Assegno temporaneo figli minori: a chi spetta, importi e come fare domanda di assegno ponte

 

Assegno temporaneo figli minori: a chi spetta, importi e come fare domanda di assegno ponte

Dal 1° luglio al 31 dicembre 2021, in vigore il nuovo assegno temporaneo figli minori, in favore delle famiglie che non hanno diritto all’ANF

Assegno temporaneo figli minori: tutto pronto per l’assegno unico “ponte”, infatti, dal 1° luglio e fino al 31 dicembre 2021, entrerà in regime il nuovo sostegno temporaneo per le famiglie con figli minori non rientranti nella normativa sugli ANF. L’importo del cosiddetto assegno unico per autonomi e disoccupati varia in relazione ai componenti del nucleo familiare e dell’ISEE. Ad esempio, nei nuclei familiari con almeno due figli minori, e con un ISEE fino a 7.000 euro, spetta un importo di 167,50 euro. Gli importi sono maggiorati di 50 euro per ciascun figlio minore con disabilità.

La domanda deve essere presentata in modalità telematica all’INPS ovvero presso gli istituti di patronato, secondo le modalità indicate dall’INPS entro il 30 giugno 2021. le domande presentate entro il 30 settembre 2021, sono corrisposte le mensilità arretrate a partire dal mese di luglio 2021.

L’assegno ponte è stato varato con il D.L. 79/2021 pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell’8 giugno ed entrato in vigore il 9 giugno 2021, recante “Misure urgenti in materia di assegno temporaneo per figli minori”.

Assegno temporaneo figli minori: come funziona

Dal 1° luglio e fino al 31 dicembre 2021, ai nuclei familiari che non abbiano diritto all’ANF è riconosciuto un assegno temporaneo su base mensile.

Questo aiuto spetta a condizione che al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, siano in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti:

  • essere cittadino italiano o di uno Stato membro UE, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente; ovvero essere cittadino di uno Stato non appartenente all’UE in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo; o in possesso del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale;
  • soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;
  • domiciliato e residente in Italia e avere i figli a carico sino al compimento del diciottesimo anno d’età;
  • residente in Italia da almeno due anni, anche non continuativi; ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale.

In sostanza fino alla fine del 2021 vi saranno a regime gli assegni per il nucleo familiare per i lavoratori dipendenti e assimilati e l’assegno ponte per tutti gli altri. Dal 2022 entrerà in vigore invece l’assegno universale (assegno unico per i figli a carico) che sarà valido per la generalità delle famiglie con figli minori.

Assegno ponte: quanto spetta

L’assegno a favore dei soggetti è determinato in base alla tabella di cui all’Allegato 1 del D.L. n. 79/2021, la quale individua le soglie ISEE e i corrispondenti importi mensili dell’assegno temporaneo per ciascun figlio minore, in relazione al numero dei figli minori.

Gli importi sono maggiorati di 50 euro per ciascun figlio minore con disabilità.

Il beneficio è riconosciuto dall’INPS nel limite massimo complessivo di 1.580 milioni di euro per l’anno 2021.

Come fare domanda e decorrenza dell’assegno ponte

La domanda è presentata in modalità telematica all’INPS ovvero presso gli istituti di patronato, secondo le modalità indicate dall’INPS entro il 30 giugno 2021.

Resta ferma la decorrenza della misura dal mese di presentazione della domanda stessa. Per le domande presentate entro il 30 settembre 2021, sono corrisposte le mensilità arretrate a partire dal mese di luglio 2021.

L’erogazione dell’assegno avviene mediante accredito su IBAN del richiedente ovvero mediante bonifico domiciliato. In caso di affido condiviso dei minori, l’assegno può essere accreditato in misura pari al 50% sull’IBAN di ciascun genitore.

L’assegno non concorre alla formazione del reddito.

Compatibilità Assegno temporaneo figli minori con altri sostegni alle famiglie

Il beneficio è compatibile con:

  • il Reddito di cittadinanza;
  • la fruizione di eventuali altre misure in denaro a favore dei figli a carico erogate dalle regioni, province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali.

In caso di variazione del nucleo familiare in corso di fruizione dell’assegno, la dichiarazione sostitutiva unica aggiornata deve essere presentata entro 2 mesi dalla data della variazione.

Dal mese successivo a quello di presentazione della DSU aggiornata, la prestazione decade d’ufficio, ovvero è adeguata nel caso in cui i nuclei familiari abbiano presentato contestualmente una nuova domanda di assegno temporaneo.

Decreto-Legge 79-2021 Testo Gazzetta Ufficiale

Alleghiamo infine il testo dalla Gazzetta Ufficiale del Decreto-Legge 79-2021 recante “Misure urgenti in materia di assegno temporaneo per figli minori”.

Assegno temporaneo figli minori: a chi spetta, importi e come fare domanda di assegno ponteultima modifica: 2021-06-12T09:56:02+02:00da vitegabry
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