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Archivi giornalieri: 16 settembre 2015
Petizione
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ULTIMISSIME LAVORO – FISCALE16/09/2015
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Osservatore Romano
Si conclude la riunione
del Consiglio di cardinali
16 settembre 2015
Il Consiglio di cardinali ha presentato a Papa Francesco «una proposta orientata all’attuazione del progetto per una nuova Congregazione chiamata indicativamente “laici, famiglia e vita”». Lo ha annunciato padre Federico Lombardi, direttore della Sala stampa della Santa Sede, nel briefing di mercoledì mattina, 16 settembre, sui lavori del consiglio che, iniziati lunedì 14, terminano nel pomeriggio di oggi. Alla undicesima riunione era assente, per motivi di salute, il cardinale Óscar Andrés Rodríguez Maradiaga. La prossima sessione è prevista dal 10 al 12 dicembre.
Riguardo alla proposta della nuova Congregazione «è stato ascoltato il cardinale Dionigi Tettamanzi, incaricato dal Papa nei mesi scorsi per un approfondimento sulla fattibilità». E così, al termine delle riflessioni, il consiglio ha presentato al Papa una proposta e sarà lui ora a decidere. Inoltre, ha fatto presente Lombardi, «si sono riprese le considerazioni su una nuova Congregazione dedicata a “carità, giustizia e pace”, portando avanti la riflessione, ma senza avere ancora maturato una proposta».
Si è anche discusso sulle procedure per la nomina dei nuovi vescovi, «specie sulle qualità e i requisiti dei candidati». Ma «il tema dovrà essere approfondito e sviluppato» ha aggiunto il direttore della Sala stampa della Santa Sede. Nei due giorni di lavoro ha avuto anche luogo una lunga audizione del prefetto della Segreteria per la Comunicazione, monsignor Dario Edoardo Viganò, che ha riferito sui primi passi compiuti, tra cui la costituzione di un gruppo di lavoro per l’elaborazione degli statuti della Segreteria composto da rappresentanti di diverse istituzioni competenti in materia, che ha già iniziato la sua attività. Lombardi ha precisato che gli statuti definiranno «la struttura del Dicastero “a regime”». Aggiungendo che «particolare attenzione sarà posta nel valutare gli aspetti giuridici e amministrativi delle attività di comunicazione della Santa Sede». Successivamente «saranno elaborati ed emanati i regolamenti». Da parte dei cardinali consiglieri c’è stato «apprezzamento unanime», con l’indicazione che, «nonostante la progressione, si diano da subito linee precise di comportamento, affinché — come chiede il motuproprio — la riforma proceda con decisione verso una integrazione e gestione unitaria».
Ma anche «le questioni attinenti gli abusi su minori» sono state trattate nella sessione. Soprattutto, ha spiegato padre Lombardi, «si è approfondito in quale modo passare all’attuazione delle proposte fatte, in particolare anche per quanto riguarda la possibilità di una trattazione più rapida dei numerosi casi ancora pendenti». Infine è stata «ripresa in considerazione una bozza di preambolo della nuova Costituzione».
– See more at: http://www.osservatoreromano.va/it/news/si-conclude-la-riunione-del-consiglio-di-cardin#sthash.iAEELApl.dpuf
Cittadini italiani di nazionalità sarda
Cittadini italiani di nazionalità sarda
16 settembre 2015
Francesco Casula
L’attrice sarda Caterina Murino, intervistata il 30 agosto scorso da una TV, alla domanda della conduttrice :”È vero che tu non ti consideri Italiana?” risponde:” assolutamente, non sono Italiana sono Sarda”.
In realtà l’affermazione della Murino può sorprendere solo chi si attarda a confondere Stato con Nazione. Noi infatti siamo cittadini italiani – sia pure obtorto collo e senza avere mai scelto di esserlo – ma di nazionalità sarda.
Oltretutto il “sentimento” della Murino è largamente presente fra i sardi. Ricordo che nel 2012, in un sondaggio (curato dall’Università di Cagliari e da quella di Edimburgo e finanziato dalla Regione sarda, circa l’atteggiamento dei Sardi nei confronti della propria identità) era emerso che il 27% si sente sardo e non italiano; il 38% più sardo che italiano; il 31% tanto l’uno che l’altro e solo il 3% più italiano che sardo e l’1% esclusivamente italiano.
Ma si tratta solo di un “sentimento”, di un “umore”? O, meglio, di un ri-sentimento e di un mal-umore nei confronti dello Stato italiano, storicamente ostile nei confronti dell’Isola? O sta maturando una nuova consapevolezza e coscienza della propria “diversità” e “specificità” e persino dell’essere “Nazione”? Io credo di sì. E viene da lontano.
La Sardegna, storicamente, è entrata, coattivamente, nell’orbita italiana – a parte la parentesi pisana e genovese nei secoli XI-XIII – solo agli inizi del 1700 quando viene ceduta al Piemonte, per un baratto di guerra. Per il resto ha avuto una etno-storia, peculiare e dissonante rispetto alla coeva storia italiana ed europea.
L’espressione “nazione sarda” comincia a ricorrere con frequenza e poi sempre più insistentemente in documenti (trattati e carte diplomatiche) che accompagnano le relazioni e i conflitti fra il Giudicato di Arborea e il regno d’Aragona.
L’uso del termine nazione sarda è comprovato dalle carte della corona di Arborea e sarà alla base di quel monumento storico, giuridico e linguistico della Carta de Logu.
La lotta sanguinosa fra naciò sardesca e naciò catalana non si può però considerare chiusa con la battaglia di Sanluri: infatti, affermatosi definitivamente il dominio aragonese a seguito della sconfitta dell’ultimo marchese di Oristano Leonardo Alagon, la contrapposizione fra naciò sarda e naciò catalana non scompare.
L’intellighenzia isolana, dal canto suo, se una parte rimane accecata di fronte agli splendori dell’impero spagnolo e da ascara si prostra servilmente ad esso ed evita con grande cura lo stesso termine di nazione sarda, il poeta Araolla alle lingue castigliana e catalana contrappose la lingua sarda con cui si inizia a delineare un embrionale coscienza del rapporto fra nazione e lingua. Che sarà ancor più forte nello scrittore Gian Matteo Garipa:”Totas sas nationes iscrien & istampan libros in sas proprias limbas naturales insoro…disijande eduncas de ponner in platica s’iscrier in sardu pro utile de sos qui non sun platicos in ateras limbas, presento assos sardos compatriotas mios custu libru”.
Invito a notare i termini, estremamente chiari e significativi: parla di lingua naturale – oggi diremmo materna – che tutte le nazioni, compresa la sarda, hanno il diritto-dovere di utilizzare per rivolgersi ai “compatrioti”, ovvero ai sardi, abitanti dunque della stessa “patria”.
