Archivi giornalieri: 25 ottobre 2015

LO STATUTO ALBERTINO

LA NASCITA DELLA
COSTITUZIONE ITALIANA
“SANA E ROBUSTA”  C O S T I T U Z I O N E :
la conoscenza dei nostri diritti e doveri ci aiuta a crescere più forti

Statuto AlbertinoLa Costituzione Italiana nasce dalle ceneri dello Statuto Albertino, concesso il 4 marzo 1848 da Carlo Alberto, re del Piemonte e Sardegna, ai suoi sudditi.
Lo Statuto Albertino è stata la prima Costituzione dello Stato Italiano, soltanto che, a differenza dell’attuale Costituzione, era stata “concessa” dal sovrano ai suoi sudditi e, quindi, era espressione della sovranità del re.
Era composto da 84 articoli ed era flessibile, nel senso che si poteva modificare con legge ordinaria (l’attuale Costituzione, invece, è, come si vedrà, rigida, ossia necessita un procedimento particolarmente complesso per essere modificata). Inoltre, era una Costituzione liberale: considerava, in altre parole, la proprietà privata e la libertà dei cittadini, ma non tutelava molti di quei diritti “sociali” che occupano un posto importantissimo nell’attuale assetto legislativo.
Dopo la guerra d’indipendenza (1859), Vittorio Emanuele II fu proclamato re d’Italia e lo Statuto Albertino divenne la prima Costituzione dell’Italia unita e rimase in vigore, pur se con alcune modifiche, anche per tutta la durata del regime fascista.
Il 25 luglio 1943 (data che segna la fine del fascismo) il re, con i poteri che lo Statuto Albertino stesso gli aveva conferito, fece decadere Mussolini da capo del Governo.
I mutamenti sociali e politici che erano intervenuti in Italia negli ultimi anni avevano reso sempre più impellente la necessità di operare dei grossi cambiamenti costituzionali.
In particolar modo si pose il problema di risolvere due questioni:
– Scegliere la forma di governo che doveva assumere la “nuova” Italia;
– Nominare un nuovo organo, eletto da tutti gli italiani (l’Assemblea Costituente), con il compito di formare una nuova Costituzione.
Così, per la prima volta, il popolo italiano fu chiamato a votare a suffragio universale, cioè tutti i cittadini maggiorenni, sia uomini che donne, per scegliere la forma di governo che doveva assumere l’Italia e per eleggere i membri dell’Assemblea Costituente.

Stemma della Repubblica ItalianaIl 2 giugno 1946, con 12.717.923 voti contro 10.719.284 fu scelta la Repubblica.

L’Assemblea Costituente, invece, fu scelta con un sistema elettorale detto proporzionale, per verificare la misura del consenso che ciascun partito politico rivestiva all’interno del paese.
Il quadro politico della nuova Italia vide due principali schieramenti politici a confronto: la Democrazia Cristiana da un lato, i partiti comunisti e socialisti dall’altro. E proprio tramite l’accordo tra questi due schieramenti (il cosiddetto compromesso costituzionale) che fu formata la Costituzione attuale.
Il compromesso fu la vera forza della Costituzione: ciascuna parte dovette rinunciare a qualcosa e accettare qualcos’altro, pur di raggiungere l’accordo. E proprio in questo modo si riuscì ad ottenere, con un larghissimo consenso, l’approvazione della Costituzione.
E così, il 22 dicembre 1947, fu approvato il testo della Costituzione della Repubblica Italiana, entrata poi in vigore il 1 gennaio 1948.

La nuova Costituzione si distingue dallo Statuto Albertino sotto molti aspetti. Innanzi tutto non è considerata come “concessione”, ma come frutto della decisione democratica dei rappresentanti dei cittadini democraticamente eletti: è la manifestazione della sovranità popolare.

In secondo luogo, come già detto, è una costituzione rigida, ossia modificabile soltanto con un procedimento molto complesso, detto aggravato. La rigidità è una garanzia fondamentale in una repubblica democratica, perché permette che la Costituzione non sia mutata senza il consenso di tutti, anche delle minoranze, in modo tale che i loro diritti non possano essere lesi dagli accordi tra i poteri più forti.

LO STATUTO ALBERTINO

Lo Statuto Albertino (Regno di Sardegna e Regno d’Italia)

[4 marzo 1848]

CARLO ALBERTO

per la grazia di Dio

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME

Ecc. Ecc. Ecc.

Con lealtà di Re e con affetto di Padre Noi veniamo oggi a compiere quanto avevamo annunziato ai Nostri amatissimi sudditi col Nostro proclama dell’ 8 dell’ultimo scorso febbraio, con cui abbiamo voluto dimostrare, in mezzo agli eventi straordinarii che circondavano il paese, come la Nostra confidenza in loro crescesse colla gravità delle circostanze, e come prendendo unicamente consiglio dagli impulsi del Nostro cuore fosse ferma Nostra intenzione di conformare le loro sorti alla ragione dei tempi, agli interessi ed alla dignità della Nazione.

Considerando Noi le larghe e forti istituzioni rappresentative contenute nel presente Statuto Fondamentale come un mezzo il più sicuro di raddoppiare coi vincoli d’indissolubile affetto che stringono all’Italia Nostra Corona un Popolo, che tante prove Ci ha dato di fede, d’obbedienza e d’amore, abbiamo determinato di sancirlo e promulgarlo, nella fiducia che Iddio benedire le pure Nostre intenzioni, e che la Nazione libera, forte e felice si mostrerà sempre più degna dell’antica fama, e saprà meritarsi un glorioso avvenire. Perciò di Nostra certa scienza, Regia autorità, avuto il parere del Nostro Consiglio, abbiamo ordinato ed ordiniamo in forza di Statuto e Legge fondamentale, perpetua ed irrevocabile della Monarchia, quanto segue:

Art. 1. – La Religione Cattolica, Apostolica e Romana è la sola Religione dello Stato. Gli altri culti ora esistenti sono tollerati
conformemente alle leggi.

Art. 2. – Lo Stato è retto da un Governo Monarchico Rappresentativo. Il Trono è ereditario secondo la legge salica.

Art. 3. – Il potere legislativo sarà collettivamente esercitato dal Re e da due Camere: il Senato, e quella dei Deputati.

Art. 4. – La persona del Re è sacra ed inviolabile.

