Apprendistato di primo livello, sgravi contributivi 2021 al via: le istruzioni dell’INPS

 

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Apprendistato di primo livello, sgravi contributivi 2021 al via: le istruzioni dell’INPS

Istruzioni per la compilazione del flusso Uniemens e codici per la fruizione degli sgravi contributivi per l’apprendistato di primo livello

Apprendistato di primo livello, sgravi contributivi 2021 al via: esteso lo sgravio contributivo anche per l’anno in corso in favore dei datori di lavoro per le assunzioni con contratto di apprendistato di primo livello per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore.

L’esonero, che si applica per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, riguarda i datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a 9. Per gli anni di contratto successivi al terzo, invece, resta ferma l’aliquota contributiva del 10%. Quindi, a titolo esemplificativo, un datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a 9, l’aliquota contributiva è pari a:

  • 0%, dal 1° al 12° mese di apprendistato di primo livello;
  • 0%, dal 13° al 24° mese di apprendistato di primo livello;
  • 11,61% (10% + 1,31% + 0,30%) dal 25° mese trasformazione in contratto di apprendistato professionalizzante

A confermarlo è l’INPS con la Circolare n. 87 del 18 giugno 2021 allegata a fondo pagina.

Apprendistato di primo livello: la disciplina

L’apprendistato di primo livello, disciplinato dall’art. 43 del D.Lgs. n. 81/2015, è possibile in tutti i settori di attività, sia privati che pubblici, per i giovani che hanno compiuto il 15esimo anno di età e fino al compimento del 25esimo.

Per i giovani ancora soggetti all’obbligo scolastico, il datore di lavoro che intende stipulare il contratto di apprendistato deve sottoscrivere un protocollo con l’istituzione formativa a cui lo studente è iscritto.

Leggi anche: Contratto di apprendistato: definizione e tipologie

La durata del contratto è determinata in considerazione della qualifica o del diploma da conseguire e non può essere superiore a 3 anni ovvero a 4 nel caso di diploma professionale quadriennale.

La retribuzione dell’apprendista è articolata come di seguito specificato:

  • nessun obbligo retributivo per le ore di formazione presso l’ente formativo;
  • 10% del valore della retribuzione che gli sarebbe dovuta per le ore di formazione presso il datore di lavoro, fatte salve le diverse previsioni dei contratti collettivi;
  • misura della retribuzione basata sul sistema del sotto-inquadramento o della percentualizzazione per le ore di effettivo lavoro.

Contratto di apprendistato di primo livello: il regime contributivo

L’art. 42, co. 6, del D.lgs. n. 81/2015 prevede, a favore dei lavoratori assunti con contratto di apprendistato, l’applicazione delle seguenti tutele assicurative obbligatorie:

  • IVS (invalidità, vecchiaia e superstiti);
  • assegno per il nucleo familiare;
  • assicurazione contro le malattie;
  • maternità;
  • assicurazione sociale per l’impiego (ASpI);
  • assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (INAIL).

Apprendistato di primo livello, sgravi contributivi

L’art. 1, co. 8, della L. n. 160/2019 e l’art. 15-bis, co. 12, del D.L. n. 137/2020 hanno disposto che per i contratti di apprendistato di primo livello stipulati, rispettivamente, nell’anno 2020 e nell’anno 2021 è riconosciuto ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a 9 uno sgravio contributivo del 100%.

L’esonero vale per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, fermo restando il livello di aliquota del 10% per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo.

Lo sgravio in argomento trova quindi applicazione qualora ricorrano entrambe le seguenti condizioni:

  • datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a 9;
  • assunzioni con contratto di apprendistato effettuate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020 o tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021.

Per la fruizione dello sgravio contributivo in argomento, il requisito dimensionale del datore di lavoro deve sussistere al momento dell’assunzione dell’apprendista di primo livello.

Conseguentemente, il beneficio contributivo permane anche se successivamente il datore di lavoro supera il predetto limite dimensionale.

Criteri di computo dei lavoratori

Ai fini del computo del limite dimensionale bisogna considerare i:

  • lavoratori subordinati di qualunque qualifica (lavoratori a domicilio, dirigenti, ecc.);
  • dipendenti part-time;
  • lavoratori a tempo determinato;
  • lavoratori intermittenti;

Il lavoratore assente, ancorché non retribuito (ad esempio, per servizio militare, gravidanza, ecc.), va escluso dal computo solamente se è computato il sostituto.

