con tristezza della improvvisa scomparsa di Epifani, storico leader del sindacato e della sinistra», il commento su Twitter del leader della Lega, Matteo Salvini. «Eravamo su posizioni politiche diverse, ma ho sempre apprezzato la sua passione e la sua competenza», ha concluso la presidente di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni.

il manifesto

POLITICA

M5S, il giorno del divorzio. Casaleggio: «Mi disiscrivo»

La rivoluzione non Rousseau. Entro fine mese votazioni online su regole e leadership. Giovedì assemblea su Draghi

Il divorzio tra Movimento 5 Stelle e Rousseau adesso è ufficiale. Ieri Giuseppe Conte ha annunciato di aver trovato l’accordo con quella che solo fino a pochi mesi fa veniva descritto come il «sistema operativo del M5S» per la consegna dei database degli iscritti. «Entro fine mese», dice l’ex presidente del consiglio, si voterà prima per il nuovo statuto e poi, in virtù delle modifiche alle regole, per formalizzare la sua posizione di capo politico.

CONTE CERCA innanzitutto di rassicurare i suoi: «Ci sono delle trincee che il M5S non ha mai pensato di abbandonare: lotta alle disuguaglianze socio-economiche e alla precarietà; vicinanza ai bisogni dei giovani, delle famiglie e delle imprese; l’impegno per un futuro eco-sostenibile, per l’etica pubblica e per rafforzare la legalità contro tutte le mafie». Davide Casaleggio, dal canto suo, incassa una parte dei soldi che chiedeva ma annunciando il suo addio fa capire di essere stato costretto a mollare dalle circostanze (e dal Garante per la privacy): «Il percorso della partecipazione dal basso continuerà lungo la strada che abbiamo tracciato mantenendo l’integrità, la coerenza e la solidità morale che abbiamo sempre coltivato, nei mille modi in cui sarà possibile. Questo non è più il M5S e sono certo non lo avrebbe più riconosciuto nemmeno mio padre».

L’ANNUNCIO ARRIVA nel momento in cui le beghe legali interne erano state quasi soppiantate da una questione tutta politica: fino a che punto il Movimento 5 Stelle è disponibile ad andare in fondo e rompere con la maggioranza che sostiene il governo Draghi? Per avere la misura dei malumori bisogna andare prima in senato, dove erano più consistenti gli eletti grillini che fino all’ultimo hanno valutato la possibilità di non votare la fiducia all’ex presidente della Bce. Uno di questi era il piemontese Alberto Airola. )Draghi deve fare quello che decide il parlamento – dice adesso Airola – E deve ascoltare i ministri. Se continua a non farlo, come dissi nel mio discorso in cui annunciai la fiducia, noi molliamo il governo». Il senso del ragionamento è che Draghi debba caratterizzarsi, come avevano chiesto i 5 Stelle prima di decidere per la «fiducia vigile», presidente di un esecutivo politico. E che, dunque, debba tenere conto delle richieste della prima forza parlamentare della maggioranza. «Se il presidente del consiglio non si mette a disposizione del popolo – prosegue Airola – non lo appoggio più. Non comanda uno solo, esiste un sistema democratico: se ne faccia una ragione».