Art. 5. – Al Re solo appartiene il potere esecutivo. Egli è il Capo Supremo dello Stato: comanda tutte le forze di terra e di
mare; dichiara la guerra: fa i trattati di pace, d’alleanza, di commercio ed altri, dandone notizia alle Camere tosto che l’interesse e la sicurezza dello Stato il permettano, ed unendovi le comunicazioni opportune. I trattati che importassero un onere alle finanze, o variazione di territorio dello Stato, non avranno effetto se non dopo ottenuto l’assenso delle Camere.

Art. 6. – Il Re nomina a tutte le cariche dello Stato; e fa i decreti e regolamenti necessarii per l’esecuzione delle leggi, senza
sospenderne l’osservanza, o dispensarne.

Art. 7. – Il Re solo sanziona le leggi e le promulga.

Art. 8. – Il Re può far grazia e commutare le pene.

Art. 9. – Il Re convoca in ogni anno le due Camere: può prorogarne le sessioni, e disciogliere quella dei Deputati; ma in
quest’ultimo caso ne convoca un’altra nel termine di quattro mesi.

Art. 10. – La proposizione delle leggi apparterrà al Re ed a ciascuna delle due Camere. Però ogni legge d’imposizione di tributi, o di approvazione dei bilanci e dei conti dello Stato, sarà presentata prima alla Camera dei Deputati.

Art. 11. – Il Re è maggiore all’età di diciotto anni compiti.

Art. 12. – Durante la minorità del Re, il Principe suo più prossimo parente, nell’ordine della successione al trono sarà Reggente del Regno, se ha compiti gli anni vent’uno.

Art. 13. – Se, per la minorità del Principe chiamato alla Reggenza, questa è devoluta ad un parente più lontano, il Reggente, che sarà entrato in esercizio, conserverà la Reggenza fino alla maggiorità del Re.

Art. 14. – In mancanza di parenti maschi, la Reggenza apparterrà alla Regina Madre.

Art. 15. – Se manca anche la Madre, le Camere, convocate fra dieci giorni dai Ministri, nomineranno il Reggente.

Art. 16. – Le disposizioni precedenti relative alla Reggenza sono applicabili al caso, in cui il Re maggiore si trovi nella fisica
impossibilità di regnare. Però, se l’Erede presuntivo del trono ha compiuti diciotto anni, egli sarà in tal caso di pieno diritto il Reggente.

Art. 17. – La Regina Madre è tutrice del Re finché egli abbia compiuta l’età di sette anni; da questo punto la tutela passa al
Reggente.

Art. 18. – I diritti spettanti alla podestà civile in materia beneficiaria, o concernenti all’esecuzione delle Provvisioni d’ogni natura provenienti dall’estero, saranno esercitati dal Re.

Art. 19. – La dotazione della Corona è conservata durante il Regno attuale quale risulterà dalla media degli ultimi dieci anni. Il Re continuerà ad avere l’uso dei reali palazzi, ville e giardini e dipendenze, non che di tutti indistintamente i beni mobili spettanti alla corona, di cui sarà fatto inventario a diligenza di un Ministro responsabile. Per l’avvenire la dotazione predetta verrà stabilita per la durata di ogni Regno dalla prima legislatura, dopo l’avvenimento del Re al Trono.

Art. 20. – Oltre i beni, che il Re attualmente possiede in proprio, formeranno il privato suo patrimonio ancora quelli che potesse in seguito acquistare a titolo oneroso o gratuito, durante il suo Regno. Il Re può disporre del suo patrimonio privato sia per atti fra vivi, sia per testamento, senza essere tenuto alle regola delle leggi civili, che limitano la quantità disponibile. Nel rimanente il patrimonio del Re è soggetto alle leggi che reggono le altre proprietà.

Art. 21. – Sarà provveduto per legge ad un assegnamento annuo del Principe ereditario giunto alla maggiorità, od anche prima in occasione di matrimonio; all’appannaggio dei Principi della Famiglia e del Sangue Reale delle condizioni predette; alle doti delle Principesse; ed al dovario delle Regine.

Art. 22. – Il Re, salendo al trono, presta in presenza delle Camere riunite il giuramento di osservare lealmente il presente
Statuto.

Art. 23. – Il Reggente prima d’entrare in funzioni, presta il giuramento di essere fedele al Re, e di osservare lealmente lo Statuto e le leggi dello Stato.

DEI DIRITTI E DEI DOVERI DEI CITTADINI

Art. 24. – Tutti i regnicoli, qualunque sia il loro titolo o grado, sono eguali dinanzi alla legge. Tutti godono egualmente i diritti civili e politici, e sono ammissibili alle cariche civili, e militari, salve le eccezioni determinate dalle Leggi.

Art. 25. – Essi contribuiscono indistintamente, nella proporzione dei loro averi, ai carichi dello Stato.

Art. 26. – La libertà individuale è guarentita.

Niuno può essere arrestato, o tradotto in giudizio, se non nei casi previsti dalla legge, e nelle forme ch’essa prescrive.

Art. 27. – Il domicilio è inviolabile. Niuna visita domiciliare può aver luogo se non in forza della legge, e nelle forme ch’essa
prescrive.

Art. 28. – La Stampa sarà libera, ma una legge ne reprime gli abusi. Tuttavia le bibbie, i catechismi, i libri liturgici e di preghiere non potranno essere stampati senza il preventivo permesso del Vescovo.

Art. 29. – Tutte le proprietà, senza alcuna eccezione, sono inviolabili. Tuttavia quando l’interesse pubblico legalmente accertato, lo esiga, si può essere tenuti a cederle in tutto o in parte, mediante una giusta indennità conformemente alle leggi.

Art. 30. – Nessun tributo può essere imposto o riscosso se non è stato consentito dalle Camere e sanzionato dal Re.

Art. 31. – Il debito pubblico è garantito. Ogni impegno dello Stato verso i suoi creditori è inviolabile.

Art. 32. – E’ riconosciuto il diritto di adunarsi pacificamente e senz’armi, uniformandosi alle leggi che possono regolarne
l’esercizio nell’interesse della cosa pubblica. Questa disposizione non è applicabile alle adunanze in luoghi pubblici, od aperti al pubblico, i quali rimangono intieramente soggetti alle leggi di polizia.