Condizioni e requisiti

Il datore di lavoro deve risultare in possesso del documento unico di regolarità contributiva (DURC) ed è tenuto al rispetto delle norme a tutela delle condizioni di lavoro e degli altri obblighi di legge, nonché degli accordi e contratti collettivi nazionali e di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Compilazione flusso Uniemens

Per le assunzioni con decorrenza gennaio 2020, per i lavoratori interessati allo sgravio, i datori di lavoro compileranno il flusso Uniemens sempre valorizzando:

  • nell’elemento <Qualifica1> il codice “5”, avente il significato di “Apprendista”;
  • nell’elemento <TipoLavoratore> il codice “PA” avente il significato di “Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore”.

Per i primi tre anni di apprendistato, nell’elemento <TipoContribuzione> si dovranno invece riportare codici differenti, a seconda dell’anno di godimento dello sgravio, come di seguito riportati:

  • JA: Apprendista per cui spetta lo sgravio del 100% dei contributi a carico del datore di lavoro (art. 1, comma 8, della legge n. 160/2019 e dal comma 12 dell’art. 15 bis del D.L. n. 137/2020) – primo anno di sgravio;
  • JB: Apprendista per cui spetta lo sgravio del 100% dei contributi a carico del datore di lavoro (art. 1, comma 8, della legge n. 160/2019 e dal comma 12 dell’art. 15 bis del D.L. n. 137/2020) – secondo anno di sgravio;
  • JC: Apprendista per cui spetta lo sgravio del 100% dei contributi a carico del datore di lavoro (art. 1, comma 8, della legge n. 160/2019 e dal comma 12 dell’art. 15 bis del D.L. n. 137/2020) – terzo anno di sgravio.

Circolare INPS numero 87 del 18-06-2021

Di seguito allegata la circolare INPS in oggetto.

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Colf e badanti, mancato preavviso e ferie non godute: pagamento contributi

Colf e badanti, mancato preavviso e ferie non godute: come gestire il pagamento dei contributi relativi a periodi di mancato preavviso e/o ferie non godute per i lavoratori domestici? Ebbene, a tal proposito, è stata rilasciata, nell’ambito del “Portale dei Pagamenti”, la funzione per il versamento dei contributi relativi a: periodi di mancato preavviso; e/o ferie non godute per i rapporti di lavoro domestico cessati.

Detta funzionalità tiene conto di una duplice data di cessazione dell’obbligo contributivo:

  • la prima individuabile nella data di cessazione valida ai fini giuridici (quella in cui effettivamente è terminata la prestazione lavorativa);
  • la seconda è la data di fine dell’obbligo contributivo, che coincide con il termine dei giorni di mancato preavviso che hanno dato luogo alla relativa indennità sostitutiva.

I chiarimenti sono stati forniti dall’INPS con il Messaggio n. 2330 del 17 giugno 2021.

Contributi Colf e badanti sull’indennità sostitutiva (mancato preavviso)

In merito all’indennità sostitutiva del preavviso, le somme erogate a tale titolo devono essere aggiunte, ai fini del calcolo dei contributi, alla retribuzione dell’ultimo periodo di paga.

Inoltre, tali somme devono essere attribuite, ai fini dell’accredito dei contributi assicurativi a favore del lavoratore, al periodo cui esse si riferiscono.

Contributi sulle ferie non godute

Con riferimento alla disciplina delle ferie non godute, si deve tener conto della precisazione contenuta, da ultimo, nel CCNL dell’8 settembre 2020. In particolare, le ferie non possono essere monetizzate, salvo i giorni non goduti che residuano alla cessazione del rapporto di lavoro.

Conseguentemente, gli importi dovuti dal datore di lavoro a titolo di ferie maturate e non godute, rientrano nella determinazione del reddito da lavoro dipendente dell’ultimo periodo lavorato ai fini contributivi.

Si precisa, pertanto, che il pagamento della contribuzione previdenziale relativa alle somme imponibili corrispondenti al periodo (settimane/ore) di ferie maturate e non godute deve essere effettuato insieme all’ultimo periodo lavorato, fino alla data di effettiva cessazione del rapporto di lavoro.

Colf e badanti, mancato preavviso e ferie non godute: esempio

A titolo esemplificativo, si riporta il seguente caso.

Un lavoratore domestico è licenziato senza preavviso e senza aver fruito delle ferie maturate; in questo caso è dovuta la contribuzione anche per la retribuzione percepita a tale titolo.

Il datore di lavoro deve calcolare le settimane e il numero delle ore retribuite, necessari per la generazione del documento di pagamento corrispondente.

Esempio di calcolo:

  • Cessazione di un rapporto di lavoro con un impegno di 24 ore settimanali e con una anzianità di servizio di due anni – data fine rapporto: 27 giugno 2020 senza preavviso – ferie non fruite.