LA PROSSIMA SETTIMANA, da questo punto di vista, sarà decisiva: per giovedì sera è stata fissata una riunione congiunta dei gruppi parlamentari, alla presenza del capodelegazione 5 Stelle al governo Stefano Patuanelli. I punti all’ordine del giorno, le riforme e il Pnrr, suonano come la chiamata ad un dibattito che per forza di cosa riguarderà il termometro della fiducia nei confronti di Draghi. Guardano ai sommovimenti interni al Movimento 5 Stelle gli espulsi dell’ultima ondata, quelli che non votarono la fiducia a Draghi fin dall’inizio e che, in parte, hanno costituito il gruppo L’Alternativa C’è. I fuoriusciti provano a costituirsi in un soggetto politico che rivendica di essere coerente con la storia del M5S. La deputata Jessica Costanzo, tuttavia, sembra confidare poco nelle minacce a Draghi. Da qui ad agosto i toni si alzeranno ancora di più – prevede Costanzo – Ma la situazione mi pare abbastanza blindata. Tutto ruoterebbe attorno al semestre bianco: se i grillini dovessero capire che la legislatura finirà con l’elezione del nuovo presidente della repubblica, potrebbero decidere di togliere la fiducia. «Solo in quel caso – prosegue Costanzo – potrebbero uscire dalla maggioranza per presentarsi alle elezioni. Diversamente, si limiteranno ad alzare i toni guardandosi bene dal far cadere il governo. Mi pare difficile che vadano contro i loro ministri e sottosegretari».

SONO SCENARI che inevitabilmente si incroceranno con la gestione Conte e con la capacità del nuovo leader di trovare un compromesso tra i temi identitari e le mosse contingenti del nuovo M5S.

Naspi, stop agli abbattimenti del 3% al mese sino a fine anno

 

 

 

Naspi, stop agli abbattimenti del 3% al mese sino a fine anno

Lo prevede un passaggio del dl n. 73/2021. Stop al decalage del 3% al mese sino a fine anno. Fuori dal beneficio i percettori della Dis-Coll.

Stop alla decurtazione della naspi sino a fine anno. Lo prevede l’articolo 38 del dl n. 73/2021 (cd. decreto sostegni bis) ora in corso di esame presso la Camera dei Deputati. La norma sospende dal 26 maggio 2021, data di entrata in vigore del dl sostegni bis, fino alla fine del 2021 quanto previsto dall’articolo 4, comma 3, del decreto legislativo n. 22/2015 cioè la riduzione della Naspi del 3% ogni mese a decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione (dunque a partire dal 91° dall’inizio della sua percezione). La sospensione, in sostanza, determina la cristallizzazione dell’importo in pagamento al 26 maggio 2021, e nella disapplicazione dei decrementi fino a fine anno per tutte le indennità decorrenti dall’1 giugno al 30 settembre.
Come noto il meccanismo di decalage della NASpI porta l’assegno di disoccupazione spettante ai lavoratori subordinati a vedere un costante ridimensionamento dell’importo percepito dal limite massimo mensile di 1.335 euro (al lordo del prelievo fiscale) fino a un massimo, al 24mo mese, pari a circa 700 euro mensili. Questo decremento non riguarda invece la contribuzione figurativa, accreditata sia ai fini del diritto sia dell’importo della futura pensione, che ha un valore costante, calcolato sulla media mensile delle retribuzioni imponibili degli ultimi 48 mesi prima della cessazione con un massimale equivalente a 1,4 volte il limite del valore economico mensile della NASpI.

Il recupero

Dal 1° gennaio 2022 la riduzione in oggetto torna ad operare e l’importo delle prestazioni in pagamento con decorrenza antecedente il 1° ottobre 2021 è calcolato applicando le riduzioni corrispondenti ai mesi di sospensione trascorsi. Sul punto, la Relazione illustrativa al decreto legge precisa che le riduzioni maturate e non applicate nel predetto periodo di sospensione vengono applicate tutte insieme contestualmente con la conseguenza che dal 1° gennaio 2022 l’importo della Naspi ancora in godimento viene ridotto in misura pari alla somma delle riduzioni non applicate nel periodo di sospensione. 