DEL SENATO

Art. 33. – Il Senato è composto di membri nominati a vita dal Re, in numero non limitato, aventi l’età, di quarant’anni compiuti, e scelti nelle categorie seguenti:

  • 1° Gli Arcivescovi e Vescovi dello Stato;
  • 2° Il Presidente della Camera dei Deputati;
  • 3° I Deputati dopo tre legislature, o sei anni di esercizio;
  • 4° I Ministri di Stato;
  • 5° I Ministri Segretarii di Stato;
  • 6° Gli Ambasciatori;
  • 7° Gli Inviati straordinarii, dopo tre anni di tali funzioni;
  • 8° I Primi Presidenti e Presidenti del Magistrato di Cassazione e della Camera dei Conti;
  • 9° I Primi Presidenti dei Magistrati d’appello;
  • 10° L’Avvocato Generale presso il Magistrato di Cassazione, ed il Procuratore Generale, dopo cinque anni di funzioni;
  • 11° I Presidenti di Classe dei Magistrati di appello, dopo tre anni di funzioni;
  • 12° I Consiglieri del Magistrato di Cassazione e della Camera dei Conti, dopo cinque anni di funzioni;
  • 13° Gli Avvocati Generali o Fiscali Generali presso i Magistrati d’appello, dopo cinque anni di funzioni;
  • 14° Gli Uffiziali Generali di terra e di mare. Tuttavia i Maggiori Generali e i Contr’Ammiragli dovranno avere da cinque anni
    quel grado in attività;
  • 15° I Consiglieri di Stato, dopo cinque anni di funzioni;
  • 16° I Membri dei Consigli di Divisione, dopo tre elezioni alla loro presidenza;
  • 17° Gli Intendenti Generali, dopo sette anni di esercizio;
  • 18° I membri della Regia Accademia delle Scienze, dopo sette anni di nomina;
  • 19° I Membri ordinarii del Consiglio superiore d’Istruzione pubblica, dopo sette anni di esercizio;
  • 20° Coloro che con servizi o meriti eminenti avranno illustrata la Patria;
  • 21° Le persone, che da tre anni pagano tremila lire d’imposizione diretta in ragione de’ loro beni, o della loro industria.

Art. 34. – I Principi della Famiglia Reale fanno di pien diritto parte del Senato. Essi seggono immediatamente dopo il
Presidente. Entrano in Senato a vent’un anno, ed hanno voto a venticinque.

Art. 35. – Il Presidente e i Vice-Presidenti del Senato sono nominati dal Re. Il Senato nomina nel proprio seno i suoi Segretarii.

Art. 36. – Il Senato è costituito in Alta Corte di Giustizia con decreto del Re per giudicare dei crimini di alto tradimento, e di
attentato alla sicurezza dello Stato, e per giudicare i Ministri accusati dalla Camera dei Deputati. In questi casi il Senato non è capo politico. Esso non può occuparsi se non degli affari giudiziarii, per cui fu convocato, sotto pena di nullità.

Art. 37. – Fuori del caso di flagrante delitto, niun Senatore può essere arrestato se non in forza di un ordine del Senato. Esso è solo competente per giudicare dei reati imputati ai suoi membri.

Art. 38. – Gli atti, coi quali si accertano legalmente le nascite, i matrimoni e le morti dei Membri della Famiglia Reale, sono
presentati al Senato, che ne ordina il deposito ne’ suoi archivi.

DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 39. – La Camera elettiva è composta di Deputati scelti dai Collegii Elettorali conformemente alla legge.

Art. 40. – Nessun Deputato può essere ammesso alla Camera, se non è suddito del Re, non ha compiuta l’età di trent’anni, non gode i diritti civili e politici, e non riunisce in sé gli altri requisiti voluti dalla legge.

Art. 41. – I Deputati rappresentano la Nazione in generale, e non le sole provincie in cui furono eletti. Nessun mandato
imperativo può loro darsi dagli Elettori.

Art. 42. – I Deputati sono eletti per cinque anni: il loro mandato cessa di pien diritto alla spirazione di questo termine.

Art. 43. – Il Presidente, i Vice-Presidenti e i Segretarii della Camera dei Deputati sono da essa stessa nominati nel proprio seno al principio d’ogni sessione per tutta la sua durata.

Art. 44. – Se un Deputato cessa, per qualunque motivo, dalle sue funzioni, il Collegio che l’aveva eletto sarà tosto convocato per fare una nuova elezione.

Art. 45. – Nessun Deputato può essere arrestato, fuori del caso di flagrante delitto, nel tempo della sessione, né tradotto in
giudizio in materia criminale, senza il previo consenso della Camera.

Art. 46. – Non può eseguirsi alcun mandato di cattura per debiti contro di un Deputato durante la sessione della Camera, come neppure nelle tre settimane precedenti e susseguenti alla medesima.

Art. 47. – La Camera dei Deputati ha il diritto di accusare i Ministri del Re, e di tradurli dinanzi all’Alta Corte di Giustizia.

DISPOSIZIONI COMUNI ALLE DUE CAMERE

Art. 48. – Le sessioni del Senato e della Camera dei Deputati cominciano e finiscono nello stesso tempo. Ogni riunione di una Camera fuori del tempo della sessione dell’altra è illegale, e gli atti ne sono intieramente nulli.

Art. 49. – I Senatori ed i Deputati prima di essere ammessi all’esercizio delle loro funzioni prestano il giuramento di essere fedeli al Re di osservare lealmente lo Statuto e le leggi dello Stato e di esercitare le loro funzioni col solo scopo del bene inseparabile del Re e della Patria.

Art. 50. – Le funzioni di Senatore e di Deputato non danno luogo ad acuna retribuzione od indennità.

Art. 51. – I Senatori ed i Deputati non sono sindacabili per ragione delle opinioni da loro emesse e dei voti dati nelle Camere.

Art. 52 – Le sedute delle Camere sono pubbliche. Ma, quando dieci membri ne facciano per iscritto la domanda, esse possono deliberare in segreto.

Art. 53. – Le sedute e le deliberazioni delle Camere non sono legali né valide, se la maggiorità assoluta dei loro membri non è presente.

Art. 54. – Le deliberazioni non possono essere prese se non alla maggiorità de’ voti.