Ma è soprattutto alla fine del ‘700, nel vivo dello scontro politico e sociale che prende sempre più corpo l’idea di nazione sarda. Ad iniziare dal triennio rivoluzionario che vedrà protagonista principale Giovanni Maria Angioy quando i Sardi, prendono coscienza di sé e del proprio essere “popolo” e “nazione”, prima quando si battono con successo contro l’invasione francese poi quando cacciano i piemontesi da Cagliari il 28 Aprile 1794.
Il senso di “appartenenza” e di “nazione sarda” sarà fortemente presente nella stampa e negli scritti di quel periodo di grandi cambiamenti. Ancor più forte sarà il sentimento di “popolo sardo” e di “comunità nazionale” nell’Inno di Francesco Ignazio Mannu Su patriota sardu a sos feudatarios , in cui l’istanza dell’abolizione del giogo feudale si coniuga con un atteggiamento anticoloniale e un sentimento nazionale sardo.
E ancor più chiaramente tale “Identità sarda” emerge nel Memoriale di Angioy in cui l’Alternos cerca di cogliere e di interpretare i tratti distintivi, peculiari e originali della individualità sarda, cominciando dal quadro geografico e morfologico, proseguendo con cenni sugli usi, i costumi, le tradizioni, i rapporti comunitari. Con approdo dell’esperienza e della riflessione angioyna nell’esilio parigino a una repubblica sarda indipendente.
L’ingresso della Sardegna nella compagine statale unitaria, la conseguente imposizione dell’uniformismo centralistico da parte dello Stato italiano non porta alla completa omologazione o alla scomparsa di quella forte caratterizzazione individuale dell’Isola che viene messa in rilievo soprattutto nella memorialistica della seconda metà dell’Ottocento. Ma che soprattutto emergerà sul fronte nel primo conflitto mondiale con la Brigata Sassari.
A questo proposito infatti – scrive Lilliu – “Forse sarebbe utile approfondire l’analisi delle gesta belliche della Brigata Sassari nella penultima grande guerra, demitizzandola nel ruolo assegnatole dalla politica e dalla storiografia nazionalistica e fascista, di fedele e strenuo campione di amor patrio italiano. Resistendo sui monti del Grappa, guidati e formati ideologicamente da ufficiali, come Lussu, nei quali urgevano violentemente, sino a forme ritenute quasi di indipendentismo, le istanze dell’autonomia isolane, i fanti della Brigata, combattendo contro lo straniero austro-ungarico-tedesco, riassumevano tutti gli antichi combattimenti contro tutti gli stranieri conquistatori colonizzatori e sfruttatori della loro terra, comprendendo fra essi, forse gli stessi “piemontesi”, fondatori dello stato centralista e unitarista italiano. In tal senso, il momento della Brigata, può essere ritenuto una trasposizione in suolo nazionale della resistenza sarda di secoli”
Certificato di malattia: adempimenti e procedure
Il certificato di malattia ha la funzione di giustificare l’assenza dal lavoro per garantire al lavoratore il diritto di non rendere la prestazione lavorativa per tutta la durata dell’eventi morboso.
Il certificato, tramite l’indicazione dell’indirizzo del lavoratore, consente l’effettuazione delle visite di controllo da parte dei sanitari iscritti agli appositi elenchi INPS e ASL.
Chi rilascia il certificato di malattia. Normalmente il certificato di malattia è rilasciato del medico curante, utilizzando l’apposito formulario, ma può essere rilasciato anche da medici diversi ai quali il lavoratore si sia rivolto per motivi d’urgenza, ovvero per esigenze correlate alla specificità patologica sofferta, come pure nel caso di certificati rilasciati all’atto della dimissione dall’ospedale o strutture di pronto soccorso.
Trasmissione telematica. Il medico è tenuto ad inviare la certificazione per via telematica. Il lavoratore deve richiedere il numero di protocollo identificativo del certificato inviato e fornirlo al proprio datore di lavoro.
Solo nel caso in cui per qualsiasi motivo non sia possibile inviare il certificato telematicamente, il medico o la struttura sanitaria rilasciano la certificazione in forma cartacea e il lavoratore è tenuto alla trasmissione dello stesso al proprio datore di lavoro e, se dipendente privato, all’INPS.
Il lavoratore può inoltre continuare ad inviare il certificato di malattia in formato cartaceo, quando lo stesso viene rilasciato da medici privati non abilitati all’invio telematico o da strutture di pronto soccorso, nonché quando l’eventi di malattia comporta il ricovero ospedaliero.
Invio a mezzo di fax. La trasmissione del certificato tramite fax è considerata valida ai soli fini del rispetto del termine di invio, fermo restando che per la concessione dell’indennità di malattia occorre che il certificato originale pervenga in tempo utile.
Ritardato rilascio o invio del certificato. L’indennità di malattia non spetta per i giorni non coperti dalla certificazione. Ne consegue che, in caso di ritardo, sono indennizzabili i primi due giorni e non lo sono quelli successivi. Se la certificazione proviene in ritardo sia al datore di lavoro che all’INPS, i giorni di ritardo sono computati avendo riguardo alla data di arrivo della certificazione pervenuta all’INPS. E’ facoltà del lavoratore addurre e provare l’esistenza di un giustificato motivo nel ritardato invio del certificato medico.
Se l’invio avviene per posta, fa fede la data di invio della raccomandata. La decorrenza del trattamento economico a carico dell’INPS (dal 4° giorno di malattia) è computata, in via di massima, dalla data di rilascio della relativa certificazione. Peraltro, l’INPS ammette la possibilità di riconoscere, ai fini erogativi l’indennità, la sussistenza dello stato morboso per il giorno immediatamente precedente a quello del rilascio del certificato.
In presenza di successivi certificati, per la continuazione della malattia, intervallati dalla giornata festiva o dal sabato e domenica in caso di settimana corta, si presume che i due periodi costituiscono un unico evento morboso.
Rilascio del certificato lavoratori UE. I lavoratori comunitari, cittadini degli altri Stati membri, sono considerati lavoratori nazionali. Tuttavia essi non hanno l’obbligo di far pervenire la certificazione in lingua italiana, ma possono presentarla in lingua originaria.
Rilascio del certificato di malattia in Paesi UE o convenzionati. Se la malattia si verifica in un Paese appartenente alla Unione Europea o che abbia stipulato apposita convenzione, deve presentare all’Istituzione estera, entro 3 giorni dall’inizio della malattia, idonea certificazione di malattia e deve essere munito della tessera Europea di assicurazione malattia. L’istituzione estera provvederà a trasmettere all’INPS la documentazione medica acquisita, compresi gli esiti di controlli eventualmente effettuati. Il certificato rilasciato dal medico o dalla struttura sanitaria straniera è in tutto equiparato a quello nazionale e deve essere inviato senza necessità di traduzione o legalizzazioni, a condizione che tale obbligo sia espressamente escluso dalla convezione o accordo bilaterale.
