Maternità

Indennità di maternità alle professioniste anche in caso di adozione e/o affido

Cade l’ultimo paletto tra figli e figliastri. Ed è la scure della Consulta ad abbatterlo, dichiarando incostituzionale la norma secondo cui quando una libera professionista adotta o riceve in affido un bambino di nazionalità italiana sopra i sei anni non ha diritto all’indennità di maternità.

Si tratta infatti di una norma discriminatoria in danno dei minori con passaporto tricolore e delle mamme pronte a prenderli con sé, specie se si considera che la procedura di adozione nazionale risulta spesso lunga tortuosa: quando interviene il decreto di affidamento preadottivo il minore ha già superato il limite indicato dal DLgs 151/01.

La disposizione è dunque dichiarata incostituzionale dall’Alta Corte con la sentenza n. 205/2015, che vale tuttavia per il passato: nel frattempo un decreto attuativo del Jobs act, il numero 80/2015, ha già svincolato l’erogazione del trattamento del requisito anagrafico.

A sollevare la questione il giudice del lavoro di Verbania. “Il fatto che la professionista non sia la madre biologica del minore che entra nella sua famiglia non significa affatto che il bambino abbia bisogno di meno cure rispetto ai coetanei, né il minore può avere meno diritti se capita in una famiglia dove la donna che gli farà da madre è una lavoratrice autonoma invece che dipendente.

Cassazione.net

Maternitàultima modifica: 2015-10-23T13:14:17+02:00da vitegabry
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