Art. 55. – Ogni proposta di legge debb’essere dapprima esaminata dalle Giunte che saranno da ciascuna Camera nominate per i lavori preparatorii. Discussa ed approvata da una Camera, la proposta sarà trasmessa all’altra per la discussione ed
approvazione; e poi presentata alla sanzione del Re.

Le discussioni si faranno articolo per articolo.

Art. 56. – Se un progetto di legge è stato rigettato da uno dei tre poteri legislativi, non potrà essere più riprodotto nella stessa sessione.

Art. 57. – Ognuno che sia maggiore di età ha il diritto di mandare petizioni alle Camere, le quali debbono farle esaminare da una Giunta, e, dopo la relazione della medesima, deliberare se debbano essere prese in considerazione, ed, in caso affermativo, mandarsi al Ministro competente, o depositarsi negli uffizii per gli opportuni riguardi.

Art. 58. – Nissuna petizione può essere presentata personalmente alle Camere.

Le Autorità costituite hanno solo il diritto di indirizzar petizioni in nome collettivo.

Art. 59. – Le Camere non possono ricevere alcuna deputazione, né sentire altri, fuori dei proprii membri, dei Ministri, e dei
Commissarii del Governo.

Art. 60. – Ognuna delle Camere è sola competente per giudicare della validità, dei titoli di ammessione dei proprii membri.

Art. 61. – Così il Senato, come la Camera dei Deputati, determina per mezzo d’un suo Regolamento interno, il modo secondo il quale abbia da esercitare le proprie attribuzioni.

Art. 62. – La lingua italiana è la lingua officiale delle Camere. E’ però facoltativo di servirsi della francese ai membri, che
appartengono ai paesi, in cui questa è in uso, od in risposta ai medesimi.

Art. 63. – Le votazioni si fanno per alzata e seduta, per divisione; e per isquittinio segreto. Quest’ultimo mezzo sarà sempre
impiegato per la votazione del complesso di una legge, e per ciò che concerne al personale.

Art. 64. – Nessuno può essere ad un tempo Senatore e Deputato.

DEI MINISTRI

Art. 65. – Il Re nomina e revoca i suoi Ministri.

Art. 66. – I Ministri non hanno voto deliberativo nell’uno o nell’altra Camera se non quando ne sono membri. Essi vi hanno
sempre l’ingresso, e debbono essere sentiti sempre che lo richieggano.

Art. 67. – I Ministri sono risponsabili. Le Leggi e gli Atti del Governo non hanno vigore, se non sono muniti della firma di un Ministro.

DELL’ORDINE GIUDIZIARIO

Art. 68, – La Giustizia emana dal Re, ed è amministrata in suo Nome dai Giudici ch’Egli istituisce.

Art. 69. – I Giudici nominati dal Re, ad eccezione di quelli di mandamento, sono inamovibili dopo tre anni di esercizio.

Art. 70. – I Magistrati, Tribunali, e Giudici attualmente esistenti sono conservati. Non si potrà derogare all’organizzazione
giudiziaria se non in forza di una legge.

Art. 71. – Niuno può essere distolto dai suoi Giudici naturali. Non potranno perciò essere creati Tribunali o Commissioni
straordinarie.

Art. 72 – Le udienze dei Tribunali in materia civile, e i dibattimenti in materia criminale saranno pubblici conformemente alle
leggi.

Art. 73. – L’interpretazione delle leggi, in modo per tutti obbligatorio, spetta esclusivamente al potere legislativo.

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 74. – Le istituzioni comunali e provinciali, e la circoscrizione dei comuni e delle provincie sono regolati dalla legge.

Art. 75. – La Leva militare è regolata dalla legge.

Art. 76. – E’ istituita una Milizia Comunale sovra basi fissate dalla legge.

Art. 77. – Lo Stato conserva la sua bandiera: e la coccarda azzurra è la sola nazionale.

Art. 78. – Gli Ordini Cavallereschi ora esistenti sono mantenuti con le loro dotazioni. Queste non possono essere impiegate in altro uso fuorché in quello prefisso dalla propria istituzione. Il Re può creare altri Ordini, e prescriverne gli statuti.

Art. 79. – I titoli di nobiltà sono mantenuti a coloro, che vi hanno diritto. Il Re può conferirne dei nuovi.

Art. 80. – Niuno può ricevere decorazioni, titoli, o pensioni da una potenza estera senza l’autorizzazione del Re.

Art. 81. – Ogni legge contraria al presente Statuto è abrogata.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 82. – Il presente Statuto avrà il pieno suo effetto dal giorno della prima riunione delle due Camere, la quale avrà luogo
appena compiute le elezioni. Fino a quel punto sarà provveduto al pubblico servizio d’urgenza con Sovrane disposizioni
secondo i modi e le forme sin qui seguite, ommesse tuttavia le interinazioni e registrazioni dei Magistrati, che sono fin d’ora
abolite.

Art. 83. – Per l’esecuzione del presente Statuto il Re si riserva di fare le leggi sulla Stampa, sulle Elezioni, sulla Milizia comunale, e sul riordinamento del Consiglio di Stato.

Sino alla pubblicazione della legge sulla Stampa rimarranno in vigore gli ordini vigenti a quella relativi.

Art. 84. – I Ministri sono incaricati e responsabili della esecuzione e della piena osservanza delle presenti disposizioni
transitorie. Dato in Torino addì quattro del mese di marzo l’anno del Signore mille ottocento quarantotto, e del Regno Nostro il decimo ottavo.

CARLO ALBERTO

Il Ministro e Primo Segretario di Stato per gli affari dell’Interno

BORELLI

Il primo Segretario di Stato per gli affari Ecclesiastici, di Grazia e di Giustizia, Dirigente la Grande Cancelleria

AVET

Il Primo Segretario di Stato per gli affari di Finanze

DI REVEL

Il Primo Segretario di Stato dei Lavori Pubblici, dell’Agricoltura, e del Commercio

DES AMBROIS

Il Primo Segretario di Stato per gli Affari Esteri

E. DI SAN MARZANO

Il Primo Segretario di Stato per gli affari di Guerra e Marina

BROGLIA

Il Primo Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione

C. ALFIERI

Osservatore Romano

Al lavoro 
sulla relazione finale

 

 Il progetto di testo presentato e discusso in aula dai padri sinodali ·

23 ottobre 2015

 
 

 

Il sinodo sulla famiglia è al lavoro sulla relazione finale. Il progetto di testo è stato presentato giovedì pomeriggio, 22 ottobre, durante la quindicesima congregazione generale, svoltasi alla presenza di Papa Francesco. Vi hanno partecipato 264 padri, sotto la presidenza del cardinale Vingt-Trois.