I paesi in questione sono: Islanda, Norvegia, Linchetenstein, Svizzera, Turchia, Argentina, Bosnia-Erzegovina, Brasile, Croazia, Jersey e isole del canale, Macedonia, Principato di Monaco, Repubblica di San Marino, Stato di Serbia e Montenegro, Tunisia, Uruguay, Venezuela
Rilascio del certificato di malattia in Paesi Extra UE. Se la malattia insorge durante il temporaneo soggiorno all’estero in un Paese non appartenente all’Unione Europea o che non abbia stipulato alcuna convezione o accordo specifico in materia, la corresponsione dell’indennità di malattia avviene solo dopo la presentazione all’INPS della certificazione originale, legalizzata a cura della sede diplomatica o consolare italiana. I lavoratori interessati devono trasmettere la certificazione alla rappresentanza diplomatica o consolare e al datore di lavoro entro 5 giorni.
La comunicazione al datore di lavoro. Tutti i contratti prevedono a carico del lavoratore l’obbligo di giustificare lo stato di malattia attraverso la tempestiva presentazione di un certificato medico, preceduto da una comunicazione dell’evento, la quale potrà avvenire anche in modo informale (ad esempio telefonicamente), ma l’invio del certificato deve avvenire tempestivamente secondo i termini fissati dai contratti nazionali di lavoro.
L’obbligo non riguarda solo la comunicazione dell’inizio della malattia, ma anche la sua eventuale continuazione, anche se il CCNL di riferimento non dovesse prevedere tale obbligo.
L’indirizzo e i controlli. L’indicazione dell’indirizzo presso cui è possibile effettuare le visite di controllo è un obbligo che ricade sul lavoratore malato, il quale deve controllare la correttezza di quanto indicato dal medico, e, in mancanza, provvedervi direttamente.
Questo può riguardare la residenza abituale o un luogo diverso (ad esempio la casa di un parente) purché espressamente specificato.
Lo Statuto dei lavoratori vieta al datore di lavoro di disporre “accertamenti sull’infermità per malattia o per infortunio del lavoratore dipendente”. Gli accertamenti sanitari possono essere effettuati solo sita della malattia, ma non di formulare una prognosi sulla durata. Qualora il dipendente non accetti l’esito della visita di controllo, deve eccepirlo, seduta stante, al medico, che avrà cura di annotarlo sul reperto. Nel caso che il lavoratore non sia trovato a casa durante il controllo nelle fasce di reperibilità, il medico di controllo può consegnare l’invito a presentarsi alla visita di controllo ad un familiare convivente non minore di 14 anni ovvero al portiere dello stabile. Una stessa malattia può essere controllata più volte. Il datore di lavoro può richiedere l’effettuazione della visita di controllo già a partire dal primo giorno di assenza dal lavoro.
- SPECIFICITA’ DIPENDENTI PUBBLICI. Il Dipartimento Funzione Pubblica con nota n. 3/11 fornisce chiarimenti circa il regime delle assenze per malattia dei pubblici dipendenti, dopo l’entrata in vigore della legge di stabilità n.111/2011. In particolare si chiarisce che la giornata non lavorativa è individuabile, non solo in quelle festive o cadenti di domenica ma anche in quelle di riposo dopo un turno di lavoro, dopo un permesso o una giornata di ferie. In tutti questi casi l’amministrazione ha l’obbligo di inviare la visita fiscale fin dal primo giorno. Sull’esclusione dall’obbligo di reperibilità quando l’assenza per malattia è dovuta all’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici, si intende giustificata a seguito della presentazione di apposito certificato (rilasciato da un medico del SSN o anche da un medico privato) attestante l’effettuazione della prestazione e, precisa il Ministero, non è necessario che queste visite siano strettamente connesse ad una patologia in atto.
Assenza ingiustificata. In caso di impossibilità ad eseguire la visita domiciliare per assenza del lavoratore all’indirizzo indicato o perché pur trovandosi a casa, lo stesso non risponde e non apre la porta, il medico incaricato dell’accertamento lascia apposito avviso ad un familiare convivente non minore di 14 anni, ad un vicino di casa, depositandolo nella cassetta delle lettere ovvero al portiere dello stabile, con il quale invita il lavoratore a presentarsi il giorno dopo presso il presidio ASL per la visita ambulatoriale. Mancata reperibilità al domicilio. La giurisprudenza si è occupata di una serie di circostanze in cui la visita non può essere regolarmente effettuata e di cui si da conto, a puro titolo indicativo, considerato che sono cause che possono comunemente verificarsi nella quotidianità.
Non giustifica l’assenza:
- l’ipocausia del malato
- il mancato funzionamento del citofono (spetta al lavoratore adottare accorgimenti pratici che rendano possibile la visita)
- la mancanza del nome sul citofono
- addurre uno stato di sonno provocato da farmaci
- il non avere udito il campanello per essersi trovato sotto la doccia
Assenze giustificate. Fermo restando l’obbligo di presenza al domicilio indicato durante le fasce di reperibilità, il lavoratore, per giustificati motivi, può allontanarsi nell’arco temporale dal proprio domicilio a condizione, però, che ne dia preventiva comunicazione al proprio datore di lavoro.
Le ragioni possono essere diverse tra cui:
la concomitanza di visite mediche o prestazioni e accertamenti specialistici
situazioni che abbiano reso imprescindibile e indifferibile la presenza del lavoratore altrove per evitare gravi conseguenze per se o per la propria famiglia.
Sta poi al datore di lavoro valutare la natura e la valenza dell’impedimento e le conseguenti determinazioni circa l’accoglimento o meno delle giustificazioni.
Assenza dal domicilio per recarsi dal proprio medico curante. Se la ragione dell’assenza alla visita di controllo è legata alla necessità di farsi visitare dal proprio medico curante, il lavoratore deve dimostrare che l’orario di apertura coincide con le fasce orarie; in ogni caso è utile darne preventiva informazione al datore di lavoro.
Conseguenze dell’assenza ingiustificata. L’assenza ingiustificata alla visita di controllo può dar luogo all’avvio di un procedimento disciplinare nei confronti del lavoratore che può portare alle seguenti conseguenze:
Assenza alla prima visita di controllo: perdita totale di qualsiasi trattamento economico per i primi 10 giorni di malattia
Assenza alla seconda visita di controllo: l’ulteriore assenza determina, oltre alla precedente sanzione, la riduzione del 50% del trattamento economico per il residuo periodo
Assenza alla terza visita di controllo: perdita totale del trattamento economico
Oltre a questi provvedimenti i CCNL prevedono l’irrorazione delle sanzioni disciplinari nel caso di assenza, durante le fasce orarie di reperibilità, alla visita di controllo.
Specificità dipendenti pubblici
Il periodo di ricovero ed i giorni di convalescenza non sono soggetti alle trattenute economiche di legge, sono invece computati ai fini del superamento del periodo di comporto in i CCNL prevedono che esclusivamente le assenze per gravi patologie e per infortunio sul lavoro non vengono computate ai fini del limite massimo del diritto alla conservazione del posto.