Il lavoratore ha diritto a 15 giorni di indennità di mancato preavviso e ha maturato 13 giorni di ferie di cui non ha fruito.

Il datore di lavoro, dopo aver comunicato la data di cessazione, dovrà indicare i 15 giorni di calendario di preavviso (le tre settimane comprese dal 28/06/2020 al 12/07/2020), e generare due avvisi di pagamento “pagoPA” come di seguito indicato:

  • 2°/2020 – che conterrà anche le ore retribuite come ferie maturate e non fruite: 312 ore lavorate (24hx13sett) + 52 ore retribuite per ferie (24h/6ggx13gg) per un totale di 364 ore;
  • 3°/2020 – per il pagamento delle tre settimane di mancato preavviso: 24h/7ggx15gg = 52 ore (51,43 arrotondato per eccesso) per le prime tre settimane di luglio, dove cadono i 15 giorni, che saranno indicate nella causale di pagamento con la lettera “P”.

Dagli ANF all’Assegno Unico: le tappe verso il nuovo assegno per i figli

Dagli ANF all’assegno unico: con il recente messaggio INPS numero 2331 del 17 giugno 2021 l’Istituto ha fornito quelle che saranno probabilmente le ultime tabelle ANF 2021 – 2022 con i nuovi importi degli assegni per il nucleo familiare spettanti ai lavoratori dipendenti dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2022. In realtà, la data di fine erogazione sarà probabilmente anticipata al 31 dicembre 2021, coincidente con il definitivo passaggio all’assegno unico, misura che, in mancanza dei decreti attuativi, ha ad oggi visto delinearsi i suoi principi fondamentali grazie alla Legge delega numero 46 del 1° aprile 2021.

Sino al 31 dicembre, il Governo ha introdotto con il Decreto legge numero 79 dell’8 giugno 2021 alcune misure temporanee, in attesa dell’avvio dell’assegno unico. Stiamo parlando di:

  • Un assegno ponte o Assegno temporaneo figli minori destinato ai nuclei non beneficiari degli ANF;
  • Una maggiorazione degli ANF dal 1° luglio al 31 dicembre 2021.

Quest’ultima previsione è stata peraltro recepita dall’INPS nel definire i nuovi importi degli ANF per il periodo 1° luglio – 31 dicembre 2021 (salvo ulteriori proroghe).

Analizziamo nel dettaglio le tappe del passaggio dagli ANF all’assegno unico.

Dagli ANF all’assegno unico: la Legge delega

E’ entrata in vigore il 21 aprile scorso la Legge 1° aprile 2021 numero 46 con cui si delega il Governo ad adottare (entro dodici mesi) uno o più decreti legislativi con lo scopo di riordinare, semplificare e potenziare le misure di sostegno alle famiglie con figli a carico, grazie all’introduzione di un assegno unico e universale.

Come espressamente previsto all’articolo 3, il nuovo sussidio porterà al graduale superamento o alla soppressione di una serie di misure fiscali o economiche di favore, attualmente in vigore, tra cui figurano gli assegni per il nucleo familiare.

Assegno ponte per disoccupati e partite IVA

In attesa della partenza ufficiale dell’assegno unico, il 9 giugno scorso è entrato in vigore il Decreto legge 8 giugno 2021 numero 79 con cui è stato introdotto un cosiddetto “assegno – ponte”, dal 1° luglio 2021 al 31 dicembre 2021, a beneficio dei nuclei con figli minori attualmente esclusi dagli ANF, in possesso di un ISEE non superiore a 50 mila euro.

L’importo mensile del sussidio, erogato dall’INPS in funzione dell’ISEE e del numero di figli minori, dovrà essere richiesto previa domanda da inoltrare all’Istituto, secondo le modalità indicate con apposita circolare da pubblicare entro il 30 giugno.

Maggiorazione degli ANF 2021 – 2022

In parallelo rispetto all’introduzione dell’assegno – ponte, il D.l. n. 79 prevede, sempre dal 1° luglio al 31 dicembre 2021, una maggiorazione degli importi a titolo di assegni per il nucleo familiare già in vigore.

L’aumento in questione è quantificato:

  • In 37,5 euro per ciascun figlio, a beneficio dei nuclei familiari fino a due figli;
  • In 55 euro per ciascun figlio, se il nucleo familiare comprende almeno tre figli.