All’inizio dei lavori, il Pontefice ha annunciato la decisione di istituire un nuovo dicastero e di aver costituito un’apposita commissione per stabilirne le competenze sui laici, sulla famiglia e sulla vita. Nel corso della sessione, è stata completata l’elezione dei dodici membri del consiglio della segreteria generale del Sinodo dei vescovi.

Il cardinale Péter Erdő ha poi introdotto brevemente e in generale il progetto della relazione finale, redatto dalla commissione ad hocnominata dal Papa, presentandone in particolare lo spirito sinodale. Il cardinale Lorenzo Baldisseri ha quindi illustrato la metodologia per l’elaborazione dello stesso progetto e ha riferito, tra l’altro, che i modi presentati dai circoli per la stesura del testo sono stati 1355, tenendo conto di tutti quelli proposti sulle tre parti dell’Instrumentum laboris. La bozza del progetto della relazione finale è stata poi consegnata ai padri sinodali.

Nel corso della congregazione è stata anche letta la bozza di una dichiarazione dei padri riguardante la situazione delle famiglie in Medio oriente, il cui testo definitivo sarà votato e reso noto sabato 24.

Intanto venerdì mattina, 23 ottobre, cinquantuno padri sinodali hanno preso la parola per proporre alla commissione per l’elaborazione della relazione finale una serie di suggerimenti, modifiche, osservazioni, rielaborazioni, aggiunte e precisazioni al progetto del testo illustrato giovedì pomeriggio e consegnato a tutti i partecipanti. Inoltre numerosi interventi scritti sono stati presentati alla segreteria. Ora la commissione valuterà tutti i contributi, per migliorare ulteriormente il testo che sarà letto in aula sabato mattina e poi votato nel pomeriggio.

Presieduta dal cardinale Tagle, la sedicesima congregazione è stata dunque l’ultima con interventi a voce prima della conclusione dell’assemblea. Vi hanno preso parte 265 padri sinodali.

Negli interventi, ciascuno della durata di tre minuti, è stato espresso anzitutto unanime apprezzamento e riconoscenza per il grande lavoro svolto dalla commissione, che ha redatto il testo tenendo conto, come è stato rilevato, di tutto quanto detto in aula e nei circoli minori. Il progetto della relazione finale — è stato anche affermato nel corso del dibattito — con il suo sguardo sulla famiglia richiama lo spirito del concilio Vaticano ii. La Chiesa, in sintesi, vuole proporsi come compagna di viaggio che non cammina davanti né dietro alle persone. Ma sta loro accanto, tenendole per mano.

Il sinodo — è stato rimarcato in diversi interventi — vuole rilanciare la missione della Chiesa con il suo messaggio forte e coraggioso, pieno di tenerezza e speranza soprattutto verso le situazioni di fragilità, perché la Chiesa non è fine a stessa ma lumen gentium. Perciò il testo, redatto con il pensiero rivolto alle famiglie, intende essere una proposta per rinnovare l’atteggiamento pastorale della Chiesa e per rilanciare un dialogo, in particolare con quanti sono in difficoltà.

Più voci, poi, hanno messo in rilievo lo spirito di sinodalità e collegialità intorno al Papa, che significa camminare insieme e non gli uni contro gli altri. E non è mancato un particolare ringraziamento a Francesco per il suo stile di ascolto e per aver pensato a un percorso sinodale di due anni, in modo da creare l’opportunità di una riflessione più allargata e approfondita.

Il pensiero di molti padri sinodali è andato inoltre alle tante famiglie che hanno contribuito direttamente ai lavori, sostenendoli anche con la preghiera. È tornato, poi, il riferimento esplicito alla testimonianza di santità delle famiglie cristiane, da Aquila e Priscilla — sposi e martiri, discepoli di san Paolo — fino ai coniugi Martín, i genitori di santa Teresina di Lisieux, canonizzati domenica scorsa durante il sinodo stesso.

Tra i temi trattati nel dibattito, franco e aperto, anche la situazione dei divorziati risposati, l’omosessualità, la spiritualità familiare, il rapporto tra coscienza e legge morale, la formazione di personale pastorale, l’attenzione alle persone con disabilità e le scottanti questioni della persecuzione contro i cristiani, delle guerre e dei migranti. Sono state inoltre avanzate una serie di proposte concrete, compresa una commissione patriarcale per il Medio oriente. Tra gli altri, hanno preso la parola i cardinali Vegliò, Bassetti, Marx, Lacroix, Caffarra, Scola, Müller, Eijk, Bagnasco, Nichols, Collins, Urosa Savino, Schönborn, Ouellet, Martínez Sistach, Amato e Sarah, i patriarchi Gregorio iii Laham e Louis Raphaël i Sako, gli arcivescovi Forte, Shevchuk, Kurtz e Arancedo, i vescovi Solmi e Vesco.

La sedicesima congregazione si è aperta con la preghiera. Nella breve omelia monsignor Jan Vokál, vescovo di Hradec Králové, nella Repubblica Ceca, ha messo in guardia dal rischio di perdere la propria identità nell’attuale caotico contesto sociale. E ha indicato proprio nella misericordia l’eredità di Papa Giovanni Paolo ii, di cui giovedì 22 si è celebrata la memoria liturgica.

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Notizie dal Ministero del Lavoro

Politiche Attive del Lavoro, la guida della Fondazione Studi

 

DI  IN 23 OTTOBRE 2015GUIDE
Analisi della Fondazione Studi della Legge D.Lgs. n.150/2015 attuativa del Jobs Act sulla riforma delle Politiche Attive del Lavoro

Attraverso la circolare numero 22/2015 la Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro analizza l’impianto normativo della Legge D.Lgs. n.150/2015 attuativa del Jobs Act. Il complesso normativo entrerà in vigore a 2016 inoltrato, stante la serie di provvedimenti delegati all’Agenzia nazionale delle politiche attive del lavoro che non sarà istituita prima del 1.1.2016.