Giova ricordare che la Corte di Cassazione con sentenza n. 1436/1998 ha stabilito che la nozione di “ricovero” è limitata ai casi di lunga degenza e terapie riabilitative, con esclusione pertanto delle situazioni contingenti.
Nel caso quindi un referto medico rilasciato dal Pronto soccorso indichi dei giorni di malattia, questi saranno soggetti alle ritenute economiche di cui all’art. 71 del decreto n. 112/2008 convertito in legge n. 133/2008.
Diverso potrebbe essere il caso di un intervento chirurgico sottoposto in regime di day hospital (quindi non un esame o visita specialistica ma un ricovero a fini operatori).
In questo caso il day hospital e la successiva convalescenza ricondotta nel certificato medico all’intervento subito non saranno soggetti alle ritenute economiche di cui all’art. 71 del decreto n. 112/2008 (i giorni saranno comunque computati ai fini del superamento del periodo di comporto).
Per ciò che riguarda invece l’accertamento della malattia attraverso la visita fiscale, l’obbligo da parte dell’Amministrazione di disporla fin dal primo giorno è riferito al solo caso di assenze che si verifichino nelle giornate immediatamente precedenti o successive a quelle non lavorative (se il giorno di malattia o uno dei giorni di malattia cada subito prima o subito dopo la domenica o altra festività).
In sintesi, non si procede alla decurtazione economica fino a 10 giorni nei seguenti casi:
- Assenze dovute ad infortuni sul lavoro riconosciuti dall’INAIL;
- Assenze per malattia dovute a causa di servizio riconosciuta dal Comitato di Verifica per le cause di servizio;
- Ricovero ospedaliero, in strutture pubbliche o private. Per “ricovero ospedaliero” si intende la degenza in ospedale per un periodo non inferiore alle 24 ore (comprensivo della notte);
- Ricovero domiciliare certificato dall’ASL o struttura sanitaria competente, purché sostitutivo del ricovero ospedaliero;
- I day-hospital;
- Assenze dovute a gravi patologie che richiedono l’effettuazione delle terapie salvavita, inclusa la chemioterapia (sono esclusi dalla decurtazione anche i giorni di assenza dovuti alle conseguenze certificate delle terapie salvavita temporaneamente e/o parzialmente invalidanti).
- I periodi di assenza per convalescenza che seguono senza soluzione di continuità un ricovero o un intervento effettuato in regime di day-hospital indipendentemente dalla loro durata per i quali è sufficiente una certificazione rilasciata anche dal medico curante pubblico o privato (la certificazione medica dovrà far discendere espressamente la prognosi dall´intervento subito in ospedale).
Nota bene
La Corte Costituzionale con sentenza n. 120/2012 ha confermato la legittimità costituzionale della decurtazione in caso di assenze per malattia.
Pertanto, la decurtazione retributiva:
- È relativa ai primi dieci giorni di ogni periodo di assenza per malattia e non ai primi 10 giorni di assenza per malattia nel corso dell’anno;
- Opera per ogni episodio di assenza (anche di un solo giorno) e per tutti i dieci giorni anche se l’assenza si protrae per più di dieci giorni;
- Per un periodo superiore a 10 giorni di assenza, a partire dall’undicesimo giorno sarà ripristinata l’erogazione di tutti gli emolumenti e le indennità aventi carattere fisso e continuativo, con esclusione del solo trattamento accessorio variabile;
- Se l’evento morboso supera i 15 giorni lavorativi, a partire dall’undicesimo giorno di assenza sarà altresì erogato il trattamento accessorio variabile;
In merito alla trattenuta da non applicare per i giorni di assenza dovuti a convalescenza post-ricovero ospedaliero a seguito di ricovero o intervento chirurgico o altro fatto traumatico prescritta dalla struttura pubblica o dal medico curante, il Dipartimento della Funzione Pubblica, con parere n. 53 del 5/11/2008, ha affermato che in caso di ricovero ospedaliero, non riguarda in senso stretto soltanto i giorni di ricovero ma concerne il regime più favorevole previsto per le assenze per malattia dovute appunto a ricovero ospedaliero, con ciò comprendendo anche l’eventuale regolamentazione più vantaggiosa inerente il post-ricovero.
Pertanto nessuna decurtazione deve essere effettuata per i periodi collegati non solo al ricovero ospedaliero ma anche al post ricovero.
Non si procede alla visita fiscale nei seguenti casi:
- Patologie gravi che richiedono terapia salvavita (sono ricomprese non solo le assenze per l’effettuazione della terapia, ma anche quelle derivanti da infermità con nesso causale con la terapia stessa es. postumi della terapia);
- Infortunio sul lavoro, se riconosciuto con determinazione dell’INAIL;
- Malattie riconosciute dipendenti da causa di servizio, se almeno riconosciuta dal Comitato di Verifica per le cause di servizio;
- Stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità “riconosciuta”. La patologia invalidante dev’essere riconosciuta da un giudizio medico legale emesso secondo le normative vigenti (non è richiesto alcun grado minimo di invalidità) e il certificato medico deve contenere in maniera esplicita il nesso causale tra invalidità riconosciuta e malattia in atto che ha determinato la prognosi clinica;
- Qualora il dipendente sia ricoverato presso un ospedale, o si rechi al pronto soccorso, o a seguito di un infortunio, o a seguito di un ricovero ospedaliero, qualora il periodo di riposo o di convalescenza sia stato ordinato dall’ospedale stesso (e non, successivamente, dal medico curante: in questo caso non risulta nessun legame ufficiale con il periodo di ricovero o con il precedente infortunio).
- Nei confronti dei dipendenti per i quali è stata già effettuata la visita fiscale per il periodo di prognosi indicato nel certificato: la visita fiscale non può essere prevista per due volte per lo stesso evento morboso. Ogni prolungamento della malattia può invece prevedere una successiva visita medica di controllo;
- Nei confronti dei dipendenti che si assentano per malattia per sottoporsi a “visite specialistiche” (La richiesta di visita di controllo si configurerebbe come ingiustificato aggravio di spesa per l’amministrazione in quanto l’avvenuta visita sarà giustificata con la presentazione dell’attestato da parte del dipendente).
Nota bene
Ai sensi del D.M. n. 206/2009 le fasce orarie di reperibilità per i pubblici dipendenti in caso di assenza per malattia sono dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 18,00.
L’obbligo di reperibilità sussiste anche nei giorni non lavorativi e festivi quando questi siano compresi nel periodo di malattia.