Passaggio dagli ANF all’assegno unico dal 1° gennaio 2022

Considerando che la maggiorazione temporanea è stata riconosciuta dal 1° luglio al 31 dicembre 2021, così come l’assegno – ponte, è ipotizzabile, a meno di proroghe, il passaggio dagli ANF all’assegno unico a decorrere dal 1° gennaio 2022.

La modifica sarà senz’altro proceduta da uno o più decreti legislativi, oltre che da una circolare INPS esplicativa delle modalità di inoltro delle istanze ed altri aspetti operativi.

A chi spetterà l’assegno unico?

Destinatari dell’assegno unico saranno i nuclei familiari con figli minorenni a carico, a partire dal settimo mese di gravidanza.

Eccezionalmente, la prestazione è estesa sino al ventunesimo anno di età del figlio a condizione che:

  • Sia studente di un percorso di formazione scolastica, professionale ovvero un corso di laurea;
  • Svolga un tirocinio o un’attività lavorativa con un reddito complessivo eccedente una determinata soglia, da definirsi in sede di attuazione dell’assegno;
  • Sia disoccupato ed in cerca di lavoro o svolga il servizio civile universale.

Importo dell’assegno unico figli a carico

Le anticipazioni contenute nella legge delega prevedono il calcolo dell’assegno unico in base all’ISEE ed al numero dei figli a carico. Vengono peraltro riconosciute maggiorazioni per:

  • Figli successivi al secondo;
  • Figli con disabilità, secondo un aumento compreso tra il 30 ed il 50%;
  • Madri di età inferiore a 21 anni.

Per i figli maggiorenni, al contrario, spetterà un ammontare inferiore rispetto agli under 18.

Il sussidio sarà ripartito in egual misura tra i genitori o, in loro assenza, a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale.

Nei casi:

  • Separazione legale ed effettiva;
  • Annullamento;
  • Scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

la prestazione spetta, in mancanza di accordo, al genitore che ha in affidamento i figli. Se l’affidamento è congiunto o condiviso, il sussidio è ripartito equamente tra i genitori.

Modalità di erogazione dell’assegno unico

Stando a quanto riportato nella legge delega l’assegno unico sarà erogato attraverso:

  • Il riconoscimento di un credito d’imposta;
  • In alternativa a mezzo pagamento diretto al beneficiario, attraverso bonifico su conto corrente o domiciliato.

Per i figli maggiorenni a carico, sino al ventunesimo anno di età, il pagamento può avvenire direttamente in favore degli stessi (previa loro richiesta), in luogo dei genitori, al fine di favorirne l’autonomia personale.

Rilevanza contributiva e fiscale

Le somme corrisposte a titolo di assegno unico non subiranno alcuna trattenuta per contributi INPS o tassazione IRPEF. Le stesse non entreranno peraltro nel calcolo del reddito complessivo ai fini fiscali del beneficiario.

Quali altre misure saranno sostituite dall’assegno unico?

Il già citato articolo 3 della Legge delega dispone, oltre agli ANF, la soppressione o il graduale superamento di:

  • Assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori;
  • Assegno di natalità;
  • Premio alla nascita;
  • Fondo di sostegno alla natalità;
  • Detrazioni fiscali per figli a carico, compresa l’ulteriore detrazione che chi ha almeno quattro figli.

Saranno invece mantenute le detrazioni per coniuge ed altri familiari a carico.

Leggi anche: Assegno unico per i figli, quando parte? Novità e dettagli

Compatibilità dell’assegno unico con altri sostegni al reddito

Eccezion fatta per le misure che andrà a sostituire progressivamente, l’assegno unico sarà pienamente compatibile, così la legge delega articolo 1 comma h), altre “misure in denaro a favore dei figli a carico erogate dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali”.

Prevista inoltre la cumulabilità con il Reddito di cittadinanza (articolo 1 comma d). Non solo, le due misure saranno erogate congiuntamente. Sul punto è opportuno precisare che la corresponsione del Reddito avviene a mezzo di ricarica mensile di una carta di pagamento elettronica (cosiddetta “Carta RdC”). Considerando le diverse modalità di pagamento dell’assegno unico, i futuri chiarimenti normativi o di prassi forniranno indicazioni anche su questo aspetto.


Quattordicesima INPS pensionati 2021: a chi spetta e quando arriva

Quattordicesima INPS pensionati 2021: in arrivo, con la rata di luglio, la quattordicesima mensilità (cd. “somma aggiuntiva”) in favore dei pensionati INPS che hanno un reddito inferiore a due volte il trattamento minimo mensile.

Ma quali sono i requisiti reddituali da possedere per poter richiedere la quattordicesima INPS? Quanto spetta? È necessario fare domanda all’INPS? Quanti contributi bisogna aver maturato?