Il nuovo scenario politico e normativo esalta il ruolo delle politiche attive per il lavoro, collocandole in una posizione di centralità nell’ambito delle strategie occupazionali. Si tratta di un’inversione di tendenza rispetto alla politica assistenzialista degli ammortizzatori sociali, a cui abbiamo assistito nell’ultimo decennio, che oggi, invece, vengono vincolati ad una condizionalità rispetto ad un percorso attivo di ricerca di un nuovo impiego.

L’attenzione è rivolta ai disoccupati ed ai soggetti fruitori di misure di sostegno al reddito che vengono presi in carica dai servizi accreditati, profilati ed accompagnati in un percorso finalizzato alla ricerca di occupazione che passa anche attraverso azioni di orientamento formazione, riqualificazione e ricollocazione.

LE NUOVE NORME IN MATERIA DI POLITICHE ATTIVE PER IL LAVORO
Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 150

a cura di Francesco Duraccio

INTRODUZIONE

Il nuovo scenario politico e normativo, almeno nelle intenzioni, esalta il ruolo delle politiche attive per il lavoro collocandole in una posizione di centralità nell’ambito delle strategie occupazionali. Si tratta di un’inversione di tendenza, quindi, rispetto alla politica assistenzialista degli ammortizzatori sociali, a cui abbiamo assistito nell’ultimo decennio, che oggi, invece, vengono vincolati ad una condizionalità rispetto ad un percorso attivo di ricerca di un nuovo impiego. L’attenzione è rivolta ai disoccupati ed ai soggetti fruitori di misure di sostegno al reddito che vengono presi in carica dai servizi accreditati, profilati ed accompagnati in un percorso finalizzato alla ricerca di occupazione che passa anche attraverso azioni di orientamento formazione,riqualificazione e ricollocazione.

Leggi la Circolare: www.consulentidellavoro.it

Costituzione

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foto della prima pagina tratta da uno dei tre originali della Costituzione italiana ora custodito nell’Archivio Storico della Presidenza della Repubblica dopo la consegna da parte della Presidenza del Consiglio avvenuta il 24 giugno 2009

 

foto dell’ultima pagina tratta da uno dei tre originali della Costituzione italiana ora custodito nell’Archivio Storico della Presidenza della Repubblica dopo la consegna da parte della Presidenza del Consiglio avvenuta il 24 giugno 2009. Si notano le firme del Presidente della Repubblica Enrico De Nicola, del Presidente dell’Assemblea Costituente Umberto Terracini, del Presidente del Consiglio Alcide De Gasperi e del Guardasigilli Giuseppe Grassi

 

 

 

 

GAZZETTA AMMINISTRATIVA

 
 
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ORGANI
GAZZETTA AMMINISTRATIVA

Direttore:
Prof. Avv. Enrico Michetti

 

Pres. Consiglio Scientifico:
Prof. Avv. Alberto Romano

 

Responsabile Organizzazione:
Dott. Filippo Gai

 

Responsabile Relazioni Istituzionali:
Dott. Umberto Inverso

 

Vice Direttori:
Avv. Valentina Romani, Avv. Paolo Pittori, Avv. Moreno Morando, Avv. Rodolfo Murra, Avv. Federico Mazzella, Prof. Stefano Olivieri Pennesi, Prof. Avv. Salvatore Napolitano

 

Coordinatore Comitato di Direzione:
Avv. Domenico Tomassetti

 

Coordinatore Osservatorio Anticorruzione:
Cons. Dott. Giovanni Tartaglia Polcini

 

Coordinatore Osservatorio Penale:
Avv. Luca Petrucci

 

Coordinatore Osservatorio di Diritto Pubblico dell’Economia:
Prof. Roberto Miccu

 

Coordinatore Osservatorio Società Pubbliche:
Prof. Roberto Diacetti

 

Vice Coordinatori Comitato di Direzione:
Avv. Antonio Cordasco, Avv. Anna Cinzia Bartoccioni

 

Vice Pres. Consiglio Scientifico:
Avv. Massimo Mari, Dott. Ing. Massimo Sessa

 

Segretari Consiglio Scientifico:
Prof. Fulvio Pastore, Prof.ssa Elisa Scotti

 

Consiglio Scientifico:
PROFESSORI ORDINARI DI DIRITTO AMMINISTRATIVO E PUBBLICO
Prof. Vicente Alvarez Garcìa
Prof. Enzo Baldini
Prof. Rodolfo Carlos Barra
Prof. Antonio Bartolini
Prof. Salvatore Bellomia
Prof. Raffaele Bifulco
Prof. Andrea Biondi
Prof. Roberto Caranta
Prof. Agatino Cariola
Prof.ssa Paola Chirulli
Prof. Alfredo Contieri
Prof. Guido Corso
Prof. Francesco De Leonardis
Prof. Enrico Follieri
Prof. Fabio Francario
Prof. Carlo Emanuele Gallo
Prof. Alejo Hernandez Lavado
Prof. Vincenzo Caputi Iambrenghi
Prof. Giovanni Leone
Prof. Fiorenzo Liguori
Prof. Emanuele Lobina
Prof. Stelio Mangiameli
Prof. Bernardo Giorgio Mattarella
Prof. Fabio Merusi
Prof. Roberto Miccù
Prof. Nino Paolantonio
Prof. Roberto Cavallo Perin
Prof.ssa Paola Piras
Prof. Aristide Police
Prof. Emilio Paolo Salvia
Prof. Salvatore Raimondi
Prof. Filippo Satta
Prof. Antonio Romano Tassone
Prof. Dimitris Xenos

AREE TEMATICHE

 

 
Senato della Repubblica - Area Riservata
Monopoli di Stato - Area Riservata
Autorità Portuali - Area Riservata
  • 14.01.2015: AVVISO IMPORTANTE Pubblicata nell’area di gestione di “Amministrazione Trasparente” la Circolare N. 1/2015/AT/GA/ANAC contenente le indicazioni per le modalità operative relative all’anno 2015 per gli adempimenti Legge 190/2012 art. 1, comma 32 – Appalti. Vai alla tua area per visualizzarla. 02.12.2014:Da oggi puoi inserire sul sito del tuo Ente, sul tuo sito o sul tuo blog, gratuitamente, le ultime notizie pubblicate dal Quotidiano della P.A., l’interfaccia è semplice e immediata, clicca qui per visualizzarla.
IL QUOTIDIANO DELLA P.A. Inserisci sulla home page del sito del tuo Ente, del tuo sito o del tuo blog, gratuitamente, le ultime notizie pubblicate dal Quotidiano della P.A., l’interfaccia è semplice e immediata, clicca qui per visualizzarla.
 

