Cassazione

Cassazione – No a infortunio in itinere per l’insegnante che si reca al corso aggiornamento

Niente infortunio in itinere per l’insegnante coinvolta in un incidente stradale mentre si reca al corso obbligatorio di aggiornamento. La tutela assicurativa è rivolta solo verso l’attività didattica e non anche verso la formazione. Infatti sulla scorta dell’art. 4 del DPR 1124/65, la copertura assicurativa è limitata agli insegnanti “che attendono ad esperienze pratiche o che svolgono esercitazioni di lavoro”, mentre l’art. 1 del medesimo DPR cita le attività “per cui si è in contatto con le macchine elettriche”. Quindi “in difetto di prova dello svolgimento di una di tali occupazioni, non compete alcun indennizzo per eventuali infortuni occorsi nell’attività di insegnamento che di per sé non da luogo alla tutela antinfortunistica”.

Lo ha sancito la sentenza n. 21400/2015 della sezione lavoro della Cassazione che ha rigettato il ricordo in un’insegnante di educazione tecnica convalidando di fatto la sentenza di appello. In primo grado, invece, l’Inail era stata condannata al pagamento, in suo favore, dell’indennità per temporanea inabilità, a seguito di incidente in itinere, per 108 giorni.

Cassazioneultima modifica: 2015-10-22T13:07:29+02:00da vitegabry
Reposta per primo quest’articolo