Dichiarazione dei Redditi 2021: quanti giorni indicare di NASpI, CIG e disoccupazione agricola

Dichiarazione dei Redditi 2021: quanti giorni indicare di NASpI, CIG e disoccupazione agricola

L’Agenzia delle Entrate spiega, in riferimento alla dichiarazione dei Redditi, quanti giorni indicare di NASpI, CIG e disoccupazione agricola

Dichiarazione dei Redditi 2021: quanti giorni indicare di NASpI, CIG e disoccupazione agricola? Arrivano le indicazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate sull’indicazione dei giorni di indennità di disoccupazione Agricola, indennità di disoccupazione NASPI e Cassa Integrazione percepiti nel corso del 2020.

Il Fisco spiega che si indicano i giorni relativi al 1° e 2° semestre 2020 e in ogni caso la somma dovrà coincidere con quanto indicato al punto 6 della Certificazione Unica dell’INPS. L’indicazione esatta dei giorni è particolarmente necessaria in questa dichiarazione in quanto nel 2020 vi è stato il passaggio dal bonus Renzi al cosiddetto bonus cuneo fiscale (trattamento integrativo e ulteriore detrazione).

Di seguito i dettagli della Risoluzione, il cui testo completo è disponibile a fondo pagina.

Dichiarazione dei Redditi 2021: quanti giorni indicare di NASpI, CIG e disoccupazione agricola

Come accennato in premessa dal 1° luglio 2020, il vecchio bonus Irpef (meglio conosciuto come Bonus Renzi) è stato sostituito con un nuovo bonus di 100 euro in busta paga, ovvero il trattamento integrativo o con l’ulteriore detrazione fiscale.

Di conseguenza nei modelli dichiarativi 2021 il Fisco ha previsto due semestri, per il calcolo dei benefici fiscali spettanti al contribuente dal 1° gennaio al 30 giugno 2020 e dal 1° luglio al 31 dicembre 2020.

Anche nella Certificazione Unica 2021 è stata inserita l’indicazione del numero dei giorni per i quali spettano le detrazioni per lavoro dipendente riferiti a ciascuno dei due semestri, rispettivamente:

  1. al punto 13 – Primo semestre
  2. e al punto 14 – Secondo semestre.

Nel caso in cui il lavoratore abbia percepito nel 2020 sia redditi da lavoro dipendente che indennità INPS quali la disoccupazione agricola, la NASpI o la Cassa Integrazione, durante la compilazione della dichiarazione dei redditi, dovrà indicare i giorni rilevati sia nella CU dell’INPS, che in quella del datore di lavoro e il totale dei giorni dovrà essere al massimo pari a 365.

Richieste di chiarimenti sul numero di giorni da indicare in dichiarazione

L’Agenzia delle Entrate ha rilasciato la risoluzione in oggetto, a seguito di richieste di chiarimenti in riferimento alla corretta modalità di compilazione del quadro C del modello 730 o modello Redditi Persone Fisiche; si fa quindi riferimento con riferimento al numero dei giorni che danno diritto alle detrazioni da lavoro dipendente. In particolare i dubbi sorgono quando l’Inps o altri Enti abbiano erogato indennità come la disoccupazione agricola, la Cassa Integrazione CIG o la NASPI.

In particolare le richieste di chiarimento riguardano quale sia il numero dei giorni da indicare nei modelli dichiarativi relativi all’anno 2020 in presenza di indennità, quale quella per disoccupazione agricola, riferita alle giornate lavorate nel 2019, considerato che:

  • l’INPS nelle CU 2021, con un periodo di giorni di lavoro inferiore a 181/182 giorni nell’anno, indica nel punto 13 (“Primo semestre”) il totale di giorni indicati al punto 6 (“giorni lavoro dipendente”), non potendo attribuire un numero preciso di giorni riferiti al primo e/o al secondo semestre;
  • il datore di lavoro, invece, certifica il numero di giorni al punto 13 (“Primo semestre”) e/o 14 (“Secondo semestre”) sulla base dell’effettivo periodo di lavoro nell’anno, ricadente nel primo e/o nel secondo semestre.

Le spiegazioni delle Entrate: premessa

Il decreto-legge n. 3/2020 dal 1° luglio 2020, ha abrogato il bonus Irpef 80 euro e introdotto due nuove misure per il taglio del cuneo fiscale:

  1. Trattamento integrativo. Ai titolari di reddito di lavoro dipendente e di alcuni redditi assimilati: per averne diritto l’imposta lorda deve essere superiore alle detrazioni da lavoro spettanti. Inoltre l’importo pari a 600 euro per il 2020 e 1.200 euro per il 2021, è determinato in rapporto al numero di giorni lavorativi a partire dal 1° luglio 2020. Infine spetta solo se il reddito complessivo del beneficiario non è superiore a 28.000 euro.
  2. Ulteriore detrazione. La seconda misura riconosce per le prestazioni svolte nel secondo semestre del 2020 una ulteriore detrazione fiscale e spetta ai titolari di reddito di lavoro dipendente (e alcuni redditi assimilati), con reddito complessivo superiore a 28.000 euro e fino a 40.000 euro. L’importo della detrazione è rapportata al periodo di lavoro ed è decrescente all’aumentare del reddito complessivo, fino ad azzerarsi a 40.000 euro.