Come precisato dal Dipartimento della Funzione Pubblica con il Parere 15 marzo 2010, n. 12567, il dipendente pubblico esente dall’obbligo di reperibilità, in caso di assenza dal lavoro, può non ricevere la visita fiscale se ha trasmesso all’Amministrazione di appartenenza tutta la documentazione formale, consistente nella documentazione relativa alla causa di servizio, all’accertamento legale dell’invalidità, alla denuncia di infortunio e nel certificato di malattia che giustifica l’assenza dal servizio e che indica la causa di esenzione.
In caso contrario, anche se l’Amministrazione richiede l’accertamento fin dal primo giorno di malattia, nessuna sanzione è prevista per il dipendente esente da reperibilità che il medico dell’ASL non trova in casa.
Per ciò che invece riguarda il non invio al dipendente della visita fiscale se il periodo di convalescenza è ordinato dall’ospedale, pur non essendoci una norma specifica che ne vieti la disposizione da parte del Dirigente si dovrebbe ritenere quanto meno paradossale (e di conseguenza inutile) che una struttura sanitaria pubblica possa o debba accertare lo stato di malattia certificato da altra struttura pubblica.
Non concorrono alla determinazione del conteggio dei giorni di malattia nel periodo di comporto (18 mesi + 18 mesi per il personale a TI; 9 mesi o 30 giorni per il personale a TD):
- Le assenze dovute ad infortunio sul lavoro certificate dall’INAIL;
- I giorni di ricovero ospedaliero o di day-hospital solo se collegati alla somministrazione di terapia salvavita per gravi patologie la cui certificazione avvenga ex post da parte della ASL o della struttura convenzionata;
- Le assenza dovute alle conseguenze certificate delle terapie.
Concorrono alla determinazione del conteggio dei giorni di malattia nel periodo di comporto:
Tutte le assenze di malattia non ricomprese nei casi sopra elencati (es. le infermità dipendenti da causa di servizio (per cui comunque spetta l’intera retribuzione), il ricovero ospedaliero, il dayhospital, i periodi di convalescenza, le visite specialistiche se imputate a malattia.
Nota bene
Al personale assunto a tempo indeterminato spetta la conservazione del posto per un periodo di 18 mesi nel triennio.
Durante tale periodo:
- I primi 9 mesi di assenza sono interamente retribuiti;
- Nei successivi 3 mesi la retribuzione viene decurtata del 10%;
- Negli ultimi 6 mesi la retribuzione viene decurtata del 50%.
- L’eventuale ulteriore periodo di conservazione del posto di altri 18 mesi è senza retribuzione.
Al personale assunto a tempo determinato fino al 30/6 o 31/8 spetta la conservazione del posto per un periodo non superiore a 9 mesi in un triennio scolastico.
Per ciascun anno scolastico, il periodo è così retribuito:
- Il primo mese è intermente retribuito;
- Nel secondo e terzo mese la retribuzione viene decurtata del 50%.
- Per i restanti 6 mesi si ha diritto alla conservazione del posto senza assegni.
- Al personale assunto a tempo determinato per “supplenze brevi” spettano 30 giorni di malattia in un anno scolastico pagati al 50% (non interrompono l’anzianità di servizio a tutti gli effetti).
Superato il limite di 30 giorni si avrà la risoluzione del rapporto di lavoro.
Non sono ricompresi nel periodo di comporto le assenze dovute a “gravi patologie”.
È utile una precisazione: è il particolare tipo di terapia salvavita, o assimilabile e/o temporaneamente o parzialmente invalidante a qualificare la gravità della patologia.
Non esiste dunque, allo stato, una elencazione e/o specificazione delle c.d. “gravi patologie”, mentre la gravità della patologia non può, in ogni caso, ritenersi rimessa alla valutazione discrezionale del Dirigente competente ad autorizzare l’assenza per malattia, ma deve essere accertata e certificata dal personale sanitario competente.
La gravità della patologia deve necessariamente essere collegata all’effettuazione di terapie che, per la loro natura e/o per le modalità di svolgimento possano risultare temporaneamente e/o parzialmente invalidanti per il dipendente.
Il dipendente dovrà quindi produrre una certificazione medica attestante sì la grave patologia, ma anche la prescrizione di terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti. I due elementi devono dunque coesistere.
Ne consegue che l’assenza per malattia retribuita in caso di grave patologia è inerente esclusivamente a giorni di ricovero ospedaliero o di day hospital e giorni assenza dovuti alle conseguenze certificate delle terapie.
Pertanto ogni altro periodo di malattia non riconducibile a tali ipotesi, rientra nel calcolo del periodo di comporto.
Il rilascio di certificati medici dai medici di famiglia
Il medico di base rilascia gratuitamente tutti i certificati che sono necessari per legge, ovvero:
- ll certificato di malattia per i lavoratori dipendenti;
- il certificato di riammissione alla scuola dell’obbligo, alla scuola materna, all’asilo nido e alle scuole secondarie superiori;
- il certificato di idoneità allo svolgimento di attività sportive scolastiche, cioè non agonistiche.
Sono invece a pagamento i certificati che sono richiesti a scopo di prevenzione o per altri fini, ma che non sono obbligatori per legge. Tra questi:
- il certificato di buona salute;
- i certificati per le assicurazioni;
- i certificati di guarigione degli addetti alle industrie alimentari;
- le richieste di invalidità;
- i certificati per attività ricreative, ginniche o ludico-sportive non scolastiche;
- i certificati di idoneità allo svolgimento di attività sportive agonistiche.
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Circolare n. 43 del 21/03/2013
Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Responsabili delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali Al Coordinatore generale Medico legale e Dirigenti Medici e, per conoscenza,
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Categoria: Circolari
Circolare n. 42 del 21/03/2013
Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Responsabili delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali Al Coordinatore generale Medico legale e Dirigenti Medici e, per conoscenza,
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Categoria: Circolari
Circolare n. 32 del 26/02/2013
Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Responsabili delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali Al Coordinatore generale Medico legale e Dirigenti Medici e, per conoscenza,
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Categoria: Circolari
Circolare n. 12 del 25/01/2013
Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Responsabili delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali Al Coordinatore generale Medico legale e Dirigenti Medici e, per conoscenza,
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Categoria: Circolari
Messaggio n. 545 del 10/01/2013
I commi da 12-bis a 12-quinquies dell’articolo 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.
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Categoria: Messaggi
Circolare n. 8 del 10/01/2013
Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Responsabili delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali Al Coordinatore generale Medico legale e Dirigenti Medici e, per conoscenza,
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Categoria: Circolari
Messaggio n. 21324 del 31/12/2012
Oggetto: Art. 24, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n.214 e art. 4 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165 di previsione della maggiorazione della base pensionabile. Testo Direzione Centrale Entrate e Posizione Assicurativa
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Categoria: Messaggi
Circolare n. 146 del 19/12/2012
Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Responsabili delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali Al Coordinatore generale Medico legale e Dirigenti Medici e, per conoscenza,
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Categoria: Circolari
Circolare n. 145 del 19/12/2012
Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Responsabili delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali Al Coordinatore generale Medico legale e Dirigenti Medici e, per conoscenza,
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Categoria: Circolari
Circolare n. 133 del 26/11/2012
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Categoria: Circolari
Risultati filtrati per messaggi Ex-Enpals
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Sono stati trovati circa 47 risultati nei Messaggi Ex-Enpals
Messaggio n. 07 del 30-09-2011
Oggetto: Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 agosto 2011. Contribuzioni sospese a seguito del sisma dell’Abruzzo del 6 aprile 2009. Ripresa della riscossione delle rate oggetto di sospensione ai sensi dell’art. 2, comma 3 del Decreto Legge n. 225 del 29 dicembre 2010. Modalità di recupero della contribuzione dovuta.
