tfr irpef

.L’IRPEF SUGLI ARRETRATI DI LAVORO DIPENDENTE E SUL TFR L’imposta dovuta su arretrati di lavoro dipendente e trattamento di fine rapporto è calcolata in via preventiva dal datore di lavoro attraverso il sistema della “tassazione separata”. È poi l’Agenzia delle Entrate ad effettuare il calcolo definitivo dell’imposta dovuta tenendo conto dei redditi posseduti dal contribuente negli anni precedenti. L’IMPOSTA SUGLI ARRETRATI DA LAVORO DIPENDENTE Occorre anzitutto calcolare il reddito complessivo medio posseduto nei due anni precedenti a quello in cui sono percepiti gli arretrati; per far questo è necessario sommare i redditi complessivi dei due anni precedenti e dividere il risultato per 2. Sul reddito ottenuto si calcola l’Irpef in base alle aliquote in vigore e, quindi, la percentuale d’imposta (incidenza media) sul reddito medio. Tale percentuale sarà l’aliquota da applicare alle somme percepite. Se in uno dei due anni precedenti il lavoratore non ha avuto alcun reddito, il calcolo si effettua sul 50% del reddito dell’unico anno. Se in tutti e due gli anni precedenti non vi è stato reddito, si applica l’aliquota minima Irpef (23%). Il calcolo descritto viene comunque effettuato dal sostituto d’imposta. Sarà poi l’Agenzia delle Entrate a controllare e “riliquidare” l’imposta in maniera definitiva, verificando se il sistema di tassazione separata è per il contribuente più favorevole; in caso contrario, applicherà quello della tassazione ordinaria, restituendo al contribuente le somme pagate in eccesso già trattenute dal sostituto d’imposta. L’IRPEF SU TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO Anche l’imposta sul Tfr e sulle altre somme connesse alla cessazione del rapporto di lavoro è calcolata, in via provvisoria, dal datore di lavoro e, in maniera definitiva, dall’Agenzia delle Entrate. Per la tassazione si tiene conto dell’aliquota media dei cinque anni precedenti a quello in cui è maturato il diritto alla percezione del Tfr. Per la tassazione del Tfr il datore di lavoro applica le aliquote in vigore dal 1º gennaio 2007. È prevista, però, la possibilità di determinare l’imposta dovuta, laddove risulti più conveniente, utilizzando le aliquote in vigore al 31 dicembre 2006. Questo per evitare che il regime fiscale introdotto dal 2007 determini un carico fiscale più gravoso rispetto a quello che si otterrebbe applicando le vecchie aliquote. La verifica del trattamento più favorevole è effettuata direttamente dal sostituto d’imposta e viene ripetuta dall’Agenzia delle Entrate nel momento in cui controlla e riliquida l’imposta, mettendo a confronto i risultati ottenuti dall’applicazione della tassazione separata con quelli della tassazione ordinaria. In base alla verifica, sarà applicata la tassazione più favorevole per il contribuente. Per le somme erogate da chi non riveste la carica di sostituto d’imposta e quindi non è obbligato a effettuare le ritenute alla fonte, è previsto il versamento dell’imposta in acconto nella misura del 20%; in questi casi, la verifica del trattamento più favorevole è effettuata, in sede di riliquidazione, unicamente dall’Agenzia delle Entrate. ATTENZIONE Le indicazioni dell’Annuario potrebbero subire modifiche per effetto di provvedimenti successivi; controllarle seguendo i comunicati stampa e il sito Internet dell’Agenzia delle Entrate.

tfr irpefultima modifica: 2015-10-08T10:03:00+02:00da vitegabry
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