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Stranieri non vedenti: Riconoscimento delle prestazioni Inps anche senza “carta di soggiorno”

Con il messaggio del 20 ottobre scorso (n.6456) l’Inps fornisce le prime indicazioni per l’applicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 22 del 27 gennaio 2015 che, ancora una volta, ha dichiarato incostituzionale l’art. 80, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nella parte in cui subordina il riconoscimento della pensione non reversibile (prevista dall’art. 8 della legge 66/1962) e dell’indennità (ex art. 3 comma 1 della legge 508/1988) al possesso della carta di soggiorno.

“La sentenza della Consulta – spiega l’Inca -, seppur relativa ad un non vedente parziale, afferma il diritto alla pensione non reversibile, rivolta sia ai ciechi parziali sia a quelli totali, e all’indennità speciale, che invece spetta solo ai non vedenti parziali, senza menzionare la legge 28 marzo 1968, n.4063 istitutiva dell’indennità di accompagnamento per i ciechi totali”.

“In effetti – chiarisce l’Inca -, così come il riconoscimento della cecità parziale permette l’accesso sia alla pensione sia all’indennità speciale, allo stesso modo il riconoscimento della cecità assoluta dà titolo sia alla pensione non reversibile sia all’indennità di accompagnamento”.

Di conseguenza tutte le prestazioni economiche per cecità assoluta (pensione non reversibile ed indennità di accompagnamento) e parziale (pensione non reversibile e indennità speciale), laddove ne ricorrano gli ulteriori requisiti, devono essere riconosciute agli extracomunitari in possesso del permesso di soggiorno di validità almeno annuale.

Con il messaggio, l’Inps nel dettare indicazioni alle proprie sedi, afferma per i ciechi parziali e i ciechi totali legalmente soggiornanti, il diritto alle prestazioni economiche per cecità civile fino alla data di scadenza del permesso di soggiorno. 

Ovviamente la prestazione dovrà essere prorogata degli ulteriori periodi previsti con il successivo rinnovo ovvero, secondo l’Inps, in sede di “consegna della ricevuta della richiesta di rinnovo rilasciata dalla Questura competente”

Stranieriultima modifica: 2015-10-27T22:08:43+01:00da vitegabry
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