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Messaggio n. 06 del 30-05-2011
Oggetto: Sgravi contributivi per l’incentivazione della contrattazione di secondo livello ai sensi dell’art. 1, comma 67, legge n. 247 del 24 dicembre 2007 e del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 17 dicembre 2009. Innalzamento del tetto entro cui operare lo sgravio al 2,50%.
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Messaggio n. 05 del 12-05-2011
Oggetto: Convenzione per la verifica della regolarità contributiva delle imprese di doppiaggio che operano su appalto della R.T.I. S.p.A.
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Messaggio n. 04 del 12-05-2011
Oggetto: Attestazione di regolarità contributiva. Nuove modalità di rilascio.
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Messaggio n. 03 del 16-03-2011
Oggetto: Procedure e modalità di rilascio del nulla osta al lavoro subordinato per cittadini extracomunitari nel settore dello spettacolo. Modifiche all’art. 27, comma 2 del Decreto Legislativo n. 286 del 25 luglio 1998, apportate dall’art. 8 del Decreto Legge n. 64 del 30 aprile 2010, convertito dalla legge n. 100 del 29 giugno 2010.
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Messaggio n. 02 del 16-03-2011
Oggetto: Art. 2 comma 3 del Decreto Legge n. 225 del 29 dicembre 2010, convertito con modificazioni dalla Legge n. 10 del 26 febbraio 2011. Sospensione del recupero delle contribuzioni sospese a seguito del sisma dell’Abruzzo del 6 aprile 2009.
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Messaggio n. 01 del 16-03-2011
Oggetto: Retribuzioni convenzionali per i lavoratori italiani operanti all’estero in Paesi extracomunitari con i quali non siano in vigore accordi in materia di sicurezza sociale (anno 2011).
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Messaggio n. 05 del 06-10-2010
Oggetto: Convenzione ENPALS -Centro Turistico Giovanile (Ente nazionale con finalità assistenziali).
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Messaggio n. 04 del 14-07-2010
Oggetto: Indennità per congedo straordinario per l’assistenza a familiare disabile, ex art. 42, comma 5 Decreto Legislativo n. 151 del 26 marzo 2001.
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Messaggio n. 03 del 17-05-2010
Oggetto: Direttiva di Equitalia SpA n. 10 del 6 maggio 2010. Sospensione dell’attività di riscossione in casi particolari.
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Circolari inps
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Sono stati trovati circa 7627 risultati nella categoria Circolari
Circolare n. 153 del 24-08-2015
Oggetto: Riduzione dei limiti retributivi di cui agli articoli 23 bis e 23 ter del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 operata ai sensi dell’art. 13 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2014, n. 89 – effetti sul calcolo dei trattamenti di quiescenza e di fine servizio e fine rapporto degli iscritti alla gestione dipendenti pubblici dell’Inps.
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Circolare n. 152 del 18-08-2015
Oggetto: Decreto legislativo n. 80 del 15 giugno 2015 in attuazione dell’art. 1, commi 8 e 9 della legge delega n. 183 del 2014 (Jobs Act) Fruizione del congedo parentale in modalità oraria.
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Circolare n. 151 del 17-08-2015
Oggetto: Fusione mediante incorporazione del patronato “Istituto Nazionale per l’Assistenza ai Lavoratori – I.N.P.A.L.” nel patronato “Ente Nazionale Confederale Assistenza Lavoratori – E.N.C.A.L.”
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Circolare n. 150 del 17-08-2015
Oggetto: Convenzione fra l’INPS e la Confederazione Federterziario Confimea (C.F.C.) per la riscossione dei contributi di assistenza contrattuale, ai sensi della legge 4 giugno 1973, n.311. Istruzioni operative e contabili. Variazioni al piano dei conti.
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Circolare n. 149 del 12-08-2015
Oggetto: Lavoro accessorio. Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 artt. 48; 49; 50: Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell’articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183.
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Circolare n. 148 del 12-08-2015
Oggetto: Transazioni sui crediti contributivi dell’Istituto ex art. 182-ter della Legge Fallimentare – Modifiche alla circolare n. 38/2010.
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Circolare n. 147 del 07-08-2015
Oggetto: Evoluzione dell’attività di Verifica Amministrativa – La nuova mission – L’integrazione con il nuovo modello organizzativo dell’Attività Ispettiva – La struttura Centrale – Il ruolo delle Direzioni Regionali – Il ruolo dei funzionari sul territorio – Le attività per l’anno 2015.
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Circolare n. 146 del 06-08-2015
Oggetto: Decreto Interministeriale 16 febbraio 2015. Rimborso dei maggiori oneri sostenuti dalle aziende del settore del trasporto pubblico – anno 2011. Modalità operative. Istruzioni contabili.
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Circolare n. 145 del 06-08-2015
Oggetto: Regolamentazione comunitaria. Disposizioni in materia di rimborsi e recuperi mediante compensazione relativi alle prestazioni familiari a pagamento diretto. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti.
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Circolare n. 144 del 31-07-2015
Oggetto: Legge 3 agosto 2004, n. 206, articoli 2, 3 e 4 modificati dall’art. 1 commi 163, 164 e 165 della legge 23 dicembre 2014 n. 190 recanti nuove norme in materia di benefici in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice.
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Notizie INPS
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16Set
Salvaguardati: situazione al 10/09/2015
Data pubblicazione: 16/09/2015
In data odierna l’Istituto ha reso disponibili i dati relativi alle operazioni di salvaguardia connesse all’attuazione dell’ultima riforma delle pensioni, aggiornati al 10/09/2015.
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16Set
Fascicolo Previdenziale del Cittadino: rilascio della nuova funzionalità per l’Invalidità Civile
Data pubblicazione: 16/09/2015
Nell’ambito dell’estensione dei servizi a disposizione dell’utente-Cittadino munito di PIN si comunica che nel Fascicolo Previdenziale del Cittadino è stata aggiunta una nuova macro area riservata all’Invalidità Civile.
Selezionando: Servizi per il cittadino> Fascicolo Previdenziale del Cittadino> Invalidità Civile, il cittadino potrà conoscere le informazioni relative alle domande di invalidità ed ai certificati medici introduttivi trasmessi all’Istituto:
- la voce di menù “Cert. Medico Introduttivo” visualizza, per ogni certificato presente, informazioni di riepilogo come il numero, la data in cui è stato trasmesso, il medico che lo ha redatto, consultabili anche in documento formato PDF.