LA RASSEGNA DEL DIRETTORE

 

  
domenica 25 ottobre 2015 08:34

Congruità dell’offerta: il Consiglio di Stato chiarisce quali sono le modifiche nell’organigramma del personale che possono essere introdotte in sede di giustificazioni

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. III del 23.10.2015 n. 4894

Con riguardo all’organigramma del personale, l’appellante sostiene che in sede di giustificazione della congruità dell’offerta sarebbero state introdotte modifiche tali da costituire una sua nuova e diversa modulazione. Osserva il Consiglio di Stato Sez. III nella sentenza del 23.10.2015 n. 4894 … Continua a leggere

 

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domenica 25 ottobre 2015 08:27

Polizia di Stato: per la promozione alla qualifica superiore per meriti straordinari e speciali il parere della Commissione centrale non è vincolante, ma per discostarsene è necessaria una esplicita motivazione del Capo della Polizia

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. III del 23.10.2015 n. 4890

Il Consiglio di Stato ha esaminato un contenzioso avente ad oggetto l’applicazione delle disposizioni concernenti le ricompense del personale della Polizia di Stato, e più precisamente la ricompensa della promozione alla qualifica superiore per meriti straordinari e speciali. La promozione per meri … Continua a leggere

 

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giovedì 22 ottobre 2015 20:59

Appalti: la rilevanza dell’errore grave non è circoscritta ai casi occorsi nell’ambito di rapporti contrattuali intercorsi con la stazione appaltante che bandisce la gara, ma attiene indistintamente a tutta la precedente attività professionale dell’impresa

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. V del 22.10.2015 n. 4870

La portata dell’art. 38, comma 1, lett. f), del d. lgs. N. 163/06 e dei correlati obblighi dichiarativi è stata esaminata dalla dottrina e dalla giurisprudenza che concordano nella necessità che il concorrente, in linea con l’onere collaborativo che sottende i rapporti con la pubblica amministrazio … Continua a leggere

 

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giovedì 22 ottobre 2015 20:36

Appalti: il segretario comunale può essere componente della commissione di gara

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. V del 22.10.2015 n. 4871

La Quinta Sezione del Consiglio di Stato nella sentenza del 22.10.2015 ha, tra l’altro, analizzato la censura sollevata da un’impresa partecipate ad una procedura di gara in ordine all’asserita illegittimità della composizione della commissione di gara, rigettando il motivo di appello. In particol … Continua a leggere

 

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giovedì 22 ottobre 2015 20:25

Procedure di gara: l’interesse a ricorrere della terza in graduatoria

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. V del 22.10.2015 n. 4871

In ordine alla individuazione delle condizioni per valutare la sussistenza dell’interesse a ricorrere della terza graduata in una procedura di gara, la giurisprudenza ha evidenziato che l’utilità che essa ricorrente tiene a conseguire, sia essa finale o strumentale, deve derivare in via immediata e … Continua a leggere

 

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giovedì 22 ottobre 2015 20:12

Gioco d’azzardo e ludopatia: sì del Consiglio di Stato alla competenza dei Sindaci sugli orari delle sale da gioco

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti del Consiglio di Stato Sez. V sentenza del 22.10.2015 n. 4861

La Quinta Sezione del Consiglio di Stato con la sentenza del 22.10.2015 ha affrontato le problematiche afferenti il gioco d’azzardo. Più precisamente la Sezione con la citata sentenza ha affermato che la normativa in materia di gioco d’azzardo, con riguardo delle conseguenze sociali dell’offerta de … Continua a leggere

 

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domenica 18 ottobre 2015 12:02

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Agenzia delle Entrate e MEF: monito del Consiglio di Stato “la mancata adozione del Sistema e del Piano delle performance, in attesa della emanazione del d.p.c.m., non trova più ragionevole giustificazione”

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. IV del 13.10.2015 n. 4713

Il Consiglio di Stato Sez. IV con sentenza del 13.10.2015 n. 4713 ha annullato la sentenza n. 11466/2014 del TAR Lazio che dichiarava inammissibile il ricorso proposto dalla Dirpubblica (Federazione del Pubblico Impiego) per ottenere l’annullamento del silenzio-rifiuto serbato sulla diffida volta a … Continua a leggere

 

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domenica 18 ottobre 2015 11:36

Appalto integrato: quando i progettisti devono essere “soggetti qualificati”

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. IV del 13.10.2015 n. 4715

Il Consiglio di Stato Sez. IV con la sentenza del 13.10.2015 n. 4715 ha affermato che “l’articolo 53 del codice degli appalti dispone, al comma 3, che “Quando il contratto ha per oggetto anche la progettazione, ai sensi del comma 2, gli operatori economici devono possedere i requisiti prescritti pe … Continua a leggere

 

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domenica 18 ottobre 2015 10:10

Urbanistica: i principi del Consiglio di Stato sull’esercizio del potere pianificatorio

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. IV del 13.10.2015 n. 4716

L’esercizio del potere di pianificazione non attiene solo all’aspetto edilizio del territorio ma va esercitato anche in relazione ad altre esigenze di sviluppo economico- sociale del territorio stesso in riferimento alla concreta vocazione dei luoghi e ai valori ambientali e paesaggistici, nell’amb … Continua a leggere

 

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domenica 18 ottobre 2015 09:39

Elenco Istat delle Amministrazioni pubbliche: il Consiglio di Stato apre l’istruttoria sugli enti teatrali

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza non definitiva del Consiglio di Stato Sez. VI del 14.10.2015 n. 4748

La Fondazione del Teatro Stabile di Torino, la Emilia Romagna Teatro Fondazione – Teatro stabile pubblico regionale, il Centro Teatrale Bresciano, il Teatro Stabile del Veneto – Carlo Goldoni, l’Ente Autonomo del Teatro Stabile di Genova, il Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia, il Teatro Metas … Continua a leggere

 

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lunedì 12 ottobre 2015 15:47

