Inail

Inail – Infortuni avvenuti in missione e in trasferta

 

Devono essere tutelati tutti gli infortuni che accadono ad un lavoratore dal momento dell’inizio della  missione e/o trasferta fino al rientro nella propria abitazione o albergo. E’ quanto ha stabilito l’Inail con una recente circolare.

L’Istituto assicuratore arriva a tale conclusione partendo da una ricognizione dell’evoluzione giurisprudenziale in materia di occasione di lavoro.E’ noto infatti che, secondo l’orientamento ormai prevalente della Cassazione, meritevole di tutela  è qualsiasi situazione di rischio di infortunio nel quale il lavoratore si trovi in esecuzione di obblighi nascenti dai rapporti di lavoro. Sono esclusi dalla tutela gli infortuni conseguenti ad un comportamento estraneo al lavoro (rischio elettivo), quelli simulati dal lavoratore o le cui conseguenze siano dolosamente aggravate dal lavoratore stesso.

Nelle ipotesi in cui il lavoratore si trovi in trasferta e/o missione, poiché si tratta di situazioni imposte dal datore di lavoro, “tutto quel che accade nel corso della stessa deve essere considerato verificatosi in attualità di lavoro in quanto accessorio all’attività lavorativa e alla stessa funzionalmente connesso”.

Ovviamente l’evento non può ritenersi indennizzabile qualora avvenga con modalità e in circostanze per le quali non si possa ravvisare alcun collegamento con l’attività svolta in missione o trasferta.

Altrettanto dicasi dell’infortunio che può accadere durante gli spostamenti per recarsi dall’albergo al luogo in cui deve essere svolta la prestazione lavorativa e viceversa; per le stesse considerazioni l’Inail  conferma che questi casi debbano essere trattati come infortuni “in attualità di lavoro”, ravvisandosi  l’occasione di lavoro nella sua accezione più ampia.

Un altro aspetto interessante trattato nella circolare è relativo all’infortunio occorso in albergo; anche in questa ipotesi si conferma la tutela poiché “il soggiorno in albergo è evidentemente necessitato dalla missione e/o trasferta e perciò necessariamente connesso all’attività lavorativa”.

L’Istituto, fino ad oggi, adeguandosi all’orientamento giurisprudenziale ha sempre negato il riconoscimento di tutti quegli infortuni che avvengono all’interno della propria abitazione e/o nel luoghi condominiali.Ma, come si evince dalla circolare, gli eventi che accadono in una stanza d’albergo non sono parificabili a quelli avvenuti nella privata abitazione, in primo luogo perché condizionato dalla particolare situazione determinata dalla missione e/o trasferta, in secondo luogo perché il lavoratore non ha quello stesso controllo delle condizioni di rischio, che ha nella propria abitazione.

L’Inail, quindi, affermando una interpretazione estensiva della nozione di occasione di lavoro, ammette ad indennizzo tutto ciò che accade dall’inizio della missione/trasferta fino alla sua conclusione, compreso il tragitto dall’albergo al luogo di lavoro e l’eventuale infortunio che accade all’interno della stanza dell’albergo.

Inailultima modifica: 2013-10-30T17:18:00+01:00da vitegabry
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