- la voce di menù “Domande Presentate” visualizza informazioni di riepilogo sulle domande di invalidità presentate: per ogni domanda presente viene riportato il numero, la data di trasmissione, il codice identificativo Domus, la tipologia della domanda e la descrizione dell’ente che lo ha trasmesso.
Selezionando una voce dall’elenco è possibile ottenere la relativa domanda in formato PDF.
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16Set
On line le graduatorie per l’ospitalità nei Convitti e nei Collegi
Data pubblicazione: 16/09/2015
Pubblicate le graduatorie relative ai seguenti bandi di concorso:
- Collegi Universitari – anno accademico 2015/2016 – rivolto ai figli di dipendenti e pensionati della Pubblica Amministrazione
Vai alla graduatoria - Convitti a gestione diretta, dedicato agli utenti non iscritti al Fondo Credito – rivolto ai figli di dipendenti e pensionati del settore privato; di disoccupati o inoccupati
Vai alla graduatoria - Convitti 2015/16 – ospitalità residenziale e diurna – rivolto ai figli di dipendenti e pensionati iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali; alla Gestione Assistenza Magistrale o utenti della Gestione Dipendenti Pubblici.
Vai alla graduatoria (pubblicata il 1°/09/2015)
- Collegi Universitari – anno accademico 2015/2016 – rivolto ai figli di dipendenti e pensionati della Pubblica Amministrazione
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16Set
Gruppo Poste Italiane: in concorso Contributi per l’iscrizione e la frequenza di Convitti
Data pubblicazione: 16/09/2015
Pubblicato il bando di concorso “Contributo per l’iscrizione e la frequenza di Convitti” della Gestione Fondo Gruppo Poste Italiane per l’anno scolastico 2015/2016.
Il concorso si rivolge agli studenti di scuole secondarie di secondo grado, figli o orfani di dipendenti del Gruppo Poste Italiane SpA (gestione ex Ipost) iscritti al Fondo di Mutualità. Riguarda l’assegnazione di 10 contributi alle spese di iscrizione e di frequenza presso i convitti, fino a un massimo di € 2.000 ognuno.
La domanda si presenta entro il 5 ottobre prossimo, con le modalità indicate nel bando
Attenzione: prima di inviare la domanda di partecipazione al concorso, è indispensabile aver presentato la Dichiarazione Sostitutiva Unica necessaria a ottenere l’Isee.
Nel caso si sia già in possesso dell’attestazione Isee 2015 riferita al nucleo familiare in cui compare il beneficiario, non è necessario richiederne una nuova.
Tutte le attestazioni Isee elaborate nell’anno 2014 sono scadute il 31/12/2014. In tali casi occorre richiedere quella del 2015.
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15Set
Lavoratori agricoli: secondo elenco di variazione 2015
Data pubblicazione: 15/09/2015
Pubblicato dal 15 settembre 2015, ai sensi dell’art.38, comma 6, L.6 luglio 2011, n. 111, il secondo elenco di variazione 2015 dei lavoratori agricoli. Sarà visualizzabile sino al 30 settembre 2015.
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10Set
Osservatorio sul precariato: pubblicati i dati di luglio 2015
Data pubblicazione: 10/09/2015
Nei primi sette mesi del 2015 aumenta, rispetto al corrispondente periodo del 2014, il numero di nuovi rapporti di lavoro a tempo indeterminato nel settore privato (+286.126) e crescono, anche se di poco, i contratti a termine (+1.925), mentre si riducono le assunzioni in apprendistato (-11.521). In aumento anche le cessazioni (+41.006). La variazione netta tra i nuovi rapporti di lavoro e le cessazioni, pari rispettivamente a 3.298.361 e 2.592.233, è di 706.128; nello stesso periodo dell’anno precedente è invece stata di 470.604.
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10Set
Congedo parentale: aggiornata la procedura per la domanda telematica
Data pubblicazione: 10/09/2015
Con messaggio n. 5626 del 9 settembre 2015 si comunica che sono disponibili le procedure per la presentazione telematica delle domande di congedo parentale, riferite ai periodi tra gli 8 ed i 12 anni di vita del bambino oppure tra gli 8 ed i 12 anni dall’ingresso in famiglia del minore adottato o affidato.
A decorrere dal 14 settembre 2015 potranno essere accettate solo le domande trasmesse in via telematica.
Vai al messaggio n. 5626 del 9 settembre 2015
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09Set
Sospesa la rata semestrale del mutuo ipotecario edilizio per i comuni colpiti dall’alluvione dell’8 luglio 2015
Data pubblicazione: 09/09/2015
A causa delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi il giorno 8 luglio 2015, che hanno colpito il territorio dei comuni di Dolo, Pianiga e Mira in provincia di Venezia e di Cortina d’Ampezzo in provincia di Belluno, il Dipartimento della Protezione Civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha emanato l’Ordinanza n. 274 del 30 luglio 2015 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 10 agosto 2015, n. 184.
Facendo seguito alla suindicata Ordinanza, l’Inps informa gli iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, titolari di mutui ipotecari edilizi e residenti in uno dei comuni individuati dal provvedimento ove insiste l’immobile, oggetto del finanziamento, circa la possibilità di richiedere la sospensione della rata semestrale con scadenza 31.12.2015.
L’art. 11 della citata Ordinanza (rubricato “sospensione dei mutui”), ha previsto infatti, con riferimento ai comuni di Dolo, Pianiga e Mira in provincia di Venezia e di Cortina d’Ampezzo in provincia di Belluno, che i soggetti ivi residenti “titolari di mutui relativi agli edifici distrutti o resi inagibili anche parzialmente [….], previa presentazione di autocertificazione del danno subito, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, hanno diritto di chiedere agli istituti di credito e bancari, fino alla ricostruzione, alla agibilità o alla abitabilità del predetto immobile, e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza, una sospensione delle rate dei medesimi mutui, [….]”.L’art. 13, comma 2, del vigente Regolamento per l’erogazione dei mutui ipotecari agli iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali consente già l’applicazione di un provvedimento di sospensione laddove è previsto “Nel caso di calamità naturali l’INPDAP [id est, ora INPS] si riserva la possibilità di adottare provvedimenti urgenti a favore delle popolazioni residenti nei Comuni colpiti.
In conformità alle disposizioni sopra riportate e al fine di fornire il massimo sostegno ai territori colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici, l’Inps accorderà, previo accertamento e verifica dei presupposti, la sospensione della rata indicata ai mutuatari che ne faranno specifica richiesta entro il 20 ottobre 2015.