Pertanto il modello CU 2021, prevede l’indicazione distinta dei due semestri 2020 del numero dei giorni per i quali spettano le detrazioni

  • primo semestre al punto 13
  • e secondo semestre al punto 14.

Circolare INPS n. 137 del 15 maggio 1997

Facendo riferimento alla circolare INPS 137/97 l’Agenzia ritiene che il calcolo, ivi enunciato, possa essere usato anche per il calcolo dei giorni per il:

  • bonus Irpef,
  • al trattamento integrativo
  • e all’ulteriore detrazione.

nel caso in cui il contribuente abbia percepito indennità erogate direttamente dall’Inps (ad esempio disoccupazione agricola, CIG, NASPI) con riferimento ai due semestri del 2020. Purché tali giorni trovino capienza nel limite massimo di 365 giorni.

Le Conclusioni  dell’Agenzia

L’Agenzia spiega che potrà essere computato il numero di giorni indicato nelle CU INPS 2021 a prescindere dal riferimento ai semestri; consentendo quindi al lavoratore il recupero di tutti i benefici spettanti.

In dichiarazione dei redditi il contribuente, sulla base delle Certificazione Uniche di Datore di Lavoro e INPS (o altro Ente erogatore), deve riportare in dichiarazione:

  • un massimo di 181 giorni (o 182 se comprensivo del 29 febbraio) per il primo semestre 2020;
  • massimo 184 giorni per il secondo semestre.

Sempre tenuto conto che la somma dei giorni dei due semestri deve essere uguale al numero di giorni da lavoro dipendente.

In conclusione si può riportare il numero di giorni riferiti al 1° e al 2° semestre anche diversi da quelli certificati nella CU INPS; sempre che la somma dei giorni indicati per i due periodi coincida con il numero di giorni indicati nel punto 6 della certificazione CU INPS.

Risoluzione Agenzia delle Entrate 41 del 04-06-2021

In allegato la Risoluzione AdE in oggetto.

download   Risoluzione AdE 41 del 04-06-2021
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Sospensione dei versamenti delle ritenute: escluse le addizionali regionali e comunali

Sospensione dei versamenti delle ritenute: niente stop per le trattenute relative alle addizionali regionali e comunali. Il “Decreto Cura Italia” (L. n. 18/2020) non consente di ricomprendere le trattenute relative alle addizionali regionali e comunali tra i versamenti sospesi di cui all’articolo 61. Né alcun spunto in tal senso si rinviene nella relazione tecnica e nella relazione illustrativa al decreto legge.

È quanto si legge nella Risoluzione n. 40/E del 1° giugno 2021, che fornisce alcuni chiarimenti in materia di sospensione dei versamenti delle ritenute, ai sensi dell’art. 61, co. 1, del D.L. n. 18/2020. In particolare è stato chiesto se la sospensione dei termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte si riferisca anche al versamento delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale.

Sospensione versamenti ritenute: la disciplina

L’art. 61, co. 1, del D.L. n. 18 del 2020, prevede che per i soggetti di cui al co. 2, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, sono sospesi i termini:

  • relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli artt. 23 e 24 del Dpr. n. 600/1973, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta, dal 2 marzo 2020 al 30 aprile 2020;
  • agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, dal 2 marzo 2020 al 30 aprile 2020;
  • dei versamenti relativi all’imposta sul valore aggiunto in scadenza nel mese di marzo 2020.

In altre parole, la predetta norma ha:

  • soppresso il riferimento all’art. 29 del Dpr. n. 600/1973, stabilendo, pertanto, che sono sospesi i termini dei versamenti limitatamente alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati;
  • previsto la sospensione anche dei termini di versamento dell’imposta sul valore aggiunto;
  • esteso la sospensione prevista per il settore turistico-alberghiero a soggetti operanti in altri settori individuati dal successivo comma 2.

Sospensione adempimenti imprese, autonomi e professionisti

Il co. 2 del suddetto articolo ha stabilito che per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel 2019 ha previsto la sospensione dei «versamenti da autoliquidazione che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020 relativi:

  • alle ritenute alla fonte, e alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta;
  • all’imposta sul valore aggiunto;
  • ai contributi previdenziali e assistenziali, e ai premi per l’assicurazione obbligatoria.

Sospensione dei versamenti delle ritenute: escluse le addizionali regionali e comunali

Dunque, il predetto articolo, richiama espressamente le “trattenute relative all’addizionale regionale e comunale”.

La norma non consente, dunque, di ricomprendere le trattenute relative alle addizionali regionali e comunali tra i versamenti sospesi di cui all’articolo 61. Né alcun spunto in tal senso si rinviene nella relazione tecnica e nella relazione illustrativa al decreto legge.

In ogni caso, in applicazione di quanto disposto dall’art. 10, della L. n. 212/2000, non saranno dovuti sanzioni ed interessi laddove i contribuenti, prendendo atto – solo a seguito della pubblicazione dei chiarimenti ivi contenuti – di avere assunto un comportamento non coerente con le norme, provvedano tempestivamente al versamento di quanto dovuto a titolo di addizionali regionali e comunali.

Dichiarazione dei Redditi 2021: quanti giorni indicare di NASpI, CIG e disoccupazione agricolaultima modifica: 2021-06-07T20:17:56+02:00da vitegabry
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