Gli altri interventi

Il decreto non provvede ad un ulteriore allungamento della durata massima della NASPI (che resta pari a 24 mesi), né estende il citato meccanismo di cristallizzazione della decurtazione alla Dis-Coll, l’indennità per i collaboratori iscritti alla gestione separata INPS. Per quanto riguarda la Naspi resta ancora efficace la misura di semplificazione prevista dal dl n. 41/2021 secondo la quale per le indennità di disoccupazione concesse dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021 non trova applicazione il requisito delle trenta giornate di lavoro effettivo di cui l’articolo 3, comma 1, lettera c), del D.Lgs. n. 22/2015 (30 giorni di lavoro effettivo nei 12 mesi precedenti); nonchè quanto previsto dall’art. 12, co. 2, del D.L. 41/2021, che ha riconosciuto le ulteriori tre quote di Reddito di emergenza (REM) previste per i mesi da marzo a maggio 2021 anche in favore dei soggetti con ISEE non superiore a 30.000 euro che hanno terminato le prestazioni di NASpI tra il 1° luglio 2020 ed il 28 febbraio 2021.

La misura si abbina agli altri interventi sulla Naspi predisposti lo scorso anno al fine di fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19. In merito si ricorda che l’art. 33 del D.L. 18/2020 ha ampliato di ulteriori 60 giorni il termine di decadenza di 68 giorni per la presentazione della domanda di NASpI, decorrenti dalla cessazione del rapporto di lavoro, con riferimento agli eventi di cessazione involontaria dall’attività lavorativa verificatisi dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 202053. Il medesimo D.L. 18/2020, all’art. 40, co. 1 e 1-bis, ha sospeso per due mesi, a partire dal 17 marzo 2020, le misure di condizionalità e i relativi termini previsti per i percettori di NASpI dagli articoli 7 e 15 del D.Lgs. 22/2015 (che condizionano l’erogazione delle indennità alla regolare partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa nonché ai percorsi di riqualificazione professionale proposti dai Servizi competenti). Inoltre, sulla base di quanto previsto dagli artt. 92 del D.L. 34/2020 e 5 del D.L. 104/2020, la fruizione delle indennità di disoccupazione NASpI terminate nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 30 aprile 2020 è stata prorogata di quattro mesi, mentre la fruizione delle medesime indennità in scadenza tra il 1° maggio 2020 e il 30 giugno 2020 è stata prorogata di due mesi.

Manuale classificazione datori di lavoro: aggiornamento codici Ateco

Manuale classificazione datori di lavoro: aggiornamento codici Ateco

L’ISTAT è stato delegato, per legge, a definire una classificazione merceologica delle attività di coltivazione idroponica e acquaponica, ai fini dell’attribuzione del codice Ateco (articolo 78, comma 3-decies, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18).

L’aggiornamento della classificazione delle attività economiche Ateco2007 è stato pubblicato dall’ISTAT nell’ottobre 2020.

L’INPS, con il messaggio 7 giugno 2021, n. 2185, integra il Manuale di classificazione dei datori di lavoro  (pdf 2MB) con le nuove attività economiche classificate dall’Istituto di statistica. Il manuale, inoltre, recepisce le disposizioni amministrative emanate dall’Istituto in materia di inquadramento dopo il mese di gennaio 2017 (paragrafi 3 e seguenti del messaggio).

CIGD per le aziende agricole: precisazioni su modalità di pagamento

CIGD per le aziende agricole: precisazioni su modalità di pagamento

Relativamente ai lavoratori del settore agricolo, l’accesso eccezionale ai trattamenti di Cassa Integrazione in Deroga per l’emergenza da Covid-19 è stato introdotto per i soli dipendenti con rapporto di lavoro a tempo determinato che non hanno diritto alla Cassa Integrazione Speciale Operai Agricoli (CISOA).

A parziale integrazione di quanto disposto con la circolare INPS 29 aprile 2021, n. 72, con il messaggio 4 giugno 2021, n. 2177, l’Istituto precisa che non è possibile per i datori di lavoro del settore agricolo richiedere, per questa categoria di lavoratori, l’integrazione salariale in deroga con la modalità del pagamento a conguaglio.

Le domande che presentano come beneficiari lavoratori con rapporto di lavoro a tempo determinato dovranno, pertanto, essere inviate esclusivamente con la modalità del pagamento diretto.