Presso le sedi provinciali interessate (Venezia e Belluno) è affissa un’informativa con le istruzioni per presentare la richiesta in argomento. -
07Set
Gestione separata aziende committenti: emissione comunicazione debitoria per l’anno di competenza 2014
Data pubblicazione: 07/09/2015
E’ stato pubblicato il messaggio n. 5548 del 4 settembre 2015 relativo alla comunicazione debitoria alle aziende committenti che per l’anno 2014 hanno denunciato il pagamento di compensi ai soggetti iscritti alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26 della legge 335/1995.
La comunicazione debitoria è propedeutica al passaggio alle fasi successive per il recupero del credito tramite l’emissione dell’Avviso di addebito.
Si ricorda che le aziende committenti e i loro intermediari (delegati) possono visualizzare le loro posizioni tramite il Cassetto committenti seguendo il percorso:
www.inps.it > tipologia di utenti > cittadino oppure azienda > cassetto previdenziale per committenti della gestione separata > comunicazioni > comunicazioni da leggere.Leggi il Messaggio n. 5548 del 4 settembre 2015
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02Set
“In agosto insieme all’Expo” continua in settembre
Data pubblicazione: 02/09/2015
E’ stato esteso a tutto settembre il tempo di fruizione dell’iniziativa congiunta di Inps ed Expo 2015, per avere il biglietto gratuito di ingresso a Expo Milano 2015, rivolta ai pensionati che nel 2014 avevano percepito una pensione lorda inferiore a 10mila euro e agli iscritti alle gestioni Inps che, sempre nel 2014, avevano avuto un imponibile previdenziale inferiore a 10mila euro.
Le persone interessate che hanno seguito l’apposita procedura on-line, attiva dal 15 luglio al 31 agosto all’indirizzo www.inps.it, per la quale occorreva disporre del PIN, potranno acquistare il biglietto del treno scontato del 50% presso tutte le biglietterie e le agenzie di viaggio abilitate, presentando l’attestazione Inps ricevuta per partecipare all’iniziativa e un documento d’identità, o chiamando il call center Trenitalia.
Cerificati medici
Dal 13 settembre la procedura della certificazione di malattia online
Dal 13 settembre procedura online
In conformità alla legge 183/2010 la certificazione medica è inviata per via telematica direttamente dal medico (o dalla struttura sanitaria) all’INPS.
Le novità per il lavoratore – Dal 13 settembre ilavoratori dipendenti non saranno più tenuti a recapitare al datore di lavoro la copia cartacea dell’attestazione di malattia rilasciata dal medico curante o dalla struttura sanitaria, ai quali, invece, spetta di inviare il certificato direttamente all’INPS.
Tuttavia, per il lavoratore continua l’obbligo di comunicare tempestivamente l’assenza al datore di lavoro secondo le disposizioni del contratto nazionale applicato e/o al regolamento aziendale interno.
Altre incombenze:
- Fornire al datore di lavoro che ne faccia richiesta, il numero di protocollo identificativofornitogli dal medico;
- rispettare le fasce orarie di reperibilità per eventuali visite di controllo*.
- comunicare ogni variazione dell’indirizzo di reperibilità durante l’assenza, utile in caso di effettuazione di visite di controllo*.
Nel caso in cui il medico non proceda all’invio online del certificato di malattia, illavoratore è tenuto alla presentazione al datore di lavoro del certificato cartaceo.
Il lavoratore può prendere visione dell’attestato di malattia, registrandosi sul sito web www.inps.it con le informazioni relative al proprio codice fiscale e al numero di protocollo del certificato fornitogli dal medico. Con l’applicazione della nuova normativa niente è cambiato in materia di trattamento economico e normativo durante la malattia.
Le novità per il datore di lavoro – I datori di lavoro possono prendere visione delle attestazioni di malattia esclusivamente per via telematica ricevendole dall’Inpsall’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC).
Per ottenere ciò il datore di lavoro ne fa richiesta a una qualsiasi Sede territoriale Inps utilizzando lo stesso indirizzo di Pec al quale sono destinati i documenti telematici ricevuti dai medici.
Il datore di lavoro potrà accedere al sito www.inps.it previa attribuzione di un apposito codice PIN.
* Dal 16 luglio 2011, data di entrata in vigore delle nuove disposizioni introdotte dalla manovra finanziaria, convertita nella Legge 11, le visite fiscali nei confronti dei dipendenti del pubblico impiego in malattia torneranno ad essere richieste alle Asl solo se il dirigente responsabile del lavoratore lo riterrà opportuno, mentre l’obbligo permane “dal primo giorno quando l’assenza si verifica nelle giornate precedenti o successive a quelle non lavorative”.
- Chiarimenti INAIL su due ipotesi di omissione in tema di apprendistato
- Telelavoro e sicurezza dipendenti Inps, la circolare del 27 febbraio 2015
- Controllo periodico degli impianti elettrici anche nei condomini
- È limitato l’uso della denuncia telematica degli infortuni
- Verifica sulle attrezzature di lavoro, ecco il nuovo art. 71 del TU
Amianto
Filt Cgil – Amianto, ancora un morto alle Ogr di Bologna, sono 400
Un altro morto tra i lavoratori delle Officine Grandi Riparazioni-Ogr delle Fs di Bologna: la Filt-Cgil rende noto che ieri si sono tenuti “i funerali di S.N., una vita di lavoro come elettricista in officina a diretto contatto con l’amianto”. L’Ausl, prosegue il sindacato, “ha comunicato che sono più di 400 le vittime dell’amianto all’Ogr di Bologna”.
La Filt-Cgil ricorda il paradosso di lavoratori che “hanno subito un’esposizione all’amianto senza alcuna protezione che non viene riconosciuta per i benefici previdenziali, che anzi gli vengono riconosciuti solo se si ammalano, quando cioè il più delle volte diventa inutile”. Perché al sopraggiungere della malattia segue la morte. E questo anche se “tutte le cause legali affrontate per questo motivo confermano in sentenza definitiva questa esposizione. Ci tocca prendere atto che gli organi preposti (Inail, Inps) non danno risposte”.
Anche l’associazione di esposti all’amianto e loro familiari, Afeva, ribadisce la protesta: il mesotelioma pleurico continua a uccidere alle Ogr. Pochi mesi fa, “in occasione della morte di R.B., abbiamo scritto – rileva il presidente dell’associazione – che non si tratta di una fatalità, non è un incidente, ma l’esito di un modello di sviluppo che ha trascurato deliberatamente la sicurezza sul lavoro, in nome del profitto.
E’ intollerabile la sottovalutazione che continua”. La vicenda “chiede che siano modificate le priorità delle scelte” e questo a partire dal nuovo Piano Amianto “che la Regione Emilia-Romagna ha programmato di varare entro giugno 2016. I familiari delle vittime e gli ex-esposti rivendicano un percorso partecipato, celere”, denunciando anche “il colossale ritardo del Governo che blocca il Piano Nazionale Amianto e non trova le risorse necessarie”