Vediamo nel dettaglio tutto quello che c’è da sapere sulla quattordicesima INPS.

Quattordicesima INPS pensionati 2021: che cos’è e a chi spetta

La 14ma pensionati fu introdotta per la prima volta nel 2007 dal Governo Prodi (art. 5, co. da 1 a 4 della L. n. 127/2007). Essa è rivolta in favore dei pensionati ultra-sessantaquattrenni titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico dell’Ago e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima.

L’aumento spetta, in misura proporzionale, anche a coloro che compiono il 64° anno di età entro il 31 dicembre dell’anno di erogazione, con riferimento ai mesi di possesso del requisito anagrafico, compreso il mese di raggiungimento dell’età. Analogamente, il beneficio spetta in maniera proporzionale alle pensioni spettanti per un numero limitato di mesi.

Da notare, inoltre, che la somma aggiuntiva viene corrisposta in via provvisoria. Infatti, il relativo diritto viene verificato sulla base della dichiarazione dei redditi definitiva.

Quattordicesima pensionati INPS: quanto spetta

Gli importi della 14ma INPS rispecchia due diverse casistiche, che riguardano:

  • i soggetti che percepiscono un reddito fino a 1,5 volte il trattamento minimo INPS;
  • i soggetti che percepiscono un reddito che va tra 1,5 e 2 volte il trattamento minimo INPS (ossia fino a 13.405,08 euro nel 2021).

Perciò l’importo varierà principalmente in base a due elementi:

  • l’anzianità contributiva complessivamente maturata;
  • il reddito del pensionato.

Attualmente quindi:

  • con un reddito sino a 1,5 volte il trattamento minimo INPS, l’importo spettante sarà pari a 437 euro, 546 euro e 655 euro rispettivamente, a seconda che la contribuzione versata sia inferiore a 15 anni, compresa tra 15 e 25 anni o superiore a 25 anni;
  • con un reddito compreso tra 1,5 volte e 2 volte il trattamento minimo INPS l’importo spettante sarà pari a 336 euro, 420 euro o 504 euro rispettivamente, a seconda che la contribuzione versata sia inferiore a 15 anni, compresa tra 15 e 25 anni o superiore a 25 anni.

Quattordicesima INPS 2021: limiti reddituali da rispettare

I limiti reddituali da rispettare per ricevere la quattordicesima, erogata sulla base del solo reddito personale, sono i seguenti

  • per i pensionati ex lavoratori dipendenti con anzianità contributiva fino a 15 anni e per gli ex autonomi che abbiano versato i contributi fino a 18 anni, l’importo della “quattordicesima” è pari ai 336 euro;
  • per i pensionati ex lavoratori dipendenti con anzianità contributiva tra i 15 e i 25 anni e per i pensionati ex lavoratori autonomi con anzianità contributiva dai 18 ai 28 anni di contributi versati, l’importo della “quattordicesima” è pari a 420 euro.

Infine, per i pensionati lavoratori ex dipendenti con più di 25 anni di contributi e i pensionati ex lavoratori autonomi con più di 28 anni di contributi versati, l’importo della “quattordicesima” è pari a 504 euro.

Quando arriva la quattordicesima sulle pensioni?

L’emolumento, nello specifico, arriva agli aventi diritto:

  • insieme alla mensilità di pensione di luglio ai soggetti che, alla data del 31 luglio 2021, hanno un’età maggiore o uguale a 64 anni e che risultino in possesso dei requisiti reddituali previsti. Per coloro che perfezionano il requisito anagrafico richiesto dal 1° agosto 2021 in poi, la corresponsione sarà effettuata con una successiva elaborazione;
  • per la gestione pubblica, sulla mensilità di pensione di luglio ai soggetti che, alla data del 30 giugno 2021, hanno un’età maggiore o uguale a 64 anni e che risultino in possesso dei requisiti reddituali previsti. Diversamente, coloro che perfezionano il requisito anagrafico richiesto dal 1° luglio 2021 in poi, la corresponsione sarà effettuata con una successiva elaborazione, sulla rata di dicembre 2021.

È necessario fare domanda per ottenere la quattordicesima?

Assolutamente no. I pensionati, sia privati che pubblici, riceveranno una comunicazione di erogazione della quattordicesima mensilità. E’ possibile trovare il dettaglio della voce direttamente nel cedolino del mese di luglio.

Apprendistato di primo livello, sgravi contributivi 2021 al via: le istruzioni dell’INPSultima modifica: 2021-06-24T08:35:17+02:00da vitegabry
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