Accesso ai documenti da parte di associazioni a tutela dei consumatori: il diritto di accesso a “chiunque vi abbia interesse” non ha introdotto alcun tipo di azione popolare

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. IV del 6.10.2015 n. 4644

È giunto all’esame della Quarta Sezione del Consiglio di Stato l’appello con il quale il Codacons impugna la sentenza del TAR per la Lombardia che ha respinto il ricorso proposto avverso il rigetto, da parte di Expo 2015 s.p.a., dell’istanza di accesso presentata al fine di prendere visione ed estr … Continua a leggere

 

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lunedì 12 ottobre 2015 15:20

Allontanamento con foglio di via obbligatorio, quando la prostituzione crea turbamento sociale

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. III del 8.10.2015 n. 4665

Forse non tutti sanno che andare in discoteca travestiti da donna, dando sospetto di fornire prestazioni sessuali a pagamento può costar caro. È questa la vicenda giunta all’attenzione del Consiglio di Stato chiamato a valutare la legittimità della sentenza del TAR che ha accolto il ricorso propost … Continua a leggere

 

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domenica 11 ottobre 2015 14:49

Appalti: la risoluzione dei contrasti interni tra le disposizioni del bando, del disciplinare di gara e del capitolare speciale d’appalto

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. V del 9.10.2015 n. 4684

Benché il bando, il disciplinare di gara e il capitolato speciale d’appalto, abbiano ciascuno una propria autonomia ed una propria peculiare funzione nell’economia della procedura, il primo fissando le regole della gara, il secondo disciplinando in particolare il procedimento di gara ed il terzo in … Continua a leggere

 

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domenica 11 ottobre 2015 10:16

Interdittiva antimafia: il quadro indiziario sul “condizionamento mafioso”

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. III del 8.10.2015 n. 4667

L’interdittiva antimafia è volta a garantire un ruolo di massima anticipazione all’azione di prevenzione in ordine ai pericoli di inquinamento mafioso, con la conseguenza che è sufficiente che vi sia un quadro indiziario tale da generare un ragionevole convincimento sulla sussistenza di un “condizi … Continua a leggere

 

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domenica 11 ottobre 2015 10:10

Annullamento d’ufficio della gara: nessun controinteressato in sede di aggiudicazione provvisoria

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. V del 6.10.2015 n. 4654

Può essere qualificato come controinteressato, cui occorre notificare il ricorso ex art. 41, comma 2, c.p.a. chi sia portatore di un interesse qualificato alla conservazione dell’assetto recato dal provvedimento impugnato (nel caso di specie l’atto di annullamento d’ufficio della gara), che abbia n … Continua a leggere

 

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domenica 11 ottobre 2015 09:58

Procedure di gara: le variazioni migliorative non essenziali del progetto

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. V del 6.10.2015 n. 4653

La Quinta Sezione del Consiglio di Stato nella sentenza del 6.10.2015 n. 4653 ha richiamato il principio per il quale le imprese – salvo che il bando disponga altrimenti – possono proporre variazioni migliorative, indispensabili o semplicemente utili sotto l’aspetto tecnico, con il limite intrinsec … Continua a leggere

 

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domenica 11 ottobre 2015 09:51

Associazione temporanea di imprese: la sentenza del Consiglio di Stato sui Consorzi ordinari

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. V del 6.10.2015 n. 4652

La vicenda giunta all’attenzione della Quinta Sezione del Consiglio di Stato vede il ricorrente incidentale di primo grado dedurre l’illegittima partecipazione alla gara della società appellata, consorzio ordinario assumente la forma di società consortile ex art. 2602 c.c., costituito da due societ … Continua a leggere

 

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domenica 11 ottobre 2015 09:34

Aggiudicazione definitiva: legittimo l’atto revoca anche se manca l’indicazione dell’ammontare dell’indennizzo

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. V del 6.10.2015 n. 4650

In materia di contratti della P.A., il potere di revocare l’aggiudicazione definitiva di una gara ben può trovare fondamento, in via generale, in specifiche ragioni di pubblico interesse (cfr., da ultimo, Consiglio di Stato, sez. V, 21 aprile 2015, n. 2013) ed è irrilevante, come ha chiarito la giu … Continua a leggere

 

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domenica 11 ottobre 2015 09:21

Distanza tra pareti finestrate: il D.M. n. 1444/1968 non si applica ai lucernari di tipo velux

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. IV del 5.10.2015 n. 4628

La Quarta Sezione del Consiglio di Stato nella sentenza del 5.10.2015 n. 4628 si è occupata dell’art. 9 del D. M. n. 1444 del 1968 che fissa la distanza minima che deve intercorrere tra “pareti finestrate e pareti di edifici antistanti” . Nella sentenza viene precisato che sul piano formale tale n … Continua a leggere

 

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sabato 10 ottobre 2015 10:46

Città Metropolitane e province: in G.U. la ripartizione e attribuzione del Fondo sperimentale di riequilibrio

segnalazione del Decreto del Ministero dell’Interno in Gazzetta Ufficiale n. 234 del 8.10.2015

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n.234 del 8.10.2015 il Decreto del Ministero dell’Interno 29 settembre 2015 recante “Ripartizione e attribuzione del Fondo sperimentale di riequilibrio per le citta’ metropolitane e le province delle regioni a statuto ordinario, per l’ann … Continua a leggere

 

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mercoledì 7 ottobre 2015 23:04

Contenzioso tributario e interpelli: in Gazzetta Ufficiale le misure del nuovo sistema fiscale

segnalazione del D.lgs n. 156/2015 pubblicato sulla G.U. n. 233 del 7.10.2015

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.233 del 7.10.2015 – Suppl. Ordinario n. 55 – il decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156 recante “Misure per la revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario, in attuazione degli articoli 6, comma 6, e 10, comma 1, letter … Continua a leggere

 

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mercoledì 7 ottobre 2015 22:54

Fisco: in G.U. le misure per la semplificazione e razionalizzazione della riscossione

segnalazione del decreto legislativo n. 159/2015 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 233 del 7.10.2015

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n.233 del 7.10.2015 – Suppl. Ordinario n. 5, il decreto legislativo 24.9.2015 n. 159 recante “Misure per la semplificazione e razionalizzazione delle norme in materia di riscossione, in attuazione dell’articolo 3, comma 1, lettera a), dell … Continua a leggere

 

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